Tipologia: CCNL
Data firma: 24 aprile 1976
Validità: 01.04.1976 - 31.12.1978
Parti: Assomarmi, Associazione degli industriali della provincia di Massa e Carrara e Lucca, Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane, Ancpl e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini - Cisnal e Failclea- Confail
Settori: Edilizia, Lapidei

Sommario:

Verbale di stipula
Parte I - Norme comuni
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 3 - Tutela della maternità
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Istruzione professionale
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Aumenti retributivi
Art. 8 - Indennità di contingenza
Art. 9 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 10 - Pagamento della retribuzione
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 13 - Giorni festivi
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Premi di produzione
Art. 16 - Lavori speciali
Art. 17 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
Art. 18 - Ambiente di lavoro
Art. 19 - Indumenti
Art. 20 - Mensa
Art. 21 - Appalti
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 24 - Trasferimenti
Art. 25 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 26 - Cessione, trasformazione e fallimento dell’azienda
Art. 27 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Accordi interconfederali
Art. 30 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 31 - Reclami e controversie
Art. 32 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 33 - Estensione di contratti stipulati con altre Organizzazioni
Art. 34 - Non collaborazione
Art. 35 - Contrattazione territoriale
Art. 36 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 37 - Consiglio di fabbrica
Art. 38 - Assemblea sindacale
Art. 39 - Permessi per cariche sindacali
Art. 40 - Affissioni
Art. 41 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 42 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 43 - Patronati
Art. 44 - Decorrenza e durata
Parte II - Norme operai
Art. 45 - Periodo di prova
Art. 46 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 47 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 48 - Passaggio di mansioni
Art. 49 - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 50 - Divieti
Art. 51 - Recuperi
Art. 52 - Riduzione di lavoro
Art. 53 - Cottimi
Art. 54 - Indennità speciale cavatori
Art. 55 - Conservazione degli utensili
Art. 56 - Visite di inventario e visite personali
Art. 57 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 58 - Assenze
Art. 59 - Malattia
Art. 60 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 61 - Congedo matrimoniale
Art. 62 - Permessi
Art. 63 - Ferie
Art. 64 - Tredicesima mensilità - ex gratifica natalizia
Art. 65 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Art. 67 - Multe e sospensioni
Art. 68 - Licenziamento per mancanze
Art. 69 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 70 - Indennità di anzianità
Art. 71 - Certificato di lavoro
Parte III - Norme intermedi

Art. 72 - Periodo di prova
Art. 73 - Passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia
Art. 74 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 75 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 76 - Ferie
Art. 77 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 78 - Malattia
Art. 79 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 80 - Doveri del lavoratore
Art. 81 - Provvedimenti disciplinari
Art. 82 - Permessi e brevi congedi
Art. 83 - Congedo matrimoniale
Art. 84 - Tredicesima mensilità
Art. 85 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 86 - Indennità di anzianità
Parte IV - Norme impiegati
Art. 87 - Periodo di prova
Art. 88 - Contratto a termine
Art. 89 - Mutamento di mansioni
Art. 90 - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato
Art. 91 - Benemerenze nazionali
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 93 - Indennità di cassa
Art. 94 - Ferie
Art. 95 - Tredicesima mensilità
Art. 96 - Malattia
Art. 97 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 98 - Doveri dell’impiegato
Art. 99 - Provvedimenti disciplinari
Art. 100 - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati
Art. 101 - Congedo matrimoniale
Art. 102 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 103 - Indennità di anzianità
Art. 104 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato 1 - Contratto collettivo nazionale per gli apprendisti dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Allegato 2 - Anticipazioni trattamenti malattia e infortuni
Allegato 3 - Tabella delle retribuzioni minime mensili in vigore dal 1-4-1976
Allegato 4 - Tabella delle retribuzioni minime mensili in vigore dal 1-6-1977
Allegato 5 - Tabella delle retribuzioni minime mensili in vigore dal 1-10-1978

