Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1997
Validità: 01.09.1997 - 31.08.2000
Parti: Unat, Filis-Cgil, Sai, Fis-Cisl, Uil-Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Scrittura individuale
• Norme particolari per gli attori
• Norme particolari per i ballerini, i professori d'orchestra e i coristi
• Norme particolari per i tecnici
Art. 2 - Contenuto della scrittura individuale
• Norme particolari per gli attori, i ballerini, i professori d'orchestra e
i coristi
• Norma aggiuntiva per gli attori
Art. 3 - Proroga della scrittura
Art. 4 - Audizioni
Art. 5 - Allievi
• Attori
• Tecnici
Art. 6 - Prove
• Attori, ballerini, professori d'orchestra e coristi
• Tecnici
Art. 7 - Attività fuori sede
Art. 8 - Modalità di pagamento del compenso
Art. 9 - Orario di lavoro
• Attori

• Tecnici
• Ballerini
• Professori d'orchestra
• Coristi
Art. 10 - Lavoro straordinario
• Attori e tecnici

• Ballerini
• Professori d'orchestra e coristi
• Norme comuni
• Prestazioni particolari notturne per i tecnici
Art. 11 - Riposi
Art. 12 - Festività nazionali
Art. 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo
Art. 14 - Riprese televisive
Art. 15 - Riprese radiofoniche
Art. 16 - Viaggi
• Norma particolare per gli attori
• Norma particolare per i ballerini, i professori d'orchestra e i coristi
Art. 17 - Recite all'estero
Art. 18 - Forza maggiore
Art. 19 - Penale
Art. 20 - Diritti e doveri
• Norma particolare per gli attori, ballerini, professori d'orchestra e coristi
Art. 21 - Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 22 - Trattamento integrativo di malattia
Art. 23 - Richiamo alle armi
Art. 24 - Interpretazione, applicazione del contratto
Art. 25 - Sistema di informazioni
Art. 26 - Comitato di compagnia ed assemblea
Art. 27 - Contributo sindacale
Art. 28 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 29 - Decorrenza e durata
Accordo di rinnovo 28 luglio 1997

• 2) Sospensioni natalizie e/o pasquali.
A) Minimi di compenso giornaliero.
B) Prove.
• Attori, ballerini, professori d'orchestra e coristi:
2) Tecnici:
C) Attività fuori sede.
D) Viaggi.
F) Trattamento integrativo di malattia.
G) Tagli e tinture speciali per capelli.
H) Decorrenza e durata.
Verbale della riunione del 19 giugno 1992 nella sede dell'Agis. Recite all'estero
Verbale della riunione del 31 maggio 1993 nella sede dell'Agis. Recite all'estero
Accordo 26 settembre 1995 (riprese televisive)
Protocollo d'intesa Rai-Agis 6 giugno 1995
Minimi di compenso giornaliero
• Attori
• Allievi attori
• Ballerini, coristi, professori d'orchestra, tecnici
Regolamento di palcoscenico
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20

Contratto collettivo nazionale di lavoro per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta e Regolamento di palcoscenico

L'anno 1987 il giorno 23 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'Agis in via di Villa Patrizi n.10 tra l'Unione Nazionale Attività Teatrali (Unat) […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e la Filis-Cgil […] con il coordinamento nazionale del settore di Torino, Trieste, Genova, Napoli, Catania, Palermo, Padova, il Sai-Sindacato Attori Italiani Filis Cgil […], la Fis-Cisl - Federazione Informazione Spettacolo […], il Coordinamento Nazionale Attori Fis-Cisl […], la Uil-Filsic […] è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli attori, i tecnici, i ballerini, gli orchestrali ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Il 20 febbraio 1992 è stato sottoscritto il rinnovo del presente contratto. Il testo dell'accordo, oltre ad essere inserito nel testo corrente, e che modifica parti rilevanti del contratto, viene riportato integralmente a pag. 17. Dal testo corrente sono state eliminate le parti decadute.

