Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1979
Validità: 01.07.1979 - 30.04.1982
Parti: Ance-Cgii, Intersind e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria

Sommario:

Premessa
Sistema di informazioni
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Mansioni promiscue
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Soste di lavoro
Art. 10 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 11 - Recuperi
Art. 12 - Minimo di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 13 - Indennità territoriale di settore
Art. 14 - Lavoro a cottimo
Art. 15 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 16 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti o subappalti
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Gratifica natalizia
Art. 19 - Festività
Art. 20 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Art. 21 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 22 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 23 - Trasferta
A) Norme generali
B) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario
Art. 24 - Trasferimento
Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Art. 26 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Art. 27 - Elementi della retribuzione
Art. 28 - Modalità di pagamento
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia
Art. 30 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 31 - Congedo matrimoniale
Art. 32 - Anzianità professionale edile
Art. 33 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 34 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 35 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 36 - Preavviso
Art. 37 - Indennità di anzianità
Art. 38 - Indennità in caso di morte
Art. 39 - Controversie
Art. 40 - Reclami
Art. 41 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
Art. 42 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 43 - Addestramento professionale
Art. 44 - Casse edili
Art. 45 - Commissione tecnica nazionale
Art. 46 - Quote sindacali
Art. 47 - Accordi locali
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 48 - Assunzione
Art. 49 - Documenti
Art. 50 - Periodo di prova
Art. 51 - Orario di lavoro
Art. 52 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 53 - Stipendio minimo mensile
Art. 54 - Premio di produzione
Art. 55 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 56 - Mense aziendali
Art. 57 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 58 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 59 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
Art. 60 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 61 - Indennità di zona malarica
Art. 62 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 63 - Lavori fuori zona
Art. 64 - Trasferta
Art. 65 - Trasferimento
Art. 66 - Alloggio
Art. 67 - Mutamento di mansioni
Art. 68 - Pagamento della retribuzione
Art. 69 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 70 - Ferie
Art. 71 - Tredicesima mensilità
Art. 72 - Premio annuo
Art. 73 - Premio di fedeltà
Art. 74 - Trattamento in caso di malattia
Art. 75 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 76 - Fondo previdenza impiegati
Art. 77 - Congedo matrimoniale
Art. 78 - Aspettativa
Art. 79 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 80 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 81 - Indennità di anzianità
Art. 82 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 83 - Certificato di lavoro
Art. 84 - Controversie
Art. 85 - Collegi tecnici
Art. 86 - Quote sindacali
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 87 - Classificazione dei lavoratori
Art. 88 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 89 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 90 - Tutela della maternità
Art. 91 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 92 - Permessi
Art. 93 - Diritto allo studio
Art. 94 - Assenze
Art. 95 - Provvedimenti disciplinari
Art. 96 - Licenziamenti
Art. 97 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 98 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 99 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 100 - Assemblee
Art. 101 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 102 - Affissioni
Art. 103 - Accordi interconfederali
Art. 104 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 105 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 106 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 107 - Disposizioni generali
Art. 108 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C - Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato D - Protocollo d’intesa 24-9-1976 per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Allegato E - Disciplina delle prestazioni delle Casse edili in caso di malattia, infortunio sul laovro e malattia professionale
Allegato F - Casse edili
Allegato G - Accordo nazionale 12-12-1977 (Casse edili)
Allegato H - Disposizioni che debbono essere inserite negli Statuti delle Casse edili (Allegato all'Accordo nazionale in data 12-12-1977)
Allegato I - Accordo nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
Allegato L

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini

In Roma, il 22 luglio 1979 tra l’Associazione nazionale costruttori edili - Ance, e con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana - Cgii, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno aderente all’Unione italiana del lavoro - Feneal-Uil, la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca) aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori - Cisl, la Federazione italiana lavoratori del legno, dell’edilizia, industrie affini ed estrattive aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro - Fillea-Cgil, che costituiscono la federazione lavoratori delle costruzioni - Flc

