Categoria: 1975
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1975
Validità: 01.07.1975 - 31.10.1977
Parti: Associazione sindacale nazionale dell'industria petrolifera, Associazione nazionale dell' industria chimica per il suo Raggruppamento industrie petrolifere e Spem-Saip, Federenergia-Cisl, Filcea-Cgil, Uilpem-Uil e Snalpem-Cisnal
Settori: Chimici, Industria petrolifera

Sommario:

Verbale di stipula
1) Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Rapporto di lavoro
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Passaggio da operaio alla qualifica degli intermedi o degli impiegati e da intermedio alla qualifica degli impiegati
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 7 bis - Orario di lavoro
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
Art. 10 bis - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
Art. 11 - Sospensioni di lavoro
Art. 12 - Recuperi
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Retribuzione - Terminologia usata nel presente contratto
Art. 15 - Minimi tabellari
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 19 - Gratifica o premio pasquale
Art. 20 - Indennità speciale
Art. 21 - Lavoro a cottimo
Art. 22 - Premio di produzione o di rendimento
Art. 23 - Indennità di mensa
Art. 24 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Art. 25 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
Art. 26 - Indennità di trasporto
Art. 27 - Indennità di reperibilità
Art. 28 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Art. 29 - Compenso speciale autisti incaricati delle riscossioni
Art. 30 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 31 - Trasferte
Art. 32 - Trasferimenti
3) Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 33 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Art. 34 - Infortuni e malattie professionali
Art. 35 - Trattamento economico in relazione agli artt. 33 e 34
Art. 36 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 37
4) Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 39 - Indennità di anzianità
Art. 40 - Disciplina dei licenziamenti
5) Disciplina in azienda e controversie
Art. 41 - Schede di valutazione
Art. 42 - Regolamento interno
Art. 42 bis - Regolamento interno
Art. 43 - Patto di non concorrenza
Art. 44 - Norme disciplinari
I - Disciplina aziendale

II - Provvedimenti disciplinari
III - Ammonizione e sospensione
IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 45 - Controversie individuali e plurime
I - Controversie individuali e plurime
II - Controversie per le qualifiche
III - Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Art. 45 bis - Controversie individuali e plurime
I - Controversie individuali e plurime
II - Controversie per le qualifiche
III - Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Art. 46 - Contestazione sulla retribuzione
Art. 47 - Disposizioni varie
6) Istituti di carattere sindacale
Art. 48 - Consiglio di fabbrica
Art. 48 bis - Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 49 - Affissioni
Art. 49 bis - Affissioni
Art. 50 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 51 - Assemblea
Art. 51 bis - Assemblee
Art. 52 - Locali del Consiglio di fabbrica
Art. 52 bis - Locali
Art. 53 - Aspettative per cariche sindacali - Cariche pubbliche
Art. 54 - Permessi per cariche sindacali
7) Disposizioni particolari
Art. 55 - Disciplina dell' apprendistato
Art. 56 - Istruzione professionale
Art. 57 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 58 - Ambiente di lavoro
Art. 59 - Abiti da lavoro
Art. 60 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 61 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
Art. 62 - Casse di previdenza
Art. 63 - Cessione e trasformazione dell' azienda
Art. 64 - Distribuzione del contratto
8) Disposizioni finali
Art. 65 - Abrogazione del precedente contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 66 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Minimi tabellari
Allegato B - Verbale di intesa in materia di ristrutturazioni
Allegato C - Verbale di intesa in materia di ristrutturazioni
Allegato D - Accordo in materia di appalti
Allegato E - Classificazione del personale secondo il CCNL 1-9-1963 - USIP
Allegato F - Classificazione del personale secondo il CCNL 1-9-1963 - Aschimici
Allegato G - Valori di concentrazione massima tollerabile [MAC] di tossici presenti nell'aria adottati dalla conferenza americana degli igienisti industriali governativi per il 1975 e variazioni proposte
Allegato H - Verbale di intesa relativo alle trattative integrative aziendali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose)

