Tipologia: Accordo
Data firma: 23 dicembre 2010
Parti: Fiat Group Automobiles spa e Fim, Uilm, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Capi e Quadri Fiat
Settori: Metalmeccanici, Fiat Group
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

Premessa
1. Clausola di responsabilità
2. Clausole integrative del contratto individuale di lavoro
3. Commissione Paritetica di Conciliazione
Regolamentazione per Mirafiori Plant
1. Organizzazione del lavoro
2. Mezz'ora retribuita per la refezione
3. Abolizione voci retributive
4. Assenteismo
5. Gestione dei permessi retribuiti
6. Decadenza accordi
7. Cassa Integrazione Guadagni
8. Formazione
9. Lavoratori con idoneità specifiche
Regolamentazione per la Joint Venture
1. Orario di lavoro
• Addetti e collegati alla produzione

• Addetti alla manutenzione e alla centrale vernici
• Addetti al turno centrale
• Procedura per l'applicazione dei diversi schemi di orario
2. Lavoro straordinario produttivo
3. Mezz'ora retribuita per la refezione
4. Organizzazione del lavoro
5. Lavoratori con idoneità specifiche
6. Sistema di pause
7. Indennità di prestazione collegata alla presenza
8. Bilanciamenti produttivi
9. Recuperi produttivi
10. Fabbisogni organici
11. Assenteismo
12. Integrazione di malattia
13. Gestione dei permessi retribuiti
14. Maggiorazione lavoro straordinario, notturno e festivo
Comunicato stampa Fiat Group 26 novembre 2010
Piano di rilancio per lo Stabilimento di Mirafiori
Allegati
Allegato 1 - Sistema di relazioni sindacali
Premessa
Commissione Paritetica di Conciliazione
• Competenze
• Composizione
Commissione Pari opportunità
• Composizione
Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
• Composizione
• Competenze
• Permessi
Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione
• Competenze
• Composizione
Commissione Servizi Aziendali

• Competenze
• Composizione
Commissione verifica assenteismo
• Competenze
• Composizione
Diritti sindacali
Art. 1. Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 2. Permessi sindacali
Art. 3. Assemblea
Art. 4. Diritto di affissione
Art. 5. Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6. Strumenti informatici
Art. 7. Versamento dei contributi sindacali
Appendice Tecnica - Strumenti Informatici
Allegato orario di lavoro n. 2 - Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) addetto e collegato al ciclo produttivo
Allegato orario di lavoro n. 3
•Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) addetto e collegato al ciclo produttivo UTE A
•Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) addetto e collegato al ciclo produttivo UTE B
•Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) addetto e collegato al ciclo produttivo UTE C
Allegato orario di lavoro n. 4
•Tabella turnazione e riposi del personale addetto ad attività di manutenzione e di conduzione centrale vernici
•Tabella turnazione e riposi del personale addetto ad attività' di manutenzione e di conduzione centrale vernici
Esempio di turnazione della squadra 2 sul turno - B - con riposo a scorrimento dal lunedì al sabato
Allegato orario di lavoro n. 5
•Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) che presta attività lavorativa sul turno centrale
•Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) che presta attività lavorativa sul turno centrale
Allegato orario di lavoro n. 6 - Tabella turnazione e riposi del personale (quadri, impiegati e operai) addetto e collegato al ciclo produttivo

Allegato n. 7 - Descrizione del sistema ERGO-UAS
Allegato n. 7 - parte I
Allegato n. 7 - parte II
Allegato n. 7 - parte III
Allegato n. 7 - parte IV
Allegato n. 8 - Maggiorazioni lavoro straordinario, notturno e festivo
Allegato n. 8 bis - Maggiorazioni lavoro straordinario, notturno e festivo

Addì, 23 Dicembre 2010 presso l'Unione Industriale di Torino Tra Fiat Group Automobiles spa, assistita dell'Unione Industriale di Torino e i rappresentanti delle Segreterie Nazionali e de!la provincia di Torino di Fim, Uilm, Fismic e Ugl Metalmeccanici e dell'Associazione Capi e Quadri Fiat a seguito del'incontro del 26 Novembre, nel corso del quale l'Amministratore Delegato del Gruppo Fiat ha presentato il piano di rilancio produttivo dello stabilimento di Mirafiori Plant e sono state illustrate le condizioni necessarie per la sua realizzazione, nonché degli incontri del 29 Novembre e del 2 Dicembre, nel corso dei quali l'azienda ha illustrato in dettaglio regolamentazione specifiche sia per Mirafiori Plant sia per la Joint Venture, di quello del 3 Dicembre durante il quale l'azienda ha presentato, ai termine del confronto, un documento conclusivo e dell'incontro odierno, convocato a seguito delle richieste da parte di Firn, Uilm, Fismic e Ugl Metalmeccanici è stato sottoscritto l'allegato documento che le Organizzazioni Sindacali firmatarie, considerando chiusa la trattativa, sottoporranno all'approvazione dei lavoratori.

L'adesione al presente accordo di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie

Premessa
Con riferimento all'incontro del 26 Novembre 2010 presso l'Unione Industriale di Torino, durante il quale è stato illustrato il piano per il rilancio produttivo dello stabilimento di Mirafiori Plant (allegato comunicato stampa), le Parti concordano sulle condizioni per rendere operativo e praticabile l'avvio dell'iniziativa industriale della Joint Venture.
L'azienda ribadisce che ai fini della realizzazione dei Piano si debbano concretizzare le condizioni che rendono operativo e praticabile, mediante l'adesione effettiva dei soggetti interessati, quanto convenuto con la sottoscrizione della presente ipotesi di accordo.
Il presente documento conclusivo diventerà operativo a fronte dell'approvazione dell'accordo da parte della maggioranza dei lavoratori.

Ai fini operativi la Joint Venture, che non aderirà al sistema confindustriale, applicherà un contratto collettivo specifico di primo livello che includerà quanto convenuto con la presente intesa.
Altri istituti contrattuali (quali ad esempio il fondo Cometa, la classificazione dei lavoratori - nell'ambito della quale saranno identificati i ruoli a cui, all'interno della 3A categoria, sarà riconosciuto un Elemento Retributivo di Professionalità -, le ferie, i permessi annui retribuiti (PAR) e le festività, gli scatti di anzianità, le procedure relative ai provvedimenti disciplinari, comprensive delle clausole integrative dei contratto individuale di lavoro, ecc.) verranno inseriti in fase di stesura del contratto collettivo specifico coerentemente con le finalità della Joint Venture.

Per quanto riguarda il sistema di partecipazione e i diritti sindacali si fa riferimento al documento allegato n. 1.

1. Clausola di responsabilità
Il presente accordo costituisce un insieme integrato, sicché tutte le sue clausole sono correlate ed inscindibili tra foro, con la conseguenza che il mancato rispetto degli impegni ivi assunti dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate per la realizzazione del Piano e i conseguenti diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal presente accordo, posti in essere dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori, anche a livello di singoli componenti, libera l'Azienda dagli obblighi derivanti dal presente accordo nonché da quelli contrattuali in materia di:
- contributi sindacali
- permessi sindacali retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali
- permessi sindacali aggiuntivi oltre le ore previste dalla legge 300/70 per i componenti della Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori.
Le Parti si danno altresì atto che comportamenti, individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le clausole del presente accordo ovvero a rendere inesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso all'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo spirito che lo anima, producono per l'Azienda gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte del presente punto.

2. Clausole integrative del contratto individuale di lavoro
Le Parti convengono che le clausole del presente accordo integrano la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate ed inscindibili, sicché la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui agli elenchi, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari, conservativi e non, e comporta il venir meno dell'efficacia nei suoi confronti delle altre clausole.

3. Commissione Paritetica di Conciliazione
Le Parti riconoscono alla Commissione Paritetica di Conciliazione la qualità di sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze ivi previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dal punto 1 (clausola di responsabilità) del presente accordo.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente accordo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Le Parti stipulanti si danno atto che, nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacali non faranno ricorso all'azione diretta e che da parte aziendale non si procederà in via unilaterale.
Al termine della procedura, in assenza di una valutazione congiunta delle Parti, o in caso di mancata riunione della commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dal punto 1 (clausola di responsabilità) del presente accordo.
La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.
Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.

Regolamentazione per Mirafiori Plant
1. Organizzazione del lavoro

Le Parti intendono proficuamente superata la fase di sperimentazione dell'applicazione dei sistema Ergo UAS avviata a luglio 2008. Pertanto a decorrere dal 4 Aprile 2011, esperite le procedure tecniche di disdetta e recesso degli accordi aziendali vigenti in tema di regolamentazione della prestazione lavorativa, presso lo stabilimento Mirafiori Plant sarà definitivamente applicato su tutte le lavorazioni il sistema Ergo-UAS, secondo quanto descritto nell'allegato n. 7, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Le soluzioni ergonomiche migliorative, derivanti dall'applicazione del sistema Ergo-UAS, permettono, sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo, un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo colettino, nell'arco del turno di lavoro, che sostituiscono le attuali tre pause di cui due da 15 minuti e una da dieci.
Per tutti i restanti lavoratori diretti e collegati al ciclo produttivo le soluzioni ergonomiche migliorative permettono la conferma della pausa di 20 minuti, da fruire anche in due pause di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento.
Con l'avvio del nuovo regime di pause, i 10 minuti di incremento della prestazione lavorativa nell'arco del turno, per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo, saranno monetizzati in una voce retributiva specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza".
[…]
Le Parti con il presente accordo concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1982 n. 297, che la suddetta voce retributiva denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza" è da escludere dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto.
Tale monetizzazione ad personam avrà luogo nei confronti dei lavoratori interessati che saranno addetti alle lavorazioni sopra indicate all'entrata in vigore del nuovo regime di pause.

