Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2010, n. 24732 - Crollo della scuola di San Giuliano


 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE QUARTA PENALE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
 Dott. ZECCA Gaetanin - rel. Consigliere -
 Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
 Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
 Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza  

 

 

sul ricorso proposto da:
 1) STATO ITALIANO E PER ESSO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE;
 2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCENTIFICA;
 3) L.S.G. N. IL (OMISSIS) C/;
 4) M.M. N. IL (OMISSIS) C/;
 5) MA.GI. N. IL (OMISSIS) C/;
 6) A.C.A. N. IL (OMISSIS) C/;
 7) BO.AN.MA. N. IL (OMISSIS) C/;
 8) U.G. N. IL (OMISSIS) C/;
 1) RESPONSABILE CIVILE;
 avverso la sentenza n. 126/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 25/02/2009;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA.
 Sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
 Sentiti per le parti civili costituite gli Avvocati Fusco Giuseppe per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Cerulli Nicola per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
D'Aloisio Roberto per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Gnocchini Lorenzo per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Bruno Domenico per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Tascione Arnaldo per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Cianci Franco per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Cianci Franco in sostituzione dell'Avvocato Cianci Benedetto per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Foresta Sante per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Foresta Sante in sostituzione dell'Avvocato Giovanni De Notariis per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Mancuso Libero per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Di Noia Massimo per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Rizzi Vittorio per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
De caro Agostino per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;
Ruggiero Andrea per le parti civili che risultano affidate alla sua difesa da specifiche indicazioni del verbale di udienza;

 

i quali tutti hanno concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati con la condanna di costoro alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio di cassazione dalle parti da loro difese; 
sentiti per gli imputati gli Avvocati Giovanni Aricò per A. C.A.;
Ruta Giuseppe e Imposimato Ferdinando per Bo.An.Ma.;
Arturo Messere per L.S.G. e M.M. i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti con l'annullamento della sentenza impugnata. 
  
 

 

Fatto

 

 

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza pronunziata in esito all'udienza del 25/2/2009, ha parzialmente accolto gli appelli proposti, contro la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado.

 


Tali appelli risultano proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino nonchè dalle parti civili Stato Italiano (e per esso la Presidenza del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile nonchè Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica rappresentato in forza di legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), e altre parti civili tutte specificamente nominate nella sentenza oggi impugnata per cassazione.
(Si tratta degli appelli specificamente proposti dalle parti civili S.M. e + altri.
Gli imputati U.G., L.S.G., M. M., Ma.Gi., A.C.A. e B. A.M. erano stati chiamati a rispondere (per il capo a) della rubrica) del delitto previsto e punito dagli artt. 113, 449 e 434 c.p., (peraltro nella forma aggravata di cui art. 112 c.p., n. 3, quanto agli imputati L.S.G., M.M., Ma.Gi. e Bo.An.Ma.) per avere tutti gli imputati cooperato con le loro azioni ed omissioni a porre in essere le condizioni per il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia.
 

 

Il capo di imputazione constava di un iniziale addebito generale centrato sulla sopraelevazione, compiuta nella più completa inosservanza di specifiche norme analiticamente contestate, dell'edificio scolastico di San Giuliano e di un conclusivo addebito ripartito per ciascun imputato; (per il capo b) della rubrica) del delitto p. e p. dagli art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 3 in relazione alle condotte e alle omissioni di cui al capo a) e con l'aggiunta di aver consentito, favorito, e autorizzato illecitamente, in cooperazione tra loro, e nonostante e grazie alle descritte loro condotte, la indebita frequentazione della scuola Jovine da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico così cagionando, in occasione del sisma del 31/10/2002, il crollo dell'edificio e la morte di 28 persone (27 bambini e 1 maestra) tutte nominativamente richiamate nel capo di imputazione, che non avrebbero dovuto essere presenti nella scuola nonchè e lesioni personali di entità diversificata per altre 39 persone (bambini, insegnanti, operatori scolastici), anch'esse tutte specificamente nominate in rubrica;
(per il capo c) della rubrica riguardante i soli L.S.G., Ingegnere progettista e direttore dei lavori per cui è processo, e M.M. tecnico del Comune di San Giuliano e responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione), del delitto di cui agli artt. 110 e 479 c.p. per aver falsamente attestato la sicurezza dell'immobile a soprelevazione avvenuta, attraverso il rilascio e l'accettazione del sedicente "certificato di agibilità e staticità", (datato 11/9/2002) arbitrariamente sostitutivo "dell'atto di licenza d'uso e di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai effettuato).
La falsa attestazione, il rilascio e l'accettazione appena ora menzionate sarebbero state poste in essere allo scopo di superare il dato di fatto e il dato giuridico della mancata effettuazione di collaudo statico in violazione particolarissima del D.M. 18 dicembre 1975.
 

 

La sentenza di primo grado, (pronunziata in esito all'udienza del 13/7/2007 dal Tribunale di tarino in composizione monocratica,) aveva assolto U.G., L.S.G., M.M., Ma.Gi., A.C.A. e B.A. M. dai reati a loro ascritti ai capi a) e b) della rubrica perchè il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p., comma 2, ed aveva assolto ex art. 530, comma 1 L.S.G. e M.M. dal reato a loro ascritto al capo c) della rubrica perchè il fatto non sussiste.
La sentenza di appello ha assolto (mutando la formula assolutoria di primo grado) L.S.G. e M.M. dal delitto di falso a loro addebitato al capo C) della rubrica perchè il fatto non costituisce reato. Ha ancora assolto U.G. dai delitti a lui addebitati per non avere egli commesso il fatto.
La stessa sentenza di appello ha dichiarato L.S.G., M.M., Ma.Gi., A.C.A. e Bo.An.Ma. responsabili dei reati a loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica in concorso formale tra loro ex art. 81 c.p., comma 1, previamente sussunta la fattispecie criminosa configurata al capo A) della rubrica sotto la previsione dell'art. 449 c.p., comma 1, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 3.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione L.S.G., M.M., Ma.Gi., A. C.A. e Bo.An.Ma. imputati.
Le parti civili Stato Italiano e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile, il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, tutti in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, hanno proposto ricorso per cassazione ex artt. 576 e 606 c.p.p..
Dopo i ricorsi sono stati depositati motivi aggiunti (per Ma. per L.S. e M.), memorie (per Bo.) e memorie di replica.
Lo stesso imputato U., assolto con formule diverse in primo e secondo grado, ha depositato una sua memoria intesa ad ottenere declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso proposto dallo Stato Italiano.
Altre memorie (memoria e breve memoria di replica dell'Avv.to Di Noia per Ma.Ma., P.M.F., Ma. I., D.C.L., R.C., R. A.;) sono state depositate per conto delle parti civili costituite.
Svoltosi il processo nelle udienze del 27 e 28 gennaio 2010, i ricorsi sono stati decisi dopo il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

 

 


Diritto

 

 

45 ANNI DI EDILIZIA PER LA SCUOLA JOVINE.

 


Ineludibile esigenza di chiarezza espositiva impone, richiamata la puntigliosa ricostruzione del fatto, operata con ampiezza, nel prologo della sentenza di appello, di evidenziare che l'edificio scolastico della Jovine in San Giuliano di Puglia, interessato dal crollo totale per cui è processo, fu progettato nel 1957, realizzato nel 1960, ampliato con lavori ultimati nel 1967, trasformato con lo spostamento dell'ingresso nel 1972, poi modificato con spostamento della scala di accesso con taglio di trave portante nel 1979, fu infine ampliato per sopraelevazione con procedimento avviato nel 1999 e con completamento dei lavori edili nel 2002.
Egualmente risulta, dall'insieme degli atti, che il plesso della scuola in San Giuliano di Puglia al 2002 era costituito da un edificio in cemento armato e tamponature in laterizio, dedicato a palestra, da due edifici collegati tra loro dei quali un edificio caratterizzato da murature verticali di mattoni dello spessore di circa m. 0,4, dedicato a scuola materna, realizzato in tempo successivo a quello di completamento dell'edificio poi interamente crollato, consolidato nella stessa epoca della sopraelevazione dell'altra ala, e da un edificio, in muratura e pietre con parti in cemento armato e cemento precompresso, oggetto di sopraelevazione nel 2002 (quest'ultimo dedicato a scuola elementare e media).
L'edificio completamente crollato il 31/10/2002 è quello in pietra e muratura della scuola elementare e media, sopraelevato ma non consolidato.
La motivazione di appello impugnata giustappone gli accertamenti relativi ai sistemi di edificazione della scuola elementare Jovine degli anni 1957/1965 ai sistemi di edificazione della sopraelevazione parziale del 2002, alla ricognizione delle norme applicabili secondo il tempo alla prima edificazione e alla ricognizione dell'insieme più complesso di norme applicabile a quella successiva.
Le cautele considerate per l'una e per l'altra opera sono dunque misurate, dalla sentenza di appello impugnata, secondo la normativa di settore, accresciuta nel non breve arco di tempo di oltre quaranta anni considerato in sentenza.
 

 

LE POSIZIONI DELL'ACCUSA E QUELLE DELLE DIFESE.

 


L'ipotesi accusatoria, da cui è scaturito il processo, attribuisce la causa del crollo della scuola Jovine, avvenuto alle ore 11,32 del 31/10/2002 in concomitanza con una scossa di terremoto di magnitudo stimata intorno al 9^ grado della scala Mercalli modificata o MCS (Mercalli-Cancani-Siberg) o di magnitudo espressa in gradi 5,4 della scala Richter, a responsabilità degli imputati variamente modulate.
Alle stesse responsabilità sono attribuite le morti e le lesioni conseguite a quel crollo.
 

Le tesi difensive fondamentalmente individuano nell'evento sismico, variamente qualificato imprevedibile, straordinario ed eccezionale, la causa esclusiva del crollo, tale da sganciare l'evento dalle omissioni addebitate e da esonerare gli imputati medesimi da ogni responsabilità.
Quelle tesi difensive in ogni caso evidenziano che non sussistevano le omissioni contestate perchè le condotte doverose ritenute omesse dall'accusa non erano affatto imposte da normative applicabili alla situazione concreta considerata nella sua oggettività o nei suoi specifici profili soggettivi, e che in ogni caso non era ravvisabile alcun rapporto causale tra le omissioni contestate e il prodursi degli eventi reato.
Infine, le difese affermavano il prodursi finale di fattori interruttivi (sufficienti ed esclusivi) della catena causale (terremoto di eccezionale gravità, condotte di insegnanti, dirigenti scolastici, pubblici amministratori e genitori degli alunni che, ben coscienti delle scosse della notte precedente il 31/10/2002, secondo lo specifico ruolo di ciascuno, non disposero o non chiesero la chiusura cautelativa della scuola o non tennero i propri bambini a casa) catena causale alla quale gli imputati sarebbero, in definitiva, restati estranei.
 

 

Il rapporto tra motivazione di primo grado e motivazione di appello.
I temi proposti dai ricorsi per cassazione a fronte di due decisioni di merito che hanno assunto, la prima statuizioni totalmente assolutorie per gli imputati, e la successiva di appello, statuizioni in gran parte di condanna, investono anzitutto la necessità della verifica della esistenza di adeguata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il secondo giudice a diversificare le statuizioni da lui adottate da quelle pronunziate dal primo, secondo quanto è imposto dalla formulazione delle censure dei ricorsi per cassazione.
Questa verifica comporta una analisi delle ragioni decisorie e delle statuizioni conclusive di tutte e due le sentenze, ma siffatta analisi consentirà anche di misurare i punti nei quali in realtà le due decisioni concordano e i punti nei quali esse effettivamente si diversificano, così da focalizzare al meglio ex art. 609 c.p.p. gli ambiti della cognizione del giudice di legittimità aperti dai motivi di impugnazione proposti.
In prima approssimazione si deve subito evidenziare, salva più precisa ricognizione dei diversi snodi giustificativi, da operare in prosieguo, che la motivazione di appello ribadisce le sua affermate certezze procedendo ad analitica confutazione dei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado dedicati alla esclusione della esistenza di un rapporto di certa causalità tra violazioni specifiche ed eventi mortali e lesivi oggetto di contestazione e a tale completo confronto dedica esplicitamente le pagine da 484 a 489 della sentenza di appello, nonchè, implicitamente, l'intera tessitura motivazionale.
 

 

Le due sentenze di merito.
La sentenza assolutoria di primo grado per un verso ha ritenuto non esigibile dagli imputati l'osservanza delle regole cautelari imposte dalla normativa edilizia antisismica e di altre regole cautelari di cui alla contestazione, che di seguito meglio si indicano, e per altro verso ha escluso l'esistenza di una prova certa in forza della quale affermare che il collasso dell'edificio scolastico, che integrò il disastro colposo, e dal quale derivarono le morti e le lesioni considerate nel capo di imputazione, ebbe a trovare cagione nella sopraelevazione effettuata, piuttosto che nel terremoto.
La prima sentenza non ha ritenuto invece neppure sussistente il falso addebitato in relazione alla dichiarazioni e alle certificazioni che suggellarono i lavori di sopraelevazione.
La motivazione della sentenza di primo grado ai fini della necessaria operazione di verifica della tesi accusatoria centrata sulla addebitabilità agli imputati del crollo dell'edificio scolastico, identifica tale tesi accusatoria nella affermazione del verificarsi di un collasso dell'edificio per schiacciamento, evento secondo l'accusa accaduto prima del terremoto, al primo modesto incremento delle onde verticali e sotto la spinta delle prime scosse sussultorie.
La sentenza menziona in rassegna, i profili accusatori secondo i quali una complessiva catena di inosservanze di leggi, omissioni, inadempimenti, negligenze e imperizie avrebbe posto le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico già predisposto, per causa del complesso di omissioni e condotte illecite contestato, al collasso per schiacciamento.
La motivazione dà per certo che il crollo di una intera ala dell'edificio scolastico Jovine sia avvenuta alle ore 11,32 del 31/10/2002 in concomitanza con una scossa di terremoto di magnitudo stimata intorno a 5,4 della scala Richter e individua nel crollo di parte della scuola la causa diretta e immediata delle morti e delle lesioni di varia gravità registrate nell'occorso.
In relazione alla modulazione delle contestazioni, la motivazione ordinatamente indaga le diverse condotte ed omissioni legate alla prima edificazione degli anni 1960 compiuta da U.G. con la sua impresa, e successivamente indaga le diverse condotte ed omissioni legate alla sopraelevazione del 2002 in relazione alla quale sono formulati gli addebiti che riguardano gli altri imputati (L.S. , M. , A. e Bo. ).
Sulla prima edificazione la sentenza rileva che il crollo ha interessato uno dei tre edifici realizzati dall'U. mentre un secondo realizzato con caratteristiche costruttive diverse è rimasto gravemente danneggiato ma non è crollato, così come non è crollato il terzo edificio, peraltro realizzato con strutture in cemento armato e tamponature in laterizio, dedicato a palestra.
l'edificio poi crollato era costruito con fondazioni e pareti verticali in muratura di malta cementizia e pietrame calcareo ed orizzontamenti latero-cementizi.
Rispetto alla prima edificazione il Tribunale ha accertato una violazione del divieto (R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105 convertita in L. 25 aprile 1938, n. 710) di utilizzare ciottoli tondi non spaccati, un irregolare disassamento di uno dei muri esterni rispetto alla sua base di fondazione peraltro subito definito irrilevante, un utilizzo di malte e leganti poveri, la assenza di corsi orizzontali di mattoni a due filari o di fasce continue di conglomerato, di tra i due paramenti dei muri.
Sulla sopraelevazione conclusa nel 2002, la sentenza rileva - diversamente da quanto riterrà la Corte di Appello - la inapplicabilità delle regole prescritte da L. 5 novembre 1971, n. 1086 con riguardo a costruzioni in conglomerato cementizio armato posto che la costruzione crollata non era costruzione in cemento armato ma in muratura.
La individuazione di tale caratteristica costruttiva è affidata alla considerazione secondo la quale le parti realizzate in cemento armato non assolvevano ad alcuna funzione statica (si trattava di cordoli di piano, di solai nel sottotetto e nel tetto, di tutti gli orizzontamenti) ma erano solo diaframmi inessenziali non costituenti struttura funzionale alla stabilità dell'edificio.
La sentenza ritiene anche inapplicabile al Comune di San Giuliano e per il tempo di effettuazione della sopraelevazione, l'insieme delle regole e" delle prescrizioni antisismiche contenute in L. n. 66 del 1974 - che invece la Corte di Appello riterrà direttamente applicabile solo nella sua parte generale e non nelle disposizioni procedi mentali e sostanziali antisismiche - per avere, la stessa legge, rinviato a successivi provvedimenti, la identificazione delle zone sismiche, e per essere stato il comune di San Giuliano di Puglia, classificato come zona sismica solo con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20/3/2003 (G.U. 8/5/2003 n. 105 supplemento) chiaramente successiva alla fine lavori del 2002, ancorchè lo stesso comune fosse inserito in un elenco di comuni ad elevato rischio sismico recepito in ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12/6/1998 n. 2788 (G.U. 25/6/1988).
Tale più risalente classificazione sarebbe stata operata, secondo la lett. era dell'ordinanza e secondo il testo di L. n. 449 del 1997, al solo fine di individuare i destinatari di contributi e agevolazioni erogati in funzione di incentivo alle costruzioni elevate con criteri di sicurezza antisismica e una tale funzione di mera agevolazione economica non sarebbe utilizzabile al fine di imporre llapplicazione di veri e propri requisiti antisismici delle costruzioni da innalzare.
La decisione del Tribunale ha escluso ancora che il D.M. 18 dicembre 1975, dedicato all'edificazione scolastica, comportasse l'obbligo di costruire le scuole con criteri antisismici.
Con riguardo agli standards di sicurezza fissati dal D.M. 20 novembre 1987 riguardante le costruzioni in muratura la sentenza di primo grado - così come farà quella di appello - accerta il mancato espletamento delle prescritte verifiche sulla struttura preesistente e il mancato compimento di qualsiasi opera di consolidamento, tanto più necessaria in quanto i periti considerati dal giudice monocratico, avevano affermato che i muri della scuola erano ai limiti dello "splitting".
Ancora la sentenza impugnata - come pure la sentenza di appello - rilevava la omessa redazione degli elaborati tecnici prescritti da L. n. 109 del 1974 (legge quadro in materia di lavori pubblici) quali il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.
Per altro verso invece la sentenza di primo grado ha affermato, in relazione al valore dei lavori appaltati per un importo pari a circa Euro 100.000,00, la sufficienza di un certificato di regolare esecuzione e la non necessità di alcun certificato di collaudo ex L. n. 109 del 1994.
Il Tribunale, registrato che la relazione peritale aveva affermato che il crollo del complesso scolastico era avvenuto poichè le strutture non erano state progettate e costruite per resistere ad azioni sismiche come quelle, concretizzatesi il 31/10/2002, in sollecitazioni largamente eccedenti la resistenza strutturale del corpo di fabbrica costruito in muratura e pietrame, ha ritenuto che, a fronte delle accertate irregolarità ed omissioni, non sia stata raggiunta la certezza che l'evento crollo e gli eventi ad esso conseguenti sarebbero stati evitati ove le irregolarità e le omissioni non si fossero consumate.
Per il Tribunale la scuola sarebbe crollata anche nel caso che nessuna sopraelevazione fosse stata portata a compimento, La motivazione rilevava poi, a confutazione di taluni argomenti dell'accusa, che altri edifici in San Giuliano avevano nell'occasione subito crollo totale o parziale e che altre due persone avevano trovato la morte in tali diversi crolli.
I crolli totali e il crollo di un solaio avevano interessato edifici tutti collocati su una medesima direttrice e su un unico lato di Corso Vittorio Emanuele III, sicchè la sentenza si soffermava sul fenomeno della così detta amplificazione locale degli effetti dell'onda sismica e concludeva affermando che laddove l'edificio scolastico fosse stato costruito nel rispetto di tutte le leggi dell'arte anche quelle antisismiche non ritenute obbligatorie, ciò non avrebbe fornito, rispetto a quella intensità del sisma, la sicurezza di esenzione dal crollo.
Premesso che la immediatezza del crollo al primo rivelarsi del sisma e la insistenza delle macerie in massima prossimità alla verticale della posizione di origine della costruzione, sarebbero sintomi del crollo per schiacciamento sostenuto dall'accusa, la motivazione rilevava ancora che mancando l'evidenza che il crollo si fosse verificato con il presentarsi delle prime onde verticali che precedono le più distruttive onde orizzontali, e dovendosi aggiungere alla posizione delle macerie la evidenza di una rototraslazione dell'edificio di sessanta settanta centimetri, mancava la certezza di uno specifico e rivelatore rapporto di causalità tra accertato eccesso di carichi verticali dei maschi murari e sisma.
La sentenza del primo giudice aggiungeva a favore della non raggiungibile certezza di un rapporto causale tra difetti costruttivi e crollo, la osservazione che il carico verticale critico non aveva determinato per quaranta anni alcun problema e non aveva rivelato vulnerabilità o anche solo lesioni sui muri, neanche la notte tra il 30 e il 31 ottobre 2002 quando erano state registrate scosse (pre-schok) pari a gradi 3,5 di magnitudo della scala Richter.
La sentenza rilevava ancora che la parte sopraelevata della scuola era solo una frazione dell'edificio crollato e che dodici dei ventisette bambini morti a causa del crollo si trovavano in aule diverse da quelle interessate alla sopraelevazione ultima.
La motivazione aggiungeva che secondo la deposizione del Prof. B. , il terremoto del 31/10/2002 era stato caratterizzato dalla straordinaria circostanza che mentre sul luogo individuato come epicentro del sisma le scosse avevano raggiunto la intensità del settimo grado della scala Mercalli, sul territorio di San Giuliano esse avevano fatto registrare una intensità pari al nono grado della scala Mercalli accertatamente legata alle condizioni locali del terreno sicchè il c.d. effetto di sito determinò una maggiore violenza del sisma in una parte del centro abitato di San Giuliano nella parte caratterizzata dalla presenza di terreni argillosi e incise in modo determinante sul comportamento dell'edificio scolastico.
Configurata l'ipotesi probabile di una efficienza esclusiva del terremoto il sul crollo della scuola, la motivazione del primo giudice, concludeva per la infondatezza delle tesi della accusa in punto di causalità e di responsabilità sia rispetto al capo a) che rispetto al capo b) della rubrica.
La sentenza escludeva ancora il nesso di causalità tra condotte e omissioni che avevano consentito l'ingresso nella scuola di allievi, maestre, personale amministrativo e pubblico ed eventi di morte e di lesioni determinati per esclusiva causa del terremoto sui quali la colpa addebitata agli imputati nessuna incidenza causale aveva dimostrato. (art. 530 c.p.p., comma 2).
Infine la sentenza di primo, grado pronunziando in ordine al contestato delitto di false attestazioni ex art. 479 c.p. (di cui al capo c) della rubrica), aveva ritenuto insussistente nella sua materialità il reato di falso, perchè le attestazioni rese in relazione a dichiarati profili di idoneità antincendio ex D.M. 26 agosto 1992, e ampiezza e luminosità delle aule ex D.P.R. 1 dicembre 1956, n. 1638 e successive modificazioni, erano in sè vere mentre l'utilizzo di tali attestazioni in sostituzione della licenza d'uso e di abitabilità, tratteggiato dall'accusa, restava estraneo alla struttura incriminatrice dell'art. 479 c.p..

 


 

LA STATUIZIONE DI SECONDO GRADO.
 

 

La sentenza di appello ha assolto (mutando la formula della pronunzia di primo grado) L.S.G. e M.M. dal delitto di falso a loro addebitato al capo C) della rubrica perchè il fatto non costituisce reato.
Ha ancora assolto U.G. dai delitti a lui addebitati per non avere egli commesso il fatto.
La stessa sentenza di appello ha dichiarato L.S.G. , M.M. , Ma.Gi. , A.C.A. e Bo.An.Ma. responsabili dei reati a loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica in concorso formale tra loro ex art. 81 c.p., comma 1, previamente sussunta la fattispecie criminosa configurata al capo A) della rubrica sotto la previsione dell'art. 449 c.p., comma 1, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 3.
La sentenza ha pronunziato conseguente condanna di L.S.G. e M.M. alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ciascuno (pena base anni 4 aumentata a 9 per il rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità(39), esclusa la contestata aggravante e meno 1/3 per 62 bis 6 anni; aumentata ex art. 81 c.p., comma 1 ad anni 6 e mesi 10 con condono di anni tre sulla pena finale di anni 6 e mesi 10 di reclusione);
Ma.Gi. e A.C. alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno (pena base anni 3 aumentata fino ad anni 6 e mesi 9 per il numero delle morti e la diversa gravità delle lesioni cagionate, esclusa la contestata aggravante e concesse le attenuanti generiche con la riduzione della pena ad anni 4 mesi 6 aumentata ex art. 81 ad anni 5 con condono di anni tre della pena finale di anni 5);
Bo.An.Ma. alla pena di anni due e mesi undici di reclusione (pena base anni 1 e mesi dieci di reclusione tenuto conto come per gli altri imputati della entità del fatto e delle sue conseguenze ma valutata di contro la massima incidenza del dramma umano e familiare a lui occorso a causa del crollo in questione; aumentata fino ad anni 4 di reclusione per il numero dei decessi e delle lesioni di varia entità, esclusa l'aggravante contestata ed applicate le attenuanti generiche con riduzione della pena ad anni 2 e mesi 8 di reclusione aumentati ex art. 81 c.p. fino ad anni 2 e mesi 11 di reclusione).
La sentenza ha inoltre dichiarato gli imputati L.S. , M. , Ma. e A. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e i soli imputati L.S. , Ma. e A. , interdetti per anni cinque dalle rispettive professioni, industrie o mestieri e ha poi interamente condonato la pena irrogata all'imputato Bo. e condonato per anni tre le pene irrogate agli imputati L.S. , M. , Ma. e A. .
La Corte di Campobasso ha rigettato gli appelli avverso l'ordinanza che ha escluso il ruolo di responsabile civile del Ministero dell'Istruzione già pronunziata in primo grado e ha rigettato le pretese risarcitorie proposte da Avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conto del Ministero dell'Istruzione.
Disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma ai fini dell'accertamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano in persona dei suoi Ministri e funzionari per il ritardo della classificazione sismica del comune di S. Giuliano di Puglia emerso in corso di causa, la Corte di Appello ha condannato gli imputati L.S. , M. , Ma. , A. , e Bo. in solido tra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle restanti parti civili appellanti e non appellanti, da liquidarsi in separata sede, esclusa T.A.A. la cui costituzione doveva intendersi revocata.
La Corte ha condannato ancora gli imputati ora richiamati, in solido tra loro e col responsabile civile, al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, immediatamente esecutiva e di importo modulato secondo la tipologia di danno recato dai reati ritenuti e con riferimento agli eventi mortali secondo ciascun congiunto deceduto.
Infine la sentenza ha condannato gli imputati al pagamento delle spese dei due gradi del procedimento, in esse comprese le spese connesse ai disposti accertamenti tecnici, e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili appellanti e non appellanti, tutte dettagliate in dispositivo.
Le spese correlate alla costituzione dello Stato per ministero dell'avvocatura dello Stato sono state compensate integralmente.
La motivazione di appello si sviluppa per 787 pagine ed è ulteriormente corredata di ampi indici relativi non solo al testo della motivazione ma anche alla collocazione dei singoli atti del processo e agli elaborati scientifici più utilizzati nel processo, continuamente richiamati, in una ai loro autori, talora sentiti in dibattimento, nella motivazione stessa e negli atti di impugnazione.
Tali indici forniscono evidenza della ricchezza degli elementi di conoscenza ai quali i giudici di merito hanno ancorato ogni loro affermazione, ogni accertamento ed ogni loro valutazione.
La Corte di Appello offre un dettaglio del contenuto di 32 faldoni (conteggiata anche la numerazione bis) nei quali sono raccolti i documenti del processo di primo grado (altri tre sono i faldoni relativi al processo di appello) e con essi le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (La OPCM 2788/98 in faldone 6), gli atti di indagine geologica e le prospezioni, la relazione del presidente Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, la suddivisione in zone di rilievo, di do. , ma. e z. , la relazione della protezione civile del 2003 (faldone 9) altre indagini a cura di strutture pubbliche, i profili stratigrafici, il censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali in 3 volumi a cura della presidenza del consiglio dipartimento protezione civile gruppo nazionale per la difesa dei terremoti CNR 1999 con relazione di Sintesi di Ch. e L.P. (faldone 11) e la documentazione amministrativa relativa alla costruzione alla sopraelevazione della scuola elementare e media e al consolidamento della scuola materna (faldone 12), la documentazione relativa alla spesa sostenuta per la nuova scuola (faldone n. 8) la aerofotogrammetria del 7/11/2002 (faldone 14 nel quale è raccolta anche la CTP dell'ingegner Ca. mentre le CTP per gli altri imputati sono raccolte nel faldone 15) la CT del PM e gli allegati (nei faldoni 23, 23 bis e 24) e, le foto, gli elaborati peritali e un modello architettonico della scuola crollata non pervenuto a questa Corte, le dichiarazioni raccolte dal G.I.P. (faldone 30) i verbali di udienza (per il primo grado faldoni 13 o 16) con gli esami testimoniali.
La sentenza di merito ha al centro delle sue operazioni decisorie, il crollo totale, in data 31/10/2002, dell'edificio in pietra e muratura della scuola elementare e media, sopraelevato ma non consolidato.
 

 

LE CAUTELE RITENUTE NECESSARIE.
 

 

Le cautele necessaria alla prima edificazione del 1957 e le quattro inosservanze accertate.
Le regole cautelari ritenute di necessaria applicazione già al tempo della prima edificazione del 1957 (sentenza di appello oggi. 125/147) sono quelle del R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105 convertito in L. 25 aprile 1938, n. 710 e, come da accertamento della sentenza di primo grado, condiviso dalla sentenza di appello, esse sono state omesse quanto al pietrame non tutto squadrato utilizzato, quanto alla cattiva qualità delle malte leganti utilizzate e alla presenza in esse di argille che non dovevano essere presenti, quanto alla sporgenza di un muro sul suo basamento (peraltro restata senza conseguenze posto che la fondazione di appoggio non è risultata danneggiata dalla irregolarità).
Altre cautele sono state omesse, quanto alla assenza di legami tra i paramenti murari suscettibile, quella assenza, di dare luogo a distacco dei paramenti dal riempimento, al rilevato (dopo il crollo) spanciamento dei muri e al c.d. slitti.
Negli atti è ripetuta la formula che la costruzione del 1957, o per lo meno la muratura e le malte, corrispondono ad una qualità rapportabile ad una cd. media appenninica delle costruzioni della sua epoca.
Il costruttore U. è stato assolto dai reati addebitati e avverso tale assoluzione non risulta frapposto ricorso per cassazione.
 

 

Le cautele necessarie al tempo della sopraelevazione del 2002.
Sono cautele specifiche derivanti da leggi intanto sopravvenute, (che la Corte di Appello ritiene applicabili, in contrasto parziale con l'opinione del giudice di primo grado) e da regole generali di diligenza, prudenza, perizia.
1 Secondo la sentenza di appello dovevano essere applicate le cautele generali previste dalla L. n. 1086 del 1971 (espressamente lasciata in vigore dal D.P.R. n. 380 del 2001, successivo art. 137, comma 2) e dal D.M. 9 gennaio 1996, LL PP che disciplina, tra l'altro e per quello che riguarda la scuola Jovine, la costruzione di opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso e della totale e ammessa disapplicazione di queste norme la Corte di Appello ha preso atto.
2 Ma dovevano essere anche applicate le cautele previste dal D.M. 20 novembre 1987, LL PP (integrativo del precedente D.M. 9 gennaio 1987) con istruzioni di applicazione dettate da successiva circolare Ministero LL PP 30787/1989, contenente norme tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento indirizzate verso "chiunque intenda sopraelevare o ampliare un edificio".
Secondo la Corte di Appello tale normativa dettata al fine di garantire la salvaguardia della stabilità degli edifici, delle loro parti e della incolumità pubblica, doveva essere applicata contemporaneamente (e per ragioni di rapporto tra le diverse normative), alla normativa relativa alle opere in conglomerato cementizio armato.
Queste cautele sarebbero state omesse non solo secondo la Corte di Appello ma anche parzialmente secondo il Tribunale che in particolare aveva ritenuto sussistente l'omissione di mancata verifica della struttura preesistente al piano terra (limitatamente alla parte da caricare con la sopraelevazione, mentre secondo la Corte di appello e il giudizio dei periti (udienza 9/6/2006) la verifica doveva essere svolta sulla intera struttura, e aveva pure ritenuto sussistente il mancato consolidamento dei muri perimetrali prima di procedere alla sopraelevazione, nonchè il mancato collaudo statico della struttura.
Queste cautele secondo i costruttori impegnati nella sopraelevazione sarebbero state omesse perchè non disposte dal progetto con la sua allegata relazione attestante l'ottima condizione delle preesistenze) e dal progetto esecutivo ad essi consegnato.
3 secondo la Corte di Appello dovevano essere applicate le cautele e i procedimenti previsti da L. n. 109 del 1994 legge quadro in materia di lavori pubblici abrogata con D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 256 ma vigente all'epoca della deliberazione ed esecuzione della sopraelevazione e D.P.R. n. 554 del 1999 contenente il regolamento che dava vita all'ordinamento generale dei lavori pubblici allora vigente.
Il Tribunale aveva già rilevato la violazione di tale normativa sotto il profilo della omessa redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo (elaborati tecnici).
La difesa dell'ingegner. L.S. e del M. , geometra tecnico comunale, aveva sostenuto la superfluità di tali adempimenti certamente non posti in essere ma senza incidenza alcuna sulla buona esecuzione dell'opera e senza incidenza alcuna sulla causalità esclusivamente sismica del crollo.
La Corte di Appello poi ha accertato la omissione (testi Au. e V. CT/PM; ingegner Gu. responsabile per la sicurezza del comune di S. Giuliano e altri ancora) di un piano strutturale comprensivo di calcoli strutturali (calcoli esecutivi delle strutture, degli impianti e degli elaborati grafici) in violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 16, comma 5, dell'art. 15, comma 2 e art. 35.
Il progetto di carattere architettonico e impiantistico presentato dall'ingegner L.S. dopo la delibera 48/2000 non era comunque un progetto strutturale esecutivo corredato di calcoli strutturali.
Il progetto di variante dal quale derivò poi la sopraelevazione approvata nel 2001, secondo la sentenza di appello integra omissioni ancora più sostanziali perchè si risolve in un foglio con tre disegni che risulta essere stato consegnato ai lavoratori testimoni.
La sentenza di appello ritiene applicabili ed egualmente violati il D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 187, 192 e ss., art. 200, nella parte in cui prescrivono che una volta ultimata l'opera si proceda a collaudo statico per opera di un tecnico terzo che viceversa non risulta nè richiesto nè ottenuto.
4 la Corte di Appello ha individuato colpe specifiche anche nella omessa osservanza di talune norme generali quali la L. n. 64 del 1974, art. 1 in linea generale e della L. n. 64 del 1974, art. 2 (non considerata affatto dalla sentenza del Tribunale, benchè contestata) riferite a tutti i territori comunali o loro parti e applicabili in quanto il Comune di San Giuliano era soggetto a consolidamento di frane ex L. n. 445 del 1908 e ex D.P.R. n. 1099 del 1956.
La omissione era ravvisata nell'avere eseguito lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura anche di un solo immobile non necessariamente di nuova edificazione, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico della Regione o dell'Ufficio del Genio Civile laddove il Comune di S. Giuliano era dal 1956 (D.P.R. n. 1099 del 1956) inserito tra i comuni con territorio da consolidare e cura e spese dello Stato destinatari di siffatta normativa generale.
La sentenza di appello esclude l'interferenza sulla forza cogente della legge richiamata, della Legge di finanziamento n. 445 del 1908.
La Corte di Campobasso ha accertato che manca in atti qualsiasi richiesta di autorizzazione relativa alla sopraelevazione della scuola mentre sono versate richieste di autorizzazione L. n. 64 del 1974, ex art. 2 e autorizzazioni relative a lavori di sopraelevazione di immobili appartenenti a privati P.R. e P.N. in un caso del 2002; Po..Ba. nel 1992 in un altro) nel comune di San Giuliano ed una scheda a firma dello stesso tecnico comunale M. relativa alla scuola Jovine inserita in missiva del sindaco in data 3/4/2000 che riporta la seguente dizione "edificio situato in zona di consolidamento L. n. 64 del 1974, ex art. 2".
La mancata osservanza della L. n. 64 del 1974, art. 2 avrebbe dovuto impedire la sopraelevazione con ciò evitandosi il disastro invece poi intervenuto.
5 viceversa anche la sentenza di appello, in ragione della non applicabilità diretta della normativa antisismica, non ha ritenuto poi omesse le cautele procedimentali e sostanziali specificamente imposte dalla L. n. 64 del 1974, e dal D.M. 16 gennaio 1996 che appunto dettano specifiche norme antisismiche a partire dagli artt. 3 e ss. della legge stessa che fissano sistemi procedimentali di garanzia della sicurezza e dell'incolumità delle persone per le costruzioni e sopraelevazioni in zone sismiche e che si completano con un sistema di criteri sostanziali antisismici fissati e aggiornati con appositi decreti attuativi che fissano i criteri di progettazione, i criteri concernenti i sistemi costruttivi anche per le sopraelevazioni, (D.M. 24 gennaio 1986 aggiornato e sostituito da D.M. 16 gennaio 1996 punto c. 9. 11) che richiedono a chiunque intenda sopraelevare l'edificio di procedere all'adeguamento sismico del manufatto.
I criteri per la individuazione delle zone sismiche con la individuazione formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sono di epoca successiva al crollo di San Giuliano (OPCM N. 3724 DEL 20/3/2003) classificato formalmente "comune sismico in zona 2", solo col provvedimento del 2003, anche se già in precedenza, nel 1998, era stato proposto nell'ambito della categoria sismica 2^ dall'apposito Gruppo di lavoro istituito dal prof. B. all'epoca sottosegretario di Stato con delega per la protezione civile.
6 La sentenza di appello ha invece ritenuto violato l'art. 43 c.p. in relazione alla OPCM n. 2788 del 12/6/98 ed Elenco allegato.
La ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri n. 2788 del 12/6/98 pubblicata in GU 146 del 25/6/98 e l'Elenco allegato ebbero a classificare, ai fini della applicazione delle disposizioni previste dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 12, comma 3 il comune di San Giuliano come comune ad elevato rischio sismico cioè come territorio esposto a terremoti di intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli, cioè della intensità proprio eguale al terremoto del 31/10/2002 durante il quale si verificò il crollo della scuola.
 

