Tipologia: CCNL
Data firma: 31 marzo 1977
Validità: 01.04.1977 - 29.02.1980
Parti: Assogomma, Airp, Intersind e Unionplast-Confindustria e Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil) e Federazione nazionale lavoratori chimici - Cisnal, Sindacato nazionale lavoratori gomma - Cisnal e Failc-Confail
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria

Sommario:

Investimenti e occupazione
Art. 1 - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Cumulo di mansioni
Art. 5 - Passaggio di mansioni
Art. 6 - Passaggi di qualifica
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 10 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Giorni festivi
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Trattamento economico minimo
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Divisore orario
Art. 17 - Elementi della retribuzione
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione
Art. 19 - Reclami sulla retribuzione
Art. 20 - Lavoro a cottimo
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 23 - Premio di produzione
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni
Art. 26 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 27 - Indennità speciali
a) indennità per maneggio di danaro e cauzione.
b) indennità per disagiata sede.
Art. 28 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 29 - Trasferta
Art. 30 - Trasferimento
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 32 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell' orario di lavoro
Art. 33 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 34 - Aspettativa
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Servizio militare
Art. 37 - Infortunio e malattie professionali
Art. 38 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 40 - Ambiente di lavoro
Art. 41 - Lavoro a domicilio e decentramento produttivo
Art. 42 - Appalti
Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 44 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 45 - Abiti da lavoro
Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 47 - Reclami e controversie
Art. 48 - Inizio e fine del lavoro
Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 50 - Visita di inventario e di controllo
Art. 51 - Assenze
Art. 52 - Rapporti in azienda
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Multe e sospensioni
Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 57 - Preavviso
Art. 58 - Indennità di anzianità
Art. 59 - Previdenza
Art. 60 - Indennità in caso di morte
Art. 61 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 62 - Consiglio di fabbrica
Art. 63 - Assemblee
Art. 64 - Affissioni
Art. 65 - Permessi per cariche sindacali
Art. 66 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 67 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 68 - Abrogazione dei precedenti contratti-opzione
Art. 69 - Condizioni di miglior favore
Art. 70 - Piccole aziende
Art. 71 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 - Tabella delle retribuzioni minime mensili
Allegato n. 2 - Limiti massimi tollerabili di concentrazione atmosferica per sostanze chimiche relativi all' ambiente di lavoro, adottati dalla American conference of governmental industrial hygienists (ACGIH) per il 1977

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e addetti all’industria delle materie plastiche

Addì 31-3-1977 in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma", l’Associazione italiana ricostruttori pneumatici "Airp", con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil), con la partecipazione di una Delegazione composta dalle Segreterie delle Federazioni provinciali, dai Consigli di fabbrica e dai lavoratori dei settori interessati, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici ed all’Associazione sindacale Intersind.

Addì 31-3-1977 in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma" l’Associazione italiana ricostruttori pneumatici "Airp", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale lavoratori chimici (Cisnal); il Sindacato nazionale lavoratori gomma; con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal), si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici ed all’Associazione sindacale Intesind.
N.B.: Per l’organizzazione dei lavoratori firmataria, in luogo del testo dell’art. 62 "Consiglio di fabbrica", è stato convenuto, per lo stesso articolo, il seguente testo:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendale delle Organizzazioni firmatarie - costituite ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 e che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale - viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’Organizzazione sindacale firmataria.

Addì 31-3-1977 in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma"; l’Associazione italiana ricostruttori pneumatici "Airp", con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici (Failc-Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail), si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici ed all’Associazione sindacale Intersind.
N.B.: Per l’Organizzazione dei lavoratori firmataria, in luogo del testo dell’art. 62 "Consiglio di fabbrica", è stato convenuto, per lo stesso articolo, il seguente testo:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie - costituite ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 e che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale - viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’organizzazione sindacale firmataria.

Addì 31-3-1977 in Roma tra l’Unione nazionale industrie materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil), con la partecipazione di una Delegazione composta dalle Segreterie delle Federazioni provinciali, dai Consigli di fabbrica e dai lavoratori dei settori interessati, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intersind.

Addì 31-3-1977 in Roma tra l’Unione nazionale industrie materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale lavoratori chimici (Cisnal); il Sindacato nazionale lavoratori plastica; con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intesind.
N.B .: Per l’Organizzazione dei lavoratori firmataria, in luogo del testo dell’art. 62 "Consiglio di fabbrica", è stato convenuto, per lo stesso articolo, il seguente testo:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie - costituite ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 e che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale - viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’Organizzazione sindacale firmataria.

Addì 31-3-1977 in Roma tra l’Unione nazionale industrie materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici (Failc-Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail) si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intesind.
N.B.: Per l’Organizzazione dei lavoratori firmataria, in luogo del testo dell’art. 62 "Consiglio di fabbrica", è stato convenuto, per lo stesso articolo, il seguente testo:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie - costituite ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300 che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale - viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’Organizzazione sindacale firmataria.

