Tipologia: CCNL
Data firma: 12 giugno 2003
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Aeranti-Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e Cisal, Fenasalc-Cisal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese radiofoniche e televisive locali
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Classificazione del personale
Articolo 2.
Titolo III - Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo IV - Periodo di prova
Articolo 5.
Titolo V - Orario di lavoro
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Titolo VI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VII - Lavoro straordinario
Articolo 12.
Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Titolo X - Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Articolo 20.
Articolo 21.
Titolo XI - Malattie - Infortuni - Assenze
Articolo 22.
A - Periodo di comporto:
B - Trattamento economico.
Articolo 23.
Titolo XII - Anzianità di servizio
Articolo 24.
Titolo XIII - Gratifica natalizia
Articolo 25.
Titolo XIV - Trattamento economico
Articolo 26.
Articolo 27.
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XVI - Norme disciplinari
Articolo 31.
Articolo 32.
Articolo 33.
Articolo 34.
Articolo 35.
Titolo XVII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
Titolo XVIII - Trattamento di fine rapporto
Articolo 39.
Titolo XIX - Indumenti e attrezzi di lavoro

Articolo 40.
Titolo XX - Tutela dei tossicodipendenti
Articolo 41.
Titolo XXI - Lavoro part-time
Articolo 42.
Titolo XXII - Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Articolo 43.
Titolo XXIII - Apprendistato
Articolo 44.
Articolo 45.
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Titolo XXIV - Disciplina del rapporto a tempo determinato - Lavoro temporaneo

Articolo 49.
Articolo 50.
Titolo XXV - Contratti d'inserimento
Articolo 51.
Titolo XXVI - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 52.
Articolo 53.
Articolo 54.
Titolo XXVII - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 55.
Articolo 56.
Titolo XXVIII - Decorrenza e durata
Articolo 57.
Titolo XXIX - Diritti sindacali
Articolo 58.
Articolo 59.
Titolo XXX - Composizione delle controversie
Articolo 60.
Titolo XXXI - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 61.
Titolo XXXII - Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94.
Articolo 62.
Articolo 63.
Articolo 64.
Articolo 65.
Art. 66 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza.
Allegati
Allegato A Classificazione
Allegato B
• Tabelle retributive
• Una tantum

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, sindycations, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet stipulato tra Aeranti-Corallo, Cisal e Fenasalc-Cisal

L'anno 2003, addì 12 giugno, in Roma tra Aeranti-Corallo […], Aeranti […], Associazione Corallo […] che complessivamente rappresentano n. 701 imprese radiofoniche locali, n. 306 imprese televisive locali, n. 6 sindycations, n. 4 agenzie di informazione radiotelevisiva, n. 8 imprese radiotelevisive satellitari, n. 8 imprese radiotelevisive via internet e Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […], Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (Fenasalc-Cisal) […] che in occasione della firma del presente CCNL ribadiscono di aver sottoscritto il 22.2.94 il protocollo sulla politica dei redditi impegnandosi pertanto a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti, ribadendo in occasione della firma del presente contratto la validità di quegli accordi.

Premessa
Le OOSS e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentante, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese. Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi della UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle OOSS e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le OOSS e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzioni, governativi e legislativi del nostro Paesi e della Comunità Europea.
[…]
Le parti, infine s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di emittenti ed i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 21, legge n. 223/90 (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.

Titolo III - Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Articolo 3.

[…]
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Titolo V - Orario di lavoro
Articolo 6.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative dal lunedì alla domenica. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda l'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955.
La distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di 3 frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali e i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo. Nel caso di lavoro a termine i lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
A livello aziendale potrà essere disciplinata la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale ("flexi-time").
A livello aziendale potrà inoltre essere prevista la possibilità della condivisione a 2 o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro ("job-sharing").
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse con tale funzione. Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente durante la 1a ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio Ispettorato, se svolti in regime di flessibilità.

Articolo 7.
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, approvata con RD del 6.12.23 n. 2657 e pubblicata nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
(a) custodi;
(b) guardiani diurni e notturni;
(c) portieri;
(d) uscieri e inservienti;
(e) personale addetto al lavoro di carico e scarico;
(f) addetti ai centralini telefonici privati;
(g) personale addetto alla messa in onda delle trasmissioni radiotelevisive.
Per tale categorie l'orario normale di lavoro viene fissato in 45 ore settimanali.

Articolo 8.
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezz'ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.

Titolo VI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 11.

[…]
Il personale il cui orario di lavoro si protrae oltre le ore 24 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VII - Lavoro straordinario
Articolo 12.