 

Secondo la Corte di Appello la L. n. 449 del 1997, art. 12 che prevede il riconoscimento di contributi ed agevolazioni fiscali a coloro che ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 12, comma 1 riparano o ricostruiscono edifici anche rurali o opere pubbliche ubicati nelle zone a elevato rischio sismico o abbattono e ricostruiscono con criteri antisismici, ha lo scopo di ridurre il rischio sismico sui vecchi edifici ante ordinanza.
Ma secondo la Corte di appello con quel provvedimento, sia pure adottato a fini antisismici indiretti, tutti, anche al di fuori della cerchia dei sismologhi, e comunque nella cerchia degli ingegneri, tecnici comunali, costruttori e amministratori vennero a conoscenza della situazione di rischio certo nella quale si trovavano i comuni inseriti nell'elenco e tra essi il comune di San Giuliano di Puglia (sulla distinzione tra zona sismica e zona ad elevato rischio sismico deposizione prof. Bo. verbale di udienza del 19/5/2006.
Tale generale conoscenza fu perseguita come da informativa Be. del 27/1/2003 mediante pubblicazioni, diffusione di studi, opuscoli, floppy disk convegni specialistici e ampie informative su diversi siti internet.
Tanto avrebbe determinato l'obbligo di assunzione delle cautele sostanziali di cui alla legislazione antisismica nella funzione di parametri di condotta per l'agente modello che agisse secondo diligenza, prudenza esperienza nello svolgimento di una qualsiasi attività edilizia in un comune ad elevato rischio sismico.
Secondo la motivazione di appello, in assenza di una classificazione formale che sarebbe sopraggiunta solo con OPCM del 2003, la espressa qualificazione di comune ad elevato rischio sismico, già operata con OPCM 27888/98, introduceva in mancanza di una norma cautelare specifica un parametro cautelare generico che non doveva essere ignorato dagli operatori del settore secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità per il quale non esonera da colpa generica la rigida osservanza di cautele previste da normative speciali.
 

7 La sentenza di appello ha ritenuto violate anche le prescrizioni contenute nel D.M. 18 dicembre 1975 modificato dal D.M. 13 settembre 1977 avente ad oggetto le norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.
Il D.M. 18 dicembre 1975 è rimasto in vigore fino agli eventi sismici del 2002 per la mancata emanazione, almeno fino a tali eventi, di norme tecniche quadro contenenti indici minimi di funzionalità suscettibili di dare efficacia alla pur vigente successiva L. n. 23 del 1996.
Il punto 5.0.1 di quel D.M. stabilisce specificamente, per ogni edificio scolastico, cautele contro agenti esterni normali e anormali e al punto 5.0.2 impone condizioni di sicurezza degli edifici scolastici rispetto ... ai terremoti... mentre al punto 5.4.1 pretende la garanzia di sicurezza degli edifici scolastici principalmente riguardo alla stabilità degli edifici sia in condizioni normali che in condizioni eccezionali quali possono essere quelle determinate dai terremoti, dalle alluvioni ...
Tanto determina, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale anche l'applicabilità delle cautele di cui al D.M. 18 dicembre 1975 nel rigoroso rispetto di tutte le norme generali vigenti certamente operative nei comuni non "classati" ancora come sismici e dunque privi della diretta garanzia antisismica di cui alla L. n. 64 del 1974 nonchè nei comuni ad alto pericolo sismico.
La sopraelevazione del 2002 in quanto opera successiva al D.M. 18 dicembre 1975 è destinataria della disciplina del D.M. medesimo che ex punto 5.7 del testo del decreto ha efficacia solo rispetto agli edifici scolastici da realizzarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

 


IL NESSO DI CAUSALITÀ E LE SINGOLE VIOLAZIONI DI NORME PROCEDIMENTALI E DI NORME SOSTANZIALI nella sentenza di appello.

 


La sentenza di appello affronta poi il tema del nesso di causalità tra violazioni di specifiche norme procedimentali e specifiche norme sostanziali, con riferimento alle regole amministrative del costruire e alle regole del ben costruire tutte egualmente orientate verso l'obbiettivo generale della stabilità degli edifici e della salvaguardia della pubblica incolumità.

 


LE VIOLAZIONI DI NORME PROCEDIMENTALI E IL NESSO DI CAUSALITÀ.

 


1 La violazione della L. n. 1086 del 1971, art. 4, comma 1, legge destinata alle opere in conglomerato cementizio armato o precompresso sostanziata nella omissione della denuncia di inizio lavori e all'omessa elaborazione e consegna di una relazione illustrativa di un progetto, di un progetto strutturale contenente i calcoli delle opere in cemento armato nonchè nel difetto di collaudo si è risolta nella agevolazione di una sopraelevazione che non poteva essere compiuta e la cui esecuzione è stata sottratta al controllo del collaudo.
In questi termini le violazioni di questa regolazione procedimentale avrebbe prodotto gli eventi delittuosi e le conseguenti responsabilità per le quali è processo.
 

 

2 La violazione del D.M. 20 novembre 1987 contenente norme tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e il loro consolidamento e precisamente la violazione del titolo II, punto 1.1 commi 2 e 3 che impone a chiunque intende realizzare una sopraelevazione il previo consolidamento della struttura sottostante e il deposito di documentazione tecnica anche per il caso che di consolidamento manchi la necessità, avrebbe consentito una sopraelevazione senza il vincolo degli adempimenti che l'avrebbero impedita o che l'avrebbero emendata dalle esistenti carenze, sicchè ancora una volta l'omissione di regole procedimentali avrebbe consentito un'edificazione vulnerabile dalla quale scaturirono gli eventi illeciti e le responsabilità per le quali è processo.
 

 

3 La violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 15, commi 2 e art. 35 e della L. n. 109 del 1994 costituente la legge quadro in materia di lavori pubblici vigente al tempo della sopraelevazione, determinò la omissione del deposito di ogni progetto strutturale comprensivo di calcoli esecutivi delle strutture con l'indicazione delle norme di riferimento, della specifica qualità e delle caratteristiche dei materiali, e con l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate e le verifiche statiche, alla luce dei criteri fissati dalle normative speciali per gli edifici in muratura e per le strutture in conglomerato cementizio armato sopra già richiamate.
Tale omissione relativa ai dati strutturali si è risolta nella impossibilità di controllo preventivo della idoneità delle strutture progettate e ancora una volta ha dato luogo ai fatti e alle responsabilità per cui è processo che invece sarebbero stati evitati ove il controllo fosse stato reso possibile.
 

3b. La Corte di Appello ha valutato anche il rapporto di causalità legato alla perizia di variante disposta dalla giunta del sindaco Bo. il 4/5/2001 cui seguii una relazione dell'ingegnere progettista del tutto priva di qualsiasi elemento progettuale che eccedesse il tratteggio di tre disegni.
 

3c. Anche la mancanza di collaudo statico, pure imposto da artt. 187 e ss; artt. 192 e ss., D.P.R. n. 554 del 1999, art. 200 (sempre legge quadro in materia di lavori pubblici vigente al tempo della sopraelevazione) è stata causa di un ulteriore impossibilità di controllo e di una ulteriore via libera che libera non doveva essere.
( motivazione pag. 211)
Il "verbale di presa in consegna provvisoria dei lavori" utilizzato in vece del collaudo avrebbe determinato la illegittimità della consegna dell'opera e dell'utilizzo della medesima per fatto del comune.
 

 

4 La violazione della L. n. 64 del 1974, artt. 1 e 2 inseriti nella legge antisismica (la L. n. 64 del 1974 appunto) ma secondo la sentenza di appello portatori di disciplina generale delle costruzioni, ebbe a sostanziarsi nella omissione della richiesta di autorizzazione a costruire inoltrata ai competenti organi della Regione o del Genio Civile.
Anche questa omissione evitò controlli e spianò la via ad una soprelevazione senza perizia geologica e senza consolidamenti delle sottofondazioni, senza predisposizione di drenaggi, canalizzazioni e di altre cautele che sarebbero stati imposti dalla pericolosità del sottosuolo accertata in casi simili a San Giuliano. Da quella omissione derivarono i fatti delittuosi e le responsabilità per cui è causa che in caso di osservanza sarebbero stati evitati.

 


LE VIOLAZIONI DI NORME SOSTANZIALI E IL NESSO DI CAUSALITÀ.

 


Il crollo totale come effetto riguardante unicamente la scuola elementare e media.
La sentenza di appello ha sottolineato che i C.T. del PM, professori Au. e Vi. , avevano rilevato che in San Giuliano, e in prossimità della scuola crollata, la tipologia costruttiva prevalente era quella caratterizzante proprio l'edificio scolastico crollato (costruzioni non antisismiche in pietra non squadrata e muratura con malte povere o scadenti) e che anzi la prima scuola sorta in San Giuliano di tipologia simile a quella della scuola crollata e in condizioni tali da essere stata scambiata per la scuola crollata, invece in occasione del sisma non aveva subito un crollo totale come non avevano subito crolli totali o collasso gli edifici consimili anche se gravemente danneggiati dal sisma (deposizione prof. Pr. componente della commissione ministeriale istituita dopo il sisma per esaminare la situazione, ma anche i CT del PM - udienza 23/6/2006 ).
Sulla identità di tipologia la sentenza impugnata elenca altre fonti (motivazione pagg. 315/316).
I dati relativi agli esiti disuguali del terremoto sottolineati dalla sentenza sempre secondo la motivazione di appello sono rappresentati (e confermati) dalla aerofotogrammetria del 7/11/2002.
La rilevata differenza di risposta di edifici simili porta la Corte di Appello alla conclusione che i difetti strutturali degli edifici consimili erano meno gravi di quelli caratterizzanti la scuola dopo la sopraelevazione del 2002.
Il crollo di altri due edifici avvenuto nella stessa occasione (documentazione sindaco Ba. del 2005; testimonianza Geometra Pe., sono relativi ad una costruzione già sgomberata prima del sisma perchè già allora pericolante (casa Lombardi realizzata nel 1300) e ad una altra costruzione (casa Cosentino edificata circa sessanta anni prima del crollo) in pietra e malta senza catene (giusta affermazione della CTP dell'imputato ingegner L.S. ).
Il crollo della scuola non ha dunque le stesse cause che hanno determinato gli altri due crolli e rimane in questo senso evento unico che necessita di una propria spiegazione causale.

 


 

LE DUE DOMANDE DEL GIUDICE DI 1^ GRADO e le due risposte del professor Br. . La critica della Corte di Appello.

 


Il giudice del primo grado ha posto due domande ai Professori Br. e Bu. (già periti nominati dal Gip in sede di incidente probatorio esaminati poi nel corso dell'istruttoria di primo grado ed ulteriormente esaminati ex art. 507 c.p.p.) intese a ricevere due giudizi prognostici: il primo relativo alla possibilità di crollo di un edificio costruito con l'osservanza delle cautele antisismiche in caso di scossa del 9^ grado della scala Mercalli (o anche 5,4 della scala Richter) come quella verificatasi a San Giuliano il 31/10/2002; il secondo relativo alla possibilità di crollo o di resistenza di un edificio costruito a regola ddarte ma senza cautele antisismiche a fronte di una scossa del 9^ grado della scala Mercalli come quella verificatasi a San Giuliano il 31/10/2002.
Il c.t.u. prof. Br. come si legge a pag. 65 della sentenza di primo grado ha affermato (verbale di udienza 9/6/2006) che un edificio costruito con l'osservanza delle regole antisismiche "si sarebbe comportato meglio"... "non sarebbe crollato, questo... è impossibile dirlo".
E rispetto ad una costruzione senza osservanza di cautele antisismiche ha affermato che " la probabilità di crollo sarebbe stata moto elevata".
Al di fuori del giudizio prognostico e sul piano delle rilevazioni gli stessi periti hanno di seguito (verbale di udienza 2/3/2007) affermato (sentenza primo grado pag. 67) a proposito dell'edificio scolastico crollato: "Peculiare di questo edificio era la sensibilità alle azioni verticali derivante da quel tipo di fenomeno che abbiamo già evidenziato, cioè la separazione dei paramenti dal muro. Questa separazione rendeva l'edificio particolarmente sensibile alle azioni verticali. I due treni di onde che si manifestano in un sisma, quello verticale e quello orizzontale, giungono in tempi diversi e il meno distruttivo, quello di onde verticali arriva per primo. In questo caso le onde verticali, quelle giunte per prime, hanno avuto un effetto maggiore di quello che usualmente hanno..." così evidenziando, anche a detta della motivazione di primo grado (pag. 68), che i periti hanno sottolineato l'esistenza di indici rivelatori di un collasso dell'edificio per schiacciamento... in un edificio "la cui anomalia strutturale" ..."era proprio la sensibilità ai carichi verticali" (motivazione Trib. sempre pag. 68) e dunque alle onde sismiche di compressione (o verticali) che precedono di alcuni secondi (Sentenza Tribunale pag. 69 e deposizione Prof. Br. 2/3/2007) l'arrivo delle onde di distorsione (orizzontali).
Il Tribunale aveva ancora annotato diligentemente che il Professor Br. aveva riscontrato che la posizione delle macerie, molto prossima alla verticale della posizione delle strutture prima del crollo aveva viceversa avuto spostamenti orizzontali molto contenuti ancora una volta emergendo indizi di un crollo per rilevanza delle onde verticali e prova di un collasso per schiacciamento (sentenza Tribunale pag. 70) salvo a variamente contrastare le indicazioni dello stesso Prof. Br. e delle testimonianze sull'immediatezza del crollo fornite dalle maestre S.C.G. e G.M. .
La Corte di Appello evidenzia che le due domande e le due risposte, limitate al piano della possibilità prognostica, trovavano adeguata verifica nei rilievi relativi a quanto realmente e variamente accaduto a quelle costruzioni con quelle caratteristiche, in quel tempo in quel luogo e in occasione di quel sisma.
La tenuta di edifici certamente costruiti secondo la qualità media delle vecchie costruzioni appenniniche, edificate alcune con l'osservanza e altre senza l'adeguata osservanza delle ordinarie leges artis, tutte senza l'impiego di cautele antisismiche denuncerebbe la gravità dei vizi esclusivi della sopraelevazione (motivazione appello pag. 325). La retta applicazione del procedimento di eliminazione mentale avrebbe portato a concludere che la scuola di San Giuliano senza le gravi inosservanze rilevate avrebbe retto al sisma come tutte le altre costruzioni di San Giuliano sia quelle edificate su roccia che quelle edificate su argille (e che anzi avevano retto anche ad una seconda scossa di pari intensità il giorno 1/11/2002) quantomeno non andando incontro al crollo che invece si verificò con i suoi effetti mortali appunto legati non ad un danneggiamento più o meno grave ma al crollo totale.
La motivazione della Corte si trattiene sull'errore di fondo che caratterizzerebbe le risposte dei periti e svolge osservazioni sul mancato crollo del casotto in muratura dell'impianto termico costruito in aderenza all'ala dell'edificio crollata, del pilastro in mattoni e senza fondamenta interno alla scuola crollata sul quale era appoggiato il solaio pianerottolo della scala, invece crollato, a lato del pilastro, sul mancato crollo di edifici consimili, osservazioni che valgono ad escludere l'alternativa della amplificazione locale e anzi mirata (il riferimento al "siluro" di pag. 363 della sentenza di appello secondo una terminologia stigmatizzata dai ricorrenti) delle onde sismiche.
I periti ad una domanda aperta sulle possibilità e sulle ipotesi hanno correttamente risposto in termini di equivalenti possibilità e di ipotesi.

 


IL NESSO DI RISCHIO PER LA CONSENTITA (favorita o autorizzata) FREQUENTAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO CHE NON DOVEVA ESSERE FREQUENTATO imputazione capo B) seconda parte.

 


Il nesso di rischio viene identificato a carico di tutti gli imputati per avere tutti consentito/favorito/autorizzato l'indebita frequentazione della scuola mal progettata, mal costruita, male o per nulla collaudata, indebitamente consegnata e ricevuta, indebitamente destinata all'utilizzo e all'accesso.
Per la seconda parte della contestazione di cui al capo B) a partire dalla condotta di approvazione delle delibere di sopraelevazione e dalla presa in consegna anticipata della scuola, e dagli omessi controlli sindacali secondo le incombenze statutarie, a continuare con le condotte di progettazione con le omissioni connesse, a passare per le condotte e per le omissioni dell'appaltatore e del subappaltatore, nonchè per le omissioni del responsabile del procedimento, le morti e le lesioni non si sarebbero verificate se le condotte fossero state conformi a cautela e se fossero state evitate da ciascuno degli imputati e da tutti gli imputati insieme, le omissioni di obbligazioni generali e specifiche di garanzia tutte cooperanti nel produrre i risultati oggetto di questo processo (sentenza di appello pag. 492).
La Corte configura perciò nelle contestazioni di cui ai capi A) e B) del capo di imputazione, tre autonome contestazioni e risolve ogni questione di nesso di rischio rilevando che l'accertata causalità o concausalità delle colpe generiche e specifiche ritenute dalla Corte stessa evidenzia una diretta concausalità di ogni condotta od omissione che abbia consentito, favorito o autorizzato secondo le opportunità di ruolo di ciascuno degli imputati (tutti), l'accesso e la frequentazione di un edificio scolastico che non doveva, in quelle concrete condizioni di sopraedificazione, essere utilizzato neppure in zona non sismica.
 

 

 

IL REATO DI FALSO.
La sentenza di appello (pag. 504/515) ha assolto L.S. e il M. dal reato di falso ad essi addebitato al capo c) della rubrica perchè il fatto non costituisce reato e in assenza di qualsiasi impugnazione della detta assoluzione la statuizione sul punto deve ritenersi definitiva.

 

 


LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI IMPUTATI pagg. 516/681 della sentenza di appello.
GENERALITÀ.

 


Quanto alle responsabilità dei singoli imputati la sentenza impugnata, esclusa ogni responsabilità dell'U. , ha anche escluso ogni responsabilità del preside della scuola che consentii llingresso di alunni, personale docente e personale ausiliario dopo le scosse della notte precedente il 31/10/2002 ed ha escluso che le condotte degli imputati siano state irrilevanti nella determinazione delle morti e delle lesioni per causa dell'intervento di fattori eccezionali da soli sufficienti ed adeguati a produrre gli eventi addebitati e precisamente per causa del terremoto di eccezionale gravità e per causa delle condotte di insegnanti, dirigenti scolastici, pubblici amministratori e genitori degli alunni che, ben coscienti delle scosse della notte precedente il 31/10/2002 non disposero o non chiesero la chiusura cautelativa della scuola o non tennero i propri bambini a casa.
La sentenza ha escluso ogni obbligo di cautela nel senso preteso da taluni degli imputati considerata la "normalità" in zona di sequenze sismiche a bassa energia anche di lunga durata e senza effetti distruttivi (nel caso di specie le scosse della notte non determinarono neppure l'apertura di qualche visibile crepa) giusti gli studi specialistici citati alle pag. 520 e 521 della motivazione di appello, ma anche considerata la specifica mancanza di informazioni sulla stabilità della scuola in capo al preside Co. che pur da poco arrivato aveva ripetutamente (e con insistenza notevole) sollecitato il sindaco a fornirgli la documentazione non trovata negli atti della scuola di agibilità e abitabilità (che presuppone l'avvenuto collaudo), e di idoneità statica dell'edificio.
Per la sentenza impugnata neppure la condotta del sindaco Bo. , che non impedii l'accesso alla scuola dopo le scosse notturne adottando in tempo un provvedimento D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 54, comma 2 costituisce (sentenza appello pagg. 529/533) evento interruttivo delle altre catene causali del crollo, delle morti e delle lesioni, perchè viceversa l'ultimo comportamento del sindaco Bo. costituii un continuum coerente con tutte le altre condotte che avevano già determinato la particolare fragilità dell'edificio scolastico e dunque una causa sopravvenuta ben prevedibile anche da parte degli altri coimputati, tutti secondo lo specifico proprio ruolo, reciprocamente consapevoli della convergenza della propria condotta con quella degli altri imputati allo scopo di realizzare la sopraelevazione e l'utilizzo dell'edificio così realizzato.
La sentenza di appello iscrive tale causalità sopravvenuta nella regolazione dell'art. 41 c.p., comma 1 e non in quella dell'art. 41 c.p., comma 2.

 

 


IL CONCORSO DI CAUSE COLPOSE INDIPENDENTI.

 


Il titolo di reato colposo reato contestato è quello di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. e la Corte di Appello condivide l'impostazione accusatoria evidenziando la consapevolezza di ciascun coimputato della convergenza della propria condotta verso uno scopo comune agli altri imputati rappresentato dalla realizzazione della sopraelevazione e dall'utilizzazione dell'opera, motivazione di appello pag. 537) con una cooperazione di pari livello, tale da escludere per ciascuna posizione dei cooperanti la attenuante di cui all'art. 114 c.p. (motivazione di appello pag. 538).
La sentenza afferma che la colpa generica accertata si pone prevalentemente sul piano della negligenza e dell'imprudenza piuttosto che su quello dell'imperizia, ferme restando le colpe specifiche contestate e ritenute (motivazione di appello pag. 542).
A tale conclusione la motivazione impugnata perviene comparando i saperi posti in uso dall'ingegner L.S. per il contestuale risanamento della scuola materna dello stesso plesso Jovine, deliberato dagli organismi politici del comune ed egualmente affidato alla sua progettazione e alla sua direzione lavori, ma anche verificando la provata conoscenza delle esigenze tecniche di risanamento sia in capo al Ma. (appaltatore anche di quel risanamento), sia in capo all'A. , subappaltatore e socio di una sorte di società di fatto del Ma. nella sopraelevazione dell'ala scuola elementare nello stesso plesso, sia in capo al M., tecnico comunale egualmente nominato responsabile di ognuno dei due procedimenti.
Ciò tanto più è ritenuto verificato in quanto la delibera di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori di risanamento dell'edificio destinato alla scuola materna, precede la delibera di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori di sopraelevazione del contiguo edificio destinato a scuola elementare e media (pag. 543) con l'evidenza di una piena informazione e di un'irricusabile consapevolezza dei problemi di stabilità dei due edifici e delle opere affidate che coinvolge nella stessa misura chi approvò/progettò/diresse/, seguii ed eseguii i lavori di sopraelevazione (motivazione pag. 543).
Eguale chiarezza, conoscenza e consapevolezza emergono, secondo il giudice di appello, a carico del tecnico comunale M. e del sindaco Bo. in relazione alla L. n. 64 del 1974, art. 2 (regole generali della legge antisismica) che, in un comune di appena 1000 abitanti, avevano dato prima del 1998 altro più osservante e cauto trattamento alle domande di sopraelevazione delle due proprietà po. e b. (motivazione di appello pag. 545).
La ritenuta responsabilità per i delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica con l'unificazione del vincolo di cui all'art. 81 c.p., comma 1, a giudizio della Corte di Appello deve essere misurata sulla maggiore gravità del delitto di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose plurime ex art. 589 c.p., commi 1 e 3, considerato come reato unico anche ai fini della applicazione della prescrizione (pagg. 551/552), ma la Corte di Campobasso esclude poi, per assenza dei fatti costitutivi della fattispecie aggravata (determinazione degli altri nell'esercizio di propria autorità), la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 3 contestata al capo A) della rubrica.

 

 


LA POSIZIONE U. (pagg. 662/680).

 


La sentenza di appello rammenta le quattro colpe specifiche addebitate all'U. per la intera originaria edificazione (uso di ciottoli non tutti adeguatamente squadrati, uso di malte povere con tracce di argilla, edificazione di un muro sporgente rispetto alla fondazione per circa 10 cm., mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri) ma ribadisce che le corrispondenti violazioni delle leges artis non ebbero a produrre una vulnerabilità particolare dell'edificato, peraltro sottoposto a collaudo, che dimostratamente resse quaranta anni circa di intemperie, nevicate, scosse sismiche, e interventi anomali quale la compiuta demolizione e ricostruzione di una scala interna previo taglio di una trave portante poi malamente poggiata senza ancoraggio su un pilastro privo di fondazione.
Osserva la Corte di appello che il manufatto originario resse anche, per qualche mese, la nuova sopraelevazione con il suo inusitato doppio solaio tra il primo e il secondo piano, e le prime scosse di magnitudo fino a 3,5 Richter della notte tra il 30 e il 31 ottobre 2002 precedente la scossa fatale.
La Corte di Appello ha dunque ritenuto che nulla fosse rimproverabile all'U. di quanto verificatosi in occasione del terremoto della mattina del 31 ottobre a causa di successivi deterioramenti della costruzione determinati dallo scorrer del tempo ma, principalmente, dalle condotte e dalle omissioni successive degli altri imputati tali da rappresentare rispetto alle condotte rimproverate all'U. cause sopravvenute ed imprevedibili, anomale ed eccezionali e, in definitiva, tali da escludere qualsiasi catena causale tra gli eventi finali e la edificazione sia pure irregolare dell'U. che dunque è assolto per non aver commesso il fatto a lui addebitato.
La statuizione non è stata impugnata da alcuno.

 


LE POSIZIONI L.S. E M. (pagg. 553/573).

 


Il geometra M. , al tempo dei fatti oggetto di questo processo, era il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di San Giuliano di Puglia e fu anche responsabile del procedimento per la sopraelevazione (nonchè del procedimento per il consolidamento dell'edificio della scuola materna).
L'ingegner L.S. , pure al tempo dei fatti oggetto di questo processo, era il progettista e il direttore dei lavori relativi alla sopraelevazione ripetutamente fin qui menzionata.
Alla luce delle condotte indicate in contestazione e raffrontate alla documentazione acquisita agli atti, la sentenza di appello afferma che il rapporto tra i due professionisti si è variamente intrecciato e mescolato, dal momento che le indicazioni del tecnico comunale sono state tradotte in provvedimenti che hanno stabilito la necessità dell'ingegner L.S. di eseguire la progettazione generale ed esecutiva in collaborazione col tecnico comunale che avrebbe dato direttive in ordine alla funzionalità dell'intero plesso scolastico (delibera giuntale 56/99 motivazione di appello pag. 555) o che hanno stabilito che l'ingegner L.S. tenesse di conto le indicazioni dettate dal tecnico comunale (delibera giuntale 53/2001 motivazione di appello pag. 555), in definitiva scolorendo i confini tra i pur diversi ruoli dei due professionisti.
Il pieno esercizio dei poteri di direttore dei lavori è stato valutato dalla sentenza impugnata come evidenza di un totale coinvolgimento del L.S. nelle violazioni e nelle omissioni contestate, nonchè come evidenza della piena conoscenza e consapevolezza dello stato della edificazione sottostante alla sopraelevazione.
Il doppio ruolo svolto dall'ingegner L.S. avrebbe consentito la verifica dell'accresciuta fragilità dell'edificazione per causa dell'anomala sopraelevazione, e la assenza di una tale verifica è pure assunta a prova della colpa addebitata.
Rispetto a tutte le contestazioni elevate al L.S. (dalla mancata osservanza di regole cautelari procedimentali alla mancata osservanza di regole cautelari sostanziali, la sentenza specifica che la preventiva richiesta di autorizzazione al Genio Civile (ora Regione) L. n. 64 del 1974, ex art. 2 avrebbe dovuto essere inoltrata dal Geometra M. e non dall'ingegner L.S. ma che quest'ultimo, doveva peraltro rispondere - entro i limiti del contestato- quale direttore dei lavori per omissione di vigilanza sull'adempimento preventivo non osservato dal tecnico Comunale con eventuale esercizio di potere di sospensione degli stessi lavori.
La stessa redazione del certificato di staticità e agibilità in data 11/9/2002 costituirebbe un'ingerenza anomala del progettista e direttore dei lavori che avrebbe sostituito la doverosa nomina di un collaudatore terzo ai fini del collaudo statico con una attestazione priva di qualsiasi valenza tecnica e amministrativa.
Il Geometra M. sul quale gravava, per il suo ruolo di responsabile del procedimento, l'onere primo di richiedere al Genio Civile (meglio alla Regione) la preventiva autorizzazione L. n. 64 del 1974, ex art. 2 con l'allegazione delle necessarie perizie geologiche e geotecniche, a fronte della minore contestazione di mancata vigilanza sull'inoltro di quella richiesta con i doverosi allegati è ritenuto dalla sentenza di appello responsabile della minore contestazione effettivamente mossa e compresa come meno nel più nella condotta omessa.
Eguale discorso è operato in motivazione in ordine all'omessa vigilanza sul mancato collaudo statico.
Anche il M. per la responsabilità connessa al ruolo a lui assegnato e per l'ingerenza di fatto realizzata nelle opere è ritenuto responsabile delle omissioni di cautele procedimentali e sostanziali tutte specificamente menzionate nella parte generale e nella parte personale della contestazione in quanto a lui espressamente riferite.
 

 

 

LE POSIZIONI MA. E A. (pagg. 574/591).
 

 

La sentenza di appello (pag. 574) menziona la delibera di giunta n. 70 del 31/10/2000 e le determinazioni del segretario comunale n. 20 del 2/2/2001 e n. 64 del 20/3/2001 in forza delle quali sarebbe stata deliberata e attuata l'assegnazione dei lavori di sopraelevazione della scuola all'impresa di Gi..Ma. . Ma la sentenza menziona anche la richiesta in data 5/7/2001 indirizzata dal Ma. all'autorità comunale per ottenere di poter concedere in subappalto alla impresa dell'A. proprio i lavori del 2^ lotto e dunque proprio i lavori di sopraelevazione.
Tale richiesta fu accolta con determinazione del Segretario Comunale 144 in pari data.
In punto di fatto, poi, la motivazione accerta attraverso l'analisi delle testimonianze dei lavoratori che operarono alla sopraelevazione, la partecipazione dell'A. ai lavori e la sua presenza in cantiere, così come egualmente accerta partecipazione e presenza del Ma. , tanto da concludere, anche a fronte delle significative sinergie tra i due imprenditori (sentenza appello pagg. 577 e 579), che i due imprenditori, al di là della configurazione formale di un subappalto (pag. 579) eseguirono insieme i lavori della sopraelevazione oggetto di processo (sentenza appello pag. 575), nell'ambito di una sorta di società di fatto (pag. 580) e attraverso una totale commistione di ruoli tra i due (pure pag. 580).
Tra l'altro la contestuale opera di rafforzamento delle strutture della contigua scuola materna, svolta in appalto dal Ma. , determinava l'esistenza di un unico cantiere di lavori (pag. 580).
I due sono ritenuti pertanto responsabili delle singole violazioni di cautele procedimentali e di cautele sostanziali contestate con la considerazione che laddove le singole norme richiamano obblighi di adempimento di tecnici o di amministrativi non confondibili con gli imprenditori, llaver realizzato una costruzione senza l'osservanza di quelle cautele, integra comunque forme di omissione colposa legate alla sottovalutazione dello stato reale delle condizioni di edificazione e anche legate alla prosecuzione della edificazione irregolare.
Peraltro la sentenza di appello evidenzia che talune regole (per esempio quelle contenute nel D.M. 20 novembre 1987 che contiene norme tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) sono indirizzate letteralmente verso chiunque intenda procedere ad ampliare o sopraelevare un edificio in muratura, sicchè anche Ma. e A. erano tenuti alla loro osservanza, così come erano tenuti a osservare regole di prudenza adeguate all'edificazione in un comune ormai notoriamente ad alto rischio sismico secondo l'OPCM n. 2788 del 1998.
La sopraelevazione a carico di un edificio da consolidare e non consolidato e le specificamente contestate violazioni delle leges artis (per esempio il doppio solaio tra il primo e il secondo piano o la non considerazione della trave tagliata e appoggiata ad un pilastro senza fondazioni) nella indebita edificazione, costituiscono, per la sentenza impugnata, altrettante condotte imprudenti e negligenti dalle quali scaturisce la colpa degli imputati, fermi i rapporti di causalità individuati nel corso della intera motivazione impugnata per cassazione.
Precisa poi la sentenza di appello, che ai due imputati in discorso non è stata contestata la mancata esecuzione del collaudo statico dell'edificio, ma la consegna provvisoria del manufatto effettuata senza preventivo collaudo, consegna che costituisce, come l'iniziata sopraedificazione pur in assenza di progetto strutturale esecutivo e dei necessari calcoli, condotta addebitabile, secondo la motivazione di appello (pag. 587), in una agli addebiti generali menzionati in sentenza.

 


LA POSIZIONE BO. (pagg. 592/661).

 


La motivazione della sentenza di appello in punto di posizione di responsabilità del sindaco Bo. si apre con una ricognizione della normativa dalla quale derivano i poteri e gli obblighi del sindaco di un comune.
La sentenza menziona il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che all'art. 48 ha tra l'altro fissato le attribuzioni e le competenze dei sindaci quali organi che rappresentano il comune e rispondono della sua amministrazione sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e dell'esecuzione degli atti (art. 50 D.Lgs. detto) esercitando le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, salve le funzioni e le responsabilità dei dirigenti fissate dall'art. 107 del medesimo D.Lgs..
Ai sindaci spettano i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, spettando ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico/amministrativo degli organi di governo del comune e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
I poteri dei dirigenti trovano limite nel potere di revoca in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento ( D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 109).
La sentenza sottolinea che il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e amministrativo e di controllo appartenenti agli organi di governo e le funzioni di gestione appartenenti ai dirigenti è ribadito dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il sindaco di San Giuliano di Puglia, in particolare sovrintende e controlla il funzionamento dei servizi e degli uffici del comune in forza delle ora menzionate disposizioni di legge e in forza dell'art. 57 dello Statuto del Comune che fa proprio il principio della separazione tra poteri politico/amministrativi e poteri di gestione e all'art. 58 stabilisce che in caso di inerzia o di ritardo da parte dei funzionari il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti non adottati.
In caso di permanenza dell'inerzia o del ritardo il sindaco provvede ad attribuire la competenza per l'atto al segretario comunale o ad altro dipendente, mentre per il caso di inosservanza delle direttive del sindaco il provvedimento adottabile è quello della revoca dell'incarico dirigenziale.
La sentenza impugnata (pagg. 601/661) individua a carico del Bo. violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale riconducibili all'esercizio (mancato) di poteri di indirizzo e di programmazione, nonchè di controllo dell'organo politico; omessa attivazione del sindaco, a fronte di violazioni derivanti da carenze strutturali, per l'esercizio dei poteri sindacali di sollecitazione e rimedio; indebita attivazione costituente ingerenza nei poteri di gestione del funzionario responsabile del procedimento e tale da portare a compimento e aggravare gli effetti delle violazioni che dovevano essere fermate; mancato esercizio delle proprie prerogative di controllo, indirizzo e sollecitazione nonostante numerose sollecitazioni (per esempio dei presidi) ad attuare quell'esercizio.
Segnatamente la Corte di Appello afferma la responsabilità del Bo. per l'approvazione (delibera n. 48 del 9/6/2000, peraltro approvata con la presenza del sindaco e di un solo altro assessore sui due componenti l'intera giunta) del progetto esecutivo in realtà mancante di ogni suo elemento essenziale (assenza di progetto strutturale e relativi calcoli strutturali) nell'ambito di un potere dovere di approvazione del progetto esecutivo che spetta alla amministrazione aggiudicatrice (art. 49, D.P.R. sopra citato) e dunque alla giunta comunale e non ai funzionari del comune posto che le delibere di giunta n. 73 del 5/8/99, n. 42 del 9/5/2000 e n. 48/2000 di diritto e comunque di fatto avevano segnato ed esaurito tutte le tappe della approvazione e assegnazione delle opere mentre nessuna determinazione di alcun funzionario aveva approvato quel progetto esecutivo.
E ancora afferma che la colpevolezza di un medico/sindaco, che aveva trattato con altra cautela di tipo antisismico due precedenti richieste di sopraelevazione di edifici privati, si individuerebbe (sentenza appello pag. 608) nell'approvazione di un progetto esecutivo per la sopraelevazione di una scuola, mancante delle sue parti essenziali e costitutive e assistito da un immotivato parere dell'ufficio tecnico secondo la formula "visto si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica" (pag. 609).
La carenza procedimentale qui avrebbe poi prodotto effetti nefasti (pag. 611).
Costituirebbe colpa l'omologa approvazione con delibera di giunta n. 56 del 18/5/2001 della perizia di variante senza impedire che alla carenza di progettazione strutturale si accompagnasse il nulla in punto di verifiche e consolidamento della preesistente struttura ex D.M. 20 novembre 1987 nonostante la conoscenza (di per sè sola idonea a integrare la responsabilità penale del sindaco pag. 616) di una delibera 27/3/2001 che meno di due mesi prima aveva affidato l'incarico e i lavori per il consolidamento della contigua scuola materna.
Il sindaco aveva omesso di attivarsi secondo i suoi poteri per le integrazioni e gli adempimenti da svolgere a cura dell'organo tecnico.
In punto di contestata omissione della nomina di un collaudatore terzo dell'opera, la sentenza di appello specifica (pag. 619) che non incombeva sull'organo politico disporre il collaudo, ma la sentenza stessa poi precisa che una tale maggiore contestazione contiene in sè la minore di non aver esercitato i suoi poteri di vigilanza e controllo per ottenere che il funzionario competente provvedesse a far svolgere quel collaudo.
La sentenza di appello rileva che il sindaco si è invece adoperato in fatto col rilasciare al dirigente scolastico, che reclamava un certificato di collaudo, un atipico certificato di agibilità della scuola (lettera del 9/4/2002), autorizzando con ciò l'apertura della scuola al suo uso, pur in assenza di un collaudo statico e violando il divieto (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 17 e 75) di consentire l'utilizzazione di una costruzione prima del collaudo stesso, utilizzazione a lui in concreto personalmente (pag. 622) nota, quanto all'ala della scuola sottostante la sopraelevazione.
In punto di conoscenza e consapevolezza, la motivazione sottolinea (pag. 629) i contenuti di una lettera del sindaco datata 29/5/2002 indirizzata all'ingegner L.S. e all'impresa Ma. , missiva con la quale il sindaco stesso denunziava che i lavori pubblici risultati ultimati erano invece ancora in corso e non consegnati all'amministrazione sicchè il c.d. certificato di regolare esecuzione dei lavori fu redatto dall'ingegner L.S. il 24/6/2002.
Il verbale di consegna anticipata dell'opera, prima di ogni collaudo in data 19/7/2002, non fu sottoscritto da nessun rappresentante o funzionario comunale, sicchè il non impedire l'uso della scuola senza collaudo costituii ulteriore omissione del Bo. .
La missiva datata 11/10/2002 del Preside Co. , poi recapitata successivamente nelle mani del sindaco, costituirebbe prova delle sollecitazioni pervenute per l'attivazione dei poteri di controllo e propulsione del sindaco verso la struttura amministrativa inerte o in errore, oltretutto di seguito ad altre precedenti sollecitazioni dello stesso senso.
La mancata adozione dell'ordinanza contingibile e urgente (fu adottata solo dopo il crollo della scuola come affermato a pag. 645 della motivazione) non è in contestazione come fatto storico, mentre è oggetto di specifiche censure per cassazione che in prosieguo saranno illustrate.

 

 


LA POSIZIONE PROCESSUALE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO.

 


La sentenza di Appello ha rigettato le istanze del Comune di San Giuliano intese ad escludere la affermata qualità di responsabile civile del comune stesso e a ottenere il riconoscimento della sua legittimazione a svolgere il ruolo di parte civile.
Il relativo capo della statuizione non è stato assoggettato ad impugnazione per cassazione (sentenza di appello pagg. 682 - 701).