2. Mezz'ora retribuita per la refezione
Per i lavoratori addetti a turni avvicendati si conferma che la mezz'ora retribuita per la refezione è collocata all'interno del turno.

3. Abolizione voci retributive
A partire dal mese di Aprile 2011, sono abolite le seguenti voci retributive, previo esperimento della disdetta e recesso degli accordi aziendali e delle prassi vigenti in materia:
- paghe di posto
- Indennità disagio linea
- premio mansione e premi speciali.
[…]

4. Assenteismo
Premesso che:
- la regolamentazione qui convenuta in relazione al monitoraggio, ai fini di un miglioramento, dell'andamento dell'assenteismo per malattia non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni:
• lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie;
• lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa;
- l'azienda conferma che continuerà, come fatto sino ad ora, ad esaminare e a valutare con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali;
le parti convengono di istituire per Mirafiori Plant una commissione paritetica, composta da un componente per Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e altrettanti di parte aziendale, per monitorare l'andamento del fenomeno assenteismo per malattia. La suddetta commissione opererà come segue.
1. Nel corso del mese di luglio 2011 verificherà il dato consuntivo medio dell'assenteismo per malattia per il periodo gennaio-giugno 2011 riferita agli operai e, nell'eventualità che lo stesso non risulti inferiore al 6% medio, si darà corso alla disciplina di cui al punto A.
A. Dal 1° luglio 2011, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni) non verrà riconosciuto per il primo giorno di assenza alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Alla Commissione paritetica verrà demandato il compito di individuare, nell'ambito della fattispecie sopra delineata, i casi ai quali non sia applicabile, tenendo conto della particolarità di ogni singola situazione concreta, il riportato sistema di applicazione della "carenza".

2. Qualora a gennaio 2012 la Commissione rilevi che il tasso di assenteismo medio per malattia riferito al secondo semestre 2011 non è sceso sotto il 4%, verrà applicata la disciplina riportata al sottostante punto B.
B. Dal 1° Gennaio 2012, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni), non verrà riconosciuto per i primi due giorni alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Tale disciplina verrà applicata, nei singoli casi, previo esame congiunto nell'ambito dell'apposita Commissione come previsto al precedente punto A.

3. Per gli anni successivi al 2012 nel caso in cui il tasso di assenteismo medio per malattia, riferito all'anno precedente, non sia inferiore al 3,5% si applicherà la disciplina di cui al punto B.
Tale disciplina verrà applicata, nei singoli casi, previo esame congiunto nell'ambito dell'apposita Commissione come previsto ai precedenti punti A e B.
Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell'area impiegatizia.

6. Decadenza accordi
La presente intesa annulla e sostituisce quanto in precedenza pattuito sulle medesime materie, esperite le procedure di disdetta e recesso richiamate nel presente accordo, con particolare riferimento:
- per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, agli accordi del:
• 5/8/1971 parte III, punto 1 (pause);
• 27/7/1972 allegato 4 (pause individuali con rimpiazzo);
• 18/3/2003 capitolo "missione produttiva Mirafiori", per la parte relativa alle modalità di fruizione e alla durata delle pause di lavoro;
• 4/7/2007 capitolo pause di lavoro;
- per quanto riguarda la prestazione lavorativa, alle previsioni di cui alla parte III, punto 2, dell'intesa 5/8/1971 inerenti l'indice di saturazione massima individuale, nonché l'indice di saturazione massima individuale istantanea di cui alla lettera e) dell'art. 1 (disposizioni di carattere generale) dell'allegato B) (regolamentazione linee di montaggio meccanizzate) dell'accordo 26/6/1969 e i coefficienti di maggiorazione dei tempi per fattore di riposo di cui al punto II dei "criteri generali del sistema di incentivo di rendimento" notificati ai sindacati in data 6/6/1968, come previsto dall'accordo del 31/5/1968;
- per quanto riguarda le voci retributive paghe di posto, indennità disagio linea, premio mansione e premi speciali, a tutti i relativi accordi (tra cui le intese dei 5/10/1945, 1/9/1955, 24/2/1956, 31/5/1968, 28/5/1969, 2/6/1969, 26/6/1969, 11/3/1970 e del 3/3/1978) e loro successive variazioni, modifiche e integrazioni;
- nonché alle relative prassi applicative ovvero consuetudini e usi negoziali

8. Formazione
È previsto un importante investimento in formazione per preparare i lavoratori e metterli in condizioni di operare nella Joint Venture. Le attività formative saranno fortemente collegate alle logiche WCM. I corsi di formazione saranno tenuti con i lavoratori in cig e le Parti convengono fin d'ora che la frequenza ai corsi sarà obbligatoria per i lavoratori interessati. Il rifiuto immotivato alla partecipazione nonché l'ingiustificata mancata frequenza ai corsi, oltre a dar luogo alle conseguenze di legge, costituirà a ogni effetto comportamento disciplinarmente perseguibile.
Le Parti confermano che non sarà previsto e richiesto a carico Azienda alcuna integrazione o sostegno al reddito, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, per i lavoratori in cig che partecipino ai corsi di formazione.
Il programma formativo sarà oggetto di esame tra le Parti.

9. Lavoratori con idoneità specifiche
Le Parti riconoscono che il sistema Ergo UAS è in grado di fornire una serie di elementi propri della postazione lavorativa (posture, forze, movimentazione carichi e frequenza arti superiori), che sono in grado di agevolare il giudizio del medico competente sull'idoneità specifica del lavoratore alla postazione in esame. Il sistema pertanto possiede la duplice valenza di prevenire l'insorgenza di patologie, attraverso la corretta definizione dei rischio in fase progettuale e preliminare e supportare la corretta gestione del personale con idoneità specifiche.

Regolamentazione per la Joint Venture
1. Orario di lavoro
Addetti e collegati alla produzione

Vengono definiti i seguenti schemi di orario da applicare al verificarsi delle esigenze produttive che comportino l'adozione di 15 turni settimanali e oltre di 8 ore di utilizzo impianti sino a 6 giorni alla settimana.
- 1° schema di orario - 15 turni (8 ore x 3 turni x 5 giorni alla settimana)
La produzione si realizzerà con l'utilizzo degli impianti per 24 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana, con uno schema di turnazione articolato a 15 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai) a regime ordinario sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione per 5 giorni alla settimana, con orario settimanale individuale di 40 ore, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
• secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
• terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.
La settimana lavorativa avrà pertanto inizio alle ore 6.00 del lunedì e cesserà alle ore 6.00 del sabato mattina.
L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicato:
1°- 3°- 2°
secondo quanto previsto nell'allegato orario di lavoro n. 2, che costituisce parte integrante del presente accordo.
- 2° schema di orario -18 turni (8 ore x 3 turni x 6 giorni alla settimana)
La produzione si realizzerà con l'utilizzo degli impianti per 24 ore giornaliere e per 6 giorni alla settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai) a regime ordinario e ferma la durata media di 40 ore dell'orario individuale settimanale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
• secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
• terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.
Lo schema di orario per lo stabilimento prevede, a livello individuale, una settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni, secondo quanto previsto nell'allegato orario di lavoro n. 3, che costituisce parte integrante del presente accordo. L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicato:
3°- 2°- 1°.
Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2 giorni consecutivi di riposo secondo il seguente schema:
- lunedì e martedì
ovvero
- mercoledì e giovedì
ovvero
- venerdì e sabato.
Al fine di non effettuare il 18° turno al sabato notte, lo stesso viene anticipato strutturalmente alla domenica notte precedente.
Pertanto la settimana lavorativa avrà inizio alle ore 22.00 della domenica e cesserà alle ore 22.00 del sabato successivo e il riposo settimanale domenicale avrà luogo dalle ore 22 del sabato alle ore 22 della domenica.
Il 18° turno, cadente tra le ore 22.00 della domenica e le ore 6.00 del giorno successivo, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di domenica (sulla base del calendario annuo), con i permessi per i lavoratori operanti sul terzo turno maturati in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (mezz'ora lavorata sul terzo turno con la relativa retribuzione accantonata per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annui retribuiti (PAR contrattuali) sino a concorrenza.
Con il presente schema di turnazione le Parti hanno inteso derogare a quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.

