Tipologia: CCNL
Data firma: 2 giugno 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.05.1999
Parti: Ucict, Anti, Unci e Fenasalc-Cisal, Cisal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Radio e televisioni private
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo IV Periodo di prova
Art. 6
Titolo V Orario di lavoro
Art. 7
Art. 8
Titolo VI Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo IX Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 19
Art. 20
Titolo XI Malattie - Infortuni
Art. 21
A) - Periodo di comporto
B) - Trattamento economico
Titolo XII Sospensione del lavoro
Art. 22
Titolo XIII Anzianità di servizio
Art. 23
Titolo XIV Gratifica natalizia
Art. 24
Titolo XV Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 25
Titolo XVI Trattamento economico
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo XVII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo XVIII Trattamento di fine rapporto
Art. 36
Titolo XIX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 37
Titolo XX Lavoratori inabili
Art. 38
Titolo XXI Tutela dei tossicodipendenti
Art. 39
Titolo XXII Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Titolo XXIII Contratto di formazione e lavoro
Art. 43
Titolo XXIV Apprendistato
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Titolo XXV Contratti d'inserimento
Art. 47
Titolo XXVI Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo XXVII Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 51
Titolo XXVIII Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Titolo XXIX Stipulazione contratti integrativi
Art. 56
Titolo XXX Reclami e controversie
Art. 57
Titolo XXXI Centro di assistenza contrattuale
Art. 58
Titolo XXXII Pensione integrativa
Art. 59
Titolo XXXIII Decorrenza e durata
Art. 60
Titolo XXXIV Diritti sindacali
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Titolo XXXV Codice disciplinare
Art. 65
• Doveri del Lavoratore
• Disposizioni Disciplinari.
Titolo XXXVI Composizione delle controversie
Art. 66
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D CFL
Art. 1

Art. 2
Art. 3
Art. 4
• Fac-simile Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato E Protocollo d'intesa per la costituzione della cassa previdenza e assistenza

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore radio e televisioni private

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno due del mese di giugno, tra la Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo […], l'Anti - Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti […], la Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane […], con l'assistenza del Centro Studi Ancl Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro […] e la Fenasalc - Cisal Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […], la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Radio e Televisioni Private; esso si compone:
a) - Premessa;
b) - Indice;
c) - Titoli: XXXVI;
d) - Articoli: 66;
e) - Allegati: A) - B) - C) - D) - E).
L'allegato testo letto ed approvato dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti viene oggi sottoscritto in Roma.

