Tipologia: CCNL
Data firma: 29 settembre 1978
Validità: 01.01.1978 - 31.12.1980
Parti: Confederazione italiana degli armatori liberi e Film-Cgil, Film-Cisl, Uim-Uil
Settori: Trasporti, Naviglio minore

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
Art. 3 - Tabelle minime di armamento
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Paghe
Art. 6 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Compenso per servizio di guardia con veglia in porto
Art. 9 - Indennità di contingenza
Art. 10 - Indennità di navigazione
Art. 11 - Indennità speciali
Art. 12 - Indennità per trasporto di materie infiammabili
Art. 13 - Indennità per trasporto di materie esplosive e infiammabili
Art. 14 - Indennità di prolungata navigazione all’estero
Art. 15 - Indennità rischio guerra
Art. 16 - Indennità rischi epidemici
Art. 17 - 13a e 14a mensilità
Art. 18 - Compensi per sostituzione personale mancante
Art. 19 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
Art. 20 - Premio di fedeltà
Art. 21 - Vitto
Art. 22 - Indennità sostitutiva della panatica - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 23 - Festività
Art. 24 - Trattamento delle due festività nazionali 25 aprile e 1o maggio
Art. 25 - Trattamento per festività soppresse legge 5-3-1977, n. 54
Art. 26 - Ferie
Art. 27 - Assegni familiari
Art. 28 - Assicurazione malattie ed infortuni
Art. 29 - Corredo
Art. 30 - Indennità perdita corredo
Art. 31 - Indennità per risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Tabelle istituti retributivi
Art. 33 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Tabelle di armamento
Allegato 2 - Tabella delle competenze per i marittimi imbarcati sulle navi da 151 a 500 tsl in vigore dal 1-10-1978 al 31-7-1979
Allegato 3 - Tabella delle competenze per i marittimi imbarcati sulle navi da 501 a 1.000 tsl in vigore dal 1-10-1978 al 31-7-1979
Allegato 4 - Tabella delle competenze per i marittimi imbarcati sulle navi da 1.001 a 1.600 tsl in vigore dal 1-10-1978 al 31-7-1979
Allegato 5 - Tabella delle competenze per i marittimi imbarcati sulle navi da 1.601 a 3.000 tsl in vigore dal 1-10-1978 al 31-7-1979
Allegato 6 - Indennità giornaliera di navigazione
Allegato 7
Allegato 8 - Assicurazioni malattie
Allegato 9 - Assicurazioni infortuni
Appendice
Dichiarazione a verbale - Tipo di contratto di lavoro
Diritti sindacali
Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Permessi sindacali
A) Permessi retribuiti
B) Permessi non retribuiti
Affissione comunicazioni sindacali
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
Delega comune
Agevolazioni allo studio
Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
• Navi automatizzate
• Navi specializzate e tradizionali
• Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
Fondo di dotazione per la riqualificazione e specializzazione del personale

Contratto collettivo nazionale di lavoro Marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico da 151 a 3000 tsl (naviglio minore)

Addì 29-9-1978 tra la Confederazione italiana degli armatori liberi, e la Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil), la Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl), l’Unione italiana marittimi (Uim-Uil), è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica alle navi fino a 3.000 tsl che effettuano la navigazione nel Mediterraneo, Mar Nero, Mar d’Azov e fuori degli Stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
Oltre questi limiti, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge per la sicurezza della navigazione, nonché le tabelle d’armamento previste per la relativa navigazione, sarà corrisposta un’indennità del 10 per cento della paga base.

Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
I marittimi ai quali si applica il presente contratto saranno imbarcati, di massima, con convenzione a tempo indeterminato.
Il periodo massimo di navigazione è di undici mesi consecutivi da ridursi a otto mesi in caso di ininterrotta permanenza della nave all’estero. Se lo sbarco avviene prima della scadenza di detto periodo, la motivazione sarà "per fine viaggio", se dopo, potrà essere anche "per avvicendamento".
Per le aziende che già abbiano turni particolari, fatti salvi gli accordi in vigore, si applicherà il relativo regolamento contenuto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro Navi da Carico Superiori a 3.000 tsl per le aziende che non applicano la continuità del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Tabelle minime di armamento
Il numero minimo dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alla tabella allegata al presente contratto (all. n. 1).

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
Sulle navi superiori a 1.000 tsl in porto, che non mantengono il turno di navigazione, le otto ore giornaliere sono da effettuarsi tra le ore sei e le ore venti.
Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/30 della retribuzione (paga base, contingenza, panatica convenzionale).
Qualora, nel mese, per il sabato lavorato, fosse dato al marittimo il giorno di riposo compensativo, dall’importo nell’apposita colonna, dovrà essere detratta, per ogni riposo compensativo goduto, una somma pari al 25 per cento dell’importo stesso.

