Categoria: 1999
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Tipologia: Accordo
Data firma: 25 febbraio 1999
Parti: GS spa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione, GS spa
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

Premessa
Articolo 1 - Impegno di Azienda e Organizzazioni Sindacali
Articolo 2 - Finalità della Procedura
Articolo 3 - Definizione di molestie sessuali
Articolo 4 - Ambito d’applicazione della procedura
Articolo 5 - Scelta della procedura da attivare
Articolo 6 - Consigliere /Consiglieri di fiducia
Articolo 7 - Procedura informale
Articolo 8 - Procedura formale

Verbale di accordo

Il 25 febbraio 1999, a Roma, si sono incontrati la Direzione di GS spa […] e le Segreterie Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […] e Uiltucs Uil […], con la presenza delle Strutture Territoriali.
Nel corso dell’incontro è stata presentata alle Parti la bozza di procedura che l’apposita Commissione Bilaterale sulla Azioni Positive/Pari Opportunità, istituita ai sensi del Contratto Integrativo dell’8 settembre 1997, ha elaborato per la tutela della dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori in Azienda, con particolare riferimento alla regolamentazione dei casi di molestie sessuali.
Le Parti hanno convenuto sulle conclusioni cui è giunta la Commissione pervenuta ad elaborare uno strumento utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione aziendale di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.
Il documento, che ha lo scopo di favorire l’ininterrotto processo aziendale di ricerca di un clima di lavoro sempre più improntato a caratteristiche di serenità, rispetto e reciproca correttezza, risulta coerente con gli indirizzi del Parlamento Europeo, della Commissione Europea per i diritti della donna, del CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, distribuzione e servizi del 3 novembre 1994, del CIA di Gruppo dell’8 settembre 1997 e del disegno di legge n° 4817.
Tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato di recepire la procedura nel testo allegato al presente Verbale di Accordo.
La procedura, cui verrà data in ambito aziendale la massima diffusione, diverrà operativa entro il 2 aprile 1999, data entro la quale verranno individuati e nominati i Consiglieri di Parità.

Letto, confermato e sottoscritto

Articolo 1 - “Impegno di Azienda e Organizzazioni Sindacali”
1. L’Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa concordano sulla fondamentale importanza di creare un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Si impegnano dunque, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ad operare in modo da realizzare i principi condivisi.
2. Azienda e Organizzazioni Sindacali concordano altresì nel ritenere che, in particolare, le molestie sessuali offendono la dignità di chi le subisce, determinando un ambiente di lavoro intimidatorio e ostile, antitetico a quello cui, per contro, si vuole dar vita.
3. Ciò premesso le Parti, considerate anche le normative comunitarie e nazionali in materia e le indicazioni esplicite contenute nel Contratto Integrativo Aziendale dell’8 settembre 1997, intendono adottare iniziative condivise finalizzate alla prevenzione e rimozione delle molestie sessuali.
4. Le Parti desiderano altresì adottare una procedura che assicuri alle eventuali vittime di molestie un’assistenza tempestiva, adeguata e imparziale, rispettando la riservatezza dei soggetti coinvolti e tutelando le/i denuncianti e/o i testimoni da qualunque atto di ritorsione, diretto o indiretto.
5. L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione possibile alla presente procedura in materia di molestie sessuali.
6. L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali congiuntamente rivolgono a tutti i soggetti, di ogni ordine e grado, di GS spa un particolare invito affinché prestino il loro contributo per assicurare e realizzare un ambiente di lavoro in cui vengano assicurati e valorizzati sempre più i principi di cui al comma 1.

Articolo 2 - “Finalità della Procedura”
1. La presente procedura si propone:
a) di informare lavoratrici e lavoratori del Gruppo dei loro diritti e dei loro obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione delle molestie sessuali e al mantenimento di un ambiente di lavoro che assicuri il rispetto della dignità della persona;
b) di predisporre un iter comportamentale per:
1) la trattazione informale;
2) la trattazione formale delle denuncie di molestie sessuali.

Articolo 3 - “Definizione di molestie sessuali”
1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, fisico o verbale, a connotazione sessuale che risulti indesiderato e che di per sé, o per la sua insistenza, sia percepibile secondo ragionevolezza da chi lo subisce come arrecante offesa alla dignità e/o alla libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima umiliante o intimidatorio o ostile nei suoi confronti.
. Costituisce fattore aggravante la condizione per cui la molestia sessuale sia accompagnata da minacce o ricatti da parte di superiori gerarchici o da persone che comunque possano influire sulla costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro stesso.

Articolo 4 - “Ambito d’applicazione della procedura”
1. I comportamenti di cui al precedente articolo 3 riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori presenti in Azienda, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro intercorrente tra essi e GS spa, purché riconducibili al rapporto di lavoro stesso e messi in atto in occasione o in relazione ad esso.

Articolo 5 - “Scelta della procedura da attivare”
1. Chi ritiene di essere destinatario di molestie sessuali, potrà, a sua scelta, attivare:
a) la procedura informale;
b) la procedura formale.

