DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 


Vigente al: 24-12-2020


ALLEGATO XLVIII¹ ²
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento
2 3 4
Informazioni generali
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: minimizzare la dispersione impedire la dispersione impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: minimizzare la dispersione impedire la dispersione impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati: inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da: minimizzare la dispersione impedire la dispersione impedire la dispersione
6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita No Raccomandato
7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione No Raccomandato
Impianti  
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio
Attrezzature
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1) No Raccomandato
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica No Raccomandato
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria Raccomandato Raccomandato
Sistema di funzionamento
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata Raccomandato Raccomandato Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico Raccomandato
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto Raccomandato Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata No Raccomandato
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi Sì, indumenti da lavoro Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico No Raccomandato
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.


Nota: Testo come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

¹ Come modificato dall'art. 17 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149
² Come sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19