Addetti alla manutenzione e alla centrale vernici
Le attività di manutenzione e di conduzione della centrale vernici saranno svolte per 24 ore giornaliere nell'arco di 7 giorni alla settimana per 21 turni settimanali. L'attività lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e operai) a regime ordinano sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore ciascuno, con la mezz'ora retribuita per la refezione nell'arco del turno di lavoro, a rotazione e con riposi individuali settimanali a scorrimento, con orario individuale di 40 ore settimanali.
I piani di articolazione degli orari di lavoro per i lavoratori addetti alla manutenzione e alla conduzione della centrale vernici sono indicati nell'allegato orario di lavoro n. 4, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Addetti al turno centrale
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai) sarà dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di intervallo non retribuito.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applicherà un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora utile).
I piani di articolazione degli orari di lavoro per i lavoratori addetti al turno centrale sono indicati nell'allegato orario di lavoro n. 5, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Procedura per l'applicazione dei diversi schemi di orario
Al verificarsi di situazioni che comportino il passaggio da 10 turni a rotazione a 15 turni a rotazione e da 15 turni a rotazione a 18 turni a rotazione l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema di turnazione, avvierà un esame con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori per illustrare le motivazioni che impongono, valutato anche il ricorso ai lavoro straordinario, l'adozione del nuovo schema di orario, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo.
La procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'Azienda, al termine del quale si applicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda nell'ambito di quelli concordati.
In occasione della procedura di passaggio dai 15 ai 18 turni le Parti valuteranno anche l'eventuale sperimentazione, per un periodo non inferiore a 12 mesi, di uno schema di orario che utilizzi gii impianti per 6 giorni alla settimana per 12 turni settimanali (10 ore x 2 turni x 6 giorni alla settimana).
Con tale schema di orario:
- la produzione si realizzerà con l'utilizzo degli impianti per 20 ore giornaliere e per 6 giorni alla settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 12 turni settimanali;
- l'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai) a regime ordinario sarà articolata su due turni giornalieri di 10 ore ciascuno a rotazione per 4 giorni alla settimana, con orario settimanale individuale di 40 ore, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 16.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione all'interno del turno;
• secondo turno dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione all'interno del turno;
- la settimana lavorativa avrà pertanto inizio alle ore 6.00 del lunedì e cesserà alle ore 6.00 della domenica o, in alternativa, alle ore 20.00 della domenica e cesserà alle,ore 16.00 del sabato. Pertanto ogni lavoratore effettuerà nella settimana due giorni di riposo consecutivi a scorrimento e per i lavoratori che effettuano il secondo turno il riposo sarà sempre di 3 giorni (comprensivo della domenica), secondo quanto previsto nell'allegato orario di lavoro n. 6, che costituisce parte integrante del presente accordo;
- le ore totali annue di permessi annui retribuiti (PAR) e di ferie di spettanza saranno riproporzionate a livello giornaliero su base di 10 ore.

2. Lavoro straordinario produttivo
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di mercato, l'Azienda potrà far ricorso a lavoro straordinario per 120 ore annue pro capite, senza preventivo accordo sindacale, da effettuare a turni interi, in caso di utilizzo impianti a 10 e 15 turni settimanali nelle giornate di sabato a due turni e negli altri schemi di orario nelle giornate di riposo.
In particolare, nel caso dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla rotazione a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere effettuato a turni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità indicate al capitolo orario di lavoro.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario.
Con accordo individuale tra Azienda e lavoratore, l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva collettiva del 18° turno.
Il lavoro straordinario, nell'ambito di 200 ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive per le restanti 80 ore di straordinario nelle giornate di sabato e nelle giornate di riposo previo accordo sindacale.
Nel caso della organizzazione sperimentale dell'orario di lavoro sulla rotazione a 12 turni settimanali, il lavoro straordinario per esigenze produttive per 120 ore annue pro capite senza preventivo accordo sindacale potrà essere effettuato a turni interi nelle giornate di riposo.

3. Mezz'ora retribuita per la refezione
Negli schemi di orario a turni avvicendati di 8 ore (per 15 e 18 turni), le Parti verificheranno le condizioni tecnico organizzative che consentano la collocazione della mezz'ora retribuita per la refezione a fine di ciascun turno di lavoro.
Nello schema sperimentale di orario a 12 turni la mezz'ora retribuita per la refezione sarà collocata all'interno del turno.

4. Organizzazione del lavoro
In materia di metrica del lavoro e di valutazione ergonomica del sovraccarico biomeccanico del corpo intero la Joint Venture adotterà il sistema ERGO-UAS, secondo quanto descritto nell'allegato n. 7, che costituisce parte integrante del presente accordo.

5. Lavoratori con idoneità specifiche
Le Parti riconoscono che il sistema Ergo UAS è in grado di fornire una serie di elementi propri della postazione lavorativa (posture, forze, movimentazione carichi e frequenza arti superiori), che sono in grado di agevolare il giudizio del medico competente sull'idoneità specifica del lavoratore alla postazione in esame. Il sistema pertanto possiede la duplice valenza di prevenire l'insorgenza di patologie, attraverso la corretta definizione del rischio in fase progettuale e preliminare e supportare la corretta gestione del personale con idoneità specifiche

6. Sistema di pause
Negli schemi di orario a turni avvicendati di 8 ore (10, 15 e 18 turni), il sistema di pause nell'arco del turno per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo sarà di 30 minuti fruibile in 3 pause distinte di 10 minuti cadauna, fruite in modo collettivo nell'arco del turno.
Nello schema sperimentale di orario a 12 turni per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo il sistema complessivo di pause sarà di 40 minuti fruibile in 3 o 4 pause collettive nell'arco del turno.

7. Indennità di prestazione collegata alla presenza
Ai lavoratori addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo, sarà erogata una voce retributiva denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza". L'importo di tale voce retributiva, da corrispondere solo per le ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione tra l'altro delle ore di inattività, della mezz'ora retribuita per refezione e delle assenze la cui copertura retributiva è per legge e/o contratto parificata alla prestazione lavorativa, è concordato per tutti gli aventi diritto, nelle seguenti misure forfetarie:
[…].
Le Parti con il presente accordo concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dall'art.1 della Legge 29 maggio 1982 n. 297, che la suddetta voce retributiva denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza" è da escludere dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto.

8 . Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su ciascuna linea, e il corretto rapporto produzione/organico saranno assicurati mediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima ora del turno in relazione agii eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno, per fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e produttive.

9. Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi nelle giornate del sabato sui 2 turni per gli schemi a 10 e 15 turni, nei 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva collettiva) o nei giorni di riposo individuale per lo schema a 18 turni o nelle giornate di riposo nel caso della organizzazione sperimentale dell'orario di lavoro sulla rotazione a 12 turni settimanali, previo esame congiunto con la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori anche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia.

10. Fabbisogni organici
[…]
Con l'avvio della produzione della Joint Venture e in relazione al programma formativo saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti, garantendo ai lavoratori la retribuzione e l'inquadramento precedentemente acquisiti nelle aziende del Gruppo Fiat, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 11, L. 223/91. Inoltre a fronte di particolari fabbisogni organizzativi potrà essere richiesta ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro.
Eventuali ulteriori fabbisogni di organico saranno soddisfatti con il ricorso a contratti di lavoro somministrato, contratti a termine e apprendistato professionalizzante.

11. Assenteismo
Per prevenire situazioni di elevato livello di assenteismo collegate ad eventi giustificati come malattia, le parti concordano di applicare la regolamentazione di seguito riportata. Il contratto collettivo che sarà applicato dalla Joint Venture includerà tale regolamentazione e farà, inoltre, riferimento alle disposizioni del CCNL Metalmeccanici in materia di trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, ad eccezione di quelle a cui con la presente clausola si deroghi.
Questa specifica regolamentazione non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni:
- lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie;
- lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa.
L'azienda, inoltre, esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali.
Le parti convengono di istituire per la Joint Venture una commissione paritetica, composta da un componente per Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e altrettanti di parte aziendale, e per monitorare l'andamento del fenomeno assenteismo per malattia.
Qualora la Commissione rilevi che il tasso di assenteismo medio per malattia degli operai, riferito al primo semestre di attività della Joint Venture, non sia inferiore al 3,5%, saranno attivate azioni di sensibilizzazione ad iniziativa congiunta da parte della commissione.
Nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'avvio della produzione presso la Joint Venture, la Commissione rilevi che il tasso di assenteismo medio per malattia riferito al periodo, non sia inferiore al 3,5%, verrà applicata la seguente disciplina per 12 mesi.
- Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identica modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni), non verrà riconosciuto per i primi due giorni alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Alla Commissione paritetica verrà demandato il compito di individuare, nell'ambito della fattispecie sopra delineata, i casi ai quali non sia applicabile, tenendo conto della particolarità di ogni singola situazione concreta, il riportato sistema.
Successivamente, ogni 12 mesi, la commissione verificherà il dato consuntivo medio dell'assenteismo per malattia e, qualora lo stesso risulti non inferiore al 3,5%, continuerà ad essere applicata la disciplina sopra riportata, individuando eventuali ulteriori correttivi.
Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell'area impiegatizia.