Verbale di stipula

Addì 18-7-1975, in Roma, fra l’Associazione sindacale nazionale dell’industria petrolifera; l’Associazione nazionale dell’industria chimica per il suo Raggruppamento industrie petrolifere*, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e lo Spem-Saip, con l’assistenza della Federenergia-Cisl; la Filcea-Cgil; l’Unione italiana lavoratori petrolieri e metanieri (Uilpem),

Addì 18-7-1975, in Roma, fra l’Associazione sindacale nazionale dell’industria petrolifera; l’Associazione nazionale dell’industria chimica per il suo Raggruppamento industrie petrolifere*, e con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e il Sindacato nazionale lavoratori petrolieri e metanieri (Snalpem) Cisnal si è stipulato quanto segue:

Premesso
a) Che il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale e, consentendo l'eventuale realizzazione di maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, intendendosi che quanto finora comunque attuato a livello aziendale al di là delle norme contrattuali, ove non venga espressamente assorbito negli istituti regolamentati dal presente contratto e dagli stipulandi accordi integrativi o a seguito di norme generali o comunque obbligatorie per le aziende del settore, resterà agli attuali livelli a favore del personale delle singole aziende.
b) Che la contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Per quanto riguarda la rappresentanza delle parti ai fini della contrattazione a livello aziendale si fa rinvio a quanto disposto dall’art. 48 (48bis).
c) Che al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra premesso si è formulato il presente Contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, la estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti.
Chiarimento a verbale - 1) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti), anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all’applicazione del contratto stesso.
2) Si precisa che in base a quanto in premessa e in relazione con le disposizioni contenute nei singoli articoli del contratto nonché nei limiti in essi stabiliti, sono rinviate alla contrattazione aziendale le seguenti materie:
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori: adempimenti previsti in detto articolo;
Art. 19 - Gratifica o premio pasquale;
Art. 21 - Lavorazioni a cottimo o a catena;
Art. 22 - Premio di produzione o di rendimento;
Art. 26 - Indennità di trasporto;
Art. 27 - Indennità di reperibilità;
Art. 28 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere;
Art. 31 - Massimali trasferte;
Art. 56 - Istruzione professionale;
Art. 57 - Facilitazioni per i lavoratori studenti;
Art. 62 - Casse di previdenza (nei limiti delle norme che le regolano).
Viene rinviata alla contrattazione aziendale ogni altra materia che sia ad essa destinata per effetto di norme contenute nei singoli articoli del presente contratto.
* Le Aziende impegnate all’applicazione del presente contratto di lavoro sono:
Mediterranea Raffineria siciliana petroli spa Milazzo; ROL spa - Raffineria olii lubrificanti, Milano; San Quirico spa, Milano; Sarom, Milano; Toscopetrol spa, Milano; Trans World Fucls Company spa, Milano; Vadoil spa, Savona; Bitumoil srl, Vignate; Icep - Industria chimica e petrolifera, Milano; Icroma, Busalla; Petrosol spa, Verona; Raffineria Lomca spa, Milano; Rondine spa - Azienda petrolchimica, Pero; Sparvol spa, Milano.


1) Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto e da atto scritto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18-4-1962, n. 230.
Le norme previste nel presente Contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 40 ore settimanali.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l’orario di 40 ore settimanali potrà essere realizzato anche attraverso cicli plurisettimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (es. autista kilolitrico; autobottista; autista rifornitore di aerei in aeroporti con svolgimento di tutte le operazioni complementari; fattorino; guardiano; autista di vettura, ecc.) l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 46 ore settimanali.
[…]
L’orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica o al giorno di riposo compensativo in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, a turni tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Eventuali accordi di deroga per la distribuzione dell’orario settimanale su sei giorni e dell’orario settimanale in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana saranno contrattate con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
La distribuzione dell’orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica. Per i lavoratori turnisti gli schemi di turnazione delle squadre al fine dell’applicazione dell’orario contrattuale attraverso cicli plurisettimanali e nel rispetto delle norme sul lavoro straordinario verranno definiti in sede aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Comunque il riposo compensativo dei turnisti per realizzare l’orario settimanale contrattuale attraverso cicli plurisettimanali dovrà essere usufruito entro quattro mesi dall’insorgere del diritto al godimento del riposo stesso.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
[…]
Chiarimento a verbale - Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento, dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle Società soggette alla applicazione del presente contratto, varranno le disposizioni emanate dalle autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.

