Tipologia: CCLA
Data firma: 13 dicembre 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Sipra e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Snater*
Settori: Poligrafici e spettacolo, Sipra
Fonte: CNEL
Note*: Lo Snater aderisce al CCNL il 29 maggio 2006

Sommario:

Art. 1 - Sistema informativo
1) - Livello nazionale
2) - Livello locale
Art. 1 bis - Contrattazione di secondo livello
Art. 2 - Relazioni azienda sindacato
A) - Procedura di conciliazione
B) - Controversie individuali e plurime
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Applicazione del contratto
Art. 5 - Assunzione del personale
Art. 6 - Rapporti a termine
A) - Contratto di lavoro a tempo determinato

B) - Contratti di somministrazione a termine
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere
Art. 7 - Contratto di apprendistato
Disciplina dell'apprendistato professionalizzante
• Premessa
1) - Applicabilità del contratto Sipra
2) - Sfera di applicazione
3) - Proporzione numerica
4) - Assunzione
5) - Periodo di prova
6) - Inquadramento
7) - Durata
8) - Progressione retributiva
9) - Comporto
10) - Formazione
• Formazione formale
• Piano formativo individuale
11) - Formazione/contenuti
• Profilo formativo individuale
12) - Tutor
13) - Obblighi del datore di lavoro
14) - Doveri dell'apprendista
15) - Retribuzione
16) - Ferie
17) - Malattia
18) - Conferma
19) - Computabilità degli apprendisti
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Inquadramento
Art. 11 - Orario di lavoro
• Lavoro a turni a squadre
• Lavoro a turni variabili
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Giorni festivi
Art. 14 - Minimi tabellari
Art. 15 - Elementi e computo dello stipendio e della retribuzione
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 17 - Indennità speciali
1) - Indennità di flessibilità
2) - Indennità maneggio denaro
3) - Indennità maggiori prestazioni
4) - Indennità orario disagiato
5) - Indennità di reperibilità
Art. 18 - Lavoro a turni
• Turni a squadre
• Turni variabili
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
• Tabella aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Trasferimenti
Art. 23 - Passaggio di classe e mutamento temporaneo di mansioni
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Trattamento di malattia e infortunio
• Malattia
• Malattia nei contratti di lavoro a tempo determinato
• Infortunio
Art. 26 - Trattamento in caso di maternità
Art. 27 - Permessi retribuiti
A) - Congedo matrimoniale
B) - Permessi personali
C) - Permessi straordinari
D) - Permessi studio
E) - Ex festività
Art. 28 - Premi straordinari
Art. 29 - Aspettativa
Art. 30 - Servizio militare
Art. 31 - Anzianità convenzionale
Art. 32 - Preavviso
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Certificato di servizio
Art. 36 - Disciplina aziendale
Art. 37 - Abito da lavoro
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Cessione, trasformazione e trapasso dell'azienda
Art. 41 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 42 - Tutela assistenziale
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Pari opportunità
Art. 45 - Appalti
Art. 46 - Tossicodipendenti
Art. 47 - Portatori di handicap
Art. 48 - Classificazione
1) - Classi retributive e declaratorie
1.1) - Quadri
• Informazione
• Formazione
• Responsabilità civile e/o penale
• Brevetti
• Indennità di funzione
• Linea vendita
1.2) - Mutamento di mansioni e relazione con il periodo di comporto
1.3) - Periodo effettivo di comporto
1.4) - Rilievo tecnico- professionale
1.5) - Mobilità del personale
2) - Figure professionali
• Area commerciale
• Area gestionale
• Area informatica e tecnologica
• Area logistica e di supporto
• Area patrimoniale e tecnica
• Linea vendita
3) - Attribuzione delle classi retributive alle figure professionali
Art. 49 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 49 Bis - Versamento dei contributi sindacali
Art. 50 - Decorrenza e durata del contratto

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti della Sipra Società Italiana Pubblicità per Azioni - in vigore dal 1° gennaio 2005

È stato sottoscritto in data 13 dicembre 2005 dalla Sipra - Società Italiana Pubblicità per Azioni - assistita dall'Unione Industriale di Torino e dalle Segreterie Nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil assistite dalle Segreterie Territoriali e dal Coordinamento Nazionale RSU.
In data 29 maggio 2006 ha aderito al suddetto Contratto la Segreteria Nazionale dello Snater.

