Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 2005
Validità: 01.10.2005 - 30.09.2009
Parti: Unci, Unsic e Libersind-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Poligrafici e spettacolo, Cooperative settore artistico, informativo, sport e spettacolo
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
• Quota di servizio contrattuale.
Articolo 10.
• Nota a verbale Unci.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 11.
Titolo V - Esclusività di stampa- Distribuzione contratti
Articolo 12.
Articolo 13.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 14.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 15.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 16.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 17.
Articolo 18.
Titolo X - Assunzione - Documentazione
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 23.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.
• Banca ore.
• Flessibilità tempestiva.
• Prestatori di lavoro ripartito.
Art. 25 - Reperibilità.
Art. 26 - Richiamo in servizio.
Titolo XIII - Telelavoro
Articolo 27.
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Articolo 31.
Articolo 32.
Articolo 33.
Articolo 34.
Articolo 35.
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
Articolo 39.
Titolo XIV - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 40.
Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 41.
Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XVII - Lavoro straordinario
Articolo 46.
Titolo XVIII - Lavoratori a turni
Articolo 47.
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 48.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 49.
Articolo 50.
Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 51.
Art. 52 - Proporzione numerica.
Art. 53 - Assunzione.
Articolo 54.
Articolo 55.
Articolo 56.
Art. 57 - Malattia e infortunio.
Titolo XXII - Lavoro temporaneo
Articolo 58.
Titolo XXIII - Contratto di lavoro intermittente
Articolo 59.
Articolo 60.
Art. 61 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati.
Articolo 62.
Titolo XXIV - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Articolo 63.
Articolo 64.
Articolo 65.
Titolo XXV - Lavoratori studenti
Articolo 66.
a) Lavoratori studenti universitari.
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.
Titolo XXVI - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 67.
Articolo 68.
Titolo XXVII - Occupazione femminile
Articolo 69.
Titolo XXVIII - Mobbing

Articolo 70.
Articolo 71.
Titolo XXIX - Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 72.
Articolo 73.
Articolo 74.
Articolo 75.
Articolo 76.
Titolo XXX - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 77.
Titolo XXXI - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 78.
Titolo XXXII - Congedo per matrimonio
Articolo 79.
Titolo XXXIII - Servizio militare - Volontariato
Articolo 80.
Articolo 81.
Titolo XXXIV - Maternità
Articolo 82.
Articolo 83.
Titolo XXXV - Ferie

Articolo 84.
Titolo XXXVI - Aspettativa
Articolo 85.
Titolo XXXVII - Malattia - Infortuni
Articolo 86.
A) Periodo di comporto:
B) Trattamento economico.
Titolo XXXVIII - Trattamento economico
Articolo 87.
• Minimali giornalieri
Titolo XXXIX - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 88.
Titolo XL - Gratifica natalizia
Articolo 89.
Titolo XLI - Indennità
Articolo 90.
• Indennità in caso di morte.
• Indennità mezzi di locomozione.
• Indennità alloggio al personale.
• Indennità di trasferta.
Titolo XLII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 91.
Titolo XLIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 92.
Articolo 93.
Titolo XLIV - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 94.
Titolo XLV - Cessione - Trasformazione della azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 95.
Titolo XLVI - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 96.
Titolo XLVII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 97.
Titolo XLVIII - Divieti
Articolo 98.
Titolo XLIX - Risarcimento danni
Articolo 99.
Titolo L - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 100.
Titolo LI - Composizione delle controversie
Articolo 101.
Titolo LII - Codice disciplinare
Art. 102 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente
• Disposizioni disciplinari.
Art. 103 - Licenziamento per mancanze.
Titolo LIII - Patronati
Articolo 104.
Titolo LIV - Ente Nazionale Bilaterale
Articolo 105.
• Finanziamento.
Titolo LV - Contratti di riallineamento
Articolo 106.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo

L'anno 2005, il giorno 30 settembre in Roma tra Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (Unci) […], Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (Unsic) […] e Libersind/Confsal […], Confsal/Fisals […] assistite dalla Confsal […] si è stipulato il CCNL per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di arte, sport, spettacolo e informazione per le quali si applicano i CCNL di categoria.

