Tipologia: Accordo nazionale
Data firma: 24 maggio 1996
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Savt
Settori: Trasporti, Impianti a fune
Fonte: CNEL
Note: Allegato al CCNL 11 novembre 1998

Sommario:

1. Il rappresentante per la sicurezza.
2. Elettorato attivo e passivo.
3. Modalità di elezione.
4. Numero e durata dell'incarico.
5. Permessi.
6. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
6.1. Accesso ai luoghi di lavoro.
6.2. Modalità di consultazione.
6.3. Informazioni e documentazione aziendale.
7. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
8. Riunioni periodiche.
9. Norma di salvaguardia.
10. Aziende prive di rappresentante per la sicurezza.
Dichiarazione a verbale.
Allegato A - Comunicato congiunto (Anef, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Accordo nazionale per la costituzione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune

- visti i decreti legislativi 19.9.94 n. 626 e 19.3.96 n. 242;
- considerato il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nella disciplina predetta in relazione alla materia delle rappresentanze dei lavoratori per gli aspetti concernenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- tenuto conto dei contenuti dell';
accordo interconfederale del 22.6.95
si conviene quanto segue:

1. Il rappresentante per la sicurezza.
L'art. 18 del D.lgs. n. 626 - il cui comma 1 contiene l'enunciazione del principio generale secondo il quale "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato rappresentante per la sicurezza" - è dedicato ai criteri d'individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi.
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nelle aziende esercenti impianti funiviari saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto al voto i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori stagionali; possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda.
Nelle aziende in cui non vi siano lavoratori con contratto a tempo indeterminato possono essere eletti i lavoratori stagionali, i quali durano in carica nei limiti del periodo di impiego.

3. Modalità di elezione.
L'elezione del rappresentante per la sicurezza avviene di norma, contestualmente a quella dei componenti della RSU; essa si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Nel caso non sia già costituito il seggio elettorale, i lavoratori, prima dell'elezione, nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano il nominativo eletto alle associazioni regionali di categoria o, in mancanza, a quella nazionale.
Al fine di permettere la partecipazione dei lavoratori, l'elezione si svolge al di fuori dell'orario di lavoro.

4. Numero e durata dell'incarico.
La durata dell'incarico è di 3 anni, salvo il caso di lavoratore stagionale.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è il seguente:
a) 1 rappresentante nelle aziende fino a 200 dipendenti;
b) 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle aziende di maggiori dimensioni.
I dipendenti stagionali sono conteggiati in proporzione al periodo di impiego.
Nel caso di dimissioni il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le ore di permesso previste per la sua funzione, in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

5. Permessi.
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti, nonché pari a 40 ore annue, nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Qualora il rappresentante per la sicurezza sia un lavoratore stagionale, le ore dei predetti permessi saranno riproporzionate in ragione del periodo di impiego stagionale.

6. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

6.1. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

6.2. Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

6.3. Informazioni e documentazione aziendale.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto predetto.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

7. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nel caso che il rappresentante per la sicurezza sia un lavoratore stagionale, la durata del predetto programma sarà di 6 ore.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.

8. Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

9. Norma di salvaguardia.
In sede aziendale si procederà all'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.
Qualora gli accordi collettivi già prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.

10. Aziende prive di rappresentante per la sicurezza.
Al fine di facilitare comunque l'elezione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende che dovessero rimanere prive di tale rappresentanza si procederà ad informare i lavoratori tramite l'allegato comunicato (vedi allegato A), volto a promuovere siffatto adempimento.

Dichiarazione a verbale.
Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le distinte responsabilità convengono sull'opportunità di attivare incontri con il Ministero dei Trasporti al fine di approfondire le problematiche derivanti dall'eventuale interferenza della disciplina in esame con le norme tecniche relative agli impianti a fune.

Allegato A
Comunicato congiunto
(Anef, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti)
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Si richiama l'attenzione del personale sulla circostanza che il D.lgs. 19.9.94 n. 626, come modificato dal D.lgs. 19.3.96 n. 242 nel recepire alcune direttive dell'Unione Europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha stabilito che venga eletto in ogni azienda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi del rinvio alla contrattazione collettiva previsto dal predetto decreto legislativo, l'Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito, con l'accordo nazionale del 24.5.96, le modalità applicative di tale norma.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Le modalità elettive devono tener conto del normale funzionamento aziendale.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale deve contenere l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori stagionali e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda.
Si rammenta che il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di 1 rappresentante nelle aziende, sino a 200 dipendenti.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 3 anni e hanno tra le attribuzioni assegnate loro dalla legge, quelle di:
- poter accedere ai luoghi di lavoro, previo segnalazione al datore di lavoro;
- essere consultati per una serie di eventi stabiliti dalla legge in materia di sicurezza del lavoro;
- essere informati circa la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione interne;
- partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 626/94.
Ogni rappresentante per la sicurezza ha diritto per lo svolgimento delle sue funzioni a uno specifico monte ore annuo di permessi, pari a:
12 ore nelle aziende, sino a 5 dipendenti;
30 ore nelle aziende, da 6 a 15 dipendenti;
40 ore nelle aziende, con più di 15 dipendenti.
Gli incontri e la consultazione dei delegati alla sicurezza da parte aziendale in merito alle materie di pertinenza sono al di fuori di tale monte ore.
Ricordiamo, infine, che i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto secondo la legge a una formazione per essere preparati allo svolgimento delle loro funzioni.
Tale formazione, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, deve comunque prevedere un programma base di 32 ore.
Nel caso che in azienda non vi siano lavoratori a tempo indeterminato possono essere eletti rappresentanti per la sicurezza lavoratori stagionali, i quali, però, durano in carica nei limiti del periodo di impiego, godono di un numero di ore di permessi retribuiti opportunamente riproporzionato, e di un programma formativo di 6 ore.