Tipologia: CCNL
Data firma: 22 aprile 1976
Validità: 01.04.1976 – 31.01.1979
Parti: Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e prodotti affini, Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatrici materie prime - Confindustria e Filca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilciv-Uil
Settori: Tessili, Penne ecc., Industria

Sommario:

Verbale di stipula
Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Visite mediche
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavori discontinui
Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Giorni festivi
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Servizio militare
Art. 15 - Tutela della maternità
Art. 16 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 17 - Trattamento economico minimo
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Tredicesima mensilità
Art. 20 - Pagamento della retribuzione
Art. 21 - Liquidazione delle indennità in caso di morte
Art. 22 - Trasferimenti
Art. 23 - Mense aziendali
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Reclami e controversie
Art. 26 - Visite di inventario e di controllo
Art. 27 - Disciplina aziendale
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Multe e sospensioni
Art. 30 - Licenziamento senza preavviso
Art. 31 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 32 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 33 - Affissioni
Art. 34 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 35 - Assemblee
Art. 36 - Consiglio di fabbrica
Art. 37 - Ambiente di lavoro
Art. 38 - Patronati
Art. 39 - Diritto allo studio
Art. 40 - Abrogazione dei precedenti contratti
Art. 41 - Condizioni di miglior favore
Art. 42 - Decorrenza e durata
Art. 43 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Regolamentazione operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Sospensione ed interruzione di lavoro
Art. 3 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 4 - Lavoro a cottimo
A) Settore penne, matite ecc.
B) Settore spazzole, pennelli ecc.
Art. 5 - Lavori a turni
Art. 6 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 7 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 8 - Retribuzione oraria
Art. 9 - Premio di produzione
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Anticipazione indennità Inam e Inail
Art. 14 - Trasferta
Art. 15 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 16 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 17 - Divieti
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 19 - Indennità di anzianità
Regolamentazione categorie speciali
Art. 1 - Criteri di appartenenza
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 7 - Premio di produzione
Art. 8 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Trasferta
Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 13 - Indennità di anzianità
Regolamentazione impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale (equiparati)a quella di impiegato
Art. 3 - Elementi della retribuzione
Art. 4 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 8 - Premio di produzione
Art. 9 - Trasferta
Art. 10 - Aspettativa
Art. 11 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 12 - Indennità di anzianità
Art. 13 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 14 - Alloggio
Art. 15 - Previdenza
Parte IV
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Regolamento lavoro a domicilio
1) Legge n. 877 del 18-12-1973.
2)
3) Retribuzione
4) Maggiorazione della retribuzione
Minimi contrattuali mensili

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli e preparatrici di relative materie prime

Verbale di stipula
Addì 22-4-1976, in Milano,
tra l’Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e prodotti affini, l’Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatrici materie prime, con la partecipazione dell’Associazione industriale lombarda, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione italiana lavoratori delle costruzioni e affini (Filca-Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea-Cgil), l’Unione italiana lavoratori calzaturieri e industrie varie (Uilciv-Uil), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore:
1) per le aziende produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate per matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, e per i lavoratori da essa dipendenti;
2) per le aziende produttrici di spazzole, pennelli, preparatrici relative materie prime (fibre animali e vegetali ecc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture, e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 3 Visite mediche
Il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. L’orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; eventuali distribuzioni diverse dell’orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e Consiglio di fabbrica.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previste.
È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e formerà oggetto comunque di esame preventivo tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica.
Fatta sempre salva la volontarietà, l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da causa di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione, fatti comunque salvi comprovati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività elencate nell’art. 11.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell’art. 18, comma secondo della legge 26-4-1934, n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli si conviene che il riposo intermedio del personale femminile di età superiore ai 18 anni potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nel caso di prestazione superiore alle 8 ore ed a mezz' ora nei casi di lavoro a turni con prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui al RD 7-8-1936, n. 1720.
Conformemente al disposto dell’art. 20 della legge 17-10-1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti con orario di lavoro giornaliero della durata compresa tra le ore 4,30 minuti e le 8 dovrà essere concesso il riposo intermedio di almeno mezz' ora.