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Verbale di stipula
Addì 24-4-1976, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini; l’Associazione degli industriali della provincia di Massa e Carrara; l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca; la Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane; l’Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro aderente alla Lega nazionale delle cooperative e mutue; e la Federazione lavoratori costruzioni (Flc) costituita dalla Federazione nazionale lavoratori edili ed affini e del legno (Feneal) aderente alla Uil; dalla Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca) aderente alla Cisl; dalla Federazione italiana lavoratori legno, edilizia, industrie affini ed estrattive (Fillea), aderente alla Cgil; con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; della Confederazione cooperative italiane; […]

Addì 24-4-1976, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini; l’Associazione degli industriali della provincia di Massa e Carrara; l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca; la Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane; e la Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini (Cisnal); con l’assistenza rispettivamente della Confederazione generale dell’industria italiana; della Confederazione cooperative italiane; della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal); […]
Chiarimento a verbale - Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro è integralmente valido tra le parti, con la sola esclusione dell’art. 37 "Parte I - Norme comuni", relativo al Consiglio di fabbrica. Di conseguenza in tutti gli articoli del presente contratto, nei quali si fa riferimento al Consiglio di fabbrica, questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20-5-1970, n. 300.

Addì 24-4-1976, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini; l’Associazione degli industriali della provincia di Massa e Carrara; l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca; la Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane; e la Federazione autonoma italiana lavoratori del cemento, legno, edilizia ed affini (Failclea- Confail); con l’assistenza rispettivamente della Confederazione generale dell’industria italiana; della Confederazione cooperative italiane; della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail);
si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Parte I - Norme comuni
Art. 1 - Assunzione

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
L’ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 5 - Istruzione professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Le Organizzazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando lo ritengano necessario e possibile, alla istituzione delle scuole professionali o al potenziamento di quelle esistenti.

Art. 11 - Orario di lavoro
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata massima dell’orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro di cui al comma precedente, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giornate lavorative con il riposo cadente di norma il sabato o, per esigenze tecnico-produttive, il lunedì o altro giorno precedente o seguente una festività.
La determinazione del giorno di riposo sarà fissata in accordo tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o da accordi locali.
Dichiarazione a verbale - Le parti non hanno inteso, col presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 12 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica.
L’azienda comunicherà periodicamente al Consiglio di fabbrica i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro supplementare o straordinario effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 14 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge il riposo settimanale può essere spostato ad altro giorno della settimana.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell’eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 16 - Lavori speciali
Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi integrativi locali.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro sotto la pioggia o la neve, quando le prestazioni continuino oltre la prima mezz' ora, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà pure determinata con accordi integrativi locali.

Art. 17 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l’azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l’igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del DPR 19-3-1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l’azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 18 - Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri qualora le concentrazioni di polveri, vapori e fattori nocivi superino i valori MAC adottati dall’American conference of governmental industrial hygienists secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse e successivi relativi aggiornamenti.
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Qualora da fatti e circostanze evidenti si evinca la necessità di rilevazioni, il Consiglio di fabbrica concorda con la Direzione aziendale la scelta dell’Istituto o dell’Ente, entrambi di diritto pubblico, specializzati nel campo specifico cui la rilevazione attiene. Le eventuali spese, se previste dallo Statuto dell’Ente - poiché congiuntamente designato - saranno a carico dell’azienda.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e d’insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obbiettive alterazioni dell’ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell’Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene, sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Il personale di detti Istituti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
I risultati delle rilevazioni ambientali, come sopra ricordato, fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 Codice civile, saranno raccolti in un apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell’azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica per la consultazione.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall’art. 403 DPR 27-4-1955, n. 547, viene istituito il registro dei "dati biostatistici"; in tale registro, a cura dell’azienda, sono annotate, in forma anonima, le assenze per malattia, per infortunio o malattia professionale. Il registro stesso sarà conservato a cura della Direzione aziendale e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica per la consultazione.
Infine è prevista l’istituzione del libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma, art. 5, della legge 20-5-1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Nota a verbale - Le caratteristiche del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio verranno concordate a livello nazionale dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto. In tale contesto, fermo restando che la presente normativa, ivi compreso quanto previsto ai commi sesto, settimo e ottavo, verrà applicata da tutte le aziende, si terrà conto delle particolari esigenze delle aziende del settore di minori dimensioni per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle registrazioni previste dal presente articolo.

