Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1979
Validità: 01.07.1979 - 30.06.1982
Parti: Unione nazionale industria conciaria - Confindustria e Fulc
Settori: Chimici, Industria conciaria

Sommario:

Capitolo I
I) Investimenti ed occupazione
II) Appalti e decentramento produttivo
III) Mobilità
IV) Handicappati
Capitolo II
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni
• Organizzazione del lavoro

Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 9 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 10 - Riposi aggiuntivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Elementi della retribuzione
Art. 13 - Minimi contrattuali
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 16 - Premio di produzione
Art. 17 - Lavoro a cottimo
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - 13a mensilità
Art. 21 - Trattamento economico per la festività della Pasqua
Art. 22 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 23 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 24 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 1 dell’art. 4
a) Indennità per disagiata sede
b) Indennità di cassa
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Trasferta
Art. 28 - Trasferimento
Art. 29 - Passaggi di qualifica
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 32 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 33 - Permessi di entrata nell’azienda
Art. 34 - Permessi non retribuiti
Art. 35 - Aspettativa
Art. 36 - Assenze
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 38 - Servizio militare
Art. 39 - Malattia e infortunio
a) Assenza dal lavoro
b) Conservazione del posto durante l’assenza
c) Trattamento economico durante l’assenza
Art. 40 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Art. 41 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 42 - Ambiente di lavoro
• Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
• Convenzione per l’applicazione nell’industria conciaria dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Abiti da lavoro
Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 47 - Reclami e controversie
1) Controversie individuali e plurime
2) Controversie per i provvedimenti disciplinari
3) Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Inizio e fine del lavoro
Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 51 - Visite di inventario e di controllo
Art. 52 - Regolamento interno
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 57 - Indennità di anzianità
Art. 58 - Previdenza
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 60 - Indennità in caso di morte
Art. 61 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 62 - Consiglio di fabbrica
Art. 63 - Commissioni interne e delegato d’impresa
Art. 64 - Assemblee
Art. 65 - Permessi per cariche sindacali
Art. 66 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 67 - Affissioni
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 69 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 70 - Condizioni di miglior favore
Art. 71 - Piccole aziende
Art. 72 - Decorrenza e durata
Art. 73 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Allegati
Allegato 1 - Minimi contrattuali mensili in vigore dal 1-8-1979 al 31-12-1979
Allegato 2 - Legge 18-12-1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Allegato 3 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Confederence of Governmental Industrial Hygienists per il 1979

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria conciaria

Addì, 23-7-1979 in Roma e 10-1-1980 in Milano tra l’Unione nazionale industria conciaria, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Fulc (Federazione unitaria lavoratori chimici) con la partecipazione delle Segreterie regionali e provinciali e dei CdF del settore; è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l’industria conciaria.

Capitolo I
I) Investimenti ed occupazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) a livello settoriale - annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione imprenditoriale, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche;
[…]
c) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo dell’attuazione delle previsioni, le parti procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito nazionale;
2) a livello territoriale - a livello di Regioni e di aree integrate - intendendosi per tali aree, anche interregionali, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, da una significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali - annualmente le associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell’area industriale della categoria;
[…]
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
e) la natura delle attività produttive conferite a terzi.
- A livello provinciale, annualmente, le associazioni industriali in appositi incontri porteranno a conoscenza del Sindacato dei lavoratori:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell’area industriale della categoria;
[…]
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste.
Qualora nell’ambito provinciale le parti dovessero consensualmente individuare aree geografiche più limitate, cioè comprensori, che presentino concentrazioni di stabilimenti della categoria, le Associazioni imprenditoriali specificheranno i dati di cui sopra relativi a tali aree.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito territoriale.
3) Livello aziendale e di gruppo - Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area dell’industria chimica, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale - l’informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
c) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché l’indicazione dei principali indirizzi della stessa.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) e con la procedura di cui al comma precedente, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l’accertamento delle realizzazioni del loro complesso; l’accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l’intervento della direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica.
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 250 dipendenti, nell’ambito degli incontri a livello provinciale, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dal Consiglio di fabbrica:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
c) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Con gli stessi criteri indicati, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 150, le informazioni sul punto c) verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc ed al Consiglio di fabbrica tramite l’Associazione territoriale competente.
Dichiarazione a verbale
Per le Regioni e le Province con scarsa concentrazione di stabilimenti della stessa categoria, le Associazioni a livello nazionale individueranno consensualmente aree interregionali e interprovinciali.
[...]

