Tipologia: CCNL
Data firma: 30 aprile 1976
Validità: 01.04.1976 - 31.12.1978
Parti: Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso - Confindustria, Intersind, Asap e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini - Cisnal e Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Cemento, calce ecc., Industria

Sommario:

Verbale di stipula
Premessa al CCNL 30-4-1976
Parte I - Regolamentazione comune agli appartenenti alle qualifiche operaia, intermedia ed impiegatizia
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Documenti
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Determinazione quote orarie
Art. 10 - Aumenti retributivi
Art. 11 - Minimi tabellari
Art. 12 - Minimi tabellari per i lavoratori di età inferiore agli anni 18
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Premio di produzione
Art. 15 - 13a mensilità o gratifica natalizia
Art. 16
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 19 - Gravidanza e puerperio
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Igiene sul lavoro pronto soccorso e prevenzione infortuni
Art. 22 - Trasferimenti
Art. 23 - Caso di morte del lavoratore
Art. 24 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda
Art. 25 - Assemblea
Art. 26 - Istituti di Patronato
Art. 27 - Consiglio di fabbrica
Art. 28 - Appalti
Art. 29 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Art. 30 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
A) Per le aziende private
B) Per le aziende a partecipazione statale
Art. 31 - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 32 - Affissioni
Art. 33 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 34 - Accordi interconfederali
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 36 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 37 - Reclami e controversie
Art. 38 - Decorrenza e durata
Allegato 1 - Deleghe per il versamento dei contributi sindacali
Allegato 2
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 39 - Periodo di prova
Art. 40 - Apprendistato
• Periodo di prova
• Durata del tirocinio
• Documentazione dei titoli
• Retribuzione dell’apprendista
Art. 41 - Passaggi di mansioni
Art. 42 - Passaggio alla qualifica intermedia o a quella impiegatizia
Art. 43 - Mansioni promiscue
Art. 44 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 45 - Interruzioni di lavoro
Art. 46 - Riduzione di lavoro
Art. 47 - Recuperi
Art. 48 - Giorni festivi
Art. 49 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 50 - Lavoro a turni
Art. 51 - Modalità per la mensilizzazione
Art. 52 - Cottimi
Art. 53 - Lavori pesanti e disagiati
A) Cemento, amianto-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)

B) Calce e gesso
Art. 54 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 55 - Premio annuale
Art. 56 - Pagamento delle competenze
Art. 57 - Interruzione di anzianità
Art. 58 - Trasferte
Art. 59 - Entrata ed uscita dallo stabilimento
Art. 60 - Permessi
Art. 61 - Ferie
Art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 63 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Multe e sospensioni
Art. 66 - Licenziamento per mancanze
Art. 67 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 68 - Indennità di anzianità
Art. 69 - Certificato di lavoro
Art. 70 - Conservazione utensili
Art. 71 - Visite d' inventario e di controllo
Art. 72 - Mensa
Allegato - Anticipazione da parte delle aziende dell’indennità di malattia ed infortunio a carico degli Enti competenti
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia
Art. 73 - Periodo di prova
Art. 74 - Cambiamento di mansioni
Art. 75 - Passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia
A) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni
B) Aumenti periodici
C) Indennità di anzianità
Art. 76 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 77 - Giorni festivi
Art. 78 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 79 - Lavoro a turni
Art. 80 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 81 - Indennità varie
• Indennità di sottosuolo