Premessa
[…]
Le parti ritengono che i rapporti di lavoro pertinenti le forme tipiche e atipiche ammissibili in base all'art. 1, legge n. 142/01 sono da considerarsi fattispecie ricomprese nella disciplina regolamentata dal presente articolato.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi della UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio della impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione della impresa cooperativa in Italia.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale […]
- il secondo, di livello territoriale o aziendale, equiparato a quello nazionale […]
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle cooperative che svolgono, per conto terzi, le attività nel settore artistico e informativo tenendo presente che sono lavoratori dello spettacolo coloro che appartengono alle categorie professionali previste dalla legge e assicurati all'Enpals, contribuiscono alla creazione di un prodotto artistico o ricreativo destinato ad una pluralità di persone passibile di essere usufruito dal vivo ovvero di essere riprodotto dalla commercializzazione:
(1) artisti lirici;
(2) cantanti di musica leggera;
(3) coristi;
(4) vocalisti;
(5) suggeritori del coro;
(6) maestri del coro;
(7) assistenti e aiuti del coro;
(8) attori di prosa;
(9) allievi attori;
(10) mimi;
(11) attori cinematografici o di audiovisivi;
(12) attori di doppiaggio;
(13) attori di Operetta, rivista, fotoromanzi, varietà e attrazioni;
(14) imitatori;
(15) contorsionisti;
(16) artisti del circo;
(17) marionettisti e burattinai;
(18) acrobati e stuntman;
(19) ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
(20) suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(21) generici e figuranti;
(22) presentatori;
(23) disc-jockey;
(24) animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
(25) hostess;
(26) body-guard;
(27) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(28) aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(29) casting director,
(30) sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(31) soggettisti;
(32) dialogisti;
(33) adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
(34) direttori della fotografia;
(35) light designer;
(36) direttori di produzione;
(37) ispettori di produzione;
(38) segretari di produzione;
(39) responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
(40) segretari di edizione;
(41) cassieri di produzione;
(42) organizzatori generali;
(43) amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
(44) direttori di scena;
(45) direttori di doppiaggio;
(46) assistenti di scena e di doppiaggio;
(47) location manager;
(48) compositori;
(49) direttori d'orchestra;
(50) sostituti direttori d'orchestra;
(51) maestri collaboratori;
(52) maestri di banda;
(53) professori d'orchestra;
(54) consulenti assistenti musicali;
(55) concertisti e solisti;
(56) orchestrali anche di musica leggera;
(57) bandisti;
(58) coreografi e assistenti coreografi;
(59) ballerini e tersicorei;
(60) figuranti lirici;
(61) cubisti;
(62) spogliarellisti;
(63) figuranti di sala;
(64) indossatori;
(65) fotomodelli;
(66) amministratori di formazioni artistiche;
(67) organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
(68) tecnici del montaggio e del suono;
(69) documentaristi audiovisivi;
(70) tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
(71) tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
(72) sound designer;
(73) tecnici addetti agli effetti speciali;
(74) maestri d'armi;
(75) operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
(76) aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
(77) video-assist;
(78) fotografi di scena;
(79) maestranze cinematografiche; teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
(80) scenografi;
(81) story board assist;
(82) bozzettista;
(83) creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
(84) architetti;
(85) arredatori;
(86) costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici e di audiovisivi;
(87) sarti;
(88) truccatori;
(89) parrucchieri;
(90) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento Sub A):
(1) operatori di cabine di sale cinematografiche;
(2) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti di imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
(3) maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
(4) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
(5) prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e cinodromi nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
(6) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
(7) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
(8) impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
(9) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato e limitatamente, per i soci lavoratori delle cooperative che prescelgono la forma del lavoro dipendente.
Il presente CCNL deve essere richiamato nel Regolamento previsto dall'art. 6, legge 3.4.01 n. 142.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle cooperative alla applicazione del presente CCNL. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam' e senza futuri assorbimenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo territoriale o aziendale di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

Articolo 3.
La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[…]

Articolo 4.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge [d.lgs.] n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2, D.lgs. 10.9.03 n. 276;
(e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
(f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.

Le parti riconoscono che ciascun socio e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla legge 20.5.70 n. 300.

Articolo 6.
In applicazione della legge 20.5.70 n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 e fino a 100 soci e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 a 300 soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci o dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali.
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni nel numero di 8 ore mensili.

