Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 1979
Validità: 01.05.1979 - 28.02.1982
Parti: Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, Associazione italiana editori, Intersind e Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, Federazione italiana lavoratori del libro, Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Grafici, Industria

Sommario:

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Commissioni interne
Art. 4 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 5 - Assemblee
Art. 6 - Delegato di impresa
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 8 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 9 - Innovazioni tecnologiche
Art. 10 - Sistema di informazione
Art. 21 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale
Art. 12 - Diritto allo studio
Art. 13 - Diffusione di libri e riviste
Art. 14 - Nomenclatura
Art. 15 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Art. 16 - Visita medica
Art. 17 - Assunzione - Documenti
Art. 18 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 19 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 20 - Consultori
Art. 21 - Mutamento di mansioni
Art. 22 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Art. 23 - Servizio militare
Art. 24 - Appalti
Art. 25 - Lavoro esterno e a domicilio
Art. 26 - Contratto a tempo determinato
Art. 27 - Regolamento interno di azienda
Art. 28 - Licenziamenti
Art. 29 - Indennità in caso di morte
Art. 30 - Controversie
Art. 31 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 32 - Norme complementari
Dichiarazione comune in materia di lavoro straordinario e di mobilità
• Lavoro straordinario
• Mobilità interna
Parte II - Operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Orario di lavoro
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 4 - Interruzione di lavoro - Recuperi
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Assenze
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Congedo matrimoniale
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
Art. 13 - Malattia ed infortunio
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 14 - Tutela della maternità
Art. 15 - Corresponsione delle paghe e delle indennità
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 17 - Indennità di anzianità
Art. 18 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 19 - Disciplina del lavoro
Parte III - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Orario di lavoro
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 4 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Assenze e permessi
Art. 8 - Congedo matrimoniale
Art. 9 - Tredicesima mensilità
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
Art. 11 - Retribuzione
Art. 12 - Indennità di cassa
Art. 13 - Trasferte
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Alloggio
Art. 16 - Malattie ed infortunio
Art. 17 - Tutela della maternità
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 19 - Indennità di anzianità
Art. 20 - Previdenza
Art. 21 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 22 - Disciplina del lavoro
Parte IV - Classificazione professionale unica
Norme tecniche
Norme tecniche comuni
Art. 1 - Gruppi professionali e livelli retributivi
Art. 2 - Congelati
Art. 3 - Intercambiabilità del personale
Art. 4 - Categorie operai ed impiegati
Art. 5 - Scarto retributivo minori
Art. 6 - Assorbimenti
Art. 7 - Quota oraria
Art. 8 - Apprendistato e formazione professionale
Art. 9 - Tirocinio
Art. 10 - Iter professionale
Art. 11 - Operai complementari
Art. 12 - Operai ausiliari
Art. 13 - Addetti ai servizi di magazzino
Art. 14 - Addetti alle lavorazioni varie
Art. 15 - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Art. 16 - Personale addetto alla bronzatura
Art. 17 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
Art. 18 - Organici
Art. 19 - Gruppi e livelli degli impiegati
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1 - Linotipista
Art. 2 - Tastierista monotipista
Art. 3 - Fonditore monotipista
Norme tecniche speciali per la TTS
Art. 1 - Controllore fonditrici di TTS
Art. 2 - Operatore tastierista
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito
Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici
Norme tecniche speciali per la tipografia
Art. 1 - Organici per macchine piane
Art. 2 - Organici per macchine rotative per lavoratori diversi e periodici
Art. 3 - Organici per macchine per moduli continui
Art. 4 - Preavviamento
Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1 - Disegnatori litografici
Art. 2 - Organici per macchine da stampa offset
Art. 3 - Organici per macchine rotolito
Art. 4 - Organici per macchine per stampa su latta
Norme tecniche speciali per la incisoria di musica
Art. 1 - Incisore di musica
Norme tecniche speciali per la rotocalcografia
Art. 1 - Organici per macchine a foglio disteso
Art. 2 - Organici per macchine rotative
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Art. 1 - Lavorazioni
Art. 2 - Legatori di categoria extra
Art. 3 - Impiego metalli in polvere
Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Art. 1 - Apprendistato
Art. 2 - Operai
Art. 3 - Lavorazioni varie
Art. 4 - Appretto
Norme tecniche speciali per la cartotecnica
Art. 1 - Adetti alle lavorazioni cartotecniche
Parte V - Classificazione professionale unica
Norme speciali
Norme speciali per la stampa dei periodici

Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Limiti di applicabilità - artt. 1 e 2
Art. 4 - Organici per macchine rotative rotocalco
Art. 5 - Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena
Art. 6 - Confezionatori
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente
Art. 10 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Art. 11 - Orario di lavoro e turni
Art. 12 - Riposi retribuiti
Art. 13 - Indennità per intossicazione professionale
Art. 14 - Ferie
Parte VI - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Art. 2 - Tabelle dei minimi di stipendio e di salario

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali

Il giorno 19 maggio 1979, in Roma tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, la Federazione italiana lavoratori del libro; e la Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Parte I - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia (dal 1-7-1977) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Il contratto si intende stipulato con l’impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre Associazioni di datori di lavoro condizioni, per la categoria, meno onerose di quelle previste dal presente contratto.
La inosservanza dell’impegno di cui sopra è giusta causa di decadenza del presente contratto.

Art. 3 Commissioni interne
Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 4 Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20-5-1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia stessa alla Direzione dell’azienda.

Art. 5 Assemblee
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20-5-1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. […]

Art. 6 Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione industriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15-7-1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 9 Innovazioni tecnologiche
La Direzione aziendale esaminerà preventivamente con la Rappresentanza sindacale aziendale la attuazione di nuovi procedimenti meccanici o sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell’ambito aziendale problemi riguardanti l’introduzione di nuovi organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli di occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le eventuali modifiche concordate aziendalmente in materia di organici avranno, nell’ambito aziendale, effetto innovativo della disciplina di cui al presente contratto.

Art. 10 Sistema di informazione
Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) Livello nazionale
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali, in merito alla linea generale dell’andamento economico produttivo ed alle prevedibili implicazioni occupazionali nei seguenti reparti produttivi:
- editoria per la scuola
- editoria libraria
- editoria periodica.
Inoltre le stesse associazioni, in altro incontro annuale da tenersi congiuntamente, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell’andamento economico produttivo dell’intero settore di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda le previsioni di investimento e le prevedibili implicazioni occupazionali.
b) Livello territoriale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite rispettivamente alle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, riguardanti quantitativamente per settori di attività le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo sullo sviluppo produttivo con particolare riferimento alla occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i Sindacati provinciali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti illustrando criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per le Province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree inter-provinciali.
Le stesse informazioni verranno inoltre fornite in incontri annuali tra le parti anche a livello regionale.
c) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di specifici incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di azienda
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite anche dalle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, che nel rispettivo settore occupano più di 200 dipendenti nel corso di un apposito incontro annuale convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata.

Art. 21 Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal uopo i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l’incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dell’1 per cento sulle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
Qualora la riscossione venga affidata ad un Istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli Istituti stessi.
Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia - o diversa circoscrizione - da parte delle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive province o diverse circoscrizioni.
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica - Enipg - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali od interprovinciali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
Per l’attività dell’Enipg ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell’ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio direttivo dell’Enipg stesso.
L’amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle province o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.
Fermo restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell’Enipg e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i datori di lavoro ed i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell’istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell’Organo deliberante dell’Enipg ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiunti con voto consultivo.
Sia l’Enipg che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L’organo deliberante dell’Enipg sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all’uopo saranno adottate dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato esecutivo da costituire in seno all’Enipg e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell’organismo deliberante dell’Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari dell’Enipg, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l’istruzione professionale grafica l’Enipg procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio direttivo dell’Enipg. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso Enipg, sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l’impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.

Art. 13 Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art. 16 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell’azienda per l’accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 18 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 19 Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.

Art. 20 Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 24 Appalti
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell’azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze sindacali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 25 Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18-12-1973, n. 877 le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con la osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
È vietata l’assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18-12-1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all’interno dell’azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 26 Contratto a tempo determinato
L’assunzione a termine è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.
Le aziende segnaleranno mensilmente alle Rappresentanze sindacali aziendali il personale assunto con contratto a termine.