• Indennità di testimonianza
• Lavori pesanti e disagiati
Art. 82 - Pagamento delle competenze
Art. 83 - Premio di anzianità
Art. 84 - Premio annuale
Art. 85 - Anzianità convenzionale
Art. 86 - Trasferte
Art. 87 - Permessi e brevi congedi
Art. 88 - Ferie
Art. 89 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 90 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 91 - Aspettativa
Art. 92 - Alloggio e vestiario
Art. 93 - Norme aziendali
Art. 94 - Doveri del lavoratore
Art. 95 - Provvedimenti disciplinari
Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 97 - Indennità di anzianità
Art. 98 - Certificato di servizio
Art. 99 - Mensa
Allegato - Accordo 30-7-1949 per conguaglio liquidazioni
Parte IV - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 100 - Periodo di prova
Art. 101 - Impiegati laureati e diplomati
Art. 102 - Mutamento di mansioni - Passaggio di gruppo
Art. 103 - Passaggio dalla qualifica operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia
1) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni
2) Aumenti periodici
3) Indennità di anzianità
• Art. 7 - CCNL 13-12-1963
• Art. 8 - CCNL 13-12-1963
• Art. 7 - CCNL 24-6-1967
• Art. 8 - CCNL 24-6-1967
Art. 104 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 105 - Giorni festivi
Art. 106 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 107 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 108 - Indennità varie
• Indennità di cassa
• Indennità di sottosuolo
• Indennità macchine elettrocontabili
• Indennità di testimonianza
• Prestazione mezzo di trasporto
Art. 109 - Pagamento delle competenze
Art. 110 - Premio di anzianità
Art. 111 - Anzianità convenzionale
Art. 112 - Premio annuale
Art. 113 - Trasferte
Art. 114 - Permessi e brevi congedi
Art. 115
Art. 116
Art. 117 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 118 - Aspettativa
Art. 119 - Previdenza
Art. 120 - Provvidenze varie
Art. 121 - Alloggio e vestiario
Art. 122 - Norme aziendali - Regolamento interno
Art. 123 - Doveri del lavoratore
Art. 124 - Provvedimenti disciplinari
Art. 125 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 126 - Indennità di anzianità
Art. 127 - Certificato di servizio
Art. 128 - Mensa
Allegato - Accordo 16-4-1951
Appendice n. 1 - Art. 13 - CCNL 20-1-1973

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso

Verbale di stipula
Addì, 30-4-1976 tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso, con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind, l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap), e la Federazione nazionale dei lavoratori delle costruzioni (Flc), costituita da: la Federazione nazionale lavoratori edili ed affini del legno (Feneal), aderente alla Uil; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca), aderente alla Cisl; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea), aderente alla Cgil;

Addì, 30-4-1976 tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso; con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini (Cisnal),

Addì, 30-4-1976 tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso, con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione autonoma italiana lavoratori del cemento, legno, edilizia ed affini (Failclea- Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail);
è stato convenuto quanto segue:

Premessa al CCNL 30-4-1976
1) Il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi applicativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Per la Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini (Cisnal) il suddetto punto 4) è sostituito dal seguente:
"Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, con la sola esclusione dell’art. 27 relativo al Consiglio di fabbrica.
Di conseguenza in tutti gli articoli del presente contratto, nei quali si fa riferimento al Consiglio di fabbrica, questo si deve intendere sostituito dalla ''Rappresentanza sindacale aziendale prevista e regolamentata dalla legge 20-5-1970, n. 300".

Parte I - Regolamentazione comune agli appartenenti alle qualifiche operaia, intermedia ed impiegatizia
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli

Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Art. 4 - Visita medica
È in facoltà dell’azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 6 - Orario di lavoro
La durata massima dell’orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15-3-1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
La durata massima dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l’azienda di far usufruire la seconda giornata non lavorata o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con il Consiglio di fabbrica.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell’arco di 4 settimane.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili ed occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell’azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salve le eccezioni e le deroghe di legge.
L’azienda fornirà mensilmente al Consiglio di fabbrica il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
L’orario verrà affisso nell’ingresso dello stabilimento o di altra sede di lavoro.
[…]

Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi.
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6-12-1945 e del 23-5-1946.
[…]

Art. 8 - Contratto a termine
L’assunzione del lavoratore può essere fatta anche con prefissione di termine in base alle norme ed alle condizioni di trattamento previste dalla legge 18-4-1962, n. 230.

