Tipologia: CCNL
Data firma: 29 dicembre 1979
Validità: 01. 04.1979 - 31.03.1982
Parti: Anivp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Titolo III Assunzione
Art. 4
Titolo IV Periodo di prova
Capo I Durata del periodo di prova

Art. 5
Capo II Risoluzione del rapporto di lavoro in periodo di prova
Art. 6
Titolo V Apprendistato
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 10
Art. 11
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Capo I Riposo settimanale

Art. 13
Capo II Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 14
Art. 15
Titolo IX Ferie
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X Assenze e congedi
Capo I Assenze

Art. 19
Capo II Congedo matrimoniale
Art. 20
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Titolo XII Missione - Trasferta
Art. 24
Art. 25
Titolo XIII Malattie
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo XIV Infortuni
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 40
Titolo XVII Mutamento di mansioni
Art. 41
Titolo XVIII Trattamento economico
Capo I Retribuzione normale

Art. 42
Capo II Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 43
Capo III Indennità di contingenza
Art. 44
Capo IV Terzi elementi retributivi (congelamento)
Art. 45
Capo V Scatti di anzianità
Art. 46
Capo VI Retribuzione di fatto
Art. 47
Capo VII Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 48
Art. 49
Capo VIII Paga giornaliera e oraria
Art. 50
Capo IX Maggiorazioni per lavoro: festivo-straordinario
Art. 51
Titolo XIX Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 52
Titolo XX Indennità di cassa; Divisa ed equipaggiamento Rinnovi: decreto Guardia giurata e porto d’armi; Tiro a segno
Capo I Indennità di cassa

Art. 53
Capo II Divisa ed equipaggiamento
Art. 54
Capo III Rinnovi decreto GG; Porto d’armi e tassa tiro a segno
Art. 55
Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso

Art. 56
Capo II Preavviso
Art. 57
Capo III Licenziamento per giusta causa
Art. 58
Capo IV Indennità di anzianità
Art. 59
Titolo XXII Norme disciplinari
Art. 60
Titolo XXIII Commissione paritetica
Capo I Composizione e compiti

Art. 61
Capo II Contributi di assistenza contrattuale (Coasco)
Art. 62
Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 63
Titolo XXV Diritti sindacali
Capo I Permessi retribuiti per lavoratori dirigenti sindacali provinciali e nazionali

Art. 64
Capo II Permessi retribuiti per i dirigenti della RSA
Art. 65
Capo III Diritto di affissione
Art. 66
Capo IV Permessi non retribuiti
Art. 67
Capo V Referendum
Art. 68
Capo VI Assemblee
Art. 69
Capo VII Delegato aziendale
Art. 70
Capo VIII Consiglio dei delegati
Art. 71
Capo IX Versamento dei contributi associativi sindacali
Art. 72
Titolo XXVI Diritto allo studio
Capo I Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)

Art. 73
Capo II Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Art. 74
Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I Contrattazione integrativa locale e materie demandate

Art. 75
Capo II Indennità speciali
Art. 76
Art. 77
Titolo XXVIII Diritti di informazione
Art. 78
Titolo XXIX Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 79
Titolo XXX Distribuzione contratto
Art. 80
Titolo XXXI Decorrenza e durata del contratto
Art. 81
Allegati
Allegato A - Tabella - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata) (mensile - giornaliero - orario - ex artt. 10 - 43 - 50)
Allegato B - Accordo nazionale per l’unificazione del punto di contingenza
Allegato C - Accordo nazionale per le giornate non più festive di cui alla legge 5-3-1977, n. 54
Allegato D - Accordo nazionale per l’anticipazione delle indennità malattia
Allegato E - Convenzione per l’anticipazione dell’indennità Inam (CCNL 2-7-1976 per dipendenti da Istituti di vigilanza privata)
Allegato n. 1
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Allegato G - Legge 15-7-1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato H - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata

Il giorno 29 dicembre 1979, in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra l’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata (Anivp) da una parte, e dall’altra la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi (Filcams-Cgil) assistita dalla Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil) e con l’intervento dell’Unione italiana del lavoro (Uil) rappresentata dal Segretario confederale Luigi Della Croce, visti il CCNL 2-7-1976 e l’Accordo del 29-4-1979, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata, composta da XXXI titoli e 81 articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, fra tutti gli Istituti e Consorzi di vigilanza privata, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III Assunzione
Art. 4

[…]
All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro ha facoltà di sottoporre il candidato a visita medica - di norma presso gli enti previsti dall’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300 (all. H) - per accertarne l’idoneità psico-fisica al lavoro.

Titolo V Apprendistato
Art. 7

L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell’apprendistato è fissata in un anno.