Art. 7 bis - Orario di lavoro*
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 40 ore settimanali.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l’orario di 40 ore settimanali potrà essere realizzato anche attraverso cicli plurisettimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (es. autista kilolitrico; autobottista; autista rifornitore di aerei in aeroporti con svolgimento di tutte le operazioni complementari; fattorino; guardiano; autista di vettura ecc.) l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 46 ore settimanali.
[…]
L’orario di lavoro come sopra disposto sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica o al giorno di riposo compensativo in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, a turni tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Eventuali accordi di deroga per la distribuzione dell’orario settimanale su sei giorni e dell’orario settimanale in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana saranno contrattate con la Rappresentanza sindacale aziendale.
La distribuzione dell’orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la Rappresentanza sindacale aziendale.
Per i lavoratori turnisti gli schemi di turnazione delle squadre al fine dell’applicazione dell’orario contrattuale attraverso cicli plurisettimanali e nel rispetto delle norme sul lavoro straordinario verranno definiti in sede aziendale con la Rappresentanza sindacale aziendale.
Comunque il riposo compensativo dei turnisti per realizzare l’orario settimanale contrattuale attraverso cicli plurisettimanali dovrà essere usufruito entro quattro mesi dell’insorgere del diritto al godimento del riposo stesso.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
[…]
Chiarimento a verbale - Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento, dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle Società soggette alla applicazione del presente contratto, varranno le disposizioni emanate dalle autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 8 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme di legge.
In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Nessun spostamento del predetto giorno di riposo potrà essere disposto senza un preavviso da parte dell’azienda di almeno 48 ore, salvo casi di materiale impossibilità.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 10 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dal contratto e dalle leggi, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]
a) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. In tali ipotesi rientrano anche i casi di prestazioni straordinarie generate dal mancato cambio turno.
b) Al di là dei casi previsti dal comma precedente, il lavoro straordinario potrà essere prestato entro i limiti e secondo le modalità preventivamente contrattate al livello aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica. Le relative prestazioni, ferme restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi.
c) Tuttavia tale contrattazione non avrà luogo per le ore di prestazione fino alle 25 ore trimestrali individuali, fatta salva la libera determinazione del lavoratore interessato che potrà inoltre optare tra il pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e il corrispondente riposo compensativo, ferma restando, in tal caso, la corresponsione della sola maggiorazione. Per il lavoratore turnista le ore di lavoro straordinario di cui al presente comma saranno in ogni caso recuperate attraverso corrispondenti riposi compensativi.
Le aziende forniranno al Consiglio di fabbrica, a sua richiesta, le informazioni relative alla consistenza del lavoro straordinario di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Tali informazioni potranno essere richieste dal Consiglio di fabbrica con una frequenza non inferiore ai quattro mesi.

