DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 novembre 2010, n. 1340 (in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff., 3 gennaio 2011, n. 1). - Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco. (Decreto n. 1340/2010).

  

  

  

 IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'articolo 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1077 del 31 ottobre 2007 recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 (G.U. Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 1991) e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 24 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005 recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
Vista la Regola VI/1-2 della precitata Convenzione, come emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (IMSBC Code) - adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC 268 (85) del 4 dicembre 2008 -, come emendato;
Vista la Circolare DEM3/1160 datata 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione contenente la disciplina dell'attivita' dei consulenti chimici di porto;
Ritenuto necessario aggiornare le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi di cui al citato decreto 22 luglio 1991, alla luce delle normative internazionali sopraccitate, nonche' disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei succitati carichi solidi alla rinfusa;

 

 

Decreta:
Art.1

 

1. Sono approvate e rese esecutive, le norme di sicurezza e le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa, di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. Il decreto dirigenziale 1077/2007 - e successive modifiche ed integrazioni - citato in premessa, unitamente agli allegati, e' abrogato e sostituito dal presente decreto, che entrera' in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.
 

  

 

 

 

  Al Decreto dirigenziale 1340 del 30 novembre 2010
NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO DI CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA.


Allegato 1

 

 

 


1.Campo di applicazione
1.1 Le presenti norme di sicurezza e procedure amministrative si applicano alle navi mercantili nazionali ed alle navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, adibite alla navigazione marittima, che trasportano carichi solidi alla rinfusa.
Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa all’interno delle aree portuali, a terra.
2. Definizioni
2.1. Ai fini delle presenti procedure si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) autorità marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del Codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) Autorità portuale: gli enti di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
d) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;
e) carichi solidi alla rinfusa: le merci, elencate nell’appendice 1 del codice IMSBC e quelle espressamente autorizzate dall’Amministrazione, trasportate alla rinfusa nelle stive di una nave;
f) Codice IMSBC: il codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa adottato dall’IMO con Risoluzione MSC.268 (85) in data 4 dicembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
g) consulente chimico di porto: il consulente iscritto nel registro di cui all’articolo 68 del codice della navigazione, secondo i requisiti previsti dalla circolare DEM3/1160 datata 10 dicembre 1999 citata in premessa;
h) D.M. 22 luglio 1991: il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, e successive modifiche ed integrazioni;
i) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima);
j) navi nuove soggette SOLAS: le navi da carico di bandiera italiana e straniera in navigazione internazionale, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, costruite dopo il 1° settembre 1984, e di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, costruite dopo il 1° febbraio 1992;
k) navi esistenti soggette SOLAS: le navi da carico di bandiera italiana e straniera in navigazione internazionale di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, costruite prima del 1° settembre 1984;
l) navi non soggette SOLAS:
1) navi da carico di bandiera italiana o straniera in navigazione internazionale di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate costruite prima del 1° febbraio 1992;
2) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale o minore;
m) organismo tecnico: uno degli organismi che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, e successive modificazioni è espressamente autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’ l’assolvimento dei compiti di cui al D.M. 22 luglio 1991;
n) navi portarinfuse: le navi così come definite alla Regola XII/1.1 della SOLAS 74, come emendata;
o) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo Protocollo del 1978 (SOLAS 1974/78) e successive modificazioni;
p) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni.
q) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all’art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
r) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità e l’autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate presso il terminale;
Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto di carichi solidi alla rinfusa, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa internazionale e nazionale.
2.2. In tutti i casi in cui nel codice IMSBC si fa riferimento alla:
a) autorità competente: per tale si deve intendere rispettivamente, a seconda delle competenze amministrative e tecniche relative alle merci o alla nave, l’Amministrazione o l’organismo tecnico in conformità alle esplicite indicazioni riportate nelle singole sezioni e schede del codice IMSBC;
b) persona riconosciuta dall’Amministrazione: per tale si deve intendere il consulente chimico di porto.
c) organizzazione di misura accreditata: per tale si deve intendere un laboratorio della Pubblica Amministrazione ovvero il consulente chimico di porto;
3.Carichi solidi alla rinfusa
3.1 Il trasporto di carichi solidi alla rinfusa deve essere effettuato in conformità con le prescrizioni del codice IMSBC.
3.2 Per la navigazione nazionale, l’Amministrazione può adottare misure che consentano l’equivalenza alle disposizioni del codice IMSBC, purché tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
3.3 L’imbarco, sbarco e trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC, può essere effettuato dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Per le navi in navigazione internazionale la predetta autorizzazione verrà rilasciata secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del predetto Codice.
4. Istruzioni per l’equipaggio e documentazione da tenere a bordo
4.1. Le navi da carico adibite a navigazione internazionale devono soddisfare quanto richiesto alla Regola II-2/16 della SOLAS.
4.2. In aggiunta a quanto stabilito nel punto 4.1, tutte le navi di bandiera italiana (indipendentemente dalla navigazione a cui sono abilitate) devono soddisfare quanto segue:
a) ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, l’armatore e il comandante di navi di bandiera nazionale provvedono, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, ad istruire opportunamente l’equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di carichi solidi alla rinfusa di volta in volta trasportati ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di carichi solidi alla rinfusa che possono esercitare un’azione nociva per l’organismo umano, l’equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all’uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
b) le istruzioni di cui al punto a) sono affisse all’albo della nave e sono riportate nel “manuale di gestione della sicurezza dell’ambiente di lavoro” di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
5.Vigilanza
5.1 L'autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio e sbarco dei carichi solidi alla rinfusa, ai fini della sicurezza della nave, stabilendone le relative modalità, tenuto conto di quanto contenuto nel Codice IMSBC, delle condizioni locali e delle circostanze speciali, come appropriato, in relazione ai carichi oggetto delle operazioni di cui trattasi.
5.2 La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dell’autorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
5.3 Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.
6.Requisiti di idoneità delle navi
6.1 Trasporto di qualsiasi carico solidi alla rinfusa di cui ai gruppi A, B o C del codice IMSBC, le navi soggette alla SOLAS devono soddisfare i requisiti prescritti dalla stessa. Le navi non soggette alla SOLAS dovranno rispettare le pertinenti norme stabilite dall’Amministrazione di bandiera.
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, le navi, a seconda dello specifico carico trasportato, devono soddisfare le seguenti, ulteriori prescrizioni:
6.2 in caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo A del codice IMSBC con contenuto di umidità superiore all’umidità limite al trasporto:
Tutte le navi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla Sezione 7.3 – Paragrafo 7.3.2 - del Codice IMSBC;
6.3 in caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B del codice IMSBC classificati MHB:
Tutte le navi dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste dal Codice IMSBC (con particolare riferimento alla Sezione 9 e alle singole schede dei prodotti);
6.4 in caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B del codice IMSBC ed appartenenti alle classi elencate nella tabella 19.2 allegata alla regola 19 cap. II-2 SOLAS:
A) navi nuove soggette alla SOLAS
Le navi nuove soggette alla SOLAS devono soddisfare la regola II-2/54 (se costruite il o dopo il 1 settembre 1984 ma prima del 1 luglio 2002) o la regola II- 2/19 (se costruite il o dopo il 1 luglio 2002).
B) Navi esistenti soggette alla SOLAS e navi non soggette alla SOLAS
1) Fermo restando quanto stabilito dalla SOLAS, cui la navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione, ovvero, per navi non soggette alla SOLAS, dal Regolamento di sicurezza, alle navi esistenti soggette alla SOLAS e alle navi non soggette SOLAS si applicano le prescrizioni particolari di cui al comma 2;