Il giorno 26 settembre 1995 presso la sede dell'Agis in Roma è stato sostituito l'art. 14 (Riprese televisive) con un nuovo testo (che si richiama al protocollo Rai-Agis del 6 giugno 1995) e che qui sostituisce il precedente e che trova applicazione a partire dalla stagione teatrale 1995/1996.

L'anno 1997 il giorno 28 del mese di luglio presso la sede dell'Agis in Roma, Via di Villa Patrizi, 10 tra l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica Antad - l'Associazione nazionale teatri stabili d'interesse pubblico Antsip - l'Anita - l'Unat privata e il Slc Cgil - il Sai Slc Cgil - la Fistel Cisl - il Coord. Attori Fistel Cisl - la Uilsic Uil - il Coord. Attori Uilsic Uil è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL del 20 febbraio 1992.
Il presente testo riporta gli aggiornamenti economici.
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni l'accordo decorre dal 1.9.1997 e resterà in vigore sino al 31. 8.2000.

Art. 1 - Scrittura individuale
Contratto tipo (punto 13 dell'accordo sottoscritto il 20 febbraio 1992).
Successivamente alla stipulazione del presente accordo di rinnovo contrattuale l'Unat e le Organizzazioni sindacali, cureranno la predisposizione di un modulo di contratto-tipo da utilizzare per le scritture individuali, ferma restando comunque la facoltà delle parti di inserirvi clausole e condizioni particolari purché non contrastanti con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per la scrittura individuale ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]
Salvo l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica professionale.
Fatta salva l'osservanza degli accordi internazionali sulla libera circolazione dei lavoratori e dei trattati contenenti clausole di reciprocità nella stessa materia, le imprese segnaleranno preventivamente alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori i casi in cui, per esigenze artistiche, culturali o genotipiche, intendessero effettuare scritture di lavoratori non italiani.
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro
Attori

L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 173 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di sole prove, di 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere, nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere, nell'ipotesi di unica prestazione continuata;
- in caso di spettacolo e prova, o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;
- in caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo ovvero spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova, ovvero prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore tranne che si tratti di semplice prova tecnica.
Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di Compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato nel mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero. Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recital, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'art. 26 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l'attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di cui al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.
Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'attore sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro. Per la prova dei costumi l'attore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Tecnici
L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 182 ore mensili e, con decorrenza dal 1.9.1988, di 180 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.
Nell'ipotesi di prestazione continuata la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.
Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recital, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Ballerini
L'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato in 7 ore suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione a dieci minuti di riposo.
Successivamente al debutto il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica.
Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L'intervallo di due ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli, - per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (culturali, recital, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'art. 26 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII coma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Professori d'orchestra
L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato:
- in caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo;
- in caso di prove d'assieme: 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5 ore e 30 se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui all'11° comma del presente articolo;
- in caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti ed una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata;
- in caso di prova e spettacolo o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere;
- in caso di solo trasferimento: 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento: 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova o prova e trasferimento: 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo o prova, spettacolo e trasferimento o spettacolo, prova e trasferimento: 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. Tale intervallo può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella precedente il professore d'orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto s'intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il professore d'orchestra è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recital, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'art. 26 del presente contratto.
Nota a verbale
Per i professori d'orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell'orario di lavoro dei ballerini.

Coristi
L'orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.
Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L'intervallo di due ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il corista è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recital, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'art. 26 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al 12° coma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'artista del coro sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Art. 10 - Lavoro straordinario
Attori e tecnici

L'attore ed il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.

Ballerini
Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di dieci ore giornaliere.

Professori d'orchestra e coristi
Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di dieci ore giornaliere.

