Tipologia: CCNL
Data firma: 17 dicembre 1979
Validità: 01.01.1980 - 30.06.1982
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende commerciali ed ausiliarie del commercio

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Art. 4
Titolo III Assunzione
Art. 5
Art. 6
Titolo IV Periodo di prova
Art. 7
Titolo V Apprendistato
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo VIII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Titolo IX Ferie
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Titolo X Assenze e congedi - Diritto allo studio
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo XI Chiamta e richiamo alle armi
Art. 48
Art. 49
Titolo XII Missioni e trasferimenti
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Titolo XIII Malattie ed infortuni
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 66
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 67
Titolo XVII Anzianità convenzionale
Art. 68
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 72
Titolo XX Trattamento economico
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Titolo XXI Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 87
Art. 88
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
b) Preavviso
Art. 95
Art. 96
c) Indennità di anzianità
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Titolo XXIV Cauzioni

Art. 112
Art. 113
Art. 114
Titolo XXV Calo merci ed inventari
Art. 115
Art. 116
Titolo XXVI Coabitazione, vitto ed alloggio
Art. 117
Titolo XXVII Divise ed attrezzi
Art. 118
Titolo XXVIII Delegato aziendale
Art. 119
Titolo XXIX Diritti sindacali
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Titolo XXX Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 127
Titolo XXXI Conciliazione delle controversie
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
Titolo XXXII Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 135
Titolo XXXIII Contratti e accordi integrativi provinciali
Art. 136
Titolo XXXIV Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale, occupazione, occupazione giovanile, formazione professionale
Art. 137
Titolo XXXV Appalti
Art. 138
Titolo XXXVI Condizioni di miglior favore
Art. 139
Titolo XXXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 140
Tabelle
Tabella A - Paga base nazionale al 1-1-1980
Tabella B - Paga base nazionale al 1-4-1981
Tabella C - Aumenti salariali mensili previsti dal presente contratto
Tabella D - Importi della indennità di contingenza in atto al 31-1-1977 utili - sino al 31-3-1981 - ai fini del computo della indennità di anzianità ai sensi del quinto comma dell’art. 97 del presente contratto
Tabella E - Paga base nazionale al 31-12-1979
Tabella F
Allegati
Allegato 1 - Accordo interconfederale 14-2-1975 per la modifica dell’indennità di contingenza, l’aumento salariale e la maggiorazione degli assegni familiari per il settore commercio e turismo
Allegato 2 - Dichiarazioni verbali rese dal Ministro del lavoro alle OO.SS. dei lavoratori
Allegato 3 - Dichiarazioni delle Organizzazioni sindacali
Allegato 4 - Dichiarazione del Ministro del lavoro
Allegato 5 - Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia
Allegato 6 - Addetti alle rivendite di tabacchi e generi di monopolio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed ausiliarie del commercio

Addì 17-12-1979, tra la Confederazione generale italiana commercio e turismo, da una parte, e dall’altra parte la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams-Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e turismo (Fisascat-Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (Uiltucs-Uil); visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato in data 25-9-1976 e il relativo accordo nazionale di rinnovo siglato in data 17-12-1979 si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per dipendenti da aziende commerciali ed ausiliarie del commercio composto di XXXVII titoli, 140 articoli, 6 tabelle e 6 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende commerciali appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati e il relativo personale dipendente d’ambo i sessi:
a) Alimentazione
- commercio all’ingrosso di generi alimentari; supermercati alimentari;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e paste alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizziccherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni);
- commercio all’ingrosso ed al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate; macellerie, norcinerie, tripperie; spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rinvendite di pollame e selvaggina;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza di PS) e derivati;
- commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuato nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti vinicoli ed affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti olerari (olii di oliva e di semi);
b) Fiori, piante ed affini
- commercio all’ingrosso ed al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche ed officinali e di prodotti erboristici in genere.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria ed in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini, busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.); pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta, articoli per regalo; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro, metalli, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici, strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici ecc.);
- automobili (commissionari e concessionari di vendita anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
- mediatori pubblici e privati; commissionari; agenti e rappresentanti di commercio;
- agenzie di pubblicità;
- case di pubblicità ed affissioni;
- istituti di informazioni commerciali;
- società fiduciarie e di revisione ed organizzazione;
- agenzie di affari;
- imprese portuali di controllo;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno ed al servizio delle proprie aziende);
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo ecc.);
- compagnie di importazione e di esportazione e case per il commercio d’oltremare (importazione ed esportazione di merci promiscue);
- centri meccanografici per conto terzi;
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori.

