Categoria: 1978
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 aprile 1978
Validità: 01.10.1977 - 30.09.1980
Parti: Intersind, Alitalia, Ati, Aeroporti di Roma, Aigasa e Fipac-Cgil, Filac-Cisl, Uigea-Uil e Fenaltat-Cisnal
Settori: Trasporti, Trasporto aereo, Aigasa

Sommario:

Premessa
Parte Comune
Art. 1 - Investimenti
Art. 2 - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo
Art. 3 - Appalti
Art. 4 - Stipendi minimi
• Tabella A Minimi tabellari mensili
Art. 5 - Indennità di contingenza
Art. 6 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
• Diritto allo studio
• Lavoratori studenti
Art. 7 - Contrattazione aziendale
Art. 8 - Visita di inventario e visite personali
Art. 9 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Art. 10 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 11 - Decorrenza e durata
Dichiarazione sulla classificazione del personale
Parte Specifica A - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo a partecipazione statale
Art. 1 - Assunzione e documenti relativi
Art. 2 - Contratto a termine
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Categorie
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Indennità speciale
Art. 7 - Indennità centro elettronico
Art. 8 - Indennità di controllo
Art. 9 - Indennità di turno
Art. 10 - Indennità sostitutiva della mensa
Art. 11 - Indennità Agent set
Art. 12 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 16 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Aspettativa
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Benemerenze nazionali
Art. 21 - Assegni familiari suppletivi
Art. 22 - Tredicesima mensilità
Art. 23 - Indennità amministrativa o di mestiere
Art. 24 - Indennità di campo
Art. 25 - Indennità di certificazione
Art. 26 - Valore convenzionale della mensa
Art. 27 - Rimborso spese di locomozione
Art. 28 - Indennità di volo
Art. 29 - Indennità di zona malarica
Art. 30 - Indennità per maneggio denaro
Art. 31 - Missioni - Trasferte
Art. 32 - Indennità di trasferimento
Art. 33 - Premio di nuzialità - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Divise
Art. 35 - Igiene e indumenti di lavoro
Art. 36 - Ambiente di lavoro
Art. 37 - Trattamento di malattia
• Impiegati
• Operai
Art. 38 - Tutela della maternità
Art. 39 - Infortuni sul lavoro
Art. 40 - Indennità per gli infortuni
Art. 41 - Assicurazione contro gli infortuni in volo
Art. 42 - Servizio militare
Art. 43 - Fondo di previdenza
Art. 44 - Assenze
Art. 45 - Permessi
Art. 46 - Doveri del dipendente
Art. 47 - Consegna degli utensili e del materiale e relativa conservazione
Art. 48 - Divieti
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Multe e sospensioni
Art. 51 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso e con indennità di licenziamento.
B) Licenziamento senza preavviso e con indennità di licenziamento.
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 53 - Indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni
Art. 54 - Rilascio di documenti per cessazione dal servizio
Art. 55 - Cessazione o trasformazione della Società
Art. 56 - Condizioni di miglior favore
Art. 57 - Reclami, controversie e procedure generali di conciliazione
Art. 58 - Diritti sindacali
1. Albi a disposizione dei Sindacati

2. Assemblee
3. Trattenute sindacali
4. Permessi sindacali
5. Aspettativa per incarichi sindacali e per cariche pubbliche elettive
6. Permessi non retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione sindacale
7. Comitato per la sicurezza sul lavoro
• Distribuzione del testo contrattuale
• Consigli di azienda
Allegati
Allegato A Alitalia
Allegato B Ati
Allegato 1 - Inquadramento del personale
Allegato 2 - Inquadramento Norme applicative del CCNL 31-5-1972 per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende di trasporto aereo a partecipazione statale
Parte Specifica B - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Intersind e all’Aigasa
Art. 1 - Assunzione del personale
Art. 2 - Assunzione a termine
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
• Classificazioni dei lavoratori
• Declaratorie, esemplificazioni, profili caratteristici principali
• Percorrenze e tempi per attestazioni finali al livello categoriale
• Protocollo aggiuntivo
• Correlazioni dell’inquadramento
• Mansioni impiegatizie aeroportuali di concetto
• Commissione tecnica paritetica
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Revisione delle mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Calcolo della quota giornaliera ed oraria
Art. 15 - Indennità maneggio denaro
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Quattordicesima mensilità
Art. 18 - Trasferimenti
Art. 19 - Missioni - Trasferte
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Aspettativa
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Assenze e permessi
Art. 24 - Assicurazione infortuni
Art. 25 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 26 - Assenza e trattamento per malattia
Art. 27 - Tutela della maternità
Art. 28 - Ambiente di lavoro
Art. 29 - Norme di comportamento
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
Art. 31 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 32 - Indennità di anzianità
Art. 33 - Certificati e documenti di lavoro
Art. 34 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 35 - Condizioni di miglior favore
Art. 36 - Fondo di previdenza
Art. 37 - Diritti sindacali
• Consiglio di azienda

