Categoria: 1979
Visite: 4661

Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 1979
Validità: 01.10.1979 - 31.08.1982
Parti: Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie -Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Applicabilità del contratto
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 3 - Interpretazione del contratto
Art. 4 - Controversie
Art. 5 - Distribuzione contratto
Art. 6 - Esclusiva di stampa
Art. 7 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 8 - Occupazione - Investimenti
Art. 9 - Lavoro esterno
Art. 10 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 11 - Mobilità interna della manodopera
Art. 12 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 14 - Delegato di impresa
Art. 15 - Immunità sindacale
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali
Art. 17 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 18 - Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 19 - Assemblee
Art. 20 - Affissioni
Art. 21 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 24 - Periodo di prova
Art. 25 - Inquadramento unico dei lavoratori - In vigore dal 1-10-1981
• Declaratorie e esemplificazioni
Art. 26 - Trattamento minori
Art. 27 - Handicappati e invalidi
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
Art. 30 - Lavoro a squadre
Art. 31 - Minimi contrattuali
Art. 32 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 33 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 34 - Corresponsione della retribuzione
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Trasferte
Art. 37 - Trasferimenti
Art. 38 - Trattamento per invenzioni
Art. 39 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 40 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato e da intermedio ad impiegato
Art. 41 - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 42 - Destinazione dell’importo delle multe
Art. 43 - Permessi e assenze
Art. 44 - Recuperi
Art. 45 - Servizio militare
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 48 - Malattia
Art. 49 - Abiti da lavoro
Art. 50 - Diritto allo studio
Art. 51 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 52 - Ambiente di lavoro
• Norme applicative
Art. 53 - Disciplina del lavoro
Art. 54 - Conservazione del materiale
Art. 55 - Regolamento interno
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Norme per il licenziamento
Art. 59 - Licenziamento per riduzione di personale
Art. 60 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 61 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 62 - Indennità in caso di morte
Parte operai
Art. 1 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 2 - Apprendistato
Art. 3 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 4 - Lavoro discontinuo
Art. 5 - Lavoro a cottimo
Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Trattamento economico di malattia
Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 11 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 12 - Indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 1 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 2 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 3 - Ferie
Art. 4 - Tredicesima mensilità
Art. 5 - Trattamento economico di malattia
Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 7 - Preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Indennità di anzianità
Parte impiegati
Art. 1 - Trattamento laureati e diplomati
Art. 2 - Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 3 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Tredicesima mensilità
Art. 6
Art. 7 - Trattamento economico di malattia
Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 9 - Preavviso
Art. 10 - Indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Parte protocolli aggiuntivi, tabelle e allegati
Protocollo 1 - Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Protocollo - Minimi contrattuali di paga o stipendio e classificazione
Protocollo 3 - Nuove assunzioni
Protocollo 4 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. - Definizione del lavoratore a domicilio
1bis.
2. - Libretto personale di controllo
3. - Responsabilità del lavoratore a domicilio
4. - Retribuzioni
5. - Maggiorazione della retribuzione
5bis. - Sistema di informazioni
6. - Lavoro notturno e festivo
7. - Pagamento della retribuzione
8. - Fornitura materiale
9. - Norme generali
Protocollo 5 - Contributi sulle corresponsioni aziendali per integrazione trattamenti di malattia o infortunio
Allegato 1 - Inquadramento unico dei lavoratori - Validità fino al 30-9-1981
Allegato 2 - Tabella paghe mensili in vigore dal 1-10-1979 al 30-9-1981 per i dipendenti operai, impiegati, intermedi
Allegato 3 - Tabella paghe mensili in vigore dal 1-10-1981 per i dipendenti operai, impiegati, intermedi
Allegato 4 - Apprendistato
Allegato 5 - Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee
Allegato 6 - Registro dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti l’attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere

Addì 2 agosto 1979, a Milano tra l’Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea), l’Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell’industria della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 Applicabilità del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si applica alle maestranze dipendenti da lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti, smacchiatorie e stirerie in genere.

