Tipologia: CCNL
Data firma: 16 aprile 1977
Validità: 15.12.1976 - 31.12.1978
Parti: Unat-Agis e Fils-Cgil, Fusl-Cisl, Uil-Spettacolo e Sai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili

Sommario:

Disposizioni relative agli attori
Art. 1 - Scrittura individuale
Art. 2 - Contenuto della scrittura individuale
Art. 3 - Proroga della scrittura
Art. 4 - Allievi
Art. 5 - Compensi minimi
Art. 6 - Prove
Art. 7 - Attività fuori sede
Art. 8 - Modalità di pagamento del compenso
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 11 - Riposi
Art. 12 - Festività nazionali
Art. 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo
Art. 14 - Riprese televisive
Art. 15 - Viaggi
Art. 16 - Recite all'estero
Art. 17 - Forza maggiore
Art. 18 - Penale
Art. 19 - Diritti e doveri
Art. 20 - Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 21 - Trattamento integrativo di malattia
Art. 22 - Richiamo alle armi
Art. 23 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Art. 24 - Comitato di compagnia ed assemblea
Art. 25 - Contributo sindacale
Art. 26 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 27 - Decorrenza e durata
Disposizioni relative ai tecnici
Art. 1 - Scrittura individuale
Art. 2 - Contenuto della scrittura individuale
Art. 3 - Proroga alla scrittura
Art. 4 - Allievi
Art. 5 - Compensi minimi e categorie dei tecnici
Art. 6 - Prove
Art. 7 - Attività fuori sede
Art. 8 - Modalità di pagamento del compenso
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario e prestazioni particolari notturne
• Prestazioni particolari notturne
Art. 11 - Riposi
Art. 12 - Festività nazionali
Art. 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo
Art. 14 - Riprese televisive
Art. 15 - Viaggi
Art. 16 - Recite all'estero
Art. 17 - Forza maggiore
Art. 18 - Penale
Art. 19 - Diritti e doveri
Art. 20 - Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 21 - Trattamento integrativo di malattia
Art. 22 - Richiamo alle armi
Art. 23 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Art. 24 - Comitato di compagnia ed assemblea
Art. 25 - Contributo sindacale
Art. 26 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 27 - Decorrenza e durata
Disposizioni relative ai ballerini
Art. 1 - Scrittura individuale
Art. 2 - Contenuto della scrittura individuale
Art. 3 - Proroga della scrittura
Art. 4 - Allievi
Art. 5 - Compensi minimi
Art. 6 - Prove
Art. 7 - Attività fuori sede
Art. 8 - Modalità di pagamento del compenso
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 11 - Riposi
Art. 12 - Festività nazionali
Art. 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo
Art. 14 - Riprese televisive
Art. 15 - Viaggi
Art. 16 - Recite all'estero
Art. 17 - Forza maggiore
Art. 18 - Penale
Art. 19 - Diritti e doveri
Art. 20 - Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 21 - Trattamento integrativo di malattia
Art. 22 - Richiamo alle armi
Art. 23 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Art. 24 - Comitato di compagnia
Art. 25 - Contributo sindacale
Art. 26 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 27 - Decorrenza e durata
Disposizioni relative ai professori d'orchestra e coristi
Art. 1 - Scrittura individuale
Art. 2 - Contenuto della scrittura individuale
Art. 3 - Proroga della scrittura
Art. 4 - Prestazioni di palcoscenico
Art. 5 - Compensi minimi
Art. 6 - Prove
Art. 7 - Attività fuori sede
Art. 8 - Modalità di pagamento del compenso
Art. 9 - Orario di lavoro
• Professori d’orchestra

• Artisti del coro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 11 - Riposi
Art. 12 - Festività nazionali
Art. 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo
Disposizioni relative ai professori d'orchestra e coristi
Art. 14 - Riprese televisive
Disposizioni relative ai professori d'orchestra e coristi
Art. 15 - Viaggi
Art. 16 - Recite all'estero
Art. 17 - Forza maggiore
Art. 18 - Penale
Art. 19 - Diritti e doveri
Art. 20 - Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 21 - Trattamento integrativo di malattia
Art. 22 - Richiamo alle armi
Art. 23 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Art. 24 - Comitato di compagnia
Art. 25 - Contributo sindacale
Art. 26 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 27 - Decorrenza e durata
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d' orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20

