DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vigente al: 24-12-2020
ALLEGATO XLVIII¹ ²
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
A. Misure di contenimento | B. Livelli di contenimento | ||
2 | 3 | 4 | |
Informazioni generali | |||
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente | Sì | Sì | Sì |
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: | minimizzare la dispersione | impedire la dispersione | impedire la dispersione |
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: | minimizzare la dispersione | impedire la dispersione | impedire la dispersione |
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati: | inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
5. I sigilli devono essere progettati in modo da: | minimizzare la dispersione | impedire la dispersione | impedire la dispersione |
6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita | No | Raccomandato | Sì |
7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione | No | Raccomandato | Sì |
Impianti | |||
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio | Sì | Sì | Sì |
Attrezzature | |||
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1) | No | Raccomandato | Sì |
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica | No | Raccomandato | Sì |
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria | Raccomandato | Raccomandato | Sì |
Sistema di funzionamento | |||
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata | Raccomandato | Raccomandato | Sì, e costruiti a tal fine |
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico | Raccomandato | Sì | Sì |
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto | Raccomandato | Sì | Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3) |
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata | No | Raccomandato | Sì |
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi | Sì, indumenti da lavoro | Sì | Sì, cambio completo di indumenti |
Rifiuti |
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico | No | Raccomandato | Sì |
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale | Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.
Nota: Testo come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
¹ Come modificato dall'art. 17 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149
² Come sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19