Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 1998
Validità: 01.01.198 - 31.12.2001
Parti: Anagt e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Scuderie di cavalli da corsa al trotto
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Sistema d'informazione.
Art. 2 - Diritti sindacali.
Art. 3 - Contrattazione integrativa.
Art. 4 - Versamento dei contributi sindacali.
• Quota di servizio contrattuale
Art. 5 - Vigilanza sui licenziamenti.
Art. 6 - Assunzioni.
Art. 7 - Assunzione dei minori.
Art. 8 - Documenti di lavoro.
Art. 9 - Visita medica.
Art. 10 - Periodo di prova.
Art. 11 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 12 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 13 - Apprendistato.
Art. 14 - Orario di lavoro.
Art. 15 - Part-time.
Art. 16 - Riposo settimanale e riposi aggiuntivi.
Art. 17 - Festività.
Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 19 - Flessibilità orario di lavoro.
Art. 20 - Cumulo di mansioni.
Art. 21 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 22 - Elementi della retribuzione.
Art. 23 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 24 - Ex indennità di contingenza.
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 26 - Ferie.
Art. 27 - Mensilità aggiuntive.
Art. 28 - Trasferta.
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro.
Art. 30 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 31 - Congedo matrimoniale.
Art. 32 - Servizio militare.
Art. 33 - Assenze.
Art. 34 - Permessi.
Art. 35 - Mensa.
Art. 36 - Utensili e materiale.
Art. 37 - Divieti.
Art. 38 - Norme aziendali.
Art. 39 - Norme di disciplina interna.
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41 - Preavviso di licenziamenti e dimissioni.
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 43 - Minimi contrattuali.
Art. 44 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 45 - Fondo per il sostegno del reddito degli artieri specializzati.
Art. 46 - Fondo integrazione pensioni.
Art. 47 - Interpretazione delle norme contrattuali.
Art. 48 - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 49 - Distribuzione del presente contratto.
Statuto dell'Ente Bilaterale per il Trotto
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Articolo 24.
Articolo 25.
Articolo 26.
Statuto del fondo per il sostegno del reddito agli artieri specializzati
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Articolo 24.
Articolo 25.
Regolamento del fondo

Contratto nazionale di lavoro artieri trotto

Addì 15 giugno 1998 tra l'Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Slc-Cgil […] assistiti […] dai rappresentanti del Coordinamento Nazionale, Fisascat-Cisl […] assistiti […] dai rappresentanti del Coordinamento Nazionale, Uilsic-Uil […] assistiti dai rappresentanti del Coordinamento Nazionale è stato stipulato il CCNL per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

Art. 1 - Sistema d'informazione.
Ferma restando l'autonomia decisionale di scelta e di indipendenza delle parti, le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano ad informare preventivamente, in modo globale e a livello nazionale e territoriale le OO.SS. su prospettive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione nonché sui processi di ristrutturazione e di riorganizzazione in atto nel settore.
A tale fine, si conviene di istituire una Commissione Paritetica Nazionale della quale faranno parte anche i rappresentanti dell'Ente tecnico e dell'Unire.
La Commissione così costituita a che sarà articolata territorialmente, costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse. A tale fine:
a) esamina, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
b) riceve ed elabora dati, a fini statistici e allo scopo di suggerire alle parti opportune iniziative in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare importanza, sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in sede locale specialmente in materia di contratti di formazione e lavoro, part-time e modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.
In fase di prima applicazione del presente contratto, la Commissione curerà con particolare attenzione la corretta applicazione delle norme relative all'inquadramento dei lavoratori, secondo le modalità contrattualmente definite per quei lavoratori che ne usufruivano all'atto dell'entrata in vigore del contratto stesso.

Art. 2 - Diritti sindacali.
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20.5.70 n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare un delegato nelle scuderie con meno di 15 dipendenti.
Al delegato così nominato, il cui nominativo dovrà essere comunicato dalle OO.SS. stipulato alle Organizzazioni dei datori di lavoro e all'azienda di appartenenza, saranno concessi permessi retribuiti per un massimo di 8 ore al mese per lo svolgimento della propria attività.
[…]

Art. 3 - Contrattazione integrativa.
Le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil del settore e i datori di lavoro hanno espresso la volontà di aderire all'accordo interconfederale 23.7.93. Pertanto le parti potranno stipulare accordi integrativi del presente contratto relativi all'accordo stesso...(allegato 1).