Art. 16
Al lavoratore destinato o trasferito dall’azienda da zona non malarica in zona malarica - riconosciuta come tale in ciascuna provincia dalle competenti autorità - la corresponsione di un'indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 19 - Gravidanza e puerperio
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26-8-1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30-12-1971, n. 1204).

Art. 21 - Igiene sul lavoro pronto soccorso e prevenzione infortuni
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali ed ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, nonché all’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento di acqua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38 e 40 delle norme generali per l’igiene del lavoro.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che all’occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 25 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (premio di produzione compreso), durante l’orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 27 - Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito la Rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza delle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 15 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte/anno di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva al 1o gennaio di ciascun anno.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali a norma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300 * e dell’art. 19 (rappresentanza sindacale aziendale) - parte comune - del CCNL 2-12-1969, nonché quelli sin ora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2).
[…]
* Il presente articolo non è valido per i lavoratori aderenti alla Cisnal secondo quanto previsto dalla nota al punto 4) della Premessa al presente contratto.

Art. 28 - Appalti
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le aziende si impegnano a non affidare in appalto, all’interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l’esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest' ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente i Consigli di fabbrica sulla natura delle attività conferite in appalto e sui nominativi delle imprese appaltatrici.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le aziende informeranno i Consigli di fabbrica sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 29 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri qualora le concentrazioni di polveri, vapori e fattori nocivi superino i valori TLV adottati dall’American conference of governmental industrial hygienists secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle e successivi relativi aggiornamenti.
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Potrà essere affidata ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico, scelti di comune accordo tra la Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica, la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Le relative spese saranno a carico delle aziende.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell’ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti, sempre di comune accordo tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica.
I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 del Codice civile - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione ed a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione.
Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all’art. 403 del DPR 27-4-1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai comma precedenti del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Gli accertamenti medico-schermografici saranno affidati all’Enpi o ai Consorzi antitubercolari provinciali o ad altri Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma, art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie ed infortunio.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Nota a verbale n. 1 - A fronte delle richieste delle Organizzazioni dei lavoratori di concedere permessi per la frequenza ad eventuali corsi sulla "Prevenzione degli infortuni e la tutela della salute" nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori degli stabilimenti produttivi, le aziende metteranno a disposizione del Consiglio di fabbrica i permessi retribuiti secondo le seguenti modalità:
a) 40 ore annue per un lavoratore negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative;
b) 80 ore annue da ripartire tra due lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative;
c) 120 ore annue da ripartire tra tre lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative.
I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono, sino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall’art. 23 del CCNL 20-1-1973.
La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalle Organizzazioni sindacali alla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l’indicazione dei nominativi.
Nota a verbale n. 2 - Le caratteristiche e le modalità d' uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio, saranno definite dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto. In tale contesto si terrà conto delle particolari esigenze delle piccole aziende.
Nota a verbale n. 3 - Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute.

Art. 32 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20-5-1970, n, 300, nonché quelli dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

Art. 34 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana, dall’Associazione sindacale Intersind e dall’Asap con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 37 - Reclami e controversie
Qualora nell’interpretazione o nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Parte II- Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 40 - Apprendistato

Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, si richiama la legge 19-1-1955, n. 25, modificata con legge 8-7-1956, n. 706, e con legge 2-4-1968, n. 424.

Durata del tirocinio - La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17o anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro.
Per coloro che siano in possesso di licenza si scuola secondaria, di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l’apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere dopo 18 mesi di anzianità presso l’azienda di compiere il capolavoro.
Per coloro che risultano in possesso del diploma di licenza degli istituti professionali, la durata del periodo di "inserimento nel lavoro" è determinata dalla legge 27-10-1969, n.754.
Ai sensi della legge 14-11-1967, n. 1146, l’attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all’art. 52, quarto comma, della legge 29-4-1949, n. 264, è valido ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro dopo un periodo di occupazione che in ogni caso non potrà essere superiore ai 6 mesi.