Art. 8 - Compenso per servizio di guardia con veglia in porto
A ciascun marittimo chiamato a prestare servizio di guardia con veglia in porto in un arco di tempo compreso dalle ore 20 alle ore 6 verrà corrisposto un compenso non frazionabile di L. 4.000 per ogni notte di servizio prestato, e le ore di effettivo lavoro prestato nella notte saranno compensate con altrettante quote orarie di lavoro straordinario.
Nel caso la prestazione straordinaria fosse preceduta e seguita dalla guardia con veglia al marittimo sarà corrisposto il compenso di guardia con veglia nella misura sopraindicata e le quote orarie di lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 10 - Indennità di navigazione
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure giornaliere indicate nella tabella allegata al presente contratto, per giorno di effettivo imbarco (all. n. 6).
[…]

Art. 11 - Indennità speciali
Ai marittimi imbarcati sulle navi sotto specificate, di stazza lorda superiore a 300 tonn. verrà corrisposta un’indennità del 9 per cento della paga base:
a) alle navi adibite a servizi regolari in linea;
b) alle navi traghetto e navi porta contenitori;
c) alle navi addette esclusivamente al trasporto di prodotti vinicoli alla rinfusa.
Ai marittimi imbarcati sulle navi addette esclusivamente al trasporto di prodotti chimici, gassosi e alle navi petroliere di stazza lorda superiore a 300 tonn. verrà corrisposta un’indennità dell’11 per cento della paga base.
Le predette indennità non sono cumulabili.
Nota
L’indennità speciale non è dovuta agli equipaggi delle navi delle Società per le quali, per tale indennità, siano stati già stipulati particolari accordi aziendali.

Art. 12 - Indennità per trasporto di materie infiammabili
Agli imbarcati su navi cisterne per le quali non sia corrisposta l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 11 quando trasportino materie infiammabili sarà corrisposta una indennità nella misura dell’11 per cento della paga base.

Art. 13 - Indennità per trasporto di materie esplosive e infiammabili
Quando una nave non cisterna o cisterna, per la quale non sia corrisposta l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 11, trasporti esplosivi o infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore ai 65° C) e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposta una indennità nella misura del 5 per cento della paga base.

Art. 14 - Indennità di prolungata navigazione all’estero
Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora di arrivo della nave al primo porto nazionale sarà corrisposta al marittimo un’indennità, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale, fino all’arrivo al primo porto nazionale, nella misura del 7 per cento della paga base.
Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore alle 60 ore.
Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.

Art. 15 - Indennità rischio guerra
Agli equipaggi imbarcati sulle navi che navigano o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente assicuratore corpi richiede un soprapremio di almeno 0,25 per cento, verrà corrisposta una indennità giornaliera rischio guerra.
La misura di tale indennità non potrà essere inferiore a tanti trentesimi del 100 per cento della paga base e indennità di contingenza per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
[…]
dell’applicazione del citato soprapremio.

Art. 16 - Indennità rischi epidemici
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 5 per cento della paga base, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione "epidemica" o "stato epidemico".
Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di vaiuolo, di tifo petecchiale, o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Art. 19 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
Solo nei porti in cui non esistano maestranze portuali le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere eseguite dall’equipaggio che in questi casi verrà compensato con un’indennità pari al 100 per cento delle paghe vigenti per i portuali in altro porto di analoga classe.

Art. 21 - Vitto
Il vitto unico sarà somministrato a bordo a cura e a spese dell’armatore in quantità e qualità tali che il suo costo giornaliero non sia inferiore a lire 2.500 a persona.
Un marittimo franco dal servizio assisterà, a turno settimanale secondo l’ordine di iscrizione del ruolino di equipaggio, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri.

Art. 26 - Ferie
[…]
Qualora l’armatore per ragioni di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali di cui sopra, corrisponderà al marittimo altrettante giornate della paga base, dell’indennità di contingenza, della panatica convenzionale e dell’indennità speciale di cui all’art. 11.
[…]

Art. 28 - Assicurazione malattie ed infortuni
Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (all. nn. 8-9).

Allegato 1 - Tabelle di armamento

da 151 a 400 tsl da 401 a 500 tsl da 501 a 1.000 tsl da 1.001 a 1.300 tsl da 1.301 a 1.600 tsl da 1.601 a 2.500 tsl da 2.501a 3.000 tsl
Comandante 1 1 1 1 1 1 1
1° Ufficiale - - 1 1 1 1 1
2° Ufficiale - - - - 1 1 1
Nostromo 1 1 - 1 - - 1
Capo motorista 1 1 1 1 1 1 1
1° Ufficiale - - 1 1 1 1 1
2° Ufficiale - - - - 1 1 1
Operaio motorista 1 1 - 1 - 1 1
Marinai 3 (A) 4 (A) 4 (A) 4 (A) 4 4 4
Giovanotto coperta - - 1 1 1 1 2 (B)
Mozzo - 1 1 1 1 1 1
Cuoco o marinaio cuoco - - - - 1 1 1
Ingrassatori o fuochisti - - - - - 1 1
Giovanotto macchina - - 1 1 1 1 1
Totale 7 9 11 13 14 16 18

