Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 1976
Validità: 01.04.1976 - 31.03.1979
Parti: Anivp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uidatca-Uil, Uigg-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata

Sommario:

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 3
Titolo III - Assunzione
Art. 4
Titolo IV - Periodo di prova
Capo I - Durata del periodo di prova

Art. 5
Capo II - Risoluzione del rapporto di lavoro in periodo di prova
Art. 6
Titolo V - Apprendistato
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 10
Norma transitoria
Art. 11
Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII - Riposo settimanale e festività
Capo I - Riposo settimanale

Art. 13
Capo II - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 14
Art. 15
Titolo IX - Ferie
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X - Assenze e congedi
Capo I - Assenze

Art. 19
Capo II - Congedo matrimoniale
Art. 20
Titolo XI - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21
Art. 22
Titolo XII - Missione
Art. 23
Titolo XIII - Malattie
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Titolo XIV - Infortuni
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XVI - Anzianità di servizio
Art. 35
Titolo XVII - Mutamento di mansioni
Art. 36
Titolo XVIII - Trattamento economico
Capo I - Retribuzione normale

Art. 37
Capo II - Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 38
Capo III - Indennità di contingenza
Art. 39
Capo IV - Terzi elementi retributivi (congelati)
Art. 40
Capo V - Scatti di anzianità
Art. 41
Capo VI - Retribuzione di fatto
Art. 42
Capo VII - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 43
Art. 44
Capo VIII - Paga giornaliera e oraria
Art. 45
Capo IX - Maggiorazioni per lavoro: festivo-straordinario
Art. 46
Titolo XIX - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 47
Titolo XX - Indennità di cassa - Divisa ed equipaggiamento Rinnovi decreto Guardia giurata e porto d'armi - Tiro a segno
Capo I - Indennità di cassa

Art. 48
Capo II - Divisa ed equipaggiamento
Art. 49
Capo III - Rinnovo decreto GG - Porto d'armi e tassa tiro a segno
Art. 50
Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso

Art. 51
Capo II - Preavviso
Art. 52
Capo III - Licenziamento per giusta causa
Art. 53
Capo IV - Indennità di anzianità
Art. 54
Titolo XXII - Norme disciplinari
Art. 55
Titolo XXIII - Commissione paritetica
Capo I - Composizione e compiti

Art. 56
Capo II - Contributi di assistenza contrattuale (COASCO)
Art. 57
Titolo XXIV - Diritti sindacali
Capo I - Permessi retribuiti per lavoratori dirigenti sindacali provinciali e nazionali

Art. 58
Capo II - Permessi retribuiti per i dirigenti della RSA - Diritto di affissione

Art. 59
Capo III - Permessi non retribuiti
Art. 60
Capo IV - Referendum
Art. 61
Capo V - Assemblee
Art. 62
Capo VI - Delegato aziendale
Art. 63
Capo VII - Consiglio dei delegati
Art. 64
Titolo XXV - Diritto allo studio
Capo I - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)

Art. 65
Capo II - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Art. 66
Titolo XXVI - Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I - Contrattazione integrativa locale e materie demandate

Art. 67
Capo II - Indennità speciali
Art. 68
Art. 69
Titolo XXVII - Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 70
Titolo XXVIII - Decorrenza e durata del contratto

Art. 71
Allegati
Tabella allegato A - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Tabella allegato B - Indennità di contingenza Valori di un punto
Allegato C - Accordo nazionale per l’unificazione del punto di contingenza
Allegato D - Legge 15-7-1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato E - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata

Il giorno 2-7-1976, in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, tra l’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata (Anivp) da una parte, e dall’altra la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams- Cgil) assistita dalla Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl); l’Unione italiana dipendenti aziende turistiche commerciali e affini (Uidatca-Uil) unitamente all’Unione italiana guardie giurate (Uigg); e con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro (Uil), visti il CCNL 7-8-1973 e l’Accordo del 18-3-1976, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, composto da XXVIII titoli e 71 articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, fra tutti gli Istituti e Consorzi di vigilanza privata, in qualunque forma costituita, ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III - Assunzione

Art. 4
[…]
All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro ha facoltà di sottoporre il candidato a visita medica - di norma presso gli enti previsti dall’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300 (all. E) - per accertarne l’idoneità psico-fisica al lavoro.