Art. 27 Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 30 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda, tramite la Commissione interna o la Rappresentanza sindacale aziendale, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’Associazione nazionale.

Art. 32 Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Dichiarazione comune in materia di lavoro straordinario e di mobilità
Relativamente alle materie riguardanti lo straordinario e la mobilità le parti firmatarie il presente contratto richiamano i punti 6 e 7 delle intese interconfederali 26-1-1977 - che vengono in calce riportati - la cui applicazione è demandata alle sedi aziendali, in armonia con le relative norme contrattuali.

Lavoro straordinario
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e supplementare e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
In presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dalla semplice applicazione delle norme suddette in ragione dell’esistenza di strozzature tecniche e di occupazione, potranno essere concordate tra le parti delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.

Mobilità interna
La mobilità dei lavoratori nell’ambito dello stabilimento costituisce esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi.
L’indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in materia dall’art. 13 dello Statuto dei lavoratori e dalle norme dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti.
Le parti assumono l’impegno di intervenire, tramite le rispettive strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui ai commi precedenti.
[…]

Parte II - Operai
Art. 2 Orario di lavoro

La durata dell’orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornaliere e di 40 ore settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre le 40 ore e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale, maggiorate del 25 per cento.
Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia che dovessero effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati, sarà corrisposta la maggiorazione del 6 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui alla lettera a) dell’art. 14 Parte I, Norme generali, mentre per quelli del Gruppo B (livello D/3), non compresi in turni avvicendati, che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui alla stessa lettera a) dell’art. 14, Parte I Norme generali del presente contratto.
Ai sensi del RD 6-12-1923, n. 2657, modificato con DPR 30-7-1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
L’interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla legge 17-10-1967, n. 977 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell’art. 20, comma secondo, della legge stessa, a mezz’ora quando l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza e nel caso di lavoro a turni.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana e dovranno essere regolati come segue:
1° e 2° turno - ore 6,40' giornaliere
3° turno - ore 6 giornaliere.
[…]
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
La realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni (settimana corta) potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
[…]

Art. 3 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Nell’ambito della disciplina stabilita dal predetto art. 2 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore.
Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, l’azienda potrà far ricorso al lavoro straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazione straordinaria non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l’azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall’art. 2.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 4 Interruzione di lavoro - Recuperi
[…]
È in facoltà dell’Azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un’ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno della ripresa del lavoro.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

Art. 5 Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri ecc.).
[…]

Art. 14 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inam una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Art. 19 Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo fra la Direzione e la Commissione interna.
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal presente punto i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) risse nell’azienda;
[…]

Parte III - Impiegati
Art. 2 Orario di lavoro

Per gli impiegati amministrativi e tecnici l’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.
Nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, il sabato sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Per gli impiegati che partecipano a lavori a turno, si fa tuttavia riferimento all’eventuale minore orario previsto dall’art. 2 - Parte seconda - del presente contratto.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno della occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie e dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 5 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.

Art. 3 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Nell’ambito della disciplina stabilita dal predetto art. 2, il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore.
Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, l’azienda potrà far ricorso al lavoro straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali.
Nei casi invece, di effettuazione di prestazione straordinaria non rientranti nel comma precedente, tenendo conto della non obbligatorietà, l’azienda ne dovrà dare comunicazione preventiva alla Rappresentanza aziendale.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l’azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di […]

Art. 5 Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 17 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inam una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Parte IV - Classificazione professionale unica
Norme tecniche
Norme tecniche comuni
Art. 8 Apprendistato e formazione professionale

La formazione professionale si acquisisce mediante l’apprendistato di mestiere la cui durata, nell’ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:

- tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello D/3)

4 anni

- incisore di musica (acquisisce il livello D/2)

4 anni

- legatore-allestitore (acquisisce il livello D/3)

3 anni

- fonditore caratteri (acquisisce il livello D/2)

3 anni

Addetti alle lavorazioni varie (non inclusi negli organici di macchina):

 

- mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche (acquisiscono il livello D/2)

2 anni

- spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore  (acquiscono il livello D/3)

2 anni

Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello D/3)

