Categoria: Cassazione penale
Visite: 8656

 

Cassazione Penale, Sez. 3, 18 ottobre 2010, n. 37164 - Responsabilità del coordinatore per la sicurezza per aver omesso di verificare, con opportune azioni di coordinamento, le fasi di lavoro della posa dei ferri di armatura all'interno di uno scavo


 

 

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un cantiere.  

 

Condannato in primo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

 

La Corte afferma che "il Tribunale ha valutato le risultanze della istruttoria dibattimentale ed ha reputato che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine alle contravvenzioni ascrittegli.

Infatti sulla base della deposizione del funzionario della ASL M.C. e della documentazione prodotta agli atti era risultato che l'imputato, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione del cantiere sito ad ***, aveva omesso di verificare con opportune azioni di coordinamento le fasi di lavoro della posa dei ferri di armatura all'interno di uno scavo, non provvedendo, in particolare, alla temporanea sospensione di tali lavori che esponevano gli operai al rischio di franamento del fronte di tale scavo alto circa 8 metri e con inclinazione pressoché verticale."

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ili .mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da: R.E., nato a ***;

avverso la sentenza del 13.1.2009 del tribunale di Bergamo, sez. dist. Di Grumello del Monte;

 

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

 

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

La Corte osserva:

 

Fatto

 

 

1. R.E., nato a ***, era imputato, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel cantiere sito in ***, dei reati previsti e puniti dall'art. 81 cpv. c.p. e:

 

a) D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 21, comma 2, lett. a), per non avere verificato con opportune azioni di coordinamento le fasi di lavoro di posa dei ferri di armatura all'interno dello scavo da parte della ditta F. s.r.l. e per non avere provveduto autonomamente alla temporanea sospensione della fase di lavoro che comportava il rischio per gli addetti di essere investiti dal franamento del fronte di scavo alto circa 8 metri e con inclinazione pressoché verticale;

 

b) D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, comma 1, lett. a), e art. 21, comma 1, per avere redatto un piano di sicurezza e di coordinamento non conforme per contenuti a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. h) (misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi) e non conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 222 del 2003, art. 2 e 4 (accertato presso il cantiere edile di cui sopra in data ***).

 

Il R. veniva citato a giudizio dal P.M. in data 25 maggio 2006 per rispondere innanzi al Tribunale di Bergamo, sez. dist. Di Grumello del Monte, dei reati ascrittigli.

All'udienza dibattimentale del 29 aprile 2008,svoltasi in presenza dell'imputato, l'imputato ha chiesto di essere ammesso all'oblazione.

Il Tribunale, sentito il parere favorevole del P.M., ha ammesso il R. all'oblazione e gli ha concesso termine per il versamento della relativa somma.

L'imputato, pur essendo stato ammesso all'oblazione, non ha provveduto al pagamento della relativa somma.

 

All'udienza dibattimentale del 21 ottobre 2008, svoltasi in presenza dell'imputato, revocata l'ordinanza con la quale l'imputato è stato ammesso all'oblazione, è stato aperto il dibattimento.

Ammesse le prove richieste dalle parti, il processo è stato rinviato per la celebrazione dell'istruttoria dibattimentale.

 

All'udienza dibattimentale del 13 gennaio 2009, svoltasi in presenza dell'imputato, è stato escusso il teste M.C..

Il R. si è quindi sottoposto all'esame dibattimentale.

Chiusa l'istruttoria, all'esito della discussione finale, le parti hanno rispettivamente concluso come da verbale d'udienza.

Il tribunale di Bergamo, sez. Grumello del monte, con sentenza del 13 gennaio 2009, dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 2000,00 .di ammenda per il capo a); e alla pena di Euro 2000,00 per il capo b).

 

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone appello convertito in ricorso per cassazione.

 

 

Diritto

 

 

1. Il ricorso, articolato in un unico motivo con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata essenzialmente perché "(...) le sole considerazioni atecniche del funzionario dell'ASL non possono - di per sé - suffragare la condanna ...", è inammissibile trattandosi di censura di merito, del tutto in fatto, non riconducibile al vizio di "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" ex art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e).

L'impugnata sentenza si fonda invece su una motivazione sufficientemente argomentata e non contraddittoria.

Il Tribunale ha valutato le risultanze della istruttoria dibattimentale ed ha reputato che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine alle contravvenzioni ascrittegli.

Infatti sulla base della deposizione del funzionario della ASL M.C. e della documentazione prodotta agli atti era risultato che l'imputato, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione del cantiere sito ad ***, aveva omesso di verificare con opportune azioni di coordinamento le fasi di lavoro della posa dei ferri di armatura all'interno di uno scavo, non provvedendo, in particolare, alla temporanea sospensione di tali lavori che esponevano gli operai al rischio di franamento del fronte di tale scavo alto circa 8 metri e con inclinazione pressoché verticale.

Ciò rende sufficiente ragione dell'affermata responsabilità penale dell'imputato.

 

2. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

 

 

P.Q.M.

  

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.