Articolo 6 - “Consigliere /Consiglieri di fiducia”
1. Per la trattazione informale e per fornire una funzione di supporto nella procedura formale dei casi di molestie sessuali sui luoghi di lavoro verranno designate/i 4 Consigliere/i esterni di fiducia.
Tali Consigliere/i, che opereranno rispettivamente: 2 in relazione alle Unità operative del Nord (Milano e Torino), 1 alle Unità operative del Centro (Roma) e i alle Unità operative del Sud (Napoli), verranno designate/i, se possibile di comune accordo, tra Azienda e Organizzazioni Sindacali e saranno scelte/i tra professionisti esterni che, per formazione ricevuta ed attività svolta, forniranno le massime garanzie di serietà, sensibilità e capacità di affrontare temi, argomenti e situazioni legate alle molestie sessuali.
Alle/ai Consigliere/i di fiducia saranno assicurati i mezzi necessari per l’espletamento del loro incarico. Esse/i potranno inoltre consultare la documentazione strettamente necessaria all’effettuazione delle indagini, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675 sulla tutela della privacy e previa autorizzazione della Direzione Generale Risorse Umane per la consultazione di materiale classificato “riservato”.
I nominativi delle/dei Consigliere/i di fiducia saranno resi noti a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori del Gruppo.

Articolo 7- “Procedura informale”
1. Scopo della procedura “informale”, considerata la delicatezza della materia trattata, è quello di tentare una definizione non conflittuale e quanto meno traumatica possibile di eventuali casi di molestie, evitando di ufficializzare i fatti oggetto del contendere, ma realizzando comunque una soluzione soddisfacente per le Parti coinvolte.
2. Chi ritiene di essere vittima di molestie sessuali e intenda porvi rimedio attraverso una procedura informale può richiedere per iscritto o verbalmente l’intervento delle/dei Consigliere/i di fiducia.
3. Le/i Consigliere/i di fiducia possono, con lo scopo di accertare come effettivamente si siano svolti i fatti, rivolgersi alla persona che ha posto in essere le presunte molestie, anche congiuntamente alla parte denunciante, quando quest’ultima acconsenta, o a una persona di fiducia da essa designata.
Le Consigliere/i di fiducia dovranno redigere un promemoria scritto degli accertamenti effettuati, in modo da evitare, in una fase successiva, dimenticanze o omissioni difatti rilevanti.
La persona che abbia posto in essere le presunte molestie non è soggetta ad obbligo di accedere alle richieste di accertamento delle/i Consigliere/i di fiducia.
4. La procedura dovrà in ogni caso chiudersi nei tempi tecnici strettamente necessari.
5. Le/i Consigliere/i di fiducia, le persone interessate e chi le rappresenta, nonché coloro che vengono chiamati a testimoniare, hanno l’impegno di mantenere assoluta riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza durante l’esperimento della procedura informale, fatto salvo l’eventuale obbligo di testimonianza in sede civile o penale.
6. In nessun caso le/i Consigliere/i di fiducia potranno essere chiamati a testimoniare nella procedura formale.

Articolo 8 - Procedura formale”
1. Chi ritiene di essere vittima di una molestia sessuale e non ritenga idonea la procedura informale, oppure nel caso che non ne ritenga soddisfacente l’esito, può chiedere l’avvio di una procedura formale di accertamento della molestia, mediante richiesta alle/ai Consigliere/i di fiducia ai quali è devoluto il compito di attivare ufficialmente la procedura formale stessa, oppure direttamente alla Direzione Generale Risorse Umane.
La richiesta dovrà essere effettuata in forma scritta.
2. Della procedura formale è investito la Direzione Generale Risorse Umane di GS spa, la quale potrà avvalersi, nella fase istruttoria, dell’opera e dell’ausilio delle/i Consigliere/i di fiducia.
3. L’istruttoria dovrà concludersi, anche in questo caso, nei tempi tecnici strettamente necessari.
4. Al termine dell’istruttoria la Direzione Generale Risorse Umane potrà:
a) ritenere infondata la denuncia, dandone comunicazione alle Parti e disponendo, eventualmente, i provvedimenti che riterrà opportuni;
b) esperire, se entrambe le Parti vi consentiranno, un tentativo di conciliazione, proponendo le misure che riterrà più idonee per la soluzione del caso;
c) contestare per iscritto alla persona che ha posto in essere le presunte molestie i fatti oggetto della denuncia, ai sensi dell’articolo 7 L. 20/5/1970 n. 300, applicando le sanzioni ed i provvedimenti che riterrà più opportuni a far cessare il comportamento denunciato, a rimuoverne gli effetti e ad impedirne il ripetersi.
Delle decisioni prese verranno informate/i le/i Consigliere/i di fiducia competenti.
La Direzione Generale Risorse Umane si farà garante, sempre che la denuncia di molestie sessuali presentata risulti fondata, di tutelare denuncianti e testimoni da qualunque ritorsione, diretta o indiretta, che dovesse venir posta in essere nei loro confronti.