Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1994
Validità: 01.05.1994 - 30.04.1998
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.
Art. 2 - Assunzioni.
Art. 3 - Inquadramento.
Art. 4 - Disciplina dei quadri.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 8 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 9 - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Sospensione dell'attività di trasporto.
Art. 12 - Retribuzione.
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 15 - Quattordicesima mensilità o premio annuo.
Art. 16 - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 17 - Indennità maneggio denaro.
Art. 18 - Indennità domenicale.
Art. 19 - Ferie annuali.
Art. 20 - Ricorrenze festive.
Art. 21 - Congedo matrimoniale e permessi.
Art. 22 - Trasferte.
Art. 23 - Trasferimenti.
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25 - Trattamento per malattia e infortunio.
Art. 26 - Disciplina aziendale.
Art. 27 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29 - Indennità di anzianità - T.F.R.
Art. 30 - Indennità in caso di morte.
Art. 31 - Cessione e trasformazione dell'azienda.
Art. 32 - Istituti riservati all'area nazionale.
Art. 33 - Contrattazione di secondo livello.
Art. 34 - Apprendistato.
Art. 35 - Relazioni industriali - Osservatorio.
Art. 36 - Diritti sindacali.
• Diritto di affissione.
• Contributi sindacali.
• Assemblea.
• Permessi sindacali.
Art. 37 - Pari opportunità.
Art. 38 - Trattamento di maternità.
Art. 39 - Tossicodipendenza.
Art. 40 - AIDS, volontariato, handicap.
Art. 41 - Etilismo.
Art. 42 - Disposizioni generali.
Art. 43 - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale.
Clausola finale.
Tabella A - Retribuzione minima base.
Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa.
Accordo Nazionale 26 luglio 1994.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti agli impianti di trasporto a fune
(Testo coordinato.)

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose e altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri o aeree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 1 febbraio 1978 n. 30.
Il trattamento economico e normativo derivante dal presente contratto sostituisce e assorbe fino a concorrenza quelli precedentemente in vigore, per i singoli istituti in esso espressamente trattati.

Art. 2 - Assunzioni.
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformità alle norme di legge. All'atto dell'assunzione, l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
[…]
6) il regolamento di esercizio e il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
7) tutte le eventuali altre condizioni concordate, ivi comprese le visite attitudinali.
Prima dell'assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita medica di controllo per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
L'assunzione può essere effettuata a termine per far fronte alle esigenze stagionali dell'azienda nonché negli altri casi previsti dalle leggi vigenti,
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme di legge vigente nonché quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
[…]
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee abilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 7 - Orario di lavoro.
Ferme restando le norme di legge in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni (art. 3 RDL 15 marzo 1923, n. 692, art. 6 RD 10 settembre 1923, n. 1955, RD 6 dicembre 1923, n. 2657), la durata normale contrattuale dell'orario medesimo è stabilita, con decorrenza dal 1° giugno 1981, in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Tuttavia, l'orario di lavoro normale contrattuale può essere prolungato, per effettive esigenze di servizio durante il periodo di funzionamento degli impianti, fino a 54 ore settimanali; in tal caso le ore che superino il limite previsto come orario normale contrattuale saranno retribuite come ore supplementari con la maggiorazione del 20% della retribuzione ordinaria di cui al successivo art. 12 per le prime otto ore settimanali di supero e del 23% per quelle successive.
[…]
Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una sosta di lavoro, non computata nell'orario, destinata al pasto, di durata non inferiore a un'ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le 11 e le 15.
[…]

Art. 8 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Per far fronte a obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, per le aziende che in determinati periodi dell'anno o dell'esercizio non sono nelle condizioni di poter utilizzare l'orario contrattuale normale di lavoro l'orario settimanale contrattuale normale (40 ore) può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 160 ore per anno solare o per esercizio e con un minimo di 24 ore settimanali.
Le modalità operative relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento e l'utilizzo delle riduzioni, o viceversa, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSA.
[…]
Per lo stesso periodo in cui viene utilizzato l'istituto della flessibilità non si può far ricorso al regime di cui al 2° comma del precedente art. 7 (lavoro supplementare).

Art. 10 - Riposo settimanale.
I lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.
Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall'azienda nell'ambito dei sei giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria.
Se, per ragioni assolutamente eccezionali, si rende in qualche caso impossibile la concessione del riposo settimanale, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre l'ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 19 - Ferie annuali.
[…]
Le ferie devono essere godute entro l'anno di servizio cui si riferiscono e comunque non oltre il primo mese ad esso successivo; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.

Art. 25 - Trattamento per malattia e infortunio.
[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 26 - Disciplina aziendale.
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti a una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall'Azienda, per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell'azienda e nei confronti dei viaggiatori, non fare abuso di bevande alcoliche durante il servizio;
- rispettare l'orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo richieste dall'azienda: ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell'ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all'uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall'azienda e consegnare alla fine del turno di lavoro alle persone all'uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto nell'ambito aziendale;
[…]

Art. 32 - Istituti riservati all'area nazionale.
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
[…]
- orario di lavoro (durata);
[…]
- lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
[…]
- diritti sindacali;
[…]
- qualifiche e inquadramento;
[…]
- trattamento in caso di malattia e infortunio;
- quadri;
- osservatorio nazionale;
- pari opportunità;
- maternità;
- tossicodipendenze;
- AIDS;
[…]
- handicap;
- etilismo.

