Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 8 marzo 2010
Parti: Grandi Lavori Fincosit spa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cantieri autostradali, A3
Fonte: FILLEA-CGIL
Sommario:
Protocollo d'intesa Autostrada A3 Salerno » Reggio Calabria dal km. 139+000 al 148+000
In Roma, addì 8.3.2010 e presso la sede dell'Agi alla via Guattani n. 20, tra Grandi Lavori Fincosit spa di seguito per brevità denominata GLF, […] assistiti […] dall'Agi […] e Organizzazioni Sindacali, di seguito per brevità denominate "OO.SS.", qui rappresentate da: Segreterie Nazionali di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil […], Segreterie Regionali della Basilicata di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil […], Segreterie Provinciali di Potenza di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil […]
Premesso che
a) l'incontro si tiene anche con riferimento sia al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Anas spa e le OO.SS. in data 21.1.2003 sia alla richiesta del 12.11.2009 formulata dalle citate Segreterie Nazionali;
b) l'Anas spa, di seguito denominata anche "Committente" e con lettera di affidamento del 18.11.2009 di prot. CDG-0164158-P, ha comunicato l'aggiudicazione - subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dall’8° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alla GLF della commessa denominata "Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80";
c) in data 21.1.2010 e con prot. CDG 0009713-P, la Committente ha comunicato alla GLF l'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti;
d) il successivo 2/2, l'Anas spa ha consegnato - alla GLF - l'Ordine di Inizio Attività, pure per la prodromica progettazione;
e) la citata commessa ricade, interamente, nella sola Provincia di Potenza e nell'unico ambito comunale di Lauria (PZ) mentre il tratto di allargamento autostradale coinvolto - di 9 km. - insiste tra la progressiva km. 139+000 e Km. 148+000;
f) le gallerie e manufatti più significativi, componenti la tratta, sono
n. |
descrizione |
1 |
galleria Serra Rotonda 1 - lunghezza ml. 2.300 |
2 |
galleria Serra Rotonda 2 - lunghezza ml. 1.500 |
3 |
galleria Sardina 1 - lunghezza ml. 220 |
4 |
galleria Sardina 2 - lunghezza ml. 385 |
5 |
galleria Costa di Monte - lunghezza ml. 775 |
6 |
viadotto Caffaro - lunghezza ml. 405 |
7 |
viadotto Piano della Menta - lunghezza ml. 190 |
8 |
viadotto Campo del Galdo - lunghezza ml. 560 |
g) le Parti riconoscono e si danno atto che la realizzazione delle opere in questione rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio, in un momento di particolare crisi, nonché per le correlate ripercussioni economiche / sociali / occupazionali / produttive / logistiche nell'area di intervento;
h) le inerenti difficoltà tecniche - derivanti anche dalla necessità di agire in presenza di traffico veicolare - oltre che l'esigenza di puntuale rispetto dei tempi e dei costi tassativamente previsti richiederanno uno sforzo organizzativo assai rilevante e comunque indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì la rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge;
i) conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione che favorisca la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità sviluppando - laddove possibile - le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locali;
j) i firmatari, unitamente al Committente ed alle Autorità Pubbliche competenti, sono impegnati nell'adozione di tutte le possibili misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata -in qualsiasi forma siano poste in essere - nella fase produttiva connessa;
k) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra la Committente, l'Appaltatore e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie - ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati Nazionali dei lavoratori - e pertanto riconoscono assoluto valore al presente Protocollo d'Intesa che, in un efficace sistema di informazione e relazioni industriali, implica l'impegno fin dalla data della relativa sottoscrizione all'osservanza dei punti appresso individuati;
l) a tale proposito, le Parti intendono attivare tavoli di confronto con tutti i soggetti interessati sulle varie questioni - relative all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti instaurati con le maestranze nel cantiere, alla sicurezza ed all'igiene nelle aree produttive, alle attività di sostegno sociale e collettivo di carattere extralavorativo - realizzando così concretamente un metodo di confronto che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di scongiurare in radice l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sulle attività da espletare;