13. Gestione dei permessi retribuiti
Saranno individuate, a livello di unità operativa tecnologica, le modalità per un'equilibrata gestione dei permessi retribuiti di legge e/o contratto nell'arco della settimana lavorativa.

14. Maggiorazione lavoro straordinario, notturno e festivo
Nell'eventuale applicazione dell'orario sperimentale a 12 turni occorrerà far riferimento all'allegato 8 bis.
[…]

Allegato 1 - Sistema di relazioni sindacali
Premessa
Le Parti si riconoscono interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei lavoratori, miglioramento delle loro condizioni e tutela della competitività dell'Azienda.
Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo, in tale ambito si identificano nella Direzione Aziendale e nella Rappresentanza sindacale dei lavoratori i soggetti che hanno questo compito e che lo realizzeranno incontrandosi per valutare, ai fini della prevenzione, l'attività e i risultati del sistema partecipativo.
A questo scopo definiscono criteri, e contenuti del sistema di partecipazione da adottare, che si articola in vari Organismi congiunti (Commissioni) composti da rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo/ Rappresentanza sindacale dei lavoratori che operano secondo 1'articolazione, le competenze e le modalità di seguito riportate.

Commissione Paritetica di Conciliazione
Competenze

Le Parti riconoscono alla Commissione Paritetica di Conciliazione la qualità di sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie de! presente accordo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze che io stesso prevede nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente accordo.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente accordo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Le Parti stipulanti si danno atto che, nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacali non faranno ricorso all'azione diretta e che da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, In assenza di una valutazione congiunta delle parti, o in caso di mancata riunione della commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nei presente accordo.

Composizione
La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.
Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.

Commissione Pari opportunità
Le Parti nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane convengono di istituire una Commissione Pari Opportunità con il compito di:
1. esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alle Rappresentanze sindacale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro;
2. studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
3. proporre iniziative per facilitare li reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
4. prevenire forme di molestie o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
5. esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, le Parti si impegnano ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
6. presentare entro dicembre 2012 le risultanze di uno specifico esame relativo al lavoro a tempo parziale alle parti firmatarie, affinché le stesse possano valutare e definire un'eventuale specifica regolamentazione dello stesso.

Composizione
La Commissione è composta da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, designati dalle rispettive Segreterie Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale dei lavoratori e da componenti designati da parte aziendale.

Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
Nel valutare positivamente l'attività fino ad ora svolta dalle "Commissioni di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro", operanti nei Gruppo Fiat a livello di unità produttiva, le Parti convengono di confermare questa struttura di partecipazione per la Joint Venture, indicandone composizione e competenze, in conformità alla normativa in materia e con l'obiettivo condiviso di migliorare il coinvolgimento del rappresentanti dei lavoratori nelle iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, requisito fondamentale per garantire il rispetto delle regole e l'efficacia degli interventi realizzati.
Le parti si danno atto che presso la Joint Venture opererà una Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, i cui componenti in rappresentanza dei lavoratori rivestono la qualifica di RLS ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
I componenti di suddetta Commissione, per la parte dei lavoratori, appartengono esclusivamente alla Rappresentanza sindacale dei lavoratori, e il loro numero è pari a 8.
Tali componenti, che saranno comunicati all'Azienda congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie dei presente accordo, saranno individuati tra gli RLS dello stabilimento/unità produttiva.

Composizione
Da parte aziendale la composizione della Commissione sarà articolata nella seguente maniera:
- Responsabile del Personale
- RSPP
Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare, alle specifiche riunioni della Commissione potranno partecipare esperti tecnici che abbiano conoscenza/attinenza agli argomenti trattati nonché, ove necessario, il medico competente.

Competenze
Oltre alle attribuzioni spettanti al RLS in base a quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, alla Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro sono conferite competenze specifiche di consultazione e di proposta, quali:
• definizione congiunta di programmi di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione, da realizzarsi operativamente a cura dell'Azienda;
• verifiche congiunte circa le modalità ed i programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi generali e specifici collegabili all'attività lavorativa, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche degli impianti.
Alla medesima Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro sarà data:
• comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai rischi suddetti;
• informazione, di norma mensile, sugli eventi infortunistici con particolare riferimento a:
- numero degli infortuni, ripartiti tra franchigie e denunce;
- statistiche per causale di accadimento, anche allo scopo di individuare e realizzar idonei interventi preventivi;
- numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio Sanitario Aziendale;
- valutazione circa la situazione del presidio sanitario e tipo di servizio previsto;
- consultazione della documentazione aziendale relativa ai DPI e verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;
- illustrazione dei DPI, sia di carattere specifico che generale;
- situazione, in termini di sintesi statistica, delle visite periodiche di legge.
Sarà, infine, compito della Commissione promuovere la diffusione delle indicazioni emanate all'unanimità dalla Commissione Organizzazione e Sistemi d Produzione.
Gli argomenti trattati nell'ambito della Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro saranno oggetto di verbale, di volta in volta, redatto e conservato a cura dell'Azienda.
È da intendersi che, in ordine ai dati forniti dall'Azienda ed alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività della Commissione, i componenti della stessa sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni aziendali, rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali ed il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori, di cui dovessero venire a conoscenza.

Permessi
È riconosciuto all'RLS il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
•70 ore annue per ogni Rappresentante per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario;
• utilizzazione, per l'espletamento delle attività previste dal presente paragrafo, ed ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, del monte ore assegnato all'Organizzazione Sindacale di appartenenza firmataria del presente accordo.

Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione
La Commissione opera con la finalità di favorire l'implementazione di iniziative volte a raggiungere gli obbiettivi condivisi di:
• Ottimizzare il posto di lavoro, relativamente a:
1. aspetto ergonomico;
2. funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
3. razionalizzazione delle attività lavorative.
• Migliorare l'efficienza dei macchinari relativamente a guasti, attrezzaggi, inattività, velocità di trasformazione;
• Identificare tutte le procedure suscettibili di miglioramento.

Competenze
• Monitoraggio dell'applicazione delle metodologie di WCM, con particolare riguardo agli obiettivi di miglioramento assegnati alla Unità Produttiva e alla verifica del livello di raggiungimento degli stessi;
• Informazione/consultazione circa le conseguenze sull'organizzazione del lavoro delle iniziative di miglioramento della competitività della unità produttiva;
• Esame degli indicatori di produttività/qualità utilizzati per il calcolo del premio di competitività;
• Proposte di iniziative per favorire il coinvolgimento dei lavoratori (proposte miglioramento qualità, ecc.);
• Esame delle eventuali problematiche connesse all' avviamento dei nuovi prodotti, con riferimento agli interventi tecnologici e organizzativi, nonché alle iniziative di formazione ad essi collegate;
• Esame di soluzioni per migliorare gii indicatori gestionali (riduzione assenteismo, ecc.);
• Informazione e consultazione su Iniziative formative da realizzare a fronte di trasformazioni tecnologiche e organizzative o di formale cambiamento di mansioni degli addetti;
• Esame delle proposte di interventi formativi, basati su fabbisogni condivisi.
• Verifica su eventuali riassegnazione di mansioni richieste ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi.
• Valutazione, al sorgere di eventuali futuri fabbisogni di organico, delle specificità applicative dell'apprendistato professionalizzante
La Commissione sarà anche la sede in cui si esamineranno le controversie eventualmente insorte, e non risolte, tra il lavoratore e l'azienda riguardanti le applicazioni dei tempi base e/o del tempo standard totale della postazione di lavoro secondo la procedura definita nell'allegato tecnico n. 7.

Composizione
Per parte aziendale: Responsabile del Personale dell'Unità Produttiva, un Rappresentante della Direzione dell'Unità Produttiva e Responsabili di Aree interessate.
Per parte sindacale: 2 componenti della Rappresentanza Sindacale dei lavoratori per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, designati dalle rispettive Segreterie territoriali. In caso di lancio dei nuovi modelli è prevista la partecipazione di un ulteriore componente della Rappresentanza Sindacale dei lavoratori per ogni Organizzazione Sindacale firmataria.

Commissione Servizi Aziendali
Competenze

• Ristorazione aziendale
Espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
• Trasporti
Verifica della congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori; qualora se ne ravvisi la necessità possibile delibera di iniziative comuni volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
• Servizi di pubblica utilità
Verifica della possibilità di portare all'interno dell'Unità Produttiva punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici.

Composizione
La Commissione si compone, per parte aziendale di 4 rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale e per parte sindacale da 2 componenti della Rappresentanza sindacale dei lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo nominati dalle rispettive Segreterie Territoriali.

Commissione verifica assenteismo
Competenze

La commissione è competente a monitorare l'andamento del tasso di assenteismo per malattia e ad esaminare casi specifici a cui non applicare quanto previsto dai presente accordo in relazione alla non copertura retributiva a carico dell'azienda di particolari casistiche di assenza giustificata come malattia.

Composizione
La Commissione si compone, per parte sindacale, di 1 componente della Rappresentanza sindacale dei lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e, per parte aziendale, di un pari numero di rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale.

