Tipologia: CCL
Data firma: 21 febbraio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Sipra e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil e Snater*
Settori: Poligrafici e spettacolo, Sipra
Fonte: CNEL
Note* L'adesione dello Snater al CCL è del 27 aprile 2001

Sommario:

Art. 1 - Sistema informativo.
1) Livello nazionale.
2) Livello locale.
Art. 1 bis - Contrattazione di 2° livello.
Art. 2 - Relazioni azienda sindacato.
A) Procedura di conciliazione.
B) Controversie individuali e plurime.
Art. 3 - Formazione professionale.
Art. 4 - Applicazione del contratto.
Art. 5 - Assunzione del personale.
Art. 5 bis - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge n. 223/91.
Art. 6 - Assunzioni a termine.
A) Contratti di lavoro a tempo determinato.

B) Contratti di lavoro temporaneo.
Art. 7 - Contratto di apprendistato.
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 9 - Periodo di prova.
Art. 10 - Inquadramento.
Art. 11 - Orario di lavoro.
• Lavoro a turni a squadre.
• Lavoro a turni variabili.
Art. 12 - Riposo settimanale.
Art. 13 - Giorni festivi.
Art. 14 - Minimi tabellari.
Art. 15 - Elementi e computo dello stipendio e della retribuzione.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 17 - Indennità speciali.
1) Indennità di flessibilità.
2) Indennità maneggio denaro.
3) Indennità maggiori prestazioni.
4) Indennità orario disagiato.
5) Indennità di reperibilità.
Art. 18 - Lavoro a turni.
• Turni a squadre.
• Turni variabili.
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità.
• Tabella aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Trasferte.
Art. 22 - Trasferimenti.
Art. 23 - Passaggio di classe e mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 24 - Ferie.
Art. 25 - Trattamento di malattia e infortunio.
• Malattia.
• Infortunio.
Art. 26 - Trattamento in caso di maternità.
Art. 27 - Permessi retribuiti.
a) Congedo matrimoniale.
b) Permessi personali.
c) Permessi straordinari.
d) Permessi studio.
e) Ex festività.
Art. 28 - Premi straordinari.
Art. 29 - Aspettativa.
Art. 30 - Servizio militare.
Art. 31 - Anzianità convenzionale.
Art. 32 - Preavviso.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Certificato di servizio.
Art. 36 - Disciplina aziendale.
Art. 37 - Abito da lavoro.
Art. 38 - Assenze.
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40 - Cessione, trasformazione e trapasso dell'azienda.
Art. 41 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 42 - Tutela assistenziale.
Art. 43 - Ambiente di lavoro.
Art. 44 - Pari opportunità.
Art. 45 - Appalti.
Art. 46 - Tossicodipendenti.
Art. 47 - Portatori di handicap.
Art. 48 - Classificazione.
1) Classi retributive e declaratorie.
1.1. Quadri.
• Informazione.
• Formazione.
• Responsabilità civile e/o penale.
• Brevetti.
• Indennità di funzione.
• Linea vendita.
1.2. Mutamento di mansioni e relazione con il periodo di comporto.
1.3. Periodo effettivo di comporto.
1.4. Rilievo tecnico-professionale.
1.5. Mobilità del personale.
2. Figure professionali.
• Area commerciale.
• Area gestionale.
• Area informatica e tecnologica.
• Area logistica e di supporto.
• Area patrimoniale e tecnica.
• Linea vendita.
3. Attribuzione delle classi retributive alle figure professionali
Art. 49 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 49 bis - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 50 - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti della Società Italiana Pubblicità per Azioni (Sipra) in vigore dal 1° gennaio 2001

È stato sottoscritto in data 21 febbraio 2001 dalla Società Italiana Pubblicità per Azioni (Sipra), assistita dall'Unione Industriale di Torino e dalle Segreterie nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil assistite dalle Segreterie territoriali e dal Coordinamento nazionale RSU.
In data 27 aprile 2001 ha aderito al suddetto contratto la Segreteria nazionale Snater.