 


LA RESPONSABILITÀ CIVILE A CARICO DEGLI IMPUTATI L.S. , Bo. , M. , A. e Ma. (pagg. 702/707).

 


Questo capo della decisione non è stato assoggettato ad impugnazione per cassazione e tuttavia la statuizione correlata comunque dipende dalla esistenza della una condanna degli imputati.
La sentenza afferma che in forza del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 22 e 23 L.S. quale organo tecnico straordinario della P.A. e il Sindaco e il responsabile del procedimento quali funzionari di ente locale D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 93 rispondono davanti al Giudice Ordinario verso i danneggiati, essendo la loro colpa stata qualificata come colpa grave (pag. 702, 707) e richiama le specifiche statuizioni rese anche per gli imputati A. e Ma. al cap. XXIV pag. 571 nonchè L.S. e M. al cap. XXV pag. 589; A. e Ma. al cap. XXVI pag. 656 per Bo. .)

 


INFONDATEZZA DELLE PRETESE DI MERITO DELLO STATO (pagg. 708/713).
 

 

La sentenza di appello rileva (pag. 708) che con la memoria depositata il 3/3/2006 lo Stato Italiano chiedeva di costituirsi parte civile a fronte dell'illegittimo depauperamento del dipartimento della Protezione civile e del pregiudizio non patrimoniale subito anche dall'Amministrazione dell'Istruzione, e domandava la condanna degli imputati ai risarcimenti, ai rimborsi, alle restituzioni per i motivi indicati, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Con la stessa memoria la parte aveva chiesto la estromissione dal processo del Ministero dell'Istruzione quale responsabile civile. L'ordinanza del Tribunale ammetteva ad un tempo la costituzione di parte civile ed estrometteva il MIUR quale responsabile civile.
L'assoluzione degli imputati determinava l'impugnazione dello Stato del MIUR e del Dipartimento (ambedue i secondi organismi integrando la struttura del primo).
La richiesta di Euro 15.792.051,96 iniziale (poi meglio specificata con la detrazione delle donazioni ricevute allo scopo) era formulata a fronte delle spese sostenute dal dipartimento e poi qualificata come risarcitoria nelle conclusioni.
Con l'atto di appello la domanda era ridotta in relazione a somme altrimenti ricevute dallo Stato a fronte delle spese affrontate, ma era conservata la domanda per titolo risarcitorio.
La Corte di Appello ha, però, rigettato l'impugnazione considerato che la scuola crollata e rimpiazzata a spese del dipartimento, non era di proprietà dello Stato ma del comune, il crollo non aveva recato alcun danno ingiusto allo Stato e nessun danno ingiusto poteva essere reclamato.
La sentenza spende poi non poche pagine (poste al centro delle censure mosse col ricorso per cassazione proposto dallo Stato/Dipartimento della protezione civile) in ordine all'arricchimento senza causa eventualmente seguito alla ricostruzione.
La richiesta di risarcimento del danno morale devoluta in appello solo per il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e per una lesione del diritto alla immagine è stata egualmente respinta in forza della considerazione che il crollo di una scuola di proprietà del comune non poteva ledere l'immagine del MIUR e dunque non esisteva e non esiste un danno indennizzabile del predetto ministero.

 

 


LA SPETTANZA DEL RISARCIMENTO A CITTADINANZA ATTIVA ONLUS (pagg. 714/718).

 


Questa parte della motivazione, non assoggettata ad impugnazione per cassazione, afferma la ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale di ONLUS CITTADINANZA ATTIVA e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata sulla quale ha cumulativamente statuito nel dispositivo.
Il danno è liquidato nella duplice prospettiva della lesione del diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie della Onlus e nella considerazione del carattere dell'ente che è soggetto esponenziale di diritti assoluti alla salute e alla sicurezza.
 

 

LA SPETTANZA DEL RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI DELLA PROVVISIONALE E DELLE SPESE DEL DOPPIO GRADO IN FAVORE DELLE RESTANTI PARTI COSTITUITE PARTI CIVILI (pagg. 719/728).
 

 

Il risarcimento è stabilito come conseguenza della certezza dei fatti (morte o lesione) dell'accertata loro addebitabili ai cinque imputati Bo. , M. , L.S. , Ma. , A. , e a fronte dell'acquisizione di ogni documentazione circa le spese sostenute, i rapporti di parentela tra attori e vittime, la sicura sussistenza di un danno patrimoniale ex art. 2059 a carico anche delle costituite parti civili che non hanno risentito direttamente di una lesione.
La sentenza di appello (pag. 723) peraltro esclude qualsiasi danno cd. esistenziale ex Cass. S.U. Civ. 11/11/2008 n. 26972 e suggerisce al giudice del separato giudizio di accertamento la quantificazione dei danni non patrimoniali secondo un metodo di c.d. equità circostanziata ex Cass. Civ. 13/1/2009 n. 469.
È, poi, liquidata una provvisionale in favore delle parti civili costituite, quantificata in relazione alla gravità dell'evento (morte, lesioni con pericolo di vita e postumi rilevanti, malattia di durata superiore a cento giorni, malattia di durata superiore a quaranta giorni) con esclusione delle malattie con durata fino a quaranta giorni.

 


LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA DI ROMA (pagg. 729/767).
 

 

La trasmissione è l'esito, avversato dal P.G. presso la Corte di Appello, di richieste svolte da taluni difensori degli imputati e da taluni difensori delle parti civili che hanno individuato una corresponsabilità dello Stato italiano o di soggetti incardinati nei suoi organi sia politici che amministrativi nella verificazione dei fatti oggetto di processo.
In particolare i richiedenti hanno addebitato allo Stato e a chi per esso la tardiva inserzione del Comune di San Giuliano di Puglia nel catalogo dei comuni sismici nonostante le indagini già svolte e i saperi già acquisiti attraverso gli appositi organismi tecnici costituiti dalla stessa amministrazione statale.
La Corte di Appello, dopo aver affermato che non spetta al giudice ordinario il controllo delle condotte commissive od omissive del legislatore (salva la via della proposizione di questione di costituzionalità per illegittimità di una norma nella parte in cui prevede o nella parte in cui non prevede) registra che nella specie il legislatore con la L. n. 64 del 1974, art. 3, comma 2, lett. a) (cautele antisismiche) previde e impose l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti di quella stessa legge e l'aggiornamento in questione con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 94, comma 2, lett. a) fu affidato alle regioni con riserva all'Agenzia per la Protezione civile D.Lgs. 30 luglio 1099, n. 300, ex art. 81, comma 1 della formulazione e degli indirizzi e dei criteri generali di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 93, comma 1, lett. g).
Nessun provvedimento fu adottato dalla detta Agenzia per la Protezione civile.
Invece la Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 2788 del 12/6/98 recepii llelenco approvato dalla commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il quale classificò, insieme agli altri, il comune di San Giuliano come comune ad elevato rischio sismico con intensità massima prevedibile intorno al nono grado della scala Mercalli.
l'inserimento del comune di San Giuliano di Puglia nell'elenco dei comuni sismici ai fini dell'applicazione della legge antisismica fu formalmente stabilito sulla stessa base scientifica e in forza delle medesime acquisizioni specialistiche del 1998 (deposizione Ca. motivazione appello pag. 754 deposizione prof. B. ibidem Bo. e Be. pag. 756) solo dopo il terremoto del 2002 con OPCM 3274 del 20/3/2003.
La Corte di Appello ha con ciò individuato un colpevole ritardo della amministrazione centrale nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano e ha per questa ragione rimesso gli atti alla Procura di Roma.

 

 


I RICORSI PER CASSAZIONE.

 


RICORSO dello Stato Italiano, Presidenza del Consiglio, Dipartimento protezione civile; MIUR (Ministero istruzione università, ricerca scientifica).
Lo Stato Italiano ricorrente denunzia la motivazione nella parte in cui dovrebbe giustificare la adottata statuizione di rigetto delle richieste civili della Amministrazione rappresentata dall'Avvocatura dello Stato: carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e erronea applicazione di norme processuali penali (art. 74 c.p.p.) e sostanziali penali (art. 185 c.p.) nonchè di norme diverse dalla legge penale delle quali si deve tener conto (artt. 2041 e 2043 c.c.) nell'applicazione della legge processuale penale (art. 74 c.p.p.) in linea generale il ricorso rappresenta che la motivazione impugnata, nella sproporzione tra taluni punti e talune argomentazioni avrebbe rivelato un'inconscia ostilità dei giudici di appello nei confronti della parte pubblica.
Nello specifico, poi, lo Stato Italiano avrebbe subito, per causa del crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia danni ingenti di natura patrimoniale rappresentati dai costi sostenuti per la realizzazione della struttura provvisoria e definitiva adibita a scuola e per le connesse attività strumentali (occupazioni, espropriazioni) per un importo complessivo di Euro 15.792.051,96 oltre "accessori", (importo dal quale avrebbe dovuto essere detratto quanto derivante da donazioni collettive), oltre il danno all'immagine in capo alla amministrazione della Istruzione.
In appello la domanda di condanna degli imputati ai risarcimenti, rimborsi, e restituzioni, sarebbe stata riproposta, ma sarebbe stata meglio quantificata nella minor somma di Euro 13.975.438,00 netti, oltre accessori in conseguenza della depurazione del domandato, per un importo pari a quello delle donazioni collettive spontanee versate allo Stato.
La diversità delle somme richieste prima e dopo la depurazione dall'importo delle donazioni non costituirebbe, secondo il ricorso, riduzione del petitum, in costanza del permanere della domanda proposta, mentre nessuna mutazione del titolo della domanda si sarebbe registrata con la asserita trasformazione di una domanda per risarcimenti, rimborsi e restituzioni in una domanda per il solo titolo di risarcimento.
La natura risarcitoria o restitutoria della spiegata domanda civile non avrebbe dovuto avere rilevanza alcuna rispetto alla accoglibilità della pretesa civilistica avanzata, ben potendosi dal giudice di appello qualificare diversamente la domanda azionata a fronte di una chiara individuazione del bene della vita domandato con la costituzione di parte civile e a fronte del diretto vincolo di consequenzialità tra reati addebitati agli imputati e stanziamenti disposti dallo Stato per ovviare agli effetti di quei reati.
Il ricorso esclude l'applicabilità - alla domanda proposta - della regola di cui all'art. 2041 c.c. che ha riguardo a ipotesi residuali di indennizzo costituenti una tutela minore rispetto a quella risarcitoria di cui all'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., concretamente richiesta dall'Avvocatura.
La Corte avrebbe immotivatamente omesso di considerare il nesso di immediata necessità tra fatto reato ed esborsi dello Stato per rimediare alle conseguenze del reato a fronte di specifici diritti dei cittadini messi a rischio dalle condotte delittuose contestate.
Da ultimo il ricorrente denunzia l'omissione di qualsiasi motivazione in punto di esclusione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale del menzionato Ministero con riguardo alle conseguenze psichiche arrecate alla collettività dal crollo della scuola e al danno all'immagine dell'ente erogatore di istruzione da liquidarsi ex art. 2056 c.c..
BO.MA.AN. sindaco di San Giuliano fino al 2004 svolge nel suo ricorso un'ampia premessa (pagg. 1/17), nella quale riallinea i fatti di contesto nel quale avvenne il crollo oggetto di processo, la sequenza degli atti dell'amministrazione connessi alla vicenda della scuola, il catalogo delle norme amministrative che disciplinano il principio di separazione tra politica e amministrazione ovvero tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, le regole statutarie del comune di San Giuliano di Puglia che quel principio fanno proprio, le delibere che conferirono ai tecnici comunali la gestione dei problemi edilizi nel comune, le conclusioni dei periti di ufficio in ordine agli esiti positivi che la sopraelevazione di una parte della scuola aveva prodotto sulle condizioni di stabilità della struttura, la considerazione peritale secondo cui un edificio costruito a regola d'arte a fronte di un sisma di quella magnitudo avrebbe avuto una probabilità di crollo del 50%, la coincidenza tra sisma delle 11,32 del 31/10/2002 e il crollo totale della scuola, l'imprevedibilità del sisma in zona non classificata sismica fino al 2003.
Il ricorrente, in sintesi, tratta questioni relative alla protestata assoluta estraneità del Bo. stesso ai fatti di causa, non senza rilevare le specifiche qualità soggettive e la specifica professionalità dell'imputato del tutto estranea al mondo della edilizia, la intervenuta pronunzia di non luogo a procedere nei confronti dell'assessore ai Lavori Pubblici di San Giuliano Se. , e lo scarto totale registrabile tra sentenza assolutoria di primo grado e sentenza di condanna in appello nel processo contro Bo. e altri.
Il ricorso del Dott. Bo. denuncia:
con una prima censura variamente articolata proposta in relazione alla posizione personale dell'imputato sindaco.
 

1/1 violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107, 108, 109, 54, 42 e 48 nonchè della L. n. 109 del 1994, art. 7 e del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 7 e 8 e della L. n. 241 del 1990, art. 6 norme di cui si deve tener conto nell'applicazione al caso di specie della legge penale (normativa tutta indicata nel provvedimento di non doversi procedere contro l'assessore Se. resa dal G.u.p. di questo stesso processo); violazione dell'art. 43 c.p. in relazione agli artt. 113, 449 e 434 c.p. e in relazione all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 3.
 

1/2 violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e; contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza sotto altro profilo; violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto della L. n. 109 del 1994, art. 28 e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 208 di cui si deve tener conto nell'applicazione al caso di specie della legge penale;
 

1/3 nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. c) e d), violazione degli artt. 134 c.p. e ss, artt. 480, 481, 482 e 483 c.p. in relazione all'art. 178 c.p., lett. c).
 

1/4 violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza; contraddittorietà motivazionale e processuale emergente dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo, in particolare dalla sentenza del G.u.p. di proscioglimento passata in giudicato e dell'ordinanza G.i.p. confermata in appello e in cassazione;
 

1/5 violazione della legge penale (artt. 40 e 41 c.p., in relazione agli artt. 113, 449 e 434 c.p. e in relazione all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 3) in relazione alla sussistenza di una causa interruttiva del nesso causale.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e); mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione sullo stesso punto e sulla prova testimoniale del preside Co. in ordine alle asserite sollecitazioni al sindaco Bo. , nonchè travisamento della prova.
La sentenza impugnata dopo aver affermato il principio della separazione tra poteri di indirizzo politico e poteri di gestione ha addebitato al Bo. di aver approvato con delibera n. 48 del 9/6/2000 il progetto esecutivo della sopraelevazione della scuola nonostante tutte le mancanze di progettazione e calcolo strutturale e nonostante la mancanza di previsione di interventi di consolidamento nonchè in violazione della normativa antisismica con riguardo all'O.P.C.M. 2788/98, di aver autorizzato o consentito llutilizzazione della scuola prima del mai eseguito collaudo statico, di aver omesso l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti intesi a inibire l'accesso alla scuola dopo i vari avvisi di allarme, di avere omesso di esercitare i suoi poteri di controllo sull'organo tecnico di gestione nonostante le sollecitazioni in tal senso.
Per il ricorrente le violazioni e le omissioni addebitate non costituirebbero violazioni e non avrebbero integrato omissione di doveri stabiliti dalla normativa vigente (ricorso pag. 21).
A tal proposito rammenta i provvedimenti giudiziari pronunziati in favore dell'assessore Se. componente della giunta del comune di San Giuliano di Puglia, ritenuto esente da colpe perchè pienamente affidato agli organismi tecnici del comune in una delibera che aveva come oggetto da decidere quello di verificare se le coordinate imposte dal consiglio circa l'obbiettivo prefissato e le spese autorizzata in bilancio fossero state rispettate (ricorso pag. 31).
Il ricorrente denunzia anche la assenza di colpa di un non tecnico che autorizza l'accesso alla struttura scolastica in base ad una certificazione tecnica del progettista e direttore dei lavori, che attesta la agibilità e staticità dei locali della scuola nonchè la piena funzionalità della stessa anche sulla base di un ulteriore certificato di regolare esecuzione.
Ma oltre a tale assenza di colpa non rilevata dalla sentenza impugnata, il ricorrente sottolinea anche la non rilevata interruzione del nesso di causalità tra condotte e omissioni del sindaco cagionate dai contenuti delle certificazioni tecniche a lui fornite ed eventi conseguenti all'accesso nella scuola.
La censura investe ancora la omessa rilevazione della incidenza di queste certificazioni (quantomeno apparentemente satisfattive) sull'omessa adozione ad opera del sindaco, di un provvedimento contingibile ed urgente di inibizione dell'accesso alla scuola e sull'asserito omesso controllo degli organi tecnici del comune rispetto all'operato dei quali il sindaco non era allertato da certificazioni la cui inidoneità (secondo la stessa sentenza di appello pag. 510) era individuabile solo da addetti ai lavori.
La motivazione impugnata avrebbe omesso di considerare che la lettera di sollecitazione al progettista, all'impresa Ma. e al tecnico comunale, inviata dal sindaco in data 29/5/2002, lettera alla quale avevano fatto seguito le certificazioni dell'ingegner L.S. , e il verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto dal solo Ma. , bene avevano esaurito ogni dovere di condotta di controllo e sollecitazione del sindaco, il cui debito di garanzia deve essere circoscritto entro le funzioni di indirizzo politico e amministrativo e non fino alle funzioni di gestione amministrativa esclusivamente posti dalla L. n. 241 del 1990, art. 6 a carico del responsabile del procedimento.
La sentenza impugnata - si sostiene - ha male applicato la L. n. 109 del 1994, art. 20 (modificata e integrata dalla L. 18 novembre 1998, n. 415 e dalla L. 1 agosto 2002, n. 166) il quale ha stabilito con disposizione derogatoria che nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è (secondo la lettura del ricorrente DEVE ESSERE) sostituito da quello di regolare esecuzione emesso D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 208 dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento e un tale certificato comprenderebbe (in assenza di dettagli di legge) D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 188, comma 6 sia il collaudo amministrativo che il collaudo strutturale, comprensivo delle verifiche rispetto alle norme sismiche (così nel ricorso Bo. a pag. 49).
Erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe considerato dunque che la validità e l'effettiva equipollenza di un certificato come quello redatto dall'ingegner L.S. non poteva essere adeguatamente valutata da un medico sindaco non dotato di competenze edilizie, mentre il compito di nomina incombente sul responsabile del servizio avrebbe dovuto portare all'esclusione di ogni responsabilità del sindaco.
La lettera del 9/4/2002 inviata dal sindaco al Direttore scolastico sarebbe stata poi erroneamente qualificata come una sorta di autorizzazione all'utilizzo della scuola laddove la stessa motivazione impugnata ha contraddittoriamente individuato le diverse ragioni per le quali quella lettera fu sollecitata e inviata senza riferimento alcuno all'agibilità della scuola medesima.
Viceversa la successiva lettera sindacale di sollecitazione e controllo del 22/4/2002 renderebbe evidente la non colta interruzione del nesso di causalità tra la lettera del 9/4/2002 l'accesso, il crollo e gli eventi disastrasi conseguenti.
Errata sarebbe poi la decisione in punto di omissione di pronunzia di provvedimenti contingibili e urgenti in assenza di quelle condizioni di straordinarietà che consentono il superamento dei principi di legalità e tipicità dell'azione amministrativa in assenza di ordinari presidi amministrativi che nella specie sarebbero stati rappresentati dall'ordinario potere repressivo di tipo urbanistico - edilizio (così il ricorso a pag. 59) di esclusiva competenza dell'organismo tecnico comunale a ciò delegato ex D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ex statuto del comune di San Giuliano nonchè ex Regolamento sugli uffici e i servizi di quel comune.
Anche un provvedimento contingibile e urgente avrebbe richiesto un'istruttoria tecnica, che faceva leva sulle competenze tecniche degli uffici amministrativi del comune e non sul sindaco.
Il ricorrente solleva questione di violazione di suoi diritti di difesa quanto alla mancata trascrizione del ed audio nel quale erano registrate dichiarazioni spontanee rese dal Bo. all'udienza del 29/6/2007.
Il Bo. avrebbe in quell'occasione dichiarato di aver prestato servizio di guardia medica la notte prima del sisma e di non essersi accorto di nulla.
In punto di omissioni relative alla funzione sindacale di vigilanza e controllo, il ricorrente rileva l'assegnazione in via esclusiva ai dirigenti della responsabilità per la correttezza amministrativa, l'efficienza e i risultati della gestione operata dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 sicchè denunzia la mancata conseguente rilevazione dell'estraneità del sindaco rispetto a condotte omissive dell'amministrazione (dirigenti o impiegati motivatamente individuati) da lui solo indirizzata, ma non gestita, giusti i principi di separazione fissati al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 e della L. n. 109 del 1994, artt. 7 e 8 (pagg. 64/68 ricorso).
L'addebito concretamente mosso al sindaco di San Giuliano violerebbe anche il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 108 dimenticando che le omissioni rimproverate al sindaco sarebbero al più rimproverabili al Direttore Generale del Comune di San Giuliano (la Dott. To. ex segretario comunale, interessata come l'assessore Se. da pronunzia di non luogo a provvedere resa dal Gip di Larino anche nei suoi confronti) al quale spettavano - nella sua posizione di mediatore tra funzione politica/rappresentativa e funzione di gestione - compiti di supervisione e controllo della gestione.
Infine la prima censura investe la motivazione nella parte in cui ha ritenuto il sindaco colpevolmente refrattario alle sollecitazioni inviate variamente da due direttori didattici della scuola Jovine laddove ogni dovere del sindaco si era esaurito con l'inoltro delle richieste alla struttura amministrativa del Comune non potendosi omettere la considerazione che taluna delle richieste riguardava diversi comuni e dunque non metteva a fuoco, nel senso ritenuto dalla sentenza di appello, un problema specifico della scuola di San Giuliano.
Con una seconda censura formulata con riguardo alle cause del crollo e al nesso di causalità deduce:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento dei fatti e delle prove con riferimento alle conclusioni peritali inerenti l'apporto causale della sopraelevazione ai fini del crollo.
A fronte delle conclusioni peritali che avevano escluso l'incidenza di un contributo causale della sopraelevazione al crollo, il giudice dell'appello, senza adeguata motivazione ha rovesciato quelle conclusioni, oltretutto non considerando che l'edificio aveva dimostrato di reggere senza conseguenza alcuna le prime non leggere scosse che avevano anticipato il sisma del 31/10/2002 e trascurando la valutazione dell'effetto di sito e dell'amplificazione verificatasi proprio sotto l'ala crollata, anzi utilizzando allegazioni non provate quali la condizione di precedente sgombero per pericolo di palazzo Lombardi e la condizione di assenza di catene per casa Casentino, nè in ogni caso sostenute da adeguate indagini circa la qualità dell'edificazione e lo stato di resistenza specifico dei detti fabbricati.
Sul punto è denunziata macroscopica illogicità della sentenza impugnata.
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 64 del 1974, dell'ordinanza P.C.D.M. 2788/1998 e del D.M. 18 dicembre 1975 in relazione all'art. 43 c.p.;
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità e contraddittorietà della motivazione; contraddittorietà processuale emergente dal testo del provvedimento e da atti del processo e in particolare dalle conclusioni dei periti e dalle produzioni documentali della difesa Bo. in ordine alla non applicabilità della L. n. 64 del 1974.
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'asserita sussistenza della prevedibilità dell'evento; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente denuncia l'illogicità, sotto forma di contraddittorietà, della motivazione che, dopo avere escluso l'applicabilità diretta della citata legge antisismica L. n. 64 del 1974 e specificamente delle cautele sostanziali in essa previste, ha egualmente concluso per l'applicabilità indiretta di parte di una tale normativa ad un comune non classificato come sismico.
In particolare la censura investe le affermazioni di sentenza secondo le quali, in contrasto con le acquisizioni probatorie documentali (note della Regione Molise, note della provincia di Campobasso), sarebbe stata generalmente nota l'inclusione del comune di San Giuliano nella lista dei comuni esposti ad elevato rischio sismico ex OPCM 2788/98 oltretutto finalizzata a soli scopi di incentivazione di interventi edilizi dei singoli proprietari.
La censura denunzia ancora il giudizio di prevedibilità del terremoto del 2002 espresso in motivazione.
4 violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 46 e 7 di cui si deve tener conto nell'applicazione per il caso di specie.
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per illogicità e contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà processuale emergente dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo, in particolare dalle conclusioni dei periti in ordine alla non applicabilità della citata L. n. 1086 del 1971.
La Corte avrebbe omesso di rilevare che la mancanza di funzione di rilevanza statico/strutturale degli elementi in cemento armato adoperati nella costruzione crollata avrebbe dovuto portare ad escludere l'applicabilità della legge da ultimo menzionata per le costruzioni in cemento armato e cemento precompresso;
5 violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 40 e 41 c.p.) in relazione all'insussistenza del nesso causale tra il crollo e la sopraelevazione violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento; contraddittorietà processuale emergente dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo, in particolare dalle conclusioni e dall'esame dei periti e dal travisamento della prova e dall'erronea valutazione delle conclusioni peritali in ordine all'individuazione del momento del crollo e in ordine alle sue cause.
Sussistenza di una causa interruttiva dell'ipotizzato e accertato nesso causale.
Il fondamento delle argomentazioni censurate si ancora ad una comparazione tra edificio crollato ed edifici circostanti che ha carattere meramente empirico, non considera la variabilità della risposta degli edifici secondo le diverse caratteristiche che li differenziano, e non rappresenta nè una legge scientifica universale nè una legge statistica.
Quelle argomentazioni non operano alcun accertamento dotato di elevata probabilità logica circa il contributo causale fornito dalle condotte contestate al prodursi del crollo e anzi si avvalgono di comparazioni formulate senza alcuna conoscenza tecnica ed empirica circa le tecniche di edificazione e lo stato reale di conservazione di ciascun edificio considerato.
Le considerazioni di banale buon senso espresse dalla Corte di appello avrebbero vanificato le spese di perizia di rilevantissimo importo e avrebbero disatteso, senza adeguato supporto motivazionale, le indicazioni e conclusioni espresse da tecnici del massimo livello nel settore della vulcanologia, delle costruzioni e dei terremoti, avrebbero infine sovvertito una decisione di primo grado in assenza di riscontri probatori scientificamente validi.

 


B MEMORIA DIFENSIVA.
 

 

Il ricorrente reitera la denunzia di:
inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche considerate dalla stessa sentenza per l'applicazione della legge penale nonchè mancanza e manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione.
La memoria ribadisce la condizione soggettiva professionale del Bo. , medico esercente, unico tra tutti gli imputati non addetto al settore dell'edilizia nel quale gli altri a diverso titolo operavano.
Il Bo. ribadisce in fatto che il crollo totale dell'edificio aveva determinato il crollo della zona sopraelevata nel 2002 pari a un quinto della scuola elementare e media e degli altri quattro quinti non sopraelevati e che l'opera non era stata nè progettata, nè realizzata nè collaudata dal sindaco e dagli altri organi politici dell'amministrazione tra i quali solo il sindaco era stato sottoposto a processo penale.
Tanto nella considerazione che per legge e per statuto comunale i poteri e le responsabilità degli organi politici erano separati e distinti dagli autonomi poteri e responsabilità degli organismi tecnici ai quali era demandato ogni compito di gestione delle deliberazioni politiche e tra essi ogni compito di progettazione, edificazione, collaudo e utilizzo della scuola.
Il sindaco affidandosi al certificato di regolare esecuzione rilasciato dal progettista e direttore dei lavori ai sensi del citato D.P.R. n. 554 del 1999, art. 208 correttamente sostitutivo dell'atto di collaudo e affidandosi al certificato di agibilità e staticità di cui solo i tecnici comunali a ciò addetti in via diretta ed esclusiva D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 107 avrebbero potuto contestare l'eventuale erroneità, aveva lasciato aprire al pubblico la scuola nel settembre 2002.
Illogica e specificamente contraddittoria la motivazione risulta per la parte in cui esclusa la non verificabilità di errori tecnici di quelle certificazioni da parte di terzi estranei al settore (pag. 510 della sentenza impugnata) non abbia considerato tra quei terzi il sindaco/medico.
Rappresentando come inesistenti fatti invece esistenti, la sentenza impugnata ha affermato la non conoscenza da parte del sindaco di quelle certificazioni invece proprio da lui sollecitate e ottenute (memoria pag. 8).
Illogica e contro legge sarebbe l'affermazione che il sindaco non aveva risposto alle sollecitazioni di consegna dei certificati richiesti dai presidi, laddove tale adempimento rientrava nella competenza degli organismi tecnici.
Erronea attribuzione dell'efficacia di un'autorizzazione all'utilizzo della scuola alla lettera del sindaco in data 9/4/2002 della funzione di certificazione illecitamente vicaria dell'agibilità e staticità del fabbricato tanto che le dette certificazioni erano state successivamente sollecitate all'ingegner L.S. e dunque mancata rilevazione dell'interruzione ad opera del sindaco della catena causale tra la nota male interpretata e l'evento crollo.
Violazione o erronea interpretazione delle norme di legge nella parte in cui la sentenza addebita al sindaco la mancata emissione di un provvedimento contingibile ed urgente di chiusura della scuola di fronte all'atipicità di un tale provvedimento ed all'opposta tipicità degli atti di certificazione degli organismi tecnici del comune, in ogni caso indispensabile premessa di ogni provvedimento del sindaco.
Illogicità dei postulati che sono posti a base del giudizio di responsabilità del sindaco (sapeva e in ogni caso doveva sapere) postulati privi di ragionevolezza ove confrontati con la circostanza che quella scuola era frequentata da due figli del sindaco medesimo.
Errata omessa applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2, per non aver considerato che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento e per non aver considerato l'emersione di fattori alternativi cronologicamente successivi suscettibili di interrompere il nesso di causalità tra omissioni addebitate al sindaco e l'evento crollo con sue conseguenze.
RICORSO L.S.G. progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola e di M.M. Geometra, Tecnico comunale e Responsabile del procedimento per i lavori di sopraelevazione della scuola Jovine.
I Ricorrenti denunziano:
 

1 VIOLAZIONE dell'art. 606 c.p.p., comma 1, Lett. B) ed E), PER INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE della L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 6 E 7 (che stabilisce regole cautelari per le opere in conglomerato cementizio armato o precompresso) APPLICATA NEL CASO DI SPECIE.
MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE IN RELAZIONE ALLE CONCLUSIONI DEI PERITI DI UFFICIO (proff. Br. e Bu. ) SULLA NON APPLICABILITÀ della L. n. 1086 del 1971.
SUSSISTENZA DI UNA QUESTIONE DI DIRITTO CHE DÀ LUOGO A CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE. (DA PAG. 4 A 14).
I ricorrenti premettono e specificano in fatto, che la sopraelevazione realizzata tra il 1999 e il 2002 interessò una superficie di 100 mq., già coperta a tetto, rispetto ad unnala di edificio di totali 500 mq e riporta passi della sentenza di primo grado che escludono l'incidenza della sopraelevazione sul determinarsi del crollo o almeno escludono la certezza che tale sopraelevazione abbia costituito fattore causale del detto crollo.
Il ricorso si propone l'obiettivo di sfrondare del superfluo e ridurre all'essenzialità una sentenza che definisce inutilmente ipertrofica.
I ricorrenti censurano anzitutto l'applicabilità delle cautele imposte dalla L. n. 1086 del 1971 (ed legge cementizia) ad un fabbricato edificato con strutture portanti in muratura collegate tra loro da strutture di impalcati orizzontali ai piani costituiti da solai in laterizi e cemento, cordoli e piattabande in laterizio armato per la delimitazione della parte superiore delle aperture di porte e finestre tutti valutati dai periti come diaframmi.
I ricorrenti ritengono che erroneamente la sentenza impugnata non abbia considerato la significazione di funzione statica e portante chiarita da norme tecniche del Ministero delle infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008 in G.U. n 30 del 4/2/2008 e invocata nella memoria depositata il 19/2/2009, abbia sopravvalutato le testimonianze di taluni manovali ed abbia sottovalutato le indicazioni dei periti di ufficio altamente qualificati sul piano tecnico.
I ricorrenti rilevano la presunta contraddizione tra la dichiarata (sentenza di appello pag. 162) irrilevanza causale degli adempimenti formali della denuncia al genio civile, la titolarità della posizione di obbligo di denunzia in capo al costruttore citata L. n. 1086 del 1971, ex artt. 4 e 14 (pag. 162 e pag. 164) e l'omissione di controllo sull'assenza di detta denunzia imputata a L.S. a pagina 558 della sentenza.
A pagina 14 del ricorso sono menzionati gli indirizzi della Corte di Cassazione in tema di diversa ampiezza in punto di applicabilità della legge 1086/71 e si evidenzia l'esistenza di un contrasto interno a questa Corte con la conseguente opportunità di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p..
 

 

2 VIOLAZIONE dell'art. 606 c.p.p., comma 1, Lett. B) ed E)., PER INOSSERVANZA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SISMICA L. N. 64 del 1974 DELLA OPCM 2788/1988 E del D.M. 18 dicembre 1975 IN RELAZIONE all'art. 43 c.p.. MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE IN RELAZIONE ALLE CONCLUSIONI DEI PERITI DI UFFICIO SULLA NON APPLICABILITÀ della L. n. 64 del 1974 (da pag. 15 a pag. 24).
Il ricorso censura anche l'operata scissione tra cautele procedimentali e cautele sostanziali regolate dalla legge sismica L. n. 64 del 1974.
I ricorrenti escludono mediante richiamo alle risultanze istruttorie (ricorso pag. 15) che la L. n. 64 del 1974 sia applicabile alla sopraelevazione del 99/2002 in San Giuliano e ribadiscono la funzione agevolativa sul piano fiscale del combinato L. n. 2788 del 1998 OPCM 2788/98 che nulla ha che vedere con la classificazione della successiva OPCM del 2003 che sola fa diventare obbligatoria, ma dal 2003, l'osservanza delle cautele antisismiche di cui alla L. n. 64 del 1974.
Il ricorrente rileva la contraddizione tra l'accertata (sentenza appello pag. 250) irricevibilità di progetti ex L. n. 64 del 1974 per edifici di zone non inserite nella classificazione di zona sismica e l'affermato obbligo di L.S. e M. di adottare per la sopraelevazione cautele antisismiche contenute nella L. n. 64 del 1974.
In contrasto con l'art. 43 c.p. sarebbe poi l'individuazione di colpa generica in comportamenti conformi alle norme cautelari specifiche effettivamente applicabili.
Una tale configurazione della colpa generica come rispondente ad una area cautelare più ampia di quella coperta dalle esistenti previsioni cautelari specifiche di legge sarebbe aberrante e porterebbe a qualificare colpevoli comportamenti di per sè conformi a legge.
La motivazione conterrebbe contraddizione tra sue asserzioni circa il fatto che la scuola sarebbe rimasta in piedi ove fossero state osservate anche solo le norme comuni di buona edificazione e il giudizio prognostico dei periti secondo i quali un edificio in muratura costruito a regola d'arte ma senza cautele antisismiche a fronte di un terremoto del nono - decimo grado della scala Mercalli modificata avrebbe avuto una probabilità di crollo totale pari al 50%.
La sentenza impugnata avrebbe violato il principio del primato della legge e della rilevanza delle emergenze tecnico scientifiche nel processo.
Anche il D.M. 18 dicembre 1975 non conterrebbe alcun precetto che imponga l'osservanza delle cautele sismiche in zona non dichiarata sismica, posto che i valori cautelari di resistenza di ciascun edificio erano impostati in funzione della classificazione del territorio di edificazione.

 


3 VIOLAZIONE dell'art. 606 c.p.p., comma 1, Lett. B), C) ed E) PER INOSSERVANZA degli artt. 40 e 41 c.p. IN RELAZIONE agli artt. 449 e 434 c.p., NONCHÈ IN RELAZIONE all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 3.
MANCANZA 0 MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA DEGLI IMPUTATI E L'EVENTO.
TRAVISAMENTO DELLA PROVA (da pag. 24 a pag. 60).
I ricorrenti (che richiamano come le due sentenze di merito e come gli scritti degli altri ricorrenti, la nota sentenza delle Sezioni Unite 12/7/2005 n. 33748 Franzese) sottolineano che la difficoltà di accertamento del nesso di causalità non può comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale consentendo accertamenti meno rigorosi della detta causalità e l'abbandono del criterio della necessità di un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza impugnata avrebbe costruito una responsabilità senza certezza di causalità tra azioni, omissioni ed eventi.
La sentenza avrebbe, infatti, arbitrariamente, a seguito di esami solo visivi, con ingiustificato accredito attribuito ai contenuti delle deposizioni dei manovali fo. e ma. , e senza specifica indagine tecnica sulle singole costruzioni e sui sistemi di edificazione di ciascuna, utilizzando un'arbitraria categoria di qualità appenninica media, affermato che gli altri edifici di San Giuliano costruiti prima del 1998 non erano stati costruiti con criteri antisismici come l'ala crollata della scuola; che tali edifici erano in pietra e malta di qualità se possibile peggiore o più deteriorata di quella della scuola di San Giuliano.
l'affermazione contenuta in sentenza di appello in ordine all'esistenza nelle altre case non crollate di difetti strutturali meno gravi di quelli acquisiti dalla scuola dopo la sopraelevazione sarebbe addirittura inventata (ricorso pag. 31) o quantomeno frutto di travisamento;
altrettanto arbitrariamente e senza riscontro probatorio la sentenza di appello avrebbe affermato che i due altri edifici interamente crollati fossero per loro conto già da tempo precedente il sisma in pessime condizioni di conservazione o fossero afflitti da gravi difetti strutturali.
I ricorrenti allegano in ogni caso i gravi effetti del sisma su tutti gli altri edifici riscontrati da una pubblicazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal numero di dichiarazioni di inagibilità pronunziate dalla protezione civile.
La stessa affermazione di un'accresciuta debolezza dell'edificio scolastico dopo la sopraelevazione confonderebbe la vulnerabilità sismica con quella statico/edilizia, facendo coincidere la vulnerabilità sismica con il concetto di anormale fragilità dell'edificato e si porrebbe immotivatamente contro la (scientificamente) accertata vulnerabilità medio bassa del 1996, che non poteva accrescersi nè per unneventuale classificazione di pericolosità sismica del territorio nè a fronte di un miglioramento della stabilità dei maschi murari dopo la sopraelevazione affermata dai periti.
La logica, sposata dal ricorso, rovescerebbe l'argomentare della sentenza e vuole che una scuola, la quale aveva retto senza segni di sofferenza strutturale anche ai pre-shoks sismici, non fosse vulnerabile in misura notevole e che il mancato crollo totale degli altri edifici fosse la prova di una diversità e non di una "consimilarità" della loro edificazione, tanto più che, secondo il ricorrente, la resistenza di un muro dipenda solo dalle caratteristiche meccaniche dei materiali che lo compongono e sarebbe indipendente dal valore dei carichi, ai quali l'edificazione complessiva lo sottopone (ricorso pag. 44).
Secondo il ricorrente l'accertamento della circostanza della sovrapposizione di un secondo solaio ad uno preesistente sarebbe frutto di una svista (pag. 45 della sentenza d'appello), sicchè la sentenza si sarebbe avventurata sul terreno della rimozione delle indicazioni e delle conclusioni peritali (niente affatto contraddittorie) senza alcun adeguato supporto.
La tesi della sentenza circa un'elevata vulnerabilità finale della scuola sarebbe, per i ricorrenti, una mera congettura ed in tale direzione i ricorrenti richiamano le conclusioni della Commissione Ministeriale incaricata di compiere accertamenti tecnici in ordine al repentino collasso dell'edificio scolastico Jovine.
Rilevano ancora i ricorrenti che i difetti tipici delle costruzioni appenniniche rilevati dai periti nell'edificio della Jovine e qualificati come violazioni delle leges artis da entrambe le sentenze di merito si accompagnarono alla prima edificazione degli anni 57/65 e non sono state considerate dalla sentenza impugnata come elemento di vulnerabilità dell'edificato, così venendo in evidenza un ragionevole affidamento di L.S. e M. circa la non necessità di risanamento prima della sopraelevazione.
Su punto la sentenza impugnata avrebbe affermato la necessità di preventivo risanamento non rilevando che, secondo il suo argomentare, l'incremento della vulnerabilità, prodottosi successivamente alla sopraelevazione, non avrebbe richiesto risanamenti al tempo dell'adeguatezza della struttura (ricorso pag. 59) Infine un risanamento o rafforzamento rispetto ai carichi verticali sarebbe stato inutile rispetto alle trazioni laterali delle onde ondulatorie.
I ricorrenti rimarcano che i ritenuti gravi difetti strutturali addebitati alla sopraelevazione (aggravio di peso dell'edificato;
sovraccarico di due solai sovrapposti tra loro, difettoso aggancio del solaio soprastante al cordolo in cemento armato) siano il frutto di un travisamento delle risultanze istruttorie e di una mancanza di corretti saperi specialistici.
 