Diritti sindacali
Art. 1. Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 2. Permessi sindacali
Art. 3. Assemblea
Art. 4. Diritto di affissione
Art. 5. Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6. Strumenti informatici
Art. 7. Versamento dei contributi sindacali
Appendice Tecnica - Strumenti Informatici

Art. 1. - Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.
[…]

Art. 3. - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) le assemblee possono essere indette dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e/o dalle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali costituite nel limite complessivo di 10 ore annue;
2) la convocazione dell'assemblea sarà comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;
3) le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e/o le Rappresentanze sindacali aziendali costituite convocheranno di norma l'assemblea retribuita alla fine o all'inizio di ciascun turno di lavoro o collegata alla pausa refezione;
4) per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non compromettere la competitività e l'efficienza aziendale, le assemblee potranno essere indette per fa generalità dei lavoratori;
5) lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
L'eventuale richiesta di avvalersi di materiali audiovisivi deve essere inoltrata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali all'azienda nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nonché i relativi dirigenti e rappresentanti dovranno:
- fornire gli strumenti operativi e tutto il necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi - - assicurare che gli stessi siano adeguati e compatibili con i locali/aree di svolgimento dell'assemblea
- rispettare le norme di sicurezza relative all'ambiente e all'utilizzo degli strumenti di proiezione
- assumersi la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'azienda
Qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza esclusivamente alle materie di interesse sindacale e del lavoro. Non sono consentite proiezioni di programmi in diretta o comunque registrati da canali televisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, né riprese filmate all'interno dell'azienda.
L'azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere visione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e le Rappresentanze sindacali aziendali sono tenute a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall'azienda al termine dell'assemblea.

Art. 4. - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 5. - Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali regolarmente costituite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sarà messo a disposizione un idoneo locale per l'esercizio delle loro funzioni all'interno dello stabilimento.
Ai locali delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno accedere, per riunioni con le RSA, previa specifica comunicazione in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 24 ore, i dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali firmatarie del presente accordo e delle rispettive Confederazioni.

Art. 6. - Strumenti informatici.
L'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza Sindacate aziendale una postazione di lavoro, composta da personal computer con connessione a internet, le cui modalità di utilizzo e di gestione sono regolamentate nell'appendice tecnica - strumenti informatici - di seguito riportata.
[…]
L'azienda si riserva il diritto, a fronte di palesi violazioni nell'utilizzo del personal computer, di suo utilizzo improprio, nonché eventualmente in danno dell'azienda stessa, oltre all'applicazione delle misure contrattuali anche alla revoca della concessione in uso.

Appendice tecnica - Strumenti informatici
L'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza sindacale aziendale dei Lavoratori una Postazione di Lavoro, composta da personal computer fisso e relativi accessori, eventuali stampante e attrezzature idonee alla comunicazione o alla trasmissione di dati, con connessione a internet.
Ciascun componente della Rappresentanza sindacale dei Lavoratori potrà accedere con specifica password di identificazione personale, fornita dai sistemi informativi aziendali.
L'utilizzo del personal computer e l'accesso ad Internet dovranno essere strettamente connessi con l'attività svolta da ciascun lavoratore o coerenti con l'espletamento delle funzioni previste da norma di legge o del presente accordo, ferme restando le responsabilità giuridiche personali degli utilizzatori conseguenti a eventuali usi impropri.
La Società potrà adottare le misure atte ad assicurare la corretta gestione operativa e amministrativa della Postazione di Lavoro, gestendone nel tempo la configurazione: installazione della configurazione hardware e dei programmi software, assegnazione e aggiornamento delle licenze, esecuzione degli inventari dei componenti hardware e dei programmi software installati in ogni Postazione di Lavoro a supporto della gestione dei relativi contratti di licenza.
Le suddette attività potranno essere effettuate automaticamente da remoto, fermo restando che i risultati degli inventari potranno essere utilizzati da parte della Società esclusivamente ai fini di gestione delle licenze o per verifiche di aderenza alle Linee Guida aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici.
Fermo restando il divieto di predisporre o installare apparecchiature o sistemi con finalità specifica o precipua di controllo a distanza o occulto dell'attività dei lavoratori, la Società potrà adottare anche da remoto ai soli fini di predisporre idonee misure di sicurezza, soluzioni atte ad assicurare la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi, anche per cercare di prevenire utilizzi indebiti che possano essere fonte di responsabilità, quali, ad esempio, configurazioni di sistema per escludere operazioni vietate dalla legge, black-list, installazione e aggiornamento di componenti antivirus, installazione di pacchetti di sicurezza conformi con le licenze in atto, adozione di filtri etc.
La Società potrà effettuare da remoto, attraverso strumenti centralizzati di distribuzione del software, la prima installazione della Postazione di Lavoro, i successivi aggiornamenti di software e/o variazioni di programmi applicativi, di Sistemi Operativi e singoli Prodotti software e della configurazione delta postazione stessa.
La Società potrà adottare modalità di diagnosi e esecuzione di interventi risolutivi di problemi da remoto sulla Postazione di Lavoro per fornire, su richiesta dei lavoratore titolare della Postazione di Lavoro, tempestiva assistenza. A questo fine saranno adottate modalità di esecuzione delle operazioni effettuate da remoto atte a permettere al lavoratore di dare il consenso all'intervento, verificarne l'effettuazione e, eventualmente, revocare il consenso stesso, potendo così determinare l'interruzione dell'intervento in corso.
La Società, al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature messe a disposizione, si riserva di effettuare interventi di manutenzione utili per assicurare il corretto impiego dei mezzi messi a disposizione dei lavoratori.
La Società potrà rilevare i dati di utilizzo delle attrezzature fornite ai lavoratori, In forma aggregata per tipologia di utilizzo e per centro di costo / unità organizzativa e con le modalità previste dalla legge, utilizzando i sistemi di gestione e rendicontazione contabile predisposti con finalità di fatturazione dei costi o di archiviazione automatica. I dati saranno utilizzati, anche in adempimento di obblighi di legge, allo scopo di verificare i costi e la conformità degli utilizzi alle Linee Guida aziendali, e saranno conservati per i tempi strettamente necessari al perseguimento di finalità organizzativo - produttive o di sicurezza e che saranno esaminati periodicamente a livello locale con la Rappresentanza sindacale dei Lavoratori.
In caso di riscontro di utilizzo anomalo dei mezzi messi a disposizione, la Società potrà richiamare la generalità dei lavoratori all'osservanza delle regole.
Soltanto qualora perdurino anomalie che siano riconducibili a violazioni delle Linee Guida aziendali di cui al successivo capoverso, la Società potrà effettuare controlli su base individuale a seguito dell'accertamento di eventuali abusi, fermo restando che l'attivazione di controlli dovrà essere comunicata preventivamente a ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori interessati, al fine di eventuali contestazioni e possibili conseguenti sanzioni.
La Società fornirà a ciascun lavoratore copia delle Linee guida aziendali per il corretto utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dei lavoratori, nonché per le modalità di effettuazione dei controlli sul corretto uso degli strumenti stessi.

Allegato n. 7
Descrizione del sistema ERGO-UAS
Il sistema ERGO-UAS comporta la valutazione ergonomica del sovraccarico biomeccanico relativo a tutto il corpo, valutando il carico statico, il carico dinamico, le applicazioni di forza, le vibrazioni e la movimentazione manuale dei carichi e, conseguentemente, Le condizioni di lavoro in relazione alle operazioni/cicli di lavoro e alle posture degli addetti.
Nella ricerca di metodologie di valutazione è stato scelto EAWS (European Assembly Work-Sheet) quale metodo ergonomico di screening progettuale e preliminare.
Tale metodologia è integrabile alla metrica del lavoro denominata UAS (Universal Analyzing System).
In questa prospettiva si puntualizza:
• che la procedura di analisi del rischio di sovraccarico biomeccanico del corpo intero e degli arti superiori applicata alle attività lavorative si caratterizza per l'analisi di tutte le postazioni assoggettate all'assegnazione di tempi di lavoro;
• che su ogni postazione si individuano gli indici di rischio riferiti rispettivamente al corpo intero e agli arti superiori; questi valori si confrontano con una valutazione semaforica (VERDE-GIALLA-ROSSA) come richiesto dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE);
• che il valore numerico più alto tra i due viene assunto quale Indice di Rischio EAWS: per un punteggio superiore a 50 (area rossa) si procede per la postazione in esame alla ulteriore e specifica valutazione ergonomica con un metodo di maggior dettaglio valutativo, riferito ai parametri dei vari fattori di Rischio regolati da precise Norme tecniche (vedi parte I).