(A) Di cui uno è marinaio cuoco.
(B) È facoltà dell’armatore sostituire un giovanotto di coperta con un giovanotto di macchina.
NB - Per i piroscafi il personale comune di macchina sarà determinato nave per nave.
Dichiarazione a verbale
1) Le navi da 401 a 500 tsl che navigano attualmente con un marinaio in meno conservano la tabella di otto persone di equipaggio, mentre le navi che saranno armate dopo la stipulazione del presente contratto avranno la tabella allegata al contratto stesso.
2) Nel caso di indisponibilità di marittimi delle seguenti qualifiche è consentita, fermo restando il trattamento economico previsto per il marittimo sostituito, la sostituzione con le qualifiche appresso indicate:
a) 1° Ufficiale coperta sulle navi da 501 a 1.000 tsl con un marinaio autorizzato;
b) 2° Ufficiale macchina sulle navi da 1.301 a 1600 tsl con un allievo o un operaio motorista;
c) 2° Ufficiale coperta sulle navi da 1.601 a 2.500 tsl con un allievo;
d) 2° Ufficiale coperta sulle navi da 1.301 a 1.600 tsl con un allievo di coperta;
e) 2° Ufficiale macchina sulle navi da 1.601 a 2.500 tsl con un allievo o un operaio motorista;
f) 2° Ufficiale coperta sulle navi da 2.501 a 3.000 tsl con un allievo;
g) 2° Ufficiale macchina sulle navi da 2.501 a 3.000 tsl con un allievo o un operaio motorista.
Per le navi automatizzate le tabelle d’armamento ed il trattamento del personale potranno essere oggetto di trattative tra le parti stipulanti.

Appendice
Diritti sindacali

In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue.
Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Sulle navi può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
Per l’eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "Norme sui turni particolari delle navi da passeggeri".

Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
L’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo delle nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.

Affissione comunicazioni sindacali
La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.

Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore del tempo libero, sarà costituita una commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle Organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.

Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di rammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo. Conseguentemente, premesso che la eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concordano di sperimentare, per una durata da stabilire, una diversa organizzazione del lavoro a bordo.
Le modifiche da apportare potranno riguardare la conduzione delle navi, lo svolgimento delle operazioni commerciali, la manutenzione della nave ed i servizi di bordo.
Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro si dovrà tener conto della tipologia della nave e dei viaggi ai quali è adibita, nonché del rapporto operativo delle aziende sulle navi.

Navi automatizzate
(Dotate di certificato IAQ o navi sulle quali l’automazione rappresenta elemento determinante nella conduzione e nelle operazioni commerciali).
1) Tabella di armamento - La composizione della tabella di armamento è definibile tenuto conto del grado di automazione della nave e di professionalità del personale. Le nuove tabelle che comporteranno una variazione qualitativa e quantitativa rispetto alle tabelle tradizionali dovranno tenere conto:
a) di eventuali nuove attribuzioni di compiti e funzioni polivalenti nell’ambito di una diversa organizzazione del lavoro;
b) di una eventuale diversa classificazione del personale con corrispondente introduzione di nuove qualifiche professionali e di funzioni polivalenti.
2) Servizio in navigazione e in porto - Nella composizione numerica delle guardie sarà tenuto conto del grado di automazione della nave.
L’orario di lavoro e di riposo sia in navigazione che in porto, potrà essere disciplinato in considerazione della diversa organizzazione del lavoro ed essere diversamente distribuito nell’arco della giornata tra le varie sezioni e le varie qualifiche tecniche, complementari e polivalenti.

Navi specializzate e tradizionali
La composizione numerica dell’equipaggio nelle varie sezioni, sarà finalizzata al raggiungimento di una più efficiente operatività della nave ed a un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
A tale proposito in via sperimentale su alcune navi possono essere apportate le seguenti modifiche:
a) una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi di bordo attraverso un più adeguato e razionale impiego del personale;
b) un diverso svolgimento dei servizi amministrativi mediante una più equa distribuzione degli stessi tra gli Ufficiali;
c) un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.

Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Nell’applicazione e per i fini dei criteri sopra enunciati, sarà esaminata la possibilità di stabilire un diverso periodo di imbarco fermo restando il rapporto tra periodo di imbarco e periodo di riposo stabilito dalla norma contrattuale.

Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
In relazione alla necessaria mobilità della manodopera, e per adeguare sotto l’aspetto numerico e professionale la categoria alle esigenze della flotta, vengono costituiti dei Comitati paritetici.
Detti Comitati opereranno a Genova per l’Alto e Medio Tirreno, a Napoli per il Mezzogiorno e le Isole, a Trieste per l’Alto e Medio Adriatico ed a Roma per eventuali problemi di carattere generale.
I compiti dei Comitati sono i seguenti:
A) controllare la consistenza del personale delle varie categorie in caso di ampliamento, riduzione o riconversione delle attività marittime, allo scopo di sistemare personale eccedente attraverso l’imbarco o reiscrizione al turno in altre Aziende;
B) controllare periodicamente i turni particolari al fine di accertare le eventuali eccedenze o carenze delle qualifiche degli iscritti ai turni;
C) predisporre iniziative per la partecipazione dei lavoratori a programmi di qualificazione e riqualificazione, attraverso l’uso del fondo, allo scopo di avviare un processo che porti al superamento delle carenze e delle eccedenze di determinate qualifiche.