Contratto collettivo nazionale di lavoro Impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Aigasa

Addì 14-4-1978, in Roma, fra l’Associazione sindacale Intersind, con la partecipazione: dell’Alitalia - Linee aeree italiane Società per azioni; dell’Ati - Aero trasporti italiani Società per azioni; dell’Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale Società per azioni; l’Aigasa Associazione italiana gestori aeroporti e servizi aeroportuali;
e la Federazione italiana personale aviazione civile - Fipac/Cgil; la Federazione italiana lavoratori dell’aviazione civile - Filac/Cisl; l’Unione italiana gente dell’aria - Uigea/Uil; con la partecipazione dei Consigli d’azienda e con la partecipazione della Federazione Cgil, Cisl e Uil; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Aigasa.

Addì 14-4-1978, in Roma, fra l’Associazione sindacale Intersind, con la partecipazione: dell’Alitalia - Linee aeree italiane Società per azioni; dell’Ati - Aero trasporti italiani Società per azioni; dell’Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale Società per azioni; e la Federazione nazionale lavoratori trasporti e ausiliari del traffico - Fenaltat/Cisnal; con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori - Cisnal; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

Premessa
Il presente contratto si articola in:
- Parte Comune
- Parte specifica "A" da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo a partecipazione statale
- Parte specifica "B" da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Intersind e all’Aigasa.
I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente contratto sostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in vigore per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Aigasa.

Parte Comune
Art. 1 Investimenti

Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, nel corso di un apposito incontro, le prospettive produttive nei programmi di investimento, nonché le prevedibili implicazioni sulla occupazione, le condizioni di lavoro e le condizioni ambientali ed ecologiche.
Analoga esposizione verrà effettuata dalle aziende, anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, qualora si verificassero nel corso dell’anno aggiornamenti significativi di tali programmi.

Art. 2 Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico organizzativo che comportino sostanziali modifiche all’assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, immissione di nuovi aeromobili ecc.) ne sarà data dall’azienda preventiva comunicazione alle OSL ed alle corrispondenti istanze sindacali aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per l’esame in ordine ai riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. L’azienda comunque non darà luogo all’attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongano problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale tra aziende a partecipazione statale del trasporto aereo e aeroportuali i problemi relativi formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni stipulanti.

Art. 3 Appalti
In occasione dell’incontro di cui al precedente art. 1 le aziende esporranno anche i propri orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite in appalto nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposita clausola che preveda l’osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Fermo quanto sopra, per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 300/1970, le aziende appaltanti si impegnano a facilitare la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
I lavoratori di aziende appaltatrici di servizi operanti in azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Art. 7 Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale riguarda i seguenti istituti:
1) ambiente di lavoro;
2) premio di produzione (o erogazione annuale).

Art. 9 Disposizioni e regolamenti aziendali
1. Oltre al presente contratto collettivo, i dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono stabiliti dall’azienda entro i limiti della legge e del presente contratto collettivo.
2. I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro.

Dichiarazione sulla classificazione del personale
1. Le parti convengono di costituire una Commissione tecnica, che inizierà i suoi lavori a partire dal 1-4-1980, per l’individuazione e la raccolta degli elementi di professionalità delle varie posizioni di lavoro utili alla valutazione - che le parti stesse si riservano di effettuare in occasione del successivo rinnovo contrattuale - degli eventuali riflessi sull’inquadramento. A tal fine la Commissione redigerà un apposito verbale conclusivo dei suoi lavori che registri le rispettive posizioni.
2. Le parti si danno atto che gli inquadramenti del personale restano integralmente disciplinati per la vigenza contrattuale dalle normative di cui agli artt. 4 riportati nelle Parti specifiche rispettivamente applicabili.