Norme comuni
L'effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell'ordine del giorno, deve essere preavvertita con un'ora di anticipo.
È considerato lavoro straordinario diurno quello eccedente le normali prestazioni previste dall'art. 9.
È considerato lavoro ordinario notturno quello iniziato per le prove dopo le ore 0,30 e svolto sino alle ore 8. Allo stesso regime sono assoggettate le frazioni orarie della normale prestazione giornaliera non esauritesi nell'indicato limite delle ore 0.30.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto per le prove in eccedenza rispetto alla normale prestazione a decorrere dalle ore 0,30.
Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 9 per le prove generali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Premesso che in giornata di trasferimento e spettacolo l'orario ordinario di lavoro è fissato in 9 ore e che lo scritturato è tenuto a prestare lavoro straordinario nei limiti di un'ora giornaliera (ferma restando sempre la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite con il consenso dello scritturato), le Organizzazioni sindacali hanno auspicato che la utilizzazione dell'ora di lavoro straordinario nei giorni in cui il viaggio di trasferimento precede lo spettacolo venga contenuta nel limite di 4 volte al mese.

Prestazioni particolari notturne per i tecnici
[…]
Le compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo due periodi settimanali di riposo di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in una unica giornata.
[…]

Art. 11 - Riposi
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano, i teatri stabili e le compagnie di giro possono procedere al cumulo dei riposi per un massimo di due.
Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo di riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di ventitré giorni dalla maturazione del primo riposo.
Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni è esclusa la maturazione del riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all'impresa.
L'impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi - determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto - con sette giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all'adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa dovranno essere comunicate allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al 2° comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall'impresa né per prove né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 16 - Viaggi
Norma particolare per gli attori
In deroga a quanto stabilito dall'11° comma dell'art. 9 l'orario di convocazione dello scritturato può essere anticipato rispetto ai termini ivi indicati per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.

Norma particolare per i ballerini, i professori d'orchestra e i coristi
In deroga a quanto stabilito dall'art. 9 l'intervallo di 10 ore tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva può essere ridotto per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.

Art. 20 - Diritti e doveri
L'impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del "Regolamento interno di palcoscenico" che ne costituisce parte integrante.
[…]
La violazione dei divieti fissati dal presente articolo comporterà l'applicazione nei confronti dello scritturato dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di palcoscenico salva l'ulteriore responsabilità per i danni arrecati all'impresa.

Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Art. 22 - Trattamento integrativo di malattia
[…]
Qualora nonostante la malattia lo scritturato intenda volontariamente continuare a svolgere la prestazione, l'impresa provvederà a fornire a proprie spese l'assistenza medica in sostituzione di quella eventualmente non erogata all'interessato da parte dell'Istituto assicuratore.
L'impresa ha l'obbligo di assicurare lo scritturato per le prestazioni pericolose eventualmente allo stesso richieste in palcoscenico.

Art. 24 - Interpretazione, applicazione del contratto
Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese egli scritturati in ordine all'interpretazione e applicazione del presente contratto saranno sottoposte all'esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d'accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine verrà costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di parere.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Art. 25 - Sistema di informazioni
Ferma restando l'autonomia operativa, le prerogative istituzionali e le distinte responsabilità delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:
1) Di norma entro il mese di giugno, e comunque non oltre il 15 luglio, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i programmi di massima per la stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali.
2) All'atto della riunione di compagnia, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i titoli degli spettacoli ed i nominativi del personale scritturato.
3) Le imprese che per la loro struttura non fossero in grado di comunicare entro il 15 luglio i programmi di massima per la successiva stagione teatrale, trenta giorni prima della data di riunione della compagnia comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.
[…]

Art. 26 - Comitato di compagnia ed assemblea
Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell'impresa è consentito agli stessi di costituire elettivamente all'interno della compagnia un Comitato composto da non più di sei membri. Qualora l'organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unità il Comitato potrà essere composto da un numero di membri sino ad otto.
Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell'ambito della compagnia presso la quale prestano la propria opera, fuori dell'orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell'assemblea dovrà essere autorizzata dall'esercente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell'impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell'ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l'attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell'impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Art. 28 - Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri stabili nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del contatto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Regolamento di palcoscenico
Art. 3

L'orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite, ed in genere, le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l'ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:
- entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione;
- entro i termini delle prove, qualora non via sia spettacolo.
Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.
La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 18
[…]
La direzione ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L'impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Comitato di compagnia.