Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1977
Validità: 01.07.1977 - 31.12.1979
Parti: Federazione italiana magazzini generali, Associazione frigorifera italiana e Filp-Cgil, Filp-Cisl, Filcams-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltapep-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Commissioni interne e Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 3 - Reclami e controversie
Art. 4 - Permessi sindacali
Art. 5 - Affissioni
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Assemblee
Art. 8 - Aspettativa per cariche
Art. 9 - Assunzioni e documenti
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Mutamento di mansione
Art. 13 - Passaggio di categoria
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 17 - Giorni festivi
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Elementi della retribuzione
Art. 23 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 24 - Mense aziendali e indennità di mensa
Art. 25 - Indennità maneggio denaro
Art. 26 - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati
• Industria del freddo
Art. 27 - Ambiente di lavoro
Art. 28 - Indennità di zona malarica
Art. 29 - Indennità di lontananza dai centri abitati
Art. 30 - Tredicesima mensilità
Art. 31 - Erogazione annuale
Art. 32 - Contributi assistenziali e previdenziali
Art. 33 - Trattamento malattia e infortunio
Art. 34 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
Art. 35 - Assenze e permessi
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Servizio militare
Art. 39 - Indumenti di lavoro
Art. 40 - Alloggio al personale
Art. 41 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 42 - Rimborso spese per rinnovo porto d' armi
Art. 43 - Ritiro patente
Art. 44 - Trasferimenti
Art. 45 - Fondo di previdenza
Art. 46 - Doveri del lavoratore
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari

B) Licenziamenti
Art. 48 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 49 - Indennità di anzianità
Art. 50 - Restituzione documenti
Art. 51 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell' azienda
Art. 52 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 53 - Norme speciali
Art. 54 - Apprendistato
Art. 55 - Minimi tabellari
Art. 56 - Decorrenza e durata
Art. 57 - Informazioni e innovazioni tecnologiche
Allegati
Allegato 1 - Regolamento per le Commissioni interne nei Magazzini generali aderenti alla Federazione italiana magazzini generali
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Allegato 2 - Contratto per la regolamentazione del Fondo previdenza impiegati dipendenti da Magazzini Generali d' Italia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio

A Roma, il giorno 26-7-1977, fra la Federazione italiana magazzini generali e l’Associazione frigorifera italiana, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione italiana lavoratori dei porti (Filp-Cgil), e la Federazione italiana lavoratori portuali (Filp-Cisl), e la Federazione italiana lavoratori del commercio alberghi mensa e servizi (Filcams-Cgil) e la Federazione italiana lavoratori dei trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), e l’Unione italiana lavoratori dei trasporti e ausiliari traffico e portuali (Uiltatep) si è stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro che segue, da valere per il personale dipendente da magazzini generali, depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio.

Art. 1 - Campo di applicazione
Questo Contratto collettivo nazionale di lavoro regola il rapporto tra aziende di magazzini generali, depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio ed i propri lavoratori.