Art. 3 Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 4 Controversie
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest' ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 8 Occupazione - Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) A livello nazionale, annualmente o su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all’occupazione, tenendo presente gli sviluppi tecnologici e l’evolversi della organizzazione del lavoro.
Sempre a richiesta di una delle parti potrà essere altresì esaminata la situazione relativa al numero degli addetti, distinti per qualifica e sesso, nonché i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione.
2) A livello regionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti nell’ambito regionale e/o in alternativa l’Associazione imprenditoriale nazionale stipulante forniranno alle Organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali riguardanti:
- prospettive produttive;
- programmi di investimento;
- nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione;
- evoluzioni tecnologiche;
- stato di applicazione della legge 9-12-1977, n. 903 (parità uomo-donna) e della legge 1-6-1977, n. 285 (occupazione giovanile);
- struttura del settore nel territorio e dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- programmi di formazione e riqualificazione professionale.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando, secondo le esigenze locali, l’occupazione giovanile o l’occupazione femminile e le esuberanze indotte da crisi aziendali o territoriali;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all’Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale riferita anche all’area del lavoro precario.
3) A livello territoriale, da definirsi in sede nazionale individuando consensualmente aree geografiche (interprovinciali, provinciali o comprensoriali), tenendo conto del grado di concentrazione di aziende del settore - di norma annualmente, su richiesta di una delle parti le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l’Associazione imprenditoriale nazionale stipulante - forniranno alle Organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali relativi ai temi elencati al precedente punto 2), salvo quanto di competenza dell’Ente regionale.
4) A livello aziendale di norma annualmente, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l’Associazione imprenditoriale nazionale stipulante, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive in ambedue i casi occupanti più di 100 dipendenti porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti gli elementi riguardanti:
- prospettive produttive, specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- programmi di investimento;
- modificazioni alla organizzazione del lavoro e tecnologiche ed eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione.
Le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie salvo quelle relative ai prevedibili riflessi occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- all’occupazione (azienda, stabilimento);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alla organizzazione del lavoro;
- allo stato di applicazione della legge 9-12-1977, n. 903 (parità uomo-donna) e della legge 1-6-1977, n. 285 (occupazione giovanile).
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate, a richiesta di una delle parti, quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la determinazione del limite numerico di 100 (cento) dipendenti è stata stabilita in relazione alle particolari caratteristiche del settore.

Art. 9 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, aventi oltre 50 dipendenti, informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze sindacali aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione;
3) le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 50 dipendenti l’Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nel 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del Contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
4) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20-5-1975, n. 164 e dall’Accordo interconfederale del 5-5-1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
5) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali;
6) la Commissione è impegnata alla dovuta riservatezza nell’uso dei dati in suo possesso.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 11 Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell’organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Chiarimento a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 12 Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazioni dell’industria del settore".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 Rappresentanze sindacali aziendali

In applicazione alla legge 20-5-1970, n. 300, in ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente contratto, possono designare singolarmente o unitariamente, propri rappresentanti sindacali scelti fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa.
[…]
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne.
[…]