2 anni

[…]
È fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Comunque il numero degli apprendisti, rispetto agli operai, non potrà superare nelle varie specializzazioni, il seguente rapporto:
- compositori: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione di 5;
- incisori di musica: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione di 5;
- impressori: 1 apprendista ogni 4 operai o frazione di 4;
- litografi: 1 apprendista per i primi 4 operai e successivamente 1 ogni 3 o frazione di 3;
- fototipisti: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- rotocalcografi: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- calcografi: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- fotoincisore - fotografia: 1 apprendista ogni 3 operai o frazione; stampa su metallo: 1 apprendista ogni 3 operai o frazione; incisione bianco e nero: 1 apprendista ogni 4 incisori o frazione di 4; mezzatinta e tricromia: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione; torcolieri: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: 1 ogni 3 operai o frazione; ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori all’aerografo: 1 apprendista ogni 5 operatori.
Per gli apprendisti, inoltre, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
- litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
- rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
- calcografi: 16 anni compiuti;
- fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, terzo comma, della legge 19-1-1955, n. 25, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Art. 9 Tirocinio
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l’apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni […] al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l’apprendista, nell’iter professionale previsto per la sua specializzazione.

Art. 16 Personale addetto alla bronzatura
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato od in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui alla lettera a) dell’art. 14, Parte I, Norme generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 18 Organici
Gli organici di macchina sono disciplinati dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, con eccezione di quelli impiegati nelle aziende dei comparti produttivi ex cartotecnici degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, di cui all’art. 1, Parte I, Norme generali, che verranno esaminati in sede aziendale tenendo conto anche delle situazioni in atto.

Norme tecniche speciali per la tipografia
Art. 2 Organici per macchine rotative per lavoratori diversi e periodici
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento è il seguente:
a) rotativa doppia a quattro o più colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
- 1 capo macchina
- 7 impressori
b) rotativa semplice a quattro o più colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
- 1 capo macchina
- 4 impressori
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
- 4 impressori
d) rotativa doppia bicolore:
- 4 impressori
e) rotativa semplice a due colori:
- 3 impressori
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
- 3 impressori
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
- 3 impressori
(funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verrà aggiunto un altro impressore).
Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nel presente prospetto, il numero del personale da adibirsi verrà stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchina rotative per scatolame, biglietti tranviari, bollette di vendita ecc.

Art. 3 Organici per macchine per moduli continui
a) Rotative tipografiche litografiche e tipo-litografiche (con 2 elementi stampa in funzione):
- 2 macchinisti
- per ogni due elementi stampa in più, un ulteriore macchinista
b) Platine:
1 platina: 1 macchinista;
2 o 3 platine accoppiate: 2 macchinisti;
oltre 3 platine accoppiate: 3 macchinisti.

Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 2 Organici per macchine da stampa offset

Un macchinista non potrà far funzionare più di una macchina contemporaneamente.
a) Macchine monocolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
(per le macchine del formato 70x100 incluso e superiore)
b) Macchine bicolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
c) Macchine quadricolore:
- 1 capo macchina
- 5 macchinisti
d) Macchine a cinque colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
e) Macchine a sei colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti

Art. 3 Organici per macchine rotolito
a) Macchine 1 bobina - 4 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 7 macchinisti
b) Macchine 1 bobina - 5 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 8 macchinisti
Nel caso in cui le macchine sopra indicate funzionino con due bobine e due uscite si deve prevedere un adeguato aumento di organico.

Art. 4 Organici per macchine per stampa su latta
2 macchinisti; 2 levafoglio.

Norme tecniche speciali per la rotocalcografia
Art. 1 Organici per macchine a foglio disteso
a) Per macchine ad un solo elemento di formato fino a 70x100:
- 2 macchinisti
b) Per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70x100, oppure a due elementi:
- 3 macchinisti

Art. 2 Organici per macchine rotative
a) Per macchine a due e a tre elementi:
- 1 capo macchina
- 3 macchinisti
b) Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi:
- 1 macchinista in più.
c) Per macchine a più elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un macchinista in più per ogni elemento.
Alle rotative di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verrà adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.
Alle macchine tiraprove singole per cilindri verranno adibiti macchinisti di livello C/1.

Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Art. 3 Impiego metalli in polvere

Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere, sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui alla lettera a) dell’art. 14, Parte I, Norme generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell’impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 3 Lavorazioni varie
[…]
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Art. 4 Appretto
Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti normalmente operai di livello C/1 o, eccezionalmente, di livello D/2 con un minimo di anzianità di categoria di almeno un anno alle macchine a fondere […]

Parte V - Classificazione professionale unica
Norme speciali
Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa

Le presenti particolari norme si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche limitatamente però per quest' ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 4 Organici per macchine rotative rotocalco
A modifica di quanto previsto dall’art. 2 delle Norme tecniche speciali per i rotocalcografi, di cui alla Parte IV del presente contratto, l’organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici illustrati sarà il seguente:

A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta

Capo macchina Macchinisti
5 elementi 1 2
8 elementi 1 4

Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 1 macchinista in più ove sia in funzione la piegatrice.

B) Macchine fino a cm 100 formato carta

Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi 1 2
4 elementi 1 3
5 elementi 1 3
6 elementi 1 4
7 elementi 1 5
8 elementi 1 6
9 elementi 1 7
10 elementi 1 8
11 elementi 1 9
12 elementi 1 10

Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 2 macchinisti nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.

C) Macchine oltre cm 100 formato carta

Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi 1 3
3 elementi con elemento poney funzionante 1 3
4 elementi 1 3
5 elementi 1 4
6 elementi 1 5
7 elementi 1 6
8 elementi 1 7
9 elementi 1 8
10 elementi 1 9

Due macchinisti al primo gruppo stellare funzionante; un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo; un macchinista in più per macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita.
Nelle macchine rotative fino a 4 elementi compresi prive di dispositivo automatico per la cavezzatura e con velocità superiore ai diecimila giri cilindro ora è aggiunto all’organico un macchinista, in aiuto al lavoro di cavezzatura.
Nelle macchine rotative di 5 elementi ed oltre, prive di dispositivo automatico per la cavezzatura, sono aggiunti all’organico uno o due macchinisti in aiuto al lavoro di cavezzatura a seconda che le macchine girino a meno od a più di diecimila giri cilindro ora.
L’aggiunta di macchinisti sopra prevista per le macchine rotative fino a 4 elementi e per quelle di 5 elementi ed oltre, non sarà più effettuata nel caso in cui esista il dispositivo automatico per la cavezzatura.

Art. 5 Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena
L’organico delle macchine accavallatrici e cucitrici a catena con inseritori automatici e taglierina tri o quadrilaterale incorporata sarà il seguente:

A) Per produzione fino a 68 pagine

Capo macchina Confezionatori agli inserimenti Confezionatori alla raccolta
1 casella 1 - 1
2 caselle 1 - 1
3 caselle 1 1 1
4 caselle 1 1 1
5 caselle 1 1 2
6 caselle 1 1 2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.

B) Per produzione oltre 68 pagine

Capo macchina Confezionatori agli inserimenti Confezionatori alla raccolta
1 casella 1 - 1
2 caselle 1 1 1
3 caselle 1 1 2
4 caselle 1 2 2
5 caselle 1 2 2
6 caselle 1 3 2
7 caselle 1 3 2
8 caselle 1 3 2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
Un confezionatore in più agli inseritori per ogni uno o due inseritori impegnati con segnature di 48 pagine ed oltre.

Art. 7 Apprendistato
L’apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 8 Tirocinio
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l’apprendistato è previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato dalla Parte IV - Norme tecniche comuni del presente contratto.

Art. 11 Orario di lavoro e turni
L’orario di lavoro per gli operai e gli impiegati tecnici, di cui alle categorie elencate nell’art. 3, è di ore 6 e 40' giornaliere e di 40 ore settimanali.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro continuato l’orario di lavoro giornaliero è di ore 6 e 40' per il 1° e il 2° turno e di ore 6 giornaliere per il 3° turno […]

Art. 12 Riposi retribuiti
Fermo restando il suddetto orario di lavoro di ore 6 e 40' giornaliere e di 40 ore settimanali, ai periodicisti, che abbiano una ininterotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell’anno nella misura di 8 giorni all’anno.

Art. 13 Indennità per intossicazione professionale
Il lavoratore, vittima di un’intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall’azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca, all’interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.