Parte Specifica A - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo a partecipazione statale
Art. 1 Assunzione e documenti relativi

[…]
5. Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione da parte di un medico fiduciario della Società.
[…]

Art. 2 Contratto a termine
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del presente contratto, in quanto applicabili.

Art. 7 Indennità centro elettronico
Agli impiegati del centro elettronico con mansioni di operatori o di perforatori verrà attribuita una indennità speciale pari al 7 per cento degli stipendi minimi mensili (esclusa la contingenza ed ogni altro compenso accessorio).
[…]

Art. 9 Indennità di turno
Al personale le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati, che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell’arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di lire 100 per ciascuna giornata di presenza.

Art. 13 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione; la relativa tabella deve essere affissa nel luogo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio della Società.
2. L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un’ora per i lavoratori delle officine, degli scali di armamento e degli scali principali. Vengono riconosciute valide ad ogni effetto le situazioni in vigore relativamente alla durata del periodo di riposo.
Negli scali secondari l’orario giornaliero di lavoro per tutti i dipendenti in servizio, potrà essere o meno interrotto secondo la normativa in vigore in relazione alle locali esigenze operative.
3. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, "riposo compensativo" (sostitutivo della domenica).
4. Il lavoro notturno, sia a turni che straordinario, non può essere interrotto, ma deve avere carattere continuativo.
5. Per i lavoratori turnisti il cui orario di lavoro prevede, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, del limite dell’orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purché mediamente, nell’arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato.
Nota a verbale
In relazione al disposto dell’art. 18 della legge 26-4-1934, n. 653 e dell’art. 20 della legge 17-10-1967, n. 977 si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e dei minori potrà essere ridotto a mezz’ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.
6. La durata normale dell’orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di 40 ore, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Tale orario non può essere ripartito in modo da superare le 8 ore di lavoro giornaliero.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l’interruzione di 30 minuti per la refezione.
7. La ripartizione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni si applica a tutti i dipendenti, salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
Quanto sopra troverà applicazione a decorrere dal 1-1-1979 anche nei confronti del personale operaio per il quale sia in atto una diversa distribuzione dell’orario settimanale.
Nota a verbale
Nei riguardi delle perforatrici in servizio presso il centro elettronico in considerazione delle caratteristiche dell’attività lavorativa rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 punto 1. nota a verbale paragrafo b) del Contratto collettivo Imp./Op. 1969.
8. A decorrere dal 1-7-1978, la durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Tale orario potrà essere ripartito in non più di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 14 Sospensione e interruzione del lavoro
1. Nei riguardi del personale operaio è ammesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore.
Il recupero stesso deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.
[…]

Art. 15 Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
2. Il riposo settimanale cade, di regola, di domenica, salvo le eccezioni di legge, e non deve essere inferiore a 24 ore.
Qualora per esigenze di servizio, il riposo di cui sopra non venga concesso la domenica, è dovuto al personale il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 16 Lavoro straordinario, festivo, notturno
1. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi dall’effettuare lavoro straordinario, festivo o notturno, che venga richiesto dalla Società entro i limiti di legge.
[…]
3. Il lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo deve essere preventivamente autorizzato dalla Società.
4. Per gli impiegati, il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, esso non può essere contemplato nell’orario di lavoro, né avere soluzione di continuità, inoltre deve essere richiesto almeno un’ora prima che gli interessati si allontanino dalla propria sede di lavoro.
5. Il superiore diretto prima di procedere all’invito formale a prestare lavoro straordinario terrà nel dovuto conto i giustificati motivi eventualmente addotti dal lavoratore interessato. Qualora dopo aver addotto motivi di impedimento il lavoratore sia stato comandato a prestare lavoro straordinario, eventuali contestazioni potranno essere motivo di esame tra l’azienda e la Commissione interna secondo quanto previsto dal vigente Accordo interconfederale (18-4-1966).
[…]
9. Non è ammessa la forfettizzazione del lavoro straordinario.

