Categoria: 1978
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Tipologia: CCNL
Data firma: 11 settembre 1978
Validità: 01.10.1978 - 30.09.1981
Parti: Aninsei, Fiinsei, Sigisl e Sindacato nazionale scuola-Cgil, Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns), Uil-scuola
Settori: Servizi, Istruzione privata, Personale non docente

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
IV - Trattamento economico, previdenziale e mutualistico
Art. 11 - Retribuzione mensile
Art. 12 - Prospetto paga
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Minimi retributivi
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Determinazione della quota giornaliera e oraria mensile
Art. 18 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 20 - Vitto
V - Trattamento convittuale
Art. 21 - Trattamento convittuale
Art. 22 - Vitto e alloggio
Art. 23 - Riposo settimanale
VI - Durata del lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Art. 26 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 27 - Ferie
VII - Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 28 - Assenze per malattia
Art. 29 - Aspettativa per malattia
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 32 - Servizio militare
Art. 33 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 34 - Aspettativa
VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 36 - Restituzione dei documenti
Art. 37 - Indennità di anzianità
Art. 38 - Licenziamento
IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari

Art. 39 - Regolamento interno
Art. 40 - Doveri delle parti
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
X - Diritti sindacali
Art. 42 - Diritti sindacali
Art. 43 - Ritenute sindacali
XI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 44 - Condizioni di maggior favore
Art. 45 - Conciliazione
Art. 46 - Rinvio alle leggi
Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
Allegato 2
Allegato 3 - Indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro Personale non docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali

Il giorno 11-9-1978, in Roma tra l’Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei), la Federazione italiana istituti non statali di educazione e di istruzione (Fiinsei), il Sindacato italiano gestori istituzioni scolastiche libere (Sigisl), e il Sindacato nazionale scuola-Cgil con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federscuola-Cisl (Sinascel, Sism, Sisns) con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Uil-scuola con l’assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil), è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale non docente delle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto contempla e tutela il personale non docente dipendente dagli istituti scolastici gestiti da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dall’Aninsei, dalla Fiinsei e dal Sigisl.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alle predette organizzazioni che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente contratto.

III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti e certificati in carta libera:
[…]
d) certificato di sana costituzione fisica;
[…]

V - Trattamento convittuale
Art. 23 - Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore consecutive di riposo settimanale.

VI - Durata del lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro per il personale è di 40 ore settimanali.
La presenza degli Istitutori, richiesta negli ambienti degli istituti durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.

Art. 25 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Il personale educativo appartenente alla categoria E 3 può essere assunto per un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali e fino a 46 ore.
[…]

Art. 26 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario quando richiesto nei limiti stabiliti dal presente CCNL Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato dal legale rappresentante dell’istituto.
Al personale delle categorie E, F e G potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 16 ore mensili.
[…]

Art. 27 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 39 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 40 - Doveri delle parti
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
a) di esplicare le proprie mansioni, in conformità alle attribuzioni e categorie conferite;
[…]
d) di rispettare e di far rispettare agli allievi il regolamento interno dell’istituto ove esista;
[…]
f) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.

X - Diritti sindacali
Art. 42 - Diritti sindacali

Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge, ivi compresa la legge 20-5-1970, n. 300.
Ai fini dell’applicabilità del titolo III di detta legge, il limite di 15 dipendenti, ivi previsto all’art. 35, sarà ridotto a 11 negli istituti ove venga prestato lavoro autonomo.

XI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 45 - Conciliazione

Le parti si impegnano a definire entro il 10-9-1978 le procedure per la conciliazione delle vertenze che formeranno parte integrante del presente contratto come allegato 1.

Art. 46 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge del 20-5-1970, n. 300 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 15-7-1966, n. 604 e nelle altre leggi sul lavoro.

Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.