Cassazione Civile, Sez. 6, 23 dicembre 2010, n. 26099 - Indennizzo per malattia professionale 


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere
Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

 

 

 

sul ricorso 27669/2009 proposto da:
LA. LA. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMESSO), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAVATA EMILIA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

  
 
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6696/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA dell'1/10/08, depositata il 24/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

 

 

 

FattoDiritto

 

 

Letto il ricorso proposto da La.La. contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 24 luglio 2009 nei confronti dell'INAIL, che ha depositato controricorso;
letta la relazione del Cons. Dott. Curzio, con la quale sono state esposte le ragioni che a parere del relatore rendevano possibile definire il giudizio in Camera di consiglio;
letta la memoria della ricorrente.
rileva che le ragioni indicate nella relazione sono fondate e debbono fondare la decisione.

Nella relazione si rileva quanto segue.

La.La. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Velletri aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'indennizzo della malattia professionale nei confronti dell'INAIL.


Il ricorso consta di un unico motivo così sintetizzato nel quesito formulato a conclusione dell'atto: "dica la Corte se in presenza di uno specifico motivo di appello teso a rilevare la mancata disamina da parte del CTU di primo grado di una delle due patologie denunciate il giudice di merito si obbligato a rinnovare la CTU o quanto meno a motivare adeguatamente".


Il presupposto del ragionamento è che il CTU aveva omesso di esaminare ("mancata disamina") una delle due patologie denunciate.

La malattia non esaminata sarebbe la tendinopatia del sovraspinoso destro.


In realtà, dalla sentenza (ma anche dallo stesso ricorso per cassazione) si desume che il CTU ha diagnosticato e considerato questa patologia ma non l'ha valutata di eziologia professionale.
Il tema, pertanto, è prettamente di merito, tanto in ordine alla valutazione del CTU e del giudice di primo grado, quanto in ordine alla indispensabilità del rinnovo della consulenza in appello.

La Corte d'Appello motiva la sua scelta e tale motivazione non presenta profili di insufficienza o contraddittorietà.

Nella sua memoria la ricorrente non tiene conto di questi rilievi e non formula controdeduzioni specifiche, ma si limita a riproporre la tesi sostenuta nel ricorso.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

 

Le spese devono essere poste a carico della soccombente (il processo è stato introdotto c on ricorso notificato il 29 giugno 2006).

 

P.Q.M.

 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 30,00, nonchè euro 2.000,00, per onorari, oltre accessori.