Titolo V - Apprendistato
Art. 7
L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell’apprendistato è fissata in un anno.

Art. 8
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 10

L’orario giornaliero contrattuale di lavoro è fissato in:
1) 7 ore per il personale che effettua servizi di zona stradale, servizi diurni di piantonamento esterno "antirapina" alle banche e uffici postali, servizi di scorta valori, servizi aeroportuali e servizi alle banchine portuali;
2) 8 ore per tutto il restante personale.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro è fissato come segue:
a) personale di cui al punto 1) e personale amministrativo: 40 ore;
b) personale che effettua servizi fissi:
- 45 ore a decorrere dal 1-4-1976;
- 44 ore a decorrere dal 1-7-1977.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo, fermo restando l’orario giornaliero di cui al primo comma, la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di un giorno di riposo ogni cinque giorni di lavoro, nonché dei seguenti giorni di permessi di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema del 5 + 1):
a) per il personale che effettua servizi stradali, servizi diurni di piantonamento esterno "antirapina" alle banche e uffici postali, servizi scorta valori, servizi aeroportuali e servizi alle banchine portuali: sette giorni;
b) per il personale che effettua servizi fissi:
- undici giorni dal 1-4-1976;
- diciassette giorni dal 1-7-1977 in poi.
Nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i permessi di conguaglio saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, non si applica nei casi di orario di lavoro già pari o inferiori alle 45 ore settimanali per gli addetti ai servizi fissi o inferiori alle 40 ore settimanali per gli addetti ai servizi stradali ed equiparati, di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo, alla data del 31-3-1976.
Il sistema 5+ 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.

Norma transitoria
Fermo restando il principio che i permessi di conguaglio siano commisurati ad anno di servizio prestato, il computo dei relativi ratei deve essere rapportato ai mesi interi di servizio prestato.
Qualora siano riferiti all’intero anno solare (1° gennaio-31 dicembre), in base al principio del computo dei ratei per mesi di servizio prestato, i permessi di conguaglio non potranno superare:
- 9,5 giorni complessivi per il 1976;
- 14 giorni complessivi per il 1977;
- 17 giorni complessivi dal 1-1-1978 in poi.

Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 12

Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre l’orario giornaliero contrattuale.
È in facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d’opera straordinarie per esigenze di servizio.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VIII - Riposo settimanale e festività
Capo I - Riposo settimanale
Art. 13

Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi dell’art. 3, legge 22-2-1934, n. 370.
Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’art. 10 del presente contratto, per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica.
Anche in relazione all’insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25 per cento (venticinque per cento) della normale retribuzione giornaliera.

Titolo IX - Ferie
Art. 17

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.

Titolo XIV - Infortuni
Art. 29

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inoltrare all’Inail la prescritta denuncia, quest' ultimo resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Art. 31
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, un’assicurazione collettiva contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali:
- sei milioni per il caso di morte;
- dieci milioni per il caso di inabilità permanente assoluta.
L’assicurazione di cui al precedente comma decorrerà dal 1-1-1977.
[…]

Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 32

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 33
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 34
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e di regolamenti vigenti.

Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo III - Licenziamento per giusta causa
Art. 53

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell’indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo, rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra due dipendenti;
[…]
- la recidività nell’addormentarsi in servizio o l’ubriacarsi in servizio;
- l’abbandono del posto di lavoro;
- l’insubordinazione verso i superiori;
[…]
- l’aver già subito provvedimenti di sospensione per un totale di dodici giorni nel corso di un anno.

