Categoria: 1977
Visite: 15433

Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 1977
Validità: 02.01.1978 - 01.01.1980
Parti: Ausitra e Filtat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltatep-Uil e Fenaltat-Cisnal
Settori: Servizi, Servizi pulizia ecc.

Sommario:

Parte I Del contratto di lavoro
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Decorrenza e durata
Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Assunzione a termine
Parte III Diritti ed obblighi delle parti
Art. 9 - Inquadramento del personale
Art. 10 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 11 - Retribuzione
Art. 12 - Determinazione del trattamento economico
Art. 13 - Scatti biennali per gli impiegati e indennità sostitutiva degli scatti per gli operai
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Quattordicesima erogazione
Art. 16 - Indennità varie
• Indennità mezzi di locomozione
• Indennità lavoro disagiato
• Indennità zona malarica
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
• Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
• Rimborso spese di locomozione
• Indennità pulizia ambienti radioattivi
• Indennità per lavori nel sottosuolo
Art. 17 - Alloggio al personale
Art. 18 - Indumenti di lavoro
Art. 19 - Trasferte
Art. 20 - Decurtazione della retribuzione
Art. 21 - Trasferimenti
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 24 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale
• Assenze
• Permessi
• Congedo matrimoniale
Art. 25 - Diritto allo studio
Art. 26 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 27 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 28 - Riposo settimanale
Art. 29 - Ricorrenze festive
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Servizio militare
Art. 32 - Doveri del lavoratore
Art. 33 - Ritiro patente
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Parte IV Assistenza e previdenza
Art. 35 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 36 - Trattamento personale gestante
Art. 37 - Previdenza
Parte V Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso
Art. 39 - Indennità di anzianità
Art. 40 - Indennità in caso di morte
Art. 41 - Restituzione documenti lavoro
Parte VI Rapporti sindacali
Art. 42 - Contrattazione aziendale
Art. 43 - Accordi integrativi provinciali
Art. 44 - Controversie
Art. 45 - Diritti sindacali
A) Permessi per cariche sindacali ed aspettative
B) Assemblea
C) Versamento contributi sindacali
Art. 46 - Commissioni interne
Art. 47 - Incontri informativi
Art. 48 - Mense aziendali
Art. 49 - Ambiente di lavoro - Libretto sanitario
• Libretto sanitario
Art. 50 - Quota di servizio sindacale
Art. 51 - Norma generale
Tabelle delle retribuzioni
Allegati
Allegato A - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato 1 - Legge 23-10-1960, n. 1369 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi
Allegato 2 - Legge 18 aprile 1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Allegato 3 - Legge 9 gennaio 1963, n. 7 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"
Allegato 4 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato 5 - Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
Allegato 6 - Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Allegato 7 - Accordo interconfederale 26-1-1977

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione

Addì, 13 dicembre 1977 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra), con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams-Cgil), l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari del traffico e portuali (Uiltatep-Uil) è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici, ed in genere aree e locali pubblici e privati (compresi piazzali e reparti industriali), servizi di disinfezioni e disinfestazioni, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Addì, 13 dicembre 1977 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra), con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione nazionale lavoratori trasporti ed ausiliari traffico (Fenaltat-Cisnal), con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici, ed in genere aree e locali pubblici e privati (compresi piazzali e raparti industriali), servizi di disinfezione e disinfestazioni, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Parte I Del contratto di lavoro
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.

Art. 8 - Assunzione a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
[…]

Parte III Diritti ed obblighi delle parti
Art. 16 - Indennità varie
Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l’impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un’indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’impresa corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 80 per ogni ora di lavoro.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 60 per ogni ora di lavoro.
Queste ultime due indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, di anzianità, del trattamento di festività e di ferie nonché della 13a mensilità e della 14a erogazione.
Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l’attività industriale vera e propria.
L’indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all’interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, luoghi di decenza, uffici, servizi ecc.

Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 200 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in funzione, trattamento radio-elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13a mensilità e 14a erogazione.

Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un’indennità di lire 30 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nella Metropolitana di Milano, in locali che si trovino al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi ecc.), verrà corrisposta al personale un’indennità oraria di lire 60 non cumulabile con l’indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nella stazione della Metropolitana di Milano o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all’aperto o sotto pensilina.

Art. 18 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti e due pantaloni o due indumenti equivalenti.
L’impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali aziendali l’eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione alla natura delle prestazioni richieste.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
Con le Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
Nel caso di prestazione nel sesto giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare e indennità di contingenza.
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni.
Per esigenze di carattere aziendale potrà essere concordata con le Organizzazioni sindacali territoriali, assistite dalle Rappresentanze sindacali aziendali, un’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero che preveda tre periodi e la relativa maggiorazione sulla retribuzione tabellare di contingenza.
Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione tabellare e indennità di contingenza.
Le percentuali di maggiorazione di cui al sesto e nono comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 27 (lavoro straordinario, notturno, festivo).
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa.
Qualora il lavoratore, presentandosi nell’ora preventivamente fissata per l’inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all’orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
[…]
Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all’altro, tra l’inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

Art. 27 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L’impresa nel corso del mese non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente complessivamente le 16 ore mensili.
[…]

Art. 28 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempreché tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7 per cento della paga base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 30 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 32 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di:
a) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
c) comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
d) avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione del relativo addebito;
e) uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei rapporti attinenti al servizio;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con indennità di anzianità;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l’altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 32.
Il provvedimento disciplinare di cui alla lettera f) viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il provvedimento di cui alla lettera e) viene adottato anche nei casi di ripetute gravi inosservanze da parte del lavoratore delle disposizioni antinfortunistiche di cui al precedente art. 32 lettera f).
L’impresa può portare a conoscenza del personale, con apposito ordine di servizio, le sanzioni disciplinari inflitte. In tal caso sarà indicata la motivazione.
[…]

Parte IV Assistenza e previdenza
Art. 36 - Trattamento personale gestante

Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
[…]

Parte VI Rapporti sindacali
Art. 42 - Contrattazione aziendale

Alle Rappresentanze sindacali aziendali sono demandati i compiti sia della gestione del contratto che delle Commissioni interne oltre quelli espressamente previsti nei singoli istituti del presente contratto e dalla vigente legislazione.

Art. 44 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’impresa tramite le Rappresentanze sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.

Art. 45 - Diritti sindacali
B) Assemblea

In osservanza dell’art. 30 dello Statuto dei lavoratori le aziende garantiscono l’esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.
Nell’ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l’azienda metterà a disposizione altra area o locale idoneo da concordare con le strutture sindacali aziendali.
L’assemblea può essere convocata anche dalle Organizzazioni sindacali territoriali delle Federazioni dei lavoratori stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 46 - Commissioni interne
In mancanza delle Commissioni interne i relativi compiti sono svolti dalle RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
In sostituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali per i rapporti con le aziende possono essere costituiti, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti, consigli unitari che avranno le prerogative, compiti e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 47 - Incontri informativi
Le parti, ferme restando l’autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, concordano di prevedere, almeno annualmente, a seconda dell’area di competenza (nazionale, regionale, provinciale), appositi incontri nel corso dei quali la parte imprenditoriale fornirà informazioni sulla condizione economica e strutturale del settore con particolare riguardo ai programmi di ristrutturazione dei servizi e delle implicazioni dei livelli occupazionali.

Art. 49 - Ambiente di lavoro - Libretto sanitario
Le aziende sono tenute ad osservare le norme contrattuali in atto per i lavoratori delle imprese o enti committenti.

Libretto sanitario
Per ogni lavoratore occupato l’impresa istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica.
Dichiarazione a verbale
Le imprese si impegnano a istituire il libretto sanitario entro un mese dalla stampa del presente contratto.

Art. 51 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Dichiarazione a verbale
In relazione all’impegno assunto con l’Accordo 13-12-1977, le parti convengono di procedere ad un ulteriore e più completo coordinamento e revisione formale del presente contratto entro il 30-6-1979.