Categoria: Normativa statale
Visite: 7255

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1980 - Vigilanza congiunta (ispettorati del lavoro e organi ispettivi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) sulla applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni negli impianti ferroviari.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 15 aprile 1980


 

Preambolo

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale:


Vista la legge 26 aprile 1974, n. 191, ed in particolare l'art. 35  della stessa;
Valutati i lavori svolti dal gruppo di studio interministeriale istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato che occorre procedere alla individuazione degli organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la relazione del servizio personale n. PDS/152/80 del 7 gennaio 1980;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza n. 4 del 29 gennaio 1980;


Decreta:


Articolo 1

Le funzioni ispettive di cui all'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sono svolte congiuntamente dai capi delle sezioni di esercizio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato competenti per servizio e per compartimento e dagli ispettori del lavoro incaricati.
Ciascun direttore di compartimento è tenuto a trasmettere agli ispettorati del lavoro un elenco delle sezioni d'esercizio di giurisdizione, spcificandone la esatta ubicazione, i nominativi ed il numero telefonico.


Articolo 2

Per le officine e per ogni altro impianto dell'esercizio o che svolgono attività strettamente connesse all'esercizio e che non sono posti sotto la giurisdizione di un capo sezione di esercizio, il direttore del compartimento nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto è tenuto a nominare funzionari della carriera direttiva, dei profili della 5ª, 6ª e 7ª categoria con il precipuo incarico di svolgere su tali impianti l'attività ispettiva prevista dall'art. 35 della legge 24 aprile 1974, n. 191.
Anche i nominativi di tali funzionari debbono essere comunicati all'ispettorato del lavoro competente per territorio specificando l'ubicazione del loro ufficio ed il numero telefonico.
Il coordinamento dell'azione dei suddetti organi ispettivi e degli ispettorati del lavoro è regolato dalle seguenti disposizioni.


Articolo 3

Gli ispettori del lavoro effettueranno congiuntamente le loro ispezioni negli impianti ferroviari ogni qualvolta lo riterranno opportuno oppure a seguito di segnalazione.
L'ispettorato del lavoro può avvalersi della facoltà di diffida attribuita dall'art. 9 della legge 19 marzo 1955, n. 520. La diffida deve essere notificata al capo dell'impianto di esercizio ed al direttore compartimentale nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto, al fine di eliminare le irregolarità segnalate.


Articolo 4

Al termine di ogni ispezione verrà redatto un apposito verbale, con le prescrizioni e le disposizioni del caso, verbale che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal competente organo ispettivo ferroviario e dall'ispettore del lavoro incaricato e trasmesso in copia al direttore compartimentale nella cui circoscrizione compartimentale è sito l'impianto.
Detta autorità, dopo aver accertato se le prescrizioni contenute nel verbale sono concretamente attuabili, adotta tutti i possibili provvedimenti e ne dà notizia all'ispettorato del lavoro. Se i provvedimenti richiesti non sono concretamente attuabili ne dà notizia all'ispettorato del lavoro competente, motivando la relativa comunicazione e ne informa il competente servizio.
é fatto salvo il potere dell'ispettorato del lavoro di far ricorso per oggettive necessità a provvedimenti ritenuti indispensabili ai fini di prevenzione degli infortuni.


Articolo 5

La notizia degli infortuni mortali e di quelli per i quali la prognosi è superiore a quaranta giorni deve essere comunicata a cura del capo dell'impianto all'ispettorato del lavoro competente entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui è stata accertata una prognosi superiore a quaranta giorni, nonchè all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale, qualora, a seguito dell'inchiesta amministrativa, si ravvisino responsabilità penali.


Articolo 6

Per le indagini e gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria gli ispettori del lavoro e gli organi ispettivi delle ferrovie dello Stato debbono svolgere le attività indicate dal magistrato nell'ordinanza.


Articolo 7

Tutti gli infortuni e le malattie professionali annotati cronologicamente sul registro di cui all'art. 37 della legge 26 aprile 1974, n. 191, debbono essere comunicati, per mezzo di appositi moduli concordati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al competente ufficio personale compartimentale. Copia dei moduli di cui sopra deve essere inviata mensilmente agli ispettorati del lavoro competenti per territorio.


Articolo 8

Tutte le disposizioni generali di carattere prevenzionale adottate dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sia di natura organizzativa che tecnica, debbono essere inviate all'ispettorato del lavoro competente per territorio.


Articolo 9

Per l'azienda ferroviaria la funzione normativa di carattere generale, per le materie previste dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, è affidata al servizio personale che dovrà provvedere su iniziativa dei servizi interessati.
Al predetto servizio compete altresì l'attività di impulso e di coordinamento normativo.