Tipologia: CCL
Data firma: 26 ottobre 1995
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Intersind, Sipra e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Sipra
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Relazioni azienda - sindacato
a) Procedura preventiva
b) Procedura di conciliazione
c) Controversie individuali e plurime
Art. 2 - Sistema informativo
1 ) Livello nazionale
2) Livello locale
Art. 2 bis - Contrattazione di secondo livello
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Applicazione del contratto
Art. 5 - Assunzione del personale
Art. 5 bis - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25 comma 2, legge 223/1991
Art. 6 - Assunzioni a termine
Art. 7 - Lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Documenti
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Inquadramento
Art. 11 - Orario di lavoro
• Lavoro a turni a squadre
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Giorni festivi
Art. 14 - Minimi tabellari
Art. 15- Elementi e computo dello stipendio e della retribuzione
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 17 - Indennità speciali
1 - Indennità di flessibilità
2 - Indennità maneggio denaro
3 - Indennità maggiori prestazioni
4 - Indennità di reperibilità
Art. 18- Trasformazione in "ad personam individuali" degli importi ex art. 18 CCL 1.5.1990 (lettera A) e B) Premio di produzione)
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
• Tabella aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Trasferimenti
Art. 23 - Passaggio di classe e mutamento temporaneo di mansioni
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Trattamento di malattia e infortunio
• Malattia
Art. 26 - Trattamento in caso di maternità
Art. 27 - Permessi retribuiti
a) Congedo matrimoniale
b) Permessi personali
c) Permessi straordinari
d) Permessi studio
e) Ex festività
Art. 28 - Premi straordinari
Art. 29 - Aspettativa
Art. 30 - Servizio militare
Art. 31 - Anzianità convenzionale
Art. 32 - Preavviso
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Certificato di servizio
Art. 36 - Disciplina aziendale
Art. 37 - Abito da lavoro
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Cessione, trasformazione e trapasso dell'azienda
Art. 41 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 42 - Tutela assistenziale
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Pari opportunità
Art. 45 - Appalti
Art. 46 - Tossicodipendenti
Art. 47 - Portatori di handicap
Art. 48 - Classificazione
1. Classi retributive e declaratorie
1.1 Quadri
• Formazione
• Responsabilità civile e/o penale
• Brevetti
• Indennità di funzione
• Linea Vendita
1.2 Mutamento di mansioni e relazione con il periodo di comporto
1.3 Periodo effettivo di comporto
1.4 Rilievo tecnico-professionale
1.5 Mobilità del personale
2. Figure professionali
2.1 Studi analisi ricerche e documentazione
2.2 Ottimizzazione offerta e gestione magazzino radio-TV
2.3 Amministrazione vendite e gestione esecutiva mezzi
2.4 Gestione mezzo cinema
2.5 Linea Vendita
2.6 Personale, organizzazione e sviluppo
2.7 Analisi, progettazione e sviluppo sistemi
2.8 Conduzione e manutenzione sistemi
2.9 Analisi e coordinamento attività
2.10 Supporto attività fiscali e finanziarie
2.11 Approvvigionamento, manutenzione e gestione beni
2.12 Servizi ausiliari
2.13 Servizi generali
2.14 Rilevazione controllo pubblicità radio-televisiva
3. Attribuzione delle classi retributive alle figure professionali
Art. 49 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 49 Bis - Versamento dei contributi sindacali
Art. 50- Decorrenza e durata del contratto

Contratto collettivo di lavoro 26 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti della Sipra Societa Italiana Pubblicità per Azioni

Addì 26 ottobre 1995, in Torino tra l'Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione della Sipra - Società Italiana Pubblicità per Azioni […] e la Filis/Cgil […], la Fis/Cisl […] assistiti dalle Strutture Territoriali di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma […], la Uilsic/Uil […], lo Snater […] è stato stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dipendente della Sipra spa.

