Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1976
Validità: 01.07.1976 - 30.06.1979
Parti: Federceramica, Assopiastrelle, Intersind e Fulc e Federazione nazionale lavoratori vetro e ceramica - Cisnal e Fenalc-Confail
Settori: Chimici, Ceramica, Industria

Sommario:

Verbale di stipula
Art. 12 Permessi sindacali
Intese sulle informazioni in materia di investimenti, appalti e decentramento produttivo
Investimenti
Appalti e decentramento produttivo
Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto
Art. 2 - Ambiente di lavoro - Salute - Prevenzione
Art. 3 - Regolamento interno
Art. 4 - Mense aziendali
Art. 5 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
1) Lavoratori studenti
2) Diritto allo studio
Art. 6 - Premio di produzione
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Reclami e controversie
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 11 - Decorrenza e durata
Diritti sindacali
Art. 12 - Consiglio di fabbrica
Art. 13 - Commissioni interne
Art. 14 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Affissioni
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali - Distribuzione contratto
Modulo di delega convenuta tra le parti
Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 24 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
Trattamento minori in addestramento
Art. 27 - Mutamento di mansioni
Art. 28 - Cumulo di mansioni
Art. 29 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
Art. 30 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Permessi
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 35 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 36 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 37 - Trattamento in caso di maternità
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio militare - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 40 - Trasferte
A) Lavoratori ai quali si applica la normativa operai
B) Lavoratori ai quali si applicano le normative qualifiche speciali o impiegati
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Gratifica feriale
Art. 43 - Tredicesima mensilità
Art. 44 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 45 - Passaggio di qualifica
Art. 46 - Trattamento diplomati e laureati
Art. 47 - Rapporti in azienda
Art. 48 - Provvedimenti disciplinari
Art. 49 - Licenziamento senza preavviso
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 51 - Indennità in caso di morte
Art. 52 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 53 - Trapasso, cessione, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda
Normative speciale
Operai

Art. 54 - Riposo settimanale
Art. 55 - Abiti da lavoro
Art. 56 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 57 - Calcolo delle indennità
Art. 58 - Indennità di anzianità
Qualifiche speciali
Art. 59 - Indennità di anzianità
Impiegati
Art. 60 - Riposo settimanale
Art. 61 - Indennità di maneggio denaro e cauzione
Art. 62 - Indennità di trasporto
Art. 63 - Indennità di anzianità
Art. 64 - Fondo di previdenza
Art. 65 - Benemerenze nazionali
Classificazioni e retribuzioni
Art. 66 - Classificazione del personale
Art. 67 - Retribuzione oraria
Art. 68 - Indennità di contingenza
Art. 69 - Pagamento della retribuzione
Allegato 1 - Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Tabella 1 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi di paga base
Tabella 2 - Minimi di paga base
Art. 6 - Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione qualifica
Allegato 2 - Intese del 16-7-1976 relative all' anticipazione del trattamento Inam e Inail

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della ceramica e degli abrasivi

Verbale di stipula
Addì 16-7-1976, in Roma, presso la sede della Confederazione generale dell’industria italiana
tra la Federceramica; l'Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica (Assopiastrelle), assistite dalla Confederazione generale dell'industria italiana; l'Associazione sindacale Intersind, e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria della ceramica e all’industria degli abrasivi.

Addì 16-7-1976, in Roma, presso la sede della Confederazione generale dell’industria italiana
tra la Federceramica; l'Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica (Assopiastrelle), assistite dalla Confederazione generale dell’industria italiana; l'Associazione sindacale Intersind, e la Federazione nazionale lavoratori vetro e ceramica (Cisnal), con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria della ceramica e all’industria degli abrasivi, con esclusione dell’art. 12 relativo al Consiglio di fabbrica che viene sostituito dal seguente:

Addì 16-7-1976, in Roma, presso la sede della Confederazione generale dell’industria italiana
tra la Federceramica; l’Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica (Assopiastrelle), assistite dalla Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione autonoma italiana lavoratori della ceramica (Fenalc-Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria della ceramica e all’industria degli abrasivi, con esclusione dell’art. 12 relativo al Consiglio di fabbrica che viene sostituito dal seguente:

