Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1978
Validità: 01.12.1978 - 30.04.1981
Parti: OO.AA. e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Uilsap-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III Assunzione
Art. 3
Art. 4
Titolo IV Periodo di prova
Art. 5
Titolo V Apprendistato
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Titolo IX Ferie
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Titolo X Assenze - Congedi e permessi
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Titolo XI Chiamata alle armi
Art. 34
Art. 35
Titolo XII Missioni - Trasferte e trasferimenti
Art. 36
Art. 37
Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 50
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 51
Titolo XVII Anzianità convenzionale
Art. 52
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 53
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 54
Titolo XX Trattamento economico
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Titolo XXI Mensilità supplementari
Art. 59
Art. 60
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Titolo XXIV Divise e attrezzi
Art. 74
Titolo XXV Commissione paritetica nazionale
Art. 75
Art. 76
Titolo XXVI Trattenute contributi associativi
Art. 77
Titolo XXVII Condizioni di miglior favore
Art. 78
Titolo XXVIII Decorrenza e durata del contratto
Art. 79
Allegati
Allegato 1 - Paga base tabellare in vigore dal 1-12-1978
Allegato 2 - Indennità di contingenza
Allegato 3

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da studi professionali

Oggi, 20-12-1978 alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sono incontrati i rappresentanti delle sottoelencate Organizzazioni sindacali per approvare e sottoscrivere il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, stipulato con la collaborazione e mediazione del Direttore della divisione VIII della Direzione generale dei rapporti di lavoro.
Pertanto tra la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams-Cgil), assistita dalla Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione italiana lavoratori (Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (Uiltucs-Uil) in unione con il proprio Sindacato di categoria Unione italiana lavoratori studi artisti e professionisti (Uilsap), con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro (Uil), con la partecipazione di una delegazione unitaria dei lavoratori del settore, da una parte e la Federarchitetti, il Sindacato nazionale biologi liberi professionisti, l’Associazione nazionale consulenti del lavoro, la Federazione nazionale sindacati consulenti del lavoro, la Federazione nazionale libere associazioni dottori commercialisti, il Sindacato nazionale dottori commercialisti, il Sindacato nazionale geologi professionisti, il Sindacato nazionale italiano geometri liberi professionisti, il Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani, il Sindacato nazionale autonomo medici italiani, la Associazione italiana patologi clinici, la Associazione professionale italiana medici oculisti, il Sindacato nazionale periti industriali, il Sindacato nazionale ragionieri liberi professionisti, il Sindacato nazionale revisori ufficiali dei conti, il Sindacato nazionale veterinari liberi professionisti; congiuntamente alla Confederazione sindacale italiana liberi professionisti (Consilp), e la Federazione sindacati avvocati e procuratori italiani (Fesapi), l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti, la Federazione nazionale delle associazioni sindacali notarili (Federnotai), tutte le Organizzazioni datoriali, dall’altra parte si è stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto collettivo di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali delle categorie di seguito indicate, anche se gestiti in forma associata e il relativo personale dipendente:
- architetti, avvocati e procuratori legali, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, geologi, geometri, ingegneri, medici, notai, periti industriali, ragionieri, veterinari.
Il presente Contratto collettivo di lavoro è applicabile anche ai revisori ufficiali dei conti, solo in quanto datori di lavoro.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.

Titolo V Apprendistato
Art. 6

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel III e IV livello, con le seguenti eccezioni:
III Livello
Analisti chimici - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - presentatori di cambiali ex lege 349/1973 - infermieri professionali - tecnici di laboratorio purché in possesso di specifico diploma - traduttori e interpreti - odontotecnici - tecnici radiologici - addetti alla elaborazione di computi metrico- estimativi - contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma.
IV Livello
Stenodattilografi e dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma - autisti - infermieri generici - archivisti.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21-9-1938, n. 2038, convertito nella legge 2-6-1939, n. 739 e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18-1-1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 7
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 8
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 10
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi della stessa categoria professionale sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 11
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
[…]

Art. 12
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni degli studi purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 13
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente art. 12 sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 14
La durata del periodo di apprendistato è di 12 mesi per il III livello e di 24 mesi per il IV livello.
Le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:
a) paga base tabellare:
- per i primi 12 mesi agli apprendisti del IV livello spetta l’80 per cento della paga base tabellare e il 90 per cento per il restante periodo di 12 mesi;
- agli apprendisti del III livello spetta il 90 per cento della paga base tabellare per l’intera durata del periodo di 12 mesi;
b) indennità di contingenza nella misura prevista dal presente contratto.
Alla fine dell’apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l’apprendistato.

Art. 16
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
Norma transitoria
Il periodo di apprendistato eventualmente già prestato prima dell’entrata in vigore del presente contratto sarà computato ai fini del raggiungimento dei limiti di cui all’art. 14.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 17

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest' ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 del sabato.

Art. 19
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26-4-1934, n. 653.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 20

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 22
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 23

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 25
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell’art. 23 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo, nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo IX Ferie
Art. 29

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 41

Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 45
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa, decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 46
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 47

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 48
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 49
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 68

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 69
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 71
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dallo studio per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.

Titolo XXIV Divise e attrezzi
Art. 74

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXV Commissione paritetica nazionale
Art. 75

È istituita in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La Commissione così costituita, su basi paritetiche, da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori da una parte e da Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali datoriali stipulanti dall’altra, con regolamentazione da concordarsi con la mediazione del Ministero del lavoro. Alla Commissione potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad essa facenti capo. In pendenza di procedure presso la Commissione, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 45 giorni.