Nel caso in cui la valutazione con il metodo di approfondimento risulti nell'area di rischio rossa si individueranno e si attueranno le misure correttive di prevenzione di carattere tecnico-organizzativo legate all'anomalia ergonomica rilevata dal metodo stesso, quali:
• la rivisitazione degli elementi costitutivi la singola postazione;
• la rotazione dei lavoratori sulle postazioni;
• la possibilità di scorporare, e quindi di ridistribuire tra più postazioni, le operazioni occorrenti all'esecuzione dell'attività;
• il riesame complessivo delle postazioni di lavoro dell'indice di rischio ergonomico.
I più recenti sviluppi nei campi dello studio del lavoro e dell'ergonomia rappresentano, quindi, un'opportunità per rivedere ed aggiornare i sistemi di misurazione del lavoro, utilizzando metodologie che correlino la metrica del lavoro e l'ergonomia.
In particolare, con l'approvazione delle normative CEN e delle corrispondenti norme ISO relative al contrailo del carico biomeccanico, si rende necessario rivedere il tema dei fattori di maggiorazione. Infatti, mentre questi attualmente vengono assegnati ad ogni singolo elemento di operazione ed al conseguente tempo correlato, nei nuovo sistema, denominato ERGO-UAS, sono calcolati in funzione dell'insieme di operazioni assegnate nell'arco del turno di lavoro ed al conseguente tempo correlato. In tal modo, è possibile misurare l'esposizione del lavoratore sia ai carico biomeccanico statico, sia a quello dinamico relativamente ai seguenti fattori di rischio:
- caratteristiche delle posture
- azioni di forza
- movimentazione di carichi
- azioni dell'arto superiore ad aita frequenza e basso carico
- fattori complementari.
Nel documento di valutazione del rischio i dati progettuali (EAWS) saranno integrati con le schede di valutazione ergonomica relative alla movimentazione manuale dei carichi per le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, trasportare e dei movimenti ripetuti ad alta frequenza per bassi carichi (Lifting Index NIOSH e Tavole di Snook & Ciriello, OCRA), come indicato nell'art. 168, comma 2, D.Lgs. 81/08.
Oltre alla informazione/formazione dei valutatori, la nuova metodologia sarà oggetto di specifica formazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché a tutti i capi Ute, ai relativi team leader e tecnologi. Saranno, altresì, formati tutti i lavoratori come previsto dalla normativa vigente.
I lavoratori hanno il diritto, sulla base delle osservazioni in riferimento a fattori obiettivi, di verificare, attraverso i rappresentanti per fa sicurezza e nell'ambito della Commissione Prevenzione Sicurezza, le condizioni dei posti di lavoro che appaiono contestabili dal punto di vista degli indici di rischio riferiti rispettivamente al corpo intero e agli arti superiori.
Ogni segnalazione pervenuta comporterà da parte aziendale una sollecita verifica.
L'esito della verifica svolta consentirà, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, l'adozione, ove necessario, di appropriate misure di carattere tecnico-organizzativo che verranno condivise nell'ambito della Commissione Prevenzione Sicurezza, nonché con il lavoratore interessato.
Il sistema ERGO-UAS utilizza il metodo di rilevamento dei tempi denominato MTM-UAS rispondente ai criteri ed agli standard internazionali fissati dal metodo MTM.
Tale metodo attribuisce a ciascun elemento componente l'operazione un valore predeterminato ricavato dalla tabella dei tempi standard (vedere cartella dati UAS nella parte II) e sarà utilizzato sia ai fini del rilievo diretto sia con riguardo alla preventivazione dei tempi ciclo di lavoro.
Per quanto concerne il coefficiente di maggiorazione l'Azienda intende applicare, per ciascuna stazione di lavoro e in funzione della combinazione delle operazioni assegnate, un fattore complessivo di maggiorazione direttamente collegato alla misurazione del carico biomeccanico come rappresentato nel grafico nella parte III inerente la determinazione dei tempi per i movimenti o operazioni aggreganti più movimenti (parte II), la determinazione del coefficiente di maggiorazione (parte III) e la determinazione del carico di lavoro (parte IV), costituisce parte integrante del presente Allegato n.7.

Allegato n. 7 - parte I

NORME TECNICHE EAWS APPROFONDIMENTO

EN 1005-4
ISO 11226

POSTURE

OWAS

EN 1005-3

FORZE

RULA

EN 1005-2 ISO
11228-1/2

MMC

LIFTING INDEX NIOSH TAVOLE DI SNOOK & CIRIELLO

EN 1005-5
ISO 11228-3

ARTI SUPERIORI

OCRA

Tab. 1 schema confronto norme tecniche e metodi ergonomici


Ogni metodo di approfondimento (OWAS per le Posture; RULA per le Forze; Lifting Index NIOSH e Tavole di Snook & Ciriello per la Movimentazione Manuale dei Carichi; OCRA per gli Arti Superiori) prevede un valore dell'Indice di Rischio anch'esso semaforico

Allegato n. 7 - parte II
Metrica del lavoro
Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all'esecuzione di un dato lavoro.
La rilevazione dei tempi di lavorazione viene effettuata mediante l'applicazione dei sistemi MTM (come MTM-UAS) oppure del sistema cronometrico.

Rendimento normale MTM
Il rendimento normale MTM è conosciuto nella letteratura scientifica come rendimento LMS (dai nomi dei tre ricercatori che Io hanno definito: Lowry, Maynard, Stegemerten).
Nel sistema LMS il rendimento normale del 100% è descritto come "Il rendimento di un uomo mediamente ben allenato, che conosce bene il lavoro e che dà un costante rendimento senza stancarsi".
Nel grado di giudizio dei rendimento secondo il procedimento LMS vengono giudicate le seguenti quattro caratteristiche:
- Abilità
- Sforzo
- Velocità
- Condizioni di lavoro

Criteri generali del sistema
- Operazione
- Tempo base
- Modalità di rilevazione dei tempi base di lavorazione
- Tempo ciclo dell'operazione
- Ciclo di lavorazione
- Fattore di maggiorazione (vedere parte III)
- Tempo base totale della postazione (vedere parte III)
- Tempo standard totale della postazione (vedere parte III)

Definizioni di riferimento

Operazione
L'operazione è un insieme di fasi di lavoro necessarie alla trasformazione del prodotto, chiamate "elementi d'operazione", eseguite dall'operaio, dalla macchina o da entrambi in uno stesso posto di lavoro.

Tempo base
La determinazione dei tempi di lavorazione necessari per la corretta esecuzione dell'elemento di operazione è effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura del lavoro.
Il valore risultante dalla misurazione di un elemento d'operazione, ottenuto attraverso l'applicazione dei sistemi MTM Ufficiali, definisce il "tempo base" e l'attività di misurazione è detta "rilievo".


Modalità di rilevazione dei tempi base di lavorazione
La misura dei tempi base viene effettuata mediante:

Rilievo Diretto
I tempi rilevati sono ottenuti con la diretta osservazione del ciclo operativo e la valutazione degli elementi da misurare attraverso le seguenti metodologie:

a) Rilievo con elementi normalizzati predeterminati
Il rilievo consiste nell'attribuire a ciascun elemento componente l'operazione un valore di tempo predeterminato, ricavato da tabelle di tempi standard contenute in sistemi di utilizzazione generale nell'industria, quali i metodi MTM Ufficiali.

b) Rilievo cronometrico
I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale tecnico specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei singoli elementi di operazione e rilevazione della velocità di esecuzione.
Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di osservazioni, necessarie alla corretta determinazione del tempo di lavoro a seconda del tipo e delle esigenze di lavorazione.
Il giudizio di velocità viene contemporaneamente formulato dai cronotecnico sulla base di esperienze acquisite nell'osservazione di livelli "standard" di prestazione, ricavati secondo i principi della correlazione e di applicazione generalizzate nei vari settori industriali.
I risultati dei vari rilievi sono mediati con il sistema della triangolazione, che riscontra la distribuzione dei singoli valori misurati secondo la normale "curva di Gauss".

Preventivazione
I Tempi preventivati sono ottenuti per confronto di identità operative, utilizzando tabelle precostituite che contengono dati standard per le diverse fasi di operazioni componenti le singole attività di lavoro.

Tempo ciclo dell'operazione
La sommatoria dei tempi base di una data operazione costituisce il "tempo ciclo dell'operazione".

Ciclo di lavorazione
li razionale susseguirsi delle operazioni, necessarie alla trasformazione di un dato prodotto secondo un ordine prestabilito, costituisce il "ciclo di lavorazione".
Le operazioni necessarie per la sua esecuzione sono stabilite dall'Ingegneria di Produzione e non possono essere variate ad iniziativa di altri.

Comunicazione dei tempi di lavoro

Definizioni di Riferimento

Tempi nuovi
I tempi nuovi, da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione e per esigenze che comunque ne richiedono la modifica, verranno rilevati con le metodologie del rilievo cronometrico oppure del rilievo con metodi ad elementi normalizzati come MTM-UAS, MTM-MEK, MTM1 o MTM2.

Avviamento nuove lavorazioni
Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:
a) ha inizio una nuova lavorazione;
b) vengono introdotte nuove macchine o impianti di rilevante importanza;
c) intervengono sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;
in tali casi si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi nuovi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione.
I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive.
I programmi possono essere variati nei corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (necessità tecnico-produttive, tecnico organizzative, ecc.).