 

4 VIOLAZIONE dell'art. 606 c.p.p., comma 1, Lett. B), C) ed E) PER INOSSERVANZA degli artt. 40 e 41 c.p. IN RELAZIONE agli artt. 449 e 434 c.p., NONCHÈ IN RELAZIONE all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 3.
MANCANZA O MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA DEGLI IMPUTATI E L'EVENTO ED ALLA SUA INTERRUZIONE.
IL TERREMOTO QUALE CAUSA SOPRAVVENUTA ECCEZIONALE ED ESCLUSIVA DELL'EVENTO.
TRAVISAMENTO DELLA PROVA (pagg. 61/93).
Una mera ricognizione fotografica degli esiti del terremoto in San Giuliano non costituirebbe adeguato modello di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura, perchè la spiegazione causale di un evento è possibile solo ricorrendo al valore esplicativo di leggi generali o massime di esperienza capaci di esprimere un rapporto costante fra una determinata classe di antecedenti ed una determinata classe di conseguenze.
In questa ottica l'evidenza del mancato crollo degli altri edifici non avrebbe alcun valore processuale che costituirebbe dato estraneo alla materia dell'accertamento giudiziale.
Nessun giudice si lascia condizionare da una foto.
Il ragionamento della Corte di Appello - asserisce - non ha potuto escludere llefficienza di un decorso causale alternativo costituito dal terremoto.
Il ragionamento della Corte di Appello sarebbe illogico in quanto, se gli altri edifici non sono crollati, questo significherebbe che il sistema di loro edificazione non era consimile a quello della scuola e che la causa esclusiva del crollo sarebbe da ricercare nel terremoto. Per giunta le ipotesi di prova utilizzate dalla Corte di merito non rientravano tra i fatti che si riferiscono all'imputazione (art. 187 c.p.p.) e, in quanto non articolate in richieste istruttorie del P.M. e delle parti civili, non potevano essere legittimamente raccolte nel processo.
La sentenza di appello, utilizzando leggi non scientifiche ma particolari, omettendo le verifiche di necessari giudizi controfattuali, avrebbe "seppellito" l'innocenza degli imputati riconosciuta in primo grado (ricorso pag. 71) sostituendo l'auctoritas alla veritas.
I ricorrenti formulano un catalogo di informazioni probatorie omesse o travisate e indicano fra tali informazioni:
1 la certezza che la scuola sia crollata a causa del terremoto;
2 la certezza che la sopraelevazione, in quanto tale, non ha avuto incidenza sul crollo della scuola;
3 la certezza che il crollo sia avvenuto per inadeguatezza delle strutture, progettate senza criteri antisismici, di fronte ad un sisma con accelerazione di gravità pari al doppio della sua resistenza;
4 la certezza che la capacità di resistenza della scuola alle azioni sismiche era comunque superiore al parametro stabilito per la ricostruzione e ristrutturazione di edifici collocati in zona ad elevato rischio sismico;
5 la certezza che secondo la legge scientifica di copertura la scuola e le edificazioni di simile tipologia avevano una probabilità di crollo pari al 50% con terremoti del nono grado della scala Mercalli;
6 la certezza che il terremoto del 31/10/2002 costituiva l'unico antecedente causale del crollo;
7 la certezza che la scuola sia stata investita sia da onde P che da onde S;
8 la certezza che alla scuola sarebbe stato impossibile sopportare e superare indenne l'appuntamento con quel terremoto;
9 la certezza di una rototraslazione avvenuta durante il crollo tale da escludere un crollo per schiacciamento (pag. 77 ricorso);
La particolarità del movimento sismico che rivelò un settimo grado Mercalli nella zona rocciosa di vecchia edificazione e un nono/decimo in zona marnosa o argillosa (rocce del miocene note come arginiti - ricorso pag. 83) ove si trovava la scuola, denuncia per i ricorrenti l'omessa rilevazione della causalità sismica esclusiva del crollo (ricorso pag. 79) e l'erroneità della negazione delle validità della misurazione Mercalli, negazione portata avanti dalla sentenza impugnata.
Il processo avrebbe dimostrato che non era conosciuta nè la possibilità di intensa amplificazione in loco, nè la particolare esposizione del territorio di San Giuliano ai terremoti (ricorso pag. 82 83) ai quali si erano giustapposti i maggiori danni per l'edilizia più recente e meno vulnerabile e minori danni per l'edilizia più antica e più vulnerabile(pag. 85) e dunque il terremoto non sarebbe stato prevedibile.
La probabile dinamica del crollo affermata in sentenza di appello sarebbe smentita dalle dichiarazioni peritali che avrebbero individuato la partenza del crollo in punti non sottostanti la sopraelevazione mentre ogni altra considerazione dei giudici di appello sarebbe mera congettura (pag. 87).
Tra le cause alternative del crollo non sarebbe stata considerata quella del fattore "risonanza" tra vibrazioni sismiche e vibrazioni dell'edificio ricorso pag. 89.
In conclusione la ricostruzione della Corte di Appello sarebbe "infedele alla legalità del processo" e il terremoto sarebbe la causa unica ed esclusiva del crollo. Ove non fosse intervenuta la causa unica eccezionale e imprevedibile del violentissimo sisma la scuola non sarebbe crollata (pag. 91).
 

 

5 VIOLAZIONE dell'art. 606 c.p.p., comma 1, Lett. B), ed E).
FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE degli artt. 40 e 41 c.p. IN RELAZIONE agli artt. 449 e 434 c.p., NONCHÈ IN RELAZIONE all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 3.
ILLOGICITÀ E O MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO. OMESSA ESCLUSIONE DELLA COLPA PER IMPREVEDIBILITÀ DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA (DA PAG. 94 A PAG. 112).
Questa censura ribadisce la inapplicabilità delle singole regole cautelari che la sentenza impugnata assume violate e ripropone quanto alla colpa generica il problema della esigibilità di condotte delle quali il legislatore aveva escluso la doverosità fino alla OPCM del 2003.
Secondo il procedimento di eliminazione mentale anche in caso di osservanza piena di tutte le cautele si sarebbe verificato il certo crollo dell'edificio mentre ove fosse mancato il sisma la scuola non sarebbe crollata.
Il fattore causale sopravvenuto (pag. 111) o attraverso un percorso totalmente autonomo o attraverso un percorso ricollegato alla condotta attiva od omissiva degli imputati da solo era stato causa adeguata del crollo.
Ancora l'affermata probabilità di ritorno pari a quattro o ad otto secoli doveva escludere la prevedibilità del sisma verificatosi nel 2003 e dunque la sentenza di appello sarebbe pervenuta a condanna in assenza di colpevolezza sia dell'azione che dell'evento (pag. 105) attraverso un'analisi carente e arbitraria dell'elemento psicologico.
Lo stesso legame eziologico tra condotte (od omissioni) e l'evento oggetto di processo sarebbe stato interrotto.
 

 

6 VIOLAZIONE dell'art. 606 c.p.p., comma 1, Lett. D), C) ed E) PER OMESSA ASSUNZIONE DI UNA PROVA DECISIVA RICHIESTA IN PRIMO GRADO E REITERATA IN APPELLO.
MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO ILLEGITTIMITÀ E O NULLITÀ DELLA ORDINANZA 20/2/2009 (pag. g 113 115).
La censura richiama le conclusioni di appello, corrispondenti ad una richiesta di primo grado, intesa ad ottenere l'acquisizione, anche ex L. n. 46 del 2006, della Relazione della Commissione Ministeriale (redatta il 28/1/2003, successivamente ai fatti di causa), incaricata di compiere accertamenti tecnici in ordine al repentino collasso dell'edificio scolastico Jovine il 31/10/2002.
Secondo i ricorrenti tale prova documentale sarebbe rilevante e decisiva.
 

 

7 VIOLAZIONE dell'ART. 606 c.p.p., comma 1, Lett. D), C) ed E) PER FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE degli artt. 132 e 133 c.p..
OMESSA SPECIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DI CIASCUN IMPUTATO Al FINI DELLA DOSIMETRIA DELLA PENA ILLOGICITÀ E O MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLE PENE IRROGATE IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE E SENTENZA (artt. 521 e 522 c.p.p.).
NULLITÀ DELLA SENTENZA (da pag. 116 a pag. 121).

 


L'eguale pena irrogata ai due professionisti con ruolo diverso e responsabilità diverse si giustifica attraverso una dichiarata confusione dei rispettivi ruoli e un intreccio dei ruoli effettivamente svolti e la Corte di Appello avrebbe violato il principio di correlazione tra contestato e ritenuto ex art. 521 c.p.p. (con conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.) attraverso illogiche determinazioni di pene eguali che hanno finito per porre a carico di ciascun imputato colpe contestate e colpe non contestate, colpe corrispondenti a obbligazioni di garanzia proprie del ruolo di ciascuno e colpe estranee a quelle obbligazioni e a quel ruolo, gli esempi concreti a pag. 117 e ss. del ricorso con riferimento alla mancata richiesta di autorizzazione del genio civile, alla mancata vigilanza della osservanza delle norme tecniche per lavori effettuali in abitati da consolidare, alla mancata acquisizione delle perizie geologiche e geotecniche, alla mancata effettuazione del collaudo statico, a mancato controlli imposti da leggi entrate in vigore dopo la data del crollo pag. 119).
La motivazione sarebbe specificamente omessa in ordine ai percorsi che dovevano individuare l'incidenza dei singoli fatti e omissioni sulla posizione dei singoli autori attraverso la specificazione della misura e del grado di responsabilità effettivamente attribuibile a ciascun imputato.
Il ricorso conclude per l'annullamento della impugnata sentenza anche, occorrendo, agli effetti civili.
 

 

 

MOTIVI NUOVI per L.S.G. , M.M. .

 


Approfondiscono e ribadiscono alcuni punti relativi alle più rilevanti doglianze proposte per i due.
 

 

1 MANCANZA E/O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE (di appello) A FRONTE DI QUANTO ARGOMENTATO NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE IN RELAZIONE ALLE CONCLUSIONI DEI PERITI E DEI CONSULENTI DEL PM.. TRAVISAMENTO DELLA PROVA PER INVENZIONE CON RIFERIMENTO ALLA COMPARAZIONE TRA SCUOLA JOVINE E GLI ALTRI EDIFICI DI SAN GIULIANO DI PUGLIA.
La valutazione dei difetti costruttivi delle case appenniniche e delle case in pietra di San Giuliano risalenti agli anni 30 in una alla menzione delle deposizioni di due manovali (fo. e ma. ) che hanno riferito circa la qualità scadente delle malte utilizzate o trovate già in opera durante i lavori degli anni 60 non poteva consentire, in assenza della identificazione dei precisi parametri di raffronto, una comparazione tra il crollo della scuola di San Giuliano e i minori danni subiti da altre case in pietre e muratura di san Giuliano non meglio costruite.
La Corte di merito ha ragionato al di fuori di specifici accertamenti tecnici e gli stessi consulenti del PM hanno affermato di aver visionato i luoghi senza compiere alcuna indagine tecnica. Contraddittoriamente la stessa sentenza impugnata ha affermato che i periti hanno ammesso di non essersi occupati di aree diverse da quella della scuola crollata e di non essersi neppure occupati delle costruzioni circostanti la scuola.
Ragionatamente la sentenza di primo grado aveva escluso la esistenza di una valida valutazione comparativa tra edifici diversi. La Corte non ha considerato il fattore della diversa intensità delle onde sismiche perfino in punti diversi della medesima strada tali che hanno prodotto effetti devastanti più sulle parti di nuova e adeguata edificazione che sulle parti costruite in epoche più risalenti (sul punto lo scritto aggiunto menziona, con corredo di CD Rom e foto varie, fatti che hanno caratterizzato il sisma che nel 2009 ha colpito l'Abruzzo, e valutazioni di quei fatti espresse in sedi di studio).
Tanto convaliderebbe il fondamento logico delle argomentazioni della Corte di merito in punto di causalità del crollo della scuola.
I motivi aggiunti affermano che la sentenza di appello non ha dato ragionato conto dei motivi del suo discostarsi dalla statuizione e dalla motivazione di primo grado, senza il soccorso di un adeguato apparato di emergenze istruttorie.
 

 

2. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA RITENUTA APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. n. 64 del 1974.
CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE IN RELAZIONE ALLE CONCLUSIONI DEI PERITI. IMPREVEDIBILITÀ DEL TERREMOTO.


Le regole cautelari contenute in I. 64/1974, non estese al comune di San Giuliano per scelta dell'esecutivo fino al 2003, non trovavano applicazione all'epoca della sopraelevazione del 2002 e la loro osservanza non poteva e non può essere pretesa dal progettista direttore dei lavori Ingegner L.S. .
La sentenza non ha poi considerato l'imprevedibilità di un terremoto della distruttività eccezionale come quella rivelata dal sisma che si abbattè su San Giuliano nel 2002.

 


3. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI NESSO CAUSALE TRA CONDOTTE OMISSIVE CONTESTATE ED EVENTO CONTRADDITTORIETÀ PROCESSUALE DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI NESSO CAUSALE CON RIFERIMENTO ALLE CONCLUSIONI PERITALI.

 


In contrasto con le affermazioni peritali la sentenza di appello ha affermato che se fossero state rispettate almeno le norme comuni ancorchè non quelle antisismiche la scuola sarebbe restata in piedi oltretutto contrastando senza motivazione l'opposto accertamento sul punto operato dalla sentenza di primo grado (della quale alle pagg. 21 e 22 riporta passi significativi).
Per i ricorrenti la sopraelevazione della scuola avrebbe migliorato la statica dell'edificio; la scuola sarebbe crollata per causa del terremoto; la causalità sismica, in quanto eccezionale e sufficiente, avrebbe interrotto il nesso causale tra omissioni addebitate ai due imputati ed evento crollo.
Anche in assenza di certezza ma in presenza di un semplice dubbio sull'esistenza del nesso causale tra condotte degli imputati ed evento addebitato, dubbio certamente emerso dall'istruttoria, doveva in ogni caso essere pronunziata l'assoluzione di costoro (pag. 24.).
 

 

RICORSO PER Gi..Ma. titolare della impresa prima appaltatrice dei lavori del 2002.


l'impugnazione investe la violazione della legge penale e processuale penale, la sufficienza, coerenza, congruità e logicità della motivazione in relazione alle cause del crollo e alle condotte colpose contestate, la legalità della quantificazione di pena, il disposto risarcimento dei danni e la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
 

Un primo profilo di censura denunzia:


1. Critica generale alla struttura della decisione impugnata.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Travisamento dei fatti e delle prove in relazione alle conclusioni peritali e tecnico scientifiche acquisite con peculiare riferimento al ruolo della sopraelevazione nella dinamica del crollo.
Il giudice di appello nel sovvertire l'analisi e le conclusioni della sentenza di primo grado, avrebbe sostituito la propria scienza a quella dei periti senza fornire però una valida e razionale spiegazione di talune sue affermazioni prive di rigore scientifico solo approssimativamente enunciate e anzi in alcuni casi assolutamente antiscientifiche.
La sentenza di appello lascerebbe percepire una chiara prevenzione colpevolista perchè svilupperebbe il ragionamento motivazionale a partire dalla conclusione ritenuta adeguata e a risalire alle ragioni che potrebbero sostenerla, tutto attraverso una metodologia incurante delle indicazioni peritali e manipolatrice della stessa portata delle difese degli imputati.
Il preconcetto fondativo sarebbe rappresentato di proposizione "se la scuola è caduta e gli altri edifici in muratura non sono caduti, vuoi dire che la scuola era vulnerabile". Il giudice di appello disporrebbe di un cilindro dal quale trarrebbe le sue convinzioni personali contrastate da ogni altra risultanza processuale e utilizzerebbe il suo buon senso contro le valutazioni scientifiche "ad alto tasso di specializzazione settoriale".
Il rovesciamento della sentenza assolutoria di primo grado costituirebbe di per sè un vulnus al diritto di difesa che sarebbe privata di un controllo di merito nella successiva fase di impugnazione per cassazione sicchè o la regolazione processuale esistente violerebbe i principi costituzionali o quantomeno il giudice di legittimità dovrebbe svolgere un controllo sulla sentenza di appello intenso in se e intenso in comparazione.
La affermazione del fatto che la scuola sarebbe crollata a causa della sopraelevazione non sarebbe suffragata da alcuna emergenza probatoria.
Anzi i periti avrebbero affermato che la sopraelevazione avrebbe incrementato il coefficiente di sicurezza della maggior parte dei maschi murari tranne uno.
Sarebbe priva di fondamento alcuno la affermazione che la sopraelevazione avrebbe aumentato i carichi costituirebbe travisamento del fatto l'accertamento secondo il quale un solaio nuovo fu sovrapposto a quello preesistente non demolito e non sostituito.
 

 

2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b): violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 43 c.p. e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (relative alla L. n. 1086 del 1971 per opere in conglomerato cementizio; alla L. n. 109 del 1994, alla L. n. 64 del 1974 antisimica e al D.M. 20 novembre 1987 per la progettazione l'esecuzione e il collaudo di edifici in muratura e il loro consolidamento, con tesi di inapplicabilità della L. n. 1086 del 1971 per il cemento; mancanza di obbligazione di garanzia del Ma. rispetto alle cautele di cui al D.M. 20 novembre 1987 e alla L. n. 109 del 1994 con connesso D.P.R. n. 554 del 1999 per il consolidamento prima della sopraelevazione, la stesura degli elaborati progettuali ai fini dell'esecuzione lavori, il collaudo statico alla fine di quella esecuzione).
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e): illogicità e contraddittorietà della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo in ordine alla ritenuta applicabilità delle norme de quibus.
La sentenza di appello avrebbe individuato un'ipotesi di colpa specifica nella mancata osservanza degli adempimenti imposti dalla L. n. 1086 del 1971 laddove tale legge era stata ritenuta inapplicabile dalla sentenza del primo grado che a tal uopo si era servita "delle univoche, precise e concordanti deposizioni dei periti prof. Br. e Prof. Bu. i quali avevano escluso l'applicabilità di tale disciplina di legge al caso in esame" (tale la lettera del motivo di censura).
Rileva il ricorrente che le componenti metalliche e in cemento armato tra cui solai e cordoli all'interno della struttura in sopraelevazione erano assolutamente marginali in termini quantitativi, sicchè la L. n. 1086 del 1971 applicabile alle costruzioni in ragione del loro carattere di opera in conglomerato cementizio armato o in conglomerato cementizio precompresso o a struttura metallica non era applicabile alle caratteristiche costruttive della sopraelevazione (L. n. 1086 del 1971, art. 1 e regole cautelari per simili edificazioni considerate agli artt. 2 e ss della legge) e non poteva essere trascurato il dato che i periti avessero definito la tipologia costruttiva dell'edificio come tipologia di edificio in muratura avuto anche riguardo al comportamento rigido nel loro piano assunto da quei particolari in cemento armato tale da consentire di considerarli come diaframmi, inessenziali nella prospettiva dei quesiti posti dal giudice di primo grado.
La conclusione circa la applicabilità della L. n. 1086 del 1971 assunta dalla sentenza impugnata nonostante l'assenza attestata dai periti di una funzione statica delle strutture in cemento armato impiegate nella sopraelevazione è dunque denunziata come immotivata e contraddittoria.
In ogni caso la problematicità del tema relativo alla applicabilità della legge e delle misure cautelari in essa previste, sarebbe sufficiente a negare ogni colpa in chi tali oscure e discusse norme non ha applicato.
Ma anche la contestata violazione colposa delle discipline previste dal D.M. 20 novembre 1987, dalla L. n. 109 del 1994 e dal connesso D.P.R. n. 554 del 1999 riguarderebbe obbligazioni non attribuibili al ruolo economico professionale dell'appaltatore che, diversamente da altri soggetti, non era tenuto a quelle specifiche regole che gravavano sul progettista quanto all'obbligo di valutare le condizioni della struttura preesistente, egualmente sul progettista quanto all'attività di consolidamento della struttura preesistente, e quanto al collaudo certamente non sull'impresa esecutrice dei lavori, posto che l'attività richiesta e svolta dal Ma. si espletava nella fase esecutiva dell'opera che, peraltro, secondo il ricorrente sarebbe stata svolta secondo le volontà del progettista e secondo le indicazioni concrete del direttore dei lavori, sicchè sarebbe stata compiuta a regola d'arte dovendosi escludere ogni ingerenza dell'appaltatore nella progettazione del professionista incaricato e ogni autonomia nei confronti del direttore dei lavori.
Allora se come ha accertato la corte di appello il progetto nulla prevedeva in punto di verifiche e di opere di consolidamento, se anzi la relazione del progettista acclusa al progetto generale in data 5/8/1999, affermava che le strutture portanti erano in ottimo stato, l'appaltatore non poteva essere chiamato a rispondere di quanto non gli era stato affidato dal progettista e, in mancanza di qualsiasi contestazione, avrebbe eseguito a regola d'arte ogni opera commessagli.
La sentenza di appello è censurata anche in ordine alla sua affermazione della applicabilità "indiretta" della normativa antisismica di cui al combinato L. n. 64 del 1974 e OPCM 3274/2003 per i comuni inseriti nell'elenco delle zone sismiche in forza di una precedente diversa ma asseritamene rilevante classificazione di cui alla OPCM 2788/98 che avrebbe determinato la applicazione delle norme cautelari di cui alla L. n. 64 del 1974 anche ai comuni a elevato rischio sismico.
Il ricorso oppone una lettura della normativa speciale ora richiamata antagonista a quella di sentenza e perviene (attraverso la menzione di esempi ricavati dalle regole che disciplinano la circolazione stradale) ad un approdo che proclama l'insuperabile distanza tra norme generali di prudenza e previsioni specifiche di condotte obbligate, nel senso che l'omissione di condotte non necessitate da specifica previsione normativa o regolamentare non potrebbe integrare una forma di colpa generica.
E tanto varrebbe in relazione al fatto che le specifiche ordinanze del presidente del consiglio del 1988 e del 2003 scaturirebbero da un non mutato quadro di conoscenza e un non mutato quadro di regole di esperienza sicchè rifletterebbero una volontaria e mirata scelta del governo nelle due successive stagioni e un modulato apprestamento di cautele edilizie diversificato secondo i provvedimenti.
A fronte di questa vicenda non potrebbe essere richiesta al Ma. nel 2002 una cautela di condotta maggiore di quella specificamente prescritta dall'ordinanza della presidenza del consiglio del 1988 allora in vigore.
Il ricorso definisce semplicemente assurda la tesi della applicabilità di cautele antisismiche in forza del D.M. 18 febbraio 1975 che detta regole in ordine ai requisiti di abitabilità, sicurezza statica, difesa dagli agenti ambientali e dai terremoti che devono caratterizzare ogni edificio scolastico.
La generica dizione del decreto non conterrebbe rinvio alcuno alla normativa antisismica.
 

 

3. violazione ed erronea applicazione della legge penale; violazione dell'art. 40 c.p. e art. 41 c.p., comma 2, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia e la sopraelevazione.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione ai requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del nesso di causalità.
 

 

4. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione in relazione alla valutazione delle emergenze probatorie formatesi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Travisamento della prova ed erronea valutazione delle perizie e delle consulenze tecniche redatte al fine di individuare il momento del crollo e le sue cause.
 

5 Violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 192 c.p.p., sulla scorta di travisamento della prova ed erronea valutazione delle perizie e delle consulenze tecniche redatte al fine di individuare il momento del crollo e le sue cause.
il ricorrente tratta unitariamente le censure 3, 4 e 5.
sottolinea che la sentenza assolutoria di primo grado per un verso ha ritenuto non esigibile dagli imputati l'osservanza della normativa edilizia antisismica e per altro verso ha escluso l'esistenza di una prova certa in forza della quale affermare che il collasso dell'edificio scolastico trovava cagione nelle accertate carenze della costruzione, piuttosto che nel terremoto.
Il ricorrente evidenzia la illogicità della decisione che, ritenuta non adeguata sia la costruzione del 1960 sia la successiva sopraelevazione, ha poi ritenuto responsabili dei delitti addebitati i soli protagonisti a vario titolo della sopraelevazione e non anche il costruttore del 1960.
L'errore logico addebitato alla sentenza di appello consisterebbe nell'aver privilegiato la ricerca della cause del crollo, ricerca condotta secondo regole empiriche di buon senso e non secondo le rilevazioni e gli studi relativi a tutti i fenomeni verificatisi effettivamente, omettendo di dare ogni valore alla dinamica dello stesso invece decisiva per i collegamenti tra crollo e sisma.
Il ragionamento giustificativo della sentenza di appello sarebbe semplicissimo ed elementare ma sarebbe disancorato dalle emergenze istruttorie e dalle indicazioni e conclusioni peritali e si scontrerebbe con l'assenza di qualsiasi prova che la sopraelevazione di una parte della scuola sia stata conditio sine qua non del crollo.
La sentenza di appello avrebbe ignorato che le deposizioni dei Proff. Br. e Bu. all'udienza del 2/3/2007 avevano attestato che la causa del crollo era da individuarsi nel terremoto anche se un edificio meglio costruito sarebbe stato certamente meno vulnerabile senza tuttavia fornire certezza di non crollo, avrebbe ulteriormente errato con i suoi ragionamenti intorno alla classificazione dei terremoti secondo la scala Mercalli Sieberg e avrebbe ancora errato nell'attribuire il crollo dell'ala di più risalente costruzione al crollo della contigua ala di recente sopraelevazione perchè la tipica resistenza delle costruzioni in muratura ai carichi verticali non sarebbe stata messa in crisi dal crollo di una struttura contigua ma solo da scosse che avessero esercitato una azione orizzontale con effetti di trazione.
Il ricorso contesta anche l'indice di vulnerabilità medio bassa della scuola di San Giuliano fornito da La.Po. e Ch. nell'ambito del progetto del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti e contesta i dati forniti dalle schede di valutazione della vulnerabilità che avrebbero fotografato una realtà lontana da quella davvero esistente particolarmente contestando il dato secondo il quale sotto la scuola fosse presente un fondo roccioso ancorchè parzialmente disgregato in superficie.
Il ricorso ribadisce l'esattezza della risposta dei periti che avevano ritenuto che la forza del terremoto fosse stata maggiore della resistenza della scuola (ricorso pag. 47) confondendo il giudice di appello tra vulnerabilità in assoluto e vulnerabilità sismica e descrivendo una forma di vulnerabilità mutevole.
Tanto, secondo il ricorrente, basterebbe a cambiare il significato della deposizione dell'ingegner Sp. che ebbe a confermare che la scuola sembrava caduta su se stessa non senza sottolineare in fatto che il consulente di parte ha segnalato la concreta possibilità dell'esistenza di una discontinuità meccanica sotto la scuola e la certezza che l'Ufficio Sismico della Protezione Civile abbia individuato un moto diverso tra monte e valle della scuola, e dunque, secondo il consulente di parte ingegner Bu. , la presenza di una discontinuità nei terreni di sedime tale da determinare movimenti separati dei due blocchi di terreno e dunque il collasso della scuola medesima (ricorso pag. 53).
La Corte di Appello non avrebbe erroneamente indagato sul cd. effetto sito e se il crollo sia stato causato da onde sismiche verticali o orizzontali.
 

 

3 Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento del fatto desumibile da atti del procedimento ( in particolare in ordine al ritenuto mancato consolidamento delle mura). Mancanza assoluta di motivazione circa la posizione specifica del costruttore (pag. 54 e ss.).
La motivazione della sentenza impugnata avrebbe criticato tanto da concludere nel senso della loro inutilizzabilità, le prove di carico riferite dai periti sui maschi murari definiti non adeguati al coefficiente di sicurezza richiesto residuati al crollo e tuttavia avrebbe ritenuto al tempo stesso la necessità di consolidamenti che solo in base a quelle ritenuta e criticata insufficienza avrebbero potuto essere ritenuti necessari.
Contemporaneamente ignorando la relazione dell'ingegner L.S. acclusa al progetto generale che riferiva di contro che le strutture portanti erano apparse al momento della progettata soprelevazione in ottimo stato nonchè le dichiarazioni degli operai che avevano lavorato alla sopraelevazione attestanti la buona qualità del vecchio manufatto con ciò concretizzando il massimo di assenza e di contraddittorietà motivazionale.
In tale situazione il costruttore/appaltatore non avrebbe avuto alcuna ragione per pensare di dover provvedere a interventi di consolidamento con tutto quanto ne segue in termini di colpa omissiva.
 

 

4 violazione della legge penale (artt. 40 e 41 c.p.) in relazione alla insussistenza del nesso causale e alla sussistenza di una causa interruttiva dello stesso.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e): mancanza contraddittorietà, illogicità della motivazione sullo stesso punto (pagg. 56 e ss.).
Avverte il ricorrente che la circolarità delle riflessioni sulle questioni poste comporta qualche ripetizione e ripete che la causa del crollo è da ravvisare non nella sopraelevazione ma nel terremoto, causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Nessuna cautela nessuna misura tecnica avrebbe evitato il crollo.
Il nesso individuato dai periti tra debolezza strutturale del manufatto e crollo con diversi valori di probabilità per il caso di edificazione senza cautele antisismiche e edificazione con cautele sismiche (ricorso stesso pag. 58) avrebbe comunque introdotto fattori di incertezza tali da non consentire un giudizio di responsabilità per il costruttore della sopraelevazione.
Il ricorso censura la critica antiastrazione formulata dal giudice di appello (ricorso pag. 59/60), richiama poi la necessità di valutazioni del caso concreto e allo stesso tempo sottolinea la neutralità della circostanza che gli altri edifici di San Giuliano siano rimaste in piedi per concludere che nel caso di San Giuliano non fu riscontrata una causa del crollo con probabilità vicina alla certezza processuale che riconducesse quel crollo a omissioni dell'imputato ricorrente.
La Corte di Appello avrebbe sovrapposto un giudizio sulla causalità dell'azione a un giudizio sulla causalità della colpa.
La tesi esposta in sentenza alle pagg. 323/325 è definita di assurda impostazione.
 

5. Violazione della legge penale (art. 41 c.p.) in relazione alla sussistenza di una causa interruttiva del nesso causale; Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza contraddittorietà, illogicità della motivazione sullo stesso punto (pagg. 64 e ss.).
La mancanza di collaudo che doveva impedire l'accesso degli scolari, degli operatori e del pubblico nella scuola crollata costituirebbe secondo il ricorrente, a fronte della considerazione del giudice di appello secondo il quale Ma. e A. non erano tenuti a effettuarlo e neppure a controllare che fosse disposto, una causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale.
Se la causa del crollo fu il terremoto e la causa delle morti fu il consentito accesso nella scuola ogni nesso causale tra fatti penalmente rilevanti e le condotte o le omissioni dell'appaltatore venne meno.
 

6 Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza contraddittorietà, illogicità della motivazione. Travisamento dei fatti e delle prove. Correlazione tra l'ala della scuola crollata e le altre costruzioni vicine o comunque presenti nell'abitato di San Giuliano.
Sarebbe apodittica l'affermazione della motivazione impugnata secondo la quale il crollo della scuola non accompagnato da identico crollo di altri edifici prossimi tradiva la particolare insufficienza dei criteri costruttivi con cui fu disposta e realizzata la sopraelevazione della scuola.
La non considerata diversità dei moduli edilizi dei vari edifici, delle strutture concretamente impiegate, delle collocazione topografica doveva escludere la semplicistica affermazione che il crollo certamente fosse cagionato dalla inosservanza di regole di buona edificazione, di cautele specifiche e di cautele da rapportare alla generale prudenza.
 

10 Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e): mancanza contraddittorietà, illogicità della motivazione, travisamento del fatto desumibile da atti del procedimento, in particolare circa le valutazioni operate dai periti in merito ai campi di propagazione delle onde sismiche e alla rototraslazione delle macerie (pagg. 69 e ss.).
Mentre la sentenza di appello avrebbe inutilmente soffermato la sua attenzione sulla inesistenza di una misurazione contestuale e certa del tempo di arrivo delle prime onde P e delle successive più distruttive onde s.
Il ricorrente sottolinea la mancata valutazione del cedimento non contemporaneo di tutti i muri e del movimento di rototraslazione rilevato dai periti attraverso l'osservazione delle macerie ma rilevabile anche dall'allegato 3 (foto) alla perizia e dalla stessa ricostruzione fotogrammetrica (allegato 5 alla perizia), circostanze che costituivano indicatori certi di un collasso per azione da taglio e non per schiacciamento (ricorso pag. 70) e al tempo stesso evidenziavano sintomi di una diseguale propagazione delle onde nel sottosuolo.
A tal proposito il ricorrente censura l'ipervalutazione delle deposizioni Pe. , Sp. , Co. , pe. che arrivati per primi dopo il crollo avrebbero avuto la percezione di una scuola crollata su se stessa con ciò affidando la decisione non ad acquisizione di fatti ma ad acquisizione di sensazioni (pag. 71).
Il ricorrente propone anche una diversa interpretazione di talune di tali deposizioni (Gi. , Si. , Pe. ).
 

 

11 Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento del fatto desumibile da atti del procedimento (circa il dato di partenza, concernente llenergia del terremoto, cioè la sua forza) (pagg. 73 e ss.).
Il ricorrente denunzia l'erronea individuazione di una magnitudo 5,4 della scala Richter a fronte di una magnitudo 5,9 e richiama le deposizioni del Prof. Bo. che attestano una prima comunicazione ufficiale di magnitudo approssimata e un pò rozza di fronte alla quale la sentenza avrebbe dovuto considerare la magnitudo 5,9 indicata nel documento INGV allegato ad una memoria dell'avv.to Ceccanese e alle dichiarazioni del prof. Ma. che all'udienza del 3/11/2006 pag. 54 avrebbe affermato che "la magnitudo corretta era di 5,9".
Il limite dell'accertamento in fatto travolgerebbe tutti i ragionamenti di sentenza a fronte di una non considerata maggiore gravità del sisma.
 

12 violazione della legge processuale penale in relazione alla mancata confutazione degli argomenti più rilevanti posti a fondamento della sentenza di primo grado.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al medesimo profilo (pag. 75 e ss.).
Il motivo riporta uno stralcio della motivazione di primo grado ed ha condiviso con quella motivazione l'impossibilità di addebitare agli imputati l'inosservanza della legislazione antisismica e l'impossibilità di attribuire all'effettuata sopraelevazione sicura incidenza causale sul crollo anche in relazione all'impossibilità di fissare il momento certo del crollo rispetto alla successione di onde sismiche diverse.
La sentenza di appello avrebbe mancato di confutare le argomentazioni di primo grado e di esporre ragionatamente i perchè del rovesciamento del segno decisorio.
 

13 violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al profilo della prevedibilità dell'evento.
Mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al medesimo profilo (pag. 79 e ss.).
Ripropone le censure di cui al secondo motivo di ricorso e ribadisce la assenza di colpa per imprevedibilità del terremoto in una zona neppure classificata (pag. 79).
La individuazione di colpa a fronte della imprevedibilità dell'evento costituirebbe violazione della legge penale.
 

 

14 violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla quantificazione della pena, all'aumento ex art. 589 c.p.p., comma 3ex art. 81 c.p., comma 1.
Mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione sullo specifico punto (pagg. 80/82) La censura rileva che l'aumento ex art. 589 c.p., comma 3 è "inusuale" e che il riferimento alla gravità della colpa, al numero dei decessi e dei feriti non costituisce motivazione atta a giustificare la pena irrogata e a rendere controllabile il relativo percorso decisorio.
La censura di assenza di motivazione investe anche la quantificazione dell'aumento per il concorso formale ex art. 81 c.p. tra omicidio e lesioni colpose e art. 449 c.p..
L'applicazione della pena sarebbe stata operata senza impiego di criteri razionali individuabili ma con approssimazione censurabile. Le stesse diversificazioni tra le pene base adottate per i diversi imputati sono prive di giustificazione.
 