Art. 8
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 10

L’orario giornaliero contrattuale di lavoro è fissato nei seguenti limiti:
1) per il personale del ruolo tecnico-operativo che effettui servizi di zona stradale, servizi diurni di piantonamento esterno "antirapina" alle banche e uffici postali, servizi di scorta valori, servizi aeroportuali, servizi alle banchine portuali e, dal 1-1-1980, servizi alle ambasciate: 7 ore;
2) per il personale del ruolo tecnico-operativo che effettui servizi fissi:
- ore 8 sino al 31-12-1979;
- ore 7,30 dal 1-1-1980;
- ore 7 dal 1-1-1981;
3) per il personale del ruolo amministrativo: 8 ore.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro è fissato come segue:
a) per il personale di cui ai punti 1) e 3): 40 ore;
b) per il personale di cui al punto 2):
- 44 ore fino al 31-12-1979;
- 42 ore dal 1-1-1980;
- 40 ore dal 1-1-1981.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo, fermo restando l’orario giornaliero di cui al primo comma, la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di un giorno di riposo ogni cinque giorni di lavoro nonché dei seguenti giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema del 5 + 1):
a) per il personale di cui al punto 1: 7 giorni;
b) per il personale di cui al punto 2:
- 17 giorni per l’anno 1979;
- 12 giorni per l’anno 1980;
- 7 giorni dal 1-1-1981 in poi.
I permessi di conguaglio sono commisurati ad anno intero di servizio e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, non si applica nei casi di orario di lavoro già pari o inferiori, alla data del 31-3-1976, alle 45 ore settimanali, per gli addetti ai servizi fissi, e alle 40 ore settimanali per gli addetti ai servizi stradali ed equiparati di cui al primo comma, punto 1, del presente articolo.
Il sistema del 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12

[…]
È in facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d’opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al secondo comma lettera a) del successivo art. 75.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Capo I Riposo settimanale
Art. 13

Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi dell’art. 3, legge 22-2-1934, n. 370.
Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’art. 10 del presente contratto, per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica salvo le deroghe consentite dalla legge.
Anche in relazione all’insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25 per cento (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione.

Titolo IX Ferie
Art. 17

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell’ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.

Titolo XIV Infortuni
Art. 32
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e l’azienda, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inoltrare all’Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Art. 34
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, un’assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro […]

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 36

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 38
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26-4-1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 39
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e di regolamenti vigenti.

Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo III Licenziamento per giusta causa
Art. 58

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell’indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo, rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra due dipendenti;
[…]
- la recidività nell’addormentarsi in servizio o l’ubriacarsi in servizio;
- l’abbandono del posto di lavoro;
- l’insubordinazione verso i superiori;
[…]
- l’aver già subito provvedimenti di sospensione per un totale di quindici giorni nel corso di un anno.

Titolo XXII Norme disciplinari
Art. 60

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e deferenti verso i superiori, i colleghi e il pubblico.
Egli ha altresì l’obbligo di non accettare somme o altri compensi da persone, aziende o enti, senza l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio.
B) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli.
C) Il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3) si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con dimostrata responsabilità;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo XXIII Commissione paritetica
Capo I Composizione e compiti
Art. 61

È istituita la Commissione paritetica nazionale che ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali;
- all’interpretazione di singole clausole o di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali;
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni locali, o da singole aziende aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica nazionale è composta da sei membri effettivi di cui tre designati dall’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata e tre designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, una per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La segreteria della Commissione ha sede presso l’Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata.
Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla segreteria, la quale provvederà a indire la riunione entro 30 giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro 30 giorni dalla prima riunione.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie le parti non possono prendere iniziative sindacali o legali. Le decisioni della Commissione paritetica nazionale dovranno risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Titolo XXIV Conciliazione delle controversie
Art. 63

Per le controversie di lavoro individuali, singole o plurime, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità previste dall’Accordo nazionale 20-5-1977 che fa parte integrante del presente contratto (all. F).

Titolo XXV Diritti sindacali
Capo III Diritto di affissione
Art. 66

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo VI Assemblee
Art. 69

Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]

Capo VII Delegato aziendale
Art. 70

Nelle aziende che hanno da undici e sino a quindici dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell’art. 4 della legge 15-7-1966, n. 604 (all. G).
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300 (all. H).