Art. 1 - Sistema informativo
La Sipra e le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, di seguito definite parti, riconfermando la volontà di sviluppare più moderne ed efficaci relazioni industriali, intendono realizzare un corretto sistema di informazione e confronto articolato e concertativo.
Le parti nel condividere la necessità di uno sviluppo di corrette relazioni industriali, attraverso l'attivazione sistematica delle procedure previste dall'Accordo interconfederale 20.12.93 [Protocollo 23.07.1993], auspicano che quanto definito nel presente accordo in merito alle regole contrattuali nonché alle sedi previste per lo svolgimento delle relazioni sindacali sia puntualmente rispettato.
Le parti per lo svolgimento di un ruolo propositivo delle OOSS nella vita dell'Azienda convengono sulle seguenti indicazioni:
- le relazioni, basate su un sistema di informazione preventiva e di consultazione più incisivo, saranno mirate allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive esistenti;
- la logica della consultazione è finalizzata alla ricerca di adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale contesto di mercato ed utili alla valorizzazione delle professionalità esistenti.
Tali strumenti dovranno consentire di acquisire elementi di conoscenza e di consapevolezza delle problematiche produttive ed organizzative dell'Azienda nonché delle relative innovazioni organizzative.
Il sistema di relazioni Azienda/Sindacato che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di consultazione secondo la seguente articolazione:

1) - Livello nazionale
1.A) Di norma due volte all'anno, o su richiesta delle OOSS, con cadenza non inferiore al quadrimestre, la Direzione Generale esporrà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti informazioni relative a:
[…]
c) linee delle politiche societarie in materia di programmazione economico- finanziaria ed assetti occupazionali, con riferimento alle previsioni su composizione degli organici per tipologia di assunzioni;
d) modelli organizzativi ed eventuali modifiche strutturali;
[…]
f) linee dello sviluppo tecnologico dell'Azienda e riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, ripercussioni che l'evoluzione tecnologica ed organizzativa potrà avere anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
g) programmi di formazione professionale.

1.B) L'Azienda avvierà consultazioni e confronti specifici con il Coordinamento Nazionale RSU, eventualmente assistito dalle OOSS, sui riflessi connessi ai seguenti argomenti:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
b) evoluzione della consistenza e composizione organici per tipologia di assunzione;
c) eventuali possibili sperimentazioni a carattere nazionale connesse a:
- organizzazione delle macro strutture aziendali;
- revisione dei principali flussi operativi con particolare riferimento ai riflessi dell'utilizzo della forza lavoro;
- articolazione degli orari di lavoro;
- programmi formazione professionale.

2) - Livello locale
2.A) L'Azienda informerà preventivamente le RSU competenti, eventualmente affiancate dalle OSL territoriali, relativamente a:
- riflessi delle materie già oggetto di informazione/consultazione a livello nazionale;
- previsione dell'andamento occupazionale, relative dinamiche, posizioni vacanti, programmabili con sufficiente anticipo, e relative modalità di copertura;
- previsione sul ricorso ai contratti a tempo determinato, di formazione e lavoro, di apprendistato, di lavoro temporaneo.

2.B) L'Azienda avvierà consultazioni e/o si confronterà preventivamente con le RSU competenti, eventualmente assistite dalle OSL Territoriali, in merito a:
- eventuali modifiche strutturali e conseguenti riflessi sulla organizzazione e/o sugli orari di lavoro che incidono su singole sedi;
- iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
- tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente; andamento del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati di organico di ciascuna unità produttiva, suddivisi per categorie professionali e settori di lavoro.

Nota a verbale
Le parti confermano che:
1) con il termine "informazione" si intende l'atto volto a fornire da parte dell'Azienda alle Organizzazioni Sindacali e/o RSU, ragguagli e comunicazioni di notizie, dati e valutazioni.
2) con i termini "consultazione e confronto" si intende rispettivamente l'atto volto a fornire, da parte delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU un parere sulle informazioni aziendali riferite a questioni importanti od a complessi problemi tecnici, ed eventuale relativo confronto sulle tematiche presentate in sede di consultazione.

Art. 1 bis - Contrattazione di secondo livello
In materia di contrattazione aziendale, le parti fanno propri i principi e le previsioni fissate al punto 3 del capitolo 2, Assetti contrattuali, del protocollo 20 dicembre 1993 [23 luglio 1993], confermando in particolare:
- la contrattazione aziendale, che avrà durata quadriennale, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del Contratto Collettivo di Lavoro;
[…]

Art. 2 - Relazioni azienda sindacato
L'Azienda e le Organizzazioni Sindacali, di seguito definite parti, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere, concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

A) - Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro cinque giorni lavorativi o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Confindustria territorialmente competente.
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso in cui la procedura si concluda con un mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo ed organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore alle 12 ore.

B) - Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime, ad esclusione di quelle riguardanti la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore e la materia di cui all'art. 39 del CCL (provvedimenti disciplinari), dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di legge verranno di norma esaminate tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro trenta giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei trenta giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Azienda e la RSU la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei quindici giorni successivi ad un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi quindici giorni, ad un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno sottoposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.