Premessa
1) Per l’industria delle costruzioni edilizie ed affini l’articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza, da parte delle imprese, alle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione ecc.
- Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti.
- Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
- Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche ecc.;
- pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini, terrapieni ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell’attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia delle cunette, il diserbamento ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fiume (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche ecc.).
- Ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche ecc.
Costruzione di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione, di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato - Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di un’impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l’inquadramento nella contrattualistica collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell’edilizia è l’unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro Contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L’Ance dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.
Nota
Per le aziende a partecipazione statale, le materie di cui agli artt. 44, lettera c), 46 e 101, lettera b), del presente contratto sono disciplinate dalla Convenzione stipulata il 16-5-1973 tra l’Associazione sindacale Intersind e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
Per dette aziende tale regolamentazione costituisce parte integrante del contratto e ne segue le sorti.

Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l’istituzione di un sistema di informazioni, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni vengono fornite ai livelli, nazionale, regionale e territoriale, dalle competenti Associazioni dei datori di lavoro in incontri a carattere periodico con le rispettive Associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimono le proprie autonome valutazioni.
Il sistema delle informazioni, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell’ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
A) Con periodicità semestrale, su richiesta dei Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti Sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali, per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso dello stesso incontro le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno altresì, per la circoscrizione di propria competenza, informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni di cui sopra saranno per quanto possibile distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
B) Con periodicità semestrale, su richiesta dei Sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
C) Con periodicità annuale, entro il primo quadrimestre, su richiesta delle Federazioni nazionali dei lavoratori stipulanti, l’Ance e l’Intersind si incontreranno con le Federazioni predette per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro l’Ance e l’Intersind, rispettivamente, forniranno informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento all’evoluzione tecnologica del settore.
Nel corso dello stesso incontro l’Ance e l’Intersind, rispettivamente, forniranno altresì informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni saranno, per quanto possibile, articolate in riferimento ai sottoelencati comparti:
- edilizia abitativa pubblica e privata;
- opere di edilizia pubblica (scolastica, ospedaliera ecc.);
- opere igienico-sanitarie;
- opere industriali;
- infrastrutture di trasporto (opere stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ecc.);
- opere idrauliche e di bonifica.
Una volta all’anno, nel primo quadrimestre, l’Associazione nazionale imprenditoriale, in appositi incontri da essa convocati su richiesta delle Federazioni nazionali dei lavoratori, fornirà per le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull’intero territorio nazionale e sull’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e che occupino normalmente non meno di 500 dipendenti - informazioni relative alla situazione e alle previsioni produttive occupazionali nell’impresa.
D) La presente disciplina annulla e sostituisce integralmente le pattuizioni in materia contenute negli accordi locali integrativi del CCNL 15-4-1976.
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, per l’esame e la definizione della controversia interpretativa.

Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente Contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 47 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Nell’effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell’art. 8 del RD 10-9-1923, n. 1955 e del RD 10-9-1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell’anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 21 del presente contratto.
L’orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sarà ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 27.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 11 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[…]

Art. 7 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 27, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 21, punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 11 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 14 - Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all’albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]

Art. 15 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 16 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti o subappalti
a) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice e subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art. 47 dello stesso.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare a dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale di cui all’art. 99, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 47, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale - o, in mancanza di questa, ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest' ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 39 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito dei delegati di cui all’art. 99 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono Contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 22 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 27 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari

Tabella unica nazionale

Situazioni extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4

5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici, demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango

5

12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio, nei lavori per armamento ferroviario

8

15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura degli stampi stessi per il riscaldamento prodotto elettricamente con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10

10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tali da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10

10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostante nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata o ristretta a profondità superiori a metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20
12) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre

13

22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

17

35
15) Lavori su scale aeree tipo porta

17

35
16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.

19

35
18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20

35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22

40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione

26

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3-12-1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 per cento; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20 per cento.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30 per cento.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri                    54
b) da oltre 10 a 16 metri          72
c) da oltre 16 a 22 metri        120
d) oltre 22 metri                    180
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 per cento, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100 per cento da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 27 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 15 per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 27 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l’eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20 per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 27.
L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell’impresa.
L’impresa deve provvedere all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell’orario di lavoro.