È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario normale giornaliero e le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto all'art. 6 sui turni e all'art. 8.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Articolo 13.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al lavoratore spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana e il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell'art. 9.

Articolo 16.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Articolo 18.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XVI - Norme disciplinari
Articolo 31.

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Articolo 32.
È vietato al personale ritornare nei locali aziendali e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 2 ore al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Articolo 34.
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.

Titolo XIX - Indumenti e attrezzi di lavoro
Articolo 40.

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico- sanitario e/o di sicurezza.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Titolo XXII - Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Articolo 43.

Nel quadro della più generale dell'intesa tra Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo, Cisal e Fenasalc, le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che amministrativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei CFL.
In particolare Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo e Cisal e Fenasalc s'impegnano a definire un progetto quadro di formazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro.
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19.7.94 n. 451, CFL mirati:
- (di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie: (livelli 3 e 4), con una durata di 24 mesi;
- (di tipo a.2) all'acquisizione di una professionalità elevata: (Quadri, livelli 1 e 2), con una durata di 24 mesi;
- (di tipo b) le Parti convengono che attualmente nel settore radiofonico e televisivo non esistono professionalità da ricomprendere in questa tipologia.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del CFL.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di 1 livello a quello previsto al termine del CFL. Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall'art. 3, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall'art. 6.
La formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2) e a.1), di 80 ore per gli eventuali contratti di tipo b).
I CFL devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del CFL, l'azienda è tenuta ad attestare alle sezioni circoscrizionali territorialmente competenti l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti.

Titolo XXIII - Apprendistato
Articolo 44.

1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

Articolo 45.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto.
Il livello d'inquadramento degli apprendisti e la durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
[...]

periodo livelli percentuale
1° anno 2-3-4 60
2° anno 2-3-4 70
3° anno 2-3-4 80
4° anno 2-3-4 90

[...]
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
[...]

Articolo 47.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

ore di formazione

titolo di studio medie annue

scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma universitario 60
diploma di laurea 40

La formazione può essere svolta in sede aziendale presso strutture esterne, pubbliche o private.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor seguito nella fase di addestramento.
Il tutor dovrà avere di norma un livello superiore o almeno pari a quello in cui l'apprendista potrà essere inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

Titolo XXIV - Disciplina del rapporto a tempo determinato - Lavoro temporaneo
Articolo 49.

Il rapporto di lavoro a termine è disciplinato dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 50.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge anche per i seguenti motivi:
(1) esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
(2) aumento temporaneo delle attività indotto da particolari esigenze;
(3) sostituzione in una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
(4) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
(5) sostituzione di lavoratori in ferie, aspettativa, maternità e servizio militare;
(6) necessità non programmabili connesse al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
(7) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione ai nuovi assetti organizzativi/ produttivi/tecnologici;
(8) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94, artt. 16 e 17.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al livello 5 della classificazione del personale.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo non potranno superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle imprese.

Titolo XXV - Contratti d'inserimento
Articolo 51.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 24 mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
- 1° anno: 85% della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento;
- 2° anno: 90% della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.

Titolo XXVI - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 52.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Articolo 53.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 54.
Le parti firmatarie del presente accordo si potranno incontrare a livello nazionale per fare le opportune valutazioni sull'applicazione del presente contratto.

Titolo XXIX - Diritti sindacali
Articolo 58.

Le parti riconoscono che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OOSS del lavoratore.

Titolo XXX - Composizione delle controversie
Articolo 60.

Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di 3 membri di cui 1 nominato da Aeranti-Corallo, 1 da Cisal, Fenasalc-Cisal e 1, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra Aeranti-Corallo e Cisal-Fenasalc-Cisal.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie. La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite la OS di appartenenza.
La OS deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta e al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Titolo XXXI - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 61.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta di 6 persone e precisamente 3 per la Cisal e 3 per Aeranti-Corallo.
A tale Commissione è affidata la gestione applicativa e l'interpretazione del presente contratto.

Titolo XXXII - Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94.
Articolo 62.

In applicazione dell'art. 15, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di 1 rappresentante per ogni unità produttiva che occupa fino a 120 dipendenti; 2 rappresentanti oltre 120 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a quelle che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del RLS possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico territorio.
I RLS sono nominati tra i soggetti individuati dalle rappresentanze sindacali firmatarie il presente CCNL.

Articolo 63.
L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'Azienda durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il RLS eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nell'Azienda al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere.
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda.

Articolo 64.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla legge n. 300/70 per i dirigenti delle RSA.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Articolo 65.
Attribuzioni del RLS. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui Disciplina legale è contenuta nell'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dell'Azienda di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Il RLS ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Art. 66 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.