Intese sulle informazioni in materia di investimenti, appalti e decentramento produttivo
Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) annualmente, in appositi incontri a livello nazionale, ciascuna Associazione imprenditoriale dei settori di cui all’art. 1 del CCNL 17-6-1973 porterà a conoscenza della Fulc le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su: occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo dell’attuazione delle previsioni, le parti procederanno a incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito nazionale.
2) Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area dell’industria ceramica, articolato in più stabilimenti dislocati in più aree del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale - l’informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro, convocato dalla competente Associazione imprenditoriale individuata secondo i criteri di cui al precedente punto 1), porterà a conoscenza della Fulc le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) e con la procedura di cui al comma precedente, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l’accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l’accertamento per le singole realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica.
3) Nell’ambito degli incontri di cui al punto 1) le parti potranno consensualmente individuare aree interprovinciali significative per il settore (comprensori interprovinciali). Per tali aree le Associazioni imprenditoriali competenti, annualmente, in appositi incontri, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività di ciascun singolo settore.
Qualora nell’ambito suddetto le parti dovessero consensualmente individuare province che presentino significative concentrazioni di stabilimenti con produzioni omogenee di settore (comprensori provinciali), le Associazioni imprenditoriali competenti specificheranno gli investimenti complessivi relativi a tali province.
Per gli stabilimenti significativi non facenti parte di gruppi - intendendosi per tali quelli che operando in settori strategici per lo sviluppo dell’economia nazionale abbiano più di 400 dipendenti - le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche saranno fornite con le specificazioni riguardanti i singoli stabilimenti.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della Direzione e del Cdf.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno a incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito territoriale, con le specificazioni riguardanti gli stabilimenti significativi come sopra definiti.

Appalti e decentramento produttivo
Le Aziende informeranno, annualmente su richiesta, i Consigli di fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio e ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio, fermo restando il disposto della legge 18-12-1973, n. 877; (le parti stipulanti, inoltre, congiuntamente manifestano la loro disponibilità a rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle commissioni di cui all’art. 5 della citata legge 18-12-1973, n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva e ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Sono fatti salvi comunque - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente contratto.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le Imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d' igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle Imprese appaltatrici dalla legge 20-5-1970, n. 300, le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con le Imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle Imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
Le norme di cui al presente protocollo si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori disciplinati dalla normativa operai.
Dichiarazione delle parti stipulanti
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo dei settori nel più ampio contesto dell’economia nazionale valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro è valevole per gli addetti alle lavorazioni dei seguenti settori della ceramica nonché per gli addetti alle lavorazioni del settore degli "abrasivi":
- porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite;
- terraglia forte e terraglia dolce;
- piastrelle di gres ceramico;
- piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo;
- mosaico ceramico;
- articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay;
- gres ceramico;
- ceramiche d' arte;
- refrattari di qualsiasi specie e terrecotte.

Art. 2 - Ambiente di lavoro - Salute - Prevenzione
1) Le parti si impegnano ad eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapore, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle ufficiali aggiornate dell’American conference of governmental industrial hygienists' secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
3) Il Cdf sarà informato dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento: ove ciò non fosse possibile soluzioni alternative saranno esaminate con il Cdf.
Il Consiglio di fabbrica di cui all’art. 12 ricerca le cause che hanno determinato la situazione nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e contratta le misure per la loro eliminazione.
Ricerca altresì le cause e contratta con la Direzione le misure da adottare per eliminare le condizioni ambientali nocive o particolarmente gravose e che comportino pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 3, partecipano alla discussione.
Il Consiglio di fabbrica partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio.
4) L’Azienda assumerà a proprio carico l’onere delle spese per la rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive effettuate da medici o tecnici professionalmente qualificati - appartenenti agli Enti locali (Comune, Provincia, Regione) o a Centri di medicina preventiva da questi istituiti o a Enti specializzati di diritto pubblico - scelti d' intesa tra la Direzione aziendale ed il Cdf.
Modalità e tempi della rilevazione saranno concordati fra il Consiglio di fabbrica e l’Azienda.
I medici ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra che dovranno essere annotati nell’apposito registro dei dati ambientali.
5) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura ed a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali, se ciò è possibile in maniera idonea e tempestiva.
6) In caso di innovazioni produttive che comportino la esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio l’Azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informazione al Cdf.
7) Le Aziende sono tenute all’istituzione dei seguenti documenti:
A) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
B) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall’Azienda a disposizione del Cdf e del lavoratore interessato (ambiente di lavoro);
C) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura del servizio sanitario di fabbrica con vincolo del segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti in ogni momento del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;
D) il libretto personale di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.
8) I dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del costituendo Servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
9) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
Norma transitoria - Nell’attesa che vengano definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto nel presente articolo, continuerà a trovare applicazione l’accordo sui fondi assistenziali silicosi nei termini qui appresso riportati.
Man mano che nelle singole aziende il detto accordo cesserà di avere attuazione, le parti si intenderanno circa le modalità di ristrutturazione del fondo per assicurare il mantenimento dell’assistenza in atto a favore dei lavoratori affetti da silicosi.