Art. 3 - Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche all'esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
In questo quadro l'Azienda fornirà alle RSU, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in Centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda.
In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai "quadri", in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati, prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate.
L'Azienda nell'ambito dei programmi formativi prevederà specifici interventi finalizzati alla "forza vendita".

Art. 4 - Applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina i rapporti tra la Sipra - Società Italiana Pubblicità per Azioni ed i lavoratori a tempo indeterminato, quadri ed impiegati, dipendenti della stessa.
Le norme del presente Contratto, con le eccezioni espressamente previste, disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi della vigente normativa e degli accordi in vigore.

Art. 5 - Assunzione del personale
[…]
La Società, prima dell'assunzione, potrà far sottoporre il lavoratore a visita medica a norma delle vigenti disposizioni.
[…]

Art. 6 - Rapporti a termine
A) - Contratto di lavoro a tempo determinato

L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l'avvio di una nuova attività produttiva.
Per fase di avvio di nuova attività produttiva le parti intendono specificamente fare riferimento alla sperimentazione di nuovi prodotti/servizi, avvio di nuovi modelli di supporto commerciale e/o gestionale nonché avvio e utilizzo di nuovi supporti tecnologici.
Il periodo di mesi 24 potrà essere incrementato, previo accordo aziendale, con particolare riferimento alle unità produttive o di servizio operanti nei territori del mezzogiorno individuati nel T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978.

A1) I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche sotto elencate sono soggetti al limite quantitativo di utilizzo, nei limiti successivamente indicati al punto C)
- necessità di avviamento per l'introduzione di nuove procedure organizzative;
- attuazione di attività definite e predeterminate nel tempo non aventi carattere straordinario o occasionale;
- esecuzione di opere, servizi o appalti definiti o predeterminati nel tempo quando non sia possibile farvi fronte con i normali assetti produttivi aziendali;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate anche in conseguenza del cambiamento della strategia industriale e di mercato di Sipra e/o variazioni organizzative ed operative nell'ambito della Società.
- aumento temporaneo dell'attività derivante da:
1) acquisizioni di commesse;
2) richieste indotte dall'attività di altri settori;
3) situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili e/o non ancora stabilizzate;
Nel caso di sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, il periodo previsto dall'art. 10, primo comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'astensione.

B) - Contratti di somministrazione a termine
Il contratto di somministrazione di lavoro a termine, avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
B1) I lavoratori assunti con i contratti di somministrazione di lavoro a termine conclusi per le ipotesi specifiche sotto elencate sono soggetti al limite quantitativo di utilizzo, nei limiti successivamente indicati al punto C):
- necessità derivanti dall'introduzione di nuove procedure informatiche;
- esecuzione di attività predeterminate nel tempo quando non sia possibile farvi fronte con i normali assetti produttivi aziendali e ricorra urgenza nel soddisfacimento delle medesime;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;
- esecuzione di particolari attività e/o commesse che, per la specificità del prodotto ovvero del servizio offerto, richiedano l'impiego di professionalità o specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
- aumento temporaneo dell'attività derivante da:
1) richieste indotte dall'attività di altri settori;
2) situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili e/o non ancora stabilizzate;
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto secondo i criteri e per la durata previsti dal CCNL per i dipendenti delle imprese di lavoro temporaneo.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCL, il numero e le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione nonché le relative durate ed i motivi. Ove ricorreranno motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno l'azienda utilizzatrice fornirà alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere
A)1 e B1) non potranno contemporaneamente superare il 30% del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che, per ciascuna delle suddette tipologie contrattuali a termine, non si potrà superare la quota del 16% del personale assunto a tempo indeterminato.
In situazioni particolari ed eccezionali tale ultima quota potrà essere elevata al 20%, previo accordo tra la Direzione Aziendale e le RSU.

Art. 7 - Contratto di apprendistato
Disciplina dell'apprendistato professionalizzante

Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo (in adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal Decreto sulla competitività convertito nella Legge n. 80/2005), riconoscono nello strumento dell'apprendistato professionalizzante un istituto prioritario per l'acquisizione delle competenze professionali, in considerazione anche dei processi di trasformazione e fruizione di alta tecnologia con cui la Società Sipra si confronta in costante aggiornamento.
Le parti concordano quindi di disciplinare completamente l'apprendistato professionalizzante, ferme restando le altre tipologie riconosciute dal Decreto Legislativo n. 276/2003, quali il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione ed il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che potranno essere utilizzate dalla Sipra quando le Regioni e le Istituzioni deputate a tale regolamentazione procederanno all'approvazione della relativa disciplina.

1) - Applicabilità del contratto Sipra
Le parti, nel rispetto di quanto convenuto nel precedente rinnovo contrattuale, convengono di disciplinare l'istituto dell'apprendistato disponendo che per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti, le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.

2) - Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante ha lo scopo di consentire ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni di apprendere competenze professionali per le quali occorra un certo tirocinio.

3) - Proporzione numerica
Si conviene che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.

4) - Assunzione
Ai fini dell'assunzione dell'apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello finale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale che deve essere firmato e accettato dall'apprendista.

7) - Durata
La durata dell'apprendistato professionalizzante è riportata nella tabella seguente:

Classe da conseguire

Durata

C1 Fino a un massimo di 4 anni
B3 Fino a un massimo di 6 anni

10) - Formazione
L'apprendista ha diritto a ricevere una formazione interna o esterna all'azienda di almeno 120 ore per anno. Le attività formative svolte presso il datore di lavoro così come quelle svolte presso Istituti di formazione accreditati si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà dell'Azienda anticipare, in tutto o in parte, le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le 120 ore di formazione per ogni anno si intendono comprese nell'orario normale di lavoro.
Per formazione formale si intende quel processo in cui l'apprendimento, volto alla acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, si realizza in un contesto formativo organizzato.

Formazione formale
La formazione erogata all'interno di Sipra è considerata formazione formale in quanto la Società dispone di strumenti tecnologici adeguati ed ha l'obbligo di affiancare all'apprendista un tutor.
Tutor o formatore esterno è colui in grado di trasferire conoscenze e competenze attraverso processi verificabili e certificabili.
La formazione formale svolta all'interno dell'impresa, relativa alle competenze di base, trasversali e con contenuti di carattere professionale di tipo tecnico scientifico ed operativo può essere effettuata, anche in affiancamento mediante training on the job, direttamente dall'impresa in quanto in possesso di:
- personale - con funzioni formative- idoneo a trasferire competenze;
- tutori con formazione e competenze adeguate;
- idoneità dei locali e delle attrezzature in relazione agli obiettivi formativi.

Piano formativo individuale
È la descrizione dell'intero percorso formativo formale e non formale,esterno o interno all'impresa, che l'apprendista deve seguire durante la durata del contratto, per conseguire gli obiettivi definiti dal profilo formativo regolamentato al successivo punto 11.
Il Piano Formativo Individuale (di seguito denominato PFI) deve:
- essere coerente con il profilo formativo di riferimento;
- definire il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista in coerenza con le competenze possedute dall'apprendista stesso;
- indicare l'articolazione della formazione formale (esterna o interna all'impresa);
- indicare gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste, anche eventualmente in relazione a quanto previsto dall'offerta formativa esterna.
Il PFI viene redatto inizialmente dall'impresa, sulla base del bilancio di competenze dell'apprendista ed è parte integrante del contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso.

11) - Formazione/contenuti
Per la formazione degli apprendisti la Sipra farà riferimento ai contenuti formativi elaborati, a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCL.
Le attività formative sono articolate in:
- contenuti a carattere trasversale di base;
- contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare i suddetti contenuti andranno predisposti per gruppi di profili omogenei, in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per inserire proficuamente l'apprendista nell'area di attività assegnata dall'azienda.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree di contenuto:

Profilo formativo individuale
A) - Competenze di base
1) Accoglimento:
- Sipra: la storia e l'organizzazione;
- I prodotti;
- I processi.

2) Regolamentazione del rapporto di lavoro:
- aspetti normativi del rapporto di lavoro;
- illustrazione del CCL Sipra;
- illustrazione del regolamento aziendale (norme comportamentali e disciplinari);
- Diritti e Doveri dei lavoratori;
- Il Codice Etico;
- Trattamento dei dati.

3) Prevenzione ambientale ed antinfortunistica:
- illustrazione di leggi e regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- osservanza delle misure disposte ai fini della sicurezza individuale e collettiva e dell'igiene.

B) - Competenze trasversali
1) Organizzazione del lavoro:
- elementi per la comprensione dell'ambiente organizzativo;
- Sipra e la sua mission;
- illustrazione della struttura e del modello organizzativo Sipra;
- gestione delle Risorse Umane, strumenti e politiche Sipra.

2) Procedure ed applicazioni in uso al personale:
- Sistemi e procedure per la rilevazione delle presenze;
- L'utilizzo della posta elettronica;
- Intranet aziendale.

3) Competenze relazionali:
- Tecniche di comunicazione.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro sono definiti per ogni figura professionale per la quale sia prevista la qualificazione nelle classi B3 e C1. In via esemplificativa si elencano le linee guida dei PF, personalizzati nei piani individuali ed accettati dall'apprendista, previsti per la qualifica in classe B3 sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

Area commerciale 3° livello
Competenze tecnico-professionali

1) I processi produttivi dell'area:
- Sipra: prodotti e servizi;
- Attività e strutture dell'area.