Contratto collettivo di lavoro in vigore dal 1°gennaio 1996

Art. 1 - Relazioni azienda - sindacato
Le parti, riconfermando la volontà di sviluppare corrette relazioni industrial" convengono sulla necessità di mantenere un rapporto che consenta alle Organizzazioni Sindacali di svolgere proficuamente e costruttivamente il ruolo di soggetto negoziale con l'Azienda.
Le parti nel ribadire il comune intendimento di adottare tube misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali, concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) Procedura preventiva
- L'Azienda fornirà alle RSU locali l'informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico-organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. Le RSU locali presenteranno all'Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.
- Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.
- Trascorso tale termine, le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.
- Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.
- Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
- Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

b) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali ero nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con un mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

c) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità Giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;
- la materia di cui all'art. 39 del CCL (provvedimenti disciplinari).
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, cose come regolato dal Contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l'Azienda e le RSU locali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto.
La richiesta d'esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i cui rappresentanti, unitamente all'Azienda, dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 2 - Sistema informativo
La Sipra e le Organizzazioni Sindacali Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil e Snater, nel condividere la necessità di uno sviluppo di corrette relazioni industriali, attraverso l'attivazione sistematica - ove necessario delle procedure previste dal protocollo IRI e dell'Accorso Interconfederale 23/7/1993, nonché per l'esigenza di un ruolo propositivo delle OO.SS. nella vita dell'Azienda, convengono sulle seguenti indicazioni:
- le relazioni, basate su un sistema di informazione preventiva e di consultazione più incisivo, saranno mirate allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive esistenti. La logica della consultazione costituisce condizione essenziale per garantire adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale contesto di mercato ed utili alla valorizzazione delle professionalità esistenti.
Tali strumenti dovranno consentire di acquisire elementi di conoscenza e di consapevolezza delle problematiche produttive ed organizzative dell'Azienda nonché delle relative innovazioni organizzative.
Il sistema di relazioni Azienda/Sindacato che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di consultazione secondo la seguente articolazione:

1 ) Livello nazionale
Annualmente la Direzione Generale esporrà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti informazioni relative a:
[…]
f) linee dello sviluppo tecnologico dell'Azienda ed ai riflessi correlati sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione tecnologica ed organizzativa potrà avere anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
g) programmi di formazione professionale.
Inoltre l'Azienda avvierà, dopo la preventiva informativa, consultazioni specifiche sui riflessi connessi ai seguenti argomenti:
- eventuali rilevanti modifiche strutturali;
- eventuali possibili sperimentazioni connesse all'organizzazione delle macro strutture aziendali, alla revisione dei principali flussi operativi con particolare riferimento ai riflessi dell'utilizzo della forza lavoro;
- programmi di formazione professionale.

2) Livello locale
L'Azienda informerà preventivamente le RSU competenti, assistite dalle O.S.L. territoriali, relativamente a: - riflessi delle materie già oggetto di informazione/consultazione a livello nazionale;
- suddivisione ed utilizzo degli organici nonché relativa organizzazione del lavoro;
- collocazione dei dipendenti nelle figure professionali e nelle classi retributive;
- dati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario;
- posizioni vacanti, programmabili con sufficiente anticipo e relative modalità di copertura con particolari riferimenti ai criteri adottati.
L'Azienda avvierà consultazioni con le RSU competenti, assistite dalle O.S.L. Territoriali, su:
- eventuali modifiche strutturali che incidono su singole sedi locali;
- normativa generale riguardante l'articolazione degli orari di lavoro e significative modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- riflessi connessi alle modifiche strutturali che incidono sulla singola sede locale.
Nota a verbale
Le parti si danno ano per la consultazione a livello locale di cui sopra verranno seguite le procedure previste dall'art. 1 lettera a).
Le parti potranno decidere di attivare specifici comitati paritetici utili a finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenza e monitoraggio al fine di formulare pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.
Al momento della costituzione di tali Comitati verranno definiti: composizione, compiti, tempi di lavoro e documentazione necessaria..
Tali comitati potranno essere costituiti per esaminare:
- le tematiche relative alle pari opportunità di cui alla Legge 10/4/91 n. 125;
- eventuali iniziative di formazione professionale volte alla qualificazione e riqualificazione del personale dipendente con particolare attinenza al modello organizzativo societario ed alla sua evoluzione;
- le problematiche relative alla sicurezza ed agli ambienti di lavoro.
Nota a verbale
Le parti confermano che la fase consultiva del livello aziendale costituisce un momento di approfondimento ed esame propositivo su tematiche relative all'organizzazione del lavoro conseguenti anche ad innovazioni e trasformazioni tecnologiche e/o produttive.
Le parti confermano altresì che:
1) con il termine "informazione" si intende l'atto volto a fornire da parte dell'Azienda alle Organizzazioni Sindacali, ragguagli e comunicazioni di notizie, dati e valutazioni.
2) con il termine "consultazione" si intende l'atto volto a fornire, da parte delle Organizzazioni Sindacali, un parere sulle informazioni aziendali riferite a questioni importanti od a complessi problemi tecnici.