Documentazione dei titoli - Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

Art. 47 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un' ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 49 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l’azienda abbia comunicato, prima dell’inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
[…]

Art. 50 - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera del turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 6 (orario di lavoro).
Gli operai turnisti addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dagli operai che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora l’operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolate come indicato nell’art. 49 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all’art. 49 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno).
In ogni caso, però, l’azienda, prima dell’inizio del lavoro dovrà comunicare all’operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 52 - Cottimi
Nel caso che l’azienda ravvisi l’opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[…]
L’azienda comunicherà al Consiglio di fabbrica i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo) ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre comma del presente articolo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’azienda ed il Consiglio di fabbrica.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà del Consiglio di fabbrica di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicate per affissione, all’inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo.
[…]
L’azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l’organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 53 - Lavori pesanti e disagiati
A) Cemento, amianto-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)

Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate:

1) pulizia e manutenzione interna camere, filtri ed elettrofiltri 12,80%
2) pulizia e riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 12,80% 3) recupero materiale all’interno dei silos o tramoggie 23,80%
4) riparazione all’interno dei forni in condizioni di elevata temperatura 20,15%
5) riparazione all’interno dei forni in ambiente eccessivamente polveroso 9,15%
6) addetti all’insaccamento l’indennità spetta: agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore ed a quelli adibiti a macchine insaccatrici o all’insaccaggio a mano in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni; se però la polverosità non è superiore a quella normale dello stabilimento l’indennità compete per le sole ore prestate al nastro trasportatore; 7,30%
7) lavori eseguiti su ciminiere, su ponti mobili o su scale tipo Porta in condizioni di sospensione che implichino particolare disagio 7,30%
8) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di mulini cotto, crudo e carbone 5,50%
9) montatori di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 4,55%
10) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso 4,55%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio ed all’esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza 7,30%
12) trasporto klinker, in uscita dai forni in galleria, in locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 5,50%
13) addetti alla manovra di tramoggie dei silos in galleria per lo scarico del pietrame in presenza di particolare polverosità 5,50%
14) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava 9,15%
15) addetti alle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 7,30%
16) addetti alla manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni di cui al comma precedente 7,30%
17) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle Olandesi, in ambiente polveroso; sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l’alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell’amianto nel disintegratore stesso 5,50%
18) lavori in sottosuolo:
a) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l’indennità è fissata in ragione del 11,00%
b) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l’indennità a partire dal 5,50 per cento del minimo di paga oraria verrà fissato dalle Associazioni locali con l’intervento dell’Ispettorato del lavoro dal 5,50 per cento all’11,00 per cento massimo
19) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento 4,55%
20) addetti alla manovra delle tagliatrici per recupero o riduzione di materiale, limitatamente ai casi in cui la tagliatrice determini notevole polverosità 5,50%
21) addetti allo scarico (cavata) da forni verticali 5,50%
22) addetti alla pulitura con pistola ad aria compressa di motori da 10 CV ed oltre 4,55%
23) addetti alla disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol 6,10%
24) addetti all’ingrassaggio ed alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni in presenza di elevata temperatura 4,55%

Le maggiorazioni sopra indicate tengono conto dell’aumento del 20 per cento stabilito dall’accordo di settore 28-6-1962 in relazione al computo di esse negli istituti contrattuali della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali.
Chiarimento a verbale - Si precisa che l’indennità del 9,15 per cento prevista dal comma 14) del presente articolo verrà applicata, non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi sui gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale - Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti per i suddetti lavori.

