DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 247 - Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. (11G0013)
Gazzetta Ufficiale N. 16 del 21 Gennaio 2011
Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 8911/2019;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
Vista la decisione n. 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009, ed, in particolare, l'allegato B;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/134/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art.2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.
2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
Art.3
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
b) Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) autorita' competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza di cui all'art. 16 della direttiva 2004/49/CE;
d) macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia;
e) sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocita' costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonche' le linee regionali non funzionalmente isolate cosi' come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture;
f) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
g) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione;
h) STI: Specifiche tecniche di interoperabilita' cioe' le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE;
i) ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
l) certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare e' autorizzato a condurre, nonche' il veicolo che il titolare e' autorizzato a condurre;
m) Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorita' competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva.
Art.4
Modello comunitario di certificazione
1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneita' e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:
a) una licenza, redatta in conformita' all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorita' competente che la rilascia e riporta la durata di validita';
b) uno o piu' certificati, redatti in conformita' all'allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare e' autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare e' autorizzato a condurre.
2. La licenza e' valida su tutto il territorio della Comunita' europea.
3. Il certificato e' valido soltanto per le infrastrutture e il materiale rotabile in esso indicati.
4. Nei casi eccezionali di seguito elencati il macchinista puo' non essere in possesso del certificato valido per la specifica parte di infrastruttura da percorrere purche', durante la condotta, sia affiancato da altro macchinista in possesso di valido certificato per la parte di infrastruttura in questione:
a) quando la perturbazione del servizio ferroviario richiede la deviazione dei treni o la manutenzione dei binari, in base a quanto specificato dal gestore dell'infrastruttura;
b) per servizi eccezionali una tantum in cui vengono utilizzati treni storici;
c) per servizi eccezionali una tantum di trasporto merci, previo assenso del gestore dell'infrastruttura;
d) per la fornitura o dimostrazione di un nuovo treno o locomotore;
e) a scopo di formazione o esame dei macchinisti.
5. La decisione di avvalersi della possibilita' di cui al comma 4 spetta all'impresa ferroviaria e non puo' essere imposta dal gestore dell'infrastruttura o dall'Agenzia. Della predetta decisione deve essere informato il gestore dell'infrastruttura.
6. Con riferimento ai veicoli, il certificato autorizza la condotta in una o piu' delle seguenti categorie:
a) categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando e' utilizzato per la manovra;
b) categoria B: trasporto di persone e di merci ovvero di persone o di merci.
7. Un certificato puo' contenere le designazioni «A» e «B» ovvero «A» o «B» quali categorie globali che comprendono tutte le attivita' di ciascuna categoria oppure puo' limitare il campo di applicazione del certificato ad uno o piu' dei codici di cui al punto 1.3 dell'allegato II.
Art.5
Misure antifalsificazione
1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure necessarie di cui al punto 2 dell'allegato I ed al punto 3 dell'allegato II, per evitare i rischi di falsificazione ed inoltre attuano procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all'art. 19.
Art.6
Proprieta', lingua e organi emittenti
1. La licenza e' rilasciata dall'Agenzia in lingua italiana ed e' di proprieta' del titolare.
2. Il certificato e' rilasciato dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto. Il certificato e' di proprieta' dell'impresa o del gestore dell'infrastruttura che lo rilascia.
Tuttavia, conformemente all'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.
Art.7
Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunita' europea.
1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunita' europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.
Art.8
Requisiti minimi
1. Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 9 e 10.
2. Per ottenere un certificato e affinche' questo resti valido, il richiedente deve essere titolare di una licenza valida e possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 11 e 12.
3. L'Italia riconosce le licenze rilasciate da altri Stati membri conformemente alla direttiva.
Art.9
Eta' minima
1. L'eta' minima per richiedere la licenza e' stabilita in diciotto anni. Tuttavia tale licenza e' limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di eta'.
Art.10
Requisiti di base
1. Il richiedente la licenza deve:
a) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) comprovare la propria idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali si chiede la licenza tramite apposita certificazione, avente data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della documentazione all'Agenzia, rilasciata dagli uffici periferici della direzione sanita' di Rete Ferroviaria Italiana (gia' Servizio Sanitario Ferrovie dello Stato di cui all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, e agli articoli 14 e 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210) o da struttura medico legale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sulla base di esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate accreditate con il servizio sanitario nazionale (ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). Tali esami devono attestare come minimo i requisiti medici indicati nell'allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli altri soggetti competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari, sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialita' e gli eventuali ulteriori e piu' stringenti requisiti medici;
c) dimostrare la propria capacita' psico-attitudinale all'esercizio della professione tramite una certificazione rilasciata da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche di cui alla lettera b), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale. L'esame per il rilascio di detta certificazione deve accertare i requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2 tramite adeguati test psicoattitudinali;
d) dimostrare le proprie competenze professionali generali tramite una attestazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la formazione. Il richiedente deve superare un esame riguardante almeno le materie indicate nell'allegato V, che l'Agenzia provvede a disciplinare con proprio provvedimento.