Premessa
La Cisal ha responsabilmente firmato il 22 dicembre 1994 il protocollo sulla politica dei redditi ed in quella sede e con quell'accordo la Cisal si è impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti.
La Cisal e la Fenasalc-Cisal, ribadiscono pertanto qui la validità di quegli accordi e dichiarano che, nel sottoscrivere con l'Ucict, l'Anti e l'Unci il contratto per le imprese minori del settore "Radio e televisioni private", hanno inteso riconfermare la propria adesione al principi ispiratori di quegli accordi fra Governo e parti sociali ed opereranno nel frattempo perché vi sia una chiara e marcata indicazione di aree contrattuali differenziate, secondo le performance imprenditoriali e le esigenze dei lavoratori, che sia fatta propria dall'intero movimento sindacale.
L'Unci è partecipe del protocollo sulla politica dei redditi del 3 e 23 luglio 1993 e ritiene pertanto che la firma del presente accordo sia in linea con i contenuti innovativi sulle tematiche del mercato del lavoro contenute nel citato protocollo tra Governo e parti sociali.
Per parte loro l'Ucict, l'Anti e l'Unci, ritengono di poter concordare con l'impostazione che Cisal e Fenasalc-Cisal hanno dato a questo nuovo contratto, con la prospettiva di ricercare nel tempo processi di avvicinamento fra le diverse aree contrattuali e l'impegno per una convergenza unitaria del mondo delle imprese operanti nel settore terziario.
Le parti convengono comunque di confermare la validità innovativa del presente accordo che nell' individuare l'esigenza di aree differenziate di contrattazione non ha inteso creare aree privilegiate, come purtroppo è già avvenuto in altri settori, ma sottolineare l'esistenza obiettiva di situazioni diversificate di sviluppo imprenditoriale e di profitto di impresa, su cui occorre determinare anche i redditi dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro, e di realizzare ciò in via libera e contrattuale e non sotto la spinta di obblighi legislativi o di pressioni e spinte puramente corporative.
Le parti sottolineano altresì come le dimensioni dell'impresa minore favoriscano un diverso clima dei rapporti di lavoro che devono tendere in avvenire a prefigurare una più puntuale partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, evidenziando il ruolo della componente lavoro e le condizioni di esercizio dell'impresa medesima.
Le parti, in tema "Diritti di Informazione e Relazioni Sindacali", a conferma di quanto esposto, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo ed al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo sia sotto l'aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità, concordano di proseguire tale intendimento/obiettivo mediane costituzione di strumenti bilaterali finalizzati ad una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione
Le parti nei confronti delle innovazioni legislative dichiarano di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a più attente valutazioni delle reciproche esigenze e delle particolarità delle piccole aziende.
Le parti, tenuto conto delle scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di omogeneizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati Membri.
Al riguardo ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso, nella forma e con le procedure idonee, alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito erga omnes, ciò anche alla luce di quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht 1991) in relazione al recepimento delle direttive comunitarie riguardante il dialogo sociale e le relazioni sindacali, che vengono affidate a tutte le parti sociali.
Nell'ambito di questo reciproco programma di lavoro le parti, s'impegnano ad avviare le trattative per il prossimo rinnovo del CCNL fin tre mesi prima della sua scadenza.
La Cisal, a proposito della specifica dichiarazione a verbale sull'orario di lavoro, ritiene che se è intendimento del Sindacato di favorire le condizioni di sviluppo dell'impresa, ciò deve avvenire con il preciso scopo di aumentare l'occupazione dei lavoratori e non un maggior profitto dell'imprenditore privato.
Perciò, le parti convengono di realizzare una serie di appuntamenti per approfondire le relazioni sindacali in ordine al temi dell'orario di lavoro, sia in ordine ad un suo più razionale utilizzo, sia ad una sua progressiva riduzione; nonché per prevedere la destinazione di risorse scaturenti da una maggiore produttività aziendale per più ampie coperture assicurative e sociali, ovvero con riduzione degli oneri contributivi a carico del lavoratore.
[…]

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti e le aziende che gestiscono radio e televisioni private, comunque costituite, con attività di produzione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.
Inoltre il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale delle cooperative e dei consorzi da questi costituiti o non, relative alle attività contemplate nel presente accordo.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributivi o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della Unione Europea, sia compreso l'impegno, da parte dell'impresa, all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3

[…]
Il lavoratore, prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Titolo V Orario di lavoro
Art. 7

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative dal lunedì alla domenica. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 51 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
L'orario complessivo annuale di lavoro pari ad ore 2.080 (40X52) potrà essere maggiorato fino a 2.200 ore da utilizzarsi nel corso dell'anno, con un aumento massimo settimanale di 12 (dodici) ore per una durata di quattro mesi l'anno e dovrà essere ricuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento). (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale. (Flexitime).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Job-sharing).
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse con tale funzione. Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
[…]
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'Ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di flessibilità.
Dichiarazione a verbale
Le parti in relazione all'orario di lavoro ordinario di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso nell'ambito di una politica generale riduttiva per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore delle radio e televisioni private e delle particolari esigenze delle piccole aziende.

Art. 8
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora, ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.

Titolo VI Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 11

[…]
Il personale il cui orario di lavoro si protrae oltre le ore 24,00 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Inoltre si richiamano le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.
La giornata di riposo, per le aziende concessionarie private per la radiodiffusione sonora e televisiva, può non coincidere con la domenica ai sensi dell'art. 20 della Legge 223/90, comunque il lavoratore, salvo i casi previsti dalla legge, deve fruire di una giornata di riposo dopo sei giornate di lavoro consecutive.
In riferimento al D.P.R. e in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del presente decreto alla contrattazione provinciale.

Art. 15
[…]
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Le ferie sono irrinunciabili.

Titolo IX Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 17

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XII Sospensione del lavoro
Art. 22

In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non matura alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR.