Art. 2 bis - Contrattazione di secondo livello
In materia di contrattazione aziendale, le parti fanno propri i principi e le previsioni fissate al punto 3 del capitolo 2, Assetti contrattuali, del protocollo 23 luglio 1993, confermando in particolare:
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retribuivi propri del Contratto Collettivo di Lavoro;
- la contrattazione aziendale deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione e deve svolgersi in coerenza con la politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività;
[…]

Art. 3 - Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche all'esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
In questo quadro l'Azienda fornirà alle RSU, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in Centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda.
In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai "quadri", in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati, prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate.
L'Azienda nell'ambito dei programmi formativi prevederà specifici interventi finalizzati alla Forza vendita".

Art. 4 - Applicazione del contratto
Il presente Contratto di Lavoro disciplina i rapporti tra la Sipra - Società Italiana Pubblicità per Azioni ed i dipendenti della stessa.
Le norme del presente Contratto, con le eccezioni espressamente previste, disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato nonché quelli a tempo parziale instaurati ai sensi della vigente normativa e degli accordi in vigore.

Art. 5 - Assunzione del personale
[…]
La Società, prima dell'assunzione, potrà far sottoporre il lavoratore a visita medica a norma delle vigenti disposizioni.
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro
Per la durata massima dell'orario di lavoro, si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario normale contrattuale viene fissata come segue:
- n. 38 ore settimanali per gli addetti ai centralini telefonici delle Sedi di Torino, Roma, Milano;
- n. 40 ore settimanali per tutti gli altri dipendenti.
Fatte salve le esigenze di servizio, l'orario settimanale è ripartito in cinque giornate.
Le prestazioni richieste nelle giornate di sabato devono essere comunicate ai lavoratori interessati entro le ore 12 del venerdì precedente (salvo cause di forza maggiore).
A tutti gli effetti del presente Contratto sono considerati lavorativi i giorni non compresi nell'art. 13 indipendentemente dalla riparazione dell'orario settimanale.
Al personale vengono attribuite le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno di servizio o frazione di esso:
1) 4 mezze giornate non lavorative di cui all'art. 9 del Contratto 9 aprile 1981;
2) 40 ore di cui all'art. 7 del Contratto 4 ottobre 1984;
3) 32 ore di cui all'art. 8 del Contratto 11 novembre 1987.

Lavoro a turni a squadre
È considerato lavoro a turni a squadre quello svolto da lavoratori che si avvicendano sulla stessa macchina o nelle medesime mansioni nell'arco di 24 ore per cinque giorni alla settimana.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. L'avvicendamento nei turni coinciderà con la giornata di riposo settimanale.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni con prestazioni lavorative di almeno 7 ore giornaliere.
Nel lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo a sostituzione avvenuta o, qualora ciò non avvenisse, non prima di due ore dal termine del proprio turno.
L'orario di lavoro del personale a turno è fissato settimanalmente e preventivamente comunicato al personale interessato.
In caso di istituzione di lavoro a turni, l'Azienda darà preventiva comunicazione alle OO.SS.