Art. 24 Indennità di campo
Al personale che presta servizio in aeroporto viene corrisposta, per ogni giornata di presenza in esso, una indennità di campo nelle seguenti misure:
- ove l’aeroporto disti meno di Km. 20 dal centro urbano lire 400 giornaliere;
- ove l’aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano lire 500 giornaliere.

Art. 28 Indennità di volo
Agli impiegati che vengano comandati a prestare servizio a bordo di aeromobili, è dovuta una indennità di volo nella misura oraria sottoindicata:
- Funzionari lire 1.500
- Altri impiegati lire 1.200
con un minimo di un quarto d’ora, quando la permanenza a bordo sia di durata inferiore.
Agli operai che vengano comandati a prestare servizio a bordo di aeromobili in volo di collaudo (escluso il servizio di scorta), è dovuta una indennità di volo di lire 1.200 orarie, con un minimo di un quarto d’ora quando la permanenza a bordo sia di durata inferiore.
All’operaio munito di brevetto di motorista di volo, che venga comandato a partecipare, in qualità di motorista di volo a voli di linea, è corrisposta un’indennità di volo pari a quella del tecnico di volo di 2a.
[…]

Art. 29 Indennità di zona malarica
Al personale che presti la sua attività nelle zone considerate malariche, ove siano in atto misure di prevenzione contro la malaria, viene corrisposta un’indennità nella misura di lire 2.250 mensili.
[…]

Art. 35 Igiene e indumenti di lavoro
1. A tutti gli operai la Società fornisce a proprie spese una tuta all’anno. La Società, inoltre, fornisce, a proprie spese, le divise e gli altri speciali indumenti che essa richiede agli operai di indossare sul luogo di lavoro.
2. Per tutto quanto riguarda l’igiene e la sicurezza del lavoro le parti fanno riferimento alle norme di legge.

Art. 36 Ambiente di lavoro
1. Viene istituito per ogni area significativa individuata di comune accordo il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un Ente specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo.
Le aree e i tempi di intervento dell’Ente di cui sopra verranno individuati tra le Rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori e la Direzione.
Il registro verrà conservato dalla Direzione e tenuto a disposizione delle RSA.
2. Per le stesse aree viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenteismo per malattie professionali e infortuni sul lavoro).
3. Per le stesse aree viene istituito altresì il libretto sanitario e di rischio individuale. In tale libretto, di cui il lavoratore interessato può prendere visione, verranno registrati, dall’azienda, i dati analitici concernenti:
a) le visite di assunzione;
b) le visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) le visite d’idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell’art. 5 terzo comma della legge 1970, n. 300;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 37 Trattamento di malattia
Impiegati

A) Malattia contratta per causa di servizio.
[…]
3. In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, a richiesta di ognuna delle due parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitrale costituita da due sanitari designati dalle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e da un terzo sanitario, con funzione di Presidente, designato d’accordo dai predetti o, in mancanza di accordo, dall’Ordine professionale dei medici.
[…]

Operai
[…]
8. In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, a richiesta di ognuna delle parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitrale, costituita da due sanitari nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e da un terzo sanitario, con funzioni di Presidente, designato d’accordo dai predetti, o, in mancanza di accordo, dall’Ordine professionale dei medici.
[…]