Art. 6 - Assunzioni.
[…]
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
[…]

Art. 7 - Assunzione dei minori.
L'ammissione al lavoro dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.
[…]

Art. 9 - Visita medica.
Prima delle assunzioni in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica che ne attesti l'idoneità specifica al lavoro a cura degli Enti preposti.

Art. 11 - Classificazione dei lavoratori.
[…]
Nota a verbale.
Le parti concordano sulla necessità di ribadire la separazione esistente ad ogni effetto, di natura, ruolo e funzioni, degli allievi rispetto a quelle degli artieri. A tal fine ribadiscono che per allievo si deve intendere colui che, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui alla legge n. 92/81 e all'art. 31 del Regolamento delle corse, svolge la sola attività di guida e allenamento, all'esclusivo scopo di conseguire la licenza di guidatore professionista.
Convengono altresì di utilizzare gli strumenti dell'apprendistato e del contratto di formazione e lavoro per risolvere eventuali problemi di errata attribuzione della qualifica di allievo.
Le parti si danno reciprocamente atto che la possibilità di assumere personale di livello inferiore al 3° è riservata alle aziende che abbiano già alle proprie dipendenze lavoratori inquadrati al 3° livello, salvo specifiche esigenze aziendali soggettive da verificarsi tramite richiesta da inoltrarsi alla Commissione di Controllo di cui all'art. 1.

Art. 12 - Contratti di formazione e lavoro.
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro in quanto mezzo idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell'art. 3, legge n. 863/84, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi un'adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
[…]
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva e integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare all'atto scritto, che conterrà quanto previsto all'art. 1 nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva e integrativa, laddove esistente.
[…]
Il contratto di formazione e lavoro avrà una durata non superiore a 24 mesi.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato B.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il disposto dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/84, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare agli uffici di collocamento territorialmente competenti l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti.
I progetti di formazione devono essere presentati all'Ente bilaterale competente per territorio, per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla osta da emettere entro il limite massimo di 15 giorni dalla data del ricevimento.
Gli accordi in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati, salvo diversa intesa tra le parti che li hanno stipulati, da realizzarsi entro i termini di cui al comma 1.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte degli Uffici di collocamento territoriale competenti.

Art. 13 - Apprendistato.
Il trattamento degli apprendisti verrà regolato dalle norme di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti.

Art. 14 - Orario di lavoro.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore normalmente distribuite su 6 gironi lavorativi di cui 5 di 7 ore ciascuno e uno di 5 ore.
Eventuali esigenze di scuderia che non dovessero consentire tale distribuzione, verranno esaminate dalle parti.
L'orario di inizio del lavoro giornaliero verrà fissato in relazione alle esigenze e alla stagionalità. La prestazione giornaliera sarà normalmente divisa in 2 frazioni opportunamente intervallate.
Nel periodo invernale il lavoro avrà inizio alle ore 7,00 e nel periodo estivo alle ore 6,00. La pausa giornaliera per il pasto sarà normalmente di 1 ora e mezza.
Viene tuttavia demandata agli accordi locali, nell'ambito delle intese per la distribuzione dell'orario di lavoro, la determinazione dell'orario di inizio e termine del lavoro giornaliero, come pure della durata della pausa, in relazione alle necessità e stagionalità delle prestazioni.
Ai sensi delle vigenti norme, presso ciascuna azienda dovrà essere esposta una tabella indicante l'orario normale di lavoro con la precisazione dell'ora di inizio e di termine della prestazione nonché degli intervalli di riposo.
[…]

Art. 16 - Riposo settimanale e riposi aggiuntivi.
In relazione alle norme di cui alla legge n. 370 del 22.2.34 i lavoratori potranno godere del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica.
In tal caso la domenica verrà considerata giorno feriale ad ogni effetto.

Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge potrà esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato.
[…]

Art. 19 - Flessibilità orario di lavoro.
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere concordati anticipatamente sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte, ma comunque non oltre 48 ore, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore non potrà superare le 6 nel corso dell'anno e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso permessi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro 15 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Al fine dell'esatto adempimento della presente regolamentazione le imprese provvederanno a installare nelle rispettive scuderie idonei strumenti di rilevazione delle presenze.