2) Il Sistema Informativo a supporto dell'operatività dell'area:
- Il Sistema informativo Sipra;
- il Sistema Informativo a supporto della struttura commerciale e del marketing (gestione/acquisizione dati, i flussi informativi);
- i prodotti in uso nelle diverse aree;
- applicativi di base per l'office automation.

3) Competenze tecniche:
- missione ed attività delle strutture di marketing, offerta e supporto commerciale e vendita;
- missione ed attività dell'Unità Organizzativa di destinazione e relazioni sulla catena cliente - fornitore, con le altre strutture aziendali;
- conoscenza della struttura e dell'offerta editoriale;
- caratteristiche dei prodotti/servizi Sipra e struttura del palinsesto pubblicitario;
- fondamenti del marketing e di pianificazione pubblicitaria;
- situazioni statistiche ed analisi scostamenti;
- cenni agli aspetti normativi connessi ai servizi offerti;
- aggiornamento competenze tecnico-professionali individuali

Formazione non formale
Partecipazione pratica alle seguenti applicazione lavorative:
- utilizzo degli applicativi in uso nella struttura;
- consultazione di banche dati;
- imputazione ed elaborazione dati a fini statistici o di aggiornamento delle situazioni;
- elaborazione di dati e informazioni forniti dalle indagini di mercato, utili allo sviluppo di ricerche su prodotti;

Area gestionale 3° livello
Competenze tecnico-professionali

1) I processi produttivi dell'area:
- Sipra: prodotti e servizi;
- Attività e strutture dell'area.

2) Il Sistema Informativo a supporto dell'operatività dell'area:
- Il Sistema informativo Sipra;
- il Sistema Informativo a supporto dell'area gestionale (gestione/acquisizione dati, i flussi informativi);
- i prodotti in uso nell'area gestionale;
- applicativi di base per l'office automation.

3) Competenze tecniche:
- missione ed attività delle strutture di supporto gestionale;
- missione ed attività dell'Unità Organizzativa di destinazione e relazioni con le altre Strutture aziendali;
- cenni sulle attività amministrative connesse ad adempimenti contabili, fiscali ed assicurativi;
- cenni sulle attività connesse ad adempimenti legali e societari;
- cenni sulle attività di gestione delle risorse umane;
- cenni sugli aspetti normativi connessi alle attività dell'area di appartenenza;
- situazioni statistiche ed analisi scostamenti;
- aggiornamento competenze tecnico-professionali individuali

Formazione non formale
Partecipazione pratica alle seguenti applicazione lavorative:
- utilizzo degli applicativi in uso nella struttura;
- consultazione e aggiornamento delle banche dati;
- iter dei flussi informativi per acquisizione ed imputazione dati;
- procedure amministrative;
- raccolta di dati per la predisposizione di rapporti.

Area informatica e tecnologica 3° livello
Competenze tecnico-professionali

1) I processi produttivi dell'area:
- Sipra: prodotti e portafoglio;
- Attività e strutture dell'area Informatica e Tecnologica.

2) Il Sistema Informativo a supporto dell'operatività dell'area:
- Il Sistema informativo Sipra;
- il Sistema Informativo a supporto dell'Area Informatica e Tecnologica;
- i prodotti in uso nelle diverse aree;
- applicativi di base per l'office automation.

3) Competenze tecniche:
- missione ed attività delle strutture tecnologico- informatiche;
- missione ed attività dell'Unità Organizzativa di destinazione e relazioni con le altre Strutture aziendali;
- introduzione ai sistemi informativi aziendali;
- architettura hardware, reti e DBMS;
- tecniche di progettazione e sviluppo applicazioni informative e grafiche tecniche di analisi organizzativa;
- cenni sugli aspetti normativi connessi alle attività dell'area di appartenenza;
- situazioni statistiche ed analisi scostamenti;
- aggiornamento competenze tecnico-professionali individuali.

Formazione non formale
Partecipazione pratica alle seguenti applicazione lavorative:
- installazione e test del software;
- realizzazione di programmi di elaborazione dati;
- verifica funzionamento programmi;
- monitoraggio performance.

Area patrimoniale e tecnica 3° livello
Competenze tecnico- professionali

1) I processi produttivi dell'area:
- Sipra: prodotti e portafoglio;
- Attività e strutture dell'area Patrimoniale e Tecnica.

2) Il Sistema Informativo a supporto dell'operatività dell'area:
- Il Sistema informativo Sipra;
- il Sistema Informativo a supporto dell'Area (gestione/acquisizione dati, i flussi informativi);
- i prodotti in uso nelle diverse aree;
- applicativi di base per l'office automation.