 

MA.GI. MOTIVI NUOVI.
Il ricorrente Ma. denunzia:
violazione e/o erronea applicazione della legge penale (art. 43 c.p.) e di altre norme giuridiche, indicate nel prosieguo, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Il principio di affidamento.
Il ricorrente rimarca di essere stato protagonista, nella sua qualità di appaltatore dell'opera, della sola fase di esecuzione dei lavori e dunque di non essere destinatario delle norme cautelari riferite alla progettazione con l'eventuale consolidamento e al collaudo, norme che impongono specifici oneri al solo progettista o alla amministrazione committente e rimarca che per la fase di esecuzione lavori non è stata mai contestata dai tecnici incaricati nessuna difformità dal progetto approvato dagli organi gestionali e politici del comune e nessuna violazione delle leges artis.
Il ricorrente nega ancora in radice l'applicabilità al caso della scuola di San Giuliano delle norme antisismiche e delle norme che regolano le costruzioni in cemento armato e torna a sottolineare che il progetto routinario di una sopraelevazione di pochi metri quadrati redatto da un ingegnere progettista abilitato e competente, approvato dagli organi politici e dagli organi tecnici del Comune, seguito da un direttore dei lavori (lo stesso progettista) titolato a ciò, effettuato su strutture che non portavano evidenza di deterioramento o vizio alcuno, non poneva certo la piccola impresa appaltatrice nelle condizioni di controllare le scelte tecniche di quei professionisti e di quegli organi dovendo oltretutto il Ma. confidare, in assenza di qualsiasi segnale di allarme nel corretto comportamento di quei soggetti e nel rispetto da parte loro delle regole cautelari orientate all'esercizio del loro ruolo (motivi nuovi pag. 6).
Il principio di affidamento richiamato concilierebbe il principio della responsabilità personale con la specializzazione e la divisione dei compiti proprie della attuale organizzazione sociale senza gravare i singoli che rispettano le regole cautelari che li riguardano dal peso di controllare l'osservanza degli altri doveri cautelari così da consentire a ciascuno la migliore concentrazione sui propri obblighi.
Il funzionamento di tale principio sarebbe condizionato dalla alla assenza di segni di allarme che denunzino le inosservanze dei soggetti chiamati a dividere impegni e responsabilità.
Nel caso della scuola di San Giuliano non sarebbero emersi visibili segni di debolezza del manufatto precedente, erano stati acquisiti giudizi del progettista e del tecnico comunale pienamente rassicuranti, la sopraelevazione era stata eseguita a regola d'arte e anzi aveva incrementato la stabilità dei maschi murari sicchè la piena operatività del principio di affidamento avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di assenza di qualunque colpa del Ma. .
Ove il rimproverato omesso studio della completezza progettuale fosse stato evitato con adeguato studio, al Ma. non poteva egualmente essere rimproverato di non aver controllato ciò che non era in grado di controllare per mancanza legittima di competenze tecniche alla supervisione del progetto e degli atti amministrativi e dunque il ragionamento della sentenza di appello rivela la sua fragilità logica.
Il ragionamento dei motivi aggiunti a pag. 12 si dispiega con il postulato che è anche una conclusione, per il quale il Ma. ha svolto la sua opera con perizia, rinforzando la struttura della scuola.
violazione e/o erronea applicazione della legge penale (art. 43 c.p.). La colpa generica.
il motivo illustra le critiche al ragionamento motivazionale di appello che ha individuato una colpa generica nel mancato rispetto della normativa antisismica.
Il richiamo della colpa generica renderebbe artificiosamente addebitabile una colpa che non ha trovato ingresso nella forma della colpa specifica.
L'artificio sarebbe evidenziato dalla mancata considerazione che la prudenza eccedente richiesta sarebbe stata esclusa proprio dalla vicenda ordinamentale in forza della quale la qualificazione di comune sismico ai fini dell'applicazione delle regole cautelari antisismiche era stata consapevolmente esclusa dall'OPCM 2788/1998 e accolta senza che fosse mutata alcuna conoscenza alcun sapere specialistico e alcuna situazione nell'omologa OPCM del 2003.
La scelta della sentenza di appello chiamerebbe l'imputato Ma. a rispondere di un precetto penale incerto e non conoscibile.

 


RICORSO DI A.C.A. .
Il ricorso ha alla sua base la tesi che la scuola Jovine sia crollata per effetto esclusivo del terremoto del 31/10/2002, terremoto di notevole entità con amplificazione sismica locale particolarmente intensa e in un contesto territoriale ove insisteva un distacco gravitativo profondo di versante che ha prodotto oscillazioni del terreno differenti tra mura e mura.
La sopraelevazione, che aveva migliorato il coefficiente di sicurezza dei maschi murari, non ha avuto alcuna incidenza causale sul crollo (ricorso pag. 37).
Altre tesi riguardano la non esigibilità dell'osservanza delle singole regole cautelari asseritamente omessa.
 

 

In particolare il ricorso denunzia:
 

 

1 erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 43 c.p. e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale relative alla L. n. 1086 del 1971 (legge per le costruzioni in conglomerato cementizio), alla L. n. 109 del 1994 (regolazione dei lavori di sopraelevazione in costruzioni in muratura) al D.M. 20 novembre 1987 (che detta norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), alla L. n. 64 del 1974 (normativa antisimica).
Illogicità e contraddittorietà della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo in ordine alla ritenuta applicabilità delle norme de quibus. (da pag. 5 a pag. 16).
La censura afferma che la inapplicabilità della legge per le costruzioni in conglomerato cementizio correttamente deriverebbe dalle dichiarazioni dei periti che hanno considerato la costruzione della scuola una tipica costruzione in muratura pur in presenza di vari particolari in cemento armato (solai, cordoli, orizzontamenti) non investiti di funzione strutturale e statica e calcolati dai periti come diaframmi.
Neppure i travetti in cemento armato precompresso utilizzati per la sopraelevazione in quanto già certificati in fabbrica, avrebbero avuto bisogno di osservanze ex L. n. 1086 del 1971 (ricorso pag. 5).
Nessuna colpa specifica poteva dunque essere addebitata ex L. n. 1086 del 1971.
Quanto agli specifici obblighi gravanti ex L. n. 109 del 1994 (nonchè D.M. 20 novembre 1987 e D.P.R. n. 554 del 1999) llimputato sottolinea il proprio ruolo di esecutore dell'opera come tale non tenuto agli adempimenti che spettano al progettista all'atto della stesura degli elaborati progettuali e al committente all'atto della conclusione dei lavori secondo la scansione degli oneri risultante da D.M. 20 novembre 1987.
All'A. sarebbe stata addebitata colpa specifica estranea alle obbligazioni gravanti su chi si occupa di esecuzione dell'opera edilizia, mentre certamente sull'appaltatore non grava nessun onere di controllo tecnico sull'operato del progettista e di controllo amministrativo sugli adempimenti del committente (ricorso pag. 8).
Nulla poteva neppure essere contestato sotto il profilo della colpa generica perchè il progettista aveva, come accertato nella sentenza di appello, accluso una relazione al progetto generale nella quale dichiarava che le strutture dell'edificio preesistente risultavano essere in ottimo stato.
Quanto alle cautele della legge antisismica il ricorrente rileva che la stessa Corte di Appello (sentenza impugnata pag. 250) ne ha escluso l'applicabilità diretta nel 1999/2002 in quanto il comune di S. Giuliano era stato inserito nell'elenco dei comuni sismici destinatari della L. n. 64 del 1974 solo con OPCM 3274/2003.
La considerazione della classificazione di elevato rischio sismico operata con OPCM 2788/98 in quanto funzionale ad agevolazioni fiscali non poteva essere considerata fonte di responsabilità sotto il profilo della colpa generica (sentenza impugnata pag. 246) perchè la graduazione di inclusione negli elenchi era frutto di una precisa scelta del potere esecutivo che non poteva ritorcersi in danno dell'operatore convinto di dover seguire solo i precetti già posti esplicitamente e non quelli per il momento accantonati.
Neppure l'utilizzo della figura dell'agente modello poteva produrre in una così fatta situazione un obbligo di prudenza antisismica eccedente le cautele fissate secondo le leggi e gli atti regolamentari in vigore, e dunque eccedente lo stesso principio di legalità.
Nè il D.M. 18 dicembre 1975 considerato nella sentenza impugnata anche come fonte di generali obbligazioni di prudenza in relazione all'edificazione di scuole nella specifica parte in cui impone condizioni di sicurezza statica delle costruzioni scolastiche e difesa dai terremoti puoo essere assunto a norma che impone l'applicazione delle cautele di cui alla Legge antisismica del 74 (ricorso pag. 16).
 

 

2. Violazione ed erronea applicazione della legge penale violazione dell'art. 40 c.p. e art. 41 c.p., comma 2, in relazione alla consistenza del nesso di causalità tra il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia e la sopraelevazione.
Carenza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione ai requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del nesso di causalità.
Carenza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze probatorie formatesi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Travisamento della prova ed erronea valutazione delle perizie e consulenze tecniche redatte, sul momento del crollo e sulle cause.
Violazione ed erronea applicazione della legge penale violazione dell'art. 192 c.p.p., per travisamento della prova ed erronea valutazione delle perizie e consulenze tecniche redatte al fine di individuare il momento del crollo e le sue cause. (da pag. 16 a pag. 35).
La censura si sviluppa a partire dalla considerazione che la sentenza di primo grado ha assolto tutti gli imputati sulla scorta della impossibilità di accertare le modalità del crollo dell'edificio scolastico dal punto di vista causale e più precisamente per l'avviso che non fosse raggiunta la certezza processuale che le omissioni e le condotte colpose addebitate agli imputati fossero state condiciones sine quibus non del crollo.
Per il ricorso la metodologia seguita dal giudice di appello per raggiungere un convincimento opposto a quello di primo grado ignorerebbe le regole base della ricerca scientifica che nella prospettazione del ricorrente avrebbero imposto la ricostruzione della dinamica del crollo come primo inevitabile momento della ricerca delle cause d'esso.
Il terremoto sarebbe stato considerato concausa e non causa esclusiva del collasso dell'edificio a fronte delle ritenute violazioni delle leges artis che avevano caratterizzato la prima edificazione, a fronte delle violazioni di regole cautelari specifiche e generiche consumate con la sopraelevazione, a fronte della comparazione della diversa tenuta degli altri edifici di San Giuliano.
Tanto contrasta con le affermazioni dei periti Br. e Bu. rese alle udienze del 9/6/2006 e del 2/3/2007 in ordine alla causalità e all'effetto amplificazione e darebbe fondamento alle censure proposte.
Lo stesso utilizzo delle deposizioni delle maestre Gi. e Si. viene censurato per la inadeguatezza della interpretazione del significato di quelle testimonianze, per l'amplificazione data a deposizioni su sensazioni e non su fatti, laddove una corretta interpretazione avrebbe evidenziato la dichiarata percezione di un crollo per trazione e non di un crollo per schiacciamento.
Per altro verso la censura denunzia la illogicità del ragionamento motivazionale circa l'inviluppo logico di una costruzione di valori di scala ancorata agli effetti sul territorio ma poi riutilizzata in funzione probabilistica.
Altre contraddizioni e illogicità sono ravvisate nell'accertamento secondo il quale il crollo sarebbe partito dalla porzione di edificio sopraelevata, accertamento che non spiegherebbe il collasso della restante parte dell'edificio perchè "una porzione di costruzione in muratura che crolla, non può trascinare con sè la parte restante ad essa affiancata" (ricorso pag. 27).
Secondo la censura qui esaminata l'edificio sottostante era in buone condizioni ed era inattendibile sia la relazione dei C.T. del PM sia la scheda del censimento di vulnerabilità (testi La.Po. e Ch. ) dovendosi concludere che la forza del sisma e dell'accelerazione orizzontale era stata maggiore della resistenza della scuola di per sè in buone condizioni.
Peraltro a fronte della inesistenza di una vulnerabilità particolare erano illogiche le valutazioni della Corte circa la necessità di lavori di consolidamento.
I giudizi della Corte non si sarebbero avvalsi di un modello tridimensionale pur auspicato come indispensabile dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e avrebbero dunque sottovalutato gli effetti di amplificazione legati alla condizione non adeguatamente indagata del sottosuolo (ricorso pag. 32).
Le valutazioni della corte di appello avrebbero così ignorato la possibilità dell'esistenza di una discontinuità meccanica del suolo sotto la scuola e la certezza espressa dall'Ufficio Sismico della Protezione Civile circa la diversità del moto sismico a monte e a valle della scuola (ricorso pag. 33), non avrebbero vagliato l'incidenza del cd. effetto di sito, (ricorso pag. 35), non avrebbero saputo verificare se l'edificio era crollato per causa di onde sismiche verticali (o di compressione) o invece orizzontali (o di trazione).
Carenza contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento del fatto desumibile dagli atti, in particolare sul ritenuto mancato consolidamento.
Carenza assoluta di motivazione circa la posizione specifica del costruttore (da pag. 35 a pag. 37).
Immotivatamente la sentenza di appello ha eliminato le indicazioni delle prove di carico effettuate dai periti, la indicazione del progettista L.S. e le stesse attestazioni dei manovali operanti circa la qualità del vecchio manufatto, per affermare che doveva essere effettuato il consolidamento dell'edificio preesistente senza peraltro indicare in quali modi il consolidamento doveva essere effettuato.
Nel contesto probatorio esente da ingiustificate rimozioni viene meno ogni elemento utile a individuare una colpa del costruttore/esecutore per il mancato risanamento.
Violazione della legge penale (artt. 40 e 41 c.p.) in relazione alla insussistenza del nesso causale e alla sussistenza di una causa interruttiva dello stesso.
Carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione sullo stesso punto (da pag. 37 a pag. 43).
Si ripropone qui una delle tesi di fondo del ricorso secondo la quale la scuola Jovine crollò per effetto esclusivo del terremoto del 31/10/2002, terremoto di notevole entità con amplificazione sismica locale particolarmente intensa e in un contesto territoriale ove insisteva un distacco gravitativi profondo di versante che ha prodotto oscillazioni del terreno differenti tra mura e mura.
La sopraelevazione, che aveva migliorato il coefficiente di sicurezza dei maschi murari, non ha avuto alcuna incidenza causale sul crollo( ricorso pag. 37 e 38).
La tesi riferita dai periti secondo i quali la causa del crollo era da individuarsi nel terremoto individua una causa di interruzione di ogni catena causale con eventuali precedenti omissioni di osservanza di regole cautelari addebitata all'imputato.
Per altro verso le operazioni condotte dalla motivazione di appello in ordine alla rilevanza e congruenza delle domande formulate dal primo giudice ai periti e delle risposte da costoro fornite costituirebbero un abile e suggestivo gioco di parole.
Infine le contraddizioni rilevate dalla sentenza di appello nelle dichiarazioni dei periti avrebbero dovuto portare alla nomina di nuovi periti e non alla sostituzione della scienza del giudice alla tecnica degli specialisti del settore (pag. 40) L'operazione condotta dalla sentenza di appello avrebbe sostituito alla responsabilità dell'evento come fatto proprio, una responsabilità per la condotta in caso di verificazione dell'evento (ricorso pag. 41) secondo un recupero dell'insoddisfacente principio post hoc, ergo propter hoc che avrebbe secondo le stesse espressioni di pagg. 323/325 della sentenza di appello, portato a decidere la causa semplicemente guardando le fotografie del crollo.
Violazione della legge penale (art. 40 c.p.) in relazione alla sussistenza di una causa interruttiva del nesso causale.
Carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione sullo stesso punto (da pag. 43 a pag. 45).
l'affermazione della sentenza (pag. 413) secondo la quale in assenza di collaudo statico il comune giammai avrebbe potuto consentire llaccesso all'edificio di alunni personale docente, ausiliari e pubblico in genere unito all'affermazione della sentenza di appello (pag. 587) secondo la quale gli esecutori dell'opera (Ma. e A. ) non erano tenuti a disporlo, nè a controllare che fosse disposto interrompe il nesso causale - in particolare per il subappaltatore - tra precedenti inosservanze e liberatoria all'accesso sicchè nessun rapporto più esisterebbe tra precedenti colpe contestate e fatto finale (ricorso pag. 44).
Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Travisamento dei fatti e delle prove. Correlazione tra llala della scuola crollata e le altre costruzioni vicine o comunque presenti nell'abitato di San Giuliano (da pag. 45 a pag. 47).
Tutte le affermazioni della sentenza discendenti dalla comparazione tra crollo totale della scuola e danneggiamenti parziali di tutti gli altri edifici di San Giuliano sono in contrasto con i dati probatori acquisiti o da essi prescindono. La sentenza non considera le diverse tipologie dei manufatti in cemento armato e dei manufatti in laterizi, le diverse tipologie strutturali degli edifici medesimi, la diversa collocazione sul territorio e non considera che diverse costruzioni hanno subito crolli parziali.
Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento del fatto desumibile da atti del procedimento (in particolare, circa le valutazioni operate dai periti in merito ai tempi di propagazione delle onde sismiche e alla rototraslazione delle macerie (da pag. 47 a pag. 51).
Il ragionamento sui tempi di propagazione delle onde sismiche operato in sentenza nonchè quello sulla rototraslazione è contorto e da la misura del travisamento operato in ordine alle indicazioni e agli accertamenti peritali confermato dalla omessa considerazione della attestazione dei periti secondo i quali il cedimento non fu contemporaneo per tutti i muri.
l'affermazione di una caduta di almeno una parte dei muri sulla loro stessa verticale sarebbe segno del travisamento delle deposizioni dei periti che hanno parlato, all'udienza del 9/6/2006 di spostamenti orizzontali dell'ordine di 60/70 cm e dunque hanno parlato di onde orizzontali mentre le testimonianze delle maestre Si. e Gi. egualmente sarebbero state fraintese attribuendo a costoro la descrizione di un crollo per compressione laddove esse avevano descritto il classico crollo da trazione o da taglio.
Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione travisamento del fatto desumibile da atti del procedimento (in particolare l'energia del terremoto) (da pag. 51 a pag. 52).
La Corte d'Appello avrebbe ignorato gli elementi acquisiti al processo che deponevano per un sisma di magnitudo 4,9 invece che di magnitudo 4,5 come attestato dalle due sentenze di merito sulla base di una rilevazione e il motivo di censura indica quegli elementi a pag. 51 del ricorso.
La Corte di Appello avrebbe motivato e deciso su un terremoto meno devastante di quello effettivamente intervenuto.
Violazione della legge processuale in relazione alla mancata confutazione degli argomenti più rilevanti posti a fondamento della sentenza di primo grado.
Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (da pag. 52 a pag. 56).
Il motivo riporta i passaggi cardine della motivazione della sentenza di primo grado e assume che la sentenza di appello non abbia fornito supporto motivazionale al diverso indirizzo decisorio adottato.
Violazione ed erronea applicazione della legge in relazione alla posizione di garanzia dell'A. , con erronea applicazione delle leggi extrapenali connesse: subappalto; materiale; posa in opera; violazione del principio dell'affidamento.

 


Carenza contraddittorietà e illogicità della motivazione (da pag. 56 a pag. 58).
Secondo questo motivo di censura il terremoto in zona non classificata come zona sismica è un evento imprevedibile sicchè l'affermazione dell'esistenza di una colpa a fronte dell'imprevedibilità dell'evento integra una violazione di legge (pag. 56).
La Corte di Appello avrebbe posto alla base del giudizio di colpevolezza dell'A. l'esistenza di un documento formale di concessione di subappalto, laddove senza travisamento la Corte avrebbe dovuto prendere atto che llA. aveva solo prestato operai al Ma. e avrebbe fornito laterizi di buona fattura ed esclusivamente in questo contributo occasionale si era tradotto il "dare una mano" dell'A. invece travisato dalla sentenza censurata, che non aveva considerato la presenza dello stesso A. in cantiere come del tutto occasionale e dunque aveva erroneamente costruito una consapevolezza dell'A. circa lo stato dell'edificazione che invece non esisteva.
La Corte non avrebbe rilevato così l'esistenza di un'occasionalità in forza della quale non solo llA. era estraneo al fatto ma ben doveva essere garantito nell'affidarsi a chi aveva diretta responsabilità in fatto e in diritto della edificazione.
Violazione ed erronea applicazione della legge penale sulla quantificazione della pena, all'aumento ex art. 589, comma 3 e all'aumento ex art. 81 c.p., comma 1.
Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sullo specifico punto.
Violazione e/o erronea applicazione della legge in relazione in relazione all'art. 30 c.p..
Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sullo specifico punto, (da pag. 58 a pag. 59).
Sia la quantificazione della pena base che dell'aumento inusuale per llart. 589, comma 3 che dell'aumento per llart. 81 c.p., comma 1, difettano di qualsiasi giustificazione logica.
La Corte avrebbe operato calcoli addizionali in relazione al numero delle vittime e llaumento per il concorso formale sarebbe privo di qualsiasi spiegazione. Le stesse differenziazioni di pena tra i vari imputati sono prive di qualsiasi spiegazione, sicchè la sentenza sul punto sarebbe afflitta sia da vizi della motivazione che da violazione della legge penale.
 

 

 

Ricorso 22/7/2009.
Questo ricorso denunzia:
1) violazione dei criteri di valutazione della prova, erronea interpretazione della L. 1086 del 1971, art. 4, comma 1, L. n. 109 del 1994, D.M. 20 novembre 1987, L. n. 64 del 1974 nonchè art. 43 c.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Richiama tutte le censure del ricorso scritto per l'appaltatore Ma. e sottolinea particolarmente la denunzia di difetto di motivazione della sentenza di appello che non ha giustificato lo scostamento dalla statuizione e dal percorso motivazionale di primo grado.
Il ricorrente denunzia anche la sostituzione del ragionamento del giudice di primo grado condotto con rigore scientifico e giuridico con un ragionamento pragmatico di tipo sintetico a posteriori.
Il crollo dell'edificio scolastico non accompagnato dal crollo degli edifici vicini non costituisce valido ragionamento per individuare la responsabilità dei singoli imputati con esclusione della sufficienza della causalità sismica.
Con un percorso argomentativo a rovescio, la sentenza di appello trae, dall'avvenuto crollo, la conferma della esistenza della violazione di obblighi di controllo della statica dell'edificio sopraelevato pur in presenza di conclusioni e indicazioni peritali che hanno escluso qualsiasi incidenza della sopraelevazione.
Sulla statica e sulla stabilità dell'edificio realizzato.
Identico vizio affligge il ragionamento che ha ritenuto necessario il non redatto progetto strutturale esecutivo corredato da calcoli e da prove di carico.
In particolare rileva il ricorrente che mai poteva essere affermata l'obbligazione del subappaltatore A. impegnato in una quota del 30% dei lavori di provvedere al progetto esecutivo, ai calcoli e alle prove di carico essendo il subappaltatore estraneo alla fase prodromica delle opere.
La sentenza impugnata avrebbe individuato la colpa dell'A. nel non aver rilevato, mentre dava fedele esecuzione al subappalto, la non corrispondenza al vero delle attestazioni di stabilità e staticità dell'edificio provenienti dal progettista che era anche direttore di quei lavori eseguiti e che aveva certificato nella sua relazione al progetto che "le strutture portanti in muratura, sono risultate in ottimo stato".
Ma ciò ancora una volta con il senno del dopo terremoto e in forza di una valutazione contraria a massime di comune esperienza e ai criteri di valutazione della colpa omissiva, i quali impongono una valutazione ex ante delle evidenze disponibili al momento in cui si sarebbe dovuta osservare la condotta ritenuta doverosa.
Il mancato inserimento fino al 2003 del comune di San Giuliano nell'elenco dei comuni tenuti all'osservanza della speciale disciplina antisismica esclude poi ogni colpa per non aver osservato ciò che non era obbligatorio osservare.
La motivazione avrebbe poi mancato di spiegare le ragioni per le quali un subappaltatore di opere avesse potere di sindacare le scelte progettuali e normative dell'ingegnere progettista, del Comune di San Giuliano e infine dell'appaltatore.
Il subappaltatore aveva provatamente operato sotto il continuo controllo e direzione del committente e del professionista incaricato dal committente.
Il ragionamento censurato sarebbe quello che, essendo crollata la scuola, il subappaltatore per ciò solo doveva essere in grado di prevedere quanto sarebbe accaduto.
Per il ricorrente gli atti (sentenza appello pag. 575) avrebbero significato che mai llA. si era recato sul cantiere a dare direttive, mai aveva dato ordini sul come costruire, mai aveva rivelato un proprio potere decisionale.
Il ricorrente sostiene di essersi in sostanza limitato a prestare operai all'impresa dell'appaltatore e esplicitamente afferma in ricorso (pag. 5) di essersi limitato alla fornitura di manodopera necessaria per la sola realizzazione del solaio e quella manodopera seguiva le direttive dell'ingegner L.S. sicchè llA. non disponeva di alcuna facoltà decisoria e dunque non aveva responsabilità di nulla.
Il ragionamento poi della consapevolezza dell'A. circa la instabilità della scuola da sopraelevare affidato alla sequenza temporale della delibera di svolgimento ddopere di consolidamento della scuola materna e poi di sola sopraelevazione della scuola elementare perchè la sentenza esprime solo congetture su ciò che llA. sapeva o doveva sapere.
Il giudice di appello poi non avrebbe affatto fornito una diversa lettura del significato delle prove raccolte in punto di nesso di causalità ma avrebbe sostituito sue personali convinzioni alle dichiarazioni dei periti che avevano attribuito al sisma le torsioni impresse all'edificio e dunque la causa esclusiva del crollo che non sarebbe stato evitato neppure con il preventivo compimento di ogni consolidamento possibile, avrebbe cioè omesso di indicare qualsiasi ragione scientifica idonea a individuare la causa del crollo nella sopraelevazione.
2 manifesta mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla quantificazione solidale del risarcimento dei danni.
A fronte della assunta peculiarità della posizione dell'A. come sottolineata nel primo motivo e a fronte della certa estraneità dell'A. rispetto alla fase di assenso alla frequentazione della struttura la motivazione impugnata avrebbe omesso di fornire la indicazione dei criteri adottati per la determinazione della dosimetria della pena così trasformando la discrezionalità del giudice di merito in mero arbitrio.
Tanto avrebbe determinato anche un riparto della responsabilità civile non coerente col grado di colpa effettivamente accertabile come diverso tra i diversi imputati.

 


1 MEMORIA E MEMORIA DI REPLICA PER 7 PARTI CIVILI.

 


Sotto forma di replica agli argomenti dei ricorsi degli imputati riorganizza unitariamente i passaggi cardinali della motivazione impugnata e contrappone alle tesi dei ricorsi, raggruppate per argomenti, principi di giurisprudenza, specifici richiami di norme suscettibili di fornire certezza in ordine alle questioni devolute con l'impugnazione, sottolineature di passaggi motivazionali della sentenza di appello che secondo la stessa parte civile meglio dimostrano la compiutezza la logicità e la non contraddittorietà della motivazione impugnata. La memoria utilizza anche argomenti metagiuridici connessi a riflessioni sulle tecniche di difesa nei processi relativi a disastri del passato, con specifico riguardo alla necessità di identificazione dell'intero percorso causale che ha portato al fatto lesivo prospettata dai ricorrenti.
 

 

LA MEMORIA DI REPLICA.
 

 

È scritta per l'eventualità che questa Corte consideri gli argomenti sviluppati nei ricorsi L.S. e M. con riferimento a relazioni, foto, videoriprese e documenti relativi al diverso sisma abruzzese del 2009.
In questa prospettiva condizionata, la breve memoria sottolinea la diversità dei due fenomeni sismici rammentando che il terremoto di San Giuliano si manifestò con scosse di magnitudo 5,4 della scala Richter e il successivo e diverso terremoto dell'Aquila si manifestò con una magnitudo pari a 6,3 della scala Richter e sottolineando che diversissimi furono gli esiti sulla stabilità delle case e sulla vita delle persone avuto in particolare riguardo alla circostanza che le ventotto morti di San Giuliano furono tutte prodotte dal crollo di un unico edificio.
 

 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE:
 

 

Generalità.
Necessità di contenere l'ampiezza del percorso giustificativo di questa motivazione impone di premettere agli argomenti che si svolgeranno talune considerazioni generali ripetutamente utilizzabili a fronte delle censure proposte da taluno o da tutti i ricorsi e qui respinte.
Non costituiscono censure suscettibili di iscriversi nei casi tassativamente elencati dall'art. 606 c.p.p., la rilevazione del carattere ipertrofico della motivazione impugnata (ricorso L.S. e M. ), la rilevazione dell'esistenza di una inconscia ostilità dei giudici di appello nei confronti della parte pubblica (ricorso dello Stato Italiano, della presidenza del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile, del MIUR (Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca scientifica) e infine la rilevazione di una prevenzione colpevolista (ricorso Ma. ) questa volta orientata verso un imputato.
l'ampiezza che caratterizza il dispiegarsi del ragionamento giustificativo della sentenza di appello, si risolve in una scelta del giudice di merito rapportata alla complessità dell'intera vicenda processuale (l'esplicitazione della consapevolezza di tale complessità e delle sue ragioni è contenuta a pag. 768 della sentenza di appello).
Tale ampiezza si pone sul versante opposto a quello del vizio di assenza di motivazione e, ove considerata configgente con l'obbligo di concisione fissato all'art. 544 c.p.p., comma 1, non incorre in alcuna sanzione che sia positivamente apprestata dall'ordinamento processuale.
Gli strumenti della critica letteraria, poi, non trovano diretto utilizzo nei procedimenti di controllo processuale del concreto esercizio della giurisdizione.
Egualmente l'utilizzo, per opera di un ricorso, di una terminologia genericamente derivata da risonanze di qualche cultura psicanalitica, ove non si traduca nella identificazione di uno specifico vizio denunziabile per cassazione non puoo superare le comminatorie conseguenti alla violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
La prevenzione colpevolista pur protestata (dall'altro versante del ricorso Ma. ) non è stata configurata, con atti tempestivi e specifici, nè entro i parametri endoprocedimentali della incompatibilità del giudice, nè nella configurazione della ricorrenza di specifiche condizioni di ricusazione nè in una ipotesi di ricorrenza di un caso di rimessione.
La sua menzione non costituisce materia di esame che possa essere richiesto al giudice di legittimità.
Ancora in linea generale si deve ritenere infondata, oltrechè generica, ogni censura che, denunziando l'illogicità della motivazione, si esoneri dall'indicare il sistema e le specifiche regole logiche che si assumono violate, e dall'individuare i singoli ragionamenti giustificativi che resterebbero inficiati da quelle violazioni con conseguente sconvolgimento della tenuta dimostrativa e persuasiva del processo motivazionale (Cass. Pen. Sez. 6^, 20/4/2006 n. 14054 rv. 233454).
Con riferimento alle altre censure egualmente mosse da diversi ricorsi, occorre tenere ben fermo l'assunto in forza del quale a fronte di motivazione attenta e coerente (caratteristiche della motivazione di appello che saranno saggiate nel prosieguo) non possono trovare ingresso sollecitazioni intese a ottenere un terzo accertamento in fatto attraverso un terzo giudizio di merito (tra le innumerevoli, Cass. Pen. Sez. 4^, 28/9/2007 n. 35683 rv. 237652).
In particolare le censure che hanno prospettato una diversa valutazione circa la conducenza delle prove acquisite non possono introdurre una diversa valutazione delle prove ritenuta più adeguata, posto che il controllo del giudice di legittimità non verifica se la decisione del giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma deve solo controllare che la ricostruzione operata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità dell'apprezzamento (tra le molte: Sezioni Unite n. 12 ud. del 31/05/2000 rv. 216260; Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003 rv. 226074 e da ultimo sez. 5^, del 06/10/2009 n. 44914 rv. 245103) in ogni caso restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza scrutinata in sede di legittimità (conf. Sez. 4^ 10/12/2008 n. 6222 rv. 243768).
Un'ulteriore riflessione, da svolgere ancora in linea generale, a partire da talune rilevazioni critiche dei ricorsi (ricorsi Ma. , A. ) riguarda il rapporto tra le due motivazioni di merito e l'adeguatezza della motivazione di appello a fornire, anche in confronto alle ragioni poste a fondamento della sentenza assolutoria di primo grado, compiuta dimostrazione della elaborazione e spendita di adeguate ragioni idonee a sostenere la decisione di condanna adottata in appello.
Rileva questa Corte che le due sentenze hanno egualmente accertato che il crollo di una intera ala dell'edificio scolastico Jovine sia avvenuta alle ore 11,32 del 31/10/2002 in concomitanza con una scossa di terremoto di magnitudo stimata intorno a 5,4 della scala Richter ed egualmente hanno individuato nel crollo di parte della scuola la causa diretta e immediata delle morti e delle lesioni di varia gravità registrate nell'occorso, mentre si sono diversificate in ordine alla certezza circa la causa del crollo totale.
Egualmente le due sentenze di merito hanno individuato in relazione alla prima edificazione del 1957/1960 talune inosservanze delle regole dell'arte dell'edificazione a fronte delle quali, è stata pronunziata, in entrambi i gradi, motivata assoluzione del costruttore dell'epoca (U. ) ancorchè tali inosservanze, di per sè originariamente prive di effetti pericolosi o dannosi, siano poi state esaminate dalla sentenza di appello in relazione agli effetti sopravvenuti della usura legata allo scorrer del tempo, effetti che non riguardavano il primo costruttore ma gli autori degli interventi edilizi ultimi e siano state ancora esaminate in relazione alla sopravvenienza di gran numero di norme successive atte a dare regola, alle sopraelevazioni, alle cautele antisismiche.
Anche la sentenza del primo giudice ha individuato, con riguardo alla sopraelevazione del 2002, plurime violazioni del D.M. 20 novembre 1987, che detta disciplina per le costruzioni in muratura, consistenti nel mancato svolgimento di un esame preliminare dello stato della muratura preesistente e nel mancato consolidamento dei muri perimetrali del manufatto preesistente, nel mancato collaudo statico (secondo il Tribunale da non confondere col collaudo amministrativo correlato all'importo dei lavori in appalto).
La sentenza del primo grado ha ancora accertato la violazione della L. n. 109 del 1994 sotto l'aspetto della omessa redazione degli elaborati tecnici che quella legge prescrive (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo).
Ferme restando una parziale coincidenza delle valutazioni e degli accertamenti svolti dalle due sentenze e la duplice constatazione che proprio la soprelevazione del 2002 è stata pensata e portata a compimento con diverse violazioni di norme cautelari specifiche, restano certamente opposte le statuizioni finali alle quali i due provvedimenti sono pervenuti.
In questa chiarita prospettiva si deve rilevare che la sentenza di appello ha dimostrato espressamente di aver posto a base delle diverse statuizioni adottate un diverso quadro normativo suscettibile di rendere ben evidente la varia e ripetuta inosservanza di condotte giuridicamente necessitate ed esigibili dagli imputati.
Ma la sentenza di appello ha anche ampiamente analizzato i percorsi motivazionali della prima sentenza esplicitando dissensi e critiche dettagliatamente mirati verso metodi di accertamento e valutazione dei fatti, verso singoli percorsi argomentativi, verso rimarcati errori logici della prima decisione.
Per esempio la Corte di Appello ribadisce le sue affermate certezze procedendo ad esplicita, corretta e diffusa confutazione dei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado dedicati all'esclusione dell'esistenza di un rapporto di causalità certa tra violazioni specifiche, crollo totale ed eventi mortali (o lesivi) oggetto di contestazione (da pag. 484 a pag. 489).
Per il profilo dei contenuti e delle esplicitazioni è comunque sufficiente rimandare al senso di una lettura complessiva dei testi e delle opzioni interpretative selezionate dalle due decisioni più sopra sintetizzate, mentre per il profilo delle quantità è sufficiente rammentare che la sentenza di appello sviluppa, in aggiunta agli argomenti di cui alle pagg. 484/489 e più precisamente dalla pag. 311 alla pag. 361 espresse critiche alla tesi della insussistenza del nesso causale assunta a pilastro della decisione assolutoria di primo grado.
Per verità l'intera tessitura motivazionale della sentenza di appello esprime le ragioni di diversificazione delle interpretazioni, delle valutazioni e degli accertamenti poi sviluppati in sensi e con risultati diversi.
La sentenza di appello è immune dai vizi evidenziati con le censure di difetto di motivazione circa le statuizioni adottate in contrasto con la sentenza di primo grado e risponde pienamente alle linè metodologiche indicate dalle Sezioni Unite 20/9/2005 n. 33748 rv. 231679 e di recente da Cass. Pen. Sez. 5^, del 17/10/2008 n. 42033 rv. 243330.
Due approdi della dimostrazione di appello.
Giova qui di seguito sottolineare i contenuti di due passaggi motivazionali della sentenza di appello, col fine di evitare il rischio che l'ampiezza e la compiutezza del percorso di accertamento e valutazione che caratterizzano quella sentenza, producano paradossalmente la rimozione proprio dei due approdi della dimostrazione che costituiscono chiave di volta dell'intero provvedimento di appello.
l'accertamento operato in fatto relativamente alla concreta esecuzione dell'opera: il solaio sovrapposto e l'indebolimento del maschio murario 12/1.
In punto di fatto la sentenza di appello valorizza i dati secondo i quali la sopraelevazione fu compiuta abbattendo un tetto, inserendo sul solaio di copertura del piano sottostante, invece conservato, un ulteriore e nuovo solaio in cemento armato e con difettoso collegamento dei cordoli come asserito concordemente dalla perizia (verbale di udienza del 9/6/2006 pag. 92, trascrizione udienza 9/6/2006 pagg. 44/45) dalla planimetria in essa contenute, dalle deposizioni dei manovali che eseguirono i lavori (fo. , D.I. , Mo. e ma. ), dagli stessi elaborati dei consulenti tecnici di parte di taluni degli imputati (prof. Me. per L.S. , sicchè fu realizzato un nuovo corpo edificio con abnorme doppio solaio non adeguatamente agganciato alle murature.
L'indebolimento del maschio murario 12/1 individuato dai periti è riconosciuto dalla stessa sentenza di primo grado (pag. 61) e, secondo un accertamento di fatto operato dalla sentenza di appello, dalla deposizione della maestra Si. (udienza 24/11/2006) e dalla consultazione della figura 7/1 della perizia: si ricava che il crollo è partito proprio dal maschio 12/1 (sentenza appello pag. 370).
Viceversa la sentenza di appello ritiene errate le conclusioni dei periti in ordine alle prove di carico effettuate su spezzoni alti meno di un metro, circa un anno e mezzo dopo l'evento e in situazione di progressiva alterazione delle condizioni del materiale assoggettato a prova.
Tali prove e i loro esiti sono contestate dal giudice di appello perchè comporterebbero una debolezza intrinseca del fabbricato anche indipendentemente dalla sopraelevazione.
Il giudice di appello contesta anche il contrasto tra modelli di comportamento sismico costruiti per la zona fabbricata in sopraelevazione, secondo i quali il sovraccarico verticale potrebbe aver perfino migliorato in qualche ipotesi e solo lievemente peggiorato in altre il comportamento dell'edificio in caso di sisma.
Egualmente il giudice di appello contesta le affermazioni (udienza 9/6/2006 trascrizione pagg. 198/199) dei periti, secondo i quali il crollo sarebbe partito dai pilastri diversi da quelli sottostanti alla sopraelevazione.
In contrasto con la loro opposta affermazione di pagine 108 e 111 della perizia secondo la quale il crollo sarebbe partito dai maschi 1/11 e dal successivo, pilastri entrambi collocati sotto la sopraelevazione del 2002 (motivazione appello pag. 396).
La sentenza ha invece sottolineato il valore delle prove diffrattometriche eseguite dal prof. Ro. .
Ancora (sentenza di appello pag. 374) l'osservato fenomeno dello splitting (perizia elaborato pag. 47 e quattro fotografie correlate) si sarebbe verificato molto prima che il distacco dalla parete degli intonaci e dei rivestimenti rivelasse l'inizio dello schiacciamento della muratura.
La motivazione procede dunque sommando la verifica di una vulnerabilità intrinseca dell'edificio, crescente col passare del tempo e con la sopraelevazione (da quella medio bassa della rilevazione del 1996 a quella reale della vigilia del crollo), con la verifica degli effetti dello scuotimento del suolo nell'intero paese di San Giuliano e nel recinto della scuola, per confrontare il risultato complessivo di una siffatta considerazione con l'incidenza delle omissioni e delle regole cautelari specifiche via via annotata, con particolare sottolineatura dell'anomalia del doppio solaio non correttamente ancorato, dell'omesso risanamento della trave tagliata e poggiata senza ancoraggio di sorta al pilastro presso le scale e delle specifiche affermazioni dei periti (che peraltro sul punto si sarebbero variamente contraddetti) che affermano essere partito il crollo dai maschi murari sottostanti alla soprelevazione del 2002 (motivazione appello pag. 476 e altre), delle indicazioni testimoniali delle maestre, della posizione delle macerie riferita dalla relazione dei vigili del fuoco e dagli stessi periti.
La certezza oltre ogni ragionevole dubbio circa la causa del crollo e circa la riferibilità agli imputati della causalità della colpa.
La motivazione ripete la considerazione secondo la quale in San Giuliano a seguito del sisma del 31/10/2002 sono andati soggetti a crollo totale tre edifici in tutto, edifici che, costruiti in epoche diverse, presentavano tutti gravi problemi strutturali.
Tra quei tre edifici è compresa l'ala della scuola per cui è processo.
Il successivo sisma del giorno 11 novembre 2002 di magnitudo quasi eguale a quella del sisma del 31 ottobre 2002, non ha prodotto ulteriori crolli totali, quale che fosse la tipologia delle costruzioni medesime, la loro localizzazione, la mancanza di adozione di cautele antisismiche a loro tutela.
Rileva anzi la Corte di Appello (motivazione pag. 501) che anche due edifici sopraelevati di un piano (proprietà p. e b. ) senza cautele antisismiche, e tuttavia con particolari cautele contro il rischio sismico, avevano retto le sollecitazioni del sisma in occasione del quale era avvenuto il crollo totale della scuola elementare di San Giuliano.
Tanto consente alla Corte di escludere la fondatezza della tesi che ha individuato un effetto locale di amplificazione del sisma (effetto di sito) concentrato sulla sola ala crollata, e neppure esteso alla centrale termica costruita in aderenza all'edificio crollato, ma neppure esteso al pilastro edificato all'interno della scuola in mattoni e senza fondazioni, in funzione di appoggio della trave di sostegno del solaio pianerottolo del primo piano, invece caduto lateralmente al pilastro medesimo.
La sentenza afferma che l'effetto di sito ha avuto intensità maggiore in altre parti della stessa San Giuliano, senza produrre altri crolli totali benchè le altre case della zona di espansione degli anni 30, fra le quali si trovava la scuola, fossero egualmente costruite con murature di malta di scarsa qualità (o di qualità inferiore a quella impiegata per la scuola degli anni 57/65) e pietrame poco squadrato ed eguale assenza di legami tra i paramenti dei muri.
La sentenza rileva che non hanno subito crollo totale nè la palestra in cemento armato nè la scuola materna in mattoni consolidata, certamente costruite con altra tipologia edificatoria rispetto alla scuola crollata ma insistenti sullo stesso terreno dell'ala crollata e in un caso ad essa addossate.
Viceversa la sentenza di appello motiva ampiamente sulla vulnerabilità dell'edificio scolastico accresciuta dopo l'incauta sopraelevazione (sentenza di appello pgg. 414 e ss. ma segnatamente pag. 417).
La semplice sopraelevazione previo consolidamento dell'edificio preesistente nella sua interezza, avrebbe scongiurato il crollo totale secondo l'evidenza della sorte delle altre case di San Giuliano (comprese le due sopraelevazioni p. e b. ).
Anche sulla base di tale considerazione la Corte di appello, verificando la coincidenza della probabilità statistica con la probabilità logica, ripetutamente afferma di avere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (motivazione di appello pag. 482) che le condotte commissive e omissive degli imputati hanno prodotto quei difetti strutturali, il crollo totale e gli eventi che ne sono seguiti (motivazione appello pag. 363, pag. 480, pag. 483) senza che il sisma, certamente costituente fattore concausale, abbia potuto costituire causa sopravvenuta e sufficiente ex art. 41 c.p., comma 1.
Con adeguata coerenza logica la motivazione impugnata si è soffermata ripetutamente in diversi passaggi motivazionali a riferire le indicazioni peritali che hanno descritto un rapporto tra la vulnerabilità particolare dell'edificio e gli effetti del sisma del 31/10/2002 tratteggiando evidenze statistiche sulle maggiori opportunità di sottrazione dell'edificio in questione ad un crollo totale in caso di adeguato consolidamento e osservanza delle leggi dell'arte.
 