Investimenti e occupazione
Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di porre in atto procedure così articolate:
a) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, le associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie forniranno alla Fulc dati in ordine alle prospettive degli investimenti per un esame congiunto degli effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali; i dati relativi saranno forniti complessivamente e per singoli comparti produttivi.
A richiesta della Fulc, si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, per verificare le realizzazioni nell’area nazionale relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al precedente comma:
b) annualmente, in occasione di uno specifico incontro promosso dalle associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, porteranno a conoscenza della Fulc dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelle esistenti, per un esame congiunto degli effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, con la necessaria riservatezza.
A richiesta della Fulc si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, tra il gruppo e la Fulc, presso le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al comma precedente. La verifica nell’ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l’intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica;
c) annualmente, le Associazioni territoriali degli industriali forniranno ai Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori dati in ordine alle prospettive degli investimenti complessivi rientranti nell’area territoriale di competenza per un esame congiunto degli effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali.
A richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, si darà luogo ad un incontro di verifica tra le Organizzazioni sindacali stesse e le Associazioni territoriali degli industriali.
Per le province con scarsa concentrazione di stabilimenti del settore, le Associazioni a livello nazionale individueranno consensualmente aree interprovinciali;
d) annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 350 dipendenti porteranno a conoscenza dei Sindacati locali dei lavoratori dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti, per un esame congiunto degli effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, con la necessaria riservatezza.
L’informativa e la verifica avverranno con la medesima procedura di cui al punto c), in appositi incontri tra le parti, con l’intervento del CdF;
e) le Associazioni imprenditoriali, previa individuazione con le Fulc di aree territoriali (comprensori) in cui si riscontri una concentrazione di aziende che esercitino produzioni sostanzialmente omogenee, porteranno a conoscenza delle OO.SS. dei lavoratori dati complessivi in ordine alle prospettive degli investimenti per un esame congiunto degli effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali.
Potranno essere promosse consultazioni annuali sui problemi concernenti i servizi, le infrastrutture e l’assetto territoriale del comprensorio.
I problemi dell’occupazione femminile formeranno oggetto di esame in occasione degli incontri di cui sopra. Ove tali problemi assumano notevole rilevanza, al fine di concorrere alla loro risoluzione, si terrà conto delle possibilità tecniche e legali di adibire le donne a lavorazioni tradizionalmente affidate a uomini, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le possibilità di formazione professionale.

Art. 7 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
A) In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
B) a) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
b) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica.
In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l’eventuale recupero mediante riposi delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con il Consiglio di fabbrica.
c) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
C) La distribuzione dell’orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
L’orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (da lunedì a venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il Consiglio di fabbrica.
Per le lavorazioni a ciclo continuo, l’orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
D) a) È considerato lavoro supplementare quello compreso tra l’orario contrattuale e l’orario massimo di legge.
[…] Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
E) Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) della lettera B), il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare e straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
Nota a verbale
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.

Art. 8 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
[…]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz’ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo.
Chiarimenti a verbale
1) Ai fini della corresponsione della maggiorazione prevista dal presente articolo, si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
[…]

Art. 10 - Turnisti a ciclo continuo
Il lavoratore turnista addetto a cicli continui, intesi come tali quelli che si svolgono su tre turni avvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni, ha diritto di godere, nel corso dell’anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività lavorate, secondo modalità da concordare in sede aziendale.
[…]

Art. 11 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge 22-2-1934, n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 13 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[…]

Art. 20 - Lavoro a cottimo
Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati del Consiglio di fabbrica di cui al successivo punto 4) che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Nei casi di emissione o di revisione di tabella (o tariffari) l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati ed ai delegati del Consiglio di fabbrica di cui al primo comma del successivo punto 4).
Successivamente l’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e - a richiesta - anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe).
[…]
4) Presso ogni stabilimento, il Consiglio di fabbrica nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresentano i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati del Consiglio di fabbrica di cui al precedente comma.
Nell’espletamento del loro compito, i delegati del Consiglio di fabbrica di cui al primo comma del presente punto 4) potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
Essi svolgeranno i loro compiti durante l’orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al secondo comma, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
[…]
14) Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
15) Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.

Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell’orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 33 - Permessi di entrata e di uscita
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato […]

Art. 37 - Infortunio e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di tre mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.

Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
A) Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Norma transitoria
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice, alla quale siano corrisposte le indennità stabilite negli accordi riportati in calce all’art. 40, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dai predetti accordi, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi degli accordi stessi.
Note:
1 Accordi aggiuntivi per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
(omissis)

Art. 40 - Ambiente di lavoro
1) Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle della "American conference of governmental industrial hygienists" secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse e appendici comprese). Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dal predetto Ente, in modo da disporre sempre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
Le aziende comunicheranno al CdF l’elenco qualitativo delle sostanze introdotte nelle lavorazioni, che risultino comprese nelle tabelle MAC e possano venire a contatto dei lavoratori sotto forma di gas, vapori o polveri. Tale elenco sarà aggiornato in relazione a mutamenti, sia delle sostanze introdotte sia delle tabelle MAC.
Il CdF è tenuto alla massima riservatezza per la tutela del segreto industriale.
Il CdF ricerca le cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra, e contratta le misure per la loro eliminazione.
Il CdF ricerca altresì e contratta con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose, e che comportino pericolo per l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, parteciperanno alla discussione in uno con il CdF, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
Il CdF, partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio di cui al successivo punto 5).
3) Qualora l’adozione di sostanzali modifiche agli impianti al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il CdF soluzioni alternative.
4) La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze viene effettuata da medici o tecnici professionalmente qualificati - appartenenti agli Enti locali (Comune, Provincia, Regione) o a Centri di medicina preventiva da questi istituiti, o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo, designati congiuntamente dalla Direzione aziendale e dal Consiglio di fabbrica.
I medici e tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti di cui al primo comma del presente punto, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione nel corso della discussione tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Delle discussioni intervenute tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica sui risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché di quelle relative agli incontri di cui al precedente punto 2), a richiesta di una delle parti, sarà redatto un verbale che riporterà le rispettive opinioni espresse in proposito da entrambe le parti e le conclusioni raggiunte. Copia del verbale potrà essere affissa nei reparti interessati.
5) Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio, in cui saranno trascritte, a cura dell’azienda, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti in ogni momento del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
6) Le parti si impegnano a ricercare, in sede di attuazione della Riforma sanitaria, in quanto tendente, tra l’altro, al potenziamento della medicina preventiva, gli strumenti idonei ad assecondare, sul piano aziendale, le finalità della Riforma stessa.
Le parti si danno atto altresì che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
7) In occasione dell’installazione di nuovi complessi industriali le relative caratteristiche, per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, saranno previamente esaminate con le Organizzazioni sindacali, nel pieno rispetto del segreto industriale.
Nota a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali, in atto, in quanto complessivamente più favorevoli.
Norma transitoria
Le disposizioni degli accordi riportati in calce, riguardanti le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, resteranno in vigore finché saranno definite le intese aziendali per la realizzazione dell’articolo di cui sopra, fatto salvo l’art. 3 degli accordi medesimi.
L’importo in cifra delle indennità previste dai medesimi accordi, al momento del venir meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato ad personam, a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell’arco delle ore retribuite nell’ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all’intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.

Art. 41 - Lavoro a domicilio e decentramento produttivo
Le aziende informeranno annualmente, a richiesta, il CdF su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero dei lavoratori interessati. Ciò per consentire alle OO.SS. dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio, fermo restando il disposto della legge 18-12-1973, n. 877 (le parti stipulanti, inoltre, congiuntamente manifestano la loro disponibilità a rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle commissioni di cui all’art. 5 della citata legge 18-12-1973, n. 877).
Inoltre le aziende con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente i CdF su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva e ciò per consentire alle OO.SS. dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.

Art. 42 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelli di manutenzione ordinaria continuativa riferite alla attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Il problema dei lavoratori già facenti parte delle aziende escluse dagli appalti in conformità del comma precedente sarà oggetto di particolare esame a livello locale.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire di servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto in corso stipulati prima della sottoscrizione del presente contratto.
Le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica la data di scadenza dei contratti di cui sopra.
La norma di cui al presente articolo non si applica nei confronti delle aziende fino a 60 operai.
Chiarimento a verbale
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedono - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all’istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Art. 45 - Abiti da lavoro
Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell’art. 3, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell’art. 3 l’abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all’anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio: preparazione e manipolazione si soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone ecc.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]

Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina, anche specificatamente, le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori di anni 15;
2) è vietato adibire i minori di 18 anni al sollevamento ed al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgono in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori di anni 18 alla manovra ed al traino dei vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai fini del divieto in esame, quello relativo ai periodi previsti dalle norme di legge;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 16 e le donne minori di 21:
- a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati a norma di legge;
- a lavori di pulizia e di servizio dei motori ed agli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare, si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere:
- ai minori di 18 anni che devono osservare un orario di lavoro giornaliero della durata compresa tra le 4 ore e 30 minuti e le 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora;
- alle donne di età superiore ai 18 anni che devono osservare un orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ma non alle 8 ore un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 47 - Reclami e controversie
I reclami dei lavoratori potranno essere presentati dagli interessati o direttamente, o attraverso il Consiglio di fabbrica. L’esame delle controversie verrà effettuato in azienda con il Consiglio di fabbrica.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali.

Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
[…]
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 52 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 54 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 51 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 54, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 54;
n) trascuranza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 54;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 62 - Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti dalla Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 della legge n. 300/1970 nonché quelli sinora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 63 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dal Consiglio di fabbrica assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dell’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
[…]
Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblee viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 64 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno al Consiglio di fabbrica ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili ed inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 70 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.