Art. 2
[…]
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III Assunzione
Art. 6

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30-4-1962, n. 283 ed all’art. 37 del DPR 26-3-1980, n. 327 concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[…]

Titolo V Apprendistato
Art. 8

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21-9-1938, n. 2038, convertito nella legge 2-6-1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18-1-1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 9
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 10
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge ed a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31-12-1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 11
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 13
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 14
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente, ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 15
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 16
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 14 sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 18
Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza del termine di diciotto mesi di complessiva durata del periodo di tirocinio, salvo il minor periodo di cui all’art. 19 per i casi in esso contemplati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare all’Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

Art. 19
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell’apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex categorie D e E non potrà superare i nove mesi, se l’apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ed i sei mesi se l’apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 20
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 21

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato dal 1-7-1979 in 42 ore settimanali.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 22
La settimana lavorativa di 40 ore si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale, prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore, mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle due mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello regionale commissioni paritetiche al fine di ricercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del presente contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di commissione di cui al secondo comma del presente articolo - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.

Art. 24
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro giornaliero non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste o concordate in sede locale.
L’orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore.

Art. 25
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, nel quadro dell’orario di apertura e chiusura fissato dalle competenti autorità.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.

Art. 26
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.
[…]

Art. 27
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri ed inservienti;
6) pesatori ed aiuti;
7) personale addetto al carico ed allo scarico;
8) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
9) commessi di negozio nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
10) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
11) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici ed i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 28

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 21.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del RDL 15-3-1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento.

Art. 31
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Associazione dei commercianti.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.
Norma transitoria
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le organizzazioni provinciali a carattere generale delle parti stipulanti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Titolo VIII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 32

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Art. 35
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22-2-1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 per cento sulla normale retribuzione oraria di cui all’art. 73, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo IX Ferie
Art. 42

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 43
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 31 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XIII Malattie ed infortuni
Art. 59

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 61
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 62
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia ed infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 63

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 64
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 65
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 105

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci ed i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

Art. 106
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’azienda, salvo quanto previsto dall’art. 125 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 108
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Titolo XXVII Divise ed attrezzi
Art. 118

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXVIII Delegato aziendale
Art. 119

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28-6-1958, esteso erga omnes ai sensi della legge 14-7-1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti e sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Titolo XXIX Diritti sindacali
Art. 122

[…]
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 123
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il consiglio sia unitariamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative ed i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300.
I dirigenti dei consigli dei delegati usufruiranno complessivamente dei permessi retribuiti con i criteri, le modalità e le misure previste dal precedente art. 122 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 125
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni potranno riguardare le generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 126
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300.

Titolo XXX Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 127

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati e, in mancanza, la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Titolo XXXI Conciliazione delle controversie
Art. 128

Per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto, e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l’Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
b) per i prestatori d’opera, dell’Organizzazione sindacale locale di una delle associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

Art. 129
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui al terzo comma del seguente art. 130.
Ricevuta la segnalazione, l’Associazione dei commercianti provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Copia del verbale sarà inviata dall’Associazione dei commercianti all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 12 della legge 22-7-1961, n. 628, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti Uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 130
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive associazioni sindacali e del Direttore dell’Ufficio del lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all’Associazione territoriale dei commercianti.
Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

Art. 133
È istituita in Roma, presso la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, la commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette associazioni nazionali o le aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali dei commercianti o nazionali di categoria. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti del presente contratto.
In pendenza di procedura presso la commissione nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa, entro 45 giorni.