Art. 2 - Commissioni interne e Rappresentanze sindacali aziendali
La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne sono regolati dagli Accordi interconfederali stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana per le aziende già aderenti all’Associazione nazionale magazzini generali silos e depositi franchi portuali marittimi e costieri.
Per le altre, la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne sono disciplinate dal regolamento allegato (all. 1).
I compiti delle commissioni interne, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 3 - Reclami e controversie
Le parti nel comune intendimento di assicurare al massimo la loro composizione pacifica, hanno concordato che le controversie individuali e plurime, aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, siano risolte secondo le procedure indicate dal presente articolo. Restano escluse da detta norma le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi e quelle previste dall’accorso sulle Commissioni interne.
1) Il lavoratore che ritenga disattesa una norma disciplinante il proprio rapporto di lavoro, o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale alla Direzione aziendale. Questa, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante e alla commissione interna l’accettazione o il rigetto del reclamo.
2) Nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, o di rigetto del reclamo, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo stesso, tramite la Commissione interna, alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere discusso entro venti giorni dalla presentazione, fra la direzione stessa e la Commissione interna.
3) Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo della categoria, la Commissione interna può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La questione deve essere discussa entro 15 giorni dalla richiesta della commissione interna.
4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l’Associazione sindacale che rappresenta il lavoratore o che è stata interessata dalla Commissione interna, può chiedere che l’esame della controversia venga deferito ad una commissione conciliativa nazionale.
La richiesta di esame dovrà essere avanzata all’Organizzazione nazionale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione dei tentativi di cui ai punti precedenti.
La commissione conciliativa, alle cui riunioni possono partecipare esperti designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta in esame.
L’intervento di detta commissione ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancato accordo, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti salvo quella, nel caso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azioni giudiziarie relativamente all’oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
5) La commissione conciliativa sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori da quattro membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.
6) Indipendentemente dalla procedura di cui sopra le parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro, su richiesta di una delle parti si incontreranno entro venti giorni dalla richiesta per esaminare la possibilità di concordare un’interpretazione autentica delle norme del Contratto collettivo che abbiano dato luogo a dubbi di interpretazione.
I compiti delle Commissioni interne previsti in questo articolo vengono attribuiti alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 5 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed ai loro Sindacati territoriali di fare affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati stessi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l’affissione negli albi di cui al primo comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le comunicazioni dovranno riguardare argomenti di interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale, non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Art. 7 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 9 - Assunzioni e documenti
[…]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 14 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì. Qualora esistano particolari esigenze obiettive, da verificarsi di comune accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, le aziende hanno la possibilità di distribuire l’orario su sei giorni.
Nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, la retribuzione individuale per il sesto giorno viene maggiorata del 15 per cento.
Per i dipendenti da aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio l’orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, senza alcuna maggiorazione per il sesto giorno, fatta salva comunque l’eventuale distribuzione su 5 giorni da concordare in sede aziendale.
Per il personale addetto ai servizi di cui appresso, la durata normale della prestazione è di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere:
a) autisti in servizio della Direzione;
b) conducenti addetti esclusivamente a locomotori;
c) stallieri;
d) addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni;
e) addetti alla pulizia;
f) custodi;
g) portieri;
h) guardiani diurni e notturni.
L’orario di lavoro del personale indicato alle lettere b), c), d), e) viene ridotto a 40 ore settimanali.
[…]
Durante la giornata il lavoratore ha diritto da un minimo di 1 ora ad un massimo di 2 ore di libertà, non retribuite, per la consumazione del pasto.
È data facoltà ai lavoratori turnisti ed ai guardiani di consumare il pasto sul luogo di lavoro, compatibilmente con le norme di legge in materia di igiene del lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di due ore salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori destinati al lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, ad una maggiorazione della retribuzione individuale del 50 per cento (cinquanta per cento) per gli impiegati e del 35 per cento (trentacinque per cento) per gli intermedi e gli operai.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
L’Azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie potranno essere effettuate previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 19 - Ferie
[…]
Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisse, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 23 - Contrattazione integrativa aziendale
[…]
Alla contrattazione aziendale vengono inoltre demandate le seguenti materie:
a) l’inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione;
b) la distribuzione dell’orario di lavoro;
c) l’eventuale articolazione dei turni;
d) l’effettuazione del lavoro straordinario nei limiti di cui all’art. 16;
e) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300;
[…]
g) l’eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
[…]

Art. 26 - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati
Agli operai addetti al carico ed allo scarico o alla manipolazione, sia con mezzi meccanici che manuali, di sale, carbone al rinchiuso, concimi e cereali alla rinfusa, o simili, verrà corrisposta una indennità di lire 50 orarie.
Agli operai addetti alla stufatura del formaggio nei locali riscaldati artificialmente a temperature non inferiori a 19 gradi, indipendentemente dal mezzo usato per il riscaldamento, verrà corrisposta un’indennità speciale di lire 100 orarie. Quando la temperatura va da 15 a 19 gradi l’indennità speciale è ridotta a lire 80 orarie.
Agli operai normalmente addetti a lavori entro ai frigoriferi ed alle fabbriche di ghiaccio (ambiente freddo), verrà corrisposta una indennità nella misura di lire 60 per ogni ora di effettiva presenza nell’ambiente freddo.
Dette indennità sono dovute anche agli impiegati ed intermedi che, per ragioni di servizio, fossero sottoposti al medesimo disagio.