Art. 33 - Contrattazione di secondo livello.
Al fine di adeguare gli assetti contrattuali al contenuto del Protocollo 23 luglio 1993 che si intende integralmente richiamato, si conviene che gli assetti contrattuali prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale.
[…]

Art. 35 - Relazioni industriali - Osservatorio.
Le parti stipulanti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore, nell'intento di favorire il consolidamento delle relazioni industriali, convengono di incontrarsi, di norma una volta all'anno, a livello nazionale e territoriale, per scambiarsi informazioni globali e aggregate sulle linee generali di andamento del settore e le sue problematiche, sullo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione, tenendo conto anche delle realtà locali, sulla situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti.
Nel ribadire tali intendimenti le parti stipulanti si danno concordemente atto dell'opportunità di:
- salvaguardare la competitività delle aziende del settore e i relativi livelli occupazionali, in relazione anche alla situazione di maggior concorrenza internazionale indotta dall'unificazione dei mercati europei;
- aver riguardo alle peculiari caratteristiche dell'attività del trasporto a mezzo fune in riferimento alla sua dipendenza dalla variabilità dei fattori climatico-meteorologici.
A tal fine le parti stesse si propongono di costituire un Osservatorio Nazionale paritetico composto da 6 membri, di cui 3 designati dall'Anef, e 3 dalla Filt-Cgil e dai settori autoferrotranvieri della Fit-Cisl e della Uiltrasporti.
Tale Osservatorio, onde esprimere valutazioni e orientamenti finalizzati all'individuazione di soluzioni e iniziative atte a favorire lo sviluppo del settore funiviario nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella consapevolezza della sua interdipendenza con l'intero sistema del turismo montano, valuterà la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
In particolare costituiranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- prospettive e orientamenti del settore del trasporto a fune;
- andamento del mercato nazionale e internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- promuovere ogni possibile iniziativa d'incontro tra mercato del lavoro ed esigenze produttive delle aziende interessate, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività lavorativa del settore;
- andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
In considerazione, inoltre, di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e della importanza che una costante valorizzazione professionale delle risorse umane riveste, tale materia si pone come un'esigenza per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi e i lavori dell'osservatorio. I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto;
- rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività aziendale;
- valorizzare le potenzialità occupazionali favorendo l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e consentendo una maggiore flessibilità nell'impiego professionale dei lavoratori.
Alla luce di queste indicazioni, progetti e di queste esigenze si concorda altresì sull'utilità, con riguardo alle particolari situazioni locali, di attivare, tramite gli strumenti messi a disposizione anche dalla CEE, appositi programmi di formazione presso le strutture pubbliche esistenti a livello locale.
In ordine all'attuazione dei programmi predetti potrà valutarsi l'opportunità di coinvolgere, al fine di realizzare ogni utile sinergia, gli enti locali e gli operatori anche turistici la cui attività e sviluppo siano collegati alla presenza nel territorio delle strutture funiviarie, attraverso la costituzione, là ove possibile, di enti bilaterali che comunque dovranno raccordarsi con quelli previsti dagli accordi interconfederali.
L'Osservatorio entrerà in funzione entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, formulerà le proprie valutazioni e orientamenti con maggioranza qualificata e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le istanze locali. In occasione della prima riunione, provvederà altresì alla regolamentazione e alla programmazione della propria attività.
I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l'Osservatorio Nazionale ovvero la Commissione per la pari opportunità, segnalati alle aziende per il tramite dell'Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 8 ore di permesso retribuito rispettivamente ogni trimestre ovvero ogni semestre per partecipare alle riunioni dei predetti organismi.
Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali ai sensi del terzultimo comma dell'art. 26.

Art. 36 - Diritti sindacali.
Ferme restando le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300 in quanto applicabili ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali o commerciali di più ampia dimensione, è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
Per l'esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di un'ora per ciascun dipendente dell'unità considerata.

Diritto di affissione.
Presso i posti di lavoro l'azienda collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie Nazionali, provinciali o territoriali e/o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia della comunicazione stessa.

Assemblea.
Fermo restando le norme della legge n. 300/70 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 40 - AIDS, volontariato, handicap.
Le imprese considereranno con attenzione, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, con le caratteristiche della propria attività produttiva e nel rispetto delle normative di sicurezza, la possibilità di facilitare le richieste avanzate:
- ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, da lavoratori che risultino affetti da infezioni da HIV;
- ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, da lavoratori che partecipano ad organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri prefettizi;
- ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, da lavoratori che assistono parenti portatori di handicap in situazione di gravità.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che, al fine di operare una ricognizione più articolata delle normative predette nonché di quelle di cui agli artt. 37 e 38, si incontreranno a partire dal settembre 1994.

Art. 42 - Disposizioni generali.
[…]
Le eventuali controversie relative all'interpretazione e/o alla applicazione delle norme di cui al presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti le quali, entro 30 giorni dalla data di convocazione all'uopo fissata, ricercheranno una soluzione che tenga conto dei diversi interessi.

Clausola finale.
Le parti, preso atto che nel Protocollo del 23 luglio 1993 è stata concordata l'istituzione di nuove rappresentanze sindacali aziendali denominate RSU, in luogo delle esistenti, e che con l'accordo confederale del 20 dicembre 1993 è stata configurata la disciplina di riferimento per la costituzione dei nuovi organismi, si impegnano a riprendere il negoziato, a partire dal mese di settembre 1994, per giungere a una definizione per il settore del relativo regolamento negoziale.
In tale occasione le parti si impegnano altresì alla sistemazione delle disposizioni del contratto nazionale, a parità di trattamento legislativo e contrattuale nonché a parità di costi per l'azienda.