 

1. Il ricorso per la parte civile Stato Italiano e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica.
La particolarità delle censure proposte dalla Avvocatura dello Stato consente di soffermarsi anzitutto sul ricorso per la parte civile Stato Italiano e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica deve essere rigettato perchè è in ogni sua parte infondato.
Lo Stato Italiano denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermata riduzione del petitum iniziale o di rinuncia ad esso per la ragione che una errata qualificazione della domanda come richiesta di risarcimento invece che come richiesta a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e restituzione ex art. 74 c.p.p. non bastava a determinare il rigetto della domanda medesima comunque legata a ragioni sostanziali ben connesse agli illeciti penali da accertare nel processo penale.
La riduzione della somma domandata per l'ammontare delle donazioni ricevute evidenziava il permanere della domanda di reintegrazione del depauperamento patrimoniale subito per causa dei reati contestati agli imputati e l'obbligo della Corte di Appello di pronunziare in ordine ai fatti costitutivi dedotti dalla parte civile.
Diversamente da quanto assumono i ricorrenti la Corte ha rigettato la domanda dello Stato rilevando che il crollo dell'edificio scolastico di proprietà di Ente pubblico territoriale diverso dallo Stato (secondo lo stesso ricorso che qui si rigetta la proprietà dell'edificio scolastico L. n. 23 del 1996, ex art. 8, comma 1 appartiene alla Provincia) nessun danno ingiusto ha procurato alla parte civile ricorrente, che, dunque, non ha titolo per reclamare alcun risarcimento a tale titolo.
l'esistenza di un danno all'immagine è stata egualmente respinta in forza della considerazione che il crollo di una scuola comunale non di proprietà statale, non determina alcun danno all'immagine del Ministero della Istruzione e della Ricerca sicchè anche questa ulteriore domanda è stata ritenuta priva di fondamento.
Le censure spese sull'eccentrica trattazione dell'arricchimento senza causa non hanno alcuna incidenza sulla decisione reale adottata dalla Corte di Appello.
Va da sè che a fronte di innegabili obblighi restitutori conseguenti alla consumazione di un reato, chi rivendica restituzioni o risarcimenti deve averne titolo a norma delle leggi civili giusto il tenore dell'art. 185 c.p., commi 1 e 2.
L'assenza di posizione giuridicamente qualificata rispetto all'immobile distrutto, rimarcata dalla motivazione censurata, esclude che lo Stato possa richiedere per proprio titolo le somme erogate in un intervento di sostituzione delle strutture strumentali alla continuazione del servizio scolastico, deliberato secondo propri programmi, e propri obbiettivi di spesa a fronte di un danno da delitto, recato alla amministrazione locale proprietaria dell'edificio crollato.
Non è viziata da illogicità la motivazione che accerta che il Ministero della Istruzione non abbia ricevuto danno morale alcuno dal crollo disastroso di un edificio scolastico di proprietà comunale, posto che tale motivazione da un lato ragionevolmente esclude ogni possibile coinvolgimento negativo della compagine ministeriale e conseguentemente dell'immagine ministeriale nel prodursi del fatto pregiudizievole e, dall'altro, significa una impossibilità, allo stato degli atti, di rapportare i turbamenti, le sofferenze fisiche e psichiche dei singoli appartenenti alla comunità scolastica, provata dai delitti contestati, ad un pregiudizio che incida sulla immagine del Ministero della Istruzione.
In tal modo e per i motivi esposti, non ignorando il contrario orientamento di cui alla sentenza n. 2963 del 2004, il collegio reputa di doversi adeguare alla pronunzia della sesta sezione penale 4/9/2001 n. 32957.
Il ricorso dello Stato deve essere rigettato ma sussistono giusti concorrenti motivi (rappresentati dalla complessità della relazione tra enti esponenziali e comunità con destinatario di riferimento variabile, diritti individuali, richieste patrimoniali e richieste non patrimoniali) per compensare tra le parti le spese da esse sostenute per questo giudizio di cassazione.
 

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

2) I ricorsi degli imputati Bo. , L.S. , M. , Ma. , A. hanno tutti proposto un tema di censura che attiene all'identificazione della causa materiale del crollo e degli eventi di morte e lesioni plurime conseguenti.
Lo scrutino delle operazioni logico giuridiche, che hanno caratterizzato la sentenza censurata, si compie qui con riguardo ad un concetto di causa (in ogni sua variabile semantica) legato a un principio che produce, crea, determina suoi effetti, in un interrogarsi e interrogare che cerca le radici di ciò che è, o appare, e di ciò che è accaduto (o viceversa), e viene pensato per essere disgelato.
La valutazione dunque si compie con riguardo ad una causa che allo stesso tempo è oggetto di conoscenza e processo di conoscenza, così incidendo sui contenuti del ragionamento giustificativo e sul metodo col quale esso si sviluppa.
In punto di individuazione della causa materiale hanno rilevanza preliminare le censure secondo le quali l'intera sentenza di appello (come peraltro la sentenza di primo grado) avrebbe ancorato tutte le sue valutazioni al falso presupposto del presentarsi di un sisma di 4,5 gradi della scala Richter, laddove il sisma concretamente verificatosi il 31/10/2002 avrebbe viceversa avuto intensità pari a 4,9 gradi della scala Richter e dunque avrebbe avuto una forza distruttiva capace di assorbire in sè qualsiasi causalità materiale di qualsiasi crollo.
In realtà la stessa censura proposta conferma la adeguatezza della classificazione di nono grado della scala Mercalli modificata, già assunta dalle sentenze di merito a base dei giudizi formulati. Peraltro i valori della scala Richter sono riferiti a diversi sistemi di graduazione della stessa scala tali che ad un grado 5,9 della scala Richter L - di cui alla pag. 52 del ricorso stesso - corrisponde il grado 5,7 della scala Richter W. E al grado 5,4 della scala Richter L l'intera esposizione del merito specialistico della questione è contenuta alle pagg. 419 e ss. della sentenza impugnata, che si sofferma sull'utilizzazione di varie scale per causa dei possibili effetti di saturazione della scala Richter M/L, effetti esclusi nel caso che ne occupa.
I giudizi di merito sono formulati nella considerazione critica di tutti gli elementi proposti al giudicante, le conclusioni di merito raggiunte sono confermate dal permanere della accettata correttezza del considerato 9^ grado della Scala Mercalli modificata e dunque nessun travisamento e nessun vizio di omessa motivazione sono ravvisabili.
A fronte della sottolineata presenza di un fattore causale importante come un sisma del nono grado della scala Mercalli modificata (MCS), e a fronte della prospettazione degli imputati secondo i quali quel sisma fu esclusivo e decisivo fattore causale degli eventi oggetto di procedimento penale, taluni dei ricorrenti hanno ulteriormente ritenuto che la complessità delle questioni causali, estranee alle conoscenze comuni, richiedesse di attingere al sapere scientifico (geofisica, scienza delle costruzioni e altro ancora) e richiedesse di dare esclusiva decisività alle affermazioni, talora contrastanti o perplesse, rese dai vari specialisti, del più alto livello, ascoltati durante il processo.
In proposito si deve rimarcare che la motivazione della sentenza impugnata si è certamente avvalsa degli apporti specialistici raccolti nel corso del processo (sulla vulnerabilità particolare dell'edificio scolastico le dichiarazioni dei periti poi anche riportate per ampio estratto a pag. 38 del ricorso A. , o, ancora le indicazioni dei dati di vulnerabilità locale raccolti da La.Po. e Ch. nel loro censimento di vulnerabilità la cui efficacia è rifiutata dal ricorso A. , o la tavola della "suddivisione in zone di rilevo" della pubblicazione a cura di do. - ma. e Z. depositata il 19/5/2009, o quelle delle rilevazioni degli effetti sull'abitato raccolte dopo la scossa del 31/10/2002 e dopo l'altra ancora successiva dal C.T. del P.m. prof. Pr. , che aveva svolto funzione di componente della commissione ministeriale istituita per esaminare la situazione a un mese dal sisma).
Si deve aggiungere a questa considerazione ampia delle indicazioni peritali, l'utilizzo di regole di ordinaria logica e di dati di evidente esperienza, per raggiungere conclusioni riscontrabili sul piano dei risultati probatori acquisiti, oltre che sul piano del ragionamento ipotetico.
Il Giudice di merito non ha utilizzato alcun sapere privato sovrapponendolo a leggi scientifiche che avrebbero dato spiegazione alternativa degli accadimenti, ma ha costruito una complessa argomentazione giustificativa che ha correttamente utilizzato tutti gli apporti probatori acquisiti (e fra essi le indicazioni e altresì le rilevazioni empiriche incontestabili che i periti stessi hanno accortamente formulato) e li ha decifrati in un contesto esplicativo articolato, e, ancora, ha utilizzato tutte le logiche argomentative consentite, tutti i riscontri, suscettibili di validare il percorso dimostrativo praticato.
Il giudice dell'appello ha motivatamente accertato la relazione tra omissioni, autori ed eventi, rilevante in questo concreto processo penale e idonea a sostenere le statuizioni di condanna specificamente adottate nei confronti di soggetti determinati ed ha con ciò dato ragionata contezza della causalità generale e della causalità specifica ravvisate sviluppando una copertura motivazionale che dalla causalità materiale si è estesa alla causalità della colpa.
La sentenza impugnata ha dispiegato un'analisi critica delle stesse indicazioni peritali che ha mostrato il suo carattere di necessità logica quando si consideri, per esempio, che le dichiarazioni del prof. Br. (rese nell'udienza del 2/3/2007 in ordine all'assenza di visibili effetti di azioni orizzontali del sisma e all'assenza di distanze significative del punto di caduta degli orizzontamenti dalla verticale delle posizioni originariamente occupate), non hanno, nel medesimo integrale testo che di esse riporta il ricorso A. a pag. 22, il significato favorevole che invece il ricorso mostra di individuare con riguardo alle tesi causali del crollo per trazione, sostenute nel ricorso medesimo (cioè le tesi che configurano un crollo per effetto di onde orizzontali irresistibili anche per un 50% di costruzioni elevate a regola d'arte e negano che il crollo abbia coinciso con le prime onde verticali di scarsa efficacia distruttiva integrando un'ipotesi di crollo per schiacciamento).
La ampiezza degli indicatori causali considerati criticamente esclude la decisività della assenza di certezza in ordine alle concrete differenze tra le velocità di avvicinamento delle onde P e delle onde S (ricorso A. ), assenza di certezza che non ha tracimato nella invalidazione di tutte le congruenti certezze processuali invece raggiunte e ragionatamente sottolineate anche in punto di crollo pressochè sulla verticale dello stesso immobile (caduta per schiacciamento secondo l'articolato accertamento di merito).
Non si dimentichi poi, in relazione agli accertamenti svolti, e alle conclusioni che il giudice di appello ne ha tratto, che in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico (disastro, omicidi, lesioni) che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità (e qui tornano in considerazione le valutazioni statistico-probabilistiche del prof. Br. ) di scongiurare il danno (Sez. 4^ 15/5/2008 n. 19512 rv. 240172).
L'operazione argomentativa compiuta è stata poi ulteriormente riscontrata con progressive verifiche mediante processi di eliminazione mentale dedicati alle varie causalità alternative da taluno prefigurate.
Le causalità M alternative come quella della amplificazione eccezionale degli effetti d sisma, in un punto specifico e unico dell'intero territorio, sono state motivatamente indagate ed escluse con l'utilizzo della strumentazione conoscitiva e argomentativa di cui si fa cenno in altra parte di questa motivazione.
La sentenza impugnata si propone dunque come fornita di corretto ed adeguato apparato motivazionale, argomentato in conformità ai metodi accreditati per l'accertamento dei reati omissivi e per le causalità che li collegano agli accadimenti e agli autori delle omissioni individuabili, come responsabili dei fatti accaduti, e approda ad una coerente composizione di metodologie logiche, scansioni di analisi della prova, letture critiche degli apporti scientifici raccolti (sul rapporto tra libero convincimento del giudice, inesistenza di principi di prova legale, e dissenso del giudice dalle conclusioni peritali Sez. 4^, 14/10/2008 n. 45496 rv. 242029).
Sulla linea del significato delle parole e dell'efficacia dimostrativa di ogni discorso giustificativo, deve essere osservato che mentre la motivazione impugnata ha per fondamento la diversità tra la considerazione di un rapporto di necessità ineluttabile tra crollo totale, morti e lesioni e la considerazione di un rapporto di mera eventualità tra crollo parziale di un edificio e sorte infausta degli occupanti, tutti i ricorsi non operano tale distinzione, così pervenendo a configurazioni eccentriche delle impugnazioni.
La sentenza impugnata ha accertato che il crollo totale dell'edificio scolastico adibito a scuola elementare e media in San Giuliano di Puglia fu concausato dalle modalità di sopraelevazione effettuata senza previo controllo e consolidamento delle strutture preesistenti (nessun consolidamento delle sottofondazioni, nessuna predisposizione di drenaggi, nessuna canalizzazione o altra cautela rapportata alla pericolosità del sottosuolo di San Giuliano e doverosamente speculare al risanamento viceversa operato per l'edificio della scuola materna edificato in pari data e nello stesso plesso) e in presenza di condizioni statiche precarie per causa di una successione di interventi di ristrutturazione e di un progressivo deterioramento della costruzione più risalente.
La necessità del previo controllo e del previo consolidamento è stata affermata sia in relazione all'esistenza di specifiche regole cautelari che tali operazioni richiedevano, sia in relazione alla concreta vicenda per la quale un altro edificio (di diversa tipologia edilizia) collocato nello stesso plesso scolastico e non assoggettato a sopraelevazione, era tuttavia stato risanato o consolidato in tempo di poco precedente quello della sopraelevazione dell'altro.
La Corte ha anche considerato che le accertate violazioni di regole cautelari formali e sostanziali ha particolarmente inciso sulla stabilità dell'edificio sottoposto a incauta sopraelevazione (sulla particolarissima vulnerabilità dell'edificio sentenza di appello pag. 417 e ss.).
A causa della coincidenza dei tempi del crollo con i tempi del prodursi di un sisma di forte intensità, l'accertamento della sentenza ha svolto anche una valutazione dell'incidenza causale del sisma e del rapporto tra i diversi fatti.
Il ragionamento giustificativo della sentenza si è affidato alla regola di esperienza tratta dalla evidenza, registrata non solo dalle foto che oggettivano gli esiti generali e specifici del sisma, ma da una serie di rilevazioni specificamente compiute da tecnici, amministratori e testimoni (tutte menzionate in sentenza), esperienza che attesta come a San Giuliano di Puglia il terremoto non determinò nè con la scossa del 31/10/2002 nè con altra successiva di magnitudo parificabile (che nel novembre 2002 colpii gli edifici già provati dal primo sisma), crolli totali diversi e ulteriori rispetto a quello della scuola da poco sopraelevata due altri edifici in accertate peggiori condizioni di conservazione statica (sulla differenza tra congetture e massime di esperienza e sulla incensurabilità della scelta delle massime correttamente utilizzate Sez. 6^ 13/02/2007 n. 16532 rv. 237145).
La Corte di Campobasso ha così ad un tempo sviluppato un giudizio ipotetico e prognostico inteso a individuare la causalità omissiva riguardante il rapporto tra inosservanza delle norme cautelari (addebitabile ai soggetti tenuti all'applicazione di quelle regole) ed evento lesivo, e un giudizio diretto circa la causa "naturale" del crollo totale, costruito sull'analisi (certamente ben lontana da ogni metodologia probabilistica) dei dati esperienziali di teatro, acquisiti sul piano della concretezza della prova e dunque sulla ragionevole valutazione dei fattori causali che hanno determinato in casi omologhi (quelli delle case di San Giuliano tipologicamente eguali all'edificio scolastico e collocati in arè di massima manifestazione dell'onda sismica) risultati non omologhi (crollo totale contrapposto ad una totalità di danneggiamenti parziali).
Più chiaramente l'accertamento è motivatamente e compiutamente svolto attraverso il richiamo delle rilevazioni della sentenza di primo grado, relative alla consistenza e alla tipologia diversificata dei tre edifici dell'intero plesso scolastico e allo stato di essi successivo al terremoto, attraverso il richiamo di rilievi peritali e di testimonianze strettamente legate ai fatti percepiti (e non a inammissibili valutazioni) dei testi, attraverso i rilevi fotografici dello stato della cittadina di San Giuliano dopo il sisma, attraverso il numero dei crolli totali (3) verificatisi nell'occasione, attraverso llesame dello stato di precaria stabilità degli altri due immobili interessati dal crollo totale (si veda bene sentenza di appello pag. 321 con il richiamo delle testimonianze del maresciallo Ru. , della nota del nuovo sindaco Ba. , delle osservazioni del CTP Me. , della deposizione del geometra Pe. ), attraverso la comparazione con la sorte di altri edifici restati in piedi, ancorchè addossati a quello scolastico completamente crollato, attraverso la considerazione del posizionamento delle rovine della scuola elementare in massima prossimità alla posizione verticale di origine e con spostamenti orizzontali molto contenuti (sentenza primo grado dichiarazioni prof. Br. pag. 70; dichiarazione ing.), attraverso la rilevazione dei periti del P.M. proff. Au. e Vi. che avevano indicato come dal crollo totale fossero andati esenti, nonostante il sisma, moltissimi altri edifici di tipologia costruttiva analoga a quella della scuola completamente crollata, attraverso la considerazione delle collocazioni degli edifici superstiti ora prossime ora lontane dall'edificio della scuola elementare, attraverso la rilevazione della resistenza al sisma dell'edificio della prima scuola del paese di costruzione più risalente rispetto a quella crollata, di tipologia costruttiva analoga, e in pessimo stato di conservazione tanto da essere stata in un primo momento scambiata per la scuola crollata (deposizione prof. Pr. componente della Commissione Ministeriale istituita dopo il sisma per esaminare la situazione pag. 318 sentenza di appello), attraverso la sottolineatura della particolare sensibilità alle onde verticali dell'edificio scolastico determinata dall'accertata separazione dei paramenti dal muro riferita dal prof. Br. menzionato in sentenza di primo grado (pag. 67) e dell'accertata anomalia strutturale rispetto ai carichi verticali (sentenza di primo grado ancora prof. Br. pag. 68).
Fonte non unica (come invece suggestivamente affermato da talune infondate censure) in ordine alla descrizione generale e fattuale delle tipologie edificatorie che caratterizzavano l'abitato di San Giuliano e alla qualità generale della edilizia del luogo è stata la testimonianza dei maestri muratori locali esaminati, e ad essa la motivazione impugnata ha pure attinto, coerentemente incrociando i dati così raccolti con la enorme messe di dati altrimenti acquisita in atti e ampiamente menzionata dal giudice di appello.
In sintesi la ricognizione operata sulla situazione dei singoli edifici e del loro insieme, anche al di fuori del recinto scolastico, è stata costruita con ricchezza di riscontri, adeguato esame critico dei loro significati, puntuale raffronto degli apporti delle diverse fonti.
Tale ricognizione ha dato luogo ad un accertamento in fatto che appartiene al giudice di merito ed è insuscettibile, per causa della sua ora descritta correttezza, di controllo del giudice di legittimità.
Peraltro la stessa infondata tesi (ricorso Bo. ) secondo la quale il giudice di appello avrebbe utilizzato allegazioni senza fondamento di prova, in ordine alla risalente pessima condizione statica di palazzo Lombardi e di casa Cosentino (le sole due altre costruzioni di San Giuliano di Puglia totalmente crollate in occasione del sisma), è smentita dalla precisa (già citata pag. 321 della motivazione di appello) indicazione delle molte fonti di quelle allegazioni e dalla ragionata valutazione del loro reciproco confermarsi.
La censura in questione non puoo trovare accoglimento e ciò rafforza llefficacia persuasiva (considerata la persuasività una categoria costituita da condivisibilità dei postulati assunti a base delle proposizioni dimostrative, coerenza logica delle operazioni stesse, congruenza tra dati probatori e valutazioni correlate, ragionevolezza delle conclusioni raggiunte) e la coerenza logica della argomentazione per la quale (utilizzandosi ad un tempo principi di identità e principi di non contraddizione) il crollo totale di sole tre costruzioni per varia causa ammalorate e la assenza di crollo totale di tutte le altre molte costruzioni dell'abitato, perfino all'esito di un secondo sisma di equivalente intensità, dimostrano che il sisma in sè non ebbe incidenza causale da sola sufficiente a determinare i crolli totali, ma che questi si verificarono per causa della combinazione di più fattori causali quali la cattiva condizione statica, la vulnerabilità preesistente e la scossa sismica di grande intensità.
La valutazione virtuale e prognostica, svolta dalla sentenza di appello, è approdata allo stesso risultato cui è pervenuta l'analisi di campo concretamente operata sui dati significativi ritualmente acquisiti al processo, sicchè l'individuazione delle cause del crollo totale della scuola elementare risulta frutto di corrette operazioni logiche diverse (di tipo predittivo e di tipo esplicativo) ma convergenti nel risultato finale attinto.

 


La prova controfattuale.
 

 

In tutti i casi nei quali gli effetti di una condotta omissiva devono essere rapportati ad un fatto unico, il ragionamento deve misurare con adeguate operazioni logiche quale sviluppo la vicenda già esaurita avrebbe avuto (ragionamento ipotetico o predittivo) in assenza delle omissioni di condotte doverose addebitate attraverso la contestazione di un reato omissivo improprio.
La sentenza impugnata ha svolto un tale accertamento (pag. 483).
Di più il caso di specie presenta invece una compresenza di fattori causali rispetto ad ognuno dei quali (e alla totalità dei quali) la sentenza impugnata ha espresso un giudizio predittivo ma anche rappresentativo della certa non verificazione degli eventi delittuosi laddove uno e tutti quei fattori causali fossero stati eliminati.
Si tratta della particolare vulnerabilità dell'edificio (oggetto di ampie e variamente modulate argomentazioni diffuse nell'ampio testo) prodotta da un mancato consolidamento e da una sopraelevazione incauta, si tratta dell'uso dell'edificio voluto nonostante una serie di situazioni che l'avrebbero dovuto impedire, si tratta della combinazione di questi fattori causali con l'effetto di un sisma di rilievo.
Mancando uno di questi fattori causali gli eventi disastro, morti e lesioni non si sarebbero verificati, la compresenza di questi fattori causali ha prodotto ineluttabilmente i fatti oggetto di processo.
Tra le tante, l'affermazione del prof. Br. , riportata nelle sentenze di merito, secondo la quale un sisma del nono grado della scala Mercalli avrebbe avuto la potenzialità generica di distruggere totalmente il 50% dell'edificato di ogni abitato colpito, incrociata con il dato storico del reale numero dei crolli totali di San Giuliano, doveva risolversi, sul piano logico, nelle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata circa la decisività negativa delle violazioni di regole cautelari che dovevano garantire la sopraelevazione.
Il giudizio predittivo legato ai dati ritualmente acquisisti al processo con riferimento alle dichiarazioni, agli elaborati tecnici, agli studi sul terreno, offerti da periti e specialisti di scienza delle costruzioni, di vulcanologia, di geologia, certamente anche corrispondente (e non è un vizio di dimostrazione) a piane considerazioni di senso comune, si rafforza a fronte dell'osservazione dell'intero compendio edilizio di San Giuliano di Puglia e dell'intero spettro degli esiti del sisma sui singoli fabbricati.
È certo che la serie di crolli parziali e i tre crolli totali sono stati tutti egualmente attinti dal medesimo fattore terremoto, ma è anche certo che i giudizi, enunciati dalla sentenza di appello sulla base di verifiche dettagliatamente formulate per differenza o per somiglianza (identità) su una massa di dati ragguardevole per ampiezza ed approfondimento, consentono di svolgere un processo di eliminazione mentale quanto mai virtualmente appropriato ma anche concretamente verificabile.
La ampiezza dei crolli parziali a fronte di una ricorrenza di tipologie edilizie diverse o omologhe, di tempi di costruzione di ciascun immobile diversi o simili, di allocazione degli immobili interessati al sisma, sulle stesse direttrici o su direttrici diverse dell'onda sismica e delle sue amplificazioni, di stati di conservazione degli edifici eguali, migliori o deteriori rispetto a quello della scuola crollata, di sopraelevazioni e di conservazione dell'antica altezza degli edifici, e, all'opposto, la singolarità significativa di tre crolli totali, portano ad un agevole isolamento delle cause specializzanti, delle ragioni singolari di quei crolli totali.
In poche parole l'ampiezza del campo di raffronto e verifica così come l'ampiezza dei fattori considerati con critica consapevolezza e con adeguata prudenza di correlazione, consente al giudice di merito di operare una verifica sistemica (ragionamento esplicativo) degli effetti del sisma rispetto a numerosissimi edifici, così da pervenire all'individuazione delle particolarità che hanno prodotto il crollo totale di un solo edificio dell'intero compendio urbano (ove si considerino ragionatamente separati i casi di altri due crolli totali).
Giova qui ripetere quanto riportato, in altra parte della motivazione nella quale quelle particolarità causali sono state identificate motivatamente con l'effettuazione di sopraelevazione senza cautela di misure antisismiche, di sopraelevazione su costruzione in muratura di vecchia tradizione, di costruzione effettuata in assenza di cautele di ordinaria prudenza e di cautele secondo normative specifiche. Gli esiti del giudizio controfattuale realizzano una conferma particolarmente forte del giudizio sulla causalità materiale.
La rilevazione in forza delle quale il terremoto di intensissima magnitudo (e neppure l'azione di altro di poco successivo e di pari magnitudo) non ha provocato rispetto alla totalità degli edifici delle tipologie e delle collocazioni le più diverse e talora le più simili (secondo regola di ordinaria conoscenza che si richiama alla stabile tipicità dei metodi costruttivi in un arco temporale dato e in un territorio determinato) un crollo totale, si fonda sul dato fattuale incontrastabile che solo tre edifici dell'intero abitato subirono un crollo totale e che due di essi erano in pessime condizioni di conservazione (uno addirittura sgombrato ben prima del sisma secondo acquisizioni probatorie ritualmente assunte nel processo: si veda l'ampio resoconto di tali acquisizioni a pag. 321 della sentenza d'appello, l'altro senza neppure un presidio di catene come affermato dal consulente di uno degli imputati), mentre l'edificio scolastico era caratterizzato da un recente intervento di sopraelevazione.
L'adeguata individuazione di significative qualità edificatorie caratterizzanti una datata realtà sociale, di risultati dell'osservanza di cautele di sopraelevazione (quali quelle di po. e ba. nell'abitato di San Giuliano, ma anche in altri comuni limitrofi come da deposizioni citate a pag. 414 della sentenza di appello), l'individuazione di tipologie geologiche differenziate nell'ambito dello stesso abitato, la separazione della rilevanza unica dell'unicità del crollo totale registrato, gli argomenti sviluppati sul piano delle diverse concretezze, gli accertamenti e le valutazioni tutte svolte sul piano unificante del rapporto tra edificazione e resistenza ad un dato sisma con replica, escludono che la Corte di Appello abbia compiuto comparazioni arbitrarie (Sez. 4^ ud. 02/07/1985 dep. 14/05/1986 n. 3700 rv. 172699) tra situazioni solo apparentemente simili ma non singolarmente scandagliate.
In altri termini il giudice non ha ragionato sul rapporto tra fatti accaduti e fatti non accaduti genericamente richiamati nella loro valenza di preponderanza numerica, ma ha comparato tutti gli accadimenti concreti che il sistema delle prove gli proponeva (crolli totali e crolli solo parziali, situazioni geologiche, tipologie costruttive, eventuali sopraelevazioni) ed ha valutato le cause di quegli accadimenti individuando anche le cause specifiche del crollo totale oggetto di causa.
L'indagine causale si è poi sviluppata, come detto, con l'impiego di metodologie diverse che hanno nel loro insieme fornito risultati di massima correttezza e congruenza.
La considerazione (nella quale il ragionamento predittivo finisce con l'essere logicamente saldato ad uno esplicativo che ne esalta l'efficacia persuasiva e la capacità descrittiva) del dato fattuale dell'idoneità del sisma a determinare crolli totali in limitatissimi e ben chiariti casi, in una alla considerazione della compromessa stabilità dell'edificato scolastico (sulla quale pure ampiamente si è soffermata la dimostrazione motivazionale della sentenza di appello), nonchè alla considerata messa 1 in uso dell'edificio in conformità al programma iniziale, dà luogo ad una verifica conseguente all'osservazione dell'ampissima messe di dati disponibili, verifica che si rivela dotata di resistenza reale e non ipotetica.
Registrata nell'edificio crollato la specifica condizione individualizzante della riscontrata omissione di regole specifiche e di regole generali di prudenza nell'edificazione e registrata una provata vulnerabilità dell'edificio medesimo, correttamente la sentenza d'appello ha individuato quale elemento differenziante rispetto alla grande serie di edifici anche danneggiati ma non crollati totalmente, e alla certa esistenza di edifici simili (tra tanti) a quello crollato ma non rovinati interamente, la causa del crollo medesimo nella vulnerabilità legata all'inosservanza delle regole cautelari.
In questa speciale condizione di raffrontabilità di eventi in serie è possibile affermare, con certezza insolita per i reati colposi, che l'osservanza delle misure cautelari omesse avrebbe evitato la vulnerabilità con l'effetto del crollo totale e i lutti conseguenti.
Il risultato è attinto grazie ad un'attenta ricognizione critica e ad un confronto tra ipotesi e fatti che non lascia alternative al di là delle conclusioni riscontrate e validate.
 

 

La esclusione di cause alternative sufficienti.

 


I ricorsi proposti hanno variamente introdotto questioni legate all'efficienza causale del sisma e ad un effetto di sito l'utilizzo produttivo, sotto il profilo difensivo, di un'imprevedibile distruttività localizzata del sisma, alla provata resistenza dell'edificazione ritenuta irregolare pur dopo le quattro scosse di pre-shock (identificate per numero e magnitudo nella relazione del prof. Bo. Presidente all'epoca dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), all'esistenza di cause sopravvenute degli eventi reato, al permanere di dubbi sulla dinamica dei fatti, tali da escludere la praticabilità di una statuizione di condanna a fronte di incertezze fondamentali.
Esattamente la Corte di merito, dopo aver confermato la correttezza dell'accertamento relativo al verificarsi di un sisma del nono grado della scala Mercalli modificata o 5,4 della scala Richter, ha affermato che non avendo il sisma, pur nella sua intensa magnitudo, determinato il crollo totale (con il suo corteo di vittime) di altri edifici in medio stato di conservazione edilizia, la spiegazione causale del crollo totale della sola scuola elementare, esclusa in modo ragionato ogni causalità alternativa, non può trovare nel sisma, l'esclusiva causa sua propria e sufficiente.
La verifica, che nega la presenza di cause alternative del crollo totale, si sviluppa attraverso un processo di eliminazione mentale che dalla Corte di Appello è operato, concludendo che il crollo non sarebbe avvenuto senza terremoto, non sarebbe avvenuto per il solo terremoto, ma neppure sarebbe avvenuto senza le molte omissioni e le violazioni di regole generali di prudenza che avevano caratterizzato la sopraelevazione.
L'espressa considerazione ampiamente dedicata alla resistenza di tutti gli edifici di San Giuliano che non avevano subito un crollo totale ma solo lesioni o crolli parziali tranne i tre edifici ripetutamente menzionati, dei quali solo l'edificio scolastico era stato da poco sottoposto a interventi edilizi, rappresenta un concreto esercizio di procedimento di eliminazione intellettivo attraverso il quale la Corte di Appello di Campobasso accerta che le omissioni e le imprudenze addebitate non potevano essere mentalmente sostituite dalle condotte doverose, senza che l'evento crollo totale (causa di effetti nefasti proprio per il suo carattere totale verificato come unico) venisse meno, con ciò evidenziando che quelle omissioni furono condizione necessaria dell'evento.
La sentenza impugnata, grazie all'incrocio di un giudizio predittivo con un giudizio esplicativo fondato sulla esperienza del caso concreto applicata ad un campo di osservazione straordinariamente ampio e perciò significativo, ha motivatamente escluso che il sopravvenire del sisma o il sopravvenire delle autorizzazioni a utilizzare l'edificio scolastico, siano stati ciascuno da solo sufficienti a produrre l'evento crollo totale e il seguito di morti e lesioni, con ciò fornendo una compiuta dimostrazione della rilevanza (con)causale delle condotte omissive e commissive degli imputati.
In particolare la rilevazione che ha sottolineato la tenuta del piccolo edificio destinato a centrale termica e costruito in appoggio all'edificio crollato, e della canna fumaria di completamento, ha consentito di escludere ragionatamente la tesi dell'alternativa causale rappresentata da un allegato abnorme effetto di amplificazione locale che non ha operato rispetto alla centrale termica in collocazione e tipologia costruttiva coincidenti con quelle della scuola e non ha operato rispetto a nessun altro dei molti edifici (inscritti nell'intero orizzonte delle tipologie edilizie presenti nel plesso scolastico) pur posti su linè omogenee a quelle su cui insisteva la scuola elementare crollata totalmente, e variamente stanziati sia su terreni argillosi che su terreni di differente natura chimica e con diverse caratteristiche meccaniche. La sentenza di appello ha ancora avuto cura di sottolineare che, delle tre soprelevazioni effettuate nell'intero abitato di San Giuliano di Puglia, era andata soggetta a crollo totale solo la soprelevazione della scuola, mentre all'opposto quelle ba. e po. , pure effettuate nello stesso abitato, ma diversamente autorizzate previa presentazione di perizia geologica e richiesta di parere ai competenti organismi regionali (sentenza di appello pag. 545), erano andate esenti dal crollo.
Le dichiarazioni di non poter prevedere le conseguenze che sarebbero seguite ad un'eventuale osservanza delle regole cautelari rese da uno dei periti, il prof. Br. (che peraltro ha reso anche dichiarazioni tra loro di senso opposto tutte riportate alle pagine 65, 67, 68, e 70 della sentenza di primo grado e che all'udienza innanzi al G.I.P. del 15/12/2004 - come ha evidenziato la sentenza di appello a pag. 392 - ha ribadito che l'aumento del carico prodotto dalla sopraelevazione ha inciso sul crollo della scuola), riflettono solo l'ordinaria difficoltà che una pura valutazione predittiva fornisca una misura attendibile del grado di probabilità di eliminazione del rischio per il caso di applicazione della cautela omessa, ma sono validamente integrate dalla verifica esplicativa, per altro verso effettuata dalla sentenza impugnata, che sul piano processuale ha aggiunto alla via di un giudizio di elevata probabilità logica, la via del riscontro empirico sul campo, della causa, intesa come influenza decisiva nell'ambito di un'interazione la più significativa e certa possibile.
All'esito della considerazione delle particolarità caratterizzanti la scuola totalmente crollata, la Corte di merito ha logicamente individuato quelle particolarità in una pessima condizione di stabilità dell'edificio in combinazione con le modalità di sopraelevazione, che a loro volta costituivano un unicum rispetto all'intero compendio edilizio dell'abitato di San Giuliano.
È dotato di forte persuasività, di coerenza logica interna e di riscontrata conferma empirica, il principio secondo il quale le strutture edili, a parità di condizione sismica, subiscono effetti differenziati in funzione della loro diversa vulnerabilità (sentenza d'appello pag. 366 che richiama dichiarazioni del prof. Bo. ) e tale principio la Corte ha portato a coerenti conseguenze, dopo aver escluso l'alternativa di un'onda sismica particolare (o amplificata) in una parte del punto di insediamento del singolo edificio scolastico colpito da crollo totale (pag. 481), invece accertando l'esistenza di un c.d. effetto di sito che ha riguardato circa due terzi del paese (sentenza impugnata pag. 479).
La sentenza impugnata ha poi correttamente escluso che la presenza di scolari, docenti, personale della scuola all'interno dell'edificio e al momento del crollo, abbia costituito causa di per sè sola capace di determinare gli eventi-reato con interruzione di precedenti catene causali, che siano state neutralizzate nella loro incidenza dal fattore causale ultimo (come sostenuto dalle censure dei ricorsi A. , Ma. , in relazione alla mancanza di collaudo e al non essere gli appaltatori tenuti a richiederlo).
La concatenazione tra disastro colposo ed eventi mortali e lesivi già sottolinea l'esistenza di una dinamica causale articolata in più fattori sviluppati in successione e legati tra loro da un rapporto di necessità continua.
Ma tutte le omissioni e le condotte, come la motivazione impugnata ha rilevato, sono state poste in essere nella soprelevazione incauta di un edificio che aveva la funzione ordinaria di accogliere scolari, docenti e personale, sicchè le ulteriori condotte funzionalizzate alla consegna, all'apertura e all'uso corrente della scuola hanno costituito un unicum causale, una catena di omissioni e di condotte tra loro legate da un vincolo inscindibile di strumentalità allo scopo.
Quel vincolo è stato individuato non solo nella complessiva indispensabilità di tutte le omissioni e di tutte le condotte addebitate rispetto alla produzione di un evento finale prevedibile, ma anche nella coerente unitarietà dell'intero cooperare delle diverse azioni ed omissioni venute in essere attorno alla modificazione di un edificio caratterizzato dallo scopo peculiare (scuola pubblica) per il quale è costruito.
l'utilizzo della scuola con l'autorizzazione dell'ingresso di docenti, personale e allievi è infatti considerato dalla sentenza impugnata mera prosecuzione di una linea comportamentale che nella sua interezza, e non nell'ultimo segmento delle omissioni e delle condotte, ha costituito condizione essenziale del prodursi degli eventi luttuosi in piena applicazione dell'art. 41 c.p., comma 1 per il quale la condotta umana è causale quando costituisce una delle condizioni necessarie dell'evento (cioè logicamente essenziali, e ineliminabili ai fini della spiegazione del verificarsi di un evento) e che tale nesso non è escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee, o sopravvenute.
Con motivazione compiuta e coerente la Corte di Appello ha escluso per confutazione la tesi della causalità alternativa da amplificazione locale, evidenziando il carattere congetturale di una ipotesi che attribuisce il crollo totale ad una sorta di onda sismica anomala generata da fenomeni di amplificazione e sempre ipoteticamente fornita di una, non accertata, specialissima attitudine di "puntamento", collimato sul solo edificio crollato interamente.
Non solo "in tema di causalità, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o caducare la prima non può essere affidata solo a una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano, hinc et nunc, concretamente probabile" (Sez. 4^ 15/4/2008 n. 15558 rv. 239809, ma deve poi escludersi che una mera eventualità, sia pure connotata da qualche aspetto di attendibilità, possa cancellare una certezza processuale motivatamente raggiunta.
Il rapporto tra accertamento "forte" del nesso causale e acquisizioni probatorie disponibili ha determinato in termini di certezza processuale e in termini di alta probabilità logica l'esclusione delle ipotesi causali antagoniste o alternative (Sez. 4^ 11/4/2008 n. 15282 rv. 239604) e tra esse può certamente essere collocata anche la causa costituita dal fattore di combinazione della risonanza tra onde sismiche e onde di vibrazione del fabbricato di cui al ricorso L.S. .