3) Competenze tecniche:
- missione ed attività delle strutture tecnico- patrimoniali;
- missione ed attività dell'Unità Organizzativa di destinazione e relazioni con le altre Strutture aziendali;
- cenni sul ciclo degli approvvigionamenti aziendali e sulle procedure di gestione dei beni e servizi acquisiti;
- cenni sulle attività connesse alla manutenzione immobiliare ed dell'impiantistica;
- cenni sugli aspetti normativi connessi alle attività dell'area di appartenenza;
- situazioni statistiche ed analisi scostamenti;
- aggiornamento competenze tecnico-professionali individuali.

Formazione non formale
Partecipazione pratica alle seguenti applicazione lavorative:
- utilizzo degli applicativi in uso nella struttura;
- manutenzione e conservazione degli stabili e dell'impiantistica;
- raccolta elementi utili alla scelta dei fornitori;
- espletamento ordini;
- aggiornamento situazioni statistiche.

Advertising producer 3° livello
Competenze tecnico- professionali
1) I processi produttivi dell'area:
- Sipra: prodotti e portafoglio;
- Attività e strutture.

2) Il Sistema Informativo a supporto dell'operatività dell'area:
- Il Sistema informativo Sipra;
- il Sistema Informativo a supporto della struttura;
- (gestione/acquisizione dati, i flussi informativi);
- i prodotti in uso nelle diverse aree;
- applicativi di base per l'office automation.

3) Competenze tecniche:
- missione ed attività delle strutture preposta alla vendita e realizzazione iniziative speciali;
- missione ed attività dell'Unità Organizzativa di destinazione e relazioni con le altre Strutture aziendali e/o enti esterni coinvolti nel processo realizzativi;
- cenni sulla gestione operativa del processo di realizzazione del prodotto pubblicitario;
- cenni sugli aspetti normativi connessi alle attività dell'area di appartenenza;
- situazioni statistiche ed analisi scostamenti;
- aggiornamento competenze tecnico-professionali individuali.

Formazione non formale
Partecipazione pratica alle seguenti applicazione lavorative:
- supporto alla realizzazione telepromozioni;
- verifica dei contenuti del messaggio pubblicitario;
- iter dei flussi informativi.
Le parti considerano altresì validamente fruibili le eventuali offerte formative realizzate da Regioni, Province ed Associazioni datoriali e sindacali competenti.

12) - Tutor
Ogni tutor è dipendente della Sipra a tempo indeterminato e con qualifica professionale di almeno un livello superiore alla qualifica di arrivo per la quale si stipula il contratto di apprendistato.
Il tutor, sotto la propria responsabilità, ha l'obbligo di riportare e certificare la formazione effettivamente ricevuta dall'apprendista, qualora venga svolta internamente all'azienda, sopra l'apposito libretto formativo.
La formazione del Tutore aziendale, per le competenze tecnico professionali, viene definita dal Decreto Ministeriale n. 22 del 2000 e/o dalla Regione.
La formazione deve essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze:
- gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti/e in impresa;
- gestire le relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- contribuire a definire il piano formativo individuale, pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
Nota a verbale
Le parti, prendendo atto che l'istituzione formale del libretto formativo del cittadino, di cui alla Conferenza unificata stato/regioni del 21 aprile 2005, non è completamente operativa, dichiarano che, fino a quando il suddetto documento non sarà pienamente utilizzabile, la formazione verrà verbalizzata per iscritto su carta intestata dell'azienda o su modulo che il Comitato Tecnico sta predisponendo, firmata dal tutor e dal lavoratore apprendista.

13) - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né, in genere, a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale interna o esterna all'azienda;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

14) - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute nel Regolamento Interno.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

19) - Computabilità degli apprendisti
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

Art. 11 - Orario di lavoro
Per la durata massima dell'orario di lavoro, si fa riferimento alle vigenti norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario normale contrattuale viene fissata come segue:
- n. 38 ore settimanali per il personale esclusivamente addetto al centralino telefonico;
- n. 40 ore settimanali per tutti gli altri dipendenti.
Fatte salve le esigenze di servizio, l'orario settimanale è ripartito in cinque giornate.
Le prestazioni richieste nelle giornate di sabato devono essere comunicate ai lavoratori interessati entro le ore 12 del venerdì precedente (salvo cause di forza maggiore).
A tutti gli effetti del presente Contratto sono considerati lavorativi i giorni non compresi nell'art. 13 indipendentemente dalla ripartizione dell'orario settimanale.
Al personale vengono attribuite le seguenti riduzioni di orario di lavoro in ragione d'anno di servizio o frazione di esso:
1) 4 mezze giornate non lavorative di cui all'art. 9 del Contratto 9 aprile 1981;
2) 40 ore di cui all'art. 7 del Contratto 4 ottobre 1984;
3) 32 ore di cui all'art. 8 del Contratto 11 novembre 1987.