Art. 12 - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, che deve cadere normalmente di domenica.
Nel caso di eventuali deroghe a questo principio, purché consentite dalla legge, sarà corrisposta, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Il riposo settimanale sarà goduto nella settimana successiva.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo che venga richiesto dalla Società nei limiti consentiti dalla legge.
[…]
L'effettuazione del lavoro di cui ai punti 1), 2), 3) deve essere richiesta almeno 24 ore prima, salvo cause di forza maggiore e ad eccezione dei lavoratori soggetti a reperibilità.
La prestazione di lavoro straordinario in giorno festivo può essere richiesta solo in misura non inferiore alle 4 ore.
Non è riconosciuto né ricompensato il lavoro straordinario, festivo e notturno, che non sia stato autorizzato dalla Società.
Nota a verbale
L'Azienda conferma il suo impegno al contenimento del lavoro straordinario nei limiti di tutela delle effettive necessità produttive. A tale fine adotterà ogni accorgimento organizzativo e gestionale per eliminare ogni forma di lavoro straordinario che non risponda alle suddette necessità.

Art. 17 - Indennità speciali
3 - Indennità maggiori prestazioni

Agli impiegati che svolgono mansioni direttive e ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, viene corrisposta mensilmente una indennità Maggiori prestazioni […]

4 - Indennità di reperibilità
La reperibilità è un istituto finalizzato a garantire la continuità del servizio in caso di assenza del personale che opera nelle squadre a turni.
Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensate con una indennità pari al 20% della quota oraria dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
[…]
Nota a verbale
Le parti concordano che le indennità di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 17 CCL 1990 vengono soppresse.
In considerazione del venire meno delle premesse istitutive dell'indennità per macchine del Centro Elettronico in relazione all'evoluzione tecnologica ed organizzativa, le parti concordano sulla soppressione dell'indennità stessa.
[…]

Art. 24 - Ferie
[…]
Non é consentita la rinuncia al riposo annuale e, salvo quanto previsto per il caso di malattia, le ferie devono essere godute improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Trattamento in caso di maternità
Salvo quanto disposto dal presente articolo il trattamento in caso di gravidanza e puerperio é quello previsto dalle leggi in vigore sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 36 - Disciplina aziendale
Il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori così come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra colleghi debbono essere improntati a sensi di correttezza e di collaborazione.
I dipendenti debbono:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i propri compiti, osservando le norme del presente Contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
e) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti affidati.
[…]