Art. 1 - Sistema informativo.
Sipra e le OOSS Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil, di seguito definite parti, riconfermando la volontà di sviluppare più moderne ed efficaci relazioni industriali, intendono realizzare un corretto sistema di informazione e confronto articolato e concertativo.
Le parti nel condividere la necessità di uno sviluppo di corrette relazioni industriali, attraverso l'attivazione sistematica delle procedure previste dall'Accordo interconfederale 20.12.93, auspicano che quanto definito nel presente accordo in merito alle regole contrattuali nonché alle sedi previste per lo svolgimento delle relazioni sindacali sia puntualmente rispettato.
Le parti per lo svolgimento di un ruolo propositivo delle OOSS nella vita dell'azienda convengono sulle seguenti indicazioni:
- le relazioni, basate su un sistema d'informazione preventiva e di consultazione più incisivo, saranno mirate allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive esistenti;
- la logica della consultazione è finalizzata alla ricerca di adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale contesto di mercato e utili alla valorizzazione delle professionalità esistenti.
Tali strumenti dovranno consentire di acquisire elementi di conoscenza e di consapevolezza delle problematiche produttive e organizzative dell'azienda nonché delle relative innovazioni organizzative.
Il sistema di relazioni azienda/sindacato che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di consultazione secondo la seguente articolazione:

1) Livello nazionale.
A) Di norma annualmente o, su richiesta delle OOSS, con cadenza non inferiore al quadrimestre, la Direzione generale esporrà alle OOSS stipulanti informazioni relative a:
[…]
c) modelli organizzativi ed eventuali modifiche strutturali;
d) consistenza e composizione degli organici per tipologia di assunzione, con particolare riferimento alla linea vendita sia interno che Enasarco;
[…]
f) linee dello sviluppo tecnologico dell'azienda e riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, ripercussioni che l'evoluzione tecnologica e organizzativa potrà avere anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
g) programmi di formazione professionale.
B) L'Azienda avvierà consultazioni e confronti specifici con le OOSS, affiancate dalle RSU, sui riflessi connessi ai seguenti argomenti:
- dinamico dei modelli organizzativi, della produttività e in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
- eventuali possibili sperimentazioni connesse a:
a) organizzazione delle macrostrutture aziendali;
b) revisione dei principali flussi operativi con particolare riferimento ai riflessi dell'utilizzo della forza lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) programmi di formazione professionale.

2) Livello locale.
A) L'Azienda informerà preventivamente le RSU competenti, eventualmente affiancate dalle OSL territoriali, relativamente a:
- riflessi delle materie già oggetto di informazione/consultazione a livello nazionale;
- previsione dell'andamento occupazionale, relative dinamiche, posizioni vacanti, programmabili con sufficiente anticipo, e relative modalità di copertura;
- previsione sul ricorso ai contratti a tempo determinato, di formazione e lavoro, di apprendistato, di lavoro temporaneo.
B) L'Azienda avvierà consultazioni e/o si confronterà preventivamente con le RSU competenti, eventualmente assistite dalle OSL territoriali, in merito a:
- eventuali modifiche strutturali e conseguenti riflessi sulla organizzazione e/o sugli orari di lavoro che incidono su singole sedi;
- iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
- tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
- andamento del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati di organico di ciascuna unità produttiva, suddivisi per categorie professionali e settori di lavoro.
Nota a verbale.
Le parti confermano che:
1) con il termine "informazione" s'intende l'atto volto a fornire da parte dell'azienda alle OOSS e/o RSU, ragguagli e comunicazioni di notizie, dati e valutazioni;
2) con i termini "consultazione e confronto" s'intende rispettivamente l'atto volto a fornire, da parte delle OOSS e/o RSU un parere sulle informazioni aziendali riferite a questioni importanti o a complessi problemi tecnici, ed eventuale relativo confronto sulle tematiche presentate in sede di consultazione.

Art. 1 bis - Contrattazione di 2° livello.
In materia di contrattazione aziendale, le parti fanno propri i principi e le previsioni fissate al punto 3, capitolo 2, Assetti contrattuali, Protocollo 20.12.93 [Protocollo 23.7.1993], confermando in particolare:
- la contrattazione aziendale, che avrà durata quadriennale, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL;
[…]

Art. 2 - Relazioni azienda sindacato.
L'azienda e le OOSS, di seguito definite parti, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e, possibilmente, risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere, concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

A) Procedura di conciliazione.
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del CCNL, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 5 giorni lavorativi o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa 2a fase potrà essere svolta presso la delegazione Confindustria territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso in cui la procedura si concluda con un mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore alle 12 ore.

B) Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime, ad esclusione di quelle riguardanti la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore e la materia di cui all'art. 39 del CCNL (provvedimenti disciplinari), dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di legge verranno di norma esaminate tra l'azienda e le RSU ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro 30 giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei 30 giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendono necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra l'azienda e la RSU la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei 15 giorni successivi a un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali, sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi 15 giorni, a un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno sottoposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possono incidere nella valutazione della vertenza stessa.