Contratto collettivo nazionale di lavoro teatri stabili, personale artistico e tecnico: attori, tecnici, ballerini, professori d’orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta e regolamento di palcoscenico

L’anno 1977, il giorno 16 del mese di aprile, in Roma presso la sede dell’Agis, tra l’Unione nazionale attività teatrali (Unat), con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis), e la Fils-Cgil, la Fusl-Cisl, la Uil-Spettacolo, la Società attori italiani (Sai), è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli attori scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Disposizioni relative agli attori
Art. 1 Scrittura individuale
[…]
Salvo l’esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, all’attore non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle per le quali è stato scritturato.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
Con decorrenza dalla stagione teatrale 1977-78 l’orario di lavoro individuale dell’attore è mediamente di 173 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di sole prove, di 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere, nell’ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere, nell’ipotesi di unica prestazione continuata;
- in caso di spettacolo e prova, o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere nell’ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;
- in caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo ovvero spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova, ovvero prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all’intera durata della scrittura, sicché fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l’orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l’effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell’intervallo può essere tuttavia ridotta d’intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell’ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l’impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Eventuali recite da effettuare in eccedenza alle 8 settimanali - si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - dovranno essere previamente concordate con il Comitato di compagnia, tenendosi in particolare considerazione i casi in cui il superamento delle 8 recite settimanali valga a recuperare recite non effettuate per motivi eccezionali nonché i casi in cui si tratti di spettacoli particolarmente qualificati ai fini culturali, artistici e sociali. Anche in tal caso resta comunque escluso ogni compenso aggiuntivo per le recite eventualmente effettuate oltre le 8 settimanali.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell’art. 24 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l’attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l’intervallo di cui al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.
Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l’attore sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all’effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali di complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi l’attore è tenuto a mettere a disposizione dell’impresa nell’ambito dell’orario giornaliero due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Art. 10 Lavoro straordinario
L’attore è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza al limite indicato.
L’effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell’ordine del giorno, deve essere preavvertita con un’ora di anticipo.
[…]

Art. 11 Riposi
Ciascun scritturato ha diritto individualmente per ogni sei giorni di attività ad un giorno di riposo retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Per il settore dei teatri stabili e dei complessi a gestione cooperativistica, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di due; nell’accordo con il Comitato di compagnia resta comunque salva la possibilità di cumulare i riposi in eccedenza al limite sopra indicato.
Per il settore delle compagnie private, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di quattro, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo suddetto entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del primo riposo. Per cumuli superiori è richiesto il preventivo accordo con il Comitato di compagnia.
Per le frazioni di attività inferiori a sei giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all’impresa.
L’impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi - determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto - con sette giorni di anticipo rispetto all’inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all’adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell’impresa dovranno essere comunicate allo scritturato con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al secondo comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dalla impresa né per prove né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 19 Diritti e doveri
L’impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del "Regolamento interno di palcoscenico" che ne costituisce parte integrante.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Art. 23 Interpretazione ed applicazione del contratto
Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all’interpretazione e applicazione del presente contratto saranno sottoposte all’esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d’accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine verrà costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l’interpretazione e l’applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di parere.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto e che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell’etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Art. 24 Comitato di compagnia ed assemblea
Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell’impresa è consentito agli stessi di costituire elettivamente all’interno della compagnia un Comitato composto da non più di tre membri. Qualora l’organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unità il Comitato potrà essere composto da un numero di membri sino a cinque.
Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell’ambito della compagnia presso la quale prestano la propria opera, fuori dell’orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell’assemblea dovrà essere autorizzata dall’esercente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell’impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell’ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l’attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell’impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Art. 26 Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica agli attori scritturati dai teatri stabili nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Disposizioni relative ai tecnici
L’anno 1977, il giorno 16 del mese di aprile, in Roma, presso la sede dell’Agis, tra l’Unione nazionale attività teatrali (Unat), con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Spettacolo, è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Art. 1 Scrittura individuale
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
Con decorrenza dalla stagione teatrale 1977-78 l’orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 182 mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all’intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l’orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Ove l’orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.
Nell’ipotesi di prestazione continuata la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell’intervallo può essere tuttavia ridotta d’intesa con il Comitato di compagnia.
Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni, di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.
Nell’ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l’impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Eventuali recite da effettuare in eccedenza alle 8 settimanali - si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - dovranno essere previamente concordate con il Comitato di compagnia, tenendosi in particolare considerazione i casi in cui il superamento delle 8 recite settimanali valga a recuperare recite non effettuate per motivi eccezionali nonché i casi in cui si tratti di spettacoli particolarmente qualificati ai fini culturali, artistici e sociali. Anche in tal caso resta comunque escluso ogni compenso aggiuntivo per le recite eventualmente effettuate oltre le 8 settimanali.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell’art. 24.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi, in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l’effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Art. 10 Lavoro straordinario e prestazioni particolari notturne
Il tecnico è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza al limite indicato.
L’effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell’ordine del giorno, deve essere preavvertita con un’ora di anticipo.
[…]