m) qui di seguito, viene riportata una tabella contenente le percentuali di avanzamento suddivise - in maniera, espressamente quanto largamente, orientativa che in alcun modo vincolerà GLF nel prosieguo - per anni di intervento e per opere da realizzare:
tipologia lavorazione | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | totale |
rilevati | 0,00% | 6,00% | 6,00% | 3,00% | 15,00% |
gallerie naturali | 0,00% | 21,10% | 32,40% | 1,65% | 55,15% |
gallerie artificiali | 0,00% | 1,55% | 1,60% | 1,50% | 4,65% |
viadotti / cavalcavia | 0,00% | 5,00% | 6,00% | 0,15% | 11,15% |
svincoli | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,75% | 1,00% |
demolizioni | 0,00% | 0,10% | 0,30% | 4,00% | 4,40% |
impianti | 0,00% | 0,25% | 4,85% | 3,55% | 8,65% |
TOTALE | 0,00% | 34,25% | 51,15% | 14,60% | 100,00% |
n) da una stima altrettanto di massima ed in niente impegnativa, GLF prevede il seguente programma di impiego personale complessivo tra diretti ed indotto:
diretti ed indotto | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
Staff | 5 | 20 | 35 | 25 |
Manodopera | 0 | 60 | 150 | 65 |
TOTALE | 5 | 80 | 185 | 90 |
o) il presente Protocollo di Intesa, ai sensi dell'art. 113 del vigente CCNL Edili Industria stavolta applicato nonostante le opere non "incidono su più province", è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per la circoscrizione interessata;
p) le Parti si danno atto che con i termini: "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari e/o Subappaltatori" e "Subaffidamenti e/o Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55, dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni
La GLF si impegna a vincolare gli Affidatari all'osservanza dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa, come questi ultimi faranno - a loro volta - per i Subaffidatari, inserendosi il tutto tra gli allegati dei contratti comunque stipulati per l'esecuzione dei lavori in discorso.
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Tutte le Imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione dell'opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di Appalto e/o Subappalto.
In particolare, le Imprese addette alla realizzazione delle opere edili dovranno osservare:
a) i CC.CC.NN.LL. per le Imprese Edili ed Affini, firmati dalle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo d'Intesa nei settori di Industria / Cooperative / Artigianato / Piccole Imprese;
b) i CC.CC.RR.LL. ed i CC.CC.PP.LL. per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Articolo 3 - Profili logistici del cantiere
[…]
Per i lavoratori alle dipendenze dell'Appaltatore che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione a fine giornata, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.
Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
[…]
Nel cantiere, sarà istituito un servizio mensa anche attraverso convenzioni esterne.
In alternativa, sarà corrisposto un trattamento equipollente di indennità sostitutiva - da discutere, preventivamente, con le OO.SS. Territoriali - da assoggettare agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti norme di legge.
Eventuali ulteriori problematiche di natura logistica saranno esaminate, a livello territoriale.
Articolo 4 - Rapporti con gli organismi paritetici di settore
Le attività di formazione saranno concordate tra le Parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti sul territorio, mentre i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli addetti, nell'ambito di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del settore delle costruzioni, saranno concordati a livello territoriale e svolti in collaborazione con il CPT competente.
Al fine della copertura finanziaria delle attività delle RR.LL.SS. (ovvero, in mancanza di queste, delle RR.LL.SS.TT.) in possesso delle sopra richiamate competenze, le Parti definiranno in sede territoriale -nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali in materia e con invarianza di costi, a carico delle Imprese, mediante conguagli - un sistema di mutualizzazione degli oneri relativi al monte ore dei permessi spettanti.
Articolo 5 - Sicurezza del lavoro
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente - in materia di sicurezza, igiene e prevenzione - costituiranno un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.
Le Parti si rendono disponibili ad adeguare e a valutare - congiuntamente - i riflessi degli atti di indirizzo su base regionale, in materia di sicurezza, relativamente alle opere in questione.
Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti a sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni si svilupperà, a livello periferico e a livello nazionale, con la periodicità e nelle materie di seguito indicate:
- semestralmente, o su richiesta delle OO.SS. territoriali firmatarie, le Parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute - anche riguardo a stato degli infortuni e delle malattie professionali, valutazioni degli eventuali agenti nocivi e degli accertamenti sanitari, visite ispettive - in virtù del presente Protocollo d'Intesa. Si valuteranno, altresì ed in siffatta occasione, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza affinché l'Appaltatore e/o i Subappaltatori - ivi comprese le Imprese per la fornitura con posa in opera - predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Testo Unico della Sicurezza n. 81 /2008, Decreti Legislativi n. 626/94 - n. 494/96 - n. 528/99);
- semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo o della Committente, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa. In tali occasioni, sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche nella definizione del piano dei presidi sanitari anche specialistici / di pronto intervento, necessario per la tutela della sicurezza e salute del lavoratori impegnati negli specifici cantieri, oltre che nell'attività di informazione / formazione / assistenza.
È compito dell'Appaltatore, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verificare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali nonché nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro.
Pertanto, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni l'Appaltatore dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'affidamento, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da svolgere a tale scopo.
In relazione a quanto sopra, pertanto, l'Appaltatore svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle Subaffidatarie per favorire la migliore omogeneità attuativa delle misure di igiene e sicurezza.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno inoltre che ogni singolo Subaffìdatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure prescritte in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, siano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite -per ogni mansione - dal protocollo sanitario del Medico Competente.
Data la complessità dei lavori, le Parti si impegnano a definire - a livello di cantiere operativo - le modalità per garantire la sicurezza, durante le sospensioni delle attività.
Agli addetti nei cantieri in questione, verranno forniti i dispositivi di protezione individuali (DPI) - ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale - in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore e dal CCPL.
L'Appaltatore, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei siti produttivi dell'opera con quanto riportato - dalle singole Subaffidatarie - nelle loro apposite comunicazioni.
Ad ogni lavoratore, sarà consegnato - prima dell'accesso al cantiere - un idoneo cartellino identificativo, da tenere sempre ben esposto con le indicazioni previste dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 11 agosto 2006 n. 248 e con l'annotazione di qualifica (Dirigente, Quadro, Impiegato, Operaio: n.d.r.) I gruppo sanguigno / attività nel cantiere della GLF, anche allo scopo di evitare che nei siti produttivi entrino persone non autorizzate o prive di copertura assicurativa.
Articolo 6 - Orari di lavoro
Tenuto conto che la realizzazione del sistema viario è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni delle attuali strade pubbliche con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da Autorità esterne, le Parti convengono - previ accordi tra loro a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alla RSU - sull'eventuale ricorso a:
- forme di organizzazione del lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite;
- sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi con relative condizioni normative e retributive da stabilire nel prosieguo;
- modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso - laddove, operativamente, possibile - forme flessibili dell'orario di lavoro e relative compensazioni.
Articolo 7 - Livello territoriale di contrattazione
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni sindacali e di informazioni, così articolato:
livello nazionale
tra Segreterie Nazionali di Feneal Uil / Filca Cisl / Fillea Cgil e Appaltatore, con eventuale assistenza della Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e/o dell'Associazione Imprese Generali (Agi).
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a) informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
b) programmazione dei cantieri e tempi di realizzazione;
c) informazione sulla struttura dei subaffidamenti;
d) sistemi di qualità e di qualificazione;
e) situazione occupazionale ed inerenti previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g) informativa sullo stato di applicazione della normativa inerente alle tematiche di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) quadro generale della morbilità e degli infortuni eventualmente verificatisi, con loro entità / causali e con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto nonché alle metodologie di rilevamento ed agli eventuali atti di conseguenza adottati;
i) conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri, da tenersi nell'ambito delle relazioni a livello territoriale.
livello territoriale:
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
tra Segreterie Territoriali di Feneal Uil / Filca Cisl / Fillea Cgil e Appaltatore, con eventuale assistenza della locale Associazione di Categoria aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).
j) ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali, di rispettiva competenza, interessate dai lavori in premessa;
k) verifica del trattamento normativo ed economico;
1) sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni con connessi esame dello stato degli infortuni, delle malattie professionali, della morbilità nonché degli eventuali agenti nocivi e di accertamenti sanitari / visite ispettive;
m) sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere - ripartita, tra addetti diretti e dell'indotto - nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito;
n) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
o) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche nonché di alloggio;
p) qualifiche, regimi di orario, turni, modalità di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva aziendale;
q) informazione sulla struttura dei subaffidamenti;
r) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con individuazione di periodi di raffreddamento ~~ non superiori ad una settimana di calendario - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
livello di cantiere operativo:
tra RSU di cantiere ed Affidatario, con le eventuali Subaffìdatarie.