2. In caso di accertamento ad esito negativo del possesso dei requisiti fisici e psicofisici effettuato ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'interessato puo' sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuovi accertamenti sanitari presso la sede centrale della direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati presso la predetta sede centrale, la relativa certificazione deve essere presentata all'Agenzia entro sei mesi dalla data del rilascio.
Art.11
Conoscenze linguistiche
1. Per ciascuna infrastruttura per la quale e' chiesto il certificato, devono essere verificate le conoscenze linguistiche di cui al punto 8 dell'allegato VII.
Art.12
Competenze professionali
1. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al veicolo per il quale e' chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VI.
2. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali e' chiesto il certificato. L'esame comprende le materie indicate nell'allegato VII.
3. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura provvede a fornire al richiedente una formazione sul proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Art.13
Conseguimento di una licenza
1. L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
2. L'istanza per il rilascio della licenza e' presentata all'Agenzia dal richiedente o, mediante delega, da un'impresa ferroviaria, da un gestore dell'infrastruttura o da un centro di formazione riconosciuto, nel rispetto delle modalita' stabilite nella procedura di cui al comma 1, utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all'allegato X.
3. Le domande presentate all'Agenzia possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato.
4. L'Agenzia rilascia la licenza nel rispetto dei tempi stabiliti nella procedura di cui al comma 1 che non possono comunque essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari.
5. La licenza e' valida per dieci anni, fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1.
6. La licenza e' rilasciata in un unico originale. Il rilascio di un duplicato della licenza puo' avvenire esclusivamente da parte dell'Agenzia.
7. L'Agenzia determina le tariffe per la copertura degli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento dei dati e duplicato delle licenze di cui al presente articolo e derivanti dalla tenuta del registro di cui all'art. 19, comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi.
Art.14
Conseguimento di un certificato
1. Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati conformemente al presente decreto, nonche' i procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere il riesame di una decisione inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facolta' di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario.
2. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il macchinista abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo ai veicoli o all'infrastruttura.
Art.15
Verifiche periodiche
1. Affinche' la licenza conservi la sua validita', il titolare e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicita' specificatamente previste dall'Agenzia e comunque non inferiori a quelle minime definite nell'allegato III, punto 3.1. Per le verifiche periodiche delle conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 8.
2. Ai fini del rinnovo della licenza l'Agenzia verifica, nel registro di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che il titolare abbia effettuato e superato le verifiche periodiche di cui al comma 1.
3. Affinche' il certificato conservi la sua validita', il macchinista e' sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12. La frequenza di tali esami e' fissata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura di cui il macchinista e' dipendente o presso cui e' sotto contratto, in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, rispettando le periodicita' minime riportate dall'allegato VIII. Per ciascuno di questi controlli l'organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al presente comma.
4. In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo della stessa, si applica la procedura di cui all'art. 17.
Art.16
Cessazione dall'impiego
1. Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia all'Agenzia. La licenza conserva la sua validita' finche' sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15, comma 1.
2. Il certificato perde la sua validita' quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare il certificato la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell'infrastruttura presso il quale il macchinista viene impiegato tiene conto di tali documenti.
3. Le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello di cui all'allegato IX.
Art.17
Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura
1. Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validita' delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunita' di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari.
2. Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneita' al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio.
3. Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si e' compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneita' alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonche' all'aggiornamento del registro di cui all'art. 19, comma 2.
4. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni gia' vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilita' per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento.
5. L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilita' al lavoro di durata superiore a tre mesi.
Art.18
Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio:
a) rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli articoli 6 e 13;
b) effettua controlli periodici conformemente all'art. 15, comma 1;
c) adotta le misure relative a sospensione o revoca di licenze e certificati conformemente all'art. 25;
d) riconosce il personale e gli organismi incaricati della formazione e degli esami dei macchinisti, conformemente agli articoli 20 e 22;
e) assicura che sia pubblicato e aggiornato un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attivita' di formazione e di esame;
f) tiene e aggiorna un registro delle licenze conformemente all'art. 19;
g) effettua il monitoraggio dell'iter di certificazione dei macchinisti conformemente all'art. 23;
h) effettua i controlli conformemente all'art. 25;
i) stabilisce criteri nazionali per il riconoscimento dell'attivita' di esaminatori come previsto dall'art. 22, comma 5.