Prestazioni particolari notturne
Con decorrenza 1-1-1970 gli scritturati tecnici chiamati a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con il montaggio e lo smontaggio delle scene ovvero con altre incombenze dipendenti dal movimento delle compagnie, avranno diritto a percepire il seguente trattamento economico …
[…]
Le compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo due periodi settimanali di riposo di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in un’unica giornata.
[…]

Art. 11 Riposi
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività ad un giorno di riposo retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Per il settore dei teatri stabili e dei complessi a gestione cooperativistica, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di due; nell’accordo con il Comitato di compagnia resta comunque salva la possibilità di cumulare i riposi in eccedenza al limite sopra indicato.
Per il settore delle compagnie private, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di quattro, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo suddetto entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del primo riposo. Per cumuli superiori è richiesto il preventivo accordo con il Comitato di compagnia.
Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all’impresa.
L’impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi - determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto - con sette giorni di anticipo rispetto all’inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all’adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell’impresa dovranno essere comunicate allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al secondo comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall’impresa né per prove né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 19 Diritti e doveri
L’impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del Regolamento interno di palcoscenico che ne costituisce parte integrante.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Art. 23 Interpretazione ed applicazione del contratto
Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all’interpretazione e applicazione del presente contratto saranno sottoposte all’esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d’accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine verrà costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l’interpretazione e l’applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo i casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di parere.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte la misure consentite nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell’etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Art. 24 Comitato di compagnia ed assemblea
Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell’impresa è consentito agli stessi di costituire elettivamente all’interno della compagnia un Comitato composto da non più di 3 membri. Qualora l’organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unità il Comitato potrà essere composto di un numero di membri sino a 5.
Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell’ambito della compagnia presso la quale prestano la propria opera, fuori dell’orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell’assemblea dovrà essere autorizzata dall’esercente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell’impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell’ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l’attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell’impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Art. 26 Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica ai tecnici scritturati dai teatri stabili nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del presente contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Disposizioni relative ai ballerini
L’anno 1977, il giorno 16 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell’Agis, tra l’Unione nazionale attività teatrali (Unat) con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Spettacolo è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i ballerini scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Art. 1 Scrittura individuale
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
L’orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d’assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione a dieci minuti di riposo.
Successivamente al debutto il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l’orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l’effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L’intervallo di due ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d’intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell’ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l’impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Eventuali spettacoli da effettuare in eccedenza agli 8 settimanali - si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - dovranno essere previamente concordati con il Comitato di compagnia, tenendosi in particolare considerazione i casi in cui il superamento delle 8 recite settimanali valga a recuperare spettacoli non effettuati per motivi eccezionali nonché i casi in cui si tratti di spettacoli particolarmente qualificati ai fini culturali, artistici e sociali. Anche in tal caso resta comunque escluso ogni compenso aggiuntivo per gli spettacoli eventualmente effettuati oltre gli 8 settimanali.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell’art. 24 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l’intervallo di 10 ore di cui al dodicesimo comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all’effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell’impresa nell’ambito dell’orario giornaliero 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Art. 10 Lavoro straordinario
Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza al limite indicato, fino ad un massimo di dieci ore giornaliere.
L’effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell’ordine del giorno, deve essere preavvertita con un’ora di anticipo.
[…]