B) Calce e gesso
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate:

a) pulizia interna camere filtri 10,85%
b) pulizia eseguita internamente in caldaie e tubazioni 10,85%
c) recupero materiale interno silos 17,15%
d) riparazioni all’interno dei forni in ambiente eccezionalmente polveroso 6,30%
e) insaccatori addetti a macchine insaccatrici 6,30%
f) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implichino particolare pericolosità 5,40%
g) lavori in sospensione in condizioni di particolare pericolo ad altezza elevata su frontoni di cava 9,00%
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l’indennità è fissata in ragione del 10,85%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopradescritte, l’indennità a partire dal 5,40 per cento della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’Ispettorato del lavoro dal 5,40% al massimo 10,85%
i) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 4,50%
l) scarico (cavata) forni verticali non automatici 4,50%

Le maggiorazioni sopra indicate tengono conto dell’aumento del 20 per cento stabilito dall’accordo di settore 30-10-1962 in relazione al computo di esse negli istituti contrattuali della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali.
Chiarimento a verbale - Si precisa che l’indennità del 9 per cento prevista dal comma g) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pure poggiando i piedi sui gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale - Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 61 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[…]

Art. 63 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]

Art. 65 - Multe e sospensioni
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione […]
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche, senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 66 - Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso (né indennità sostitutiva), nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
3) rissa all’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
7) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 70 - Conservazione utensili
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore.
[…]

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia
Art. 78 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno

[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopraindicato, sempreché l’azienda abbia comunicato, prima dell’inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
[…]

Art. 79 - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno, per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Il lavoratore turnista chiamato a lavorare nel giorno del riposo compensativo avrà diritto alla maggiorazione di straordinario festivo.
[…]

Art. 81 - Indennità varie
Indennità di sottosuolo

Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta un' indennità mensile nella misura di:
- lire 1.900 per gli appartenenti alla qualifica intermedia di primo grado;
- lire 1.500 per gli appartenenti alla qualifica intermedia di secondo grado.

Lavori pesanti e disagiati
Ai lavoratori addetti alla sorveglianza e al controllo dell’esecuzione dei seguenti lavori pesanti e disagiati, verranno corrisposte, per il solo tempo di esecuzione, le sottoindicate percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare orario:

a) riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 10,00%
b) riparazioni all’interno di forni in ambiente eccessivamente polveroso 6,40%
c) sorveglianza all’insaccamento in ambiente eccessivamente polveroso 5,50%
d) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere in vasche o fosse di elevatori e per riparazioni interne di molini cotto, crudo e carbone 4,60%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili 3,60%
f) riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio ed all’esterno delle eventuali opere di protezione e di sicurezza 5,50%
g) addetti nelle cave, al controllo di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 6,40%
h) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto in ambiente polveroso 4,60%

Le maggiorazioni sopra indicate tengono conto dell’aumento stabilito dall’accordo di settore 28-6-1962 in relazione al computo di esse negli istituti contrattuali della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali.
Chiarimento a verbale - Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 88 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
[…]

Art. 90 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]

Art. 93 - Norme aziendali
Oltre che al presente contratto il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 94 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
d) astenersi dallo svolgere durante il servizio atti che potrebbero procurargli lucro e comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata all’azienda;
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti ecc. a lui affidati.
[…]

Parte IV - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 108 - Indennità varie

Indennità di sottosuolo
Agli impiegati addetti a lavori di sottosuolo sarà corrisposta un' indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per gli impiegati di gruppo A;
L. 1.900 per gli impiegati di gruppo B;
L. 1.500 per gli impiegati di gruppo C.

Indennità macchine elettrocontabili
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sarà concessa agli impiegati addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili un' indennità pari al 4,60 per cento del minimo tabellare del gruppo di appartenenza.

Art. 115
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se l’impiegato, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell’anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[…]

Art. 122 - Norme aziendali - Regolamento interno
Oltre che al presente contratto, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 123 - Doveri del lavoratore
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente allo svolgimento delle mansioni affidategli osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
d) astenersi dallo svolgere, durante il servizio, atti che potrebbero procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata all’azienda;
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti ecc., a lui affidati.
[…]