Lavoro a turni a squadre
È considerato lavoro a turni a squadre quello svolto da lavoratori che si avvicendano sulla stessa macchina o nelle medesime mansioni nell'arco di 24 ore per cinque giorni alla settimana.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. L'avvicendamento nei turni coinciderà con la giornata di riposo settimanale.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni con prestazioni lavorative di almeno 7 ore giornaliere.
Nel lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo a sostituzione avvenuta o, qualora ciò non avvenisse, non prima di due ore dal termine del proprio turno.
In caso di istituzione di lavoro a turni, l'Azienda darà preventiva comunicazione alle RSU.

Lavoro a turni variabili
Per lavoratori occupati a "turni variabili" si intendono coloro che prestano la propria attività lavorativa garantendo una copertura produttiva di almeno 13 ore, con turni avvicendati di 8 ore consecutive.
L'avvicendamento nei "turni variabili" coinciderà con la giornata di riposo settimanale.
Per garantire la necessaria continuità nonché regolarità della produzione, il lavoratore cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo a sostituzione avvenuta o, qualora ciò non avvenisse, non prima di due ore dal termine del proprio turno.
L'orario di lavoro del suddetto personale è fissato settimanalmente e preventivamente comunicato al personale interessato.
In caso di istituzione di lavoro a "turni variabili", l'Azienda darà preventiva comunicazione alle RSU.

Art. 12 - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, che deve cadere normalmente di domenica.
Nel caso di eventuali deroghe a questo principio, purché consentite dalla legge, sarà corrisposta, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Il riposo settimanale sarà goduto nella settimana successiva.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo che venga richiesto dalla Società nei limiti consentiti dalla legge.
[…]
L'effettuazione del lavoro di cui ai punti 1), 2), 3) deve essere richiesta almeno 24 ore prima, salvo cause di forza maggiore e ad eccezione dei lavoratori soggetti a reperibilità.
La prestazione di lavoro straordinario in giorno festivo può essere richiesta solo in misura non inferiore alle 4 ore.
Non è riconosciuto né ricompensato il lavoro straordinario, festivo e notturno, che non sia stato autorizzato dalla Società.
Nota a verbale
L'Azienda conferma il suo impegno al contenimento del lavoro straordinario nei limiti di tutela delle effettive necessità produttive.
Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dall'azienda non potranno, comunque, superare il massimale di 120 ore medie a trimestre.
Il predetto massimale, che l'azienda potrà richiedere, non potrà superare le 360 ore medie annue di lavoro straordinario.
In considerazione di riconosciute ragioni tecniche- organizzative aziendali, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 66/2003 per periodo di riferimento deve intendersi l'anno solare con le settimane in esso comprese.

Art. 17 - Indennità speciali
3) - Indennità maggiori prestazioni
Agli impiegati con qualifica di Quadro, ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, viene corrisposta mensilmente una indennità "maggiori prestazioni" […]

4) - Indennità orario disagiato
Ai lavoratori, con figura professionale di Advertising Producer ai quali viene applicato un orario programmato di cui all'accordo del 26 aprile 1999 viene corrisposta mensilmente una indennità "orario disagiato" pari al 8% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza riconosciuta per 14 mensilità ed utile agli effetti del trattamento di fine rapporto, delle ferie, dei permessi retribuiti.

5) - Indennità di reperibilità
La reperibilità è un istituto finalizzato a garantire la continuità del servizio in caso di assenza del personale che opera nelle squadre a turni.
Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensate con una indennità […]
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le indennità di cui ai punti 1), 2), e 4) del presente articolo, sono strettamente legate alla mansione affidata e cesseranno al momento in cui il dipendente non svolgerà più il lavoro per cui gli sono state assegnate.

Art. 24 - Ferie
[…]
Non é consentita la rinuncia al riposo annuale e, salvo quanto previsto per il caso di malattia, le ferie devono essere godute improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Trattamento in caso di maternità
Salvo quanto disposto dal presente articolo il trattamento in caso di gravidanza e puerperio é quello previsto dalle leggi in vigore sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 36 - Disciplina aziendale
Il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori così come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra colleghi debbono essere improntati a sensi di correttezza e di collaborazione.
I dipendenti debbono:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i propri compiti, osservando le norme del presente Contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
e) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti affidati.
[…]