II) Appalti e decentramento produttivo
1) Le aziende informeranno periodicamente i Consigli di fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso a lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18-12-1973, n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva; ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle OSL in occasione degli incontri nazionali e territoriali previsti nella parte I
I gruppi industriali e gli stabilimenti significativi di cui alla parte prima, forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto con la regolamentazione di cui sopra che non intendono pregiudicare l’organizzazione del ciclo produttivo conciario.
2) Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con i Consigli di fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente con l’impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
3) Sono fatti salvi comunque - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima del 1-7-1976.
4) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi Contratti di lavoro.
5) Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20-5-1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
6) A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
7) Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 3) dell’art. 4 del presente Contratto.

IV) Handicappati
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati, riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Capitolo II
Art. 3 - Disciplina dell’apprendistato

Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle leggi vigenti.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 6 mesi, ma a seconda dell’età di assunzione e del titolo di istruzione in possesso degli apprendisti sarà convenientemente ridotto come risulta dalla tabella seguente:

Titoli di studio Età di assunzione
15 16 17 18
A) Licenza di istituto professionale di Stato ad indirizzo conciario o scuola tecnica industriale ad indirizzo conciario o ammissione al 3º anno di istituto tecnico industriale ad indirizzo conciario o titolo equipollente 4 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Licenza di scuola media inferiore 6 mesi 6 mesi 4 mesi 4 mesi

Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso azienda industriale conciaria svolgente attività nello stesso genere di produzione.
Nella prima metà del periodo di apprendistato l’apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A della tabella, dovranno seguire i corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[…]

Art. 6 - Passaggio di mansioni
Organizzazione del lavoro

Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l’attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con il CdF che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il CdF, assistito dai componenti del gruppo interessato.
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.

Art. 7 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
A - In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
[…]
b) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e i Consigli di fabbrica.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Consigli di fabbrica, su loro richiesta, i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
C - La distribuzione dell’orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
L’orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni; eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il Consiglio di fabbrica.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l’orario di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
A decorrere dal 1-1-1980 l’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e, dal 1-9-1980, dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 244 giornate lavorative annue.
[…]
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
D […]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
E - Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario - fermo restando quanto previsto ai precedenti punti b) e c) della lettera B - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]
Chiarimento a verbale
Tra le necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico s’intendono anche quelle dettate da esigenze a carattere stagionale.
A tale fine, Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica a fronte dell’esistenza di tali caratteristiche ne definiranno la presumibile consistenza e durata, fatta salva la possibilità di ricorso a lavoro a tempo determinato nei casi previsti dalla legge. Dichiarazione delle Parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella prima parte del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative e occupazionali delle aziende e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell’orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo all’utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (6 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale e giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 17 - Lavoro a cottimo
Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme seguenti:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell’operaio dal posto di lavoro.
L’analisi della lavorazione delle singole operazioni e la elaborazione completa della tabella (o tariffa) compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione del Consiglio di fabbrica che ne potrà prendere visione fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
[…]
4) Il CdF rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe).
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 3, parteciperanno alla discussione in uno con il Consiglio di fabbrica.
Nell’espletamento del suo compito il CdF potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
I delegati dei lavoratori direttamente interessati godranno della retribuzione di fatto, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
[…]
6) Il CdF, qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione, cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata, abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all’azienda.
L’azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti entro un periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione del CdF all’azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l’azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe) revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti punti 4 e 5.
Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, il CdF potrà instaurare regolare controversia.
[…]

Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nella presente norma, limitatamente, però alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 3 dell’art. 4 dal 1-1-1980 sono inquadrati nelle categorie sottoelencate:
- livello 2: vi appartengono autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di specializzazione;
- livello 1: vi appartengono autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di qualificazione;
- livello 1: vi appartengono portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore e le 45 ore settimanali per quelli già ad orario settimanale di 54 ore.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
[…]

Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell’orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 39 - Malattia e infortunio
a) Assenza dal lavoro:

In materia di infortuni e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 40 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[…]

Art. 42 - Ambiente di lavoro
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell’art. 9 della legge n. 300 e della legge n. 833, vengono attribuiti al Consiglio di fabbrica i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20-5-1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini e accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma della legge n. 833 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l’attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all’area di rischio individuata.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate con il Consiglio di fabbrica.
I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Per l’espletamento dei compiti suindicati, il Consiglio di fabbrica di ogni stabilimento individuerà i suoi membri incaricati di trattare con la direzione aziendale nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti;
- da 6 a 9 oltre i 1.000 dipendenti.
Agli incontri con l’azienda potranno partecipare, con i membri del Consiglio di fabbrica come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di fabbrica, su loro richiesta:
a) i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’azienda esaminerà con il Consiglio di fabbrica la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle OSL le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto sanitario personale, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto sanitario, ottenere delucidazioni ed informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sanitario sarà consegnato al lavoratore.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti ed aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità sanitarie locali o dai consultori o dal medico curante;
d) il libretto personale di rischio, tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore;
e) scheda delle caratteristiche di impianto, da realizzare entro un anno dalla data di decorrenza del contratto per gli impianti sottoposti ai rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17-12-1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull’impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17-12-1977 e successive modifiche.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all’istituendo servizio sanitario nazionale. I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del costituendo servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
I Consigli di fabbrica sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.

Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria conciaria, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2 - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell’indennità. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono dal 1-8-1979 le seguenti:
1° gruppo L. 270 orarie
2° gruppo L. 160 orarie
3° gruppo L. 115 orarie

Art. 3 - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4 - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 5 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell’indennità.

Art. 6 - L’indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti ecc.), comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 7 - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta da tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, l’indennità ad essi spettante a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8 - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9 - In relazione al precedente art. 4 è stabilito quanto segue:
a) Ferie
Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali
In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente all’indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8,33 per cento sull’indennità corrisposta per il periodo stesso o mensilmente od a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10 - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Convenzione per l’applicazione nell’industria conciaria dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
A) Riconosciuta l’opportunità di indicare alle parti direttamente interessate all’applicazione dell’accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose - di cui al CCNL 7-3-1968 - criteri orientativi uniformi in relazione all’esistenza nelle aziende conciarie di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate la facoltà di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli artt. 2, comma secondo, 4, 5 e 6 dell’accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene:
Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a recupero;
3) preparazione di venici e colori base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone) e loro soluzioni contenenti almeno il 30 per cento di tali solventi;
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di paste e soluzioni contenenti più del 3 per cento di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti;
8) preparazione di paste o soluzioni occorrenti per la depilazione con manipolazione di solfuro d’arsenico o solfuro in polvere quando non esistano efficienti impianti di aspirazione.
Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatori con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella concia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro di sodio e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi);
7) lavori che comportino l’uso della maschera;
8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico-igieniche efficienti);
9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40° C).
B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosità del lavoro svolto per l’ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40° C - condizione già in precedenza riconosciuta - si conviene:
- di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennità di lire 160.
C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare per quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine - esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvederà localmente tra le parti direttamente interessate a termine dell’accordo aggiuntivo di cui sopra - e si danno altresì atto che l’applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell’accordo aggiuntivo in questione.
[…]

Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
L’azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell’ambito della materia disciplinata dall’art. 42, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prestazioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all’istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 45 - Abiti da lavoro
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 3 dell’art. 4 le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio.
L’azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell’abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza o dell’igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
- addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti all’estrazione delle pelli dai calcinai;
- addetti all’allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio od ai lavoratori di cui al gruppo 2 dell’art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice ecc.)
[…]

Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a sei ma non superiore a otto ore sarà concesso un riposo intermedio di almeno mezz’ora in caso di lavoro in turni e di un’ora in caso di lavoro non effettuato in turni ed in ogni caso di un’ora quando orario di lavoro superi le otto ore.

Art. 47 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
a) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore, nonché da leggi;
b) le controversie di cui alla norma transitoria di cui al precedente art. 42 del presente contratto;
c) Le procedure previste dagli artt. 14 e 15 dell’accordo interconfederale 18-4-1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.

1) Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest' ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo tramite il Consiglio di fabbrica dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro dieci giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta.
Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica, il lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di uno o più Organizzazioni sindacali, firmatarie del presente Contratto, territorialmente competenti.
Questa potrà richiedere entro dieci giorni dal mancato accordo all’Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro dieci giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro dieci giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i dieci giorni successivi.

3) Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di due mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.

Art. 48 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale
L’azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza […]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 52 - Regolamento interno
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 3, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne deve essere esposto in modo chiaramente visibile.

Art. 54 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa, dell’ammonizione scritta o della sospensione, il lavoratore:
a) che […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi, sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa non può superare l’importo di 3 ore di retribuzione e va applicata per la mancanza di minor rilievo. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 54;
[…]
c) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 54 sempre che l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
d) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
e) […] danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
i) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
l) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
m) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
n) insubordinazione verso i superiori;
o) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 54.
[…]

Art. 62 - Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 9 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla direzione aziendale per il tramite delle Associazioni competenti dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 63 - Commissioni interne e delegato d’impresa
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale 18-4-1966 inerenti il delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 64 - Assemblee
Nelle industrie sopra i 15 dipendenti potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dell’azienda in fabbrica o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
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Normalmente le assemblee saranno tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
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Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore all’anno nelle unità produttive con più di 15 dipendenti e ad 8 ore all’anno nelle industrie sotto i 15 dipendenti, compensate con la retribuzione ordinaria che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
Il suddetto numero di 10 ore verrà calcolato per anni di calendario.
Il numero massimo di assemblee nell’anno è fissato in 8.
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Art. 67 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
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Art. 71 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 8 lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
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