Art. 11 Riposi
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni sei giorni di attività ad un giorno di riposo retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Per il settore dei teatri stabili e dei complessi a gestione cooperativistica, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di due; nell’accordo con il Comitato di compagnia resta comunque salva la possibilità di cumulare i riposi in eccedenza al limite sopra indicato.
Per il settore delle compagnie private, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di quattro, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo suddetto entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del primo riposo. Per cumuli superiori è richiesto il preventivo accordo con il Comitato di compagnia.
Per le frazioni di attività inferiori a sei giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all’impresa.
L’impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi - determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto - con sette giorni di anticipo rispetto all’inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all’adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell’impresa dovranno essere comunicate allo scritturato con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al secondo comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall’impresa né per prove né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 19 Diritti e doveri
L’impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del Regolamento interno di palcoscenico che ne costituisce parte integrante.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Art. 23 Interpretazione ed applicazione del contratto
Le parti convengono di sottoporre alla competenza dello speciale Comitato permanente previsto dall’art. 23 del CCNL per gli attori 16-4-1977 l’esame di tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese ed i ballerini scritturati in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente contratto. A tal fine troverà integrale applicazione la disciplina normativa prevista dal richiamato art. 23 il cui testo integrale si riporta di seguito:
"Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all’interpretazione e applicazione del presente contratto saranno sottoposte all’esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d’accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine verrà costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l’interpretazione e l’applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di parere.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto e che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell’etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali".

Art. 24 Comitato di compagnia
È diritto dei ballerini di nominare elettivamente un proprio delegato in seno al Comitato di compagnia previsto dall’art. 24 del CCNL per gli attori 16-4-1977.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell’impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell’ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l’attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell’impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Art. 26 Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica ai ballerini scritturati dalle compagnie professionali teatrali di rivista, commedia musicale, operetta e prosa e dai teatri stabili.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del presente contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.
Altresì il presente contratto non si applica ai numeri di attrazione ed ai ballerini facenti parte di complessi di ballo o di altre formazioni artistiche, organicamente costituite alle dipendenze di un capo complesso o di un capocomico munito di nulla osta di agibilità ed impegnati dall’impresa con contratto di rappresentazione.

Disposizioni relative ai professori d'orchestra e coristi
L’anno 1977, il giorno 16 del mese di aprile, in Roma, presso la sede dell’Agis, tra l’Unione nazionale attività teatrali (Unat), con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Spettacolo, è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Art. 1 Scrittura individuale
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]
Salva l’esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, gli orchestrali ed i coristi non possono essere utilizzati in qualità di attori o tecnici.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
Professori d’orchestra

Con decorrenza dalla stagione teatrale 1977-78 l’orario di lavoro individuale del professore d’orchestra è fissato:
- in caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo;
- in caso di prove d’assieme: 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5 ore e 30 se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d’assieme continuata è riferita alle prove generali di cui all’undicesimo comma del presente articolo;
- in caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova d’orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti ed una prova d’assieme di 3 ore e 30 minuti di durata;
- in caso di prova e spettacolo o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere;
- in caso di solo trasferimento: 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento: 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova o prova e trasferimento: 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento: 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. Tale intervallo può essere ridotto d’intesa con il comitato di compagnia.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l’intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il professore d’orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto s’intende riferito all’effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell’ambito del normale orario di lavoro il professore di orchestra è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l’impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Eventuali spettacoli da effettuare in eccedenza agli otto settimanali - si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - dovranno essere previamente concordati con il Comitato di compagnia, tenendosi in particolare considerazione i casi in cui il superamento degli otto spettacoli settimanali valga a recuperare spettacoli non effettuati per motivi eccezionali nonché i casi in cui si tratti di spettacoli particolarmente qualificati ai fini culturali, artistici e sociali. Anche in tal caso resta comunque escluso ogni compenso aggiuntivo per gli spettacoli eventualmente effettuati oltre gli otto settimanali.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell’art. 24 del presente contratto.
Nota a verbale
Per i professori d’orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l’orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell’orario di lavoro dei ballerini.