Capo VIII Consiglio dei delegati
Art. 71

Le parti convengono che nelle aziende con più di 15 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali possono essere sostituite a tutti gli effetti da un consiglio di delegati a condizione che:
a) il consiglio sia unitariamente costituito;
b) la sua costituzione e i suoi componenti siano notificati alla Direzione di ciascun Istituto, congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
I consigli dei delegati hanno gli stessi compiti previsti dalla legge 20-5-1970, n. 300 per le Rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti dei consigli dei delegati di cui al presente articolo usufruiranno congiuntamente e globalmente dei permessi retribuiti nelle misure e con le modalità previste dal precedente art. 65 per le Rappresentanze sindacali aziendali.

Titolo XXVII Contrattazione integrativa a livello provinciale
Capo I Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 75

È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di vigilanza privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno disciplinare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro, e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio in collegamento con la realizzazione della parità di orario di lavoro settimanale e giornaliero del personale del ruolo tecnico-operativo, fermi restando il sistema 5 + 1 e ogni altra norma contenuta nel precedente art. 10;
b) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente da Istituti di vigilanza privata;
e) rimborsi spese per divisa, equipaggiamenti e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritti l’adozione e l’uso da parte del datore di lavoro e sempre che non siano forniti dallo stesso al dipendente;
[…]
h) indennità speciali di cui ai successivi artt. 76 e 77.
[…]
Le parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza.
In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo II Indennità speciali
Art. 76

È demandata agli accordi integrativi locali di cui al precedente articolo la contrattazione delle seguenti indennità speciali:
a) indennità speciale per lavoro notturno dovuta - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfettaria per il disagio connesso con il servizio stesso;
b) indennità speciale per lavoro diurno da corrispondere - per ogni giornata di effettiva presenza - ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno per il rischio connesso con il servizio stesso.
Per la determinazione delle misure delle indennità speciali di cui al presente articolo, nelle articolazioni e con le gradualità anche economiche che saranno concordate a livello locale, si farà riferimento ad un tetto massimo che viene fissato in lire 2.200 giornaliere per l’indennità speciale per lavoro notturno dovuta ai lavoratori che prestano servizio di zona stradale e che sarà proporzionato sia alla maggiore gravosità del lavoro notturno rispetto a quello diurno e dei servizi di zona stradale rispetto ai servizi fissi sia alla riduzione di orari previsti per i predetti servizi fissi.
[…]

Titolo XXVIII Diritti di informazione
Art. 78

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono quanto segue:
1) l’Anivp fornirà annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c) formazione professionale.
2) l’Anivp fornità annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui al precedente numero 1) del presente articolo ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sulla occupazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano ad esaminare congiuntamente i problemi della vigilanza nell’ambito della natura privatistica degli Istituti che la esercitano e del ruolo ausiliario delle Forze dell’ordine da essi svolto secondo le norme del Testo unico delle leggi di PS
In particolare le parti si impegnano a proseguire il confronto, per le rispettive competenze, con il Ministero dell’interno e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulle questioni riguardanti:
- il controllo sul rilascio delle licenze per il loro contenimento nell’ottica di un equilibrato sviluppo del settore;
- gli organici, per evitarne l’eventuale blocco e superarlo ove esistente, anche ai fini occupazionali e dell’efficienza tecnica-operativa degli Istituti;
- il collocamento del personale, tenendo conto della posizione giuridica della guardia giurata, della fiduciarietà delle mansioni svolte e delle particolari caratteristiche dell’attività di vigilanza privata;
- le libertà sindacali, tenendo conto della natura privatistica del rapporto di lavoro, dei riflessi sociali dell’attività del settore e delle norme del Testo unico delle leggi di PS

Allegati
Allegato F - Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze

Addì, 20-5-1977, in Roma, tra l’Anivp - Associazione nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil, si conviene quanto segue:

Art. 1
Per tutte le controversie individuali, singole, plurime, relative all’applicazione del contratto nazionale di lavoro e di altri contratti o accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti di vigilanza compresi nella sfera di applicazione dei predetti contratti o accordi è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi territorialmente con l’assistenza:
- per il datore di lavoro, dell’Anivp;
- per il lavoratore dell’Organizzazione sindacale locale di una delle associazioni sindacali locali aderenti ad una delle associazioni nazionali firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore stesso sia iscritto o abbia conferito mandato.

Art. 2
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Anivp ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la segnalazione, l’Anivp provvede entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni e saranno depositati a cura di una delle parti presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui alla legge 11-8-1973, n. 533.

Art. 3
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, terzo comma, Codice di procedura civile e 2113, quarto comma, Codice civile, come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11-8-1973, n. 533.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art. 411, ultimo comma e all’art. 412 del Codice di procedura civile così come risultano sostituiti dell’art. 1 della legge 11-8-1973, n. 533.

Art. 4
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, potrà essere esperito un secondo tentativo presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.