Art. 19 - Indumenti
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 20 - Mensa
Le parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa. Tenuto conto altresì della struttura del settore e della pratica impossibilità di pervenire ad una regolamentazione generale dell’istituto, in rapporto anche alla varietà di situazioni in atto, viene convenuto che la materia verrà affrontata a livello aziendale o locale.

Art. 21 - Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra si concretizzerà nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezion fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica i lavori di manutenzione affidati in appalto e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori.
Chiarimento a verbale - Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 27 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 3, n. 3), del vigente Accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 29 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 31 - Reclami e controversie
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 32 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificamente demandato alle Organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e far rispettare il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 34 - Non collaborazione
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di "non collaborazione", riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle Confederazioni stesse.

Art. 35 - Contrattazione territoriale
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno a dare attuazione a quanto loro demandato nell’art. 16.
Inoltre, ove ne ravvisino concordemente la opportunità, potranno disciplinare con accordi provinciali o territoriali le materie di competenza della contrattazione aziendale.
La contrattazione territoriale è sostitutiva di quella aziendale per le aziende e per le materie che avranno formato oggetto della contrattazione territoriale stessa.

Art. 37 - Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, anche se con meno di 16 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio di fabbrica si avvarrà di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. Il numero dei componenti la struttura in parola non potrà superare, nelle unità maggiori, le 6 unità.
I nominativi dei lavoratori componenti la struttura esecutiva, saranno comunicati, per il tramite dell’Associazione territoriale, alla Direzione aziendale dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica, e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l’espletamento dei propri compiti o funzioni di cui al punto 1), il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva, con un minimo di:
- 45 ore/anno per le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti;
- 72 ore/anno per le unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.
Ai permessi retribuiti di cui al presente articolo si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento - rispetto all’attuale situazione contrattuale - di 120 ore per stabilimento produttivo. Il singolo dipendente potrà usufuire di tali ulteriori permessi retribuiti per non più di 40 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300/1970, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2).
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dagli organi competenti del Consiglio di fabbrica ed eventualmente dai Sindacati provinciali, in questo caso per il tramite dell’Associazione territoriale, alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
[…]

Art. 38 - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, durante l’orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.

Art. 40 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300, nonché quelli dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell’imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

Parte II - Norme operai
Art. 46 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia

L’orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal RD 15-3-1923, n. 692, ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 51 - Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per sospensione di lavoro, purché concordato tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica o tra le Organizzazioni sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un' ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 53 - Cottimi
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire per le parti direttamente interessate.
[…]
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni di tempi di lavorazione.
[…]
In relazione all’art. 2127 Codice civile è vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 55 - Conservazione degli utensili
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 57 - Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dall’operaio al proprio superiore diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 60 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade all’operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora per postumi invalidanti, l’operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell’azienda.
[…]

Art. 63 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione, e in tale ipotesi ogni settimana di ferie corrisponde a 40/174 della retribuzione mensile.
[…]

Art. 67 - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa l’operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell’azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l’operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 68 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
b) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale della azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell’art. 67 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale nell’ambito dell’azienda;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.

Parte III - Norme intermedi
Art. 79 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade all’intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 80 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte IV - Norme impiegati
Art. 88 - Contratto a termine

L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine, secondo le norme di legge vigenti. In tal caso saranno applicabili le norme previste nel presente contratto, fino alla scadenza del termine, ad eccezione di quelle relative al preavviso e all’indennità di anzianità, salvo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5, della legge 18-4-1962, n. 230.

Art. 97 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade fuori dell’abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 98 - Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.