Art. 38 Tutela della maternità
Per la tutela delle dipendenti durante lo stato di gravidanza e di puerperio si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 39 Infortuni sul lavoro
1. In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto che lo invia all’infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dei locali della Società, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 40 Indennità per gli infortuni
1. Per gli impiegati di tutte le categorie, che siano colpiti in servizio da infortunio, anche in volo su linee regolari, sono stabilite, a tacitazione di ogni loro pretesa e diritto derivante o connesso con l’infortunio, le indennità determinate come appresso:
a) in caso di inabilità permanente assoluta, derivante da infortunio il quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro, lire 9.000.000 per i funzionari, lire 7.000.000 per gli impiegati di concetto, lire 4.000.000 per gli impiegati d’ordine;
b) in caso di inabilità permanente parziale, una quota parte della somma di cui sopra calcolata in base ai gradi percentuali stabiliti dall’allegato 202 del Regolamento per l’esecuzione del RD 17-8-1935, n. 1765 e 15-12-1936, n. 2276 e successive modifiche, sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
c) in caso di morte oltre al trattamento di quiescenza di cui agli artt. 52 e 53 una somma pari a lire 7.000.000 per i funzionari, e lire 5.000.000 per gli impiegati di concetto, e lire 2.000.000 per gli impiegati di ordine, è corrisposta al coniuge ed ai congiunti conviventi a carico a norma di legge.
[…]
In relazione agli obblighi di cui sopra, la Società è tenuta a stipulare a favore degli impiegati un’assicurazione con Istituti e Società autorizzati dallo Stato ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro;
d) oltre all’assicurazione degli infortuni di cui sopra, l’impiegato che viaggia per servizio sugli aeromobili di linea della Società, deve essere assicurato contro i rischi di volo conformemente a quanto praticato per i passeggeri.
La Società da cui l’impiegato dipende è dispensata dall’obbligo di assicurazione di cui al comma precedente, quando l’impiegato viaggi per servizio su aeromobili di linea di altre Imprese nazionali ed estere che assicurino il passeggero contro i rischi di volo.
L’impiegato che viaggia per servizio su aeromobili di linea di Imprese che non assicurino i passeggeri contro i rischi di volo, ove sia autorizzato a viaggiarvi dalla Società da cui dipende, deve essere da questa assicurato contro i rischi di volo nei limiti di cui al primo comma della lettera d).
[…]
f) in favore degli impiegati, comandati a partecipare a voli di prova officina e di collaudo, la Società è tenuta a stipulare presso un Istituto all’uopo autorizzato dallo Stato un’assicurazione contro i rischi di volo identica a quella prevista dalla precedente lettera d), sia per il caso di morte, sia per il caso di invalidità permanente assoluta, fermo rimanendo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo.
2. Le assicurazioni previste dal presente articolo esonerano la Società dalla responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro degli impiegati dipendenti, qualunque ne sia stata la causa, a norma dell’art. 4 del RD 17-8-1935, n. 1765.
[…]

Art. 41 Assicurazione contro gli infortuni in volo
1. In favore degli operai occasionalmente comandati a partecipare per ragioni di lavoro a voli di prova, controllo, collaudo ecc. la Società è tenuta a stipulare presso un Istituto autorizzato, una assicurazione a copertura del rischio di infortunio in volo nella misura di lire 5.000.000 per il caso di morte o di invalidità permanente.
2. Qualora l’operaio prenda parte a voli di linea in qualità di passeggero, l’assicurazione deve essere pari a quella dei passeggeri.
3. Se un operaio munito di brevetto viene comandato a partecipare in qualità di motorista di volo, a voli di linea, viene stipulata in suo favore presso un Istituto autorizzato, una assicurazione contro il rischio di infortunio pari a quella prevista dal relativo contratto per il tecnico di volo di 2a.

Art. 46 Doveri del dipendente
1. Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società;
[…]
d) aver cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli.
2. La Società avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 47 Consegna degli utensili e del materiale e relativa conservazione
1. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
2. L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
3. È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in generale quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della Società.
4. L’ultimo giorno di lavoro della settimana, per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro viene sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all’operaio di fare completa pulizia alla macchina ed al posto di lavoro.
5. L’operaio risponde della perdita o degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
6. L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla Società di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno deve essere preventivamente contestato all’operaio.
L’ammontare delle perdite e dei danni di cui ai paragrafi precedenti può essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote mai superiori al 10 per cento della retribuzione stessa. […]

Art. 48 Divieti
È fatto divieto al dipendente:
[…]
b) di fumare nelle aviorimesse, nei magazzini, nelle officine e negli aeromobili o in prossimità di questi;
[…]
d) di adoperare senza ordine macchine non assegnategli.

Art. 50 Multe e sospensioni
1. Incorre nei provvedimenti di multa e sospensione il dipendente che trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza.
2. La multa viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione si applica a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c) dell’articolo precedente.
3. A titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di multa o sospensione il dipendente che:
a) non si presenti come previsto nell’art. 44 (assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale della Società o il materiale in lavorazione;
[…]
f) contravvenga al divieto di fumare nei locali indicati nell’art. 48 lettera b);
g) esegua entro i locali della Società lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della Società.