 

 


L'ACCERTAMENTO IN FATTO DELLA DINAMICA DEL CROLLO.
 

 

La censura più radicale che investe la questione dell'accertamento della dinamica del crollo è quella relativa alla corretta individuazione della magnitudo del sisma verificatosi il 31/10/2002.
Le ragioni dell'infondatezza di tale critica sono state più sopra svolte a proposito della trattazione delle censure relative alla causalità materiale dell'evento.
Altre osservazioni (ricorsi Bo. , A. e Ma. ) investono la valutazione operata dal giudice di appello in ordine alle dichiarazioni dei testi Pe. , Sp. , Co. , pe. , l'interpretazione dei significati delle testimonianze delle maestre Gi. e Si. (presenti all'interno della scuola durante il crollo delle loro stesse aule) ancora la valutazione dei (talora opposti) contributi dati dai periti, e, ancora, l'interpretazione dei numerosi apporti scientifici dedicati ai fenomeni che si verificarono in San Giuliano e alle preesistenze geologiche sulle quali si verificarono (apporti variamente versati in atti e talora richiamati dalle parti, comunque tutti utilmente elencati alle pagg. da 340 a 346 della sentenza di appello e poi ripetutamente descritti e valutati nei diversi passaggi della motivazione).
Tali censure finiscono con il proporre ipotesi di interpretazione e valutazione della prova, ritenute preferibili dai ricorrenti per raggiungere, alla fine, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella proposta dal giudice di appello (ancora una volta richiamata alle pagine da 62 a 64 della motivazione che precede) e, anzi, a quella chiaramente antagonista.
Tali censure sono anche erronee nella parte in cui prospettano un rapporto tra ruolo dei periti e ruolo del giudice che, diversamente da quanto sostanzialmente teorizzato dai ricorrenti, certamente non si pone in termini di subalternità della valutazione giudiziaria rispetto al segno delle conclusioni peritali come peraltro più ampiamente si considera in altra parte (pag. 73) di questa motivazione.
Le censure ora in esame, sono da rigettare perchè la motivazione del giudice di merito in ordine alla dinamica del disastro è (molto) ampiamente motivata, è il risultato di una lettura critica e sintetica di tutti i dati ritualmente acquisiti al processo, non tradisce le regole del ragionare giuridico per sillogismi, è in se coerente e idonea a dare ragione di quanto affermato con riguardo alle risultanze focalizzate da un contraddittorio pieno e particolarmente dialettico.
Il giudice di legittimità non può essere chiamato a sostituire una sua diversa lettura del merito del processo, già correttamente sviluppata dal giudice di appello.

 

LA PREVEDIBILITA NEGATA DELL'EVENTO e la classificazione postuma.

 

 

 

(Bo. ; L.S. ; M. ; A. ).
I ricorsi in esame prospettano, ai fini dell'esclusione della colpa degli imputati rispetto agli eventi considerati nel processo, l'imprevedibilità dell'evento terremoto del 31/10/2002 con intensità pari al nono grado della scala Mercalli modificata. Una tale prospettazione è per più ragioni da respingere.
Per una prima prospettiva di diritto la previsione da porre a fondamento della colpa, nel caso di disastro come nel caso di omicidio o di lesioni colpose, riguarda l'evento crollo di edifici, l'evento morte o l'evento lesioni.
La individuazione esatta dello strumento che realizzerà l'evento addebitabile a titolo di colpa non è elemento costitutivo necessario della colpa medesima.
Deve invero essere evitato l'errore prospettico di scambiare la imprevedibilità delle caratteristiche concrete di uno tra i fattori causali individuati, con la imprevedibilità dell'evento: una costruzione innalzata con numerosi vizi che incidono sulla stabilità dell'edificato è prevedibilmente esposta a pericolo di crollo (e ai conseguenti effetti negativi derivati) senza necessità di previsione iniziale che vada a indovinare (salvo il caso di violazione che riguardi esclusivamente cautele antisismiche e riguardi una causa dell'evento esclusivamente sismica) il fattore concausale che produrrà l'evento da evitarsi secondo le cautele di legge.
Per una seconda prospettiva i terremoti di massima intensità sono eventi che, anche ove si propongano con scadenze che eccedono una memoria rapportata alla durata di molte generazioni umane, rientrano nelle normali vicende del suolo, e, certamente, non possono essere qualificati eccezionali o imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico o in zone formalmente qualificate come sismiche (sulla innegabile prevedibilità di terremoti anche eccezionali Sez. 4^ 16/11/89 n. 17492 rv. 182859).
Oltretutto il giudizio di prevedibilità, in relazione al suo carattere predittivo, se pure si radica nella memoria del passato, di più si proietta sul piano della rappresentazione del futuro, ma proprio nel passato, e nelle già formalizzate classificazioni di varia probabilità sismica, trova certezza prospettica della previsione di una possibilità irrecusabile sul piano logico.
Quanto al versante soggettivo della prevedibilità che riguarda il processo cognitivo del soggetto chiamato a rispondere della sua omissione, nel caso che ne occupa doveva essere accertato se gli imputati, secondo una valutazione ex ante, fossero in grado di conoscere le conseguenze delle loro omissioni (o, in caso di condotte commissive, delle loro azioni).
La sentenza impugnata ha correlato le cautele imposte per altre precedenti sopraelevazioni nello stesso abitato (po. e ba. ), al consolidamento (che la sentenza di appello dice anche particolarmente accurato) di altro edificio dello stesso plesso scolastico, disposto poco tempo prima della sopraelevazione dalla stessa amministrazione comunale, con lo stesso tecnico comunale e affidato a ditta appaltatrice che pure operava per la sopraelevazione dell'altro edificio non consolidato, al mancato apprestamento e alla mancata consegna di tutta la documentazione tecnica condizionante la buona esecuzione dei lavori e condizionante il successivo utilizzo del manufatto, alla cattiva esecuzione dei lavori di sopraelevazione, per poi individuare motivatamente l'ampia conoscenza da parte degli imputati dell'intero contesto e della prevedibilità, (secondo le capacità di comprensione di un uomo ordinario).
Questa prevedibilità bene è stata dalla sentenza di merito ancorata all'accertamento di una conosciuta debolezza statica legata alla cattiva sopraedificazione, che di per sè concretamente si proponeva come fonte di danno (Cass. Sez. 4^ 31/10/91 n. 5919 rv. 191809).
Un tale giudizio di prevedibilità è ragionevolmente esteso agli eventi seguiti alle condotte attive che consentirono l'utilizzo di un edificio altrimenti non "agibile".

 

 


 

LA COLPA GENERICA.

 