Art. 3 - Regolamento interno
Là dove esista, o fosse in seguito redatto dall’Azienda un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con la legge o con le norme previste dal presente contratto e dagli accordi interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 7 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, valgono le norme di cui all’all. 1.

Art. 8 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate, per eventuali reclami sull’applicazione del presente contratto le controversie individuali o plurime o collettive aziendali di applicazione contrattuale saranno risolte, possibilmente, in prima istanza fra le Direzioni e le Commissioni interne congiuntamente al Consiglio di fabbrica.
In mancanza di accordo saranno esaminate dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali territoriali.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Diritti sindacali
Art. 12 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto dai lavoratori in forza nelle unità produttive si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali, di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura, il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori, verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte/annuo di due ore e trenta minuti (2 ore per le unità produttive con organico fino a 35 dipendenti) per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti RSA a norma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla commissione interna.
Al monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiarne anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente quarto comma.
[…]

Art. 13 - Commissioni interne
I compiti della Commissione interna e del Delegato d' impresa sono quelli previsti dai vigenti accordi interconfederali.

Art. 16 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’Azienda in fabbrica, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Eventuali diverse modalità saranno concordate con il Cdf.
[…]
Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive, con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’Azienda.

Art. 17 - Affissioni
I Consigli di fabbrica o i Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, predisposto dal datore di lavoro a norma dell’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il materiale di cui sopra dovrà avere l’intestazione o la sigla della Organizzazione sindacale da cui proviene.

Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, distribuite in cinque giorni (normalmente dal lunedì al venerdì); eventuali distribuzioni diverse dell’orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e Consiglio di fabbrica.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno preventivamente contrattate tra la Direzione aziendale ed i Consigli di fabbrica.
Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Consigli di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l’orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore supplementari e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l’orario medio predeterminato.
Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni ed alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, ove la prestazione di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz' ora di riposo intermedio da retribuirsi con paga tabellare e contingenza quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con paga globale di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo ore 7,30.
Per gli altri turnisti, qualora siano richieste prestazioni di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con paga tabellare e contingenza quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con paga globale di fatto quando siano compresi nel computo dell’orario giornaliero.
Dichiarazione a verbale - Conformemente al disposto dell’art. 18, secondo comma, della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un' ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz' ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.

Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 10 (dieci) ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
La durata settimanale contrattuale dell’orario di lavoro per il singolo lavoratore discontinuo viene ridotta a 50 ore settimanali.
[…]
Non si applicano ai lavoratori discontinui le norme del terzo, quarto e quinto comma dell’art. 21 (orario di lavoro).

Art. 23 - Turnisti a ciclo continuo
A decorrere dal 1-1-1977 i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su 7 giorni alla settimana godranno nel corso dell’anno solare di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate.
La determinazione dell’effettivo godimento nell’arco dell’anno di tali giornate di riposo compensativo sarà periodicamente concordata con il Cdf.
[…]

Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 ore (50 ore per i lavoratori discontinui), e sino alle 48 ore settimanali (60 ore per i lavoratori discontinui), comunque fino all’orario legale.
Ogni ora di lavoro supplementare sarà compensata da una quota oraria di retribuzione di fatto con una maggiorazione del 10 per cento.
Fermo il disposto del terzo e quarto comma dell’art. 21 (orario di lavoro) la prestazione di lavoro supplementare potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le 48 ore settimanali (60 per i lavoratori discontinui). Fermo il disposto del terzo e quarto comma dell’art. 21 (orario di lavoro) la prestazione di lavoro straordinario potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 (per i lavoratori cui si applica la normativa impiegati dalle ore 22 alle 7). Per il lavoro notturno delle donne e dei minori si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto il lavoro notturno, festivo ed in turni, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo. L’operaio è retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo;
determinate in relazione alle possibilità tecniche ed all’incremento della produzione.
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell’art. 2100 del Codice civile.
[…]
L’Azienda comunicherà al Cdf i criteri generali del sistema di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Presso ogni stabilimento il Cdf rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe) di cottimo.
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alla discussione in uno con il Cdf.
Nell’espletamento del suo compito il Cdf potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
Il Cdf, qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all’Azienda.
L’Azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro un periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione del Cdf all’Azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra l’Azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo o tariffe revisionate, definitivamente o transitorie regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti punti. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, il Cdf potrà instaurare regolare controversia.
Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimo di squadra o collettivo - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell’operaio dal posto di lavoro.
Protocollo di chiarimento - Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito.
L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
[…]

Art. 29 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un' ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.
[…]

Art. 33 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Art. 36 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Art. 37 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 47 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’ambito dell’azienda il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare della fabbrica, del reparto o dell’ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali sarà tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non può apportare ad essi modifiche, senza la previa autorizzazione del superiore. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.

Art. 48 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati sin dove possibile, con criteri di gradualità:
1) richiamo verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa fino all’importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcoliche senza regolare permesso o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale andamento del lavoro o alla sicurezza dell’Azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
[…]

Art. 49 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 48 (provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l’autorizzazione della Direzione:
- di oggetti ed opere per uso proprio o di terzi all’interno dell’azienda;
[…]
g) introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell’interno dell’azienda.

Normative speciale
Operai
Art. 54 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo, l’azienda dovrà preavvisarne l’operaio possibilmente quarantotto ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno ventiquattro ore, l’operaio che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 55 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’azienda fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta o grembiule o pantaloni o vestaglia o zoccoli).
In via di principio l’assegnazione dell’indumento di lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno.
[…]

Impiegati
Art. 60 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’impiegato un' altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Allegato 1 - Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’industria della ceramica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più aziende si cumulano ai fini del computo della durata massima dei periodi di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio per gli apprendisti è quella fissata dalla Tabella 1.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella Tabella 1, punti A), B), C), l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico, se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Tabella 1 - Durata del tirocinio

Titolo di studio Età di assunzione Durata

A) Scuola elementare + scuola avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (industriale, istituto professionale, istituti e scuole d' arte specializzati per la ceramica) di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato o frequenza del 4o anno di istituto tecnico industriale

15 anni -
16 anni 18 mesi
17 anni 12 mesi
18 anni 12 mesi
19 anni 6 mesi

B) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + ammissione al 2o corso di scuola tecnica (industriale o istituto professionale) di attività corrispondente all’apprendistato    

15 anni 30 mesi
16 anni 24 mesi
17 anni 18 mesi
18 anni 12 mesi
19 anni 6 mesi

C) Scuola elementare + licenza scuola o corso di avviamento professionale di attività corrispondente all’oggetto dell’apprendistato

15 anni 36 mesi
16 anni 30 mesi
17 anni 24 mesi
18 anni 18 mesi
19 anni 12 mesi

D) Scuola elementare

15 anni 36 mesi
16 anni 36 mesi
17 anni 30 mesi
18 anni 24 mesi
19 anni 12 mesi

N.B . - I termini di cui sopra si intendono tutti aumentati di un semestre per il settore delle ceramiche d'arte.
L’apprendista che ha compiuto la metà del periodo di apprendistato anche in più aziende dello stesso ramo, può richiedere di essere sottoposto all’esame (capolavoro) per conseguire il passaggio alle categorie di qualificazione come previste dall’incasellamento di categoria delle qualifiche derivanti dall’accordo interconfederale di parità salariale. Tale esame, se negativo, potrà essere ripetuto ad intervalli di sei mesi.

Art. 6 Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie
[…]
L’inserimento dell’apprendista nel lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie, avverrà, solo nell’ultimo periodo di tirocinio, ed il suo trattamento dovrà rispettare le norme contenute nel contratto nazionale di categoria.

Art. 8 Orario di lavoro
L’orario di lavoro degli apprendisti non può superare le 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, intendendosi che sono comprese, in detti orari, anche le ore di insegnamento complementare.
È vietato agli apprendisti il lavoro fra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino.

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequentare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668, dei corsi di istruzione professionale, sono concesse n. 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.