Art. 8 Lavori discontinui
Agli effetti della presente normativa vengono considerati lavoratori discontinui: i portieri, i guardiani e gli autisti non addetti al trasporto merci.
I lavoratori che svolgono le anzidette mansioni saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Per i lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali, fatta eccezione per i portieri fruenti nello stabilimento o nelle immediate dipendenze di alloggio, per i quali valgono le norme contemplate negli accordi interconfederali.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendolo far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 15 Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 16 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e di soccorso, per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 25 Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti, il reclamo o la controversia potrà essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione.
A seconda della natura le controversie collettive per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto potranno essere deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 27 Disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dai collaboratori di questi dai quali dipendono.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
I lavoratori devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 29 Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegue il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegue con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 30 Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro con la perdita dell’indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commette infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 29 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
f) insubordinazione verso i superiori;
[…]
i) danneggiamento volontario del materiale dello stabilimento o del materiale di lavorazione;
l) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
m) inosservanza del divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
[…]

Art. 33 Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300 nonché quelli dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia dello stesso deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

Art. 35 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva.
In casi di comprovata impossibilità il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 36 Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive eletto democraticamente, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 6 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1o gennaio di ogni anno.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Dal monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi debbono essere richiesti di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dagli Organi competenti del Consiglio di fabbrica od eventualmente dai sindacati provinciali, alla Direzione aziendale indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
Per stabilire il numero dei beneficiari della tutela ai sensi della legge n. 300 (artt. 18 e 22), valgono i criteri di cui agli artt. 23 e 29 della legge stessa. I nominativi verranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Dichiarazione a verbale
1) Quanto previsto dal presente articolo verrà coordinato con eventuali norme di legge o di accordo interconfederale disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia.
Nelle aziende aventi lavoranti a domicilio il monte annuo di permessi, di cui al quarto comma del presente articolo, spettante al Consiglio di fabbrica, al fine di stabilire le spettanze dei lavoratori medesimi (tabelle di cottimo) viene incrementato di un numero di ore pari ad un’ora per ciascun lavoratore a domicilio fino a concorrenza del numero massimo dei dipendenti interni.
2) Sono fatte salve le migliori condizioni derivanti dall’applicazione dell’art. 29 - Parte comune - del precedente contratto.

Art. 37 Ambiente di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l’importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Il Consiglio di fabbrica promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per l’attuazione di quanto sopra il CdF concorda con la Direzione aziendale la scelta di Istituti specializzati di diritto pubblico, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, cui ricorrere per indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro. I medici ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Il Consiglio di fabbrica nello svolgimento dei propri compiti, potrà di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui sopra, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro es.: fumo, gas, vapori ecc.:
b) il registro dei dati biostatistici tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e Consiglio di fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di leggi disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all’istituendo servizio sanitario nazionale.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
È prevista l’istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni attuali e future che gestiscono l’assistenza sanitaria.
Chiarimento a verbale - I modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) del quinto comma saranno concordati tra le parti stipulanti il presente contratto.
Sono fatte salve le eventuali situazioni già regolamentate aziendalmente.

Art. 40 Abrogazione dei precedenti contratti
[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Regolamentazione operai
Art. 3 Recupero delle ore di lavoro perdute

È consentita la facoltà di recupero a regime normale delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo di prova in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 4 Lavoro a cottimo
A) Settore penne, matite ecc.

È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
Ogni qualvolta sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia ed in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato da un determinato ritmo produttivo e quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[…]
Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Dovrà poi essere comunicato agli operai per i diversi cottimi, la quantità del lavoro eseguito ed il tempo impiegato.
[…]
L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
Le contestazioni o controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione tra Direzione e Commissione interna o Delegato d’impresa, nell’ambito aziendale, in materia di cottimo, verranno esaminate, in seconda istanza dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.

B) Settore spazzole, pennelli ecc.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
L’azienda tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.

Art. 5 Lavori a turni
Agli operai che lavorano in turni ed effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz' ora.
Per le donne ed i minori che lavorano in turni con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito è di mezz' ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26-4-1934, n. 653 e dell’art. 20 della legge 17-10-1967, n. 977.
Gli operai non possono esimersi dall’effettuare lavori a turni e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.

Art. 10 Ferie
[…] non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Art. 15 Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.


Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 16 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 17 Divieti
[…]
È vietato introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Regolamentazione categorie speciali
Art. 1 Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplicano mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice e ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 3 Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta dalla regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli artt. 4, 5, 6, 7 e 13.

Art. 9 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. […]

Regolamentazione impiegati
Art. 6 Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie, deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Parte IV
Art. 2 Regolamento lavoro a domicilio
2)
Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno ai Consigli di fabbrica e alle Organizzazioni sindacali territoriali i dati relativi al lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi.
Sulla base degli elementi di cui sopra i Consigli di fabbrica possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organi sindacali territoriali.

3) Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.