Titolo XVII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 32

[…]
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da parte del datore di lavoro per una delle cause sotto elencate (giusta causa), ed a titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui sopra:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda anche fra i dipendenti;
- l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
- comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro altri dipendenti;
[…]
- danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso l'azienda;
[…]
- esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XIX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 37

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario e/o di sicurezza.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Titolo XX Lavoratori inabili
Art. 38

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Titolo XXIII Contratto di formazione e lavoro
Art. 43

Nel quadro della più generale dell'intesa tra l'Ucict, l'Anti e l'Unci e la Fenasalc Cisal, le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che amministrativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro.
L'Ucict, l'Anti e l'Unci e la Fenasalc-Cisal constatate le difficoltà che le piccole aziende del settore incontrano per l'applicazione di detto istituto e quindi l'impossibilità di usufruire a pieno dei contratti formazione e lavoro ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile, concordano di identificare le iniziative comuni per attivare gli interventi previsti nella legge n. 863/84 e nelle successive modificazioni.
L'Ucict per mezzo del proprio ente Enfrau, l'Unci per mezzo del proprio ente Fidet-Coop e la Cisal per mezzo del proprio ente Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Titolo XXIV Apprendistato
Art. 44

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
Il livello di inquadramento degli apprendisti e la durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 (dodici) mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionale o da Enti ed Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]

Titolo XXV Contratti d'inserimento
Art. 47

[…]
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.

Titolo XXVI Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 48

Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 49
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) - utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) - segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) - non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) - si sottopongono ai contro li sanitari previsti nei loro confronti;
h) - contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 50
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per fare le opportune valutazioni sulla base di dati in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
L'Ucict, l'Anti e l'Unci nei confronti delle aziende associate, si impegnano a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.

Titolo XXVII Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 51

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.d. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) - custodi;
b) - guardiani diurni e notturni;
c) - portieri;
d) - uscieri ed inservienti;
e) - personale addetto ai lavori di carico e scarico;
f) - addetti ai centralini telefonici privati;
g) - personale addetto alla messa in onda delle trasmissioni radiotelevisive.

Titolo XXX Reclami e controversie
Art. 57

Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro Assistenza Contrattuale dovrà essere in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli.

Titolo XXXI Centro di assistenza contrattuale
Art. 58

Le parti costituiranno un centro servizi paritetico, denominato Centro di assistenza contrattuale, per esaminare e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
a) - assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) - esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) - classificazione del personale, come previsto dall'art. 2 del presente contratto.

Titolo XXXIV Diritti sindacali
Art. 61

Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.

Art. 63
La rappresentanza sindacale aziendale (RSA), ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è prevista nelle imprese che occupano più di otto dipendenti, in questo caso è previsto un delegato sindacale.
[…]
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Titolo XXXV Codice disciplinare
Art. 65
Doveri del Lavoratore (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970).

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[…]
2) - svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6) - divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) - rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni Disciplinari.
I lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[…]
b) - abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) - abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) - non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) - procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) - contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[…]
h) - non rispettino le norme stabilite dal presente contratto collettivo, da ogni altro accordo collettivo stipulato dalle parti contraenti e dal regolamento applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale nell'azienda e/o all'immagine della stessa.
Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e di danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.

Titolo XXXVI Composizione delle controversie
Art. 66

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione-in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[…]
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dagli interessati e dalle Organizzazioni Sindacali. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11 agosto 1973, n° 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta.
L'Organizzazione Sindacale che ha ricevuto il mandato di conciliazione deve a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata che all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tale lettera raccomandata deve contenere oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.

Allegati
Allegato D CFL
Art. 1

L'Ucict, l'Anti e l'Unci e la Cisal – Fenasalc ciascuna per le proprie competenze convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni.
Le parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di ottenere l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 D.L. 29 marzo 199 I, n. 108 convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alla Ucict, all'Anti e alla Unci dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'Impiego territorialmente competenti.

Art. 2
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo A.1) è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 20 livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi.
Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ala acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo A.2) è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 30 e 40 livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo B) avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ora da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento delle qualifiche previste al 50 livello del presente CCNL.
In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto di formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari alla sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali ed assistenziali riconoscano il diritto alla proroga dei benefici contributivi.
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dal propri familiari collaboratori.

Art. 3
Al lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]

Art. 4
Le parti s'impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.