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché nel Regolamento interno in vigore, può dar luogo, a seconda della gravità e della recidività, ai seguenti provvedimenti:
1) richiamo scritto;
2) multa sino all'importo di n. 4 ore di stipendio;
3) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da uno a cinque giorni;
4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da sei a dieci giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
Per infrazioni di lieve entità non previste nelle esemplificazioni successive viene comminato il provvedimento di richiamo verbale.
[…]
I provvedimenti disciplinari sono applicati, in relazione alla gravità ed alla recidività delle infrazioni, sulla base delle seguenti indicazioni:
1) Richiamo scritto - Si applica nei casi di:
a) ritardo nell'inizio del lavoro o breve anticipo della cessazione (trattenuta sulla retribuzione);
[…]
c) allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro per breve tempo;
[…]
f) esecuzione negligente o in difformità alle istruzioni ricevute dei compiti affidati.
2) Multa sino a 4 ore di retribuzione - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze e), f) del punto 1);
- terza recidiva nelle mancanze a), b), c), d) del punto 1);
- contegno scorretto nei confronti di estranei, di superiori o di dipendenti;
- negligenza nell'esecuzione dei propri compiti, che comporti disservizio o ritardi;
- esecuzione, durante l'orario di lavoro, di attività estranee alle proprie incombenze;
- introduzione nei locali dell'Azienda di persone estranee, non per motivi di servizio, senza preventiva autorizzazione;
- assenza arbitraria od abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore a mezza giornata (perdita della retribuzione);
- rifiuto di effettuare lavoro straordinario, richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo giustificato motivo di impedimento;
[…]
3) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- seconda recidiva nelle mancanze e), f) del punto 1);
- quarta recidiva nelle mancanze a), b), c), d) del punto 1);
- assenza arbitraria od abbandono del posto di lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore ad una giornata (perdita della retribuzione);
[…]
- mancata diligenza nell'esecuzione dei compiti affidati dalla quale sia derivato pericolo per le persone o danni all'Azienda;
[…]
- mancata diligenza nella cura e custodia di materiale aziendale affidato al lavoratore, dalla quale siano derivati all'Azienda danni non gravi;
- introduzione di persone estranee nei locali ove esistono specifici vincoli all'ingresso;
[…]
- utilizzazione di beni aziendali (attrezzature varie, automezzi, ecc.) per scopi personali o comunque per ragioni non di servizio;
[…]
- rifiuto di effettuare la propria prestazione o parte di essa;
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni - Si applica nei casi di:
- ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1) e 2);
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 3);
- contegno gravemente offensivo nei confronti di estranei, superiori e dipendenti;
[…]
- mancanze che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile il provvedimento del licenziamento, ma abbiano tuttavia tale rilievo, o facciano seguito a ripetizioni di altre sanzioni, da non trovare adeguato intervento disciplinare nei disposti 1), 2) e 3).
5) Licenziamento - Si applica, nel rispetto della Legge n. 604/1966, nei casi di:
- ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1), 2) e 3);
- recidiva delle mancanze di cui al punto 4);
[…]
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti da inosservanza di disposizioni di legge o di normative aziendali che comportino grave danno o pregiudizio all'Azienda;
[…]
- infrazioni alla disciplina ed ai doveri, anche non particolarmente richiamati dal presente Contratto, di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro o che abbiano provocato ripetuti provvedimenti disciplinari previsti ai punti precedenti.
Si applica altresì qualora, nei fatti che abbiano determinato il licenziamento, sia configurabile l'ipotesi del reato così come inteso nelle vigenti leggi.
Il licenziamento non elimina le eventuali responsabilità per danni che derivino da fatto del lavoratore.
Per la mancanza ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro, per condotta reprensibile in servizio, nonché per le mancanze comunque recanti pregiudizio alla civile convivenza in Azienda ed alla disciplina non espressamente indicate, si applicheranno i provvedimenti di cui sopra graduati in relazione all'entità della mancanza.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni, la tutela dell'ambiente di lavoro e il rispetto delle norme di legge, a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'Azienda e dei lavoratori.
A tale scopo le parti si adopereranno per una puntuale attuazione di quanto disposto dalle suddette norme e in particolare dalla Legge [D.Lgs.] n. 626 del 19 settembre 1994.

Art. 45 - Appalti
In caso di specifiche necessità che comportino l'esigenza di assegnare lavori in appalto, i relativi contratti dovranno contenere clausole di garanzia circa l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui dette imprese appartengono.
L'Azienda non rinnoverà contratti di appalto con le imprese che dovessero risultare inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 47 - Portatori di handicap
Al fine di agevolare l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, Azienda ed RSU, nel rispetto della normativa sulla privacy, si confronteranno in merito alla loro collocazione presso le strutture aziendali più rispondenti, compatibilmente con le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, e in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per adeguati inserimenti, anche mediante la frequenza a specifici corsi di formazione o riqualificazione professionale, per facilitarne la migliore integrazione.
L'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle esigenze degli interessati.
[…]

Art. 49 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le parti convengono di disciplinare la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, RSU, per il personale (operai, impiegati e quadri) dipendente dalla Sipra assumendo quale regolamentazione generale in materia quella contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
1) In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la RSU di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
[…]
8) I componenti la RSU subentrando al CdA risultano titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300 del 20/05/1970.
La RSU sostituisce il CdA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo di Lavoro.
[…]
13) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.