Art. 26 - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio presso la stessa azienda un periodo irrinunciabile di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.
[…]

Art. 30 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 36 - Utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli oggetti che ha ricevuto in consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli oggetti stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
[…]

Art. 37 - Divieti.
È proibita l'introduzione nelle scuderie di bevande alcoliche e farmaci che possano alterare le condizioni psicofisiche dei cavalli, se non per espresso ordine del datore di lavoro.
È assolutamente proibito a tutto il personale di fumare nelle scuderie.
[…]

Art. 38 - Norme aziendali.
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dall'azienda, sempreché non siano in contrasto e non modifichino quelle previste, del presente contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 39 - Norme di disciplina interna.
Ogni lavoratore è alle dipendenze del suo superiore diretto e nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
Durante l'orario di lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore diretto.
Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nelle scuderie. Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie se non per ragioni di servizio.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto e a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a secondo della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione (minimo contrattuale, eventuale superminimo, indennità di contingenza);
d) sospensione dal lavoro o dal trattamento economico e dal lavoro per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva.
La sospensione di cui al lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggior sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c), ovvero in casi di recidiva.
Il licenziamento di cui alla lett. e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche se non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali non siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che:
- abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- per disattenzione, cagioni danni al materiale e agli animali e non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali;
- venga trovato addormentato durante l'orario di lavoro;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- fumi nelle scuderie durante il lavoro o introduca bevande alcoliche;
- dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto e dalla Direzione;
- arrechi offesa ai compagni di lavoro o in genere al personale addetto alle scuderie;
- trasgredisca in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro.
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei casi di:
- insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso compagni di lavoro;
[…]
- rissa all'interno dei locali aziendali;
- gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici, abuso di fiducia, maltrattamento agli animali;
- inosservanza alle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli;
- danneggiamenti volontari del materiale;
[…]
- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]
- violazione ai divieti di cui all'art. 40.
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave e furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
[…]

Art. 47 - Interpretazione delle norme contrattuali.
Eventuali controversie relative all'integrazione nonché alle modalità di applicazione del presente contratto sono riservate, in via esclusiva, agli Organismi a livello nazionale nelle Organizzazioni congiuntamente stipulanti alle quali sole spetta di fornire l'interpretazione autentica.

Statuto dell'Ente Bilaterale per il Trotto
Articolo 1.
È costituito, ad iniziativa della Anagt e delle Federazioni Sindacali Slc-Cgil - Fisascat-Cisl - Uilsic-Uil, l'Ente Bilaterale per il Trotto, più avanti denominato EBT.

Articolo 2.
L'Ente è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni degli accordi al proposito sottoscritti fra l'Anagt e Slc-Cgil - Fisascat-Cisl - Uilsic-Uil.

Articolo 3.
L'Ente non ha fini di lucro e ha sede legale in Roma, via Bompiani 11.

Articolo 4.
La durata dell'EBT è fissata fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere prorogata per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5.
L'Ente Bilaterale:
a) promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, comprese quelle finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiamo proficuamente partecipato;
b) istituisce l'Osservatorio Nazionale e la Commissione Nazionale;
c) promuove e gestisce tutte le iniziative che le parti contraenti il CCNL delibereranno di adottare per lo sviluppo del settore.

Articolo 6.
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate e da adottare in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine:
- programma e organizza rilevazioni e studi sul quadro economico e normativo del settore, con specifico riguardo allo stato e alle previsioni occupazionali;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale degli Allievi Guidatori e Allenatori;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione, inserimento e di apprendistato;
- riceve gli accordi realizzati a livello territoriale e ne cura l'analisi e la registrazione.

Articolo 7.

La Commissione Nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche.
A tal fine:
- esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti;
- interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di 2° livello;
- esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 57, da valere agli effetti della legge 11.8.73 n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari.

Articolo 8.
Le entrate dell'EBT sono costituite dai contributi versati sia dai datori di lavoro che dai loro dipendenti secondo le modalità e nelle misure fissate dagli accordi sindacali di cui all'art. 4 del CCNL.
Può costituire forma di entrata ogni altro contributo anche di carattere straordinario in qualsiasi modo erogato da enti, associazioni o privati, nonché ogni reddito, interesse o provento di qualsiasi natura.

Articolo 9.
Le disponibilità dell'EBT dedotte le spese di gestione e di amministrazione, potranno essere impiegate esclusivamente per gli scopi istituzionali e comunque secondo le modalità impartite dal Comitato Esecutivo.

