Tipologia: CCNL
Data firma: 1 dicembre 1977
Validità: 01.12.1977 - 30.11.1980
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari e Uiltatep-Uil, Filtat-Cisl, Flels-Cgil
Settori: Servizi, Servizi ambientali privati

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Cessione - Trasformazione e cessazione dell'Azienda
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 4 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 5 - Assunzione del personale
Donne

Giovani
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Contratto a tempo determinato
Art. 8 - Gruppi e qualifiche
Art. 9 - Mutamento di mansioni e passaggio di gruppo
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 12 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 13 - Retribuzione e sue variazioni
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Quattordicesima mensilità
Art. 17 - Indennità e somministrazioni
a) Rimborso spese di trasporto
b) Rimborso spese per testimonianza
c) Indennità di trasferta
d) Indennità maneggio denaro
e) Somministrazione latte
f) Alloggio
g) Raggiungimento posto di lavoro
h) Indennità sgombero neve
i) Rimborso spese vidimazione patente
l) Docce
i) Rimborso spese vidimazione patente
l) Docce
m) Trasferimenti
n) Locale consumazione pasto
Art. 18 - Indumenti di lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale di lavoro

B) Orario giornaliero di lavoro
Art. 20 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 21 - Assenze e permessi - Congedo matrimoniale
Art. 22 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l' orario normale
A) Lavoro notturno

B) Lavoro festivo
C) Prestazioni oltre l’orario normale
Art. 23 - Riposo settimanale
Art. 24 - Festività
Art. 25 - Ferie
Art. 26 - Aspettativa
Art. 27 - Servizio militare
Art. 28 - Doveri dei lavoratori
Art. 29 - Doveri e responsabilità dei conducenti - Ritiro patente
Art. 30 - Norme disciplinari
Art. 31 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 32 - Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai
Art. 33 - Previdenza impiegati
Art. 34 - Tutela della maternità
Art. 35 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 36 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 37 - Indennità di anzianità
Art. 38 - Documenti e certificato di lavoro
Art. 39 - Trasformazione e modifiche strutturali dei servizi
Art. 40 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) La rappresentanza sindacale - Cuda

2) Permessi sindacali
3) Diritto di affissione
4) Trattenute dei contributi sindacali
5) Quote di servizio
6) Contributo Cama
7) Assemblee sindacali del personale
8) Sedi sindacali
Art. 41 - Istituti di patronato
Art. 42 - Procedura per l' esame delle controversie
1) Vertenze individuali e plurime

2) Vertenze interpretative
Art. 43 - Contrattazione integrativa
Art. 44 - Tutela della salute e della integrità fisica
Art. 45 - Attività culturali
Art. 46 - Diritto allo studio
Art. 47 - Norma generale
Retribuzioni parametrali in vigore dal 1-12-1977
Diritto di informazione
1) A livello nazionale
2) A livello regionale
Allegati
Allegato A - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato B - Regolamento per la gestione della Cassa mutua Aziendale di Assistenza e previdenza per gli operai dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana (art. 32 del CCNL 1-12-1977)
Allegato C - Protocollo
Allegato D - Verbali di Commissione paritetica

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili, e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione rifiuti

Addì, 1-12-1977, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, e la Federazione lavoratori enti locali sanità (Flels-Cgil); la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari traffico (Filtat-Cisl); l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (Uiltatep-Uil), è stato rinnovato il CCNL 1-11-1975 per il personale, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti.


Art. 5 - Assunzione del personale
[…]
Dichiarazione a verbale
Donne
Ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell’art. 1 della legge 9-12-1977, n. 903, le Organizzazioni stipulanti convengono di demandare alle parti in sede aziendale l’individuazione di posizioni professionali che per loro natura siano ritenute incompatibili con la condizione della donna lavoratrice.
Il parere delle parti in sede aziendale dovrà essere espresso entro il 31-7-1978 e sarà esaminato a livello nazionale per l’eventuale conversione in norma contrattuale.