Artisti del coro
Con decorrenza dalla stagione teatrale 1977-78, l’orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell’arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l’orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.
Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l’orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L’intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d’intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell’ambito del normale orario di lavoro l’artista del coro è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l’impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Eventuali spettacoli da effettuare in eccedenza agli 8 settimanali - si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - dovranno essere previamente concordati con il Comitato di compagnia, tenendosi in particolare considerazione i casi in cui il superamento degli 8 spettacoli settimanali valga a recuperare spettacoli non effettuati per motivi eccezionali nonché i casi in cui si tratti di spettacoli particolarmente qualificati ai fini culturali, artistici e sociali. Anche in tal caso resta comunque escluso ogni compenso aggiuntivo per gli spettacoli eventualmente effettuati oltre gli 8 settimanali.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell’art. 24 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l’intervallo di 10 ore di cui al dodicesimo comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l’artista del coro sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all’effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell’impresa nell’ambito dell’orario giornaliero 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Art. 10 Lavoro straordinario
Lo scritturato è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza al limite indicato, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.
L’effettuazione di lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell’ordine del giorno deve essere preavvertita con un’ora di anticipo.
[…]

Art. 11 Riposi
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni sei giorni di attività ad un giorno di riposo retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Per il settore dei teatri stabili e dei complessi a gestione cooperativistica, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di due; nell’accordo con il Comitato di compagnia resta comunque salva la possibilità di cumulare i riposi in eccedenza al limite sopra indicato.
Per il settore delle compagnie private, l’impresa può procedere al cumulo dei riposi per un massimo di quattro, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo suddetto entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del primo riposo. Per cumuli superiori è richiesto il preventivo accordo con il Comitato di compagnia.
Per le frazioni di attività inferiori a sei giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all’impresa.
L’impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto con sette giorni di anticipo rispetto all’inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all’adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell’impresa dovranno essere comunicate allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al secondo comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall’impresa né per prove né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 19 Diritti e doveri
L’impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del Regolamento interno di palcoscenico che ne costituisce parte integrante.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Art. 23 Interpretazione ed applicazione del contratto
Le parti convengono di sottoporre alla competenza dello speciale Comitato permanente previsto dall’art. 23 del CCNL per gli attori 16-4-1977 l’esame di tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli orchestrali ed i coristi scritturati in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente contratto. A tal fine troverà integrale applicazione la disciplina normativa prevista dal richiamato art. 23 il cui testo integrale si riporta di seguito:
"Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all’applicazione del presente contratto saranno sottoposte all’esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d’accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine verrà costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l’interpretazione e l’applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di parere.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede dell’etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative o nella formazione delle scritture individuali".

Art. 24 Comitato di compagnia
È diritto degli orchestrali e dei coristi di nominare elettivamente un proprio delegato in seno al Comitato di compagnia previsto dall’art. 24 del CCNL per gli attori 16-4-1977.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell’ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l’attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell’impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Art. 26 Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica agli scritturati delle compagnie professionali teatrali di rivista, commedia musicale, operetta e prosa e dei teatri stabili.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del presente contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta

Approvato il 27-6-1967 dal Consiglio direttivo dell’Unat d’intesa con la Società attori italiani (Sai), e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl e la Uil-Spettacolo, modificato il 14-1-1970, l’11-1-1974 e il 16-4-1977.

Art. 3
L’orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite, ed in genere, le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l’ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell’ordine del giorno.
L’ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:
entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione;
entro il termine delle prove, qualora non vi sia spettacolo.
Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.
La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia un’apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 18
[…]
La direzione ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l’impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L’impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l’attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Comitato di compagnia.