Comunicazione dei tempi ciclo
La comunicazione all'operaio dei tempi ciclo sarà effettuata a mezzo del cicli di lavorazione depositati presso la UTE in modo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione.
Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati, avverranno:
• a mezzo di comunicazione verbale da parte del superiore diretto ad ogni singolo operaio;
• tramite la "tabella descrizione attività" depositate presso la UTE in modo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione. La tabella descrizione attività conterrà:
- L'elenco delle attività assegnate alla postazione e relativi tempi ciclo dell'operazione
- Il tempo base totale della postazione
- L'indice EAWS della postazione
- Il Fattore di Maggiorazione applicato in funzione dell'indice EAWS espresso in percentuale
- Il tempo standard totale della postazione
- La saturazione media
Su lavorazioni non in linea, le comunicazioni saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi:
a) tempo ciclo dell'operazione;
b) fattore di maggiorazione;
c) produzione oraria;
d) tempi macchina;
e) mezzi di lavoro impiegati;
f) tempo dei ciclo nel caso di operazioni in abbinamento;
g) produzione oraria nei caso di operazioni in abbinamento,

Assestamento dei tempi
Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agii operai interessati i tempi base provvisori. L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro; in detti periodi i tempi base sono suscettibili di variazioni in più od in meno.
Durante il periodo di assestamento, il Fattore di Maggiorazione assegnato sarà stimato per i gruppi definiti sulla base dell'omogeneità delle condizioni di lavoro.
Alla fine dei periodo di assestamento il Fattore di Maggiorazione è valutato applicando il metodo Ergo-UAS alle operazioni assegnate a ciascuna postazione di lavoro in relazione ai livelli produttivi adottati e ai tempi base rilevati.

Dettaglio Metodo MTM-UAS
Il metodo MTM-UAS (Universal Analyzing System) è il più diffuso dei sei sistemi MTM ufficiali nel mondo ed è progettato per la pianificazione, preventivazione e misurazione del lavoro manuale in ambienti di produzione di serie e a lotti in qualsiasi settore di produzione in cui siano verificate le seguenti condizioni:
• Compiti ripetitivi
• Posti di lavoro ben definiti
• Organizzazione dei lavoro definita
• Istruzioni di lavoro esplicitate
• Personale addestrato

L'impiego del sistema UAS è particolarmente indicato quando risulta necessario il collegamento con l'analisi ergonomica della sequenza lavorativa fin dalle prime fasi di progettazione del prodotto-processo.
I movimenti elementari UAS sono definiti in modo da risultare facilmente analizzabili sulla base delle condizioni iniziali e finali in cui si trova l'oggetto e delle sue caratteristiche fisico-geometriche (es. peso, dimensioni, necessità di selezione, ecc.). Ciò rende UAS un sistema non-comportamentale, ovvero non influenzato da comportamenti peculiari dello specifico lavoratore e quindi più idoneo a definire processi di lavorazione standard fin dalle prime fasi di progettazione. I tempi UAS contengono tempi relativi ad attività ausiliarie proporzionali ai livello di organizzazione del posto di lavoro e di addestramento del lavoratore, che sono tipiche della lavorazione a lotti. Fatta eccezione per i movimenti ciclici e di azionamento, caratterizzati da un basso livello di variazione, gli elementi di tempo UAS integrano in sé i "movimenti ausiliari", cioè tutti quei micro movimenti di "aggiustamento" richiesti dalla forma e dalle condizioni in cui si trova l'oggetto; ad esempio: applicare pressione, disgiungere, aggiustare la presa, orientare.


I sette gruppi di attività di UAS (movimenti elementari) sono:
• Prendere e piazzare
• Piazzare
• Maneggiare mezzi ausiliari
• Azionare
• Cicli di movimento
• Movimenti del corpo
• Controllo visivo

Cartella dati UAS
Tempi espressi in TMU (Time Measurement Unit)

100.000 TMU = 1 ora = 60 min. = 3.600 sec. (1 TMU = 0.036 sec. = 0.0006 min = 0.00001 ore)

1 sec. = 27.78 TMU; 1 cts = 16.67 TMU

Lunghezza del movimento
cm
≤ 20 > 20
to
≤ 50
> 50
to
≤ 80
Lunghezza del movimento
cm
≤ 20 > 20
to
≤ 50
> 50
to
≤ 80
settore di distanza 1 2 3 settore di distanza 1 2 3
Prendere e Piazzare Codice 1 2 3 Maneggiare Mezzi
Ausiliari
Codice 1 2 3
TMU TMU
S 1 kg facile circa AA 20 35 50 circa HA 25 45 65
libero AB 30 45 60 libero HB 40 60 75
stretto AC 40 55 70 stretto HC 50 70 85
difficile circa AD 20 45 60
libero AE 30 55 70 Azionare Codice 1 2 3
stretto AF 40 65 80 semplice BA 10 25 40
manciata circa AG 40 65 80 composto BB 30 45 60
> 1 kg
to
≤ 8 kg
circa AH 25 45 55
libero AJ 40 65 75 Cicli di Movimento Codice 1 2 3
stretto AK 50 75 85 singolo movimento ZA 5 15 20
> 8 kg
to
≤ 22 kg
circa AL 80 105 115 seguiti di movimenti ZB 10 30 40
libero AM 95 120 130 riprendere + 1 movimento ZC 30 45 55
stretto AN 120 145 160
Bloccare o sbloccare ZD 20
Piazzare Codice 1 2 3 Movimenti del Corpo Codice TMU
TMU camminare / m KA 25
circa PA 10 30 25 piegarsi, abbassarsi, inginocchiarsi (incl. rialzarsi) KB 60
libero PB 20 30 35 sedersi e rialzarsi KC 110
stretto PC 30 40 45 Controllo Visivo VA 15


I principali vantaggi di UAS sono:
• Collegamento diretto con ergonomia
• Rappresenta uno standard internazionale (sistema MTM più diffuso nei mondo)
• Sviluppato per progettare il metodo fin dalle prime fasi dello sviluppo
• Semplicità di apprendimento e utilizzo
• Sviluppato per il settore automobilistico

Allegato n. 7 - parte III
Fattore di maggiorazione

Definizioni di riferimento

Fattore Ergonomico
Si definisce con Fattore Ergonomico la maggiorazione calcolata in funzione del carico biomeccanico misurato in modo conforme alle normative CEN (progettazione) e ISO (rilievo diretto).

Fattore Tecnico-Organizzativo
Si definisce con Fattore Tecnico-Organizzativo la maggiorazione pari a 1% a copertura di variazioni non assorbite dall'elasticità del sistema MTM-UAS e indipendenti dal carico biomeccanico.

Fattore di Maggiorazione
La somma del Fattore Tecnico-Organizzativo e del Fattore Ergonomico costituisce il Fattore di Maggiorazione.

Carico Biomeccanico
Misura del livello di sollecitazione fisica a cui viene sottoposto il sistema muscolo-scheletrico.

Metodo di valutazione EAWS
Il metodo di valutazione EAWS (European Assembly Work-Sheet) è un sistema di analisi ergonomica di screening progettuale e preliminare per la misurazione dei rischi associati al carico bio meccanico.

Indice EAWS
È il punteggio risultante dall'applicazione del metodo di valutazione EAWS.

Tempo base totale della postazione
La sommatoria dei tempi ciclo delle operazioni assegnate ad un addetto in una data postazione e per un dato livello produttivo costituisce il "tempo base totale della postazione".

Tempo standard totale della postazione
È il tempo totale risultante dall'applicazione del Fattore di Maggiorazione al tempo base totale della postazione.

Modello ERGO-UAS
Il tempo standard totale della postazione viene determinato a partire dal tempo base totale a cui viene applicato il Fattore di Maggiorazione (come rappresentato in figura)

Tstd = Tbase X (1+Fmagg)

 

Metodo EAWS
La misurazione del carico biomeccanico è eseguita attraverso l'applicazione del sistema EAWS (European Assembly Work-Sheet), che è un sistema di analisi di screening progettuale e preliminare conforme alle seguenti normative:

Fase di Progettazione: dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE) per l'unificazione di tutti gli Stati membri per conformità ai requisiti massimi essenziali di sicurezza, con particolare riferimento a:
- raccomandazioni ergonomiche per la progettazione di macchinari che prevedono la movimentazione manuale dei carichi
- limiti di forza raccomandati in operazioni svolte su macchine in modo tale che le azioni possano essere svolte in modo ottimale rispetto alla postura
- criteri di valutazione delle posture e dei movimenti di lavoro in relazione all'uso delle macchine
- principi di valutazione del rischi connessi a movimenti ripetitivi degli arti superiori eseguiti con frequenze elevate e con bassi carichi.