2. L'Agenzia provvede a dare rapida risposta alle richieste di informazioni e, ove necessario, puo' chiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze.
3. Le decisioni dell'Agenzia devono essere motivate e, fatta salva la facolta' di agire in autotutela, possono essere oggetto di ricorso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di riparto della giurisdizione.
4. L'Agenzia non puo' delegare a terzi i compiti di cui al comma 1, lettere c), g) ed i).
5. Ogni delega di compiti deve essere trasparente e non discriminatoria, e non determinare conflitto di interessi.
6. Laddove l'Agenzia delega ad un'impresa ferroviaria i compiti di cui al comma 1, lettera a), o b), deve essere soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:
a) l'impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri macchinisti;
b) l'impresa ferroviaria non gode dell'esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati.
7. Se l'Agenzia delega determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che il presente decreto pone a carico dell'Agenzia.
8. L'Agenzia in caso di delega di determinati compiti a terzi deve verificare che il relativo svolgimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Art.19
Registri e scambio di dati
1. L'Agenzia:
a) tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro e' aggiornato regolarmente ed e' conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI;
b) fornisce, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorita' competenti degli altri Stati membri, all'ERA e ai datori di lavoro dei macchinisti.
2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture:
a) tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonche' i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 15. Il registro e' aggiornato regolarmente ed e' conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XII;
b) cooperano con l'Agenzia per procedere allo scambio di informazioni con la stessa e consentirle l'accesso ai dati necessari;
c) forniscono informazioni, su domanda, in merito al contenuto di tali certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorita' competenti degli altri Stati membri quando cio' e' necessario come conseguenza delle loro attivita' transnazionali.
3. I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro dell'Agenzia ed in quelli delle imprese ferroviarie o dei gestori delle infrastrutture e ne ottengono copia su richiesta.
4. L'Agenzia coopera con l'ERA allo scopo di garantire l'interoperabilita' dei registri di cui ai commi 1 e 2.
5. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei commi 1 e 2 e le modalita' di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.20
Formazione
1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII.
2. I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV.
3. Gli obiettivi dettagliati di tale formazione sono definiti nell'allegato V per la licenza e negli allegati VI e VII per il certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati mediante:
a) le pertinenti STI adottate secondo la direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i criteri proposti dall'ERA conformemente all'art. 17 del regolamento CE n. 881/2004.
4. L'Agenzia provvede a vigilare affinche' gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato.
5. I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all'art. 10, comma, 1 lettera d), alle conoscenze linguistiche previste dall'art. 11 ed alle conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all'art. 12, comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
6. I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all'art. 12, comma 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
7. In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE, continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese non appartenente alla Comunita' europea.
8. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono istituire un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformita' dell'allegato III, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Art.21
Costi della formazione
1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinche' gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) questi decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione;
b) questi venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.
2. Le suddette misure devono essere ispirate ad un principio di proporzionalita' rispetto al tempo rimanente all'ammortamento dell'investimento formativo.
3. Non sono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione gia' erogata.
4. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al comma 1 entro il termine indicato e fino alla data di sottoscrizione, le misure di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni.
Art.22
Esami
1. Gli esami sono definiti:
a) per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformita' dell'art. 13, comma 1;
b) per la parte relativa al certificato, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere il certificato in conformita' dell'art. 14.
2. Detti esami sono supervisionati da esaminatori competenti riconosciuti dall'Agenzia e sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interesse.
3. La valutazione delle conoscenze delle infrastrutture nazionali, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, e' effettuata da persone o organismi riconosciuti dall'Agenzia.
4. Gli esami sono organizzati in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando che l'esaminatore puo' appartenere all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che rilascia il certificato.
5. In assenza di criteri comunitari l'Agenzia stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.
6. Alla fine del corso di formazione e' effettuato un esame teorico e pratico. La valutazione della capacita' di condotta e' effettuata con prove di condotta sulla rete. E' possibile utilizzare anche simulatori per valutare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni particolarmente difficili.
Art.23
Norme di qualita'
1. L'Agenzia vigila affinche' tutte le attivita' collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualita'. La presente disposizione non si applica per le attivita' gia' coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Art.24
Valutazione
1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attivita' non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, provvede ad effettuare una verifica delle procedure per l'acquisizione e per la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonche' del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.
