Tipologia: CCNL
Data firma: 23 giugno 1977
Validità: 01.06.1977 - 31.05.-1980
Parti: Assogiocattoli e Filca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilciv-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I

Art. 1 - Sistema di informazioni
A) Mobilità della manodopera
B) Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
C) Decentramento
Art. 2 - Lavoro esterno
Parte comune
Capitolo II

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Visite mediche
Art. 4 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro a turni
Art. 9 - Lavori discontinui
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Festività
Art. 12 - Minimi contrattuali. Aumenti retributivi
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Premio di produzione
Art. 15 - Retribuzione oraria
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 17 - Pagamento della retribuzione
Art. 18 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 - Malattia
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Tutela della maternità
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Reclami e controversie
Art. 24 - Disciplina aziendale
Art. 25 - Divieti
Art. 26 - Assenze
Art. 27 - Provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Multe e sospensione
Art. 29 - Licenziamento per mancanze
Art. 30 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 31 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 32 - Visita di inventario e di controllo
Art. 33 - Mense aziendali
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 36 - Ambiente di lavoro
Art. 37 - Consiglio di fabbrica
Art. 38 - Commissione interna
Art. 39 - Assemblee
Art. 40 - Affissioni
Art. 41 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 42 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 43 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 44 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 45 - Indennità in caso di morte
Art. 46 - Abrogazione dei precedenti contratti e condizioni di miglior favore
Art. 47 - Esclusiva di stampa
Art. 48 - Distribuzione contratto
Art. 49 - Decorrenza e durata
Parte speciale
Capitolo I - Regolamentazione operai

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Sospensione ed interruzione di lavoro
Art. 3 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 4 - Cambio mansioni
Art. 5 - Trasferte
Art. 6 - Trasferimento
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 9 - Trattamento economico di malattia
Art. 10 - Anticipazione del trattamento economico Inam e Inail
Art. 11 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Gratifica natalizia
Art. 13 - Lavoro a cottimo
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Indennità di anzianità
Art. 16 - Apprendistato
Tabella della durata e percentuali di paga
Capitolo II - Regolamentazione categorie speciali
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 5 - Indennità di anzianità
Art. 6 - Clausola di rinvio
Capitolo III - Regolamentazione impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Mutamento di mansioni
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia
Art. 4 - Elementi della retribuzione
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 7 - Trasferta
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trattamento economico di malattia
Art. 10 - Tredicesima mensilità
Art. 11 - Indennità maneggio denaro. Cauzione
Art. 12 - Alloggio
Art. 13 - Aspettativa
Art. 14 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 15 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 16 - Indennità di anzianità
Art. 17 - Previdenza
Allegati
Allegato 1 - Tabella dei minimi contrattuali
Allegato 2 - Tabella dei valori dell’indennità di contingenza valevole ai fini del computo dell’indennità di anzianità (Art. 2121 Cod. civ.)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di bambole, giocattoli, ornamenti natalizi ed articoli affini

Addì, 23 giugno 1977 tra l’Associazione italiana fabbricanti giocattoli, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia – Assogiocattoli, la Filca-Cisl, la Filtea-Cgil, la Uilciv-Uil, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte generale
Capitolo I

Art. 1 Sistema di informazioni
Le parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:
a) annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riguardanti le prospettive delle aziende industriali del settore, suddivise nei seguenti comparti:
- bambole, giocattoli in peluche ed articoli per la prima infanzia;
- giocattoli meccanici ed elettrici;
- automobiline, biciclette e tricicli per bambini;
- strumenti musicali;
- giocattoli vari;
- ornamenti natalizi;
al fine di fornire un quadro indicativo riferito all’occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i Sindacati provinciali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali, rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità territoriale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
b) Le informazioni di cui al punto a) verranno fornite specificatamente dalle aziende con più di 250 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori nel corso di un apposito incontro annuale, convocato dall’Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione dell’azienda interessata.
c) Su richiesta di una delle parti, si terranno annualmente incontri in sede nazionale nel corso dei quali l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell’andamento economico produttivo ed alle prevedibili implicazioni occupazionali nei comparti produttivi di cui al precedente punto a).

A) Mobilità della manodopera
Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le azienda con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il Consiglio di fabbrica e tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato provinciale di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.

C) Decentramento
Le aziende con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, il Sindacato provinciale di categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.

Art. 2 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso, nell’ambito del settore, a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel Contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti, con i seguenti compiti:
- acquisire elementi conoscitivi in materia di lavoro conto terzi. A tale scopo l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi;
- utilizzare tali dati per individuare eventuali situazioni di aziende che non danno corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
3) in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali, o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzione di personale - nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20-5-1975, n. 164, e dell’accordo interconfederale del 5-5-1965 - daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
4) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle Commissioni territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione delle norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Parte comune
Capitolo II
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore, in tutto il territorio della Repubblica Italiana, per le aziende produttrici di: bambole -giocattoli - ornamenti natalizi - articoli e giochi didattici - articoli e giochi per la prima infanzia - articoli e giochi per il carnevale - articoli affini - loro accessori - nonché tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o completarlo - con qualsiasi materia prima (metallo -materie plastiche - materie sintetiche - legno, stoffa, ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica, ecc.) siano fabbricati, e per i lavoratori dalle aziende stesse dipendenti.

