Tipologia: CCNL
Data firma: 11 settembre 1978
Validità: 01.10.1978 - 30.09.1981
Parti: Aninsei, Fiinsei, Sigisl e Sindacato nazionale scuola-Cgil, Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns), Uil-scuola
Settori: Servizi, Istruzione privata

Sommario:


I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico, previdenziale e mutualistico
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Commissione d'esame
Art. 14 - Prospetto paga
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Minimi retributivi
Art. 17 - Indennità di contingenza
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Determinazione della quota giornaliera, oraria settimanale, oraria mensile
Art. 20 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 21 - Sostituzione dei lavoratori assenti con personale in servizio presso l’istituto
Art. 22 - Trattamento previdenziale e mutualistico - Estratto conto
Art. 23 - Vitto
V - Durata del lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Art. 26 - Riduzione di orario nelle scuole legalmente riconosciute
Art. 27 - Lavoro straordinario
Art. 28 - Ferie
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Assenze per malattia
Art. 30 - Aspettativa per malattia
Art. 31 - Congedo matrimoniale
Art. 32 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 33 - Servizio militare
Art. 34 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 35 - Aspettativa
VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 36 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 37 - Restituzione documenti
Art. 38 - Indennità di anzianità
Art. 39 - Licenziamento
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Doveri delle parti
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali
Art. 44 - Ritenute sindacali
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 45 - Condizioni di maggior favore
Art. 46 - Conciliazioni
Art. 47 - Rinvio alle leggi
Allegati
Allegato n. 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
Allegato n. 2
Allegato n. 3 - Indennità di contingenza


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo e docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali

Il giorno 11-9-1978, in Roma tra l’Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei), la Federazione italiana istituti non statali di educazione e di istruzione (Fiinsei), il Sindacato italiano gestori istituzioni scolastiche libere (Sigisl), e il Sindacato nazionale scuola-Cgil con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns) con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Uil-scuola con l’assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil), è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale non docente delle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto contempla e tutela il personale non docente dipendente dagli istituti scolastici gestiti da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dall’Aninsei, dalla Fiinsei e dal Sigisl.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alle predette organizzazioni che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente contratto.
Restano esclusi dall’applicazione del presente contratto i non iscritti all’albo degli insegnanti, ancorché' iscritti in altri albi professionali, gli insegnanti di ruolo o incaricati dello Stato, i dipendenti statali, parastatali, di enti pubblici e privati, i professionisti, gli artisti e gli artigiani, i quali offrano la propria opera nelle ore lasciate libere dalla loro attività prevalente, a titolo di prestazione autonoma professionale liberamente convenuta con l’istituto.

V - Durata del lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro per il personale appartenente alla categoria A è di 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro per il personale appartenente alle categorie B e C è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di:
- 18 ore settimanali per le categorie B1 e B2;
- 24 ore settimanali per la categoria C1;
- 36 ore settimanali per la categoria C2;
b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il normale funzionamento della scuola: per consigli di classe, scrutini, scelta dei libri di testo, ricevimento delle famiglie, in ragione mediamente di 10 ore mensili.
[…]
L’orario di lavoro dei docenti della categoria D non può essere superiore alle 1.350 ore di lezioni annuali.
L’orario di lavoro settimanale per tale categoria potrà variare nel corso dell’anno a seconda delle esigenze dell’istituto, ma comunque non potrà superare le 35 ore settimanali e le 7 ore giornaliere.
Ai soli docenti della categoria D, qualora abbiano espletato l’intera assegnazione annuale di ''ore di lezione e l’eventuale assegnazione straordinaria, saranno assegnati periodi di congedo straordinario in aggiunta ai giorni di ferie spettanti.
[…]

Art. 25 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Il personale insegnante appartenente alle categorie B1 e B2 può essere assunto per un orario di lezione superiore alle 18 ore settimanali e fino a 24 ore.
Il personale insegnante appartenente alla categoria C1 può essere assunto per un orario di lezione superiore alle 24 ore settimanali e fino a 32 ore.
[…]

Art. 27 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario quando richiesto nei limiti stabiliti dal presente CCNL Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato dal legale rappresentante dell’istituto.
Al personale della categoria A potrà essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 16 ore mensili.
Al personale della categoria D potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino a un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale, risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro; se entro giorni 15 dal completamento del monte ore annuo ordinario, l’istituto non comunicherà la necessità di lavoro straordinario al docente, lo stesso si considererà in congedo straordinario fino al termine dell’anno contrattuale; con preavviso di giorni 15 il dipendente in congedo straordinario potrà essere richiamato in servizio, per periodi non coincidenti con quelli prefissati per le ferie.
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 41 - Doveri delle parti
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In modo particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
[…]
f) di rispettare e di far rispettare agli allievi il regolamento interno dell’istituto ove esista;
[…]
i) di usare e di conservare con cura strumenti e sussidi didattici affidatigli;
[…]

IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali

Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge, ivi compresa la legge 20-5-1970, n. 300.
Ai fini dell’applicabilità del titolo III di detta legge, il limite di 15 dipendenti ivi previsto all’art. 35, sarà ridotto a 11 negli istituti ove venga prestato lavoro autonomo.

X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 46 - Conciliazioni

Le parti si impegnano a definire entro il 10-9-1978 le procedure per la conciliazione delle vertenze che formeranno parte integrante del presente contratto con allegato n. 1.

Art. 47 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 20-5-1970, n. 300 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 15-7-1966, n. 604 e nelle altre leggi sul lavoro.

Allegati
Allegato n. 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.