Cassazione Penale, Sez. 3, 21 gennaio 2011, n. 1855 - Responsabilità di un datore di lavoro e inidoneità della delega di funzione


 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante della P. Spa (in concorso con altri tre soggetti, nelle rispettive qualità; tutti individuati in atti e già giudicati separatamente) colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 2 e 3 in relazione all'art. 590 c.p. e art. 2087 c.c. per aver cagionato per colpa - consistita in negligenza ed inosservanza di norme specifiche prescritte dalla disciplina relativa alla prevenzione di infortuni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 - la morte di C.I. e lesioni gravi in danno di Z.S..

 

Il Pretore di Brescia condannava il P. alla pena di mesi nove di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni; la Corte di Appello di Brescia invece dichiarava non doversi procedere nei confronti del P., in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Z.S. perchè estinto per prescrizione, riducendo la pena inflitta a mesi otto di reclusione; confermava nel resto.

  

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

  

"Va affermato che la sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.


In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali acquisite al processo, hanno accertato - quanto alla posizione del P.

 

a) che la vittima, C.I., nell'eseguire l'intervento di riparazione del carroponte (all'uopo si rinvia, per la completa ricostruzione della dinamica del sinistro de quo e a quanto motivato in modo esauriente nella decisione di merito) non indossava la cintura di sicurezza perchè mancavano agevoli e funzionali possibilità d agganciamento della fune di trattenimento sul carroponte su cui doveva operare;

b) che mancava, altresì, la passerella prevista dalla disciplina antinfortunistica per garantire le condizioni di sicurezza nell'ipotesi di intervento sul carroponte;

c) che l'adozione dei predetti presidi antinfortunistici competeva direttamente al datore di lavoro, nella specie P.G. B., quale rappresentante legale della P. Spa, nella cui sede di produzione si era verificato il sinistro de quo.

 

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di omicidio colposo, come contestato in atti nei confronti del P.."

 

Continua la Corte:

 

"Ad abundantiam si osserva:


1. che l'eventuale condotta imprudente della vittima dell'infortunio, C.I. -posta in essere dallo stesso nell'eseguire l'intervento di riparazione del carroponte - costituiva, tutt'al più mera occasione della produzione dell'evento, senza assurgere a fatto assolutamente eccezionale del tutto al di fuori della normale prevedibilità, tale da escludere la responsabilità penale del P., quale datore di lavoro;

 

2. che la delega conferita in punto di sicurezza dal P. al dipendente A.G. (come individuata in atti) era priva di effettive dotazioni economiche, con conseguente assoluta inidoneità di detta procura a liberare il datore di lavoro (il P.) dagli obblighi di prevenzione infortuni in relazione ai fatti in esame il tutto ai sensi degli artt. 40 e 589 c.p. e art. 2087 c.c.. 

 

 

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.G. B. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali."


 

  

  

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:
P.G.B., nato il (OMISSIS);
Corte di Appello di Brescia, emessa il 29/09/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per Rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Mainardi Alessandro, difensore di fiducia del ricorrente, P.G.B..

 

Fatto

 

 

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 29/09/09 decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione in data 04/11/08 - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Brescia in data 17/09/98 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.G.B. in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Z.S. di cui all'art. 589 c.p., comma 3 e art. 590 c.p., perchè estinto per prescrizione;
confermava nel resto ed ossia la condanna del P. per il reato di omicidio colposo in danno di C.I.; nonchè la condanna dello stesso dei danni in favore delle costituite parti civili, S.O. e C.F..

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:


1. che il sinistro de quo era stato causato dalla condotta gravemente colposa della vittima dell'infortunio C.I., che aveva omesso di utilizzare -nell'effettuare l'intervento di manutenzione della gru carroponte - sia la scale che le cinture di sicurezza; presidi antinfortunio, presenti nell'azienda del P.;

2. che il ricorrente, quale rappresentante legale della Spa P. aveva conferito al dipendente A.G. la delega per la prevenzione e sicurezza; con conseguente esonero di responsabilità nei confronti del P. medesimo.

 

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Diritto

 

 

Il ricorso è infondato.


Il Pretore di Brescia con sentenza emessa il 17/09/98 dichiarava P.G., quale rappresentante legale della P. Spa (in concorso con altri tre soggetti, nelle rispettive qualità; tutti individuati in atti e già giudicati separatamente) colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 2 e 3 in relazione all'art. 590 c.p. e art. 2087 c.c. (il tutto come contestato in atti) per aver cagionato per colpa - consistita in negligenza ed inosservanza di norme specifiche prescritte dalla disciplina relativa alla prevenzione di infortuni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 - la morte di C.I. e lesioni gravi in danno di Z.S.;  fatti commessi il (OMISSIS).

 

Il Pretore di Brescia condannava il P. alla pena di mesi nove di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, assegnava somme a titolo di provvisionale nella misura indicata in atti; pena sospesa e non menzione.

La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 21/10/03, in parziale riforma della sentenza del 17/09/98, dichiarava non doversi procedere nei confronti del P., in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Z.S. perchè estinto per prescrizione; riducendo la pena inflitta a mesi otto di reclusione; confermava nel resto.

La Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 04/11/08, annullava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 21/10/03, per nullità, ex att. 178 c.p.p. e segg., non essendo stato effettuato avviso di udienza ad uno dei due difensori dell'appellante (ossia l'avv. Raffaele Molinari); l'altro codifensore, avv. Alessandro Mainardi, era stato ritualmente avvisato.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 29/09/09 -decidendo in sede di rinvio - dichiarava non doversi procedere nei confronti del P. in relazione al reato di lesioni colpose in danno di Z.S. perchè estinto per prescrizione, riduceva la pena inflitta a mesi otto di reclusione; confermava nel resto.

P.G.B. proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.

 

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.


In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali acquisite al processo, hanno accertato - quanto alla posizione del P.

 

a) che la vittima, C.I., nell'eseguire l'intervento di riparazione del carroponte (all'uopo si rinvia, per la completa ricostruzione della dinamica del sinistro de quo e a quanto motivato in modo esauriente nella decisione di merito) non indossava la cintura di sicurezza perchè mancavano agevoli e funzionali possibilità d agganciamento della fune di trattenimento sul carroponte su cui doveva operare;

b) che mancava, altresì, la passerella prevista dalla disciplina antinfortunistica per garantire le condizioni di sicurezza nell'ipotesi di intervento sul carroponte;

c) che l'adozione dei predetti presidi antinfortunistici competeva direttamente al datore di lavoro, nella specie P.G. B., quale rappresentante legale della P. Spa, nella cui sede di produzione si era verificato il sinistro de quo.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di omicidio colposo, come contestato in atti nei confronti del P..

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) -costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5,Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

 

Ad abundantiam si osserva:
1. che l'eventuale condotta imprudente della vittima dell'infortunio, C.I. -posta in essere dallo stesso nell'eseguire l'intervento di riparazione del carroponte -costituiva, tutt'al più mera occasione della produzione dell'evento, senza assurgere a fatto assolutamente eccezionale del tutto al di fuori della normale prevedibilità, tale da escludere la responsabilità penale del P., quale datore di lavoro;

2. che la delega conferita in punto di sicurezza dal P. al dipendente A.G. (come individuata in atti) era priva di effettive dotazioni economiche, con conseguente assoluta inidoneità di detta procura a liberare il datore di lavoro (il P.) dagli obblighi di prevenzione infortuni in relazione ai fatti in esame il tutto ai sensi degli artt. 40 e 589 c.p. e art. 2087 c.c..

 

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.G. B. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.