Art. 10 bis - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno*
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dal contratto e dalle leggi, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]
a) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. In tali ipotesi rientrano anche i casi di prestazioni straordinarie generate dal mancato cambio turno.
b) Al di là dei casi previsti dal comma precedente, il lavoro straordinario potrà essere prestato entro i limiti e secondo le modalità preventivamente contrattate al livello aziendale con la Rappresentanza sindacale aziendale. Le relative prestazioni, ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi.
c) Tuttavia tale contrattazione non avrà luogo per le ore di prestazione fino alle 25 ore trimestrali individuali, fatta salva la libera determinazione del lavoratore interessato che potrà inoltre optare tra il pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e il corrispondente riposo compensativo, ferma restando, in tal caso, la corresponsione della sola maggiorazione. Per il lavoratore turnista le ore di lavoro straordinario di cui al presente comma saranno in ogni caso recuperate attraverso corrispondenti riposi compensativi.
Le aziende forniranno alle RSA, a loro richiesta, le informazioni relative alla consistenza del lavoro straordinario di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Tali informazioni potranno essere richieste dalla RSA con una frequenza non inferiore ai quattro mesi.
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 12 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un' ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 13 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 21 - Lavoro a cottimo
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.
[…]

Art. 24 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta la maggiorazione unica del 15 per cento sulla retribuzione mensile di fatto.
[…]

Art. 25 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
In relazione alle particolari caratteristiche del lavoro svolto sui campi di aviazione al personale addetto al rifornimento di aeromobili sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro come sopra svolto una speciale indennità di lire 1.000.
[…]

Art. 27 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore al quale l’azienda richieda di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi in sede aziendale nell’ambito della contrattazione articolata di cui alla "Premessa", e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo dell’immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[…]

Art. 28 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell’ambito della contrattazione di cui alla "Premessa".

3) Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 34 - Infortuni e malattie professionali

Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal TU 30-6-1965, n. 1124, e relative norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

5) Disciplina in azienda e controversie
Art. 42 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’azienda, sentita la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.

Art. 42 bis - Regolamento interno*
Il regolamento interno predisposto dall’azienda, sentita la Rappresentanza sindacale aziendale, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 44 - Norme disciplinari
I - Disciplina aziendale

Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

III - Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
[…]
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[…]
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
[…]

IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nella presente parte IV;
4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
[…]
7) insubordinazione verso i superiori;
[…]
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Art. 45 - Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso alla Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse dalle procedure che seguono le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.

I - Controversie individuali e plurime - Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest' ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le competenti Associazioni sindacali locali. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, il lavoratore interessato, o la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere, entro 10 giorni dal mancato accordo, all’Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

III - Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali - Le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.

Art. 45 bis - Controversie individuali e plurime*
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso alla Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse dalle procedure che seguono le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.

I - Controversie individuali e plurime - Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest' ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la RSA dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la RSA, può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le competenti Associazioni sindacali locali. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta della RSA.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale, il lavoratore interessato, o la Rappresentanza sindacale aziendale, in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere, entro 10 giorni dal mancato accordo all’Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

III - Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali - Le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulla controversia entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale non esplichi efficacia retroattiva.
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 47 - Disposizioni varie
Per quanto riguarda […] la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali […], varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali e delle leggi vigenti.