Art. 3 - Formazione professionale.
In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici e organizzativi.
In questo quadro l'azienda fornirà alle RSU, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in Centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l'azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai Quadri, in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati, prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate.
L'azienda nell'ambito dei programmi formativi prevederà specifici interventi finalizzati alla "forza vendita".

Art. 4 - Applicazione del contratto.
Il presente CCNL disciplina i rapporti tra la Società Italiana Pubblicità per Azioni (Sipra) e i lavoratori a tempo indeterminato, quadri e impiegati, dipendenti della stessa.
Le norme del presente contratto, con le eccezioni espressamente previste, disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi della vigente normativa e degli accordi in vigore.

Art. 5 - Assunzione del personale.
[…]
La Società, prima dell'assunzione, potrà far sottoporre il lavoratore a visita medica a norma delle vigenti disposizioni.
[…]

Art. 6 - Assunzioni a termine.
A) Contratti di lavoro a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti convengono che la Società, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi e dagli accordi in vigore, potrà ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti ulteriori casi:
- incrementi di attività limitate nel tempo derivanti da nuove acquisizioni pubblicitarie;
- necessità di avviamento per l'introduzione di nuove procedure organizzative;
- in conseguenza dell'attuazione di attività definite e predeterminate nel tempo non aventi carattere straordinario od occasionale;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.

B) Contratti di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dall'art. 11, legge 24.6.97 n. 196, nonché dall'Accordo interconfederale 18.4.98, può essere concluso oltre che nelle ipotesi previste dalla legge anche nei seguenti casi:
1) aumento temporaneo dell'attività derivante da:
- acquisizioni di commesse;
- lancio di nuovi prodotti;
- richieste indotte dall'attività di altri settori;
- situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili e/o non ancora stabilizzate;
2) esecuzione di opere, servizio appalti definiti o predeterminati nel tempo quando non sia possibile farvi fronte con i normali assetti produttivi aziendali;
3) esecuzione di particolari commesse per le quali sia richiesto l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
4) sostituzione di personale assente per ferie, aspettativa, servizio militare, congedo o partecipazione a corsi di formazione.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali la legge vieta il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle rientranti nella classe retributiva C2.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto secondo i criteri e per la durata previsti dal CCNL 28.5.98 per i dipendenti delle imprese di lavoro temporaneo.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, il numero e le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le relative durate e i motivi. Ove ricorreranno motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno l'azienda utilizzatrice fornirà alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lett. A) e B) non potranno contemporaneamente superare il 26% del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che, per ciascuna delle suddette tipologie contrattuali a termine, non si potrà superare la quota del 14% del personale assunto a tempo indeterminato.
In situazioni particolari ed eccezionali tale ultima quota potrà essere elevata al 18%, previo accordo tra la Direzione aziendale e le RSU.

Art. 7 - Contratto di apprendistato.
Le parti, valutata l'opportunità di considerare attivamente il ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato, quale regolato dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e successive disposizioni, s'impegnano a definire il regime normativo contrattuale alternativo applicabile, condizionato alla cessazione dell'istituto del CFL.

Art. 11 - Orario di lavoro.
Per la durata massima dell'orario di lavoro, si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario normale contrattuale viene fissato come segue:
- 38 ore settimanali per il personale esclusivamente addetto al centralino telefonico;
- 40 ore settimanali per tutti gli altri dipendenti.
Fatte salve le esigenze di servizio, l'orario settimanale è ripartito in 5 giornate.
Le prestazioni richieste nelle giornate di sabato devono essere comunicate ai lavoratori interessati entro le ore 12 del venerdì precedente (salvo cause di forza maggiore).
A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati lavorativi i giorni non compresi nell'art. 13 indipendentemente dalla ripartizione dell'orario settimanale.
Al personale vengono attribuite le seguenti riduzioni d'orario di lavoro in ragione d'anno di servizio o frazione di esso:
1) 4 mezze giornate non lavorative di cui all'art. 9, CCNL 9.4.81;
2) 40 ore di cui all'art. 7, CCNL 4.10.84;
3) 32 ore di cui all'art. 8, CCNL 11.11.87.

Lavoro a turni a squadre.
È considerato lavoro a turni a squadre quello svolto da lavoratori che si avvicendano sulla stessa macchina o nelle medesime mansioni nell'arco di 24 ore per 5 giorni alla settimana.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. L'avvicendamento nei turni coinciderà con la giornata di riposo settimanale.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni con prestazioni lavorative di almeno 7 ore giornaliere.
Nel lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo a sostituzione avvenuta o, qualora ciò non avvenisse, non prima di 2 ore dal termine del proprio turno.
In caso d'istituzione di lavoro a turni, l'azienda darà preventiva comunicazione alle RSU.