Art. 26 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all’alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 33 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
È demandata alle Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l’istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all’art. 99, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinarne le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all’art. 43 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente Contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d’intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Art. 34 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]

Art. 35 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L’autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l’autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell’inizio del servizio l’autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Art. 39 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l’attribuzione della categoria o l’applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all’art. 14, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l’intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all’art. 41, per l’accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall’Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta di intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Commissione interna.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 41 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente Contratto nazionale a norma dell’art. 47 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l’esplicazione dei compiti di cui al secondo comma dell’art. 39.
I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 47, primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 42 - Disciplina dell’apprendistato
Le parti si riservano di concordare la regolamentazione dell’apprendistato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Norma transitoria - In attesa della regolamentazione di cui sopra, per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alla legge 19-1-1955, n. 25 ed al relativo regolamento.
Per quanto concerne la durata dell’apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga base oraria da corrispondere agli apprendisti, le parti convengono di tener fermo quanto previsto dal CCNL 18-12-1954.

Art. 43 - Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l’attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente-scuola od al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti-scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o, laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti-scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20 per cento e l’1 per cento sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 27 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio di amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il Vice presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all’infuori del Consiglio stesso, su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi suesposti le norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli Enti-scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dell’operaio comune e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all’art. 3.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all’art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l’attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, nonché di realizzare il coordinamento a livello regionale dell’attività svolta dagli Enti-scuola.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l’intera disciplina dell’istituto anche in relazione ai compiti demandati all’organismo paritetico nazionale di cui sopra.

Art. 44 - Casse edili
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’Ance, l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[…]
Le prestazioni della Cassa edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.
Le prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia anche professionale e di infortunio sul lavoro so Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[…]
b) Con l’iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 106, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa edile raccoglierà, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
[…]
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente, costituito tra le Organizzazioni nazionali di cui al primo comma.
[…]

Art. 45 - Commissione tecnica nazionale
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e agli strumenti idonei allo scopo nell’ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
b) per l’esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti, di cui agli artt. 15 e 16 del presente contratto;
c) per l’esame delle situazioni segnalate ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22.

Art. 47 - Accordi locali
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni contraenti è demandato di provvedere, entro il 30-9-1980:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro a norma dell’art. 6, terzo comma;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[…]
d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 22;
[…]
f) alle attuazioni di cui all’art. 20;
[…]
h) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili a norma dell’art. 44 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 51 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L’orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8) dell’art. 52.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 6 e dagli accordi locali integrativi dello stesso.
[…]

60 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 7) dell’art. 52;
b) per lavori in galleria: una indennità di lire 15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 61 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 7) dell’art. 52.
L’indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L’indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 62 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]

Art. 69 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 70 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all’impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a versargli un’indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. quarto comma). […]

Art. 75 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]

Art. 79 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 84 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli industriali e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall’Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell’impresa e la Commissione interna.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 88 - Lavoro delle donne e dei fanciulli

L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 90 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 91 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l’altra all’impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, la riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituendo servizio sanitario nazionale.

Art. 95 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell’art. 52 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 27;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 96 per il licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 96 - Licenziamenti
Fermo l’ambito di applicazione della legge 15-7-1966, n. 604, come modificata dall’art. 18 della legge 20-5-1970, n. 300, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15-7-1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) […] danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui all’ultimo comma dell’art. 94;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 99 - Rappresentanze sindacali aziendali
I delegati sono, nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i Rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]
Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
È compito dei delegati di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale, per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nella unità produttiva e, in particolare, della disciplina sull’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti e sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro.

Art. 100 - Assemblee
A) Nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell’orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l’orario di lavoro.
[…]
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.
[…]
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l’art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell’unità produttiva è riferito al momento in cui l’assemblea è indetta.
[…]

Art. 102 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 103 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana e dall’Associazione sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
[…]

Art. 104 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 107 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.