6) Istituti di carattere sindacale
Art. 48 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
A) di voler affidare nelle singole unità produttive con oltre 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie demandate al livello aziendale;
B) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità fino a 100 dipendenti, di sei per le unità fino a 250 dipendenti, di nove per le unità fino a 600 dipendenti e di dodici per le unità con oltre 600 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione dell’unità produttiva a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati - in numero comunque non superiore a un terzo dei componenti la struttura esecutiva - in relazione alle materie in discussione.
Ai componenti della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica viene riconosciuta la tutela prevista dalla legge 20-5-1970, n. 300, per i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto A) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di ore pari al doppio del numero dei dipendenti in forza nell’unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, ed eventualmente dai Sindacati provinciali alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
In caso di mancata costituzione del Consiglio di fabbrica, si applica la disciplina del CCNL 19-6-1972 relativa alle Rappresentanze sindacali aziendali, le quali assumeranno le funzioni ed i compiti propri del Consiglio di fabbrica.
Dichiarazione a verbale - Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 48 bis - Rappresentanza sindacale aziendale*
La Rappresentanza sindacale aziendale è riconosciuta quale agente contrattuale della contrattazione articolata a livello aziendale.
Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni a tutto il personale dell’azienda, la contrattazione aziendale sarà esercitata da un organo centrale di coordinamento rappresentativo delle Rappresentanze sindacali aziendali, non superiore a 5 membri o eventualmente dal Sindacato nazionale di categoria.
Nelle trattative di cui ai due commi precedenti le parti potranno farsi assistere dalle Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti provvederanno a comunicare alle Direzioni aziendali e, per conoscenza, alle Associazioni industriali di categoria i nominativi dei dipendenti non in prova, cui sono stati conferiti incarichi sindacali aziendali, presso le unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, secondo i seguenti criteri:
a) un rappresentante nelle unità produttive che occupano da oltre 15 e fino a 100 lavoratori;
b) due rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 250 lavoratori;
c) tre rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 251 a 600 lavoratori;
d) quattro rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 600 lavoratori.
Ai Rappresentanti sindacali aziendali è estesa, limitatamente alla durata dell’incarico la tutela stabilita per i membri delle Commissioni Interne.
I Rappresentanti sindacali aziendali avranno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato, per un monte annuo di 40 minuti per ciascun dipendente in forza nell’unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dal dirigente della Rappresentanza sindacale aziendale o eventualmente dal Sindacato provinciale o nazionale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
Dichiarazione a verbale - Le aziende prendono atto che l’Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria dichiara:
al fine di realizzare una più ampia partecipazione dei lavoratori, in modo competente e responsabile, secondo le reali capacità di ciascuno alla vita delle aziende, promuovendo sempre più valide forme di accordo tra i datori e prestatori di lavoro nello spirito dell’art. 46 della Costituzione italiana, intende costituire nelle singole unità produttive con oltre 15 dipendenti, una Consulta aziendale del lavoro, composta soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, quale organo di affiancamento alla Rappresentanza sindacale aziendale di cui al precedente articolo contrattuale.
Su richiesta dei dirigenti la Rappresentanza sindacale aziendale o dei Sindacati provinciali o nazionali, i membri della Consulta aziendale del lavoro, sono ammessi a fruire di permessi retribuiti nell’ambito del monte ore stabilito per le Rappresentanze sindacali aziendali nel precedente articolo contrattuale e con le stesse modalità.
Nel caso di incontri con la Direzione aziendale i dirigenti della RSA potranno farsi assistere da un membro della Consulta aziendale del lavoro o da un lavoratore in forza al reparto interessato alla materia di discussione.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Per quanto riguarda le Commissioni interne si fa riferimento alle norme generali vigenti in materia per l’industria.
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 49 - Affissioni
Il Consiglio di fabbrica ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno delle unità produttive, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui al secondo comma dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 49 bis - Affissioni*
La Rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno delle unità produttive, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui al secondo comma dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 51 - Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. […]
Nelle unità con meno di 15 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell’orario di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria e riguardi la generalità dei lavoratori dell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, e comunque per un numero massimo di 8 assemblee nel periodo stesso, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno svolgersi normalmente nel periodo terminale o iniziale dell’orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell’unità produttiva e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
Per il personale turnista la partecipazione all’assemblea dovrà garantire la normale prosecuzione delle lavorazioni secondo modalità da concordare tra la Direzione dell’unità produttiva e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]

Art. 51 bis - Assemblee *
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. […]
Nelle unità con meno di 15 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell’orario di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria e riguardi la generalità dei lavoratori dell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, e comunque per un numero massimo di 8 assemblee nel periodo stesso, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno svolgersi normalmente nel periodo terminale o iniziale dell’orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell’unità produttiva e le Organizzazioni sindacali aziendali anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
Per il personale turnista la partecipazione all’assemblea dovrà garantire la normale prosecuzione delle lavorazioni secondo modalità da concordare tra la Direzione dell’unità produttiva e le Organizzazioni sindacali aziendali.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
* Contratto Snalpem-Cisnal.