2) salvo esplicite disposizioni contrarie, ai fini dell’applicazione della Tabella 1 (riportata in annesso 1), valgono le disposizioni di cui alle successive lettere:
a) Le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una pronta disponibilità di acqua dal collettore principale antincendio alla pressione richiesta dalla Convenzione SOLAS cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione oppure dal Regolamento di Sicurezza; ciò può essere ottenuto mantenendo il collettore costantemente sotto pressione oppure mediante sistemazioni, ubicate in idonee posizioni, per la messa in moto a distanza delle pompe antincendio;
b) La quantità di acqua disponibile deve essere tale da alimentare, alla suddetta pressione, boccalini a doppio uso, in numero, caratteristiche e dimensioni conformi a quanto richiesto dalla Convenzione o dal Regolamento sopra citati, i cui getti possano essere diretti su qualsiasi parte del locale da carico quando vuoto. La stessa quantità di acqua può essere riversata con mezzi equivalenti, a soddisfazione dell’Organismo tecnico;
c) Macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere in locali da carico, nei locali ro/ro chiusi e nei locali ro/ro aperti, a meno che ciò, a giudizio dell’Organismo tecnico, sia necessario per motivi operativi.
Tuttavia, eventuali macchinari ed apparecchiature elettriche installati in detti locali devono essere idonei all’uso negli ambienti pericolosi ai quali possono essere esposti, e opportunamente certificati da un laboratorio indipendente ( a soddisfazione dell’Organismo tecnico) in funzione della particolare atmosfera infiammabile che può essere presente in tali ambienti, a meno che sia possibile isolare completamente l’impianto elettrico (mediante la rimozione di un elemento rimovibile diverso dal fusibile). Gli attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono essere resi stagni al passaggio di gas o vapori. I cavi entro i locali da carico e l’intero percorso degli stessi devono essere del tipo armato e protetti contro danneggiamenti da urti. Qualsiasi altra apparecchiatura che possa costituire una sorgente di ignizione di vapori infiammabili non è ammessa.
d) I locali chiusi adibiti al carico devono essere provvisti di un adeguato impianto di ventilazione meccanica. L’impianto di ventilazione deve essere realizzato in modo da effettuare almeno sei ricambi d’aria all’ora, riferiti al volume vuoto del locale, e da estrarre i vapori dalle parti alte o dalle parti basse, come appropriato in relazione alle merci trasportate.
Le condotte di ventilazione devono essere provviste di serrande d’intercettazione metalliche munite degli indici di “aperto” e “chiuso”;
e) I ventilatori e gli estrattori devono essere costruiti in materiali tali da evitare la possibilità di ignizione di miscele di gas e aria. Sulle aperture sia esterne sia interne delle condotte di ventilazione devono essere sistemate adeguate reti di protezione tagliafiamma;
f) deve essere prevista una ventilazione naturale nei locali da carico chiusi destinati al trasporto alla rinfusa di merci pericolose solide dove non sia prevista una ventilazione meccanica;
g1) In aggiunta agli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti dalla Convenzione SOLAS o dal Regolamento di sicurezza devono esservi almeno quattro indumenti protettivi completi resistenti all’attacco dei prodotti chimici. L’indumento protettivo deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del corpo;
g 2) In aggiunta agli apparecchi autorespiratori prescritti dalla convenzione SOLAS o dal Regolamento di sicurezza devono esservi a bordo almeno due apparecchi autorespiratori, di tipo approvato, funzionanti ad aria compressa contenenti almeno 1200 litri d'aria libera. Ognuno di detti apparecchi deve essere provvisto di due cariche d’aria di riserva;
h) Le paratie costituenti delimitazioni tra i locali e gli spazi del carico ed i locali macchine devono essere tagliafuoco di classe A-60. La coibentazione delle paratie può essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri da dette paratie. La coibentazione dei ponti può essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri dalla proiezione verticale delle paratie dei locali macchine di categoria “A”. Le altre delimitazioni tra detti locali devono essere tagliafuoco di classe A-60.
7.Certificazioni e documentazione tecnica
7.1 Le navi da carico di bandiera italiana e straniera per attestare la rispondenza ai requisiti di idoneità prescritti dai punti 3 e 6 delle presenti procedure, devono essere in possesso della certificazione e della documentazione sotto elencata:
a) in caso di trasporto di qualsiasi carico solido alla rinfusa di cui ai gruppi A, B o C del codice IMSBC:
i) navi in navigazione internazionale:
.1 navi portarinfuse: il libretto di carico di cui alla regola 7.2 del cap. VI della SOLAS vidimato per l’approvazione, in conformità alla regola 8.1 del cap. XII della SOLAS dall’Amministrazione di bandiera o da un organismo riconosciuto dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall’organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale;
.2 navi diverse da navi portarinfuse di stazza lorda superiore a 500 tonnellate: il libretto di carico di cui alla regola 7.2 del cap. VI della SOLAS;
.3 navi diverse da navi portarinfuse di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate: il pertinente documento di stabilità rilasciato dall’amministrazione di bandiera;
ii) navi in navigazione nazionale ad esclusione della navigazione locale:
- il fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall’organismo tecnico;
b) in caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo A del codice IMSBC con contenuto di umidità superiore all’umidità limite al trasporto:
1) per le navi di bandiera nazionale, l’attestazione di idoneità, di cui al successivo punto 7.4, rilasciata dall’organismo tecnico che documenta la rispondenza dell’unità al paragrafo 7.3.2 della Sezione 7 del codice IMSBC;
2) per le navi di bandiera straniera, un’equivalente attestazione di idoneità rilasciata dall’Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.
c) in caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B del codice IMSBC classificati MHB:
1) per le navi di bandiera nazionale, l’attestazione di idoneità, di cui al successivo punto 7.3, rilasciata dall’organismo tecnico;
2) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all’attestazione di cui al precedente punto 1), un’equivalente attestazione di idoneità rilasciata dall’Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa;
d) in caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B del codice IMSBC ed appartenenti alle classi elencate nella tabella 19.2 allegata alla regola 19 cap. II-2 SOLAS:
1) navi nuove soggette alla SOLAS: il documento di conformità di cui al successivo punto 7.2, previsto dalla regola II-2/54 (se costruite il o dopo il 1 Settembre 1984 ma prima del 1 Luglio 2002) o dalla regola II-2/19 (se costruite il o dopo il 1 Luglio 2002) rilasciato dall’Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall’organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale;
2) navi esistenti soggette alla SOLAS e navi non soggette alla SOLAS:
i. per le navi di bandiera nazionale, l’attestazione di idoneità, di cui al successivo punto 7.3, rilasciata dall’organismo tecnico ovvero il documento di conformità di cui al successivo punto 7.2;
ii. per le navi di bandiera straniera, in alternativa all’attestazione di cui al punto precedente, un’equivalente attestazione di idoneità rilasciata dall’Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo riconosciuto dalla stessa, ovvero il documento di conformità di cui al successivo punto 7.2.
7.2 Il documento di conformità di cui al precedente punto 7.1 e riportato in annesso 2:
i. per le navi di bandiera italiana: ha validità non superiore a 5 anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data anniversaria e decade qualora vengano modificate le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Esso può essere rinnovato dopo buon esito degli accertamenti eseguiti dall’organismo tecnico;
ii. per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall’amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa.
7.3 L’attestazione di idoneità al trasporto di carichi solidi pericolosi alla rinfusa, conforme al modello allegato (annesso 3), è valida per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, con obbligo di visite annuali da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi, anteriormente o posteriormente, ad ogni data anniversaria, e decade qualora vengano modificate le condizioni in base alle quali è stata rilasciata. Essa può essere rinnovata dopo buon esito degli accertamenti eseguiti dall’organismo tecnico.
7.4 L’attestazione di idoneità’ al trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo “A” del Codice IMSBC con contenuto di umidità superiore all’umidità limite al trasporto, conforme al modello allegato (annesso 4) attestante la rispondenza dell’unità al paragrafo 7.3.2 della Sezione 7 del codice IMSBC, è valida per un periodo non superiore a 5 anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data anniversaria e decade qualora vengano modificate le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Esso può essere rinnovato dopo buon esito degli accertamenti eseguiti dall’organismo tecnico.
8. Autorizzazione all’imbarco e nulla osta allo sbarco
8.1 L’armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all’autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave, l’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione all’imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco. In sede locale l’autorità marittima può determinare tempi inferiori per la presentazione dell’istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.
8.2 L’istanza deve soddisfare l’imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia.