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché nel Regolamento interno in vigore, può dar luogo, a seconda della gravità e della recidività, ai seguenti provvedimenti:
1°) richiamo scritto;
2°) multa sino all'importo di n. 4 ore di stipendio;
3°) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da uno a cinque giorni;
4°) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da sei a dieci giorni;
5°) licenziamento senza preavviso.
Per infrazioni di lieve entità non previste nelle esemplificazioni successive viene comminato il provvedimento di richiamo verbale.
[…]
I provvedimenti disciplinari sono applicati, in relazione alla gravità ed alla recidività delle infrazioni, sulla base delle seguenti indicazioni:
1°) Richiamo scritto - Si applica nei casi di:
a) ritardo nell'inizio del lavoro o breve anticipo della cessazione (trattenuta sulla retribuzione);
[…]
c) allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro per breve tempo;
[…]
f) esecuzione negligente o in difformità alle istruzioni ricevute dei compiti affidati.
2°) Multa sino a 4 ore di retribuzione - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze e), f ) del punto 1°);
- terza recidiva nelle mancanze a), b), c), d) del punto 1 °);
- contegno scorretto nei confronti di estranei, di superiori o di dipendenti;
- negligenza nell'esecuzione dei propri compia, che comporti disservizio o ritardi;
- esecuzione, durante l'orario di lavoro, di attività estranee alle proprie incombenze;
- introduzione nei locali dell'Azienda di persone estranee, non per motivi di servizio, senza preventiva autorizzazione;
- assenza arbitraria od abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore a mezza giornata (perdita della retribuzione);
- rifiuto di effettuare lavoro straordinario, richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo giustificato motivo di impedimento;
[…]
3°) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 2°);
- seconda recidiva nelle mancanze e), f ) del punto 1°);
- quarta recidiva nelle mancanze a), b), c), d) del punto 1 °);
- assenza arbitraria od abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore ad una giornata (perdita della retribuzione);
[…]
- mancata diligenza nell'esecuzione dei compiti affidati dalla quale sia derivato pericolo per le persone o danni all'Azienda;
[…]
- mancata diligenza nella cura e custodia di materiale aziendale affidato al lavoratore, dalla quale siano derivati all'Azienda danni non gravi;
- introduzione di persone estranee nei locali ove esistono specifici vincoli all'ingresso;
[…]
- utilizzazione di beni aziendali (attrezzature varie, automezzi, ecc.) per scopi personali o comunque per ragioni non di servizio;
[…]
- rifiuto di effettuare la propria prestazione o parte di essa;
4°)Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni - Si applica nei casi di:
- ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punì 1°) e 2°);
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 3°);
- contegno gravemente offensivo nei confronti di estranei, superiori e dipendenti;
- assenza arbitraria dal lavoro fino a tre giorni (perdita della retribuzione);
[…]
- mancanze che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile il provvedimento del licenziamento, ma abbiano tuttavia tale rilievo, o facciano seguito a ripetizioni di altre sanzioni, da non trovare adeguato intervento disciplinare nei dispose 10, 2°) e 3°).
5°) Licenziamento - Si applica, nel rispetto della Legge n. 604/1966, nei casi di:
- ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1°), 2°) e 3°);
- recidiva delle mancanze di cui al punto 4°);
[…]
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti da inosservanza di disposizioni di legge o di normative aziendali che comportino grave danno o pregiudizio all'Azienda;
[…]
- infrazioni alla disciplina ed ai doveri, anche non particolarmente richiamate dal presente Contratto, di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro o che abbiano provocato ripetuti provvedimenti disciplinari previsti ai punti precedenti.
[…]
Per la mancanza ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro, per condotta reprensibile in servizio, nonché per le mancanze comunque recanti pregiudizio alla civile convivenza in Azienda ed alla disciplina non espressamente indicate, si applicheranno i provvedimenti di cui sopra graduati in relazione all'entità della mancanza.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni, la tutela dell'ambiente di lavoro e il rispetto delle norme di legge, a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'Azienda e dei lavoratori.
A tale scopo le para si adopereranno per una puntuale attuazione di quanto disposto dalle suddette norme e in particolare dalla Legge  [D.Lgs.]n. 626 del 19 settembre 1994.

Art. 45 - Appalti
In caso di specifiche necessità che comportino l'esigenza di assegnare lavori in appalto, i relativi contratti dovranno contenere clausole di garanzia circa l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui dette imprese appartengono.
L'Azienda non rinnoverà contratti di appalto con le imprese che dovessero risultare inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 47 - Portatori di handicap
Al fine di agevolare l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, sarà propiziata la loro collocazione presso le strutture aziendali più rispondenti, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, e in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per adeguati inserimenti, anche mediante la frequenza a specifici corsi di formazione o riqualificazione professionale, per facilitare la migliore integrazione.
L'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle esigenze degli interessati.
[…]

Art. 49 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le parti convengono di disciplinare la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, RSU, per il personale (operai, impiegati e quadri) dipendente dalla Sipra assumendo quale regolamentazione generale in materia quella contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
[…]
8) I componenti la RSU subentrando al CdA risultano titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo I della Legge n. 300 del 20.5.1970.
La RSU sostituisce il CdA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì affinità e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo di Lavoro.
[…]
10) Fermo restando quanto previsto al punto 20 - parte seconda - dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, si conferma che le questioni connesse alla corretta interpretazione ed applicazione di quanto convenuto con la presente intesa è demandata alle parti stipulanti il presente accordo.
[…]
12) Ferma restando l'eleggibilità di impiegati e quadri non in prova in forza
13) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.