Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 18 gennaio 2001
Validità: 30.06.2004
Parti: Fise, Aniasa, Anav e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Autorimesse, noleggio ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

2° livello di contrattazione.
Flessibilità del lavoro.
A) contratti a termine;
B) lavoro a tempo parziale;
C) contratto di formazione e lavoro;
• Premessa.
• Procedure di verifica di conformità.
• Durata del contratto e attività formativa.
• Rapporto di lavoro.
• Retribuzione.
• Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
D) lavoro temporaneo;
E) apprendistato;
F) telelavoro;
G) lavoro ripartito (job sharing);
H) stage.
• Nota a verbale.
Risarcimento dei danni.
Aumenti retributivi - Una tantum.
Decorrenza e durata.
Tabella 1
B) "Una tantum"

Verbale di Accordo Autonoleggi e autorimesse 18 gennaio 2001

Il giorno 18 gennaio 2001, in Roma presso la sede Fise, si sono incontrate le seguenti associazioni datoriali: Fise, presente la delegazione imprenditoriale Aniasa, Anav e le seguenti OO.SS. dei lavoratori: Filt-Cgil nazionale, Filt-Cgil regionale Lazio, Fit-Cisl nazionale, Fit-Cisl regionale Lazio, Fit-Cisl regionale Lombardia, Uiltrasporti nazionale, Uiltrasporti regionale Lazio, presenti le rispettive RSA.
Le parti, come sopra rappresentate, hanno convenuto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi del 3.7.96, scaduto sia per la parte economica che per la parte normativa il 28.2.00.

Flessibilità del lavoro.
Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il sistema di assunzione a tempo indeterminato.
Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi e all'espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali e in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del CCNL.
In questo ambito le parti condividono la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse.

L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59, CCNL 3.7.96, viene investito, tra l'altro, dei seguenti compiti:
- monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo;
- proporre soluzioni per:
• superare eventuali difficoltà;
• rafforzare l'utilizzo di tali strumenti;
• adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello;
• dirimere eventuali controversie interpretative;
- attuare quanto demandato da accordi sindacali.
In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel CCNL.
Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a), legge n. 125/91 (in Dir.prat.lav., 1991, 19, 1211).
In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/91, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
Il presente articolo regolamenta e/o introduce i seguenti istituti:
A) contratti a termine;
B) lavoro a tempo parziale;
C) contratto di formazione e lavoro;
D) lavoro temporaneo;
E) apprendistato;
F) telelavoro;
G) lavoro ripartito (job sharing);
H) stage.

A) Contratti a termine.
Si conferma il contenuto dell'art. 8, CCNL 3.7.96 con le seguenti modifiche:
Al comma 2, dopo le parole "legge 25.5.83 n. 79" vanno aggiunte le seguenti "alla legge 8.3.00 n. 53" (in Dir.prat.lav., 2000, 14, 1100).
Al comma 3, il punto 4) è sostituito come segue: "assenze facoltative dal lavoro ai sensi della legge n. 53/00".
Al comma 3, dopo il punto 5), aggiungere: "6) sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; 7) esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; 8) maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico".
All'ultimo comma, dopo le parole "Rappresentanze sindacali aziendali", aggiungere: "ovvero alle RSU se costituite".
La durata minima del contratto a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano a 60 in caso di lavoro part-time.
La durata massima del contratto a termine è di 12 mesi rinnovabile 1 sola volta.
Percentuale di utilizzo dei contratti a termine e del lavoro temporaneo. Le parti confermano le attuali distinte percentuali di assunzioni di lavoratori con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo rispetto alla forza lavoro a tempo indeterminato presente in azienda. Il cumulo dei due istituti non può superare la percentuale del 30% dei contratti a tempo indeterminato in essere.

C) Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Premessa.

Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del CFL, prevedendone l'attuabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.

Procedure di verifica di conformità.
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell'approvazione preventiva dell'Organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del lavoro.
Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 42 del 23.3.91 (in Dir.prat.lav., 1991, 18, 1137).

Durata del contratto e attività formativa.
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nei livelli dal 10° al 5° e la qualifica conducente di autobus 4° livello sono considerate "elevate";
b) le professionalità inquadrate nei livelli 4° e 3° e 2° sono considerate "intermedie";
c) le professionalità inquadrate nel livello 1° sono considerate "elementari".
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti finalizzati al conseguimento delle professionalità di cui alla lett. a) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi e una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti finalizzati al conseguimento delle professionalità di cui alla lett. b) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 18 mesi e una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge 19.7.94 n. 451 (in Dir.prat.lav., 1994, 32, 2217), che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 12 mesi e una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
I contratti di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge n. 451/94, possono essere stipulati per le figure professionali corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10.4.91 n. 125.

Rapporto di lavoro.
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del CFL in assunzione a tempo indeterminato, s'intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici d'anzianità.
[…]
Per il limite d'età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di CFL, nonché in materia di abilitazioni professionali.
Per le limitazioni all'utilizzo dei CFL si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
[…]

D) Lavoro temporaneo.
Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24.6.97 n. 196 (in Dir.prat.lav., 1997, 30, 2133) anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge stessa:
1. esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea ai quali non è possibile far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi esistenti;
2. esecuzione temporanea di un'opera, di un servizio o di un appalto non predeterminati nel tempo;
3. inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità fino a quando perduri quest'ultima;
4. sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, impiegati anche a tempo parziale, per le fattispecie contrattuali di cui al comma 1 non potranno superare in media trimestrale l'8% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo,
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta all'anno (se richiesto), l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU informazioni in ordine al numero e ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata e alle caratteristiche degli stessi.
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a mesi 24.
Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso.
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto di utilizzare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima.
Nota a verbale.
Ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'Accordo interconfederale 16.4.98 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.

E) Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e in particolare all'art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione e alla presente disciplina contrattuale.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del 20.7.93 e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti d'età sono elevati di 2 anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni.
La durata massima dell'apprendistato è così fissata:
- 18 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli 2°, 3°;
- 24 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel livello 4°;
- 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate negli altri livelli (dal 5° al 10°).
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda, il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici d'anzianità.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come visto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e successive modifiche e integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 (in Dir.prat.lav., 1998, 25, 1709). Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'art. 2, comma 2, DM 8.4.98.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e successive modifiche e integrazioni è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 30 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto ministeriale.
All'apprendista, minore di anni 18, non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Durante il periodo di formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, DM 8.4.98.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]

F) Telelavoro.
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 C.C., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.
L'individuazione delle figure professionali potenzialmente utilizzabili attraverso il telelavoro, le procedure attuative, le percentuali di utilizzo di tale istituto saranno concordate tra le parti stipulanti e firmatarie del presente CCNL entro 60 giorni dalla firma del presente contratto.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.

G) Lavoro ripartito.
Il contratto di lavoro ripartito (cd. "job sharing") è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui 2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Nota a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminare, entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, gli aspetti e le problematiche specifiche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59, CCNL 3.7.96.

H) Stage.
Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stages si fa rinvio alle normative di legge in materia (legge n. 196/97).

Nota a verbale.
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di rapporti di lavoro flessibili (c.d. contratti atipici) le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse e di procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.