Art. 51 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso e con indennità di licenziamento.

In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 50 non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al comma B).
A titolo di esempio, rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale della Società;
c) esecuzione, nei locali della Società, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale della Società;
d) rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti al punto e) del seguente comma B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 50 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi.

B) Licenziamento senza preavviso e con indennità di licenziamento.
Quanto disposto dalla presente lettera si applica nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro o che provochino alla Società grave nocumento morale o materiale o che compiano, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) non lieve insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale della Società ed al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità ed alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione nei locali della Società senza permesso di lavori per conto proprio o di terze persone, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale della Società.

Art. 57 Reclami, controversie e procedure generali di conciliazione
Le controversie aventi per oggetto l’applicazione delle norme del presente contratto dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso a forme di azione sindacale ed all’Autorità giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli Accordi interconfederali in vigore;
- la materia di cui all’art. 49 (Provvedimenti disciplinari).
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata fra la Direzione e i previsti Organismi rappresentativi del personale in sede aziendale delle OSL stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame della questione avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda - diretta in copia alla Direzione del personale - che dovrà contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima e collettiva, la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo dovrà essere presentata per il tramite dei predetti Organismi rappresentativi del personale.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo fra la Direzione aziendale e i predetti Organismi rappresentativi del personale il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le Organizzazioni provinciali che rappresentano i lavoratori interessati e la corrispondente Delegazione territoriale dell’Associazione sindacale Intersind nei confronti della quale la richiesta dovrà essere fatta pervenire entro 10 giorni dal mancato accordo in sede aziendale; l’esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.
In caso di mancata conciliazione anche in tale sede la controversia potrà essere sottoposta entro i successivi 10 giorni all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro un periodo di ulteriori 10 giorni.
Qualora le Organizzazioni provinciali e nazionali investite della controversia ravvisassero la necessità di istruire la medesima, rilevando ed accertando gli elementi di fatto che la caratterizzano sul piano tecnico, potrà essere costituito di volta in volta secondo le specifiche competenze tecniche, su richiesta dell’una o dell’altra parte, un Comitato tecnico paritetico.
È facoltà di detto Comitato di esprimere un parere da trasmettere alle rispettive Organizzazioni sindacali, sulla soluzione sindacale della vertenza che sarà poi definita nella sede sindacale nazionale o provinciale. In tale sede, nel caso in cui il parere sia stato espresso all’unanimità, la vertenza si considererà definita in senso conforme al parere medesimo.
Il Comitato sarà composto da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni provinciali o nazionali dei lavoratori investite della controversia, scelto fra i dipendenti dell’azienda e di altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall’una e dall’altra parte attraverso le rispettive competenti Organizzazioni.
Il Comitato funzionerà collegialmente nei limiti degli esami ad esso sottoposti e concluderà gli accertamenti mediante risposta scritta ai quesiti stessi entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordi delle rispettive Organizzazioni per una proroga.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente contratto sarà demandata all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali.
Le Organizzazioni sindacali sospenderanno la loro assistenza a quei lavoratori che, in contrasto con quanto previsto dal primo comma del presente articolo, decidano di adire le vie legali nel corso dell’espletamento della procedura sopra citata.

Art. 58 Diritti sindacali
1. Albi a disposizione dei Sindacati

La Società, presso la sede della Direzione generale e presso le altre sedi di lavoro ove esista un albo per le comunicazioni della Direzione, collocherà altro albo a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materia sindacale, direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Direzione.

2. Assemblee
Nelle singole unità produttive, intendendosi per tali quelle già sede di Commissione interna, potranno essere promosse congiuntamente o singolarmente dalle Rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300 o, d’intesa con queste, dalle OSL dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall’azienda, di norma fuori degli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
[…]
Compete agli Organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal cartellino individuale.
[…]

7. Comitato per la sicurezza sul lavoro
Viene confermato l’attuale Comitato per la sicurezza sul lavoro nella composizione e nei compiti tecnico-consultivi precedentemente affidatigli ai fini della prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali.