Art. 3 Visite mediche
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 4 Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni delle relative leggi, mentre in particolare si richiama il divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori a 18 anni e le donne di qualunque età, salve le eccezioni e le deroghe previste dalle leggi stesse.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali, ivi compresa, per i lavoratori addetti ai turni, l’interruzione di mezz' ora di cui all’art. 8 seguente.
L' orario settimanale di 40 ore verrà distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario per singoli reparti o per stabilimento, nell’ambito della settimana o anche in cicli di più settimane, saranno concordate in sede aziendale.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali.
Con la sola eccezione di quei casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore, verrà contrattato tra la Direzione aziendale ed il CDF o il delegato di azienda dei lavoratori, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il numero di ore per l’eventuale superamento dell’orario contrattuale, da utilizzarsi nel corso dell’anno, per periodi di durata temporanea e tali da non consentire correlativi dimensionamenti di organici.
Richiamandosi all’accordo interconfederale del 26-1-1977, le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.

Art. 8 Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno l’intervallo di mezz' ora di riposo che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.

Art. 9 Lavori discontinui
La durata dell’orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia - di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657
- non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi ed i portieri fruenti nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 18 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]

Art. 21 Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 23 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dagli accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 24 Disciplina aziendale
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L' azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di subordinazione verso i superiori e di cordialità verso i compagni di lavoro.
I rapporti tra i lavoratori ed i superiori dovranno essere improntati a sensi di urbanità.

Art. 25 Divieti
[…]
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza permesso della Direzione.
[…]

Art. 27 Provvedimenti disciplinari
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di due ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]

Art. 28 Multe e sospensione
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) arrechi offese ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 29 Licenziamento per mancanze
Ai sensi della legge 15-7-1966, n. 604:
a) il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 28 non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera b).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) danneggiamento colposo al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
4) diverbio litigioso all’interno dello stabilimento;
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia o controllo;
[…]
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 28 quando siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all’art. 27.
b) Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che provoca all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
3) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell’interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l’azienda per conto proprio o di terzi con impiego di materiale dell’azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.

Art. 30 Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l’azienda se non deliberatamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nei locali di lavoro senza permesso della Direzione e, salvo permesso della Direzione, non è ad essi consentito di entrare o trattenersi nei locali stessi in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 31 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L' azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 36 Ambiente di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l’importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Il Consiglio di fabbrica:
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concorda con la Direzione aziendale la scelta di enti o istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, cui ricorrere per indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro. I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Il Consiglio di fabbrica nello svolgimento dei propri compiti, potrà di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui sopra, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, esempio: fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I dati rilevati devono essere oggetto di un esame periodico tra azienda e Consiglio di fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 37 Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive eletto democraticamente, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 12 per le unità maggiori
- verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1o gennaio di ogni anno.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
Dichiarazione a verbale
Quanto previsto dal presente articolo verrà coordinato con eventuali norme di legge o di accordo interconfederale disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia.
[…]

Art. 38 Commissione interna
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 39 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massime di dieci ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 40 Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Parte speciale
Capitolo I - Regolamentazione operai
Art. 3 Recupero delle ore di lavoro perdute

È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Art. 13 Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L' azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi e massimi), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4. Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda e i Sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 4, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratti di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.
[…]
14) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati della Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Commissione interna stessa.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile comunque non oltre due settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Art. 16 Apprendistato
Per il settore produttivo a cui si applica il presente contratto, l’apprendistato è limitato alle lavorazioni inerenti manutenzione, attrezzeria e parte meccanica non in linea con la produzione.
È considerato apprendista l’operaio che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso l’insegnamento teorico e l’addestramento pratico la capacità tecnica inerente le lavorazioni per le quali è previsto l’apprendistato.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro un’interruzione superiore a 18 mesi.
Il periodo di prova non può essere superiore a 20 giorni di effettivo lavoro.
L' imprenditore deve destinare l’apprendista a lavori attinenti la specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
L' apprendista non può essere inserito in lavoro a cottimo.
Per la partecipazione dell’apprendista ai corsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 17 del DPR 30-12-1956, n. 1668, sono concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell’orario contrattuale di cui all’art. 7 - parte comune.
[…]
In caso di risoluzione del rapporto sarà rilasciato all’apprendista un documento che, oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, attesti il periodo di tirocinio già compiuto e le mansioni nelle quali è stato effettuato.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme di legge e le disposizioni contrattuali della parte operai, in quanto applicabili.

Tabella della durata e percentuali di paga

Categorie Durata % di paga
1a 18 mesi della paga del lavoratore di età e categoria corrispondente I semestre 80%
II semestre 85%
III semestre 90%
2a 12 mesi I semestre 85%
II semestre 90%

Capitolo II - Regolamentazione categorie speciali
Art. 6 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della parte impiegati del presente contratto, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.

Capitolo III - Regolamentazione impiegati
Art. 14 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dai collaboratori di questo dai quali dipendono.
L' azienda avrà cura di mettere gli impiegati in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]