Le Parti si incontreranno, di norma, ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti:
s) applicazione delle normative in materia di sicurezza;
t) protezione e tutela dei lavoratori;
u) servizi logistici di cantiere;
v) osservanza degli adottati CCNL e CCPL.
Articolo 8 - Subappalti
Le Subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento ivi compreso il presente Protocollo di Intesa.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni - degli impegni normativi e/o concordati - che dovessero verificarsi.
I terzi Affidatari dei lavori dell'Appaltatore devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti.
I subaffìdamenti dell'Appaltatore sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
L'Appaltatore, nella piena osservanza delle regole normative e contrattuali, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in affidamento.
Nell'ambito degli incontri periodici qui previsti, con le Organizzazioni Sindacali sia Nazionali sia Territoriali, l'Appaltatore presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti produttivi.
L'Appaltatore si impegna a verificare che le Subaffidatarie garantiscano i diritti delle proprie maestranze, e di quelle dipendenti da Subaffidatarie e/o destinatarie di qualsivoglia altra forma di subcontrattazione, presenti sulla specifica commessa.
L'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si impegna - per qualsiasi procedura di aggiudicazione - ad inserire, nel contratto d'affidamento e/o nell'abbinato capitolato speciale, la seguente clausola a tutela dei connessi addetti:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti nell'esecuzione dell'affidamento, il trattamento economico e normativo - di cui ai contratti collettivi, richiamati sub art. 2 - ivi compresi l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali competenti territorialmente, fatto salvo quanto previsto per le lavorazioni di durata inferiore a 3 mesi o escluse dall'art. 21 del CCNL Edili Industria.
L'Appaltatore subordinerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti dai Sub affidatari, e del relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione compresi gli oneri contributivi ed assistenziali dovuti a Cassa Edile / Inps / Inail.
A tali fini, gli eventuali atti di cessione del credito - tra i Subaffidatari, verso terzi - saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa titolare di siffatto credito.
L'Appaltatore e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle Subaffidatarie.
In particolare, l'Appaltatore richiederà - fra i requisiti che le Imprese candidate alle gare d'appalto dovranno avere - la presentazione del DURC.
Infine, L'Appaltatore - per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale dei lavori oltre che per lo svincolo delle somme poste a garanzia - chiederà alle Imprese autorizzate al subaffidamento di opere / servizi / forniture la copia conforme all'originale del DURC.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, l'Appaltatore applicherà - nei confronti dei Subaffidatari - le misure di tutela contrattualmente previste e quelle contenute nel presente Protocollo d'Intesa.
In particolare, qualora - anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti - siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della Subaffidatari a, l'Appaltatore - previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa - provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi spettanti alla medesima per i lavori eseguiti ed anche incamerando all'occorrenza la cauzione definitiva con identica finalità.
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Affidatane dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di Intesa.
Sulla base di quanto sopra, l'Appaltatore - prima dell'inizio dei lavori - si impegna a comunicare, alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, quanto comunicato alla Subaffidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:
1) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
2) dislocazione area esecuzione lavori;
3) livelli occupazionali e qualifiche professionali;
4) normativa contrattuale e legislativa, da applicare ai lavoratori occupati;
5) orari di lavoro.
Articolo 9 - Mercato del lavoro
Le Parti convengono che l'avvio della commessa costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
L'Appaltatore, fermi restando i propri obblighi di legge, favorirà l'inquadramento - in quantità e qualità professionali adeguate, alle esigenze operative - di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupazione della circoscrizione, dove ha sede l'unità produttiva.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reclutamento, la manodopera necessaria sarà reperita - sia in Italia che all'estero - nel rispetto delle vigenti norme nazionali, in materia.
La GLF si riserva 1' utilizzo della flessibilità, ovviamente nei limiti ed alle condizioni degli artt. da 93 a 95 inclusi del richiamato CCNL Edili Industria.