Categoria: 1978
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 febbraio 1978
Validità: 01.01.1978 - 30.11.1980
Parti: Confedilizia e OO.SS.
Settori: Servizi, Portieri

Sommario:

Titolo I Parte generale
Capo I - Classificazione dei lavoratori

Art. 1
Art. 2
Capo II - Collocamento
Art. 3
Titolo II Norme riguardanti i portieri
Capo I - Assunzione in servizio

Art. 4
Art. 5 - Sostituto
Art. 6 - Autorizzazione all’esercizio di un mestiere nello stabile
Art. 7
Art. 8 - Assunzione in prova
Capo II - Doveri del portiere - Orario di apertura e di chiusura del portone
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo III - Norme disciplinari
Art. 13
Art. 14
Capo IV - Retribuzione
Art. 15
Art. 16 - Gratifica natalizia
Art. 17 - Scatti di anzianità
Art. 18
Art. 19
Art. 20 - Lavoro straordinario
Art. 21 - Salario unico minimo nazionale
Art. 22 - Terzo elemento
Art. 23 - Indennità di scala mobile
Art. 24
Capo V - Ferie - Riposo settimanale e giornaliero
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28 - Permessi straordinari
Capo VI - Trattamento di malattia, gravidanza e puerperio
Art. 29 - Malattia
Art. 30 - Gravidanza e puerperio
Capo VII - Congedo matrimoniale
Art. 31
Capo VIII - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 32
Capo IX - Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 33
Capo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 34
Art. 35
Capo XI - Indennità in caso di morte
Art. 36
Capo XII - Certificato di servizio
Art. 37
Capo XIII - Trattamento più favorevole
Art. 38
Titolo III - Norme riguardanti i lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1
Art. 39
Capo I - Periodo di prova
Art. 40
Capo II - Minimi di retribuzione
Art. 41
Capo III - Ferie
Art. 42
Capo IV - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 43
Capo V - Trasferimento ella proprietà dello stabile
Art. 44
Capo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 45
Capo VII - Trattamento più favorevole
Art. 46
Titolo IV Norme riguardanti i lavoratori di cui alla lettera d) dell'art. 1
Art. 47
Capo I - Periodo di prova
Art. 48
Capo II - Minimi di retribuzione
Art. 49
Capo III - Orario di lavoro
Art. 50
Capo IV - Scatti di anzianità
Art. 51
Capo V - Ferie
Art. 52
Capo VI - Chiamata di lega e richiamo alle armi
Art. 53
Capo VII - Trasferimento della proprietà dell'immobile
Art. 54
Capo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 55
Capo IX - Trattamento più favorevole
Art. 56
Titolo V Previdenza - Assistenza - Durata del contratto
Art. 57
Art. 58
Art. 59 - Durata del contratto
Titolo VI Commissione paritetica di conciliazione
Allegati
Tabella A Portieri di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1
Tabella B Lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1
Tabella C Lavoratori di cui alla lettera d) dell’art. 1
Appendice - Accordo intersindacale del 23-9-1975 per contingenza e recupero salariale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani

Titolo I Parte generale
Capo I - Classificazione dei lavoratori
Art. 1

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
a) portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti;
b) portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili stessi ai quali essi sono addetti, con esclusione del servizio pulizie.
Agli effetti delle lettere a) e b) del precedente comma, si intende per vigilanza e custodia l’effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere da prestarsi secondo l’orario di cui al successivo art. 12;
c) lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso, per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e di custodia. La misura dei compensi anche per i servizi ulteriori (accensione e spegnimento della luce, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta e altri servizi similari) sono quelli determinati nella allegata tabella B. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complesso per i servizi non previsti nella allegata tabella;
d) lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano esclusivamente la loro opera nei complessi immobiliari per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, e/o piscine e/o spazio verde (non inferiori a mq. 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
È esclusa ogni attività che richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni, abilitazioni e licenze.
I relativi compensi sono quelli determinati nella allegata tabella C.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi, durante la vigenza del presente contratto, per definire l’inquadramento, i problemi relativi alla preparazione professionale, ed il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati non compresi nella classificazione di cui all’art. 1 del presente contratto.

Art. 2
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto:
a) i portieri e gli altri lavoratori indicati nell’articolo precedente, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti od affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati;
b) i portieri e gli altri lavoratori indicati nell’articolo precedente che sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sede di ditte industriali o commerciali, dalle quali essi portieri o altri lavoratori dipendono.

Titolo II Norme riguardanti i portieri
Capo I - Assunzione in servizio
Art. 4

Per essere assunto in servizio il portiere deve presentare, a richiesta del proprietario, i seguenti documenti:
[…]
e) certificato medico;
[…]

Art. 7
Il portiere può essere addetto eccezionalmente a due o più stabili di spettanza di uno o di più datori di lavoro purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. […]
Il portiere può, altresì, prestare servizio in due stabili con ingressi non comunicanti fra loro, purché il secondo stabile non superi i 100 vani catastali.
In tal caso, il portiere ha diritto all’intero trattamento giuridico ed economico previsto dal presente contratto per il solo stabile dove egli ha alloggio […]

Capo II - Doveri del portiere - Orario di apertura e di chiusura del portone
Art. 9

Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere, inoltre, a: l’accurata pulizia dell’androne, delle scale, dei cortili, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua; la distribuzione della corrispondenza ordinaria agli inquilini; la sorveglianza e l’uso del telefono e dell’ascensore; il funzionamento dell’impianto centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato, nonché a tutte le altre prestazioni inerenti lo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate, se necessario, in sede provinciale.
[…]
Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la sua opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti Autorità riguardo al funzionamento degli ascensori.

