Tipologia: Accordo nazionale RSU
Data firma: 24 maggio 1996
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune
Fonte: CNEL
Note: Allegato al CCNL 28 giugno 1996
Sommario:
Accordo nazionale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune
- visto il protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.93;
- considerata, altresì, la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie contenuta nell'accordo interconfederale 20.12.93;
- preso atto che, essendo la partecipazione alle elezioni della RSU aperta ad altre associazioni sindacali, le OO.SS. firmatarie dichiarano che agevoleranno tale partecipazione nello spirito del presente accordo e del protocollo del 23.7.93;
si conviene
sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, denominate RSU nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune con le modalità di seguito indicate.
Parte I - Modalità di costituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione.
1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituita in ogni azienda ad iniziativa delle associazioni sindacali stipulanti il protocollo del 23.7.93.
2. Hanno altresì potere di iniziativa, le associazioni sindacali di cui al punto 4, lett. a) e b), parte II del presente accordo.
3. In fase di 1a applicazione, l'iniziativa di cui al comma 1 deve, di norma, essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
2 - Composizione.
1. Alla costituzione della RSU si procede assegnando i seggi in misura proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno concorso alla competizione elettorale.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle varie categorie professionali operanti nel settore al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3 - Numero dei componenti.
1. Il numero dei componenti la RSU è pari a:
a) 1 componente per la RSU costituita nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti fissi;
b) 2 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da 31 a 130 dipendenti fissi;
c) 3 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano oltre 131 dipendenti fissi;
d) 1 componente per la RSU in aggiunta al numero di cui alle precedenti lettere per le aziende che hanno almeno 30 lavoratori stagionali.
Ai fini di cui alle lett. a), b) e c) si considerano dipendenti fissi i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
2. Nelle aziende che hanno solo lavoratori stagionali, purché nel numero di almeno 10 presenze, i dipendenti potranno eleggere un loro rappresentante.
3. Resta inteso che, in ogni azienda, non potrà essere costituita più di una RSU.
4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
1. I componenti della RSU subentrano ai dirigenti RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
2. Qualora il componente RSU sia un lavoratore stagionale i permessi saranno riproporzionati in ragione del periodo di impiego stagionale.
5 - Compiti e funzioni.
1. La RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge e di contratto nazionale. La RSU concorre con le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti titolari della contrattazione aziendale alla stipula della contrattazione di 2° livello, come regolamentata dall'art. 33 del CCNL 26.7.94.
6 - Durata e sostituzione nell'incarico.
1. La RSU resta in carica per 3 anni e ciascuno dei componenti può essere rieletto.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, la RSU si considera decaduta.
2. I componenti la RSU eletti ai sensi del precedente punto 3, comma 1, lett. d), o comma 2, restano in carica limitatamente alla stagione in cui sono stati eletti e comunque non oltre l'esaurimento del rapporto di lavoro.
3. In caso di dimissioni dall'incarico di componente la RSU o di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista, salvo il caso di cui al precedente comma 2.
4. Le sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
7 - Decisioni.
1. Le decisioni riguardanti materie di pertinenza della RSU sono assunte dalla stessa in base a criteri che saranno definiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8 - Clausola di salvaguardia.
1. Le organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, e ogni altra struttura sindacale aziendale comunque denominata, ivi compreso quindi il "delegato" previsto dall'art. 36 del CCNL 26.7.94.
2. Le strutture aziendali di cui al comma precedente già esistenti devono pertanto considerarsi decadute all'atto di costituzione della RSU.
Parte II - Regolamento attuativo per l'elezione delle RSU
1 - Modalità di indizione delle elezioni.
1. Almeno 3 mesi prima la scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte I del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da inviare alla direzione aziendale e da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione per l'occasione.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
2 - Quorum per la validità delle elezioni.
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alla stessa abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. Nei casi in cui detto 'quorum' non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare.
3 - Elettorato attivo e passivo.
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) dipendenti dell'azienda alla data delle elezioni (esclusi i dirigenti).
2. Sono eleggibili i lavoratori a tempo indeterminato, non in prova, nonché i lavoratori stagionali dipendenti dell'azienda (esclusi i dirigenti).
4 - Presentazione delle liste.
1. Le strutture competenti a presentare le liste sono le seguenti:
a) le Associazioni sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo e al CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune. Filt, Fit e Uilt presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal Preambolo Unitario Cgil-Cisl-Uil intangibile di cui all'intesa quadro Cgil-Cisl-Uil del 19.3.91.
Le organizzazioni sindacali stipulanti della Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti decidono che le 3 liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un'unica scheda preceduta da Preambolo Unitario. Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce;
b) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente, sottoscrivendo 2 copie di identica dichiarazione, i contenuti del presente accordo.