Fase Applicativa: dalla Direttiva Quadro (89/391/CEE) per l'attivazione di misure minime garantite volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento a:
- valutazione delle posture di lavoro, definendo in particolare i criteri di valutazione per le posture statiche
- movimentazione manuale dei carichi - sollevamento e trasporto, spingere e tirare, movimentazione di piccoli pesi ad elevata frequenza
Le modalità e le regole di applicazione del metodo EAWS sono predisposte alla ricezione di tutte le future modifiche rese necessarie da nuove norme CEN e ISO relative al carico biomeccanico o da modifiche sostanziali delle norme vigenti.
I sistemi di analisi ergonomica di screening progettuale e preliminare sono sistemi progettati per semplificare e velocizzare l'identificazione dei fattori di rischio e per una loro prevalutazione quantitativa. EAWS, grazie alla sua struttura molto analitica, supporta anche la riprogettazione del metodo di lavoro finalizzata alla riduzione del carico biomeccanico e conseguentemente del rischio da esso causato.
Rispetto ad altri sistemi di screening progettuale e preliminare, che si concentrano solo su una componente del carico biomeccanico, EAWS risulta essere completo rispetto a tutti i fattori di rischio descritti e regolati dalle norme sopra esposte.
La scelta del sistema EAWS rispetto ad altri disponibili è dettata dai seguenti motivi:

• Copertura di tutti i componenti di carico biomeccanico:
- congruità delle posture del corpo (collegamento con sistema di approfondimento: OWAS)
- azioni di forza con mano/dita e corpo (collegamento con sistema di approfondimento: RULA)
- movimentazione di carichi (collegamento con sistema di approfondimento: Lifting Index NIOSH e/o Tavole di Snook & Ciriello)
- frequenze dei movimenti degli arti superiori combinati con differenti livelli di forza e tipologia di presa; posture dell'arto superiore; organizzazione del lavoro e durata dei compiti ripetitivi (collegamento con sistema di approfondimento: OCRA)
- fattori supplementari
- vibrazioni e compressioni
- congruità delle posture dei polso combinate con forza
- altre situazioni di lavoro disagevoli (es. linea in movimento)

• Copertura di tutte le parti dei corpo rilevanti
• Conformità alle più recenti norme in materia di carico biomeccanico
• Livello di diffusione internazionale
• Collegamento con analisi lavoro (UAS)
• Collegamento con la progettazione del prodotto
• Collegamento con la progettazione processo

Struttura del sistema EAWS
Il foglio di analisi EAWS è formato dalle seguenti sezioni:
- Sezione 0: Intestazione, punti supplementari e informazioni generali sull'organizzazione del lavoro (es. durata del turno, numero e durata pause, ecc.)
- Sezione 1 : Posture di lavoro
- Sezione 2: Azioni di forza
- Sezione 3: Movimentazione manuale di carichi
- Sezione 4: Alte frequenze e bassi carichi degli arti superiori

L'output finale è rappresentato da due distinti indici sintetici:
• Indice "Corpo intero", dato dalla somma del risultato parziale relativo alle sezioni 0 (punti supplementari), 1 (posture del corpo), 2 (azioni di forza) e 3 (movimentazione carichi)
• Indice "Arti superiori", dato dalla compilazione della sezione 4

I due indici vengono tenuti separati poiché tra loro vi sono delle zone di sovrapposizione e poiché essi rappresentano due tipologie di rischio differenti:
- l'indice del corpo intero misura il rischio di breve termine a cui il sistema osteo-muscolare viene esposto sulla base di relazioni biomeccaniche e biofisiche;
- l'indice dell'arto superiore misura il rischio di medio-lungo termine a cui il sistema tendineo del sistema spalla-braccio-mano è esposto in base a dati epidemiologici.

In funzione del valore più elevato tra i due indici calcolati, viene fornita una valutazione semaforica (verde, giallo, rosso) della sequenza di lavoro, così come richiesto dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE):
Da 0 a 25 punti: zona verde (Basso Rischio)
Da 26 a 50 punti: zona gialla (Medio Rischio)
Superiore a 50 punti: zona rossa (Elevato Rischio)

Calcolo del Fattore Ergonomico
Il fattore ergonomico, e conseguentemente il fattore complessivo di maggiorazione contenente anche il fattore tecnico-organizzativo, è determinato per ogni stazione di lavoro in funzione della combinazione delle operazioni assegnate (bilanciamento) e non calcolato per ogni singolo movimento elementare. Tale necessità è imposta dalle recenti normative in materia di controllo del carico biomeccanico, che è influenzato dalla sequenza di operazioni e dalla loro ripetitività o frequenza, oltre che dalle caratteristiche dei singoli movimenti.
Il fattore ergonomico è direttamente collegato alla misurazione del carico biomeccanico attraverso la curva ERGO-UAS, rappresentata nel seguente grafico:



Tale curva è stata definita dall'lntemational MTM Directorate sulla base di una vasta sperimentazione che ha coinvolto i maggiori produttori di automobili ed elettrodomestici europei.
La sperimentazione si è resa necessaria per il fatto che il nuovo modello, che determina i fattori di maggiorazione per compensare la fatica, è più rispondente a quanto previsto dalle più recenti norme assegnando maggiorazioni all'intera sequenza lavorativa.
I valori della curva ERGO-UAS sono stati ricavati in modo da attenuare il carico biomeccanico in modo esponenziale ai crescere del rischio da sovraccarico. La velocità della curva (o pendenza) e la sua posizione nel piano "indice EAWS - Fattore di Maggiorazione" sono stati calcolati in modo da:
- assegnare sufficiente recupero per uscire dalla zona a rischio elevato (zona rossa)
- assegnare sufficiente recupero per lavorare correttamente in aree a rischio medio/basso (zona gialla /verde)

Nel punto medio della zona a rischio medio (zona gialla) il fattore di maggiorazione è pari ai 6 %.
In questa valutazione sono stati considerati sia il rischio a breve termine di sovraccarico del sistema osteo-muscolare sia quello a medio termine di sovraccarico del sistema tendineo.
Il valore minimo applicabile del fattore di maggiorazione è 1%, mentre il massimo è 13,5%. Resta comunque inteso che in caso di situazione a rischio (zona rossa, con indice EAWS >50 punti), nell'impossibilità di eseguire interventi tecnici immediati sul prodotto o sul processo, sarà applicata una maggiorazione tale da generare una riduzione del carico biomeccanico per riportare la valutazione del rischio almeno in zona media (area gialla,/indice EAWS < 50 punti).



Reclami
I reclami e le controversie riguardanti le applicazioni dei tempi base e/o del tempo standard totale della postazione, che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori, in riferimento a fattori obiettivi, potranno essere esercitate dai lavoratori stessi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:
a) il lavoratore potrà presentare reclamo ai proprio responsabile, il quale lo esaminerà e richiederà al competente Ente di stabilimento il controllo del tempo base e/o del tempo standard totale della postazione. Tale Ente controllerà il tempo, di norma entro sette giorni lavorativi, per ogni singola operazione, dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire ai lavoratore, tramite il capo responsabile, la variazione o la conferma documentata del tempo;
b) il lavoratore, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto agli Enti preposti per il tramite di un componente della Rappresentanza Sindacale dei lavoratori, che lo rappresenterà ed assisterà nella trattazione della controversia, il cui esame dovrà essere esaurito normalmente entro sette giorni lavorativi dalla data di presentazione dei reclamo scritto;
c) in ogni caso, qualora la controversia non trovi soluzioni tra le Parti, la questione potrà essere sottoposta ad una Commissione specifica che la esaminerà entro i cinque giorni successivi.
Durante tale periodo le Parti si asterranno da intraprendere iniziative unilaterali e comunque, sino alla definizione della controversia, il reclamo di cui sopra non sospenderà l’esecutività dei tempi assegnati.

Collegamento UAS-EAWS
Esiste un collegamento diretto tra i sistemi UAS ed EAWS rappresentato dalla definizione di azione reale EAWS, che ha una corrispondenza numerica predefinita con ciascun movimento base UAS:

UAS AZIONI REALI SIGNIFICATO
AXX 1

Prendere e piazzare

PXX 1

Piazzare (può includere azionare attrezzo)

HXX 2

Maneggiare mezzo ausiliario

ZA, ZB, ZD 1

Cicli di movimento semplici - es. un ciclo di avvitamento

ZCX 2

Cicli di movimento con riposizionamento - es. ripiazzare chiave aperta più un movimento

BXX 1

Azionamento (leva, pulsanti...)

KX 0

Movimenti del corpo

VA 0

Controllo visivo

 

Allegati Orario di lavoro

Allegato n. 7 - parte IV
Saturazione su linee a trazione meccanizzata
( determinazione del carico di lavoro)


Definizioni di riferimento
Definizione di linea a trazione meccanizzata

Si considerano linee a trazione meccanizzata le linee di produzione costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica, operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o con spostamenti a scatti con cadenza fissa, non influenzabile dal lavoratore nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla "cadenza", cioè ai tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad un'altra stazione successiva.

Tempo massimo di saturazione individuale
È il totale (minuti) di presenza al netto dell'intervallo per refezione e delle pause.

Carichi di lavoro sulle linee a trazione meccanizzata
Saturazione effettiva
Si definisce Saturazione effettiva la quantità di lavoro assegnata nell'arco del turno di lavoro rapportata ai minuti di presenza ai netto della mensa.
Qualora vi fossero variazioni nella composizione della produzione rispetto a quanto già programmato, l'attività lavorativa, laddove le condizioni tecnico-impiantistiche lo consentano, sarà eseguita senza variazioni di velocità anche nelle postazioni a monte e a valle, e comunque per un totale di minuti individuali non superiore a quelli previsti nell'arco del turno di lavoro stesso.