Consigli di azienda
L’azienda prende atto che le sottoscritte Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo riconoscono:
a) nel Consiglio di azienda, costituito per ciascuna unità produttiva, intendendosi per tale quella già sede di Commissione interna, l’Organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell’ambito delle Organizzazioni medesime, ai sensi dell’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300;
b) nell’Esecutivo espresso dal Consiglio di azienda l’Organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione e l’unica struttura sindacale delle predette Organizzazioni abilitata nell’unità produttiva a trattare con la Direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7.
Quanto sopra premesso si concorda che:
[…]
6) ai componenti l’organo di cui al punto a) compete la tutela prevista dalla citata legge n. 300;
7) il Consiglio di azienda, per il tramite dell’Esecutivo, esercita:
a) di fatto, i compiti riconosciuti alla Commissione interna dall’Accordo interconfederale 18-4-1966, fino a quando questa non venga eventualmente rieletta;
b) i compiti di cui alla legge 20-5-1970, n. 300, ivi compresi quelli previsti dall’art. 9;
8) qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti, rispettive Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo si intende automaticamente sostituito dalle medesime.

Parte Specifica B - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Intersind e all’Aigasa
Art. 1 Assunzione del personale

[…]
L’azienda ha la facoltà di sottoporre il lavoratore a visita medica per l’accertamento della idoneità al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto.
[…]

Art. 2 Assunzione a termine
Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dalle norme di legge.
Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano gli istituti previsti dal presente contratto, fino alla scadenza del termine previsto nel contratto individuale e salvo quanto stabilito nei singoli istituti.
[…]

Art. 4 Classificazione del personale
Commissione tecnica paritetica

Viene costituita una Commissione tecnica paritetica nazionale composta di 8 membri di cui 4 rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali e 4 designati dall’Aigasa.
Le parti si impegnano a provvedere alla designazione, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, dei nominativi designati a fare parte di detta Commissione. Potranno essere designati anche i supplenti.
La Commissione ha il compito di esaminare, approfondire e definire le controversie interpretative che possono insorgere all’applicazione del presente accordo e per la durata dell’accordo stesso.
L’esame delle controversie avviene su istanza di una delle parti con semplice richiesta di incontro motivata.
Dichiarazione a verbale
Per le aziende di gestione aeroportuale a partecipazione statale la Commissione tecnica paritetica sarà composta, in rappresentanza della parte imprenditoriale da 4 membri designati dall’Intersind.

Art. 6 Revisione delle mansioni
Qualora modifiche nell’organizzazione dei servizi, anche in dipendenza di innovazioni tecnologiche, comportassero variazioni nella attribuzione di mansioni al personale, o la creazione di nuove mansioni, le parti concordano di incontrarsi per stabilirne l’assegnazione alla categoria, in applicazione delle norme sulla classificazione previste dal presente contratto, fermo restando che non potranno avere luogo declassamenti. L’esame dei casi di cui sopra dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata del lavoro è di 40 ore settimanali distribuite in cinque giornate di otto ore.
Per i lavoratori turnisti la distribuzione dell’orario di lavoro dovrà essere tale da garantire un numero di giornate di riposo pari a quello di cui fruiscono tutti gli altri lavoratori.
Le ore di effettivo lavoro oltre le 40 settimanali e le 8 giornaliere sono considerate lavoro straordinario.
Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro può essere stabilita previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali.
La distribuzione dell’orario di lavoro viene comunicata al personale con apposito ordine di servizio da notificarsi con congruo anticipo.

Art. 8 Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.
L’azienda si impegna ad organizzare l’attività lavorativa in modo da contenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea.
[…]

Art. 9 Riposo settimanale
Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica.
Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito tra le parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione previsti.

Art. 11 Ferie
[…]
Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione.
[…]

Art. 24 Assicurazione infortuni
L’azienda stipulerà - per gli infortuni in occasione di lavoro - polizze assicurative a favore dei lavoratori non protetti dall’assicurazione dell’Inail.
L’assicurazione sarà stipulata almeno per gli stessi massimali Inail.