Art. 7 - Contratto a tempo determinato
Per le assunzioni con un contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
Degli assunti sarà data comunicazione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 17 - Indennità e somministrazioni
e) Somministrazione latte

Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende.

f) Alloggio
L’alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l’azienda richieda l’abitazione presso il complesso aziendale, sarà concesso gratuitamente.

h) Indennità sgombero neve
Per le città in cui si procede allo sgombero neve, sarà stabilita un’indennità limitatamente al personale adibito a tale servizio da concordare in sede regionale fra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti.

l) Docce
L’azienda è tenuta all’istituzione di docce.
Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al DPR 19-3-1956, n. 303.

n) Locale consumazione pasto
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo, convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto.

Art. 18 - Indumenti di lavoro
Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni:
a consumazione:
tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
guanti, fino ad un massimo di 5 paia all’anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti;
ogni anno:
due paia di guanti per gli autisti e per il personale di officina;
due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
ogni due anni:
un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai servizi esterni;
3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
4 tute di lavoro estive e 4 tute di lavoro invernali nella foggia consuetudinaria dell’azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;
ogni tre anni:
un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
ogni cinque anni:
un giaccone di pelle agli autisti.
Per i lavoratori impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno assicurate le seguenti dotazioni:
due paia di scarpe all’anno: 1 estivo e 1 invernale;
un impermeabile ogni tre anni;
un giaccone di pelle ogni 5 anni.
La fornitura degli indumenti di lavoro avverrà sentite preventivamente le Rappresentanze sindacali aziendali.
Dichiarazione a verbale
Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; per abito invernale si intende: pantalone, giacca, camicia o maglia, berretto.
L’impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l’uso.

Art. 19 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale di lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 40 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi. Eventuali deroghe saranno concordate in sede aziendale tra le parti.

B) Orario giornaliero di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione, fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro sarà computato nell’orario di lavoro. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, il maggior tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto, le località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione oltre l’orario normale, ai sensi dell’art. 22, se disposto oltre l’orario di lavoro.
Durante l’orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.
Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa retribuita di 15 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi.
[…]

Art. 22 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l’orario normale
A) Lavoro notturno

[…]
Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impegno del notturno in soluzione continuativa.

C) Prestazioni oltre l’orario normale
[…]
Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 40 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le 150 ore annuali pro capite.
Il superamento di tale limite dovrà essere concordato tra la Direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale, anche per le eventuali conversioni del lavoro eccedente le 150 ore in riposi compensativi.

Art. 23 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge, ed è irrinunciabile.
Potranno essere richieste prestazioni lavorative solo in casi irrinunciabili.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 25 - Ferie
[…]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell’azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o a recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 28 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordinamento fissato dall’azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l’azienda deve portare a conoscenza nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) tenere nell’espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra al buon nome dell’azienda;
h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti, utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;
[…]
l) indossare gli indumenti di lavoro forniti.
I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate.
[…]
Il lavoratore a richiesta dell’azienda deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall’art. 31, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 29 - Doveri e responsabilità dei conducenti - Ritiro patente
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda.
[…]
L’autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro gruppo e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell’art. 9.

Art. 34 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di cui alla legge 30-12-1971, n. 1204.

Art. 39 - Trasformazione e modifiche strutturali dei servizi
In relazione ai nuovi sistemi di organizzazione dello spazzamento, della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti e dei compiti di nuova istituzione e alle diverse condizioni ambientali che influenzano l’espletamento dei servizi stessi, le parti convengono che l’ampliamento dei perimetri dello spazzamento, l’aumento degli utenti e le modifiche strutturali ed organizzative che abbiano riflessi sulle condizioni del lavoro e dei lavoratori in particolare sulla distribuzione del lavoro tra gli addetti al servizio, saranno oggetto di preventivo esame tra l’azienda e la struttura sindacale aziendale.
L’esito di tale esame sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.

Art. 40 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) La rappresentanza sindacale - Cuda

Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l’unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma, siano costituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dei contratti collettivi e degli accordi interconfederali.
[…]

3) Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

7) Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.