Lavoro a turni variabili.
Per lavoratori occupati a "turni variabili" s'intendono coloro che prestano la propria attività lavorativa garantendo una copertura produttiva di almeno 13 ore, con turni avvicendati di 8 ore consecutive.
L'avvicendamento nei "turni variabili" coinciderà con la giornata di riposo settimanale.
Per garantire la necessaria continuità nonché regolarità della produzione, il lavoratore cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo a sostituzione avvenuta o, qualora ciò non avvenisse, non prima di 2 ore dal termine del proprio turno.
L'orario di lavoro del suddetto personale è fissato settimanalmente e preventivamente comunicato al personale interessato.
In caso d'istituzione di lavoro a "turni variabili", l'azienda darà preventiva comunicazione alle RSU.

Art. 12 - Riposo settimanale.
Il dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore, che deve cadere normalmente di domenica.
Nel caso di eventuali deroghe a questo principio, purché consentite dalla legge, sarà corrisposto, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Il riposo settimanale sarà goduto nella settimana successiva.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Il personale, salvo giustificato motivo d'impedimento, non può esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo che venga richiesto dalla Società nei limiti consentiti dalla legge.
[…]
L'effettuazione del lavoro di cui ai punti 1), 2), 3) deve essere richiesta almeno 24 ore prima, salvo cause di forza maggiore e ad eccezione dei lavoratori soggetti a reperibilità.
La prestazione di lavoro straordinario in giorno festivo può essere richiesta solo in misura non inferiore alle 4 ore.
Non è riconosciuto né ricompensato il lavoro straordinario, festivo e notturno, che non sia stato autorizzato dalla Società.
Nota a verbale.
L'azienda conferma il suo impegno al contenimento del lavoro straordinario nei limiti di tutela delle effettive necessità produttive.
Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dall'azienda non potranno, comunque, superare il massimale di 120 ore medie a trimestre.
Il predetto massimale, che l'azienda potrà richiedere, non potrà superare le 360 ore medie annue di lavoro straordinario.

Art. 17 - Indennità speciali.
3) Indennità maggiori prestazioni.

Agli impiegati con qualifica di Quadro, ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, viene corrisposta mensilmente un'indennità "maggiori prestazioni" […]

4) Indennità orario disagiato.
Ai lavoratori, con figura professionale di "advertising producer" ai quali viene applicato un orario programmato di cui all'Accordo 26.4.99 viene corrisposta mensilmente un'indennità "orario disagiato" pari al 8% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza riconosciuta per 12 mensilità.

5) Indennità di reperibilità.
La reperibilità è un istituto finalizzato a garantire la continuità del servizio in caso di assenza del personale che opera nelle squadre a turni.
Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensate con un'indennità pari al 20% della quota oraria dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
La predetta indennità non si cumula con la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel caso in cui si renda necessario il richiamo in servizio del lavoratore e non è computabile agli effetti degli istituti contrattuali e di legge.
[…]

Art. 24 - Ferie.
[…]
Non è consentita la rinuncia al riposo annuale e, salvo quanto previsto per il caso di malattia, le ferie devono essere godute improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Trattamento in caso di maternità.
Salvo quanto disposto dal presente articolo, il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalle leggi in vigore sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 36 - Disciplina aziendale.
Il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori così come previsto dall'Organizzazione aziendale.
I rapporti tra colleghi devono essere improntati a sensi di correttezza e di collaborazione.
I dipendenti devono:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i propri compiti, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
e) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti affidati.
[…]