Una copia della dichiarazione di cui sopra deve essere inviata alla direzione aziendale prima dell'affissione delle liste,
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori aventi diritto al voto pari al 50% de totale degli stessi.
I lavoratori aventi diritto potranno firmare per una sola lista. In caso contrario la firma è nulla di diritto in tutte le liste nelle quali la stessa è stata apposta.
2. Se le associazioni sindacali di cui alla lett. b) del precedente comma intendono indire le elezioni della RSU, le modalità previste dai numeri 1) e 2) della precedente lett. b) sono anticipate al momento della relativa comunicazione. Per la presentazione della lista resta fermo il termine stabilito al punto 1, parte II.
3. Nel caso che lavoratori aderenti a un'organizzazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le strutture territoriali di settore interessate ne sconfesseranno ogni appartenenza.
4. Ogni associazione sindacale si impegna a presentare una sola lista.
5 - Candidati.
1. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della commissione elettorale.
2. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
3. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale procederà all'annullamento della candidatura su tutte le liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il doppio del numero dei componenti la RSU.
6 - Commissione elettorale.
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione elettorale.
2. La commissione elettorale è composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra.
3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e gli scrutatori di cui al successivo punto 8.
7- Compiti della commissione.
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione e comunque non prima della scadenza del termine di cui al punto 1, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti del presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento della attività aziendale;
d) comunicare la dislocazione, il giorno e l'orario di apertura e chiusura dei seggi;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nel termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
8 - Scrutatori.
1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9 - Affissioni.
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura della commissione elettorale mediante affissione nell'albo/i di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.
10 - Segretezza del voto.
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né interposta persona.
11 - Schede elettorali.
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dai presidenti del seggio.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
12 - Preferenze.
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
4. Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
13 - Modalità della votazione.
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Qualora le circostanze lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione stessa.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo/i esistente/i presso le aziende, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. Le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, agevoleranno la partecipazione al voto dei lavoratori turnisti.
14 - Composizione del seggio elettorale.
1. Il seggio elettorale è composto dal presidente nominato dalla commissione elettorale di cui al punto 6 e dagli scrutatori di cui al punto 8.
15 - Attrezzatura del seggio elettorale.
1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale idonea a una regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto a voto presso di esso e validato dalla commissione elettorale.
16 - Riconoscimento degli elettori.
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
17 - Compiti del presidente del seggio elettorale.
1. Il presidente del seggio elettorale farà apporre all'elettore nell'elenco di cui al punto 16 la firma accanto al suo nominativo.
18 - Operazioni di scrutinio.
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
3. La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi: il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale.
19 - Attribuzione dei seggi.
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Sul 33% totale dei seggi, allo scopo di rafforzare la solidarietà fra i Sindacati Confederali, tutta la parte di pertinenza di Cgil, Cisl e Uil, quale che sia la percentuale di ciascuna Organizzazione verrà conteggiata complessivamente e ripartita fra Cgil, Cisl e Uil in misura paritetica.
3. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
20 - Ricorsi alla commissione elettorale.
1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini di cui al comma precedente, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale di cui al comma 1 la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, all'associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
21 - Comitato dei garanti.
1. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello territoriale, da 1 membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, da 1 rappresentante designato dall'associazione datoriale di categoria di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell'Urlmo o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
22 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
1. La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale e all'associazione nazionale datoriale cui aderisce l'azienda, a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei componenti eletti ai sensi del punto 3, comma 1, lett. e) della parte I, ove ne ricorrano le condizioni.
23 - Revoca dei componenti la RSU.
1. È prevista la revoca del mandato al rappresentante eletto a seguito di motivata richiesta scritta dei 2/3 dei lavoratori del collegio elettorale. La richiesta di revoca deve essere dibattuta e accettata con voto, da almeno 2/3 i componenti la RSU.
24 - Adempimenti della direzione aziendale.
1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Parte III - Norma transitoria e disposizioni finali
1 - Norma transitoria.
1. Le parti si danno reciprocamente atto che gli esiti delle elezioni effettuate fino alla data della presente regolamentazione si intendono transitoriamente confermati sino alla scadenza e comunque non oltre il 30.11.97.
2 - Disposizioni finali.
1. Per quanto non espressamente regolamentato si richiamano le disposizioni dell'accordo interconfederale del 20.12.93.
2. Il presente accordo ha carattere sperimentale e potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti, previo preavviso pari a 4 mesi.
3. Le parti convengono che, qualora intervenga una nuova disciplina legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, ancorché parzialmente, la materia del presente accordo, si procederà a un riesame dello stesso al fine di verificarne la corrispondenza con i contenuti della normativa sopravvenuta.
4. Le parti concordano altresì che dall'applicazione del presente accordo non devono comunque derivare, per ogni singola azienda, oneri aggiuntivi rispetto a quelli già in atto per gli stessi istituti.