Art. 52 - Locali del Consiglio di fabbrica
Il datore di lavoro, nell’unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, per l’esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Inoltre il Consiglio di fabbrica ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, anche nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, di un locale idoneo per le sue riunioni.

Art. 52 bis - Locali
Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione delle Organizzazioni sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Inoltre le Organizzazioni sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, anche nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, di un locale idoneo per le loro riunioni.*
* Contratto Snalpem-Cisnal.

7) Disposizioni particolari
Art. 55 - Disciplina dell’apprendistato
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 56 - Istruzione professionale
Le parti stipulanti riconoscono nell’attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore.
Per l’attuazione dei corsi di istruzione professionale saranno stipulati, per quanto necessario, accordi integrativi in sede aziendale.

Art. 58 - Ambiente di lavoro
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
1) Agli effetti del controllo delle condizioni ambientali vengono assunti come limiti massimi (MAC) di concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose quelli stabiliti dalle tabelle dell’American conference of governmental industrial hygienists, secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse, precisando che dette tabelle vengono qui richiamate per quelle loro parti che siano applicabili alle attività per le quali il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene stipulato e con riguardo alle attuali condizioni e caratteristiche delle attività medesime; le tabelle suddette inoltre verranno applicate fino a quando non saranno emanate norme obbligatorie dalle competenti Autorità nazionali disciplinanti la stessa materia.
Le lavorazioni non dovranno superare i predetti limiti massimi di concentrazione.
Le tabelle (MAC) su richiamate vengono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati nelle parti come sopra applicabili.
2) Nell’ambito delle finalità su indicate vengono adottati i seguenti provvedimenti:
a) ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze dei lavoratori ai sensi dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, vengono costituite le "Commissioni per l’ambiente di lavoro", secondo le seguenti modalità e con i seguenti compiti:
a-1) presso ogni unità produttiva aziendale (Sede centrale, raffineria, deposito e stabilimento) ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali locali, viene costituita una "Commissione per l’ambiente di lavoro", composta di lavoratori dell’unità stessa nel numero di:
1 nelle unità fino a 50 dipendenti;
3 nelle unità da 51 a 250 dipendenti;
5 nelle unità oltre i 250 dipendenti;
a-2) la Commissione per l’ambiente di lavoro svolge i seguenti compiti:
- interviene presso la Direzione dell’unità aziendale per effettuare segnalazioni e formulare eventuali richieste circa problemi inerenti alle condizioni ambientali, a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa con propri rappresentanti, membri della Commissione stessa, agli accertamenti riguardanti le condizioni di nocività i cui dati, opportunamente registrati, potranno essere portati a conoscenza dei lavoratori da parte della Commissione;
- concorda con la Direzione dell’unità aziendale la scelta di Istituti specializzati, qualora risulti necessario avvalersi dell’opera degli stessi per particolari indagini ed accertamenti sulle condizioni ambientali di lavoro.
I relativi oneri, previo accordo circa l’ambito delle suddette indagini, sono a carico dell’azienda.
a-3) La Commissione per l’ambiente di lavoro, nei casi in cui appaia utile o necessario, può far partecipare, di volta in volta, alla sua attività lavoratori dei reparti per i quali siano disposte rilevazioni o attuate iniziative di miglioramento delle condizioni ambientali.
a-4) Gli Istituti specializzati che come sopra indicato potranno essere chiamati ad effettuare, mediante loro medici o esperti qualificati, indagini ed accertamenti dovranno essere scelti fra enti specializzati di diritto pubblico.
I medici ed i tecnici predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
a-5) I risultati delle rilevazioni ambientali e degli accertamenti vengono annotati in apposito "registro dei dati ambientali" conservato a cura dell’azienda e tenuto a disposizione dei membri della "Commissione per l’ambiente di lavoro".
b) Viene istituito il "registro dei dati biostatistici" nel quale sono annotati, per ogni reparto, i risultati statistici degli esami e delle visite mediche periodiche nonché le assenze per infortunio, per malattia professionale e malattia comune.
Il registro viene compilato e conservato a cura dell’azienda e tenuto a disposizione della "Commissione per l’ambiente di lavoro".
c) Viene istituito il "libretto individuale sanitario e di rischio", nel quale sono annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e quelle periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali ed ai fattori ambientali di nocività cui il singolo lavoratore è esposto.
Il lavoratore interessato o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto sanitario e di rischio, ottenere dal medico di fabbrica delucidazioni ed informazioni in merito alle annotazioni in esso contenute nonché estratti del libretto stesso. Il libretto individuale sanitario e di rischio viene compilato e conservato a cura dei servizi medici di fabbrica col vincolo del segreto professionale.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
3) Le Organizzazioni nazionali stipulanti si danno reciprocamente atto che la complessità del programma di eliminazione o riduzione del fattore ambientale nocivo alla salute dei lavoratori richiede che la sua attuazione avvenga nell’osservanza delle opportune priorità e tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la sua realizzazione.
4) Le disposizioni contrattuali saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie con particolare riferimento all’istituendo Servizio sanitario nazionale.
5) Dal 1-1-1976 sono abolite le indennità per particolari lavorazioni di cui all’art. 29 del CCNL 14-1-1970. Per i lavoratori che alla data del 31-12-1975 fruiscono di tale trattamento l’ammontare dell’indennità in questione, determinato nella misura risultante dalla media dell’ultimo trimestre, verrà conservato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile e non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra indicate.