Titolo XXII - Norme disciplinari
Art. 55

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e deferenti verso i superiori, i colleghi e il pubblico.
Egli ha altresì l’obbligo di non accettare somme o altri compensi da persone, aziende o enti, senza l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio.
B) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l’inizio del lavoro o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli.
C) Il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3) si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo XXIII - Commissione paritetica
Capo I - Composizione e compiti
Art. 56

È istituita la Commissione paritetica nazionale che ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali;
- all’interpretazione di singole clausole o di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali;
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni locali, o da singole aziende aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica nazionale è composta da sei membri effettivi di cui tre designati dall’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata e tre designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, una per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La segreteria della Commissione ha sede presso l’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata.
Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla segreteria, la quale provvederà a indire la riunione entro 30 giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro 30 giorni dalla prima riunione.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie le parti non possono svolgere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione paritetica nazionale dovranno risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Titolo XXIV - Diritti sindacali
Capo II - Permessi retribuiti per i dirigenti della RSA - Diritto di affissione
Art. 59

[…]
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo V - Assemblee
Art. 62

Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di lavoro.
[…]

Capo VI - Delegato aziendale
Art. 63

Nelle aziende che hanno da undici e sino a quindici dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell’art. 4 della legge 15-7-1966, n. 604 (all. D).
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300 (all. E).

Capo VII - Consiglio dei delegati
Art. 64

Le parti convengono che nelle aziende con più di 15 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali possono essere sostituite a tutti gli effetti da un consiglio di delegati a condizione che:
a) il consiglio sia unitariamente costituito;
b) la sua costituzione e i suoi componenti siano notificati alla Direzione di ciascun Istituto, congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
I consigli dei delegati hanno gli stessi compiti previsti dalla legge 20-5-1970, n. 300 per le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Titolo XXVI - Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I - Contrattazione integrativa locale e materie demandate

Art. 67
È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di vigilanza privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno disciplinare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro, fermi restando il sistema 5 + 1 e ogni altra norma contenuta nel precedente art. 10;
b) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente da Istituti di vigilanza privata;
[…]
g) indennità speciali di cui ai successivi artt. 68 e 69.
[…]
È abrogata la contrattazione integrativa già disciplinata dal CCNL 7-8-1973.
Le parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva integrativa o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza.
In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo II - Indennità speciali
Art. 68
È demandata alla contrattazione integrativa locale di cui al precedente articolo l’istituzione delle seguenti indennità speciali:
a) indennità speciale per lavoro notturno dovuta - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfettaria per il disagio connesso con il servizio stesso;
b) indennità speciale per lavoro diurno da corrispondere - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno per il rischio connesso con il servizio stesso.
Per la determinazione delle misure delle indennità speciali di cui al presente articolo, nelle articolazioni e con le gradualità anche economiche che saranno concordate a livello locale, si farà riferimento ad un tetto massimo che viene fissato in lire 1.200 giornaliere per l’indennità speciale per lavoro notturno dovuta ai lavoratori che prestano servizio di zona stradale e che sarà proporzionato alla maggiore gravosità del lavoro notturno rispetto a quello diurno e ai diversi tipi di servizio prestato dai lavoratori del ruolo tecnico-operativo.
Le indennità speciali di cui al presente articolo assorbiranno - fino a concorrenza - ogni analoga indennità in atto in ciascuna provincia o presso ogni Istituto di vigilanza, fatta eccezione per le indennità derivanti da rimborsi spese per l’uso in servizi o di mezzi, equipaggiamento o altro strumento di proprietà del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna possibilità di assorbimento secondo i criteri definiti al precedente comma, la corresponsione delle indennità speciali nelle misure che saranno concordate nella contrattazione integrativa locale, sarà graduata in tre quote uguali a decorrere dal 1-10-1977 e comunque nell’ambito di validità del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento alla norma di cui al penultimo comma del presente articolo e a solo scopo esemplificativo, le parti si danno atto che le indennità che possono essere assorbite dalle indennità speciali di cui al presente articolo, sono quelle corrisposte - anche cumulativamente - a titolo di disagio, presenza, rischio, disagio stradale zona, oppure a titolo analogo alle indennità speciali medesime (quali ad esempio: indennità di zona stradale, indennità di rischio, indennità di presenza e di disagio stradale).
Nell’ipotesi in cui - a livello locale o presso singoli Istituti di vigilanza - sia in vigore un’indennità per lavoro notturno espressa in percentuale e tale indennità coesista con altra indennità simile a quella di cui sopra, l’assorbimento potrà riguardare solo quest' ultima indennità.