Art. 14 Delegato di impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 19 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al primo comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
[…]
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dell’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
Le ore non effettuate nell’anno solare potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo.
Qualora nell’anno solare siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo, sempre nel limite di due.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 20 Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 23 Lavoro delle donne e dei minori
L’ammissione al lavoro delle donne e dei minori deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 26 Trattamento minori
Per i prestatori d’opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 27 Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 28 Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale per i lavoratori a regime normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali - 37 ore e mezzo settimanali di prestazione effettiva per i turnisti -. Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale contrattuale è di 10 ore giornaliere e di 50 ore settimanali.
L’orario settimanale di 40 ore - 50 per i discontinui - verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana. Altre distribuzioni di orario per singoli reparti o per stabilimento, nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Per gli operai addetti al lavoro a squadre si applicheranno le norme previste all’art. 30 - Parte generale.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
L’orario di lavoro dovrà essere esposto in modo ben visibile alla entrata dello stabilimento.
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore deve trovarsi al suo posto ed in condizioni di iniziare la sua attività.
Nessun lavoratore deve abbandonare il suo posto di lavoro prima del segnale di cessazione.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’accesso dei lavoratori allo stabilimento, all’inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna azienda.
Fermo restando l’orario settimanale di 40 ore, viene concordata, con decorrenza dal 1-10-1981, una riduzione del monte ore annuo pari a 40 ore.
Il pacchetto di ore di cui al comma precedente potrà essere utilizzato, previo esame congiunto tra Direzione aziendale e RSA, o nei periodi di minore attività produttiva, o per permessi individuali. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con almeno 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato tenendo presente le esigenze di lavoro.
La riduzione di orario di cui ai due commi precedenti non maturerà nei periodi di assenza per maternità e servizio militare, e maturerà pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, considerandosi come mese intero la frazione non inferiore alle due settimane.

Art. 29 Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
Il lavoro straordinario di produzione potrà essere effettuato entro il limite individuale di 200 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente, comprensivo delle ore di riposo compensativo appresso indicate.
Durante i periodi di maggiore intensità produttiva determinata da punte periodiche di lavoro delle aziende del settore, esaminate tra le RSA e la Direzione aziendale le obiettive esigenze derivanti da detta maggiore intensità produttiva, verranno attuati, a seguito di contrattazione fra le parti, diversi regimi di orario settimanale, comprovato che nel semestre precedente l’azienda non abbia effettuato procedure di riduzione di personale e che comunque si sia in presenza di un regolare andamento occupazionale, in relazione agli organici, e che sia stata data attuazione alla norma sul lavoro esterno di cui all’art. 9 - Parte generale.
Le ore in questo modo prestate oltre l’orario normale settimanale fino ad un massimo di 80 ore annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi, da collocarsi nei periodi di minore intensità produttiva e da retribuirsi a regime normale.
[…]
Nel caso in cui si dovessero verificare condizioni che non diano luogo a periodi di minore intensità produttiva, le ore di cui sopra verranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto che l’andamento delle attività di aziende del settore può manifestarsi, nell’arco dell’anno, con curve di maggiore o minore intensità produttiva, convengono che in sede aziendale, previo esame congiunto, vengano individuate soluzioni idonee a sopperire a tali esigenze produttive, dopo aver fatto ricorso a quanto previsto al quarto comma del presente articolo.

Art. 30 Lavoro a squadre
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata, è considerato lavoro a squadre.
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 28 - Parte generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 28 - Parte generale -, l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Fermo restando per i minori l’osservanza delle disposizioni di legge che rendono obbligatorio il godimento della mezz’ora di riposo, le eventuali prestazioni del personale che eccedono le ore 7 e 30' giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l’inizio o col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell’art. 28 - Parte generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Chiarimento a verbale
Qualora nella mezz’ora di riposo effettuata fuori dell’ambiente di lavoro e le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.

Art. 44 Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d’intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 49 Abiti da lavoro
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, quando essa ne prescriva l’adozione.
Se il carattere delle lavorazioni accelera l’usura dell’abito da lavoro o di parte di esso, l’azienda concorrerà in ragione del 40 per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell’abito stesso o delle parti logore.

Art. 52 Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze sindacali aziendali:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini e accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o a Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le Rappresentanze sindacali aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali. I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze sindacali aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le Rappresentanze sindacali aziendali potranno, a richiesta, prendere visione delle denunce di infortunio e denunce di esercizio di cui agli artt. 12 e 53 del TU 30-6-1965, n. 1124.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta, alle RSA, copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23-12-1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità sanitarie locali con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, e dei materiali e delle sostanze che si intendono usare nel ciclo produttivo aziendale.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23-12-1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione a una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all’art. 27 della legge 23-12-1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.

Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le Rappresentanze sindacali aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, secondo alinea, saranno, a cura dell’azienda, riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al quinto comma, le Rappresentanze sindacali aziendali e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze sindacali aziendali e azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 53 Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 54 Conservazione del materiale
Ai fini della sicurezza sul lavoro, il lavoratore ha il dovere di comunicare alla Direzione aziendale ogni irregolarità di funzionamento degli automezzi, macchinari ed attrezzature a lui affidati, che ha il diritto di ricevere in buono stato di uso.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto affidatogli, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone però tempestivamente la Direzione dell’azienda.
Anche in funzione della sicurezza sul lavoro il lavoratore non può apportare nessuna modifica a quanto affidatogli senza aver avuto autorizzazione del suo superiore.

Art. 55 Regolamento interno
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le norme interconfederali che siano vigenti sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 56 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 58 Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15-7-1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20-5-1970, n. 300) e l’art. 2119 del Codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte operai
Art. 2 Apprendistato

È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad uno dei livelli (categorie fino al 30-9-1981) previsti dalla tabella allegata, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a economia; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l’attività della azienda.
L’apprendista al termine del periodo di apprendistato, sosterrà la prova di idoneità all’esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell’apprendistato. In ogni caso, l’apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato, ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro come operaio. Nell’ipotesi che l’esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuiti all’apprendista il livello (categoria fino al 30-9-1981) conseguito e la retribuzione contrattuale corrispondente; ove sia invece sfavorevole, l’apprendista sarà ammesso a ripetere la prova.
Per la durata e le percentuali di paga dell’apprendistato, valgono le norme riprodotte nelle tabelle allegate.
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l’orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte operai.

Art. 4 Lavoro discontinuo
Si considerano lavoratori discontinui unicamente i portieri, gli uscieri, i custodi, gli autisti non addetti al carico e scarico merci ma unicamente addetti alla guida del mezzo.
[…]

Art. 5 Lavoro a cottimo
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale nelle sue varie forme.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le aziende dovranno preventivamente per iscritto o mediante affissione, mettere a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[…]
Per l’esame di eventuali contestazioni relative alla applicazione del presente articolo si richiama la procedura circa la risoluzione della controversia.

Art. 10 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento dovuto al personale femminile in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 DPR 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 2 Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 6 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e eventuali successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 DPR 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c) della legge 30-12-1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati
Art. 3 Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 4 Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute […]

Art. 8 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 30-12-1971 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 DPR 25-11-1976 n. 1026 le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5 lettera c della legge 30-12-1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte protocolli aggiuntivi, tabelle e allegati
Protocollo 3 - Nuove assunzioni

a) Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni
Tenuto conto del momento contingente attuale e riconosciuta, per le particolari condizioni delle industrie oggetto del presente contratto, l’opportunità di consentire in linea eccezionale l’addestramento a mansioni richiedenti l’apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

b) Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento
Ai fini della legge sul collocamento si riconosce che le mansioni operaie dei livelli 5° e 4° (categoria C fino al 30-9-1981) sono da considerarsi altamente specializzate.

Protocollo 4 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. - Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

1bis.
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

2. - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4. - Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazione territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
Le tariffe di cottimo pieno saranno definite a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al primo comma, potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente, a secondo delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavoratori commissionati a domicilio per i quali, entro tre mesi - che decorreranno dal momento in cui la commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con le RSA.
Nell’ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSA per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

5bis. - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame le Rappresentanze sindacali aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell’operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.

8. - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

9. - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l’azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l’applicazione delle leggi e dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18-12-1973, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Allegato 4 - Apprendistato
La durata massima dell’apprendistato viene fissata in mesi 12 per le mansioni operaie di categoria C (4° e 5° livello dal 1-10-1981) e in mesi 6 per le mansioni operaie di categoria D (3° livello dal 1-10-1981).
[…]