La sentenza di appello ha speso ampia e coerente motivazione in ordine agli elementi di colpa generica verificati come addebitabili agli imputati (tra i tanti percorsi motivazionali sul punto, si veda la sintesi conclusiva a pag. 769 della sentenza di appello e poi la trattazione delle colpe dei singoli imputati da pag. 552 a pag. 661).
La colpa generica è configurabile come negligenza (assenza di collegamenti tra gli atti posti in essere - da compiere o da evitare - e le indicazioni di comportamento che scaturirebbero da una consapevole esperienza individuale e da un'ordinaria memoria delle cognizioni collettive che sintetizzano in un tempo dato le esperienze individuali passate), trascuratezza, imprudenza, assenza di spazio concesso alla scelta dei comportamenti da adottare o da evitare, avventatezza delle scelte comportamentali, imperizia (impiego non adeguato delle regole proprie dello specifico mestiere o della specifica arte, assenza di professionalità nelle condotte poste in essere o nelle omissioni di comportamenti esperti).
La sentenza di appello ha per esempio dedicato motivazioni, logiche e persuasive (considerata la persuasività una categoria costituita da condivisibilità dei postulati assunti a base delle proposizioni dimostrative, coerenza logica delle operazioni stesse, congruenza tra dati probatori e valutazioni correlate, ragionevolezza delle conclusioni raggiunte) in punto di colpa generica riveniente dall'esistenza di avvertenze di legge sul carattere sismico del territorio di San Giuliano.
Infatti, secondo la motivazione di appello, in assenza di una classificazione formale che sarebbe sopraggiunta solo con OPCM del 2003, l'espressa qualificazione di comune ad elevato rischio sismico, già operata con OPCM 27888/98, introduceva in mancanza di una norma cautelare specifica un parametro cautelare generico che non doveva essere ignorato dagli operatori del settore secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (citazioni a pag. 255 della sentenza di appello a cui va aggiunta anche sez. 4^ 31/10/2008 n. 40785 rv. 241470).
Ancora mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'omissione di mancata verifica della struttura preesistente al piano terra (limitatamente alla parte da caricare con la sopraelevazione), la Corte di appello in consonanza con le indicazioni dei periti (udienza 9/6/2006) ha affermato che secondo regole di ordinaria prudenza la verifica doveva essere svolta sull'intera struttura e non solo su quella sottostante alla porzione sopraelevata, ma aveva anche individuato nel mancato consolidamento dei muri perimetrali un'imprudenza generale da addebitarsi a chiunque avesse posto mano nelle diverse fasi e con i diversi ruoli alla sopraelevazione.
3) Il tema centrato sulle declinazioni della colpa specifica attiene alla addebitabilità di quella causa materiale alle responsabilità dei singoli imputati ciascuno dei quali ha rivestito nella vicenda un suo specifico ruolo e il correlato tema introdotto dalle censure dei ricorrenti che hanno negato la esistenza di obbligazioni di legge gravanti a diverso titolo su ciascuno di loro con riguardo all'edificazione in sopraelevazione e all'uso di quell'edificio dopo la sopraelevazione.
La sentenza impugnata ha accertato che la edificazione in sopraelevazione è stata effettuata senza l'osservanza di un intero catalogo di norme cautelari e tale speciale inosservanza ha accostato alla specialità (sostanzialmente unica) del crollo totale.
Tale accostamento in una alle specifiche verifiche fattuali operate, ha dato supporto alla spiegazione della concreta vicenda causale che ha determinato (o condeterminato) il crollo totale.
Ma la inosservanza di regole cautelari ha anche portato alla individuazione della colpa per l'evento così causato dei soggetti, che avevano l'obbligo di osservare quelle regole.
Sono state formulate ampie censure in ordine alla cogenza per ragione di sfera di inapplicabilità oggettiva di quelle norme cautelari o per ragione di inapplicabilità soggettiva.
La violazione ad opera della prima edificazione delle regole cautelari di cui al R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105 conv. in L. n. 710 del 1938, è stata accertata egualmente dal giudice di primo grado e dal giudice di appello con riferimento alle dichiarazioni del perito di ufficio prof. Br. (sull'impiego di ciottoli di cava non spaccati), e a quelle del prof. Bu. e alla relazione del prof. Ro. (sulla presenza di tracce di argilla nelle malte utilizzate secondo la prassi dell'epoca in quei territori), al materiale fotografico specificamente dedicato alla muratura dell'edificio crollato, alle deposizioni dei manovali fo.sa. , D.I. , ma. e Mo. impegnati nell'opera di sopraelevazione durante la quale osservarono direttamente la muratura preesistente.
Tale violazione, sostanzialmente limitata ad un parziale impiego di ciottoli non spaccati nelle murature, non essendo derivati effetti da altre violazioni delle leggi dell'arte pur registrate, è stata considerata, per la non elevata vulnerabilità inizialmente determinata nell'edificato, semplice prologo senza incidenza causale su quanto poi per effetto dello scorrer del tempo, di mancati consolidamenti e di incauti interventi si sarebbe verificato.
Tale violazione e la qualche vulnerabilità originaria costituivano una precondizione edificatoria che in sede di sopraelevazione richiedeva, secondo regole di ordinaria prudenza, la considerazione della necessità di un consolidamento da effettuare prima della soprelevazione medesima e, nella economia della motivazione impugnata, costituisce un primo indice della colpa concretizzata con la sopraelevazione del 2002.
Sono infondate le censure (ricorsi L.S. e M. , Ma. , A. , Bo. ) che hanno denunziato il contrasto con la legge e con la logica, della ritenuta applicabilità al caso della sopraelevazione, delle cautele previste dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, espressamente lasciata in vigore dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 137, comma 2 e del correlato D.M. LL. PP. 20 novembre 1987 che disciplinano le opere di conglomerato cementizio (e, in particolare impongono regole per la progettazione, direzione, esecuzione, denuncia al genio civile, nonchè per il collaudo statico che deve essere eseguito da un ingegnere che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera).
Dato atto della riconosciuta disapplicazione di tale normativa sul piano del fatto, il giudice di appello ha riconosciuto con accertamento di fatto congruo, logico e dunque incensurabile in sede di legittimità, che llampia serie di elementi in conglomerato cementizio armato normale o precompresso messa in opera per la sopraelevazione (cordoli di piano, solai del sottotetto e del tetto, piattabande a stabilizzare i vani di porte e finestre, gli orizzontamenti, tutti costituenti un complesso di strutture) secondo la stessa descrizione della edificazione esplicitata dai periti (la ricognizione del prof. Br. riportata anche in sentenza di primo grado alla pag. 35), assolveva a una funzione statica, intesa come funzione di assicurazione della stabilità del fabbricato e di parte di esso.
Tanto esclude altresii che debba essere rilevato contrasto interno a questa Corte in ordine al rapporto tra ampiezza dell'utilizzo di cemento armato, e funzione statica assolta dal conglomerato utilizzato con riferimento alla ipotesi qui non ricorrente di limitato utilizzo delle strutture di conglomerato ai fini della applicazione della L. n. 1086 del 1971.
La prevalente giurisprudenza di legittimità tutta citata in sentenza di appello nella sua costanza diacronica (Cass. 33489/2006, Cass. 6814/2002Cass. 5220/2000; Cass. 10847/95) in punto di utilizzo di particolari in cemento armato, determina l'applicabilità della legge senza che possa a ciò costituire ostacolo l'opinione dei periti che, sulla richiamata ricognizione di fatto, invece hanno poi descritto quelle parti in cemento armato come diaframmi con comportamento rigido nel loro piano, ai fini del loro inserimento nel modello di calcolo elaborato. Ma la qualificazione selezionata dai periti è insuscettibile di frapporsi tra il fatto accertato, la sfera di applicazione della legge e il procedimento di sussunzione del fatto nella norma, innegabilmente spettante al giudice su un piano ben diverso da quello della sola elaborazione di un di calcolo che invece interessava i periti.
La complessa attività di sussunzione è peraltro legata alla normativa in vigore al tempo dei fatti e dunque ancora una volta si rivela la irrilevanza di doglianze proposte (ricorso L.S. e M. 1^ motivo) in sede di legittimità, relative alla assenza di risposte del giudice di merito in ordine a proposte di comparazione tra le normative tecniche del 1971 con altre normative secondarie del 2008 sopravvenute molto tempo dopo i fatti.
Tanto evidenzia la irrilevanza delle argomentazioni di ricorso che ritengono la doverosa elaborazione critica del giudice di merito non consentita a fronte dell'impegno di spesa (ricorso Bo. ) per perizie le indicazioni delle quali non sono state trasfuse con senso di totale adesione nella sentenza impugnata.
Il sistema processuale vigente non prevede in alcuna sua parte che il giudizio del giudice debba essere appiattito sulle conclusioni dei periti, il compito dei quali è solo quello di fornire al giudice e al contraddittorio materiale specialistico, strumentale alla libera riflessione critica che approda ad una più informata e motivata decisione.
La motivazione impugnata non dedica alle censure qui richiamate "considerazioni di banale buon senso" come ritiene qualche ricorrente ma compie adeguata verifica degli approdi dei saperi specialistici raccolti, del quadro dei fatti accertati, della area di applicazione delle norme giuridiche nelle quali i fatti sono sussunti.
Il sistema ordinamentale vigente esclude che il giudice di merito sia sprovvisto delle competenze tecniche necessarie a valutare l'applicabilità di una legge invece rimessa, da taluni ricorrenti (ricorsi L.S. e M. e ricorso Bo. ), alla opinione giuridica dei periti nominati, esperti in materie altre da quelle giuridiche.
Nessuna contraddizione logica rivela poi la valutazione di sentenza relativa al carattere formale della denuncia al Genio Civile posto che la motivazione in questione collega all'adempimento della formalità, una funzione di contrasto alla inosservanza della legge, alla utilizzabilità del manufatto 1 irregolare e, in definitiva, una funzione di presidio contro eventi luttuosi.
Sono infondate le censure che negano l'applicabilità generalizzata a tutti gli edifici scolastici delle norme tecniche dettate da D.M. 18 dicembre 1975 modificato con D.M. 13 settembre 1977.
La considerazione del testo I di quei provvedimenti e dello scopo che l'esecutivo attraverso la loro emanazione ha inteso perseguire impone di ritenere che quella normativa sia, applicabile agli edifici scolastici da realizzarsi dopo l'entrata in vigore del D.M. del 1975 ex punto 5.7 del decreto stesso, e dunque anche alla sopraelevazione di San Giuliano realizzata nel 1999/2002, indipendentemente dalle classificazioni dei rischi del territorio intervenute prima o dopo la sopraelevazione.
La sfera di efficacia del D.M. in questione si orienta verso tutti gli edifici scolastici e dunque è contro il testo della legge la tesi che ne considera una possibilità di applicazione alle sole zone sismiche già regolate dalla legislazione speciale.
L'imperativo di voler garantire condizioni generali di sicurezza statica di tutte le costruzioni scolastiche si esplicita nella previsione dell'obbligo di predisporre nell'edilizia scolastica ogni condizione di difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ovunque gli edifici siano edificati.
E il riferimento ai terremoti evidenzia la necessità di una cautela forte anche contro qualunque rischio sismico riservata agli edifici scolastici per i quali è apprestata maggiore garanzia.
Bene la corte di Appello ha individuato in quei decreti l'obbiettivo di voler salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone che accedono a qualunque edificio scolastico integrando tipiche condizioni di presenza collettiva di scolari e studenti.
Tale obbiettivo non è limitato a specifiche localizzazioni degli edifici nei territori, ma secondo la lett. era della legge e secondo la sua intrinseca ragione di essere, è coltivato rispetto a tutti gli edifici scolastici in qualunque territorio insediati.
A fronte della rivendicata appartenenza della sopraelevazione di un edificio in muratura (sia pure operata con l'impiego di un complesso di elementi in conglomerato cementizio armato e in parte precompresso) alla tipologia degli edifici in muratura di cui al D.M. LL PP 20 novembre 1987 (integrativo di precedente D.M. 9 gennaio 1987), è da escludere l'inapplicabilità di quest'ultima normativa specifica.
In particolare le censure espresse con i ricorsi Ma. e A. protestano la inapplicabilità (soggettiva) della richiamata regolazione che ha riguardo sia per la prima edificazione in muratura che per le sopraelevazioni successive, a tre fasi: 1) la progettazione e l'eventuale consolidamento, 2) l'esecuzione dei lavori, 3) il collaudo di quanto realizzato.
Appartenendo la prima fase ai compiti del progettista, la terza ai compiti del committente, solo la seconda coinvolgerebbe le imprese appaltatrici.
A fronte della allegata fedele esecuzione dei progetti e delle direttive ricevute dal direttore dei lavori, i responsabili delle imprese appaltatrici sarebbero esenti da qualsiasi addebito fondato sulla irregolarità di fasi alle quali gli appaltatori stessi sono restati estranei.
Brevemente rilevato che la Corte di Appello con valutazione di merito logicamente motivata e perciò non suscettibile di controllo di legittimità ha accertato numerosi e imponenti vizi dell'esecuzione dell'opera, si deve poi aggiungere in diritto che una sopraelevazione effettuata in assenza di progetto esecutivo (tale non essendo stato ritenuto da valutazione incensurabile del giudice di merito il foglio con tre disegni e alcune indicazioni numeriche indicato come progetto esecutivo) coinvolge la responsabilità di chi tale sopraelevazione ha effettuato in assenza di direttive tecniche che non dovevano mancare e dunque in consapevole percezione dell'assenza delle cautele di base espressamente stabilite dal D.M. 20 novembre 1987 in ordine alla rilevazione della situazione edilizia di partenza, delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dalla sopraelevazione, avuto riguardo all'eventuale degradazione intervenuta per i materiali e ad eventuali dissesti, della verifica di sicurezza della nuova struttura che va a realizzarsi con la sopraelevazione.
Il giudice del merito ha motivato adeguatamente sulla assenza di un progetto esecutivo sulla base delle dichiarazioni rese dal Maresciallo Ru. , dal teste Gu. , ingegnere responsabile per la sicurezza presso il Comune di San Giuliano) dai periti proff. Br. e Bu. (sentenza di appello pag. 203).
Peraltro le separazioni di compiti non valgono ad escludere la responsabilità per inosservanza della norma quando questa si rivolga letteralmente verso chiunque intenda compiere una sopraelevazione, senza riguardo a separazioni di ruolo rispetto ad una sopraelevazione portata a compimento con l'opera di tutti gli imputati.
Tra osservanza delle direttive del direttore dei lavori e osservanza delle nome cautelari che regolano l'opera compiuta, ciò che rileva ai fini della esenzione da responsabilità o ai fini della configurazione della colpa è l'osservanza della norma.
La inosservanza di questa norma cautelare bene è stata ascritta a colpa dei titolari delle imprese edili coinvolte come a colpa del progettista direttore dei lavori, come a colpa del sindaco Bo. .
Tanto basta a ritenere infondato anche l'argomento (ricorso Ma. ) che lamenta la mancata applicazione del principio dell'affidamento nonostante la leggerezza con cui era stata superata dall'appaltatore la mancata consegna di un progetto esecutivo (Cass. Pen. Sez. 4^ 20/2/2008 n. 22614 rv. 239902).
Sono infondate le censure rivolte contro la motivazione che pur non ritenendo direttamente cogente la L. n. 64 del 1974 al tempo della sopraelevazione, ha poi ritenuto l'esistenza di obbligazioni cautelari generiche ricavabili da norma non direttamente applicabile e la ricorrenza di colpa generica ex art. 43 c.p. pur in presenza di condotte pienamente osservanti delle norme cautelari specifiche vigenti.
(ricorso L.S. , M. , Ma. , A. ).
Questa Corte ha costantemente affermato che la colpa generica non è esclusa dalla semplice osservanza, per quanto rigorosa, di leggi, regolamenti, ordini e discipline non esaurendo questa osservanza i doveri imposti a chi esplica determinate attività in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le previsioni volte a prevenire specifiche situazioni di pericolo e di danno, sussiste pur sempre l'obbligo di agire in ogni caso con diligenza, prudenza e accortezza necessari ad evitare che dalla propria attività possa derivare nocumento a terzi (Cass. pen. Sez. 4^ 31/10/2008 n. 40785 rv. 241470).
La sentenza impugnata ha coerentemente affermato che in una situazione territoriale esposta a elevato rischio sismico (cioè esposta a terremoti fino al 9^ grado della scala Mercalli) per tale affermato dall'OPCM 12/6/98 n. 2788 in G.U. 25/6/98 e dall'elenco allegato, le sopraelevazioni o le costruzioni dovevano essere effettuate con l'osservanza delle cautele sostanziali di cui alla legislazione antisismica assunte come parametri di condotta di ogni agente modello attento ad agire secondo diligenza, prudenza ed esperienza nello svolgimento di attività edilizia.
La sentenza di primo grado (pag. 43) ha ricordato che un provvedimento 8/3/2003 classificò il comune di San Giuliano come territorio sismico, utilizzando le conclusioni scientifiche raggiunte nel 1996 dalla commissione istituita dal prof. B. , responsabile della Protezione Civile fino al 2001, e ha sottolineato che le affermazioni dello stesso coincidevano nella sostanza con quelle di altri autorevoli rappresentanti della comunità scientifica.
A sua volta la Corte di Appello ha rilevato che il rischio sismico era fin dal 1997 da tutti conosciuto e conoscibile grazie al testo della L. n. 449 del 1997, art. 12 che, pur costituendo regolazione di agevolazioni fiscali per chi riparava o ricostruiva applicando sistemi antisismici, rendeva noto, non solo a tutti gli operatori del settore, ma a chiunque, la situazione di rischio certo nella quale si trovava il Comune di San Giuliano inserito appunto nell'elenco dei comuni ad elevato rischio sismico.
La sentenza di appello non ha mancato di aggiungere che la instabilità del territorio del Comune di San Giuliano era, da tempi ancora precedenti, consacrata in legge generale dello Stato, posto che quel territorio era ricompresso nelle zone di consolidamento frane ex L. n. 445 del 1908 ed ex D.P.R. n. 1099 del 1956 e che nello specifico era risultato che due richieste di sopraelevazione ai sensi della L. n. 64 del 1974, art. 2 erano state inoltrate per le sopraelevazioni po. e ba. nel comune di San Giuliano e una scheda a firma del tecnico M. inserita in missiva del sindaco in data 3/4/2000 relativa alla scuola Jovene riportava la dizione "edificio situato in zona di consolidamento L. n. 64 del 1974, ex art. 2.
Da ultimo è da ricordare come la sentenza impugnata abbia individuato nella mancata adozione di cautele antisismiche esemplate sulle cautele della L. n. 64 del 1974 una colpa generica anche in relazione alla circostanza che l'elevato rischio sismico era stato portato a conoscenza generale fin dal 1998 con tutte le iniziative di comunicazione segnalate dall'informativa 27/1/2003 del capo Dipartimento della Protezione civile (sentenza di appello pag. 249).
Un quadro legale che appresta incentivi per la conversione antisismica delle costruzioni esistenti contiene in sè un principio generale che esclude che le nuove costruzioni possano essere invece edificate in spregio del rischio sismico esistente e conclamato.
Tale principio non contrasta con la stessa L. n. 64 del 1974, art. 30 il quale detta cautele particolari di diritto transitorio per gli edifici pubblici o di uso pubblico in corso di edificazione da prima della emanazione di un provvedimento di classificazione.
Quanto alla omessa osservanza dell'obbligo di richiedere L. 2 febbraio 1974, n. 74, ex art. 2 preventiva autorizzazione all'Ufficio tecnico della Regione o all'Ufficio del Genio Civile per la sopraelevazione che costituiva lavoro diverso da quello di manutenzione ordinaria.
Il testo della norma evidenzia senza oscurità (e dunque senza necessità di complessi procedimenti interpretativi) l'applicabilità dello stesso art. 2 al caso di specie.
Il testo del detto art. 2 recita "in tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti o intervengano lo Stato o le Regioni per opere di consolidamento di abitato ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione o del Genio Civile secondo le competenze vigenti.
E la sentenza di appello ha motivatamente e incensurabilmente accertato - secondo quanto poco sopra scritto - che il territorio del comune di San Giuliano era territorio di intervento per opere di consolidamento ex L. n. 445 del 1908.
I profili che riguardano la individuazione dei destinatari di tale regolazione specifica e dunque la individuazione dei soggetti ai quali le verificate omissioni siano da addebitare, meglio saranno scandagliati a proposito delle condotte esigibili da ciascun ricorrente e delle corrispondenti omissioni addebitagli ciascun ricorrente.
Egualmente sono infondate le censure (ricorso A. ) che investono la affermazione della applicabilità al caso che ne occupa della L. n. 109 del 1994, legge quadro in materia di lavori pubblici (abrogata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 256) e D.P.R. n. 544 del 1999, il quale conteneva il regolamento che dava vita all'ordinamento generale dei lavori pubblici al tempo in vigore.
La L. n. 109 del 1994 era in vigore negli anni 1999/2002 nei quali si svilupparono tutte le vicende (di deliberazione e di compimento) della sopraelevazione della scuola Jovene.
Il Tribunale in parte, e la Corte di Appello più ampiamente, hanno accertato che non furono osservati gli obblighi di redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo e che fu omessa (con violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 16, comma 5, art. 15, commi 2 e art. 35) la redazione di un piano strutturale comprensivo di calcoli strutturali (calcoli esecutivi delle strutture, degli impianti ed elaborati grafici), così come fu omesso il collaudo statico citato D.P.R. n. 554 del 1999, ex artt. 187, 192 e 200 non richiesto e non effettuato ad ultimazione d'opera.
Sulla rilevanza diretta e indiretta del collaudo statico, peraltro ripetutamente ribadita dalla sentenza di appello (pagg. 553/573; pag. 587), basti ricordare che il collaudo statico per gli interventi su edifici in muratura già esistenti (D.M. 9 gennaio 1987 e 20 gennaio 1987 titolo secondo) comporta operazioni di riscontro tra progettazione ed esecuzione dei lavori e controllo dei risultati delle prove sui materiali e delle prove di carico sui solai, potendosi a discrezione del collaudatore aggiungersi saggi diretti sulla struttura muraria o sui singoli elementi.
Il D.M. prescrive l'obbligo di procedere a consolidamento nel caso per il caso che l'intervento preveda un aumento di carico per sopraelevazione e fissa la regola che ove il progettista ritenga che non sussistano motivazioni per adottare provvedimenti di consolidamento deve dare conto di tale insussistenza con apposita relazione progettuale corredata da elaborati grafici e di calcolo (sugli effetti nefasti delle inosservanze procedimentali e tecniche v. sentenza di appello pag. 582; nonchè 611/616).
I profili che riguardano l'individuazione dei destinatari di tale regolazione specifica e dunque l'individuazione dei soggetti ai quali le verificate omissioni siano da addebitare, meglio saranno scandagliati a proposito delle condotte esigibili da ciascun ricorrente e delle corrispondenti omissioni addebitabili ciascun ricorrente anche nella considerazione per la quale le censure A. sul punto si focalizzano sulla inesistenza di un obbligo di garanzia dello stesso A. in forza di queste specifiche regole cautelari asseritamene dirette verso altre figure professionali e altre posizioni.
A conclusione di questo esame delle censure proposte dai diversi ricorsi in ordine alle stesse questioni si deve affermare che esse sono tutte infondate e devono essere rigettate.
Ma sono da rigettare anche le censure espresse dai singoli ricorsi senza essere reiterate negli altri come di seguito si dimostra.
Considerazioni specifiche sulle ulteriori censure mosse dai singoli ricorsi e fin qui non scrutinate.
Sulla traccia di argomenti delle difese la motivazione si trattiene poi sulla distinzione tra rischio sismico e classificazione sismica sostanzialmente affermando secondo le spiegazioni rese da testimoni di grande rinomanza scientifica che i due sintagmi costituiscono variabili semantiche dello stesso concetto rischio sismico - pericolo sismico - sismicità - pericolosità sismica così dando luogo ad una forma di colpa generica per imprudenza e imperizia.
In particolare: i profili residui del ricorso A. .
Le censure proposte dall'A. con tre diversi testi di ricorso devono essere rigettate per la parte che accerta la responsabilità penale dell'imputato.
Le censure relative alla causalità materiale del crollo attribuita all'intensità del sisma (con le annesse censure relative all'errato ancoraggio dell'accertamento di sentenza ad un sisma di magnitudo 4,5 invece che ad un sisma di magnitudo maggiore e pari a 4,9 della scala Richter), aggravata dai distacchi gravitativi profondi di versante, che avrebbero prodotto oscillazioni del terreno diverse tra mura e mura, e la tesi del miglioramento statico prodotto dalla sopraelevazione hanno già trovato ragione di rigetto nella parte generale di questa motivazione che anche ha rigettato le censure relative alla interpretazione delle numerose (e talora opposte) indicazioni peritali acquisite e quelle relative alla interpretazione delle deposizioni testimoniali raccolte.
Eguale ragione di rigetto è stata esposta in quella parte generale di motivazione dispiegata a proposito della protestata inapplicabilità delle norme cautelari che invece la sentenza impugnata ha ritenuto applicabili nonchè a proposito di cause alternative e cause sopravvenute con particolare riguardo alla pari partecipazione dei due costruttori alle condotte tutte funzionali al compimento della sopraelevazione e alla messa in uso dell'immobile (malamente) sopraelevato.
La specifica censura formulata in punto di affermata necessità del consolidamento dell'edificio da sopraelevare e sulla addebitabilità dell'omissione di risanamento anche al costruttore esecutore, è da rigettare perchè bene la sentenza ha individuato la generalità del comando cautelare indirizzato a chiunque operi una sopraelevazione e la specificità dell'obbligo del costruttore/esecutore di non procedere a opere che per più aspetti e per più sintomi di allarme risultano incaute e fonti di pericolo.
La connessa censura della mancata indicazione ad opera della sentenza delle operazioni che gli imputati avrebbero dovuto porre in essere nel consolidamento merita rigetto a fronte della menzione operata in sentenza (pagg. 185 e 186) del dettaglio delle operazioni di consolidamento e risanamento poste in essere con lo stesso ing. L.S. , la stessa Amministrazione e la stessa impresa Ma. operazioni che all'identico modo avrebbero dovuto interessare la scuola invece interamente crollata.
E tuttavia le operazioni elencate nel D.M. 20 novembre 1987, titolo II da sole dovevano costituire il catalogo specifico dei comportamenti tecnici da tenere.
Sulla censura dell'inesigibilità soggettiva del collaudo statico che non dovrebbe essere richiesto nè potrebbe essere eseguito dall'imprenditore/esecutore basta ricordare che la motivazione impugnata ha addebitato (pag. 587) l'imprudenza corrispondente non ad un'omissione di collaudo propria dell'A. , ma ad una colpevole consegna, per lluso, di un manufatto privo di collaudo e come tale non idoneo all'uso sicchè l'A. senza alcuna colpa specifica per il mancato collaudo risponde di colpa generica secondo la parte generale del capo di imputazione.
Manifestamente infondata è poi la censura secondo la quale la posizione di garanzia dell'A. sarebbe collegata alla esistenza di una concessione di subappalto e secondo la quale il giudice del merito avrebbe travisato ogni acquisizione relativa ad un mero prestito di manodopera e ad una presenza solo occasionale in cantiere.
Ribadite tutte le affermazioni operate in parte generale secondo la quale non è consentito al giudice di legittimità esprimere una terza valutazione di merito del processo di fronte ad una motivazione di merito compiuta e logica come quella fin qui analizzata, evitata ogni considerazione sulla presentata figura giuridica del prestito di manodopera, è evidente l'infondatezza della censura che dimentica il motivato accertamento in fatto operato dalla sentenza di appello in ordine all'esistenza di un vincolo e di un'intercambiabilità reale tra le attività dell'A. e quelle del Ma. nell'ambito delle opere di edilizia scolastica presso la Jovene e relativo alla causale presenza dell'A. nel cantiere.
Sono di conseguenza caducate le censure sulla inconsapevolezza e sull'affidamento.
Il rinvio con richiamo appropriato di tutte le censure del ricorso Ma. cade con il rigetto delle censure di quel ricorso.
In particolare: i profili residui dei ricorsi L.S. e M. .
Le censure proposte dall'ing. L.S. e dal geom. M. devono essere rigettate per la parte che accerta la responsabilità penale dell'imputato.
Le censure legate alla rilevazione degli innumerevoli danni arrecati dal sisma con riguardo al tema della causalità sono infondate ed eccentriche perchè nel ragionamento dimostrativo della sentenza impugnata il punto decisivo non è quello dei danni edilizi più o meno gravi di numerosi edifici o della mera inagibilità di taluni (anche numerosissimi) edifici, ma quello dei crolli totali dai quali siano necessariamente derivate morti e lesioni.
La formulazione di simili censure finisce col consentire la migliore messa a fuoco della regola generale posta a base del ragionamento esplicativo di sentenza, secondo il quale una causa sismica che non produce immancabili e generalizzati crolli totali ma piuttosto numerosi danni e tre crolli totali, non è causa incontrovertibilmente unica dei crolli totali avvenuti.
Il Giudizio predittivo dei periti di ufficio (proff. Br. e Bu. ) che ipotizza una riduzione del 50% delle probabilità di crollo totale in caso di osservanza delle buone regole di costruzione costituisce adeguata conferma della correttezza logica della individuazione di causalità concorrenti non riducibili alla sola causalità sismica.
La censura che nega una particolare vulnerabilità dell'edificio è già stata rigettata ma qui si deve aggiungere che il ricorrente non considera gli effetti del tempo ragionatamente considerati dalla sentenza impugnata, che ha accertato l'intervenuto stato di spolvero delle malte con il passar del tempo e la necessità di consolidamento già verificata per la scuola materna dello stesso plesso, benchè edificata in tempi successivi a quelli di costruzione della scuola interamente crollata.
La censura intesa a contrastare l'accertata vulnerabilità della struttura edilizia in discorso, ha inoltre assunto a proprio supporto un miglioramento della stabilità dei maschi murari seguita alla sopraelevazione.
Tale miglioramento è stato adeguatamente smentito dalla sentenza di appello.
Infatti, l'asserito miglioramento della stabilità dei maschi murari è tra le contraddizioni peritali ben scandagliate dalla motivazione di appello, e non a caso all'udienza G.I.P. del 15/12/2004 il prof. Br. ha ribadito - sentenza di appello pag. 392 - che l'aumento del carico prodotto dalla sopraelevazione ha inciso sul crollo della scuola.
Ancora manifestamente infondata è la censura che ritiene frutto di vizio logico e di travisamento l'affermazione dell'avvenuta sovrapposizione di un secondo solaio.
Una così fatta censura, che tracima nel merito, è smentita peraltro dagli accertamenti peritali (udienza 9/6/2006 pag. 45 e 92), nonchè dalle stesse descrizioni che il ricorso offre alle sue pagg. 54 e 55 dell'opera in questione, e dalla considerazione svolta in sentenza secondo la quale il numero complessivo dei solai era aumentato, ed era aumentato il peso delle tramezzature aggiunte.
In punto di fatto la sentenza di appello valorizza i dati secondo i quali la sopraelevazione fu compiuta abbattendo un tetto, inserendo sul solaio di copertura del piano sottostante, invece conservato, un ulteriore e nuovo solaio in cemento armato e con difettoso collegamento dei cordoli come asserito concordemente dalla perizia (verbale di udienza del 9/6/2006 pag. 92, trascrizione udienza 9/6/2006 pagg. 44/45 dalla planimetria in essa contenute, dalle deposizioni dei manovali che eseguirono i lavori (fo. , D.I. , Mo. e ma. ), dagli stessi elaborati dei consulenti tecnici di parte di taluni degli imputati (prof. Me. per L.S. ), e dalle descrizioni contenute alle pagg. 54 e 55 del ricorso degli imputati) sicchè fu realizzato un nuovo corpo dell'edificio con doppio solaio non adeguatamente agganciato alle murature.
In sintesi tutte le censure relative alla causalità materiale del crollo, al rapporto tra condotte degli imputati e gli eventi considerati negli addebiti, all'eccezionalità e imprevedibilità del sisma sono da rigettare per le motivazioni più sopra espresse.
Quanto alle informazioni probatorie che la sentenza avrebbe trascurato cosii dando luogo al protestato travisamento, si tratta piuttosto di approdi valutativi riproposti dall'imputato che ancora una volta non possono costituire motivi proponibili in sede di legittimità.
LLaltra censura secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe costruito i suoi giudizi di responsabilità senza certezza di causalità tra azioni, omissioni ed eventi è infondata perchè trascura indebitamente la serrata concatenazione, diffusa in tutte le argomentazioni della sentenza impugnata, tra eventi, fattori che li hanno cagionati e soggetti che hanno creato fattori causali ed eventi conseguenti.
In ogni caso una notissima giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite 11/9//2002 n. 30328, Franzese) ha affermato l'impossibilità della conoscenza di tutti gli antecedenti sinergicamente inseriti nella catena causale e la possibilità che il giudice abbia nozione di tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto: tanto basta, per rigettare le censure che si sono appuntate sulle zone di indeterminazione afferenti la conoscenza (ad infinitum) della completa dinamica del crollo o del momento del collasso.
La mancata considerazione del fattore risonanza tra vibrazioni sismiche e vibrazioni dell'edificio introduce, a fronte di una spiegazione causale logica compiuta e coerente, la prospettazione di un'alternativa che non può travolgere il complesso equilibrio argomentativo della motivazione impugnata anche perchè, proposto in termini di alternativa solo plausibile, non si presenta con i caratteri del concretamente probabile hic et nunc (Sez. 4^ 13/2/2008 n. 15558 cit.)
Le censure in ordine all'accertamento della causalità materiale del crollo anche con riferimento specifico al profilo di un'arbitraria categoria di qualità edilizia appenninica media e a profili di invenzione dei fatti o di travisamento della prova dei fatti, sono già state tutte più sopra rigettate.
Le censure relative alla applicabilità delle norme cautelari specifiche indicate come applicabili in sentenza di appello sono state rigettate più sopra nella parte generale di questa motivazione anche con esplicito riguardo alle denunziate contraddizioni circa la applicabilità/inapplicabilità della c.d. legge antisismica (L. n. 64 del 1974) e al giudizio di inadeguatezza sotto il profilo della generale prudenza di una condotta che in concreto sia puntualmente osservante delle specifiche regole cautelari di settore.
In particolare la censura n. 6 lamenta, come mancata ammissione di prova decisiva, la mancata acquisizione della Relazione della Commissione Ministeriale redatta il 28/1/2003 dopo i fatti di causa e le cui conclusioni sono menzionate alla censura n. 3 dello stesso ricorso.
La decisività e la rilevanza di una tale documentazione elaborata fuori del contraddittorio processuale e secondo obbiettivi, strumenti, limiti e metodologie ignote in questo procedimento giurisdizionale, appaiono di incerta accreditabilità mentre certa diventa la manifesta infondatezza di questa censura.
È ben corretta la ordinanza impugnata che affermò essere quella relazione formata fuori del processo.
A differenza delle raccolte di dati operate nell'ambito di altre indagini pubbliche richiamate nelle sentenza di merito, questa relazione non raccoglie dati, ma valutazioni e conclusioni che investono la stessa causalità del crollo e dunque il loro uso si propone come opzione surrogatoria del giudizio nel processo e delle regole che in esso garantiscono diritti di opposte parti attraverso l'osservanza di protocolli processuali generalissimi destinati a disciplinare nello stesso modo per tutti i processi l'acquisizione delle prove e la formazione di una convincimento del giudice terzo.
Non deve essere trascurata la censura secondo la quale i ricorrenti rilevano la contraddizione tra la dichiarata ( sentenza di appello pag. 162) irrilevanza causale degli adempimenti formali della denuncia al genio civile, la titolarità della posizione di obbligo di denunzia in capo al costruttore L. n. 1086 del 1971, ex artt. 4 e 14 (pag. 162 e pag. 164) e l'omissione di controllo sull'assenza di detta denunzia imputata a L.S. a pag. 558 della sentenza.
Il discorso giustificativo ha messo a fuoco condotte specificamente incombenti sul direttore dei lavori in relazione all'esercizio dei suoi poteri e dunque sul piano della coerenza logica la irrilevanza causale delle omissioni formali addebitate a un imputato nulla ha che vedere con la rilevanza causale che la diversa omissione correlata al mancato esercizio di controlli e veti addebitato ad altro soggetto produca essa specificamente effetti causalmente significativi.
Altra contraddizione i ricorrenti rilevano tra le asserzioni di motivazione circa il fatto che la scuola sarebbe rimasta in piedi ove fossero state osservate anche solo le norme comuni di buona edificazione e il giudizio prognostico dei periti secondo i quali un edificio in muratura costruito a regola d'arte ma senza cautele antisismiche a fronte di un terremoto di 9/10 grado scala Mercalli modificata avrebbe avuto una probabilità di crollo totale pari al 50%.
Ancora un volta la illogicità per contraddizione è richiamata senza ragione. Il giudizio prognostico o predittivo dei periti riguardava il comportamento di un edificio in muratura costruito a regola d'arte in caso di sisma del nono grado Mercalli.
Il Giudizio controfattuale del giudice di appello è commisurato al comportamento dell'edificio della scuola di San Giuliano costruito in parte in muratura e in parte in cemento armato e accertatamente sopraelevato contro le regole dell'arte.
La censurata contraddizione non c'è e tanto assorbe ogni altra considerazione circa il tipo di contraddizione censurato.
In particolare: i profili residui del ricorso Ma. e dei proposti motivi nuovi.
Le censure proposte dal Ma. devono essere rigettate per la parte che accerta la responsabilità penale dell'imputato.
La censura correlata alla struttura complessiva della motivazione di appello, alla insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione stessa, alla individuazione della causalità materiale dei fatti addebitati (censure 3, 4 e 5) e della effettiva dinamica del crollo (censura 8) alla imprevedibilità del terremoto (censura n. 13), diffusa anche nel testo dei motivi nuovi, e al rapporto tra le due sentenze di merito (censura 12) ha trovato risposta nelle osservazioni già sviluppate nella parte generale che precede.
Anche sulle censure ( censura 5, censura 10 sui campi di propagazione delle onde sismiche) intese a determinare una ulteriore valutazione di merito circa llapprezzamento delle prove operato dalla sentenza impugnata, già si è detto.
Anche la considerazione in ordine all'uso di una scienza personale del giudice e al rapporto tra conclusioni peritali e statuizione adottata ha trovato più sopra risposta.
La osservazione secondo la quale il mutamento di segno decisorio in sede di appello costituirebbe un vulnus del diritto di difesa che sarebbe privata del controllo di merito nella successiva fase del ricorso di cassazione è manifestamente infondata è manifestamente priva di fondamento perchè il processo si è snodato in due fasi di merito e in un giudizio di legittimità nei quali il contraddittorio è stato pieno e i diritti di difesa sono stati compiutamente esercitati sia quanto ai due giudizi di merito che quanto al giudizio di legittimità.
La prospettata inapplicabilità oggettiva delle normative cautelari ritenute in parte applicabili da entrambe le sentenze di merito e in parte dalla sola sentenza di appello, (censura 2) non ha fondamento come nello sviluppo generale della relativa tematica si è più sopra dimostrato.
L'inapplicabilità soggettiva del D.M. 20 novembre 1987, della L. n. 109 del 1994 e del connesso D.P.R. n. 544 del 1999 in relazione allo specifico ruolo economico-professionale dell'appaltatore che si svolgeva in una fase esecutiva è da escludere.
La sentenza impugnata non ha affermato la colpevolezza del Ma. per inosservanza delle norme cautelari indirizzate al progettista e alla stazione appaltante ma in relazione all'effettuazione imprudente e negligente dei lavori appaltati pur nella verificata assenza di valutazione del progettista circa lo stato della muratura prèsistente, circa la mancanza di relazione del progettista relativa all'eventuale superfluità del consolidamento, e ancora in relazione all'inosservanza dell'obbligo di procedere a consolidamento formulato nei confronti di chiunque intenda sopraelevare o ampliare un edificio esistente (sentenza di appello pag. 582), in relazione all'omessa considerazione della circostanza per la quale il Ma. nello stesso periodo procedeva al consolidamento dell'edificio della scuola materna nell'ambito dello stesso plesso scolastico, in relazione all'esecuzione dei lavori compiuta in assenza di progetto strutturale esecutivo con i relativi calcoli, in relazione alla sopraelevazione attuata in violazione, già in precedenza illustrata, delle leges artis (per esempio con irregolari interventi sul solaio di sottotetto esistente), in relazione all'anticipata consegna provvisoria effettuata nonostante l'assenza del certificato di avvenuto collaudo e, in definitiva, per l'inosservanza di obblighi di cautela propri dell'appaltatore costruttore.
Quanto alle contraddizioni denunziate (anche nei motivi nuovi) nella affermazione di sentenza che dichiarata la inapplicabilità diretta della L. n. 64 del 1974 ha poi affermato una sua applicabilità indiretta, la contraddizione deve essere esclusa ove si ponga mente alla circostanza che la sentenza impugnata ha escluso la applicabilità delle regole procedimentali, e ha poi individuato nelle cautele sostanziali contenute in quella legge, delle semplici misure di prudenza da tenere in considerazione per il caso di costruzione in zona ad elevato rischio sismico.
È infondata la censura (n. 7) relativa alla mancata rilevazione di una causa interruttiva sopravvenuta del nesso causale rappresentata dalla incidenza dell'utilizzo della scuola pur in assenza del collaudo che la stessa sentenza di appello esclude debba essere effettuato per obbligo del Ma. .
Il ricorrente non considera che la motivazione di appello bene ha chiarito di seguito, come la consegna anticipata effettuata dai costruttori, pur in assenza di collaudo, abbia costituito concausa degli eventi reato addebitati.
La censura circa l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza di merito in ordine alla magnitudo del terremoto, errore che se riscontrato, invaliderebbe l'intero edificio motivazionale, è infondata e deve essere rigettata in forza delle considerazioni svolte più sopra nelle considerazioni generali relative alla accertata causalità materiale del crollo.
In particolare: I profili residui del ricorso Bo. .
Le censure espresse in relazione alla posizione personale del Sindaco Bo. (ricorso censura n. 1 nelle sue diverse declinazioni più sopra menzionate e numerate, nonchè memoria difensiva) hanno riguardo ai molti aspetti della affermazione di sua responsabilità ma non impugnano le determinazioni concrete adottate in ordine alla pena e alla sua dosimetria.
Quelle censure sono infondate nei sensi che di seguito si evidenziano.
A fronte della sconoscenza scusabile di un sindaco medico che non possiede cognizioni in materia edilizia per essere altrimenti specializzato, è a dire che ogni sindaco conosce, per proprio sapere, o per acquisizione mediante i canali di apprendimento della sua amministrazione, gli obblighi minimi connessi all'esercizio del suo incarico elettivo.
Nel caso che ne occupa, tuttavia, e in relazione alle responsabilità ritenute, saranno posti in rilievo i comuni oneri di diligenza e prudenza che sono richiesti non ad un sindaco in ragione della sua carica, ma che sono richiesti rispetto a qualsiasi condotta umana.
Dell'accertamento di responsabilità impugnato devono essere confermati gli addebiti relativi alle condotte commissive e quelli relativi alle condotte omissive addebitate a fronte di inosservanza di oneri che sono indeclinabili per chiunque.
La sentenza impugnata ha correttamente preso a fondamento delle sue considerazioni relative alla responsabilità del Sindaco, il principio di separazione (Cass. Pen. Sez. 4^ 24/6/2005 n. 70) tra poteri di indirizzo politico e poteri di gestione (L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 51) distinguendo tra poteri di indirizzo e controllo sulla attuazione degli stessi indirizzi riferibile al Sindaco in quanto organo elettivo, e gestione con connessa responsabilità amministrativa attribuita (L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 2 nonchè D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, comma 6) in via diretta ed esclusiva ai dirigenti in servizio presso il comune e al responsabile unico del procedimento. Prima di qualsiasi analisi sulla esigibilità soggettiva delle cautele o delle condotte sostanzialmente richieste dalla Corte di Appello al Sindaco Bo. , è necessario distinguere il piano della separazione della competenze amministrative dal piano della pari responsabilità di tutti i destinatari della legge penale per la violazione di regole imposte da quella legge.
La sentenza impugnata ha tuttavia considerato che le omissioni addebitate al Sindaco Bo. si sono concretizzate, per gli addebiti di omissione, in omissioni legate non a obbligazioni di gestione che non gli competevano, ma a un suo specifico obbligo di indirizzo, controllo, e di sovrintendenza verso gli apici ( D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 108) della macchina amministrativa, ribaditi anche nello Statuto del Comune di San Giuliano approvato con delibera n. 19 del 22/6/2000 (e successivamente integrata), certamente applicabile ratione temporis, e rapportati alla rilevanza delle operazioni sviluppate attorno alla sopraelevazione della scuola (tutte tali da coinvolgere proprio i poteri di indirizzo, programmazione e controllo del sindaco).
Le carenze strutturali della attività gestionale rivelate dalla totale assenza di calcoli, grafici, piani di consolidamento o relazioni che escludano il consolidamento preliminare, della mancata previsione di cautele rapportate alla nota esistenza di rischio sismico vanno ad integrare, secondo la sentenza impugnata omissioni di compiti propri dell'organo elettivo Rileva sul punto la Corte che il discrimine tra attività di gestione e attività di controllo e di indirizzo, quando queste vadano ad incidere sulla gestione tecnica, o quantomeno su gravi carenze strutturali di quella gestione, si configura con più adeguata precisione sul piano del diritto penale, ove si considerino le obbligazioni di prudenza e diligenza connesse all'esercizio di qualsiasi attività umana.
L'indagine del giudice di appello ha rilevato vistose dissimmetrie di trattamento delle procedure di sopraelevazione nell'ambito dello stesso comune di San Giuliano, significativi scostamenti delle procedure adottate rispetto a quelle in tal materia osservate nei comuni vicini (sentenza appello pag. 414), illogica contraddittorietà in un unitario contesto temporale del deliberato consolidamento di altro edificio scolastico nello stesso plesso Jovene di successiva edificazione 1967 - e dell'immotivato (per difetto di relazione tecnica) mancato consolidamento dell'edificio di anteriore edificazione 1960 - da sopraelevare (in particolare pag. 541), esistenza di segnali di allarme circa l'insufficienza della documentazione autorizzativa dell'uso dell'edificio sopraelevato.
Tali rilevazioni della sentenza di appello sostengono adeguatamente, anche in caso di eliminazione di una colpa specifica per inapplicabilità soggettiva delle regole cautelari che attengono alla gestione tecnica della edilizia comunale, una colpa generica del sindaco, correlata alla mancata rilevazione, senza necessità di approfondimento tecnico alcuno, degli evidenziati, conosciuti e ben evidenti segnali di non corretti apprestamenti della edificazione e di impossibile utilizzo dell'edificato mal realizzato.
La separazione tra attività politica di indirizzo e attività di gestione, non si spinge al punto di sottrarre alla attività di indirizzo e controllo l'onere di conoscenza (col suo corredo necessario di responsabilità) dell'oggetto sul quale quelle attività peculiari della carica elettiva, si esercitano.
La scriminante definita amministrativa o politica da far valere per le sole condotte omissive, - non ha anche una efficacia diretta di scriminante penale, se perfino la stessa scriminante amministrativa non opera quando i vizi dell'assunzione dell'atto deliberativo dell'organo elettivo siano così evidenti da escludere la buona fede.
Per l'altro profilo, l'addebito di condotte commissive dirette e personali che abbiano causalmente concorso a determinare il prodursi degli effetti vietati dalla legge penale, è indifferente alla esistenza di separazioni delle competenze amministrative incidenti, invece, salva individuazione della misura della incidenza, sulle omissioni rivenienti da inosservanza di norme cautelari.
In ordine alla statuizione di condanna pronunziata nei confronti del sindaco Bo. si deve avere chiara la circostanza che la sentenza impugnata (pagg. 601/661) individua a carico del Bo. due tipologie di violazione.
La prima tipologia riguarda violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale riconducibili all'esercizio (mancato) di poteri di indirizzo e di programmazione, nonchè di controllo dell'organo politico; omessa attivazione del sindaco, a fronte di violazioni derivanti da carenze strutturali, per l'esercizio dei poteri sindacali di sollecitazione e rimedio; ancora mancato esercizio delle proprie prerogative di controllo indirizzo e sollecitazione nonostante numerose sollecitazioni (per esempio dei presidi) ad attuare quell'esercizio.
La seconda tipologia riguarda violazioni derivanti da indebita attivazione costituente ingerenza nei poteri di gestione del funzionario responsabile del procedimento e tale da portare a compimento e aggravare gli effetti delle violazioni che dovevano essere fermate.
In questa seconda prospettiva la sentenza di appello rileva che il sindaco, inerte rispetto a condotte imposte da obblighi di legge, si è invece adoperato in fatto col rilasciare al dirigente scolastico che reclamava un certificato di collaudo, un atipico certificato di agibilità della scuola (lett. era del 9/4/2002), autorizzando con ciò l'apertura della scuola al suo uso, pur in assenza di un collaudo statico e violando il divieto (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 17 e 75) di consentire l'utilizzazione di una costruzione prima del collaudo stesso, utilizzazione a lui in concreto personalmente (pag. 622) nota, quanto all'ala della scuola sottostante la sopraelevazione.
Il secondo ordine di addebiti mossi al sindaco configura ipotesi di causalità attiva e non omissiva, con la conseguenza giuridicamente obbligata, che rispetto a tali condotte non viene in rilievo la individuazione della applicabilità di regole di diritto che costruiscano una posizione di garanzia, o evidenzino situazioni di debito cautelare attribuibili al sindaco stesso, o la identificazione di regole che escludano una responsabilità amministrativa del sindaco medesimo.
Indipendentemente dalla esistenza di altri obblighi di impedire il verificarsi degli eventi posti ad oggetto del processo, la individuazione di condotte attive che anche abbiano costituito concausa del determinarsi degli eventi non voluti dalla legge determina la addebitabilità di quelle condotte al loro autore.
Infatti se la causalità considerata è una causalità attiva diventa del tutto irrilevante che il Bo. fosse onerato o no di obbligazioni di garanzia, e la questione di diritto si risolve nella verifica se quelle condotte causative siano state o no poste in essere dal sindaco Bo. .
Si deve poi considerare che nel rapporto tra colpa specifica legata alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline e colpa generica legata a profili di esigibilità appartenenti alla esperienza e alla memoria della esperienza generalmente condivise (nelle forme della diligenza, della prudenza e della perizia) le limitazioni di efficacia soggettiva della applicabilità di quelle leggi, regolamenti ordini e discipline specifici, non può tracimare nella eliminazione di ogni esigibilità legata alla osservanza di generalissime regole sociali sulla osservanza indefettibile delle quali si sono poste nel tempo le basi minime della conservazione e dello sviluppo sociale (basti in proposito richiamare la tesi secondo la quale la invalidità della norma specifica, per incompetenza di chi la ha emanata, non vale ad escludere la colpa quando la condotta posta in essere sia comunque inosservante di una regola cautelare generica).
La sentenza di appello nello sviluppo della complessa orditura argomentativa individua rispetto alle condotte attive addebitate al Sindaco Bo. i comportamenti attivi leciti (che avrebbero evitato l'evento) in un esercizio attivo dei poteri di controllo del sindaco che avrebbero portato al blocco delle operazioni (sopraelevazione senza consolidamento e senza collaudo, riutilizzo dell'edificio malamente sopraelevato) non conformi a ordinarie regole di prudenza e diligenza così certamente evitando gli eventi illeciti oggetto di processo.
Anche in questa sua articolazione la motivazione risulta logica, dotata di coerenza interna e di capacità di sintesi critica di tutti gli elementi di prova acquisiti al contraddittorio e fornisce elementi decisivi di chiarezza in ordine ai profili soggettivi della esigibilità delle condotte addebitate all'imputato.
Le censure proposte in ordine agli accertamenti che hanno individuato il compimento di condotte attive proprie del Dott. Bo. , e dunque a lui addebitate, integrano una richiesta di nuovo esame di merito che non può essere proposta al giudice di legittimità quando la motivazione di appello sia, come è stata nel caso concreto, logica coerente e compiuta.
La ricostruzione degli interventi, anche documentati (lett. era 29/5/2002 indirizzata all'ing. L.S. e alla impresa Ma. ), per produrre un certificato di agibilità in qualche modo sostitutivo del certificato di collaudo non effettuato e mancante, la autorizzazione identificabile nella lett. era 9/4/2002 di fatto elemento chiave del riuso della scuola nonostante la sopraelevazione sostanzialmente e formalmente irregolare, l'accertamento delle sollecitazioni e dei preallarmi esplicitati dall'autorità scolastica locale, sono traccia sicura della pienezza dell'accertamento svolto in ordine alle condotte attive del sindaco, oltretutto valutate non atomisticamente ma nel significato del loro insieme collocato nel contesto analizzato.
A questo punto è necessario trattare la censura secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe male applicato la L. n. 109 del 1994, art. 20 modificata e integrata da L. 18 novembre 1998, n. 415 e da L. 1 agosto 2002, n. 166 la quale ha stabilito con disposizione derogatoria che nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è (secondo la lettura del ricorrente "deve essere") sostituito da quello di regolare esecuzione emesso D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 208 dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento e un tale certificato comprenderebbe (in assenza di dettagli di legge) D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 188, comma 6 sia il collaudo amministrativo che il collaudo strutturale comprensivo delle verifiche rispetto alle norme sismiche (così nel ricorso Bo. pag. 49).
Si deve invece considerare che, nel silenzio della legge, restano fermi i principi di cautela della salute e della sicurezza dei cittadini non riducibili secondo l'importo dell'appalto e, in definitiva, si deve concludere che la semplificazione riguarda il collaudo amministrativo ma non il livello di cautele imposto a garanzia di quella sicurezza e di quella salute.
A tale interpretazione non osta il senso del chiarimento contenuto in determinazione 25/2/2009 della Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportata in ricorso Bo. , specie nel caso in cui l'unitarietà del collaudo amministrativo e del collaudo statico sia sforzata - come si vorrebbe nel caso di specie- al punto da consentire che il certificato di staticità e agibilità sia redatto da un soggetto non estraneo alla stazione appaltante con ciò concentrando nel ruolo dell'ing. L.S. , firmatario di quel certificato, sia la funzione di controllore che quella di controllato.
Quanto alla inesigibilità dalla comune diligenza di un medico/sindaco (non attrezzato con competenze edilizie specialistiche) della capacità di individuare il difetto di validità e la non effettiva equipollenza di un certificato come quello redatto dall'ingegner L.S. , inesigibilità secondo il ricorrente ancora più evidente a fronte del gravare del compito di nomina del collaudatore sul responsabile amministrativo del servizio, si deve invece ribadire che una qualsiasi persona mediamente diligente, incaricata o meno di rappresentanza politica di una intera comunità locale, doveva quantomeno percepire che il certificato preso per buono conteneva la sottoscrizione del progettista, direttore dei lavori ingegner L.S. , e dunque rivelava - si ripete - la coincidenza tra soggetto controllante e soggetto controllato, manifestando agli occhi di chiunque il contrasto radicale di quella certificazione con gli stessi obbiettivi per i quali era richiesta e rilasciata.
Sulla conformità a logica, sulla coerenza e sulla completezza della motivazione di merito, vale anzitutto la ricognizione generale compiuta da questa Corte nella parte motiva che precede, ma valgono anche le osservazioni spese nella parte generale a proposito di causalità materiale del crollo totale, a proposito di dinamica del crollo, a proposito di esclusione di cause alternative da sole sufficienti a determinare l'interruzione della catena causale che coinvolge le condotte attive del Bo. , a proposito di concorso di cause tutte necessarie per il prodursi degli eventi oggetto di questo processo.
A quella ricognizione generale e a quelle osservazioni si deve qui fare rimando posto che esse sono essenziali nella dimostrazione delle diverse responsabilità addebitate (e accertate a carico) del sindaco Bo. .
Identiche considerazioni devono svolgersi verso le censure che richiedono un nuovo accertamento di merito riproponendo il tema di un rafforzamento della statica dell'edificio scolastico prodotto dalla sopraelevazione; in tema di contestualità tra verificarsi del sisma delle 11,32 e il crollo, tale da far proporre la tesi della causalità sismica esclusiva; in tema di imprevedibilità del sisma.
Anche per i temi della causalità, della vulnerabilità dell'edificio sopraelevato, della imprevedibilità dei fenomeni sismici di grande intensità, sono state peraltro spese ampie argomentazioni nella motivazione che precede e che qui deve essere ancora una volta tenuta in considerazione.
Le censure espresse a mezzo dei motivi 2, 3, 4, e 5 del ricorso per cassazione, e in vari punti della memoria difensiva, sono state più sopra rigettate con ampia motivazione nelle parti dedicate all'accertamento della dinamica del crollo, alle questioni della causalità materiale dell'evento alle questioni generali connesse a quella della causalità (prevedibilità, eccezionalità del sisma, causalità alternative).
In particolare poi il ricorrente solleva questione di violazione di suoi diritti di difesa quanto alla mancata trascrizione del cd audio nel quale erano registrate dichiarazioni spontanee rese dal Bo. stesso all'udienza del 29/6/2007.
Il Bo. avrebbe in quell'occasione dichiarato di aver prestato servizio di guardia medica la notte prima del sisma e di non essersi accorto delle scosse che si rivelavano nella nottata stessa.
Nella economia logica della sentenza di condanna, che resiste alla eliminazione degli addebiti relativi alla tardività della adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in tema di interdizione dell'uso della scuola immediatamente dopo le scosse della notte precedente il sisma, la mancata acquisizione del CD audio non viola i diritti di difesa dell'imputato.
Quanto alla interruzione del nesso causale che la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto in favore del Bo. con riferimento alla sua missiva del 22/4/2002 resta valido quanto più sopra affermato in ordine all'accertamento di diverse causalità concorrenti nessuna delle quali è risultata da sola sufficiente a determinare gli eventi.
Viceversa la valutazione della lett. era del 29/5/2002 (cui seguii la confezione delle varie certificazioni 24/6/2002, 19/7/2002,11/9/2002, che nulla avevano a che vedere con il collaudo dell'opera), risulta motivatamente e adeguatamente resa dalla sentenza impugnata sicchè non è suscettibile di una qualificazione alternativa (e, nel merito, antagonista) che ne cambi il significato da condotta di intervento attivo del sindaco nella gestione, nel "doveroso e comprovato interessamento" da parte del rappresentante dell'amministrazione scolastica di cui scrive il ricorso Bo. .
Il ricorrente denuncia poi la illogicità, sotto forma di contraddittorietà, della motivazione che dopo avere escluso la applicabilità diretta della legge antisismica L. n. 64 del 1974, e specificamente delle cautele sostanziali in essa previste, ha egualmente concluso per la applicabilità indiretta di parte di una tale normativa ad un comune non classificato come sismico.
In particolare la censura investe le affermazioni di sentenza secondo le quali, in contrasto con le acquisizioni probatorie documentali (note della Regione Molise, note della provincia di Campobasso), sarebbe stata generalmente nota la inclusione del comune di San Giuliano nella lista dei comuni esposti ad elevato rischio sismico ex OPCM 2788/98 oltretutto finalizzata a soli scopi di incentivazione di interventi edilizi dei singoli proprietari.
La censura denunzia ancora il giudizio di prevedibilità del terremoto del 2002 espresso in motivazione La contraddizione e la illogicità denunciata non sono ravvisabili perchè al di là degli scopi attribuiti dal ricorrente a quel testo di legge, da quel testo e dalla consapevolezza che esso porta non è possibile espungere la pubblica descrizione di fenomeni sismici con la considerazione dei quali in ogni caso la legge esclude ogni possibilità di rimozione individuale o collettiva della esistenza del rischio sismico e del suo normale proporsi.
La applicabilità della L. n. 64 del 1974 è stata linearmente esclusa come applicabilità diretta delle norme procedimentali ed è stata altrettanto linearmente riconsiderata solo come misura della prudenza edilizia a fronte di una condizione del territorio di conclamato e pubblicizzato elevato rischio sismico.
Altre considerazioni sulla prevedibilità del sisma del 2002 sono state svolte più sopra.
 

 

CONCLUSIONE per le censure relative all'accertamento di responsabilità.

 

 Le ragioni fin qui rassegnate impongono il rigetto di tutte le censure relative alla affermazione di responsabilità degli imputati Bo. , M. , L.S. , Ma. e A. .

 

 


LA PENA.


 

I ricorrenti M. , L.S. , Ma. e A. hanno anche proposto censure relative alla pena applicata.
In estrema sintesi si deve rilevare che la sentenza di appello (pag. 537) ha affermato che tutti gli imputati erano reciprocamente consapevoli della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo (ossia la realizzazione della sopraelevazione e la sua concreta utilizzazione) e si deve rilevare che, all'opposto, la stessa sentenza ha escluso la possibilità di riconoscere ad alcuna delle condotte omissive o commissive ritenute, una (diversa) minima importanza (pag. 538).
Nella valutazione delle colpe singole la Corte ha poi ascritto a tutti gli imputati sia colpe generiche (per eguali profili di negligenza e imprudenza (pag. 542) che colpe tutte in pari grado afferenti alla progettazione, approvazione, direzione, esecuzione della sopraelevazione e tutte attribuite ai cinque imputati (pag. 543), anche esse da ascrivere a colpa specifica o a colpa generica (nel caso dell'organo elettivo).
E dei profili di colpa ai limiti di quella cosciente sono egualmente individuati per Bo. e per il M. e poi per tutti gli imputati (pag. 546) con espressa esclusione di ragioni di attenuazione della colpa del Bo. (pag. 547).
La motivazione della sentenza, con una successiva affermazione del carattere  più gravoso delle posizioni L.S. e M. (pagg. 552 e ss.), applica a costoro una pena base (anni quattro di reclusione) rapportata a questa particolare gravosità inizialmente negata.
Per Ma. e A. la pena base è applicata nella diversa misura di anni tre di reclusione senza richiamo alcuno delle parità della colpa e delle parità degli effetti, in altra parte della sentenza tenuti per fermi.
Il Bo. , al quale è dedicata un'ampia trattazione mirata a individuare la particolare molteplicità delle colpe (molteplicità che non può smentire la precedentemente affermata parità delle colpe) ee condannato a diversa (e minore) pena a partire da una pena base di anni uno e mesi dieci di reclusione.
Le censure esplicitate dai ricorrenti L.S. , M. , Ma. e A. sono certamente infondate nella parte (ricorsi L.S. , M. , Ma. , A. ) in cui denunziano la mancata motivazione circa la posizione specifica di ciascun imputato rispetto alla commisurazione della pena da applicargli.
La semplice lettura del testo della motivazione che presta particolarissima e compiuta attenzione alla posizione di ciascun imputato (da pag. 552 a pg. 661) rende evidente l'infondatezza di una così fatta censura.
Viceversa merita accoglimento la censura posta da ciascuno dei quattro ricorrenti appena sopra nominati, in punto di illogicità della motivazione, o contraddittorietà o arbitrarietà correlate alle pene irrogate a ciascuno e ai criteri di determinazione delle stesse in sè e per differenza (rilevata a seguito di comparazione).
Invero la motivazione impugnata che ha individuato colpe pari per gravità e incidenza sugli effetti del reato, nell'applicare basi di conto diverse per le pene irrogate a partire da misure non coincidenti, ha per un verso contraddittoriamente affermato allo stesso tempo parità e diversità di colpa tra i diversi imputati e, per altro verso, ha mancato di motivare ai fini di una ragionevole applicazione dei parametri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 c.p. dei quali ha fornito contraddittoria lettura.
In definitiva, rigettate tutte le censure proposte in punto di responsabilità degli imputati devono essere accolte, nei limiti della motivazione che precede, le censure relative alla corretta applicazione della legge e alla logica motivazionale impiegata con riguardo alla determinazione della pena per quattro imputati ricorrenti sul tema.
A tal proposito ed ai sensi dell'art. 624 c.p.p. va precisato che il collegio si adegua al prevalente orientamento di questa Corte espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4904 del 26/03/1997 rv. 207640 (e di recente ribadito dalla Sezione Seconda con la pronunzia n. 8039 del 09/02/2010 rv. 246806 ed ivi citate).
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.
Consegue che il giudice del rinvio si atterrà anche al seguente principio di diritto: "il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento".
 

 

In sintesi:
deve essere rigettato il ricorso dell'imputato Bo.An. M. (NON RICORRENTE SUL CAPO RELATIVO ALLA PENA) che deve anche essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Devono essere accolte le censure degli imputati L.S., M., Ma. e A. limitatamente al capo relativo alla determinazione delle pene irrogate nei limiti innanzi specificati, mentre tutte le altre censure da costoro proposte debbono essere rigettate.
Tutti i cinque imputati e il responsabile civile devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalle parti civili, secondo il dettaglio di posizioni, nomi e cifre riportato nel dispositivo che segue.
Deve essere rigettato il ricorso dello Stato Italiano, Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sussistono giusti concorrenti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, avuto riguardo alla complessità della vicenda processuale e alla natura delle questioni di diritto dibattute.
La sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di L.S., M., Ma. e A. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Campobasso.
 

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati L.S. G., M.M., Ma.Gi. e A.C. A., con rinvio, sul capo, alla Corte di Appello di Salerno.
Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati.
Rigetta il ricorso di Bo.An.Ma. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì tutti gli imputati e il responsabile civile alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, spese che liquida come in appresso:
Va.Re., + altri, tutti difesi dall'avv. Fusco Giuseppe, complessivi Euro 7.375,00 oltre accessori come per legge;
Ri.Ci., + altri, tutti difesi dall'avv. Nicola Cerulli, complessivi Euro 7.625,00 oltre accessori come per legge.
Ia.Ma., + altri, tutti difesi dall'avv. D'Aloisio Roberto, complessivamente Euro 6.000,00 oltre accessori come per legge.
Si.Cl., difesa dall'avv. Di Siena Bruno, sostituito dall'avv. D'Aloisio Roberto, Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Li.Mi. e Vi.An., difesi dall'avv. Gnocchini Lorenzo, complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ia.Ma.Ra. difesa dall'avv. Bruno Michele, Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
D.L.N., G.F.A., An. D., difesi dall'avv. Tascione Arnaldo complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
An.Do., + altri difesi dall'avv. Franco Cianci, complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
To.Gi.Ni. e D.S.C.G. difesi dall'Avv. Benedetto Cianci, sostituito dall'avv. Franco Cianci, complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Di.Re.Ra., + altri, tutti difesi dall'Avv. Sante Foresta Nicola, complessivi Euro 8.250,00 oltre accessori come per legge.
Fr.Vi., + altri, difesi dall'avv. Libero Mancuso,complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Ma.Ma., + altri, tutti difesi dall'Avv. Di Noia Massimo, complessivi Euro 5.500,00 oltre accessori come per legge.
Ma.Ra.An. difesa dall'avv. De Notariis Giovanni complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Rigetta il ricorso dello Stato Italiano e compensa e spese tra le parti. Condanna lo stesso alle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010