Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1978
Validità: 01.08.1978 - 30.09.1980
Parti: Ausitra e Filtat-Cisl, Fiai-Cgil, Uiltatep-Uil
Settori: Trasporti, Pompe funebri

Sommario:

Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 2 - Inquadramento del personale
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Indennità di trasferta
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Ricorrenze festive
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Assenze
Art. 13 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 14 - Servizio militare
Art. 15 - Trattamento economico
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione
Art. 17 - Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera
Art. 18 - Trattamento di malattia o di infortunio
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Indennità di anzianità
Art. 21 - Previdenza
Art. 22 - Indennità in caso di morte
Art. 23 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Quattordicesima erogazione
Art. 26 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell' azienda
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - Indennità varie
• Indennità di alta montagna

• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità di maneggio denaro
Art. 29 - Alloggio personale
Art. 30 - Rimborso spese mezzi di locomozione
Art. 31 - Indumenti di lavoro
Art. 32 - Trasferimento
Art. 33 - Ritiro patente
Art. 34 - Norme disciplinari
Art. 35 - Condizioni di miglior favore
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 37 - Sostituzione degli usi
Art. 38 - Controversie
Art. 39 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 40 - Norma generale
Art. 41 - Norme speciali
Art. 42 - Rapporti sindacali
• Strutture sindacali aziendali

• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Assemblee del personale e referendum
• Sedi sindacali
• Contributi sindacali
Art. 43 - Tutela della salute e dell' integrità fisica
Art. 44 - Lavoratori studenti
Art. 45 - Accordi integrativi
Art. 46 - Decorrenza e durata
Art. 47 - Quota di servizio
Retribuzioni mensili
Una tantum
Parametri della contingenza
Allegato - Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri

Addì 26-7-1978 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra) e la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), la Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori (Fiai-Cgil), l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (Uiltatep-Uil) è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica
[…]
Prima dell’assunzione le aziende, possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
Al personale assunto a contratto a termine compete lo stesso trattamento economico e normativo, in quanto applicabile, previsto dal presente contratto.
[…]

Art. 5 - Orario di lavoro
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni.
[…]
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. La suddetta ora di libertà deve essere concordata fra le rappresentanze dei lavoratori e dell’azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
L’azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]

Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con un riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, l’operaio avrà diritto ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione tabellare e contingenza di una giornata lavorativa.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Dichiarazione a verbale
Si dà atto che l’ultima parte del secondo comma dell’art. 8 deve essere interpretato nel senso che le ore compiute debbono essere compensate in aggiunta a quello che è il normale trattamento mensile.

Art. 10 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 23 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli acquisite, si richiama la legge 30-12-1971, n. 1204.

Art. 28 - Indennità varie
Indennità di alta montagna

Agli operai inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 31 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale operaio due tute o indumenti equivalenti.
L’azienda terrà, in dotazione, impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati. Nel caso in cui l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti di lavoro sarà corrisposta un’indennità sostitutiva nella misura di lire 120 per ogni giornata di presenza al lavoro, da non computarsi in nessun istituto contrattuale.
[…]

Art. 34 - Norme disciplinari
[…]
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo eventuali responsabilità penali in cui incorra. […]

Art. 38 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite le strutture sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 50 giorni.

Art. 40 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 41 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 42 - Rapporti sindacali
Strutture sindacali aziendali

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o, in mancanza, Rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle Commissioni interne sono trasferite alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.

Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali e le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Assemblee del personale e referendum
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, hanno il diritto di convocare assemblee aziendali secondo le modalità previste dallo Statuto dei lavoratori.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Sedi sindacali
L’azienda metterà a disposizione delle Rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni.
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 43 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante le loro strutture sindacali aziendali, hanno diritto di controllare le applicazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 45 - Accordi integrativi
A far data dal 1-10-1976 potranno essere stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali delle parti contraenti accordi integrativi provinciali.
[…]