Industria del freddo
Per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio l’indennità disagio freddo viene bloccata nella misura oraria in cifra in atto al 30-6-1977.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate in ambiente disagiato e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.

Art. 27 - Ambiente di lavoro
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all’art. 9 della legge n. 300/1970 le RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra, qualora da fatti e circostanze evidenti si evinca la necessità di procedere a rilevazioni ambientali, sarà effettuata di comune accordo fra la Direzione aziendale e le RSA la scelta dell’Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene (Istituti universitari, Enpi, Inail, Istituto superiore di sanità). Le eventuali spese, se previste dallo statuto dell’Ente - purché congiuntamente designato - saranno a carico dell’azienda.
Le risultanze degli esami saranno poste a disposizione delle parti interessanti.
Il personale dell’Ente che svolge le rilevazioni è tenuto al segreto professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell’ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell’impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell’Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA.
Nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata.
Per ogni lavoratore occupato l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotate le malattie e gli infortuni occorsi al lavoratore medesimo.

Art. 28 - Indennità di zona malarica
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, compete una indennità la cui entità va concordata con le Organizzazioni sindacali.

Art. 34 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
L’azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni gli impiegati esterni e quelli il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e di 6 annualità in caso di invalidità permanente, salvo non ricorra l’obbligo di assicurare presso l’Inail (sovrintendenti).
[…]
Ove per i postumi invalidanti, l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di carattere generale.

Art. 39 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno all’operaio a proprie spese, due camiciotti e due pantaloni, o due tute ogni anno.
L’azienda terrà inoltre, in dotazione, impermeabili con copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti a lavori dove è accertata una eccessiva usura di scarpe, l’azienda fornirà un paio di scarpe all’anno; a quelli che fanno uso di getti d’acqua, l’azienda fornirà stivaloni di gomma.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]
Le aziende provvederanno ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla pulizia personale.

Art. 40 - Alloggio al personale
L’azienda concederà gratuitamente l’alloggio al personale cui venga chiesto di restare continuamente a disposizione nei locali aziendali, per esigenze di servizio.

Art. 46 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato;
8) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, devono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che in tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.

Art. 47 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari

Fermo quanto stabilito all’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero scritto o verbale, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) una multa fino al massimo di 4 ore di minimo tabellare e indennità di contingenza; tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi ripetutamente ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, o durante il lavoro; salvo le più gravi punizioni previste al n. 3) del presente articolo;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
[…]
3) Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni.
Tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[…]
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
g) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei nn. 1) e 2) del presente articolo.

B) Licenziamenti
Il licenziamento immediato con diritto all’indennità di licenziamento può essere inflitto al lavoratore che:
[…]
c) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall’azienda a guidarla;
e) ometta di fare il rapporto per incidenti o guasti accaduti alle macchine, attrezzi e simili nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell’azienda;
h) si renda colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti;
[...]
l) commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
[…]

Art. 53 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, d’accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quelle del presente contratto e, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.

Art. 54 - Apprendistato
Per gli apprendisti valgono le disposizioni di legge.

Art. 56 - Decorrenza e durata
[…]
Le parti s' impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti questo Contratto nazionale di categoria.
L’Associazione imprenditoriale s' impegna cioè ad intervenire per l’osservanza delle norme del contratto da parte delle associate, e le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni e rivendicazioni intese a modificare, quanto forma oggetto del contratto.
Pertanto, nel periodo di validità di questo contratto, la trattativa a livello aziendale resta limitata a quanto previsto dal contratto stesso.

Art. 57 - Informazioni e innovazioni tecnologiche
L’Associazione frigorifera e la Federmagazzini esporranno, di norma annualmente nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, nel corso di un apposito incontro a livello nazionale, le prospettive dei settori con particolare riferimento alle implicazioni sui livelli occupazionali.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico organizzativo che comportino sostanziali modifiche all’assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, ecc.) ne sarà data preventiva comunicazione tramite le Associazioni territoriali imprenditoriali alle corrispondenti OSL stipulanti ed alle corrispondenti istanze sindacali aziendali, cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro per l’esame in ordine ai riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa.
L’azienda comunque non darà luogo all’attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.