Articolo 10.
Nota a verbale Unci.

Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal Titolo III, legge n. 300/70 subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della legge 3.4.01 n. 142.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 18.

Vengono considerati "jolly" quei soci e quei lavoratori dipendenti cui la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella cooperativa stessa.
[…]

Titolo X - Assunzione - Documentazione
Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
(3) libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 21.
Il socio e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio e al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.

La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi del D.lgs. n. 66/03, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi salvi gli accordi aziendali in materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23 e il citato D.lgs. n. 66/03.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time). Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il socio o il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla cooperativa senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Banca ore.
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali non vengono retribuite ma riversate nella banca ore e danno diritto al recupero obbligatorio. Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo all'accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore;
- dall'11° al 24° mese successivo all'accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso alla azienda.
Trascorso il suddetto termine, sarà l'azienda, nei 6 mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo l'azienda provvederà unilateralmente nei 6 mesi successivi al termine suddetto.
Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Flessibilità tempestiva.
Per necessità a causa della intensità della attività le cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
La cooperativa comunicherà al sindacato aziendale con un preavviso non superiore a 5 giorni, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità.
Per il superamento del normale orario di lavoro previsto contrattualmente la cooperativa corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
La compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità.
I soci e i lavoratori dipendenti percepiranno la normale retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli con riduzione di orario.

Prestatori di lavoro ripartito.
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing) […]

Art. 25 - Reperibilità.
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del socio e del lavoratore dipendente.
La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione aziendale che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata e il compenso;
- interna: il socio o il lavoratore dipendente è reperibile nelle ore notturne all'interno della cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della cooperativa e ad essi è riconosciuto l'importo fisso di € 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.

Titolo XIII - Telelavoro
Articolo 27.

Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dalla esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la cooperativa.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla azienda.
Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società.

Articolo 28.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Articolo 29.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nella abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa.

Articolo 31.
Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa.
Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]

Articolo 33.
La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.9.94 n. 626 di recepimento della Direttiva 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.

Articolo 34.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di telelavoro.
In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Articolo 35.
La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Articolo 36.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione della organizzazione al telelavoratore socio o dipendente.

Articolo 37.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs.  8/4/03 n. 66 :
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale)
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale)
- art. 5 (lavoro straordinario)
- art. 7 (riposo giornaliero)
- art. 8 (pause)
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno)

Articolo 38.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della cooperativa.

Articolo 39.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 41.

Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento della attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 44.

[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle ore 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVII - Lavoro straordinario
Articolo 46.

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 ore annue. Il socio e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 48.

In tutte le cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato, oltre che nella ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
(a) per sostituzioni di soci e di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
(b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
(c) per sostituzione, anche parziale, di soci e di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della cooperativa o per soci e per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
(d) in periodi di intensificazione della attività;
(e) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post-maternità;
(f) per sostituzione di soci e di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
(g) per fabbisogni connessi alle attività amministrative e alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
(h) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere.
[…]
Le cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL.
[…]

Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 50.

[…]
Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
[…]

Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 51.

Le parti, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative, ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento della occupazione giovanile.
[…]
Il D.lgs. n. 276/03, attuativo della legge n. 30/03, prevede agli articoli dal 47 al 53 modifiche alla previdente disciplina. In particolare l'apprendistato passa da 1 a 3 tipologie contrattuali:
(1) contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale: durata non superiore a 3 anni (giovani dai 15 ai 18 anni di età);
(2) contratto di apprendistato professionalizzante: qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale: durata da 2 a 6 anni (giovani dai 18 ai 29 anni);
(3) contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi formativi di alta formazione:
- di titolo di studio a livello secondario
- di un titolo di studio universitario
- di un titolo di studio di alta specializzazione
Il regolamento dei profili formativi è rimessa alle Regioni d'intesa con le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Art. 52 - Proporzione numerica.
Le parti convengono che la cooperativa o azienda può occupare come apprendisti non più del 50% del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa.
In deroga per le cooperative o aziende che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di 3, essa può assumere fino a 3 apprendisti.