Titolo XXXII Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 135

Nelle aziende che abbiano, anche in più punti di vendita, nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari;
2) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, nonché le modalità di svolgimento dell’attività dei patronati ai sensi dell’art. 12 della citata legge.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento, per i lavoratori, delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo.
[…]
Eventuali nuove qualifiche esistenti nelle aziende di cui al presente articolo del presente contratto e non equiparabili a quelle comprese nella nuova classificazione di cui al titolo II del presente contratto formeranno oggetto di esame in sede di azienda, di gruppo o di società da parte delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e delle loro articolazioni locali.

Titolo XXXIII Contratti e accordi integrativi provinciali
Art. 136

I contratti ed accordi provinciali integrativi del CCNL 31-7-1970 non potranno essere rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Le norme contenute nei contratti ed accordi provinciali vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.

Titolo XXXIV Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale, occupazione, occupazione giovanile, formazione professionale
Art. 137

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni globali sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione.
Saranno altresì fornite informazioni sulla situazione e sui processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei, lo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile e alla formazione e riqualificazione professionale.
Nel corso dell’incontro saranno altresì esaminati i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale, sia globalmente che articolato per comparti omogenei nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche.

Livello regionale e provinciale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle corrispondenti Organizzazioni sindacali informazioni globali - articolate per i comparti e settori omogenei - sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione e sviluppo in atto, sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile e alla formazione e riqualificazione professionale.

Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende che occupano complessivamente più di:
a) 250 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 350 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 500 dipendenti se operano nell’ambito nazionale,
forniranno alle Organizzazioni sindacali provinciali nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale imprenditoriale dell’area di competenza, informazioni sulle prospettive di sviluppo dell’azienda e sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione che investono l’intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l’informazione abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo alla occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, e alla mobilità del personale.
Tenuto conto della rilevanza del problema della disoccupazione giovanile, le parti ricercheranno - negli incontri a livello nazionale e regionale - le migliori possibilità di inserimento dei giovani nel settore, anche alla luce delle iniziative dei pubblici poteri, con particolare riferimento all’utilizzo del contratto di formazione-lavoro.
A tal fine le parti potranno concordare eventuali interventi presso le competenti autorità regionali per le iniziative da assumersi in materia di formazione professionale, tenuto conto delle specialità del settore mercantile e dei servizi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto:
1) che la distribuzione commerciale assolve ad una primaria funzione di servizio al pubblico;
2) che è necessario mantenere l’apparato distributivo in condizioni di efficienza e di economicità tali da garantire al tempo stesso:
- l’equilibrio economico gestionale dell’impresa;
- il contenimento dei prezzi al consumo;
- un migliore servizio al consumatore.
Tutto ciò premesso ed in relazione alle richieste dei lavoratori del commercio di rivedere la distribuzione del nastro orario, le parti concordano sull’opportunità di sollecitare - nelle sedi a ciò preposte - il riesame della disciplina legislativa degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, che nel caso del settore del commercio al dettaglio è condizione necessaria per potere quindi ricercare attraverso un esame congiunto a livello confederale soluzioni adeguate alle istanze sopra ricordate, anche per migliorare le condizioni di lavoro.

Titolo XXXV Appalti
Art. 138

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23-10-1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dall’art. 135.

Allegati
Allegato 2 - Dichiarazioni verbali rese dal Ministro del lavoro alle OO.SS. dei lavoratori

Roma, 17-12-1979
Dichiarazione verbale
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale prende atto della richiesta, avanzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio, in materia di malattie professionali, e si impegna a fare studiare dagli Uffici ministeriali e dall’Inail l’incidenza di tale rischio sui lavoratori predetti.
[…]