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto, nonché nel regolamento interno in vigore, può dar luogo, a seconda della gravità e della recidività, ai seguenti provvedimenti:
1) richiamo scritto;
2) multa sino all'importo di 4 ore di stipendio;
3) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 5 giorni;
4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
Per infrazioni di lieve entità non previste nelle esemplificazioni successive viene comminato il provvedimento di richiamo verbale.
[…]
I provvedimenti disciplinari sono applicati, in relazione alla gravità e alla recidività delle infrazioni, sulla base delle seguenti indicazioni:
1) richiamo scritto - si applica nei casi di:
a) ritardo nell'inizio del lavoro o breve anticipo della cessazione (trattenuta sulla retribuzione);
[…]
c) allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro per breve tempo;
[…]
f) esecuzione negligente o in difformità alle istruzioni ricevute dei compiti affidati;
2) multa sino a 4 ore di retribuzione - si applica nei casi di:
- 1a recidiva nelle mancanze e), f), punto 1);
- 3a recidiva nelle mancanze a), b), c), d), punto 1);
- contegno scorretto nei confronti di estranei, di superiori o di dipendenti;
- negligenza nell'esecuzione dei propri compiti, che comporti disservizio o ritardi;
- esecuzione, durante l'orario di lavoro, di attività estranee alle proprie incombenze;
- introduzione nei locali dell'azienda di persone estranee, non per motivi di servizio, senza preventiva autorizzazione;
- assenza arbitraria o abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore a mezza giornata (perdita della retribuzione);
- rifiuto di effettuare lavoro straordinario, richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo giustificato motivo d'impedimento;
[…]
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni si applica nei casi di:
- 1a recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- 2a recidiva nelle mancanze e), f), punto 1);
- 4a recidiva nelle mancanze a), b), c), d), punto 1);
- assenza arbitraria o abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore a 1 giornata (perdita della retribuzione);
[…]
- mancata diligenza nell'esecuzione dei compiti affidati dalla quale sia derivato pericolo per le persone o danni all'azienda;
[…]
- mancata diligenza nella cura e custodia di materiale aziendale affidato al lavoratore, dalla quale siano derivati all'azienda danni non gravi;
- introduzione di persone estranee nei locali ove esistono specifici vincoli all'ingresso;
- allontanamento, non autorizzato, dall'abitazione durante i periodi di indisposizione e/o malattia;
[…]
- utilizzazione di beni aziendali (attrezzature varie, automezzi, ecc.) per scopi personali o comunque per ragioni non di servizio;
[…]
- rifiuto di effettuare la propria prestazione o parte di essa;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni si applica nei casi di:
- ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1) e 2);
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 3);
- contegno gravemente offensivo nei confronti di estranei, superiori e dipendenti;
[…]
- mancanze che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile il provvedimento del licenziamento, ma abbiano tuttavia tale rilievo, o facciano seguito a ripetizioni di altre sanzioni, da non trovare adeguato intervento disciplinare nei disposti 1), 2) e 3);
5) licenziamento - si applica, nel rispetto della legge n. 604/66, nei casi di:
- ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1), 2) e 3);
- recidiva delle mancanze di cui al punto 4);
[…]
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti da inosservanza di disposizioni di legge o di normative aziendali che comportino grave danno o pregiudizio all'azienda;
[…]
- infrazioni alla disciplina e ai doveri, anche non particolarmente richiamati dal presente contratto, di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro o che abbiano provocato ripetuti provvedimenti disciplinari previsti ai punti precedenti.
[…]
Per la mancanza ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro, per condotta reprensibile in servizio, nonché per le mancanze comunque recanti pregiudizio alla civile convivenza in azienda e alla disciplina non espressamente indicate, si applicheranno i provvedimenti di cui sopra graduati in relazione all'entità della mancanza.

Art. 43 - Ambiente di lavoro.
La prevenzione degli infortuni, la tutela dell'ambiente di lavoro e il rispetto delle norme di legge, a tal fine emanate dagli Organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
A tale scopo le parti si adopereranno per una puntuale attuazione di quanto disposto dalle suddette norme e in particolare dalla legge [D.Lgs.] n. 626 del 19.9.94.

Art. 45 - Appalti.
In caso di specifiche necessità che comportino l'esigenza di assegnare lavori in appalto, i relativi contratti dovranno contenere clausole di garanzia circa l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui dette imprese appartengono.
L'azienda non rinnoverà contratti di appalto con le imprese che dovessero risultare inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 47 - Portatori di handicap.
Al fine di agevolare l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, azienda e RSU, nel rispetto della normativa sulla privacy, si confronteranno in merito alla loro collocazione presso le strutture aziendali più rispondenti, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, e in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per adeguati inserimenti, anche mediante la frequenza a specifici corsi di formazione o riqualificazione professionale, per facilitarne la migliore integrazione.
L'azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti e a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle esigenze degli interessati.
[…]

Art. 49 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Le parti convengono di disciplinare la costituzione delle RSU, per il personale (operai, impiegati e quadri) dipendente da Sipra assumendo quale regolamentazione generale in materia quella contenuta nell'Accordo interconfederale 20.12.93.
1) In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la RSU di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]
8) I componenti la RSU subentrando al CdA risultano titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300 del 20.5.70.
La RSU sostituisce il CdA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL.
[…]
13) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo interconfederale 20.12.93.