Articolo 10.
Sono organi dell'EBT:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 11.
L'Assemblea è composta da 12 membri 6 dei quali nominati dall'Organizzazione datoriale e 6 dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
I membri dell'Assemblea durano in carica 4 anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno 1 mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Articolo 12.
Spetta all'Assemblea:
- modificare lo Statuto;
- approvare i regolamenti interni dell'EBT;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBT;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBT;
- deliberare in ordine dell'eventuale compenso del Comitato Direttivo e Sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto.

Articolo 13.
L'Assemblea si riunisce almeno 1 volta l'anno ordinariamente, e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri o dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBT. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha 1 voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
È ammessa delega ad altro membro.
Ogni membro non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 14.
Il Presidente dell'EBT viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri rappresentati dell'Organizzazione datoriale e delle Organizzazioni Sindacali stesse. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla prevista scadenza del quadriennio.
Spetta al Presidente dell'EBT di:
- rappresentare l'EBT di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea.
Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 15.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e può essere delegato, dal Presidente stesso, a svolgere determinati e specifici incarichi.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri rappresentati delle Organizzazioni sindacali su designazione delle stesse e dura in carica un quadriennio.
Qualora nel corso del quadriennio il Presidente venga a mancare, il Vice Presidente dura in carica fino alla prevista scadenza del quadriennio.

Articolo 16.
Il Consiglio Direttivo si compone di 6 membri, 3 dei quali nominati dalla Organizzazione Datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno 1 mese prima della scadenza.
È però consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo consigliere avrà per la durata della carica la stessa anzianità di quello sostituito.

Articolo 17.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente Vicario dell'EBT;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'EBT e riferirle all'assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBT;
- assumere e licenziare il personale dell'EBT e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'EBT e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere a quanto stabilito al comma 6 del precedente art. 5;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere.

Articolo 18.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 4 membri del Consiglio, dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario.
La convocazione del Consiglio è effettuata con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBT.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria rispettivamente la presenza e il voto di almeno la metà più 1 dei suoi componenti.
Ciascun membro ha un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19.
Il Collegio dei Revisori si compone di 3 membri effettivi così designati:
1 dall'Organizzazione datoriale, 1 dalle OO.SS.LL., il 3° dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti, che ne è il Presidente.
L'Organizzazione datoriale e le OO.SS.LL. designano inoltre 2 sindaci supplenti, 1 per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
I Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'EBT per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.
La convocazione del Collegio dei Revisori è fatta senza alcuna formalità procedurale.
I Revisori potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 20.
Il Comitato Direttivo nomina congiuntamente anche al di fuori del proprio seno un Direttore.
Il Direttore non può essere dipendente dell'EBT.
All'atto della nomina il Consiglio Direttivo ne determina i compensi e le responsabilità.
Il Direttore resterà in carica 4 anni.
Il Direttore sovrintende agli uffici e ai servizi dell'EBT, assicura il buon funzionamento dell'istituzione e la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 21.
Le disponibilità dell'EBT sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e degli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono inoltre disponibilità dell'EBT le somme e i beni mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato, dalle Regioni o da altre istituzioni pubbliche anche internazionali.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del Fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.
I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 22.
Per le spese di impianto e di gestione l'EBT potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18.
Ogni pagamento di spese e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente.

Articolo 23.
Gli esercizi finanziari dell'EBT hanno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBT e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione, all'Anagt e alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Articolo 24.
La messa in liquidazione dell'EBT è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni aderenti, nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel CCNL in ordine all'accantonamento e versamento dei contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per le Aziende e per i lavoratori di corrispondere i contributi nonché l'obbligo per le Aziende di versarli all'EBT.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, si provvederà alla nomina di 2 liquidatori, di cui 1 nominato dall'Anagt e 1 nominato dalle OO.SS.LL., trascorso 1 mese dal giorno della messa in liquidazione provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'EBT i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie dell'accordo istitutivo.
In caso di mancato accordo di devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

Articolo 25.
Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere deliberata all'Assemblea dell'EBT con votazione a maggioranza di 2/3 dei componenti dell'Assemblea stessa.

Articolo 26.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
L'EBT può svolgere funzioni di cassa per i contributi associativi.