Decreto Ministeriale 27 luglio 2000  - Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000


 

 

Preambolo

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:


Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attvità professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Articolo 1

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.


Sezione A - Diploma universitario                                   Sezione B - Titoli equipollenti

               --                                  --
Tecnico della prevenzione dell'am-   Tecnico con funzione ispettiva
biente e luoghi di lavoro - Decre-   per la tutela della salute nei
to del Ministro della sanità 17      luoghi di lavoro - Decreto del
gennaio 1997, n. 58                  Presidente della Repubblica n.
                                     162 del 10 marzo 1982 - legge 11
                                     novembre 1990, n. 341
                                     Tecnico per la protezione am-
                                     bientale e per la sicurezza -
                                     Decreto del Presidente della Re-
                                     pubblica n. 162 del 10 marzo
                                     1982 - legge 11 novembre 1990,
                                     n. 341
                                     Tecnico di igiene ambientale e
                                     del lavoro - Decreto del Presi-
                                     dente della Repubblica, n. 162,
                                     del 10 marzo 1982 - legge 11 no-
                                     vembre 1990, n. 341
                                     Operatore vigilanza e ispezione
                                     - Decreto del Presidente della
                                     Repubblica n. 761, del 20 dicem-
                                     bre 1979 - decreto del Ministro
                                     della sanità del 30 gennaio 1982
                                     art. 81

 

Articolo 2

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.