Art. 10
[…]
Il portiere, ferma restando la responsabilità di custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facoltà di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone.

Art. 12
L’orario durante il quale deve restare aperto il portone è di 12 ore giornaliere nei giorni non festivi; è in facoltà del proprietario prolungare il periodo di apertura del portone corrispondendo al portiere 1/12 della paga giornaliera per la tredicesima ora, mentre per le eventuali ore successive il compenso orario è determinato nella allegata tabella A.
Nei giorni feriali l’orario normale di apertura e chiusura del portone è stabilito, e comunicato per iscritto dal proprietario, tra le ore 7 e le ore 21.
Nelle domeniche e nelle festività stabilite dalle leggi l’orario durante il quale deve restare aperto il portone è di 7 ore giornaliere e non può protrarsi oltre le ore 14.
Ferma restando la normativa in atto circa l’orario di apertura e chiusura dei portoni, le parti non escludono la possibilità di accordi a livello provinciale sulla collocazione, nell’ambito della giornata, delle ore di riposo del portiere.

Capo III - Norme disciplinari
Art. 13

Le mancanze del portiere possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
b) multa;
c) licenziamento in tronco.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La multa può essere inflitta:
1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero;
[…]
3) per l’esercizio di un mestiere nello stabile senza autorizzazione del proprietario.
Il portiere è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio.
[…]

Capo IV - Retribuzione
Art. 19

Il proprietario dello stabile deve fornire al portiere gli oggetti e le materie occorrenti per la pulizia.

Art. 20 - Lavoro straordinario
Le ore di presenza in portineria compiute, a richiesta del proprietario dello stabile o di chi per lui, prima o dopo l’orario normale di apertura e chiusura del portone di cui all’art. 12, hanno carattere di ore straordinarie […]
Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
L’orario per tali servizi, comunque, non dovrà superare le 15 ore giornaliere.

Capo V - Ferie - Riposo settimanale e giornaliero
Art. 25

Il portiere ha diritto:
a) ad un giorno di riposo per ogni settimana, possibilmente coincidente con la domenica;
b) al periodo annuale di ferie […]
Il giorno di riposo settimanale ed il periodo delle ferie annuali sono stabiliti e comunicati per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il portiere. […]
[…]

Art. 27
Nei giorni feriali il portiere può assentarsi dalla portineria per un massimo di due ore giornaliere, ma deve provvedere a che, durante la sua assenza, il servizio resti assicurato per mezzo della persona da lui designata ai sensi del primo comma dell’art. 5, fermo rimanendo quanto è disposto dal secondo comma dello stesso art. 5.

Capo VI - Trattamento di malattia, gravidanza e puerperio
Art. 30 - Gravidanza e puerperio

Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della portiera, titolare del rapporto di lavoro, si fa richiamo alle norme legislative in materia.

Titolo III Norme riguardanti i lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1
Art. 39

Ai lavoratori indicati nella lettera c) dell’art. 1 […]
Per il trattamento previdenziale, per quello in caso di gravidanza e puerperio e per le festività si fa richiamo alle norme legislative in materia.

Capo III - Ferie
Art. 42

La durata delle ferie è di 18 giornate lavorative.
[…]

Titolo IV Norme riguardanti i lavoratori di cui alla lettera d) dell'art. 1
Art. 47

Ai lavoratori indicati nella lettera d) dell’art. 1 […]
Per il trattamento previdenziale, per quello in caso di gravidanza e puerperio e per le festività si fa richiamo alle norme legislative in materia.

Capo III - Orario di lavoro
Art. 50

La durata del lavoro effettivo non può superare le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre l’orario normale giornaliero, quale risulta dall’atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie e retribuite con la paga oraria e la quota oraria di contingenza maggiorate del 20 per cento.
[…]

Capo V - Ferie
Art. 52

La durata delle ferie è di 20 giorni; dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali o infrasettimanali.
[…]

Titolo V Previdenza - Assistenza - Durata del contratto
Art. 58

I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’Inam, all’Inps ed all’Inail*.
* Presso tutte le sedi provinciali dell’INAIL è in distribuzione il Mod. 10/bis - DL con il quale tutti i datori di lavoro dovranno denunciare annualmente i lavoratori di cui al presente contratto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel lavoro.

Titolo VI Commissione paritetica di conciliazione
I - Presso la sede della Confederazione italiana della proprietà edilizia è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione italiana della proprietà edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle commissioni provinciali;
b) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della proprietà edilizia e dei portieri.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
II - Presso la sede delle Associazioni della proprietà edilizia è costituita una Commissione paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confedilizia.
Detta Commissione è presieduta da persona di comune fiducia o in caso di disaccordo da persona designata dal Presidente del tribunale.
La Commissione è competente ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi della legge 11-8-1973, n. 533, art. 411, terzo comma.
[…]