Allegati
Allegato 1 - Regolamento per le Commissioni interne nei Magazzini generali aderenti alla Federazione italiana magazzini generali

Il presente accordo si applica alle aziende di magazzini generali ed al loro dipendente personale.

Art. 1
Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne quali organismi aventi il compito, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell’attività aziendale, di intervenire, in via conciliativa, anche preventivamente, presso l’azienda per la tutela dei lavoratori nell’ambito delle leggi e delle norme regolamentari sul lavoro, dei contratti e degli accordi collettivi.

Art. 2
Le Commissioni interne vengono istituite nelle aziende che abbiano più di quaranta dipendenti. Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti non sia superiore a quaranta, ma raggiunga le dodici unità, è nominato un Delegato aziendale, al quale sono attribuiti gli stessi compiti delle commissioni interne.
Le Commissioni interne ed il Delegato aziendale non sono organi sindacali.
Nel caso in cui le aziende abbiano sedi, magazzini, o uffici, ecc., fuori della località dove trovasi la loro sede centrale:
a) per la sede centrale, ai fini della formazione della Commissione interna o della nomina del Delegato aziendale, i limiti sopra fissati dovranno riferirsi alle unità complessive occupate nella località in cui trovasi la sede centrale;
b) per tutte le altre località in cui trovansi altre sedi, magazzini o uffici ecc., qualunque sia il numero complessivo dei dipendenti oltre undici occupati in ogni località, sarà nominato un Delegato aziendale.

Art. 3
Le Commissioni interne saranno formate da tre elementi nelle aziende da quarantuno a centoventicinque dipendenti e da cinque elementi nelle aziende con oltre centoventicinque dipendenti.
Non sono eleggibili i lavoratori che non abbiano compiuto il 21° anno di età e non abbiano un’anzianità presso l’azienda di almeno due anni e mezzo, ad eccezione delle aziende di più recente costituzione. Sono altresì ineleggibili quei lavoratori a carico dei quali siano in corso procedimenti disciplinari sia da parte del datore di lavoro, sia da parte di pubbliche autorità, ovvero procedimenti penali, per mancanza già contestata, che potrebbe non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 4
La Commissione interna è unica per tutto il personale, ma deve essere composta da impiegati e da operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione all’entità numerica dei due gruppi, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche delle varie categorie. Il rappresentante di un gruppo non può essere scelto tra gli appartenenti all’altro e, in ogni caso, almeno un posto, deve essere riservato agli impiegati quando il numero di essi nell’unità aziendale, sia superiore a cinque.

Art. 5
Le Commissioni interne e i Delegati aziendali sono eletti a voto diretto e segreto. Le Commissioni interne sono elette col sistema proporzionale. Parteciperanno alle elezioni tutti i lavoratori dell’azienda, purché abbiano superato il 18° anno di età. La votazione è valida se vi hanno partecipato almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
Gli eletti durano in carica un anno.
Le elezioni delle Commissioni interne e del Delegato aziendale avranno luogo nell’interno dell’azienda, fuori dell’orario di lavoro.
A tutte le operazioni per l’elezione della commissione interna o del Delegato aziendale presiederà un comitato elettorale.

Art. 6
Tutte le norme stabilite sopra valgono, in quanto applicabili, anche per la eleggibilità e l’elezione del Delegato aziendale.

Art. 7
I membri delle Commissioni interne e il Delegato aziendale in carica non possono essere licenziati, né trasferiti per motivi inerenti l’esplicazione della loro funzione di rappresentanza dei lavoratori nell’azienda. Analogo trattamento sarà riservato per un periodo di sei mesi ai membri delle Commissioni interne ed al Delegato aziendale uscenti, che siano rimasti in carica almeno un anno.

Art. 8
L’attività delle Commissioni interne e del Delegato aziendale dovrà svolgersi fuori dell’orario di lavoro.
In casi eccezionali l’azienda concederà i necessari permessi.