Tipologia: CCNL
Data firma: 27 ottobre 1977
Validità: 01.10.1977 - 30.09.1980
Parti: Confindustria, Intersind e Fiarvep-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Fnarvep-Cisnal
Settori: VVPP, Industria

Sommario:

Rapporti sindacali
Sistema di informazione
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Contratto a termine
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Qualifiche
Art. 5 - Retribuzione
Art. 6 - Contingenza
Art. 7 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 8 - Provvigioni
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - 13a mensilità e premio speciale
Art. 11 - Maneggio denaro
Art. 12 - Cauzione
Art. 13 - Diarie e rimborsi spese
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 16 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Permessi e congedo matrimoniale
Art. 19 - Trasferimenti
Art. 20 - Tutela della maternità
Art. 21 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 22 - Posto di lavoro
Art. 23 - Servizio militare
Art. 24 - Norme di comportamento
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 27 - Indennità di anzianità
Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Rischio macchina
Art. 30 - Previdenza
Art. 31 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 32 - Certificato di lavoro
Art. 33 - Trasferimento e trasformazione di azienda
Art. 34 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 35 - Condizioni più favorevoli
Art. 36 - Accordi interconfederali
Art. 37 - Contrattazione aziendale
Art. 38 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 39 - Organi di coordinamento delle RSA
Art. 40 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 41 - Permessi per cariche sindacali
Art. 42 - Affissioni
Art. 43 - Assemblea
Art. 44 - Lavoratori studenti
Art. 45 - Decorrenza e durata
Dichiarazione comune
Esclusiva di stampa
Allegati
Allegato 1 - Convenzione OIL n. 52 (Ratificata con legge 28-8-1962, n. 1305)
Allegato 2 - Quote contratto
Allegato 3 - Minimi nazionali in vigore dal 1-1-1978
Allegato 4 - Rapporti sindacali

Contratto collettivo nazionale di lavoro Viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali

Addì, 27-10-1977 tra la Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione di una delegazione industriale, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fiarvep) con l’intervento della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat), con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi (Uiltucs) aderente alla Uil, con intervento dell’Unione del lavoro (Uil), e in separata sede, la Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (Fnarvep), aderente alla Cisnal, con l’intervento della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali del territorio nazionale.

Rapporti sindacali
Sistema di informazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei viaggiatori e piazzisti, convengono quanto segue:
- annualmente, di norma entro il secondo semestre, le rappresentanze industriali dei settori merceologici forniranno alle citate Organizzazioni nazionali dei VVPP informazioni globali su aspetti della distribuzione: in tale contesto formeranno pertanto oggetto di informazione globale le linee generali di andamento del mercato, nonché le previsioni di eventuali investimenti con riguardo alle prevedibili implicazioni sull’occupazione dei VVPP;
- annualmente, di norma entro il secondo semestre, le aziende che occupano più di 100 viaggiatori e piazzisti forniranno al sindacato su richiesta dello stesso e nel corso di apposito incontro convocato dall’Associazione territoriale nella cui area si trova la Direzione generale dell’azienda stessa, informazioni sulle prospettive di mercato, sulle previsioni di ristrutturazioni rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita dei VVPP, nonché su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di vendita che comportino significativi riflessi sull’occupazione e la mobilità.
Qualora le aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più reti di vendita l’incontro per le anzidette informazioni avrà luogo per ciascuna rete di vendita.
Dichiarazione a verbale
I settori merceologici tenuti all’informazione sono quelli in cui la distribuzione viene effettuata in parte significativa attraverso i viaggiatori e piazzisti e che le parti hanno identificato nei seguenti: dolciari (Aidi); vini liquori (Federvini); lattiero caseari (Assolatte); alimenti vegetali conservati (Aipa); detergenza e cosmesi (Aschimici) e l’Intersind per i settori merceologici rappresentati (dolciari; vini e liquori; alimenti vegetali conservati).
Chiarimento a verbale
Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.

Art. 1 - Assunzione
[…]
L’azienda potrà […] e far sottoporre il lavoratore di nuova assunzione a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell’azienda stessa.
[…]

Art. 2 - Contratto a termine
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine ed in tal caso il contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 14 - Riposo settimanale
Il viaggiatore o piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.
Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Art. 15 - Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti.
Chiarimento a verbale
Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

Art. 20 - Tutela della maternità
Per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 22 - Posto di lavoro
Nell’ipotesi di cessazione di rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’Ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29-4-1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 comma settimo, della legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due comma.
[…]

Art. 24 - Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
[…]
Le aziende confermano l’impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l’incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei VVPP - nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Art. 36 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana e dall’Associazione sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamate nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo.
Per quanto concerne le Commissioni interne i viaggiatori o piazzisti, nella loro qualità di impiegati, godono dell’elettorato attivo e passivo, secondo quanto previsto dal vigente accordo interconfederale in materia.

Art. 38 - Rappresentanze sindacali aziendali
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti le Organizzazioni sindacali dei viaggiatori firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30) nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali è estesa per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
[…]
Note:
1 In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette.

Art. 39 - Organi di coordinamento delle RSA
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:
3 dirigenti fino a 30 unità produttive;
6 dirigenti da 31 unità a 100;
9 dirigenti oltre 100 unità.
Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui all’art. 38, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ambito aziendale.

Art. 42 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSA.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 43 - Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 legge 20-5-1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 38, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all’art. 20 legge 300 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Dichiarazione comune
Le parti, in relazione alle previsioni della legge 11-8-1973, n. 533, riconfermando l’utilità e l’importanza degli strumenti conciliativi sindacali, al fine di contenere per quanto è nelle rispettive possibilità l’area del contenzioso, si danno atto che nel caso di insorgenze di controversie relative ai rapporti di lavoro compresi nell’ambito di applicazione della legge n. 533 del 1973, ciascuna delle parti del rapporto del lavoro può chiedere all’Organizzazione sindacale territoriale cui è iscritta o conferisca speciale mandato, di promuovere ai sensi e per gli effetti della legge 11-8-1973, n. 533, il tentativo di conciliazione sindacale.

Allegati
Allegato 4 - Rapporti sindacali

Sulla scorta delle dichiarazioni più volte rese nel corso del negoziato si precisa che, fermo restando il previsto limite dimensionale complessivo di 100 viaggiatori e piazzisti, qualora l’azienda sia organizzata con reti di vendita distinte, anche in relazione a diversi marchi di fabbrica o attività produttive, le anzidette informazioni saranno rese in appositi incontri per ciascuna rete o canale di vendita.