Art. 25 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
[…]
In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell’azienda, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 27 Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 28 Ambiente di lavoro
1) Viene istituito per ogni azienda il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un Ente specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo.
I criteri ed i tempi di intervento dell’Ente di cui sopra verranno individuati tra il Comitato esecutivo del Consiglio di azienda e la Direzione.
Il registro verrà conservato dalla Direzione e tenuto a disposizione del Consiglio di azienda.
2) Per le stesse aziende viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenteismo per malattie professionali ed infortuni sul lavoro).
3) Nelle medesime aziende viene istituito altresì il libretto sanitario e di rischio individuale. In tale libretto, di cui il lavoratore interessato può prendere visione, verranno registrati dall’azienda i dati analitici concernenti:
a) le visite di assunzione;
b) le visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della legge 1970, n. 300;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nota
Per la Sea di Milano, considerate le particolari caratteristiche e dimensione dell’azienda si fa riferimento agli accordi esistenti.

Art. 29 Norme di comportamento
Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza perché non sia procurato alcun danno a persone e cose.
Nei rapporti interpersonali, dovrà mantenere un comportamento tale da non ledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome dell’azienda.
Particolare cura dovrà usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e dovrà pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al particolare stato dei luoghi ove viene svolta l’attività.
In particolare il lavoratore:
[…]
4) per l’accettazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci, dovrà seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure fissate dalle Compagnie di navigazione aerea e/o dalle aziende aeroportuali;
5) nell’immagazzinamento, la sosta e la riconsegna delle merci, dovrà agire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;
6) non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste tale divieto;
7) deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto;
8) è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro e ad usare tutti i mezzi di protezione che l’azienda mette a disposizione.

Art. 30 Provvedimenti disciplinari
1) Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri ed in violazione alle norme di comportamento, è passibile di provvedimenti disciplinari.
2) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento per giusta causa.
I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di gradualità.
Qualora, tuttavia, il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l’azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi senza tenere conto del principio di gradualità.
3) Richiamo verbale: il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.
4) Richiamo scritto, multa e sospensione: essi vengono comminati per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il licenziamento per giusta causa.
5) Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti dell’applicazione dei provvedimenti di cui al punto 4):
[…]
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non presentarsi al lavoro o ritardarne l’inizio o anticiparne la cessazione o sospenderlo o protrarlo o abbandonare il posto di lavoro;
c) non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) arrecare danno, per negligenza, anche se lieve, alle macchine, agli impianti o ai materiali o omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) costruire o fare costruire oggetti o comunque fare lavori, in luoghi di pertinenza dell’azienda, per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda;
[…]
g) commettere atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
h) mancato uso dei mezzi di protezione forniti dall’azienda;
[…]
6) Licenziamento.
In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in azienda o che turbi il normale andamento del lavoro;
c) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
d) contravvenzione a divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
e) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario del materiale stesso;
[…]
g) grave insubordinazione verso i superiori o comprovato abuso di potere;
h) volontario danneggiamento dei mezzi di protezione;
[…]
In questi ultimi casi, l’azienda avrà diritto di ottenere da parte dei responsabili il risarcimento integrale dei danni patiti, anche per quanto si riferisce ad eventuali pagamenti di diritti doganali o di penalità.
[…]

Art. 37 Diritti sindacali
Per i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalle norme della legge 20-5-1970, n. 300.
[…]

Consiglio di azienda
Le aziende prendono atto che le sottoscritte Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo riconoscono:
a) nel Consiglio di azienda, costituito presso ciascun aeroporto, l’Organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell’ambito delle Organizzazioni medesime, ai sensi dell’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300;
b) nell’Esecutivo espresso dal Consiglio di azienda, l’Organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione e l’unica struttura sindacale delle predette Organizzazioni abilitata a trattare con la Direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).
Quanto sopra premesso si concorda che:
[…]
6) ai componenti l’Organo di cui al punto a) compete la tutela prevista dalla citata legge n. 300;
7) il Consiglio di azienda, per il tramite dell’Esecutivo, esercita di fatto:
a) i compiti riconosciuti alla Commissione interna dall’Accordo interconfederale 18-4-1966;
b) i compiti di cui alla legge 20-5-1970, n. 300, ivi compresi quelli previsti dall’art. 9;
8) qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo si intende automaticamente sostituito dalle medesime.