Art. 53 - Assunzione.
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto
- del periodo di prova
- del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale
- la qualifica che potrà essere acquisita
- la durata del periodo di apprendistato
- il piano formativo individuale

Articolo 56.
In attesa di regolamentazione da parte delle Regioni si applicano le norme vigenti in materia e precisamente:

livello durata massima

retribuzione

3 30 mesi - i primi 15 mesi al 50%
- dal 16° al 30° mese all'80%

Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che la durata è pari a 120 ore.

Titolo XXII - Lavoro temporaneo
Articolo 58.

In applicazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, punto a), legge 24.6.97 n. 196, il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
(1) necessità non pianificabili connesse alla gestione straordinaria nonché alla manutenzione e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(2) assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
(3) sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
(4) esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
(5) esigenze di lavoro temporaneo per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti e direct-marketing;
(6) aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dalla acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dalla attività di altri settori;
(7) esigenze lavorative temporanee, per le quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine;
(8) esecuzione di opere o appalti definiti e predeterminati nel tempo;
(9) adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativo- commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l'organico in servizio.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può inoltre essere concluso qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili alla assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dalla azienda.

Titolo XXIII - Contratto di lavoro intermittente
Articolo 59.

Il contratto di lavoro intermittente che può essere stipulato anche a tempo determinato è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione della azienda che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguono.
L'impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs n. 626/94 e succ. modd.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
(a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
(b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo;
(c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
(d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, così come successivamente indicato; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
(e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
L'azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Art. 61 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati.
[…]
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello a parità di mansioni svolte.
[…]

Articolo 62.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente.

Titolo XXIV - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Articolo 63.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
(a) un efficace inserimento di tutti i soci e lavoratori dipendenti neo- assunti;
(b) un proficuo aggiornamento dei soci e lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
(c) un pronto inserimento dei soci e lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Articolo 64.
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di inserimento o reinserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. il contratto può avere una durata dai 9 ai 18 mesi e può essere stipulato a condizione che sia finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.

Titolo XXVI - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 67.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 68.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di soci e lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXVIII - Mobbing
Articolo 70.

Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una Commissione paritetica per le pari opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.

Articolo 71.
Si possono avere vari tipi di mobbing:
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXIX - Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 72.

Il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.

Titolo XXX - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 77.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del socio e del lavoratore dipendente della cooperativa, è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXXI - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 78.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezzora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra soci e i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.

Titolo XXXIV - Maternità
Articolo 82.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso.
Inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino ad 1 mese prima della data presunta del parto ed astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.

Titolo XXXV - Ferie
Articolo 84.

Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[…]

Titolo XXXVII - Malattia - Infortuni
Articolo 86.

[…]
Il socio e il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail e alla Autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 92.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle cooperative con un numero inferiore a 15 soci o lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
(a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
(b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
(d) danneggiamento volontario di beni della cooperativa;
[…]
(f) esecuzioni di lavori senza permesso, nella cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XLVI - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 96.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i soci e i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il socio e il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subìto, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLVII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 97.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del socio e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il socio e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun socio e lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
(a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
(e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria dei soci o di altri lavoratori dipendenti;
(g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 2 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo L - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 100.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
(b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
(c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di 2° livello;
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Titolo LI - Composizione delle controversie
Articolo 101.

Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[…]
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 2.8.73 n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo LII - Codice disciplinare
Art. 102 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente
Il socio e il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stata assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I soci e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
(1) rimprovero verbale;
(2) rimprovero scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
(4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
[…]
(b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa;
[…]
(f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, alla igiene e alla morale della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]

Art. 103 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/70, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
(b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[…]
(e) costruzione entro le officine della azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno della azienda stessa;
(f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
(g) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(h) insubordinazione verso i superiori;
(i) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della cooperativa anche fra i soci o i lavoratori dipendenti;
[…]

Titolo LIV - Ente Nazionale Bilaterale
Articolo 105.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali datoriali.
L'Ente bilaterale provvederà, tra le varie mansioni:
- alla certificazione dei rapporti di lavoro;
- a condurre ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti;
[…]
L'Ente bilaterale istituisce al proprio interno il Comitato di vigilanza e la sua costituzione dell'Ente dovrà trovare definizione attraverso lo statuto da certificare con atto notarile.