8) Sedi sindacali
Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 42 - Procedura per l’esame delle controversie
1) Vertenze individuali e plur
ime
Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare la procedura per l’esame delle vertenze individuali e plurime relative all’applicazione delle norme del presente contratto.
Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra la Direzione dell’azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.
Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture sindacali aziendali.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone reclamo e i motivi del reclamo stesso.
La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, con il lavoratore interessato e la competente struttura sindacale per l’esame della controversia. Della riunione viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o del mancato accordo.
Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato accordo, può richiedere, tramite l’Organizzazione sindacale territoriale aderente ad una delle Organizzazioni nazionali stipulanti il contratto, alla quale è iscritto o conferisce mandato, un incontro per l’esame della vertenza.
Tale esame avverrà in sede sindacale tra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti.
L’Associazione datoriale interessata ne dà tempestiva comunicazione all’azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiedenti per l’esame della controversia.
Dell’incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o del mancato accordo.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l’Organizzazione sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata in sede nazionale.
L’incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare la vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da ciascuna procedura.

2) Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto, dovranno essere rimesse per la loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali dovranno riunirsi entro i successivi 20 giorni.

Art. 43 - Contrattazione integrativa
Le parti mentre confermano il ruolo insostituibile dei rapporti contrattuali ai livelli minori, convengono che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione ed ogni altro accordo di carattere economico costituiscono materia rientrante nella competenza negoziale delle parti stipulanti il presente contratto.
Pertanto la contrattazione aziendale e provinciale e regionale in vigore - relativamente alle materie sopra richiamate - viene congelata in cifra alla data del 1-1-1978 ed estesa ai lavoratori che saranno assunti successivamente a tale data.

Art. 44 - Tutela della salute e della integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 47 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Diritto di informazione
L'Ausitra e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori riconoscono la validità di un confronto sulla politica dell’igiene dell’ambiente e pertanto convengono:

1) A livello nazionale
a) l’Ausitra - ogni anno, entro il mese di ottobre - fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori ampia informazione sulla problematica appresso sommariamente indicata:
1) nuovi ambiti di intervento e di competenza - individuazione del ruolo complessivo del servizio a totale salvaguardia dell’igiene dell’ambiente;
2) sviluppi della meccanizzazione e delle tecnologie ai fini di efficienza e produttività;
3) modi di smaltimento: incenerimento, recupero, trasformazione dei rifiuti, discarica controllata, ecc.;
4) organizzazione del lavoro: occupazione - mobilità - difesa della professionalità - riqualificazione professionale;
5) ambiente di lavoro: igiene - sicurezza e prevenzione;
b) le Organizzazioni stipulanti (Ausitra - Flels - Filtat - Uiltatep) - entro il mese di dicembre di ogni anno - organizzeranno un incontro-dibattito per l’esame della problematica sub a).
All’incontro-dibattito - in aggiunta ai rappresentanti delle Organizzazioni nazionali promotrici - parteciperanno i rappresentanti delle aziende, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, i rappresentanti delle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori delle parti stipulanti e le rappresentanze di organismi o Enti interessati ai problemi dell’igiene urbana.

2) A livello regionale
Nel mese di luglio di ogni anno sarà organizzato a livello regionale un incontro-dibattito per un esame congiunto della situazione nell’area regionale relativamente alla problematica di cui alla lettera a) del punto 1).
L’incontro-dibattito del livello regionale sarà convocato dalle parti stipulanti il contratto.
I partecipanti sono gli stessi - limitatamente all’area regionale - che sono stati previsti per l’incontro- dibattito nazionale.
Le indicazioni degli incontri-dibattito ai due livelli considerati contribuiranno ad arricchire e ad affinare l’impegno e l’azione che ciascuna parte - nell’autonomia e nella distinzione dei ruoli e degli interessi - è chiamata a svolgere dentro le aziende e nei confronti delle Amministrazioni locali, per realizzare un servizio sempre più e meglio finalizzato, un servizio che nella sua completa articolazione costituisca una risposta alla domanda di difesa dell’ambiente che sale dalla Società.