Ferma restando l’osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l’istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all’autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.
8.3 L’istanza, unitamente agli allegati, (vedi annessi 5 e 5 bis), riferita alla totalità del carico da imbarcare/sbarcare, deve contenere:
a) dati nave:
1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione della nave;
2. data e ora di previsto arrivo della nave;
3. ormeggio previsto in porto;
b) dati relativi al carico da imbarcare/sbarcare:
1. porto di destinazione o di provenienza;
2. nome tecnico, gruppo e, come appropriato, numero ONU e classe IMO;
3. quantità da imbarcare o sbarcare;
c) nell’istanza deve essere attestato, come appropriato, che sulla base delle dichiarazioni ricevute lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del comando di bordo, tenendo conto:
     della certificazione della nave;
     della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate alimentari);
     delle norme di sicurezza di cui al cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale, e dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991;
     delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla regola 7.2 del cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale, o del fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall’organismo tecnico ;
     del piano di caricazione/scaricazione, concordato tra comandante e rappresentante del terminale di cui alla regola 7.3 del cap. VI della SOLAS (annesso 7).
8.4 All’istanza devono essere allegati i documenti indicati al successivo punto 8.9, come necessario.
8.5 L’autorità marittima – mediante l’esame della documentazione presentata – verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame l’autorità marittima autorizza l’imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (annesso 5).
8.6 Copia dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L’autorità marittima può restituire l’autorizzazione o il nulla osta anche via facsimile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.
8.7 Nei porti ove ha sede l’ autorità portuale, l’autorità marittima provvederà ad inviare alla predetta autorità copia dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
8.8 Le pratiche previste per la concessione dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l’autorità marittima regolamenta l’espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell’orario di ufficio.
8.9 Documentazione da allegare all’istanza:
a) certificazione di cui al punto 7 del presente allegato. La stessa può essere depositata in copia presso l'autorità marittima all'atto del primo arrivo della nave;
b) copia della “scheda informazioni sul carico” (annesso 6) compilata dal caricatore e contenente tutti i dati tecnici richiesti dalla Sezione 4.2 del D.M. 22 luglio 1991;
c) certificati di analisi e connesse dichiarazioni di cui alla Sezione 4.3 del D.M. 22 luglio 1991;
d) dichiarazioni aggiuntive prescritte dalle tabelle relative ai singoli prodotti;
e) dichiarazione di cui alla regola 10.2 del cap. XII della SOLAS rilasciata da un ente collaudatore accreditato dall’Amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in mancanza, dall’organizzazione di misura accreditata così come definita nel paragrafo 2.2 del presente allegato ovvero, in caso di giustificata urgenza, da un chimico iscritto all’albo professionale.
8.10 Prima dell’inizio delle operazioni commerciali, a cura del raccomandatario marittimo, dovranno essere consegnati all’autorità marittima copia del piano di caricazione/ scaricazione di cui alla regola 7.3 del cap. VI della SOLAS (annesso 7) e copia della check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862 (20) unitamente alle linee guida della stessa (annessi 8 e 8 bis), concordati tra il comandante della nave e il rappresentante del terminale e, nel caso di sbarco di carichi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossici o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, copia della certificazione attestante lo stato di sicurezza delle stive rilasciata da un consulente chimico di porto in osservanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 272/99.
8.11 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, di cui alla regola 7 parte A-1 del cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla regola 7-2.2 parte A-1 del cap. VII della SOLAS all’autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo o all’armatore il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci pericolose ivi riportate.
8.12 La documentazione indicata nei precedenti punti 8.9, 8.10 e 8.11 può essere presentata in fotocopia – anche non autenticata – oppure inviata via facsimile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.
8.13 I documenti indicati nel presente punto 8 devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo status all’interno dell’organizzazione o società di appartenenza

 

 

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