Art. 59 - Abiti da lavoro
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, alle maestranze che non rientrino nei casi previsti nei commi successivi, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione ecc.) le aziende forniranno "una tantum" una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest' ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda fornirà mezzi detersivi idonei e sufficienti e assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti commi, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[…]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Inoltre, agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.

Art. 60 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 61 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
In relazione alle norme di legge sulla tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti, la durata del riposo intermedio viene stabilita in un' ora (in mezz' ora, nel caso di lavoro a turno), quando l’orario di lavoro sia superiore alle 8 ore.

Allegati
Allegato D - Accordo in materia di appalti
In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito fra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle aziende.
Le aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50 per cento dell’entità del prodotto trasportato.
L’impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con i seguenti criteri:
a) il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi, di proprietà e in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all’intera rete nazionale;
b) a tale fine le aziende forniranno, entro il 30-9-1975, alle Organizzazioni sindacali nazionali, i dati relativi al punto a) distinti per unità produttiva;
c) ogni variazione dei dati deve essere comunicata alle Organizzazioni sindacali nazionali;
d) la verifica del rispetto dell’impegno contrattuale verrà effettuata su base annuale e relativamente all’intero territorio nazionale al 30 settembre di ogni anno;
e) gli incrementi delle quote di trasporto per le aziende che non avessero raggiunto il 50 per cento dovranno essere coperti con mezzi aziendali.
L’adempimento degli impegni di cui sopra deve essere realizzato entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto.
1) Le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per singola specializzazione.
2) La normativa di cui sopra avrà graduale applicazione, una volta individuate secondo la procedura di cui al successivo punto 3) le attività rientranti nella manutenzione ordinaria, in relazione alla naturale scadenza dei singoli contratti di appalto in vigore alla data della firma del Contratto nazionale di lavoro.
3) La individuazione in apposito elenco delle attività di manutenzione ordinaria, sarà fatto, in sede nazionale, da una apposita commissione paritetica non oltre il 31-12-1975.
Detta commissione fisserà anche i criteri informatori per la definizione dell’attività di manutenzione ordinaria.
Le eventuali particolari operazioni di manutenzione che non trovassero riscontro nell’elencazione di cui sopra, saranno esaminate aziendalmente.