2. I risultati delle suddette valutazioni sono debitamente documentati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, se necessario, prende i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate.
Art.25
Controlli
1. L'Agenzia e la specialita' di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra.
2. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia puo' verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12.
3. L'Agenzia puo' procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione.
4. Qualora l'Agenzia constati che un macchinista non soddisfa piu', uno o piu' dei requisiti prescritti, adotta le seguenti misure:
a) se si tratta di una licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla in funzione della gravita' del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'Agenzia notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, fatta salva la facolta' del macchinista di esperire i rimedi di cui agli articoli 13, comma 1, e 18, comma 3. L'Agenzia definisce la procedura da seguire per il ripristino della licenza, se ne ricorrono le condizioni;
b) se si tratta di una licenza rilasciata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, si rivolge all'autorita' dell'altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo ulteriore o della sospensione della licenza. L'Agenzia informa inoltre la Commissione europea e le altre autorita' competenti della sua richiesta. L'Agenzia puo' vietare a tali macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorita' che ha rilasciato la licenza, utilizzando la procedura di cui alla lettera precedente;
c) se si tratta di un certificato, si rivolge all'organismo emittente e chiede un controllo ulteriore o la sospensione del certificato. L'Organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all'Agenzia entro quattro settimane. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Agenzia provvede a sospendere a tempo indeterminato il certificato di sicurezza dell'impresa, fino a quando essa non avra' ottemperato all'obbligo di rimozione della non conformita' ovvero all'allontanamento del macchinista. In attesa della relazione dell'organismo emittente l'Agenzia puo' vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti al riguardo.
5. Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'art. 26. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'art. 19.
6. Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorita' competente di un altro Stato membro in conformita' dell'art. 29, paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia puo' chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia puo' continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finche' la questione non sia risolta.
Art.26
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.
7. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneita' di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non piu' in corso di validita', e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
9. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
10. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.
11. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attivita' dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.
14. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attivita' di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.
15. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravita' e della durata dell'infrazione.
Art.27
Attuazione progressiva e periodo di transizione
1. I registri di cui all'art. 19 sono istituiti entro il 14 gennaio 2012.
2. Le licenze ed i certificati:
a) entro il 14 gennaio 2012 devono essere rilasciati conformemente al presente decreto ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del comma 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi, compresi quelli che ancora non sono in possesso di licenza o certificati in conformita' del presente decreto, ottemperano alle verifiche periodiche di cui all'art. 15;
b) di nuova emissione a partire dal 14 gennaio 2012 sono rilasciati in conformita' del presente decreto senza pregiudizio del disposto del comma 3;
c) entro il 14 gennaio 2017 dovranno essere tutti conformi al presente decreto. I soggetti emittenti tengono conto di tutte le competenze professionali gia' acquisite da ciascun macchinista in modo che tale requisito non generi inutili oneri amministrativi o finanziari. Le abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14 gennaio 2012 sono salvaguardate ai fini della loro conversione in conformita' al presente decreto. L'Agenzia decide, ove necessario, se sono necessari ulteriori esami e formazione supplementare ovvero esami o formazione supplementare, per la conversione di licenze o certificati. La validita' e le verifiche periodiche decorrono a partire dalla data di primo rilascio.
3. I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 sono in possesso di un'abilitazione alla conduzione possono continuare ad esercitare le loro attivita' professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto del presente decreto, fino al 14 gennaio 2017. I corsi avviati prima del 14 gennaio 2012 in base ad un programma di formazione gia' approvato possono essere portati a termine sulla base della normativa vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda i macchinisti e coloro che sono in corso di formazione di cui al presente punto, l'Agenzia puo' concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell'allegato III. La validita' delle licenze rilasciate con tali deroghe e' limitata al territorio nazionale.
4. L'Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall'art. 15 ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformita' del presente decreto.
5. Entro il 14 gennaio 2012, qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione dell'Agenzia ritenga che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), ai macchinisti che operano esclusivamente nel sistema ferroviario nazionale produca costi superiori ai benefici, puo' chiedere alla Commissione europea di adottare una decisione affinche' tali disposizioni non siano ad essi applicate per un periodo di almeno dieci anni. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione suddetta affinche' questa chieda all'ERA di effettuare una analisi costi-benefici consultandosi con il Ministero e l'Agenzia.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia pubblica la procedura di cui all'art. 13, comma 1, per il conseguimento della licenza.
Art.28
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.29
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
All.1